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D-6652/2019

D-6652/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______ e il figlio D._______, cittadini congolesi, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 ottobre 2019 (cfr. atto 1053681-3/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Francia il 9 maggio 2017. C. Il 28 ottobre 2019, A._______ è stata sentita nell'ambito di un'audizione durante la quale è segnatamente stata questionata sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l'ha condotta in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato la richiedente della possibile competenza della Francia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata in materia nel merito della domanda di asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L'interessata ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera, poiché le autorità francesi avrebbero già dato seguito negativo alla summenzionata procedura. D. Il 28 ottobre 2019, la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. In data 31 ottobre 2019, le autorità francesi hanno esplicitamente accettato il trasferimento. E. Con decisione del 6 dicembre 2019, notificata il 9 dicembre 2019 (cfr. atto 1053681-44/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento degli interessati verso la Francia. L'autorità di prima istanza ha ritenuto data la competenza di tale Paese per la trattazione della domanda d'asilo in forza ai criteri di cui al Regolamento Dublino III. La SEM ha poi considerato l'art. 8 CEDU non ostativo al trasferimento del richiedente verso la Francia giacché la relazione fra i ricorrenti e F._______ - supposto padre biologico di D._______ e cittadino svizzero - non sarebbe stretta ed effettiva. In tal senso, quest'ultimo e i richiedenti d'asilo non avrebbero mai convissuto, né avrebbero intrattenuto alcun tipo di rapporto posteriore al concepimento dell'asserito figlio comune, tanto che A._______ non sarebbe neppure stata in misura di indicare, in sede di audizione, il luogo di residenza in Svizzera di F._______, né tantomeno il suo statuto giuridico. Nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha osservato che su tali presupposti, nemmeno gli accertamenti condotti dai ricorrenti in vista del riconoscimento di paternità sarebbero stati suscettibili - quandanche comprovanti la paternità biologica di F._______ - di condurre a diversa conclusione; così che l'applicazione dell'art. 8 CEDU sarebbe in concreto esclusa. Da ultimo, neppure il quadro clinico di D._______ giustificherebbe l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino III. F. Il 16 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 17 dicembre 2019) gli interessati sono insorti contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata, rispettivamente la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova istruttoria; contestualmente e con protesta di tasse e spese la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno del loro ricorso, essi hanno versato agli atti:

- uno scambio di scritti e-mail intercorso il 3 e il 4 dicembre 2019 fra l'autorità inferiore e la patrocinatrice degli insorgenti;

- copia del rapporto di accertamento della paternità del 9 dicembre 2019, sottoscritto dalla signora A._______ e da F._______;

- copia della carta d'identità svizzera di F._______. Gli insorgenti censurano anzitutto un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. A loro dire, l'autorità di prima istanza non avrebbe atteso - malgrado le iniziali rassicurazioni - i risultati degli esami volti ad accertare la paternità del piccolo D._______, omettendo così di istruire in modo accurato la fattispecie. L'autorità sarebbe poi incorsa nella medesima violazione in ragione del lacunoso esame dello stato giuridico di F._______. I ricorrenti allegano altresì un'errata applicazione del Regolamento di Dublino III; difatti a mente di quest'ultimi, posta l'appurata paternità biologica di F._______, D._______ disporrebbe conseguentemente della cittadinanza svizzera. Vieppiù, i richiedenti l'asilo contestano le valutazioni della SEM in merito alla conformità del prospettato allontanamento con l'art. 8 CEDU. A loro dire, in casu andrebbe considerato il fatto che F._______ avrebbe appreso solo recentemente della sua possibile paternità, ciò che non gli avrebbe permesso di tessere prima un legame famigliare; d'altro canto, egli si sarebbe immediatamente adoperato per chiarire la sua posizione nei confronti di D._______ affermando di voler contribuire alle sue cure e al suo mantenimento. Su tali presupposti, nonché in virtù dell'interesse preminente del fanciullo - tutelato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) - l'autorità inferiore avrebbe pertanto dovuto inglobare nella propria ponderazione, la futura relazione che avrebbe potuto svilupparsi fra genitore e figlio. Da ultimo, gli insorgenti postulano l'annullamento della decisione querelata e il rinvio degli atti all'autorità di prima istanza per l'ottenimento di garanzie concrete ed individuali da parte della Francia - essendo queste, a loro dire, limitatesi a rispondere alla domanda di ripresa a carico senza constatare la presenza di un minore - che i ricorrenti saranno ospitati in strutture adeguate. G.Con decisione incidentale del 23 dicembre 2019, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha altresì invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 6 gennaio 2020. H.Con scritto spontaneo del 2 gennaio 2020, i ricorrenti hanno nuovamente inoltrato allo scrivente Tribunale la documentazione già versata agli atti con la summenzionata impugnativa. I.Il 3 gennaio 2020 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al gravame. L'autorità intimata ritiene anzitutto di aver stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti. A suo dire, le conclusioni di cui alla decisione impugnata non avrebbero potuto essere influenzate dal risultato dell'esame del DNA poiché nella fattispecie - così come argomentato nella decisione impugnata - non vi sarebbe una vita famigliare fra i richiedenti e F._______. In proposito, il fatto che quest'ultimo si sia sottoposto al menzionato test di paternità e che abbia manifestato l'intenzione di prendersi cura del figlio non permetterebbe una diversa valutazione. D'altra parte, apparirebbe sorprendente che A._______, durante il suo soggiorno di due anni in Francia non abbia preso contatto con il presunto padre del bambino. Oltretutto, nulla osterebbe a che F._______ raggiunga i richiedenti in Francia intraprendendo così una relazione affettiva. Del resto, aggiunge la SEM, la procedura d'asilo non avrebbe quale scopo di eludere le disposizioni in materia di diritto degli stranieri e di ottenere un ricongiungimento in Svizzera senza introdurre una procedura in tal senso presso le competenti autorità cantonali, il cui esito potrebbe essere atteso dai ricorrenti in Francia. In questo senso, posta l'inesistenza di una relazione famigliare stretta ed effettiva, la cittadinanza svizzera di F._______ sarebbe parimenti ininfluente per l'applicazione dell'art. 8 CEDU. Dappoi, la SEM ha rigettato le allegazioni ricorsuali secondo cui il trasferimento verso la Francia necessiterebbe di debite garanzie in merito ad un'accoglienza conforme alla tutela del bambino e della vita famigliare dei ricorrenti. Anzitutto, le autorità francesi avrebbero conoscenza della presenza di un minore essendo l'identità di quest'ultimo chiaramente indicata nella domanda di ripresa a carico inoltrata dalla SEM. A ciò, si aggiungerebbe il fatto che non sussisterebbero nel caso concreto elementi atti a ritenere che la Francia non ossequierebbe i suoi obblighi internazionali, segnatamente applicando erroneamente la procedura di asilo e allontanamento. Infine, in tale Paese neppure vi sarebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo. Ad ogni modo, a mente dell'autorità in parola la patrocinatrice degli insorgenti avrebbe violato gravemente l'art. 27 PA producendo a sostegno dell'impugnativa un documento interno riservato anziché la versione anonimizzata. Pertanto, secondo le argomentazioni della SEM, tale procedere andrebbe sanato dallo scrivente Tribunale estromettendo dagli atti del procedimento di ricorso la documentazione in parola (cfr. osservazioni del 3 gennaio 2020, pag. 2 e 3). J.Con ordinanza del 9 gennaio 2020, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza le osservazioni della SEM ai ricorrenti, con facoltà di prendere posizione in merito. Nel contempo, il Tribunale ha invitato i medesimi ad esprimersi compiutamente circa i quesiti posti nei considerandi del summenzionato atto. Essi sono stati chiamati, fra l'altro, a chiarire se D._______ fosse stato riconosciuto da F._______ - rispettivamente i motivi per cui, se del caso, questo non fosse ancora avvenuto - nonché quanto eventualmente intrapreso da quest'ultimo per contribuire all'educazione del bambino. K.Lo scambio di scritti si è concluso con la replica degli insorgenti del 17 gennaio 2020, pervenuta al Tribunale il 21 gennaio 2020. In tal senso, gli interessati ritengono erronee le conclusioni della SEM. Innanzitutto la nozione di vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU, comprenderebbe le relazioni tra partner non coniugati, nonché fra essi ed i figli nati dalla loro relazione indipendentemente dall'esistenza di un legame di filiazione legalmente riconosciuto. Per valutare l'effettività di un legame conforme alla citata normativa, sarebbe pertanto necessario tenere conto della natura e della relazione fra i genitori biologici, così come dell'interesse e dell'attaccamento mostrati dal padre naturale prima e dopo la nascita. Perdipiù, l'assenza di una pregressa frequentazione tra F._______ e D._______, sarebbe riconducibile al fatto che il primo nemmeno fosse a conoscenza del secondo. Del resto, l'esistenza di un rapporto conforme a quanto enucleato sopra, andrebbe riconosciuta anche ponderando l'interesse del bambino a poter coltivare le relazioni con il padre, il quale si sarebbe da parte sua immediatamente sottoposto all'esame del DNA facendosi carico dei costi e prodigandosi per adottare misure atte alla cura del bambino, segnatamente manifestando la volontà di procedere al riconoscimento presso la competente autorità - le cui pratiche, così come quelle relative alla richiesta della cittadinanza per D._______, sarebbero state ritardate dalle ferie natalizie e da impegni professionali del signor F._______ (cfr. memoriale di replica, pag. 2) - nonché l'intenzione di occuparsi della sua educazione e del suo mantenimento. Parimenti, un'eventuale attesa in Francia dell'esito della procedura di ricongiungimento famigliare, inoltrata presso le competenti autorità cantonali, costituirebbe un'ingerenza disproporzionata nella vita famigliare di due cittadini svizzeri. L.Con ulteriore scritto spontaneo del 7 febbraio 2020, i ricorrenti hanno riferito al Tribunale di aver avviato le pratiche necessarie al riconoscimento di D._______ da parte di F._______, senza tuttavia che queste abbiano potuto per il momento essere definitivamente evase. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 4.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 4.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 4.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 4.6 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 5 Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Francia il 9 maggio 2017 (cfr. atto 1053681-11/2). Di conseguenza, il 28 ottobre 2019 la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 1053681-22/5). Il 31 ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento verso la Francia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto 1053681-27/1). Di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data.

E. 6 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-mentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Francia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le altre: sentenza del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dai ricorrenti, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia; il rispetto da parte della Francia dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l'asilo sul suo territorio è quindi presunto. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 7 Proseguendo nell'analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza dei richiedenti l'asilo nel caso concreto. In proposito, gli insorgenti con le loro allegazioni vorrebbero fare intendere un'assenza di garanzie in merito all'accoglienza del nucleo famigliare in caso di rientro in Francia, nonché la violazione dell'unità della famiglia essendo, a loro dire, il trasferimento sproporzionato giacché D._______ avrebbe il diritto di intraprendere una relazione con F._______, suo padre biologico. Con ciò, in modo implicito, essi fanno riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.1 Preliminarmente, è d'uopo rilevare che i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, questi non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Agli atti non figurano neppure elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Su quanto precede, non permettono diversa conclusione neppure le censure proposte con il ricorso. Infatti, nella giurisprudenza evocata a sostegno della loro impugnativa (cfr. sentenza del Tribunale D-5488/2019 del 31 ottobre 2019) i richiedenti - contrariamente al caso in esame - resero verosimile l'esistenza di un rischio ai sensi di quanto testé enucleato. Pure inconsistente appare l'asserzione secondo cui le autorità francesi avrebbero omesso di constatare la presenza di un bambino in età infantile (cfr. memoriale ricorsuale, punto 17, pag. 7). L'identità di entrambi i richiedenti l'asilo è espressamente indicata nella richiesta nella domanda di ripresa in carico inoltrata alla Francia (cfr. atto 1053681-22/5); oltretutto la presenza del piccolo D._______ è stata riconosciuta dalle autorità in parola, essendo la sua identità chiaramente indicata nell'accettazione del 31 ottobre 2019 (cfr. atto 1053681-28/1). In altre parole, gli interessati non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia. Ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 7.2 Per quanto attiene all'unità della famiglia, per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). In casu, è pacifico che F._______ abbia un diritto di presenza duraturo in Svizzera; tuttavia la relazione di quest'ultimo con i richiedenti non può essere definita come duratura ed effettiva, come d'altra parte rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, alle cui considerazioni si rinvia integralmente (cfr. punto II, pag. 3 e 4) essendo le stesse sufficientemente pertinenti e dettagliate (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Vieppiù, v'è da rilevare che la giurisprudenza addotta in sede di replica a supporto del gravame (cfr. sentenza della CorteEDU A.C contro Bulgaria del 21 dicembre 2010, 3465/03) - concernente due coniugi non sposati, con un lungo passato di convivenza durante la quale hanno visto la luce tre figli - non permette diversa valutazione. Invero, questa è stata citata sommariamente, estrapolando dal contesto generale della sentenza alcuni passaggi accomodandoli alla fattispecie concreta.

E. 7.3 Per ciò che concerne l'intenzione di F._______ di procedere al riconoscimento di D._______ nonché all'avvio delle pratiche per il rilascio della cittadinanza svizzera, il Tribunale osserva che tali eventualità non costituiscono un impedimento al trasferimento. Infatti, con riguardo a quanto enucleato sopra, può essere preteso dai ricorrenti che attendano l'esito delle pratiche in Francia. Invero, essendo quest'ultimo uno Stato limitrofo, l'eventuale momentanea, distanza non appare particolarmente grande, così che F._______ potrà comunque mantenere i rapporti con gli interessati durante il lasso di tempo necessario all'evasione delle medesime. Parimenti, non costituisce un impedimento lo stato di salute dei ricorrenti, i quali del resto nulla adducono al riguardo.

E. 7.4 Per sovrabbondanza, tali considerazioni rimarrebbero immutate per il caso in cui le autorità francesi avessero effettivamente respinto la domanda di asilo depositata nel loro Paese (cfr atto 1053681-20/2). Dagli atti all'inserto, infatti, nulla permetterebbe di ritenere che la Francia non abbia proceduto ad un esame corretto della domanda d'asilo, tenendo conto delle particolarità del caso di specie. Oltre a ciò, è d'uopo rammentare che l'eventualità per cui la domanda di asilo fosse stata definitivamente rifiutata in Francia, non metterebbe in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per la possibile esecuzione del loro trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel loro Paese d'origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019).

E. 7.5 In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Pertanto, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), non vi è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

E. 8 Siccome la cittadinanza di F._______ così come la sua paternità biologica, non sono atte allo stato attuale a condurre a diversa conclusione rispetto a quanto considerato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, anche l'allegazione ricorsuale con la quale viene censurato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. memoriale ricorsuale, punto 1 a 6, pag. 5) dev'essere disattesa. Del resto, anche gli aggiornamenti rimessi al Tribunale con lo scritto del 7 febbraio 2020 non mutano tale conclusione poiché nel concreto non si è verificato, ad oggi, alcun riconoscimento della paternità. Da ultimo, visti i considerandi che precedono, la questione circa l'estromissione di un documento interno (cfr. atto 1053681-41/2) postulata dalla SEM con le osservazioni del 3 gennaio 2020, può rimanere aperta.

E. 9 È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 10 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia confermata.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 23 dicembre 2019, non sono riscosse spese.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6652/2019 Sentenza dell'11 febbraio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), con il figlio D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Congo, entrambi patrocinati dalla Signora Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 dicembre 2019 / N (...). Fatti: A. A._______ e il figlio D._______, cittadini congolesi, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 ottobre 2019 (cfr. atto 1053681-3/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Francia il 9 maggio 2017. C. Il 28 ottobre 2019, A._______ è stata sentita nell'ambito di un'audizione durante la quale è segnatamente stata questionata sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l'ha condotta in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato la richiedente della possibile competenza della Francia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata in materia nel merito della domanda di asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L'interessata ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera, poiché le autorità francesi avrebbero già dato seguito negativo alla summenzionata procedura. D. Il 28 ottobre 2019, la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. In data 31 ottobre 2019, le autorità francesi hanno esplicitamente accettato il trasferimento. E. Con decisione del 6 dicembre 2019, notificata il 9 dicembre 2019 (cfr. atto 1053681-44/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento degli interessati verso la Francia. L'autorità di prima istanza ha ritenuto data la competenza di tale Paese per la trattazione della domanda d'asilo in forza ai criteri di cui al Regolamento Dublino III. La SEM ha poi considerato l'art. 8 CEDU non ostativo al trasferimento del richiedente verso la Francia giacché la relazione fra i ricorrenti e F._______ - supposto padre biologico di D._______ e cittadino svizzero - non sarebbe stretta ed effettiva. In tal senso, quest'ultimo e i richiedenti d'asilo non avrebbero mai convissuto, né avrebbero intrattenuto alcun tipo di rapporto posteriore al concepimento dell'asserito figlio comune, tanto che A._______ non sarebbe neppure stata in misura di indicare, in sede di audizione, il luogo di residenza in Svizzera di F._______, né tantomeno il suo statuto giuridico. Nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha osservato che su tali presupposti, nemmeno gli accertamenti condotti dai ricorrenti in vista del riconoscimento di paternità sarebbero stati suscettibili - quandanche comprovanti la paternità biologica di F._______ - di condurre a diversa conclusione; così che l'applicazione dell'art. 8 CEDU sarebbe in concreto esclusa. Da ultimo, neppure il quadro clinico di D._______ giustificherebbe l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino III. F. Il 16 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 17 dicembre 2019) gli interessati sono insorti contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata, rispettivamente la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova istruttoria; contestualmente e con protesta di tasse e spese la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno del loro ricorso, essi hanno versato agli atti:

- uno scambio di scritti e-mail intercorso il 3 e il 4 dicembre 2019 fra l'autorità inferiore e la patrocinatrice degli insorgenti;

- copia del rapporto di accertamento della paternità del 9 dicembre 2019, sottoscritto dalla signora A._______ e da F._______;

- copia della carta d'identità svizzera di F._______. Gli insorgenti censurano anzitutto un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. A loro dire, l'autorità di prima istanza non avrebbe atteso - malgrado le iniziali rassicurazioni - i risultati degli esami volti ad accertare la paternità del piccolo D._______, omettendo così di istruire in modo accurato la fattispecie. L'autorità sarebbe poi incorsa nella medesima violazione in ragione del lacunoso esame dello stato giuridico di F._______. I ricorrenti allegano altresì un'errata applicazione del Regolamento di Dublino III; difatti a mente di quest'ultimi, posta l'appurata paternità biologica di F._______, D._______ disporrebbe conseguentemente della cittadinanza svizzera. Vieppiù, i richiedenti l'asilo contestano le valutazioni della SEM in merito alla conformità del prospettato allontanamento con l'art. 8 CEDU. A loro dire, in casu andrebbe considerato il fatto che F._______ avrebbe appreso solo recentemente della sua possibile paternità, ciò che non gli avrebbe permesso di tessere prima un legame famigliare; d'altro canto, egli si sarebbe immediatamente adoperato per chiarire la sua posizione nei confronti di D._______ affermando di voler contribuire alle sue cure e al suo mantenimento. Su tali presupposti, nonché in virtù dell'interesse preminente del fanciullo - tutelato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) - l'autorità inferiore avrebbe pertanto dovuto inglobare nella propria ponderazione, la futura relazione che avrebbe potuto svilupparsi fra genitore e figlio. Da ultimo, gli insorgenti postulano l'annullamento della decisione querelata e il rinvio degli atti all'autorità di prima istanza per l'ottenimento di garanzie concrete ed individuali da parte della Francia - essendo queste, a loro dire, limitatesi a rispondere alla domanda di ripresa a carico senza constatare la presenza di un minore - che i ricorrenti saranno ospitati in strutture adeguate. G.Con decisione incidentale del 23 dicembre 2019, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha altresì invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 6 gennaio 2020. H.Con scritto spontaneo del 2 gennaio 2020, i ricorrenti hanno nuovamente inoltrato allo scrivente Tribunale la documentazione già versata agli atti con la summenzionata impugnativa. I.Il 3 gennaio 2020 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al gravame. L'autorità intimata ritiene anzitutto di aver stabilito in maniera corretta e completa i fatti giuridicamente rilevanti. A suo dire, le conclusioni di cui alla decisione impugnata non avrebbero potuto essere influenzate dal risultato dell'esame del DNA poiché nella fattispecie - così come argomentato nella decisione impugnata - non vi sarebbe una vita famigliare fra i richiedenti e F._______. In proposito, il fatto che quest'ultimo si sia sottoposto al menzionato test di paternità e che abbia manifestato l'intenzione di prendersi cura del figlio non permetterebbe una diversa valutazione. D'altra parte, apparirebbe sorprendente che A._______, durante il suo soggiorno di due anni in Francia non abbia preso contatto con il presunto padre del bambino. Oltretutto, nulla osterebbe a che F._______ raggiunga i richiedenti in Francia intraprendendo così una relazione affettiva. Del resto, aggiunge la SEM, la procedura d'asilo non avrebbe quale scopo di eludere le disposizioni in materia di diritto degli stranieri e di ottenere un ricongiungimento in Svizzera senza introdurre una procedura in tal senso presso le competenti autorità cantonali, il cui esito potrebbe essere atteso dai ricorrenti in Francia. In questo senso, posta l'inesistenza di una relazione famigliare stretta ed effettiva, la cittadinanza svizzera di F._______ sarebbe parimenti ininfluente per l'applicazione dell'art. 8 CEDU. Dappoi, la SEM ha rigettato le allegazioni ricorsuali secondo cui il trasferimento verso la Francia necessiterebbe di debite garanzie in merito ad un'accoglienza conforme alla tutela del bambino e della vita famigliare dei ricorrenti. Anzitutto, le autorità francesi avrebbero conoscenza della presenza di un minore essendo l'identità di quest'ultimo chiaramente indicata nella domanda di ripresa a carico inoltrata dalla SEM. A ciò, si aggiungerebbe il fatto che non sussisterebbero nel caso concreto elementi atti a ritenere che la Francia non ossequierebbe i suoi obblighi internazionali, segnatamente applicando erroneamente la procedura di asilo e allontanamento. Infine, in tale Paese neppure vi sarebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo. Ad ogni modo, a mente dell'autorità in parola la patrocinatrice degli insorgenti avrebbe violato gravemente l'art. 27 PA producendo a sostegno dell'impugnativa un documento interno riservato anziché la versione anonimizzata. Pertanto, secondo le argomentazioni della SEM, tale procedere andrebbe sanato dallo scrivente Tribunale estromettendo dagli atti del procedimento di ricorso la documentazione in parola (cfr. osservazioni del 3 gennaio 2020, pag. 2 e 3). J.Con ordinanza del 9 gennaio 2020, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza le osservazioni della SEM ai ricorrenti, con facoltà di prendere posizione in merito. Nel contempo, il Tribunale ha invitato i medesimi ad esprimersi compiutamente circa i quesiti posti nei considerandi del summenzionato atto. Essi sono stati chiamati, fra l'altro, a chiarire se D._______ fosse stato riconosciuto da F._______ - rispettivamente i motivi per cui, se del caso, questo non fosse ancora avvenuto - nonché quanto eventualmente intrapreso da quest'ultimo per contribuire all'educazione del bambino. K.Lo scambio di scritti si è concluso con la replica degli insorgenti del 17 gennaio 2020, pervenuta al Tribunale il 21 gennaio 2020. In tal senso, gli interessati ritengono erronee le conclusioni della SEM. Innanzitutto la nozione di vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU, comprenderebbe le relazioni tra partner non coniugati, nonché fra essi ed i figli nati dalla loro relazione indipendentemente dall'esistenza di un legame di filiazione legalmente riconosciuto. Per valutare l'effettività di un legame conforme alla citata normativa, sarebbe pertanto necessario tenere conto della natura e della relazione fra i genitori biologici, così come dell'interesse e dell'attaccamento mostrati dal padre naturale prima e dopo la nascita. Perdipiù, l'assenza di una pregressa frequentazione tra F._______ e D._______, sarebbe riconducibile al fatto che il primo nemmeno fosse a conoscenza del secondo. Del resto, l'esistenza di un rapporto conforme a quanto enucleato sopra, andrebbe riconosciuta anche ponderando l'interesse del bambino a poter coltivare le relazioni con il padre, il quale si sarebbe da parte sua immediatamente sottoposto all'esame del DNA facendosi carico dei costi e prodigandosi per adottare misure atte alla cura del bambino, segnatamente manifestando la volontà di procedere al riconoscimento presso la competente autorità - le cui pratiche, così come quelle relative alla richiesta della cittadinanza per D._______, sarebbero state ritardate dalle ferie natalizie e da impegni professionali del signor F._______ (cfr. memoriale di replica, pag. 2) - nonché l'intenzione di occuparsi della sua educazione e del suo mantenimento. Parimenti, un'eventuale attesa in Francia dell'esito della procedura di ricongiungimento famigliare, inoltrata presso le competenti autorità cantonali, costituirebbe un'ingerenza disproporzionata nella vita famigliare di due cittadini svizzeri. L.Con ulteriore scritto spontaneo del 7 febbraio 2020, i ricorrenti hanno riferito al Tribunale di aver avviato le pratiche necessarie al riconoscimento di D._______ da parte di F._______, senza tuttavia che queste abbiano potuto per il momento essere definitivamente evase. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. 4.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 4.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 4.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 4.6 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

5. Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Francia il 9 maggio 2017 (cfr. atto 1053681-11/2). Di conseguenza, il 28 ottobre 2019 la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 1053681-22/5). Il 31 ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento verso la Francia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto 1053681-27/1). Di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data.

6. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-mentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Francia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le altre: sentenza del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dai ricorrenti, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia; il rispetto da parte della Francia dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l'asilo sul suo territorio è quindi presunto. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

7. Proseguendo nell'analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza dei richiedenti l'asilo nel caso concreto. In proposito, gli insorgenti con le loro allegazioni vorrebbero fare intendere un'assenza di garanzie in merito all'accoglienza del nucleo famigliare in caso di rientro in Francia, nonché la violazione dell'unità della famiglia essendo, a loro dire, il trasferimento sproporzionato giacché D._______ avrebbe il diritto di intraprendere una relazione con F._______, suo padre biologico. Con ciò, in modo implicito, essi fanno riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.1 Preliminarmente, è d'uopo rilevare che i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, questi non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Agli atti non figurano neppure elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Su quanto precede, non permettono diversa conclusione neppure le censure proposte con il ricorso. Infatti, nella giurisprudenza evocata a sostegno della loro impugnativa (cfr. sentenza del Tribunale D-5488/2019 del 31 ottobre 2019) i richiedenti - contrariamente al caso in esame - resero verosimile l'esistenza di un rischio ai sensi di quanto testé enucleato. Pure inconsistente appare l'asserzione secondo cui le autorità francesi avrebbero omesso di constatare la presenza di un bambino in età infantile (cfr. memoriale ricorsuale, punto 17, pag. 7). L'identità di entrambi i richiedenti l'asilo è espressamente indicata nella richiesta nella domanda di ripresa in carico inoltrata alla Francia (cfr. atto 1053681-22/5); oltretutto la presenza del piccolo D._______ è stata riconosciuta dalle autorità in parola, essendo la sua identità chiaramente indicata nell'accettazione del 31 ottobre 2019 (cfr. atto 1053681-28/1). In altre parole, gli interessati non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia. Ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 7.2 Per quanto attiene all'unità della famiglia, per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). In casu, è pacifico che F._______ abbia un diritto di presenza duraturo in Svizzera; tuttavia la relazione di quest'ultimo con i richiedenti non può essere definita come duratura ed effettiva, come d'altra parte rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, alle cui considerazioni si rinvia integralmente (cfr. punto II, pag. 3 e 4) essendo le stesse sufficientemente pertinenti e dettagliate (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Vieppiù, v'è da rilevare che la giurisprudenza addotta in sede di replica a supporto del gravame (cfr. sentenza della CorteEDU A.C contro Bulgaria del 21 dicembre 2010, 3465/03) - concernente due coniugi non sposati, con un lungo passato di convivenza durante la quale hanno visto la luce tre figli - non permette diversa valutazione. Invero, questa è stata citata sommariamente, estrapolando dal contesto generale della sentenza alcuni passaggi accomodandoli alla fattispecie concreta. 7.3 Per ciò che concerne l'intenzione di F._______ di procedere al riconoscimento di D._______ nonché all'avvio delle pratiche per il rilascio della cittadinanza svizzera, il Tribunale osserva che tali eventualità non costituiscono un impedimento al trasferimento. Infatti, con riguardo a quanto enucleato sopra, può essere preteso dai ricorrenti che attendano l'esito delle pratiche in Francia. Invero, essendo quest'ultimo uno Stato limitrofo, l'eventuale momentanea, distanza non appare particolarmente grande, così che F._______ potrà comunque mantenere i rapporti con gli interessati durante il lasso di tempo necessario all'evasione delle medesime. Parimenti, non costituisce un impedimento lo stato di salute dei ricorrenti, i quali del resto nulla adducono al riguardo. 7.4 Per sovrabbondanza, tali considerazioni rimarrebbero immutate per il caso in cui le autorità francesi avessero effettivamente respinto la domanda di asilo depositata nel loro Paese (cfr atto 1053681-20/2). Dagli atti all'inserto, infatti, nulla permetterebbe di ritenere che la Francia non abbia proceduto ad un esame corretto della domanda d'asilo, tenendo conto delle particolarità del caso di specie. Oltre a ciò, è d'uopo rammentare che l'eventualità per cui la domanda di asilo fosse stata definitivamente rifiutata in Francia, non metterebbe in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per la possibile esecuzione del loro trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel loro Paese d'origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019). 7.5 In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Pertanto, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), non vi è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

8. Siccome la cittadinanza di F._______ così come la sua paternità biologica, non sono atte allo stato attuale a condurre a diversa conclusione rispetto a quanto considerato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, anche l'allegazione ricorsuale con la quale viene censurato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. memoriale ricorsuale, punto 1 a 6, pag. 5) dev'essere disattesa. Del resto, anche gli aggiornamenti rimessi al Tribunale con lo scritto del 7 febbraio 2020 non mutano tale conclusione poiché nel concreto non si è verificato, ad oggi, alcun riconoscimento della paternità. Da ultimo, visti i considerandi che precedono, la questione circa l'estromissione di un documento interno (cfr. atto 1053681-41/2) postulata dalla SEM con le osservazioni del 3 gennaio 2020, può rimanere aperta.

9. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

10. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 23 dicembre 2019, non sono riscosse spese.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: