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D-160/2023

D-160/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Nei ricorsi avverso una decisione di non entrata nel merito, nella quale la SEM rifiuta per tale motivo l'esame della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), la competenza decisionale dell'autorità di ricorso è essenzialmente limitata al quesito a sapere se l'autorità inferiore non è entrata a ragione, o a torto, nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati).

E. 4.1 Ciò posto, nel proprio memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, nonché il suo obbligo di motivazione, configurando quindi anche una violazione del suo diritto di essere sentito. In tal senso, ella si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).

E. 4.2 In primo luogo, la ricorrente lamenta un diniego di accesso agli atti e la contestuale violazione del diritto di essere sentita in quanto le indagini e le valutazioni del suo caso, effettuate dalla Fedpol, non sono state rese disponibili per la consultazione. Degli accertamenti sul caso sarebbero stati svolti senza che la ricorrente venisse in alcun modo informata e non sarebbe stato accordato l'accesso da parte della SEM alla risposta della Fedpol pervenuta il 2 novembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 42/5).

E. 4.2.1 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione svizzera; esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso. Si tratta di quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all'uso proprio ed esclusivo dell'amministrazione, segnatamente richieste, bozze di decisione, annotazioni dei collaboratori e scambi di e-mail (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a, 113 Ia 286 consid. 2d, Sentenze del Tribunale federale 2C_63/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 3.2.4, sentenza del TAF A-2675/2015 del 9 febbraio 2017 consid. 4; WALDMANN/OESCHGER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, 65 ad art. 26).

E. 4.2.2 Nel caso in narrativa è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha designato quale interno l'atto n. 42/5. Trattasi infatti di un'e-mail tra la SEM e Fedpol che non soggiace al diritto di consultazione. Visti tali presupposti, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente e la censura formale è quindi integralmente da respingere.

E. 4.3 In secondo luogo, la ricorrente si prevale di un ulteriore violazione del suo diritto di essere sentito nonché del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. A mente dell'insorgente, il procedere della SEM, che l'avrebbe ascoltata a margine dell'audizione TEU circa l'eventuale competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Francia, sarebbe contrario alla logica del periodo di riflessione e ristabilimento che dovrebbe permettere alla vittima di tratta di rielaborare quanto vissuto e di poter esprimere in modo completo le proprie ragioni. A fronte di tali elementi l'autorità inferiore avrebbe dovuto riconvocare la ricorrente in un secondo momento per permetterle di esprimersi in maniera piena ed effettiva sul proprio trasferimento verso la Francia.

E. 4.3.1 Dapprima, seppure si dia atto all'insorgente che, in principio, il cosiddetto "diritto di essere sentito Dublino" venga concesso dalla SEM nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 RD III, tuttavia nel caso specifico l'autorità inferiore ha ritenuto di permettere alla stessa di esprimersi anche in questo ambito nell'audizione TEU che si è svolta successiva-mente al colloquio Dublino, informandola di conseguenza (cfr. atto della SEM n. 20/3). Né la ricorrente, né la rappresentante legale che era presente al succitato colloquio Dublino, si sono opposte a tale procedere. E questo neppure ad inizio audizione TEU, dove nuovamente la ricorrente è stata informata in merito alle domande che le sarebbero state poste sui motivi ostativi del trattamento della sua domanda d'asilo da parte della Francia (cfr. atto della SEM n. 35/12, D6 pag. 3 e 4). La rappresentante legale ha ritenuto solamente al momento in cui l'interrogante ha concesso effettivamente il diritto di essere sentito Dublino che tale non fosse la sede adatta in quanto la ricorrente è stata riconosciuta quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto della SEM n. 35/12, D82, pag. 10). Peraltro, le sue ragioni contrarie ad un trasferimento verso la Francia appaiono essere state addotte integralmente dall'insorgente nel corso dell'audizione TEU (cfr. atto della SEM n. 35/12, D84 e segg., pag. 10) e la sua rappresentante legale è anche potuta intervenire in tale contesto, senza tuttavia porre ulteriori domande (cfr. atto della SEM n. 35/12, D89). Inoltre, neppure successivamente da parte della ricorrente è stato comunicato alcunché all'autorità inferiore limitatamente ai motivi per i quali si sarebbero opposti alla competenza della Francia per l'esame della domanda d'asilo. La censura formale è quindi in tal senso integralmente da respingere. Di conseguenza non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'interessata.

E. 4.4 Anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla predetta, che gli atti di causa risultavano completi al momento dell'emanazione della decisione avversata, rispetto alle questioni decisive che si pongono nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito, in riferimento all'ammissibilità ed all'esigibilità della misura di allontanamento. Nel caso in disamina, nel corso del colloquio Dublino la SEM ha dapprima ricordato alla ricorrente che è sua responsabilità rivolgersi all'infermeria del Centro federale per segnalare qualsiasi problematica medica (cfr. atto della SEM n. 20/3). Pertanto l'evenienza sollevata dall'insorgente solamente nel suo gravame relativamente al fatto che l'interessata non è stata sottoposta a visita ginecologica e non vi è stata una presa a carico di natura psicologica, va disattesa, in quanto spettava a lei comunicare tali problematiche di salute (cfr. p.to 23, pag. 11, del ricorso del 11 gennaio 2023). Inoltre, si sottolinea come l'autorità precitata ha atteso ad emanare la decisione avversata sino a quando l'interessata non ha effettuato tutti gli esami medici indicati e necessari, e la documentazione medica inerente agli stessi non sia stata prodotta agli atti, premurandosi anche di richiedere al Servizio Medic-Help competente l'aggiornamento dei consulti medici avuti e previsti per il futuro per la ricorrente (cfr. atti della SEM n. 47/1 e 48/1). Pertanto la SEM, poteva partire dal presupposto, in assenza di ulteriore documentazione o visite previste per la medesima che la situazione medica dell'insorgente fosse completa. Non apparteneva difatti all'autorità inferiore, come neppure nell'ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, in tali circostanze, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore, rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trovava alloggiata la ricorrente. Avendo tuttavia in specie la stessa beneficiato dei controlli medici proposti, e vista la diagnosi chiara e conclusiva posta dai medici specialisti, al contrario di quanto postulato dalla ricorrente nel gravame, ulteriori accertamenti medici non erano pertanto necessari.

E. 4.5 Non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per un riesame, è quindi da respingere. Per il resto le censure di quest'ultima, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.

E. 5.1 Venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 5.4 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III).

E. 6 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata, ha depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) settembre 2017 (cfr. atto della SEM n. 9/1). Di conseguenza, il 13 settembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità francesi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III e nella forma prescritta all'art. 23 par. 4 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM n. 29/5). Le autorità francesi, hanno accettato espressamente, e nel termine prescritto all'art. 25 par 1 RD III, la ripresa in carico dell'interessata il 26 settembre 2022 sempre fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto della SEM n. 34/2). In tale contesto, la competenza delle Francia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della predetta, risulta di principio essere data.

E. 7.1 Nel proseguo, occorre esaminare se, alla luce dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, e quindi se, ai sensi dell'art. 17 par. 1 primo periodo RD III, decidere che la SEM avrebbe dovuto esaminare direttamente la domanda di protezione internazionale.

E. 7.2 Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza in Francia, occorre innanzitutto rammentare che tale Stato membro è legato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (CartaUE) e fa parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tor-tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltreché del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS.142.301), e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura], direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza). L'esistenza di carenze sistemiche in Francia è peraltro esclusa da giurisprudenza costante (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale E-429/2020 del 30 gennaio 2020, F-614/2019 del 14 febbraio 2019).

E. 7.3 Su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitate direttiva accoglienza e procedura).

E. 7.4 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte ED M.S.S contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]).

E. 7.5 Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dalla ricorrente, nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Sebbene alcuni rapporti indipendenti abbiano effettivamente evidenziato la presenza di alcune criticità nel sistema di accoglienza transalpino, giurisprudenza invalsa ha sempre escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi del precitato disposto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2019 dell'11 febbraio 2020 consid. 6). Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Francia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la predetta presunzione legale. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 8.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4).

E. 8.3 Invece se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1)

E. 8.4.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2).

E. 8.4.2 Ebbene, all'occorrenza la Francia ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica i disposti. Per di più, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Le autorità francesi sono peraltro state informate sulla situazione inerente il caso di specie dalla stessa SEM ed hanno già mostrato piena disponibilità a prendere in carico l'insorgente. Tuttalpiù ciò verrà nuovamente fatto al momento del trasferimento della ricorrente.

E. 8.4.3 Su questi limpidi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità francesi, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti con-facenti. In altri termini, nulla permette di ritenere che la Francia non esaminerà la sua domanda d'asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicurezza e la dignità (cfr. sentenza del Tribunale D-455/2022 del 14 febbraio 2022 consid. 14.1). Pertanto, nel caso in rassegna è altresì a ragione che la SEM ha potuto esimersi dal richiedere garanzie specifiche a detto Stato membro (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale E-3689/2017 del 17 giugno 2020 consid. 6.4.3).

E. 8.5.1 Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, occorre osservare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente, ripresi esaustivamente nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. p. to. II, pag. 4 e segg. della decisione impugnata). Successivamente all'emanazione della decisione impugnata, la ricorrente è stata ancora visitata il 12 gennaio 2023 in quanto lamentava difficoltà alla vista, bruciore e secchezza a livelli delle palpebre. Quale diagnosi il medico ha riportato Blefarite allergica e quale terapia l'assunzione di Zaditen Ophtha (cfr. atto della SEM n. 63/2). Il 25 gennaio 2023 è stato compilato il "Medical report in cases of return / Enforcement of Removal Orders" da parte della Dr. med. E._______, nel quale veniva riportato che la richiedente soffre di "disfunction of left leg and arm", "chest pain" e "dry eyes" (cfr. atto della SEM n. 84/5). In data 13 febbraio 2023, la richiedente ha trasmesso il rapporto dello studio medico (...) del 9 febbraio 2023, dal quale risulta che l'interessata soffre di una sintomatologia depressiva nel contesto di vissuti profondamente traumatici riconducibili a esperienze personali sia passate che recenti, con marcata e costante angoscia, deflessione timica, ansia, insonnia, pensieri di tipo rimuginativi e dal contenuto persecutorio (cfr. atto TAF n. 7). Il 10 agosto 2023 l'interessata ha trasmesso all'attenzione del Tribunale uno scritto spontaneo con allegato un rapporto del (...) dal quale risulta che la diagnosi di disturbo post traumatico da stress ed episodi depressivi moderati (cfr. atto TAF n. 14). Con un ulteriore scritto spontaneo del 15 novembre 2023, la richiedente asilo ha trasmesso nuova documentazione medica dalla quale si rileva che le è stata diagnosticata una gastrite cronica e attiva moderata, con rilevazione sparsa di (...), con (...), corrispondente a una (...) (cfr. atto TAF n. 17).

E. 8.5.2 Alla luce dello stato di salute della ricorrente testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui soffriva e di cui soffre tuttora, in concreto il quadro clinico dell'interessata non è contraddistinto da affezioni tali da porla gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso la Francia, luogo dove sono peraltro notoriamente disponibili infrastrutture mediche equiparabili a quelle elvetiche (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019 e E-1275/2019 del 22 marzo 2019). Si ravvisa anche a tal proposito come gli Stati membri siano vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza, la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Così, anche per quanto attiene le risultanze della visita psichiatrica avvenuta il 29 giugno 2023 presso il (...) (cfr. lettera del 10 agosto 2023 con allegato rapporto [...] del 29 giugno 2023), non vi sono dubbi quanto al fatto che l'apparato sanitario transalpino sia in misura di fornire in specie le necessarie prestazioni sanitarie per il trattamento del disturbo post traumatico da stress e di episodi di moderata depressione, e ciò indipendentemente dalla gravità delle manifestazioni psichiche e somatiche in essere.

E. 8.5.3 Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2).

E. 9.1 Altresì, l'interessata sostiene che il suo trasferimento in Francia rappresenterebbe una violazione della Conv. tratta.

E. 9.2 Per tale aspetto, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una viola-zione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Palermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art.10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (1, 2) Conv. tratta (art. 10(2) Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta).

E. 9.3 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giugno 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).

E. 9.4 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un'indagine penale, informandone Fedpol (cfr. atto della SEM n. 39/1). L'autorità di prime cure ha più volte indicato che la trasmissione delle informazioni raccolte durante l'audizione TEU non equivale ad una denuncia penale (cfr. atti della SEM n. 35/12 [D75, pag. 9] e 37/1). Sempre durante tale audizione è stato concesso il periodo di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta, al quale la ricorrente ha espressamente acconsentito (cfr. atto della SEM n. 35/12, D77, pag. 9), l'interessata è stata altresì informata circa i propri diritti derivanti dal riconoscimento quale vittima potenziale e della legge federale sull'assistenza alle vittime di reati (cfr. atto della SEM n. 35/12, D78, pag. 10). La SEM ha inoltre informato le omologhe autorità francesi circa l'identificazione dell'interessata quale potenziale vittima di tratta (cfr. atto della SEM n. 29/5). Pertanto, l'autorità di prime cure ha correttamente identificato la ricorrente quale potenziale vittima di tratta ai sensi della Conv. tratta e l'ha informata circa i suoi diritti e gli aiuti che la stessa può richiedere. Si osserva abbondazialmente che, ai sensi degli artt. 31 e 34 RD III, nell'ambito dello scambio di informazioni tra Stati che concernono, oltre lo stato di salute dell'interessato, anche il rispetto dei diritti derivanti dal RD III stesso e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia d'asilo, come ad esempio la Conv. tratta, non è previsto alcun obbligo di trasmissione di una conferma di ricezione, pertanto il cosiddetto proof of delivery è sufficiente al fine di dimostrare l'avvenuto invio di informazioni. La SEM ha adempiuto sotto tale aspetto ai propri obblighi.

E. 9.5 La ricorrente, inoltre, contesta una violazione dell'art. 14(1) lett. b Conv. tratta, in quanto l'autorità di prime cure non le avrebbe concesso un termine volto a richiedere un permesso di soggiorno provvisorio, finalizzato alla sua collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o procedimento penale. In tal senso è utile ricordare che spetta alle autorità di perseguimento penale indicare se la permanenza della potenziale vittima sul suolo elvetico risponda ad un bisogno istruttorio e di conseguenza se la stessa abbia la possibilità di ottenere - a tal fine - un permesso di soggiorno provvisorio (cfr. DTF 145 I 308 del 14 febbraio 2019 consid. 3.4.2). In concreto, la ricorrente ha proceduto a presentare una denuncia penale presso le autorità svizzere competenti solo a seguito della notifica della decisione impugnata, dopo più di due mesi dalla fine del periodo di recupero e di riflessione e ciononostante fosse stata informata dalla SEM in maniera limpida e trasparente della sua responsabilità di presentare una denuncia in tal senso (cfr. risultanze istruttorie). Inoltre, ritenuto l'esito del procedimento penale, terminato con un decreto di non luogo a procedere il (...) marzo 2023 (cfr. risultanze istruttorie), l'autorità penale non ritiene vi sia la necessità che la ricorrente sia presente su suolo svizzero per ulteriori atti istruttori.

E. 9.6 Inoltre, la ricorrente sostiene che vi sia un rischio concreto di rivittimizzazione nel caso in cui fosse trasferita in Francia, in quanto sussisterebbero delle carenze nel sistema di accoglienza francese. In merito a quest'ultima censura, si rimanda a quanto indicato sub consid. 7. Preliminarmente, si osserva che la Francia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Per quanto attiene, invece, il rischio di re-trafficking, dall'istruzione è emerso che il potenziale reato di sfruttamento della prostituzione sia avvenuto in Svizzera e non in Francia (cfr. atto della SEM n 35/12). Inoltre, la ricorrente non avrebbe più alcun contatto con il suo sfruttatore (cfr. atto n 35/12, D72, pag. 9). Di conseguenza, la ricorrente difficilmente potrebbe venir raggiunta nuovamente dal suo sfruttatore, che in ogni caso agirebbe in Svizzera e non in Francia. Come giustamente sostenuto dall'autorità di prime cure nella decisione avversata, la Francia è uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante e disposta ad offrire un'adeguata protezione. Nel caso in cui la ricorrente dovesse essere esposta a rischi concreti potrà rivolgersi alle competenti autorità. Le autorità francesi sono state altresì informate circa la qualifica della ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Concludendo, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto atto a dimostrare un rischio concreto di re-trafficking in Francia o che le autorità di tale Stato non agirebbero in modo conforme alle disposizioni della Conv. tratta. Pertanto, visto quanto precede, l'autorità competente in materia d'asilo ha ossequiato i suoi obblighi che le si imponevano.

E. 9.7 In conclusione, per quanto concerne la censura sollevata dalla ricorrente circa la violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino, vista la lunga durata del suo soggiorno in Svizzera (cfr. p.to 28, pag. 13 del ricorso del 11 gennaio 2023), la stessa rientra nell'ambito dell'applicazione della clausola di sovranità.

E. 9.7.1 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d'un canto il sistema Dublino, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») intende far fonte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del RD III), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, il richiedente l'asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4 con ulteriore riferimento citato). Ora, lo scrivente Tribunale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati; D-2926/2021 consid. 9.2 con rif. citati). A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021; E-7092/2017 del 25 gennaio 2021; E-5474/2018 del 21 dicembre 2018). Quest'ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1°settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3).

E. 9.7.2 Nel caso in rassegna, la ricorrente ha presentato la propria domanda d'asilo in Svizzera il 27 luglio 2022. La durata totale della procedura è corrisposta a circa 20 mesi. Poiché tale durata della procedura non può essere ritenuta, anche alla luce di quanto sopra esposto, come estremamente lunga, ed inoltre con la presente sentenza la procedura per la determinazione dello Stato membro competente sarà definitivamente conclusa, un'entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) RD III, non si impone in specie.

E. 9.8 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 10.1 Riassumendo, la ricorrente non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura, Conv. tratta o ad altri disposti di diritto inter-nazionale alla quale la Svizzera è tenuta al loro rispetto, in caso di esecu-zione del suo trasferimento in Francia.

E. 10.2 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 Oasi 1.

E. 10.3 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento della ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

E. 11 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 12 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia dell'insorgente, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate dal Tribunale il 12 gennaio 2023.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-160/2023 Sentenza del 20 marzo 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Contessina Theis, Daniela Brüschweiler, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nata il (...), Congo (B._______), patrocinata dall'Avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 30 dicembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina congolese, il 27 luglio 2022 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2). B. Le successive indagini svolte SEM hanno permesso di accertare, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in Francia il (...) settembre 2017 (cfr. atto della SEM n. 9/1). C. Il 4 agosto 2022 la richiedente è stata sentita nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto della SEM n. 11/10). Il 22 agosto 2022 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) (cfr. atto della SEM n. 20/3). Nel corso di quest'ultima audizione la richiedente è stata segnatamente informata circa il fatto che il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità per lo svolgimento della sua procedura d'asilo secondo il RD III non sarebbe stato concesso in tale sede, in quanto la SEM ha ritenuto opportuno ascoltarla nell'ambito di un'audizione relativa alla tratta di esseri umani (di seguito: TEU). D. Il 13 settembre 2022 si è tenuta con la richiedente l'audizione TEU (cfr. atto della SEM n. 35/12). In tale sede la SEM ha identificato la richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543). La SEM ha dunque accordato all'interessata un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni - dal 13 settembre 2022 al 13 ottobre 2022 - conformemente all'art. 13 Conv. tratta. Nel corso della medesima audizione alla richiedente è stato anche concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità della Francia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del RD III. Al termine del colloquio la rappresentante legale ha consegnato una copia del verbale del colloquio che l'interessata ha svolto presso il Servizio Antenna MayDay in data 7 settembre 2022, che arriva alla conclusione che per l'interessata vi sarebbero elementi caratterizzanti della tratta di esseri umani con sfruttamento in Svizzera (cfr. atto della SEM n. 28/3). D.a Sempre il 13 settembre 2022, sulla base delle predette informazioni, l'autorità elvetica preposta ha formulato all'indirizzo della sua omologa francese, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, informando al contempo le autorità francesi in merito al fatto che la richiedente asilo è stata identificata come potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto della SEM n. 29/5). D.b Il 26 settembre 2022, le autorità francesi preposte, hanno accettato la ripresa in carico dell'interessata, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto della SEM n. 34/2). D.c In data 7 ottobre 2022 l'interessata ha sottoscritto il documento "dichiarazione", indicando di acconsentire ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale se una sua collaborazione fosse risultata necessaria (cfr. atto della SEM n. 37/1). D.d Il 10 ottobre 2022 la SEM ha segnalato l'interessata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani all'Ufficio federale di polizia (di seguito: Fedpol) (cfr. atto della SEM n. 39/1). Il 1°novembre 2022 quest'ultimo ufficio ha risposto che, dopo i dovuti accertamenti, non avrebbe per il momento intrapreso ulteriori passi procedurali, restando però sempre aperta la possibilità per l'interessata di costituirsi quale vittima TEU presso il competente posto di polizia cantonale (cfr. atto della SEM n. 42/5). E. Agli atti vi sono anche diversi fogli d'informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell'interessata di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 10/3, 13/4, 14/3, 32/4, 36/1, 41/3, 43/2, 44/3, 45/3 e 46/2). F. Con decisione del 30 dicembre 2022, notificata il 3 gennaio 2023 (cfr. atto della SEM n. 51/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1988 (LAsi; RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessata dalla Svizzera verso la Francia, come pure incaricando il Canton C._______ dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. G. Il 3 gennaio 2023 l'Ufficio della migrazione del Cantone C._______ è stato informato dell'identificazione della ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e il 4 gennaio 2023 vi è stata la decisione di ripartizione presso il medesimo Cantone (cfr. atti della SEM n. 53/3 e 54/2). H. Per il tramite del plico raccomandato dell'11 gennaio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 12 gennaio 2023) l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare, nonché la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Nel merito, ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine, ha postulato la restituzione deli atti alla SEM affinché effettui i necessari complementi istruttori. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Quali nuovi documenti, l'insorgente ha prodotto due lettere datate 5 gennaio 2023 dell'avv. D._______ e relativa procura dalle quali si evince che la il suddetto patrocinatore rappresenta la richiedente nella procedura penale e ha richiesto alla SEM un permesso di soggiorno di breve durata. I. In data 12 gennaio 2023 il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata. J. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2023 il Tribunale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso - autorizzando nel contempo l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura - e ha accolto l'istanza di dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, invitando parimenti la SEM a inoltrare una risposta al ricorso. K. Il 25 gennaio 2023 è stato compilato il "Medical report in cases of return / Enforcement of Removal Orders" da parte della Dr. med. E._______. L. Con scritto spontaneo del 30 gennaio 2023 la ricorrente che il patrocinatore della suddetta nella vertenza penale ha provveduto a trasmettere una richiesta di permesso di breve durata alla competente autorità del Canton C._______. A suffragio di tali dichiarazioni ha allegato lo scritto tramesso dal suo patrocinatore al Ministero Pubblico del Cantone F._______ del 17 gennaio 2023 e la lettera indirizzata all'ufficio della Migrazione di C._______ del 17 gennaio 2023. M. Con un ulteriore scritto spontaneo del 13 febbraio 2023 la ricorrente ha inoltrato il rapporto dello studio medico Dedalo del 9 febbraio 2023, presso il quale l'interessata era in cura per problemi di natura psichiatrica. Dallo stesso emerge che l'interessata soffre di una sintomatologia depressiva. N. Con decreto di non luogo a procedere del 7 marzo 2023 il Ministero pubblico del Canton F._______ non ha dato seguito alla denuncia penale della ricorrente. O. Invitata a determinarsi sul ricorso il 17 gennaio 2023, l'autorità inferiore ha - a seguito dell'ottenimento di due proroghe del termine da parte del Tribunale - presentato la sua risposta al ricorso il 28 marzo 2023, con cui si è riconfermata nelle proprie conclusioni, indicando al contempo che lo stato valetudinario della ricorrente risulta chiarito. P. Tramite osservazioni del 12 luglio 2023, la ricorrente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore. Q. Con scritto datato 10 agosto 2023, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un rapporto del (...) (di seguito: [...]) datato 29 giugno 2023 nel quale viene confermato/diagnosticato all'interessata un disturbo post traumatico da stress ed episodi depressivi moderati. R. La SEM ha inoltrato le proprie osservazioni con scritto del 10 agosto 2023. Le stesse sono state trasmesse all'insorgente con ordinanza del 16 agosto 2023. S. Il 28 agosto 2023 l'insorgente ha presentato la sua triplica alle osservazioni della SEM. T. Con scritto spontaneo del 15 novembre 2023, l'interessata ha inoltrato al Tribunale due rapporti del (...) Kantonsspital datati 23 agosto 2023 e 25 agosto 2023, uno schema terapeutico del (...) del 28 agosto 2023 e vari documenti datati 13 ottobre 2023 stilati dalla Dr. Med. G._______, nei quali figurano un "Behandlungseinträge", una diagnosi e uno schema terapeutico. Dagli stessi si rileva che alla richiedente è stata diagnosticata una gastrite cronica e attiva moderata, con rilevazione sparsa di Helicobacter, con metaplasia intestinale nella zona antrale, corrispondente a una gastrite di tipo B con livello di attività 2. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Nei ricorsi avverso una decisione di non entrata nel merito, nella quale la SEM rifiuta per tale motivo l'esame della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), la competenza decisionale dell'autorità di ricorso è essenzialmente limitata al quesito a sapere se l'autorità inferiore non è entrata a ragione, o a torto, nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati). 4. 4.1 Ciò posto, nel proprio memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, nonché il suo obbligo di motivazione, configurando quindi anche una violazione del suo diritto di essere sentito. In tal senso, ella si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.2 In primo luogo, la ricorrente lamenta un diniego di accesso agli atti e la contestuale violazione del diritto di essere sentita in quanto le indagini e le valutazioni del suo caso, effettuate dalla Fedpol, non sono state rese disponibili per la consultazione. Degli accertamenti sul caso sarebbero stati svolti senza che la ricorrente venisse in alcun modo informata e non sarebbe stato accordato l'accesso da parte della SEM alla risposta della Fedpol pervenuta il 2 novembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 42/5). 4.2.1 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione svizzera; esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso. Si tratta di quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all'uso proprio ed esclusivo dell'amministrazione, segnatamente richieste, bozze di decisione, annotazioni dei collaboratori e scambi di e-mail (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a, 113 Ia 286 consid. 2d, Sentenze del Tribunale federale 2C_63/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 3.2.4, sentenza del TAF A-2675/2015 del 9 febbraio 2017 consid. 4; WALDMANN/OESCHGER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, 65 ad art. 26). 4.2.2 Nel caso in narrativa è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha designato quale interno l'atto n. 42/5. Trattasi infatti di un'e-mail tra la SEM e Fedpol che non soggiace al diritto di consultazione. Visti tali presupposti, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente e la censura formale è quindi integralmente da respingere. 4.3 In secondo luogo, la ricorrente si prevale di un ulteriore violazione del suo diritto di essere sentito nonché del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. A mente dell'insorgente, il procedere della SEM, che l'avrebbe ascoltata a margine dell'audizione TEU circa l'eventuale competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Francia, sarebbe contrario alla logica del periodo di riflessione e ristabilimento che dovrebbe permettere alla vittima di tratta di rielaborare quanto vissuto e di poter esprimere in modo completo le proprie ragioni. A fronte di tali elementi l'autorità inferiore avrebbe dovuto riconvocare la ricorrente in un secondo momento per permetterle di esprimersi in maniera piena ed effettiva sul proprio trasferimento verso la Francia. 4.3.1 Dapprima, seppure si dia atto all'insorgente che, in principio, il cosiddetto "diritto di essere sentito Dublino" venga concesso dalla SEM nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 RD III, tuttavia nel caso specifico l'autorità inferiore ha ritenuto di permettere alla stessa di esprimersi anche in questo ambito nell'audizione TEU che si è svolta successiva-mente al colloquio Dublino, informandola di conseguenza (cfr. atto della SEM n. 20/3). Né la ricorrente, né la rappresentante legale che era presente al succitato colloquio Dublino, si sono opposte a tale procedere. E questo neppure ad inizio audizione TEU, dove nuovamente la ricorrente è stata informata in merito alle domande che le sarebbero state poste sui motivi ostativi del trattamento della sua domanda d'asilo da parte della Francia (cfr. atto della SEM n. 35/12, D6 pag. 3 e 4). La rappresentante legale ha ritenuto solamente al momento in cui l'interrogante ha concesso effettivamente il diritto di essere sentito Dublino che tale non fosse la sede adatta in quanto la ricorrente è stata riconosciuta quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto della SEM n. 35/12, D82, pag. 10). Peraltro, le sue ragioni contrarie ad un trasferimento verso la Francia appaiono essere state addotte integralmente dall'insorgente nel corso dell'audizione TEU (cfr. atto della SEM n. 35/12, D84 e segg., pag. 10) e la sua rappresentante legale è anche potuta intervenire in tale contesto, senza tuttavia porre ulteriori domande (cfr. atto della SEM n. 35/12, D89). Inoltre, neppure successivamente da parte della ricorrente è stato comunicato alcunché all'autorità inferiore limitatamente ai motivi per i quali si sarebbero opposti alla competenza della Francia per l'esame della domanda d'asilo. La censura formale è quindi in tal senso integralmente da respingere. Di conseguenza non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'interessata. 4.4 Anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla predetta, che gli atti di causa risultavano completi al momento dell'emanazione della decisione avversata, rispetto alle questioni decisive che si pongono nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito, in riferimento all'ammissibilità ed all'esigibilità della misura di allontanamento. Nel caso in disamina, nel corso del colloquio Dublino la SEM ha dapprima ricordato alla ricorrente che è sua responsabilità rivolgersi all'infermeria del Centro federale per segnalare qualsiasi problematica medica (cfr. atto della SEM n. 20/3). Pertanto l'evenienza sollevata dall'insorgente solamente nel suo gravame relativamente al fatto che l'interessata non è stata sottoposta a visita ginecologica e non vi è stata una presa a carico di natura psicologica, va disattesa, in quanto spettava a lei comunicare tali problematiche di salute (cfr. p.to 23, pag. 11, del ricorso del 11 gennaio 2023). Inoltre, si sottolinea come l'autorità precitata ha atteso ad emanare la decisione avversata sino a quando l'interessata non ha effettuato tutti gli esami medici indicati e necessari, e la documentazione medica inerente agli stessi non sia stata prodotta agli atti, premurandosi anche di richiedere al Servizio Medic-Help competente l'aggiornamento dei consulti medici avuti e previsti per il futuro per la ricorrente (cfr. atti della SEM n. 47/1 e 48/1). Pertanto la SEM, poteva partire dal presupposto, in assenza di ulteriore documentazione o visite previste per la medesima che la situazione medica dell'insorgente fosse completa. Non apparteneva difatti all'autorità inferiore, come neppure nell'ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, in tali circostanze, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore, rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trovava alloggiata la ricorrente. Avendo tuttavia in specie la stessa beneficiato dei controlli medici proposti, e vista la diagnosi chiara e conclusiva posta dai medici specialisti, al contrario di quanto postulato dalla ricorrente nel gravame, ulteriori accertamenti medici non erano pertanto necessari. 4.5 Non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per un riesame, è quindi da respingere. Per il resto le censure di quest'ultima, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 5. 5.1 Venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III).

6. Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata, ha depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) settembre 2017 (cfr. atto della SEM n. 9/1). Di conseguenza, il 13 settembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità francesi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III e nella forma prescritta all'art. 23 par. 4 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM n. 29/5). Le autorità francesi, hanno accettato espressamente, e nel termine prescritto all'art. 25 par 1 RD III, la ripresa in carico dell'interessata il 26 settembre 2022 sempre fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto della SEM n. 34/2). In tale contesto, la competenza delle Francia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della predetta, risulta di principio essere data. 7. 7.1 Nel proseguo, occorre esaminare se, alla luce dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, e quindi se, ai sensi dell'art. 17 par. 1 primo periodo RD III, decidere che la SEM avrebbe dovuto esaminare direttamente la domanda di protezione internazionale. 7.2 Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza in Francia, occorre innanzitutto rammentare che tale Stato membro è legato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (CartaUE) e fa parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tor-tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltreché del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS.142.301), e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura], direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza). L'esistenza di carenze sistemiche in Francia è peraltro esclusa da giurisprudenza costante (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale E-429/2020 del 30 gennaio 2020, F-614/2019 del 14 febbraio 2019). 7.3 Su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitate direttiva accoglienza e procedura). 7.4 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte ED M.S.S contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). 7.5 Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dalla ricorrente, nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Sebbene alcuni rapporti indipendenti abbiano effettivamente evidenziato la presenza di alcune criticità nel sistema di accoglienza transalpino, giurisprudenza invalsa ha sempre escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi del precitato disposto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2019 dell'11 febbraio 2020 consid. 6). Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Francia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la predetta presunzione legale. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 8.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4). 8.3 Invece se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1) 8.4 8.4.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2). 8.4.2 Ebbene, all'occorrenza la Francia ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica i disposti. Per di più, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Le autorità francesi sono peraltro state informate sulla situazione inerente il caso di specie dalla stessa SEM ed hanno già mostrato piena disponibilità a prendere in carico l'insorgente. Tuttalpiù ciò verrà nuovamente fatto al momento del trasferimento della ricorrente. 8.4.3 Su questi limpidi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità francesi, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti con-facenti. In altri termini, nulla permette di ritenere che la Francia non esaminerà la sua domanda d'asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicurezza e la dignità (cfr. sentenza del Tribunale D-455/2022 del 14 febbraio 2022 consid. 14.1). Pertanto, nel caso in rassegna è altresì a ragione che la SEM ha potuto esimersi dal richiedere garanzie specifiche a detto Stato membro (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale E-3689/2017 del 17 giugno 2020 consid. 6.4.3). 8.5 8.5.1 Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, occorre osservare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente, ripresi esaustivamente nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. p. to. II, pag. 4 e segg. della decisione impugnata). Successivamente all'emanazione della decisione impugnata, la ricorrente è stata ancora visitata il 12 gennaio 2023 in quanto lamentava difficoltà alla vista, bruciore e secchezza a livelli delle palpebre. Quale diagnosi il medico ha riportato Blefarite allergica e quale terapia l'assunzione di Zaditen Ophtha (cfr. atto della SEM n. 63/2). Il 25 gennaio 2023 è stato compilato il "Medical report in cases of return / Enforcement of Removal Orders" da parte della Dr. med. E._______, nel quale veniva riportato che la richiedente soffre di "disfunction of left leg and arm", "chest pain" e "dry eyes" (cfr. atto della SEM n. 84/5). In data 13 febbraio 2023, la richiedente ha trasmesso il rapporto dello studio medico (...) del 9 febbraio 2023, dal quale risulta che l'interessata soffre di una sintomatologia depressiva nel contesto di vissuti profondamente traumatici riconducibili a esperienze personali sia passate che recenti, con marcata e costante angoscia, deflessione timica, ansia, insonnia, pensieri di tipo rimuginativi e dal contenuto persecutorio (cfr. atto TAF n. 7). Il 10 agosto 2023 l'interessata ha trasmesso all'attenzione del Tribunale uno scritto spontaneo con allegato un rapporto del (...) dal quale risulta che la diagnosi di disturbo post traumatico da stress ed episodi depressivi moderati (cfr. atto TAF n. 14). Con un ulteriore scritto spontaneo del 15 novembre 2023, la richiedente asilo ha trasmesso nuova documentazione medica dalla quale si rileva che le è stata diagnosticata una gastrite cronica e attiva moderata, con rilevazione sparsa di (...), con (...), corrispondente a una (...) (cfr. atto TAF n. 17). 8.5.2 Alla luce dello stato di salute della ricorrente testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui soffriva e di cui soffre tuttora, in concreto il quadro clinico dell'interessata non è contraddistinto da affezioni tali da porla gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso la Francia, luogo dove sono peraltro notoriamente disponibili infrastrutture mediche equiparabili a quelle elvetiche (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019 e E-1275/2019 del 22 marzo 2019). Si ravvisa anche a tal proposito come gli Stati membri siano vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza, la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Così, anche per quanto attiene le risultanze della visita psichiatrica avvenuta il 29 giugno 2023 presso il (...) (cfr. lettera del 10 agosto 2023 con allegato rapporto [...] del 29 giugno 2023), non vi sono dubbi quanto al fatto che l'apparato sanitario transalpino sia in misura di fornire in specie le necessarie prestazioni sanitarie per il trattamento del disturbo post traumatico da stress e di episodi di moderata depressione, e ciò indipendentemente dalla gravità delle manifestazioni psichiche e somatiche in essere. 8.5.3 Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). 9. 9.1 Altresì, l'interessata sostiene che il suo trasferimento in Francia rappresenterebbe una violazione della Conv. tratta. 9.2 Per tale aspetto, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una viola-zione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Palermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art.10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (1, 2) Conv. tratta (art. 10(2) Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 9.3 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giugno 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 9.4 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un'indagine penale, informandone Fedpol (cfr. atto della SEM n. 39/1). L'autorità di prime cure ha più volte indicato che la trasmissione delle informazioni raccolte durante l'audizione TEU non equivale ad una denuncia penale (cfr. atti della SEM n. 35/12 [D75, pag. 9] e 37/1). Sempre durante tale audizione è stato concesso il periodo di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta, al quale la ricorrente ha espressamente acconsentito (cfr. atto della SEM n. 35/12, D77, pag. 9), l'interessata è stata altresì informata circa i propri diritti derivanti dal riconoscimento quale vittima potenziale e della legge federale sull'assistenza alle vittime di reati (cfr. atto della SEM n. 35/12, D78, pag. 10). La SEM ha inoltre informato le omologhe autorità francesi circa l'identificazione dell'interessata quale potenziale vittima di tratta (cfr. atto della SEM n. 29/5). Pertanto, l'autorità di prime cure ha correttamente identificato la ricorrente quale potenziale vittima di tratta ai sensi della Conv. tratta e l'ha informata circa i suoi diritti e gli aiuti che la stessa può richiedere. Si osserva abbondazialmente che, ai sensi degli artt. 31 e 34 RD III, nell'ambito dello scambio di informazioni tra Stati che concernono, oltre lo stato di salute dell'interessato, anche il rispetto dei diritti derivanti dal RD III stesso e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia d'asilo, come ad esempio la Conv. tratta, non è previsto alcun obbligo di trasmissione di una conferma di ricezione, pertanto il cosiddetto proof of delivery è sufficiente al fine di dimostrare l'avvenuto invio di informazioni. La SEM ha adempiuto sotto tale aspetto ai propri obblighi. 9.5 La ricorrente, inoltre, contesta una violazione dell'art. 14(1) lett. b Conv. tratta, in quanto l'autorità di prime cure non le avrebbe concesso un termine volto a richiedere un permesso di soggiorno provvisorio, finalizzato alla sua collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o procedimento penale. In tal senso è utile ricordare che spetta alle autorità di perseguimento penale indicare se la permanenza della potenziale vittima sul suolo elvetico risponda ad un bisogno istruttorio e di conseguenza se la stessa abbia la possibilità di ottenere - a tal fine - un permesso di soggiorno provvisorio (cfr. DTF 145 I 308 del 14 febbraio 2019 consid. 3.4.2). In concreto, la ricorrente ha proceduto a presentare una denuncia penale presso le autorità svizzere competenti solo a seguito della notifica della decisione impugnata, dopo più di due mesi dalla fine del periodo di recupero e di riflessione e ciononostante fosse stata informata dalla SEM in maniera limpida e trasparente della sua responsabilità di presentare una denuncia in tal senso (cfr. risultanze istruttorie). Inoltre, ritenuto l'esito del procedimento penale, terminato con un decreto di non luogo a procedere il (...) marzo 2023 (cfr. risultanze istruttorie), l'autorità penale non ritiene vi sia la necessità che la ricorrente sia presente su suolo svizzero per ulteriori atti istruttori. 9.6 Inoltre, la ricorrente sostiene che vi sia un rischio concreto di rivittimizzazione nel caso in cui fosse trasferita in Francia, in quanto sussisterebbero delle carenze nel sistema di accoglienza francese. In merito a quest'ultima censura, si rimanda a quanto indicato sub consid. 7. Preliminarmente, si osserva che la Francia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Per quanto attiene, invece, il rischio di re-trafficking, dall'istruzione è emerso che il potenziale reato di sfruttamento della prostituzione sia avvenuto in Svizzera e non in Francia (cfr. atto della SEM n 35/12). Inoltre, la ricorrente non avrebbe più alcun contatto con il suo sfruttatore (cfr. atto n 35/12, D72, pag. 9). Di conseguenza, la ricorrente difficilmente potrebbe venir raggiunta nuovamente dal suo sfruttatore, che in ogni caso agirebbe in Svizzera e non in Francia. Come giustamente sostenuto dall'autorità di prime cure nella decisione avversata, la Francia è uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante e disposta ad offrire un'adeguata protezione. Nel caso in cui la ricorrente dovesse essere esposta a rischi concreti potrà rivolgersi alle competenti autorità. Le autorità francesi sono state altresì informate circa la qualifica della ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Concludendo, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto atto a dimostrare un rischio concreto di re-trafficking in Francia o che le autorità di tale Stato non agirebbero in modo conforme alle disposizioni della Conv. tratta. Pertanto, visto quanto precede, l'autorità competente in materia d'asilo ha ossequiato i suoi obblighi che le si imponevano. 9.7 In conclusione, per quanto concerne la censura sollevata dalla ricorrente circa la violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino, vista la lunga durata del suo soggiorno in Svizzera (cfr. p.to 28, pag. 13 del ricorso del 11 gennaio 2023), la stessa rientra nell'ambito dell'applicazione della clausola di sovranità. 9.7.1 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d'un canto il sistema Dublino, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») intende far fonte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del RD III), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, il richiedente l'asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4 con ulteriore riferimento citato). Ora, lo scrivente Tribunale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati; D-2926/2021 consid. 9.2 con rif. citati). A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021; E-7092/2017 del 25 gennaio 2021; E-5474/2018 del 21 dicembre 2018). Quest'ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1°settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3). 9.7.2 Nel caso in rassegna, la ricorrente ha presentato la propria domanda d'asilo in Svizzera il 27 luglio 2022. La durata totale della procedura è corrisposta a circa 20 mesi. Poiché tale durata della procedura non può essere ritenuta, anche alla luce di quanto sopra esposto, come estremamente lunga, ed inoltre con la presente sentenza la procedura per la determinazione dello Stato membro competente sarà definitivamente conclusa, un'entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) RD III, non si impone in specie. 9.8 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10. 10.1 Riassumendo, la ricorrente non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura, Conv. tratta o ad altri disposti di diritto inter-nazionale alla quale la Svizzera è tenuta al loro rispetto, in caso di esecu-zione del suo trasferimento in Francia. 10.2 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 Oasi 1. 10.3 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento della ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

11. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

12. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia dell'insorgente, confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate dal Tribunale il 12 gennaio 2023.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari pronunciate il 12 gennaio 2023 sono revocate.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: