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D-645/2025

D-645/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-14 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

D-645/2025 Pagina 4 che la richiedente, cittadina angolana, al fine di motivare la sua domanda d’asilo ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere membro della sezione giovanile del partito politico UNITA dal (…), di cui avrebbero fatto parte pure suo fratello e suo padre, quest’ultimo scomparso dopo aver partecipato ad una manifestazione del medesimo partito; che sarebbe stata arrestata dalla polizia angolana in data (…) 2024 a causa della sua partecipazione ad una manifestazione del succitato partito poli- tico, e detenuta per un periodo di due giorni presso il dipartimento di polizia (…), durante i quali avrebbe subito abusi sessuali; che sarebbe riuscita ad evadere grazie all’aiuto di un’impiegata del carcere, rifugiandosi successi- vamente per un periodo di sei mesi presso l’abitazione dello zio fino al mo- mento del suo espatrio avvenuto in data 10 novembre 2024; che la polizia si recherebbe tutt’ora con insistenza presso la sua abitazione chiedendo a sua madre, con la quale viveva in Angola, informazioni in merito alla sua ubicazione (cfr. atto SEM 24/20, D22, D23, D25, D80); che anche nel 2023 sarebbe stata arrestata a seguito della sua partecipazione ad un’altra ma- nifestazione del partito UNITA (cfr. atto SEM 24/20, D146, D147), che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente; che le stesse sono state considerate inverosimili; che in particolare, l’autorità inferiore ha rimproverato alla ricorrente il fatto di non aver menzionato la sua richiesta di visto presso le autorità tedesche nel 2023; che le allega- zioni dell’insorgente inerenti al suo arresto avvenuto nel 2023 – anch’esso apparentemente causato dalla sua partecipazione ad una manifestazione del partito politico di cui sarebbe membro – risulterebbero tardive; che l’in- sorgente non sarebbe stata in grado di rendere verosimile nemmeno il suo periodo di detenzione della durata di due giorni e la successiva fuga; che in merito alle asserite violenze sessuali subite, la stessa avrebbe fornito un racconto vago e stereotipato, non risultando credibile; che la ricorrente si sarebbe inoltre sbagliata sul motivo della manifestazione, minando per- tanto la credibilità della sua militanza politica nonché la sua effettiva parte- cipazione alla suddetta manifestazione; che il mezzo di prova addotto, ov- vero la tessera di adesione al partito UNITA, risulterebbe facilmente falsifi- cabile e di scarso valore probatorio, non potendo provare la sua partecipa- zione alla manifestazione; che vi sarebbero altresì dubbi sulla permanenza dell’interessata presso l’abitazione dello zio, menzionata tardivamente; che pure il comportamento dell’insorgente sarebbe contradditorio, avendo la stessa trascorso ore in aeroporto con la presenza delle stesse autorità dalle quali ha riferito di essere in fuga; che pure la sua asserita ignoranza circa la natura del visto presente sul suo passaporto sarebbe inverosimile,

D-645/2025 Pagina 5 che infine, il parere della ricorrente sulla bozza di decisione della SEM non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova che giustifichino una modifica della valutazione sopraesposta; che l’autorità di prime cure ha infine ritenuto l’al- lontanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e nella sua esecuzione possibile; che per quanto concerne lo stato di salute nel quale versa attualmente la ricorrente, in caso di rientro in Angola quest’ultima non si troverebbe in uno stato di salute che necessita cure mediche d’urgenza; invero, l’autorità inferiore ha ritenuto che la ricorrente potrà proseguire le cure psicologiche intraprese in Svizzera anche in An- gola, che in sede ricorsuale, l’insorgente contesta le motivazioni dell’autorità in- feriore in merito alla verosimiglianza e la pertinenza delle sue allegazioni; che la richiesta di rilascio di un visto a suo nome presso le autorità tede- sche sarebbe stata effettuata dalla madre a sua insaputa, motivo per il quale non ha menzionato tale fatto; che la madre avrebbe inoltrato tale richiesta a seguito dell’arresto che l’insorgente avrebbe subito nel 2023, sempre a seguito della sua partecipazione ad un’altra manifestazione del partito UNITA; che, tuttavia, non considerando gli avvenimenti del 2023 come motivo del suo espatrio, non avrebbe inizialmente riferito nulla in me- rito a ciò, procedendo a farne menzione solo una volta confrontata dall’au- torità inferiore al riguardo; che in merito all’essersi sbagliata sul motivo della manifestazione del (…) 2024, ella si sarebbe affidata a quanto le era stato comunicato; che, riguardo alla mancata menzione del periodo tra- scorso presso l’abitazione dello zio, l’insorgente spiega che, essendosi trat- tato di un rifugio temporaneo, non lo avrebbe considerato una vera e pro- pria residenza, che per quanto concerne la pertinenza dei suoi motivi d’asilo, la stessa ritiene che le violenze sessuali da lei subite per mano delle autorità ango- lane la renderebbero vittima di persecuzione di genere, appartenente di conseguenza ad un gruppo sociale determinato; che inoltre, poiché sa- rebbe stata arrestata a causa della sua partecipazione alla manifestazione del partito politico UNITA, ciò la renderebbe anche vittima di persecuzione per motivi politici; che la persecuzione sarebbe attuale, in quanto la polizia si recherebbe tutt’ora presso l’abitazione della madre in Angola chiedendo sue notizie, ed essendo inoltre stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, che in merito all’esecuzione dell’allontanamento, un suo ritorno in Angola costituirebbe una violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguar- dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950

D-645/2025 Pagina 6 (CEDU, RS 0.101); che per quanto attiene al suo stato di salute, nel suo Paese d’origine non avrebbe la possibilità di reperire i medicinali di cui ne- cessita nonché di proseguire la presa a carico psicologica; che non è nem- meno dato sapere se in caso di un suo rimpatrio ella sarà in grado di con- seguire un lavoro, permettendole di provvedere al suo sostentamento; che in patria non avrebbe una rete sociale di sostegno sufficiente, in quanto la madre non sarebbe in grado di garantirle il mantenimento, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu- giato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dalla richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con- siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimi- glianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che innanzitutto, il Tribunale condivide la valutazione in merito alla (non) verosimiglianza rispetto alle condizioni previste dall’art. 7 LAsi delle dichia- razioni della ricorrente così come effettuata dalla SEM nella decisione im- pugnata; che pertanto, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima alla decisione impugnata, aggiungendo le seguenti precisazioni e ulteriori ri- lievi, che il Tribunale rileva come il racconto della ricorrente quanto al presunto arresto del (…) 2024 risulti poco plausibile,

D-645/2025 Pagina 7 che segnatamente, la spiegazione fornita dalla ricorrente sul motivo per il quale sarebbe stata arrestata, e meglio che la polizia angolana non gradi- rebbe manifestazioni politiche per partiti diversi da quello che loro sosten- gono, non risulta plausibile in quanto troppo poco circostanziata (cfr. atto SEM 24/20, D110); che infatti, la stessa ha dichiarato che il partito UNITA, per il quale tra l’altro non occupa alcun ruolo di rilievo, è legale (cfr. atto SEM 24/20, D52, D111), che in seguito, su precisa domanda dell’autorità inferiore in sede d’audi- zione sui motivi d’asilo, la ricorrente non è riuscita a spiegare in maniera precisa e dettagliata il motivo della manifestazione del (…) 2024 (cfr. atto SEM 24/20, D 151); che ciò denota pertanto un impegno politico – se mai

– di minimo rilievo all’interno del partito menzionato, che, di conseguenza, risulta poco plausibile che la polizia avrebbe voluto arrestare proprio l’interessata in modo mirato, recandosi, dopo il suo espa- trio, addirittura ogni giorno con insistenza presso la sua abitazione in An- gola al fine di trovarla (cfr. atto SEM 24/20, D22, D23, D25), che, in merito alla manifestazione (cfr. atto SEM 24/20, D113, D114), all’ar- resto (cfr. atto SEM 24/20, D116) e al suo breve periodo di detenzione (atto SEM 24/20, D125, D126, D127), le dichiarazioni rese dalla ricorrente su aspetti di rilievo risultano sommarie in quanto prive sia di dettagli circa le sensazioni provate o il modo in cui avrebbe vissuto determinati eventi, sia di elementi concreti sullo svolgimento dei fatti, non potendo ritenersi atten- dibili, che segnatamente, nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, l’interessata si è limitata a riferire di aver appreso durante la sua detenzione il luogo dove avrebbe dovuto essere trasferita (cfr. atto SEM 24/20, D80, D143), senza tuttavia descrivere le proprie emozioni o i pensieri suscitati da una scoperta di evidente importanza per la sua situazione detentiva e perso- nale, che per quanto attiene alla sua fuga, la stessa si è limitata a dichiarare che un’impiegata del carcere in questione avrebbe avuto modo di entrare nella sua cella a seguito di un cambio di guardia, fornendole in seguito vestiti e indicandole che in cambio del suo aiuto avrebbe dovuto farle un favore, ovvero una volta uscita dalla cella la ricorrente avrebbe dovuto appoggiare un vassoio in un determinato luogo ed uscire dalla porta indicata (cfr. atto SEM 24/20, D80),

D-645/2025 Pagina 8 che la ricorrente non ha fornito dettagli sufficienti in merito alla fuga, omet- tendo, ad esempio, di indicare in maniera spontanea l’ambiente circo- stante, compresa l’eventuale presenza di (altri) agenti nello stabile e, in tal caso, come sarebbe riuscita a eluderli senza essere vista, oppure descri- vendo il tragitto più dettagliatamente una volta uscita dallo stabile fino all’abitazione di suo zio (cfr. atto SEM 24/20, D80), che anche tale episodio, suscettibile di generare forti emozioni – come l’adrenalina o la paura di essere colti in flagrante – non è stato descritto dalla ricorrente in alcun modo sotto il profilo emotivo, sollevando pertanto perplessità sulla verosimiglianza del racconto esposto dall’interessata (cfr. atto SEM 24/20, D80), che a mente del Tribunale, per quanto gli standard di sicurezza nei posti di polizia angolani potrebbero essere diversi da quelli elvetici, parrebbe che la ricorrente sia riuscita ad evadere con estrema facilità; che ciò sembra essere in contrasto con il fatto che la polizia, in seguito alla fuga dell’inte- ressata, avrebbe continuato a cercarla con insistenza, mostrando dunque un interesse particolare nella sua persona (cfr. atto SEM 24/20, D22, D23, D25), che oltre a ciò, la ricorrente in sede d’audizione sui motivi d’asilo, su precisa domanda dell’autorità inferiore volta a sapere se avesse mai pensato di voler lasciare il Paese, ha sottaciuto la sua richiesta di visto alla Germania

– rifiutatole in data 6 dicembre 2023 – rispondendo unicamente di non aver mai pensato di lasciare il Paese (cfr. atto SEM 24/20, D99); che la succes- siva giustificazione fornita dalla ricorrente una volta confrontata con tale omissione, e meglio che l’asserito arresto del 2023 avrebbe spinto sua ma- dre ad inoltrare una richiesta di visto alla Germania, non risulta plausibile (cfr. atto SEM 24/20, D146, D147), che infatti, come giustamente sottolineato dall’autorità inferiore, non può ritenersi verosimile che la madre dell’insorgente – la quale svolge attività da venditrice ambulante da tutta la vita (cfr. atto SEM 24/20, D31) – abbia potuto presentare una richiesta di visto presso le autorità tedesche ad in- saputa della figlia, occupandosi pertanto di tutte le relative pratiche buro- cratiche da sola, che il sopracitato asserito arresto del 2023, in occasione di un’ulteriore ma- nifestazione, è stato menzionato solo tardivamente nel corso dell’audi- zione; che infatti, l’insorgente ne ha fatto riferimento unicamente quando confrontata direttamente dall’autorità di prime cure sulla mancata

D-645/2025 Pagina 9 menzione della sua richiesta di visto presso le autorità tedesche nel 2023; che la giustificazione da ella fornita, ovvero che l’asserito arresto non sa- rebbe tra le cause che l’hanno indotta a espatriare il 10 novembre 2024, si rileva poco convincente (cfr. atto SEM 24/20, D148), che invero, si sottolinea che anche tale arresto avrebbe avuto luogo a se- guito della sua partecipazione ad una manifestazione del partito politico di cui è membro; che di conseguenza, se ciò fosse vero, verrebbe a configu- rarsi una fattispecie pressoché identica a quella che qui ci concerne, ossia una presunta persecuzione per ragioni politiche, motivo per il quale mal si comprende per quale ragione una persona nell’ambito della propria do- manda di asilo dovrebbe astenersi dal menzionare tale fatto, che infine la ricorrente non è nemmeno essere riuscita a rendere verosimile le circostanze concrete della violenza subita, in quanto in sede d’audizione sui motivi d’asilo ha dichiarato che sarebbe avvenuta a marzo 2024 durante i due giorni di detenzione (cfr. atto SEM 24/20, D80) mentre dagli atti, e meglio dal referto medico del 6 dicembre 2024 (cfr. atto SEM 19/2), risulta che la ricorrente avrebbe riferito di una violenza avvenuta nei suoi confronti ad agosto 2023, che, in sintesi, il Tribunale rileva come alcune dichiarazioni rese dalla ricor- rente possano effettivamente fondarsi su esperienze vissute nel Paese d’origine; che infatti, il Tribunale ritiene probabile che la ricorrente abbia subito una violenza sessuale – e possa essere stata trattenuta in tale con- testo – ad un certo punto nel corso della sua vita, dal momento che il suo racconto in merito a tale aspetto contiene indizi di verosimiglianza, come la descrizione spontanea di certi particolari ed emozioni (cfr. atto SEM 24/20, D131 segg.), che tuttavia il racconto dei fatti che avrebbero determinato il suo espatrio, nell’insieme e per come esposto, non può ritenersi verosimile per i motivi elencati in precedenza nonché per le ulteriori incongruenze rilevate dall’au- torità inferiore, che per completezza, a tal proposito, occorre rammentare che il diritto d’asilo non è destinato a riparare un torto subito in passato (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.4), che ciò posto, nemmeno la fotografia della scheda d’identificazione della ricorrente quale membro del partito UNITA del (…) 2017, allegata al ricorso

– così come la tessera d’appartenenza al medesimo partito intestato

D-645/2025 Pagina 10 all’insorgente (cfr. mezzo di prova SEM n.1) – sono atte a modificare la valutazione che precede, che invero, tali documenti non spiegano né provano le presunte difficoltà della ricorrente a partire dal 2023 rispettivamente dal 2024; che inoltre, per quanto attiene alla prima, la stessa si tratta della foto di un documento di carta A4 (stropicciato), compilato a mano con incollata una foto, e la quale non presenta dunque alcuna caratteristica di sicurezza verificabile; che in merito alla sopracitata tessera si rileva che nemmeno la stessa è atta a comprovare l’asserita persecuzione motivi politici nei confronti dell’interes- sata, non presentando peraltro anch’essa alcuna caratteristica di sicurezza verificabile, che ad ogni buon conto, come menzionato in precedenza e riferito dalla ricorrente stessa (cfr. atto SEM 24/20, D111), il partito politico UNITA è le- gale, trattandosi peraltro del secondo partito più rappresentato nel parla- mento angolano (cfr. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderreport 67, Angola, Stand 02/2024, pt. 1.2.1, 1.2.2); che ciò posto e alla luce di quanto precede, nella fattispecie può essere lasciata aperta la questione di sapere se la ricorrente fosse effettivamente un membro (sem- plice) di detto partito, che infine, non vi sono indizi seri o concreti per cui lo stato di salute psico- logico (cfr. ricorso, pag. 7 pt. 42) della ricorrente le avrebbe impedito di esprimersi liberamente durante l’audizione (cfr. atto SEM 24/20, D4, D130), che alla luce di quanto sopraesposto, le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi; che per tale motivo, non si rileva necessario esaminare se i fatti addotti sono rile- vanti in materia d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo

D-645/2025 Pagina 11 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso, l’insorgente censura che, in caso di rientro in Angola, ri- schierebbe di essere esposta a una pena o un trattamento vietato dall’art. 3 CEDU, per cui l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui la ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, che in seguito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interes- sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre- supporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una

D-645/2025 Pagina 12 prospettiva prossima o qualora vi siano seri motivi di ritenere che la per- sona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peg- gioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 di- cembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che alla luce della restrittiva giurisprudenza applicabile, lo stato di salute della ricorrente (cfr. infra, pag. 12-13) non rientra tuttavia nella casistica descritta e non costituisce un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, in Angola non vige una tale situazione riguardante l'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-1954/2025 del 28 aprile 2025 consid. 8.7.5), che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medi- cina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'in- frastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati),

D-645/2025 Pagina 13 che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti ri- spetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nella fattispecie presente, alla ricorrente è stato diagnosticato un di- sturbo post-traumatico da stress (PTSD; ICD-10 F.43.01) per il quale è in corso una presa a carico psicologica nonché una cura farmacologica con (…) (cfr. rapporto medico del 28 marzo 2025); che perlomeno i farmaci (…) e (…) sono disponibili nel Paese d’origine della ricorrente come rilevato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pt. III 2.) e non contestato dalla ricorrente stessa in sede ricorsuale, che a tal proposito si rileva dapprima che il Paese in questione, seppur non avendo un sistema sanitario allo stesso livello di quello elvetico, dispone, oltre che di un settore privato, di un sistema sanitario statale gratuito, mo- tivo per il quale la ricorrente avrebbe la possibilità di avere accesso perlo- meno a trattamenti medici di base (cfr. le sentenze del Tribunale E- 3894/2020 del 3 maggio 2022 consid. 7.5.3 con rif. cit.; D-1775/2021 del 15 settembre 2022 consid. 10.4.1 con rif. cit.), che per quanto concerne le problematiche di natura psichiatrica, la ricor- rente potrà proseguire i trattamenti attualmente in corso in Svizzera anche nel suo Paese d’origine; che infatti, l’infrastruttura sanitaria dell’Angola offre anche cure mediche di natura psichiatrica rispettivamente psicologica (cfr. le sentenze del Tribunale E-1954/2025 consid. 8.7.9; D-1775/2021 consid. 10.4.2 con rif. cit.), che l'insorgente potrà inoltre richiedere, se necessario, un sostegno finan- ziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nella fattispecie presente, la ricorrente è una giovane donna istruita, avendo la stessa effettuato studi in ambito di gestione delle risorse umane, possedendo altresì esperienze lavorative maturate lavorando per un pe- riodo di tre anni presso un istituto universitario, riuscendo a provvedere per sé stessa una volta terminato tale lavoro svolgendo un’altra attività (cfr. atto

D-645/2025 Pagina 14 SEM 24/20, D45-D47); che la medesima in Angola ritroverebbe la madre e la sorella, entrambe con un’attività lavorativa, con le quali potrà tornare a vivere (cfr. atto SEM 24/20, D26-D31), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che, posto quanto sopra, nel caso in disamina non è riscontrabile un ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti e non s’impone dunque un rinvio degli atti all’autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova valutazione nell’ambito della procedura ampliata, per la valutazione della rilevanza delle allegazioni rispettivamente in relazione al quadro clinico e alla condizione di vulnerabilità della ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8 pt. 50, pag. 10, pt. 59 seg.), motivo per il quale la richiesta della ricorrente in ulte- riore subordine è respinta, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese di medesimo importo versato in data 22 aprile 2025, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-645/2025 Pagina 15 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato in data 22 aprile 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato in data 22 aprile 2025.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-645/2025 Sentenza del 14 luglio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nata il (...), Angola, patrocinata da Elena Formisano, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 gennaio 2025 / (...). visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 11 novembre 2024, la procura del 15 novembre 2024, con la quale l'interessata ha conferito mandato alla Protezione giuridica della Regione (...), lo scritto del 3 dicembre 2024 inoltrato dalla richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, con allegata la tessera di appartenenza al partito União Nacional para a Independência Total de Angola (di seguito: UNITA), l'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 15 gennaio 2025, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 gennaio 2025, notificata lo stesso giorno, che non riconosceva la qualità di rifugiato alla richiedente, respingeva la sua domanda d'asilo, la allontanava dalla Svizzera, le imponeva di lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione ed incaricava il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura, il ricorso inoltrato dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 30 gennaio 2025 (data d'entrata: 31 gennaio 2025) per il tramite del quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine, al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria nell'ambito della procedura ampliata, la contestuale richiesta processuale di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la foto della scheda d'identificazione della ricorrente quale membro del partito UNITA, tramessa in allegato al ricorso, lo scritto del 19 febbraio 2025 tramite il quale la ricorrente ha inoltrato due ulteriori referti medici, la decisione di ripartizione al Cantone B._______ del 31 marzo 2025, la decisione incidentale del Tribunale dell'8 aprile 2025 che autorizzava la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingeva la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e la invitava a versare un anticipo di CHF 750.- entro il 22 aprile 2025, con comminatoria d'inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il pagamento del suddetto anticipo spese avvenuto il 22 aprile 2025, i referti medici agli atti, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente, cittadina angolana, al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere membro della sezione giovanile del partito politico UNITA dal (...), di cui avrebbero fatto parte pure suo fratello e suo padre, quest'ultimo scomparso dopo aver partecipato ad una manifestazione del medesimo partito; che sarebbe stata arrestata dalla polizia angolana in data (...) 2024 a causa della sua partecipazione ad una manifestazione del succitato partito politico, e detenuta per un periodo di due giorni presso il dipartimento di polizia (...), durante i quali avrebbe subito abusi sessuali; che sarebbe riuscita ad evadere grazie all'aiuto di un'impiegata del carcere, rifugiandosi successivamente per un periodo di sei mesi presso l'abitazione dello zio fino al momento del suo espatrio avvenuto in data 10 novembre 2024; che la polizia si recherebbe tutt'ora con insistenza presso la sua abitazione chiedendo a sua madre, con la quale viveva in Angola, informazioni in merito alla sua ubicazione (cfr. atto SEM 24/20, D22, D23, D25, D80); che anche nel 2023 sarebbe stata arrestata a seguito della sua partecipazione ad un'altra manifestazione del partito UNITA (cfr. atto SEM 24/20, D146, D147), che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente; che le stesse sono state considerate inverosimili; che in particolare, l'autorità inferiore ha rimproverato alla ricorrente il fatto di non aver menzionato la sua richiesta di visto presso le autorità tedesche nel 2023; che le allegazioni dell'insorgente inerenti al suo arresto avvenuto nel 2023 - anch'esso apparentemente causato dalla sua partecipazione ad una manifestazione del partito politico di cui sarebbe membro - risulterebbero tardive; che l'insorgente non sarebbe stata in grado di rendere verosimile nemmeno il suo periodo di detenzione della durata di due giorni e la successiva fuga; che in merito alle asserite violenze sessuali subite, la stessa avrebbe fornito un racconto vago e stereotipato, non risultando credibile; che la ricorrente si sarebbe inoltre sbagliata sul motivo della manifestazione, minando pertanto la credibilità della sua militanza politica nonché la sua effettiva partecipazione alla suddetta manifestazione; che il mezzo di prova addotto, ovvero la tessera di adesione al partito UNITA, risulterebbe facilmente falsificabile e di scarso valore probatorio, non potendo provare la sua partecipazione alla manifestazione; che vi sarebbero altresì dubbi sulla permanenza dell'interessata presso l'abitazione dello zio, menzionata tardivamente; che pure il comportamento dell'insorgente sarebbe contradditorio, avendo la stessa trascorso ore in aeroporto con la presenza delle stesse autorità dalle quali ha riferito di essere in fuga; che pure la sua asserita ignoranza circa la natura del visto presente sul suo passaporto sarebbe inverosimile, che infine, il parere della ricorrente sulla bozza di decisione della SEM non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova che giustifichino una modifica della valutazione sopraesposta; che l'autorità di prime cure ha infine ritenuto l'allontanamento dell'insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e nella sua esecuzione possibile; che per quanto concerne lo stato di salute nel quale versa attualmente la ricorrente, in caso di rientro in Angola quest'ultima non si troverebbe in uno stato di salute che necessita cure mediche d'urgenza; invero, l'autorità inferiore ha ritenuto che la ricorrente potrà proseguire le cure psicologiche intraprese in Svizzera anche in Angola, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta le motivazioni dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza e la pertinenza delle sue allegazioni; che la richiesta di rilascio di un visto a suo nome presso le autorità tedesche sarebbe stata effettuata dalla madre a sua insaputa, motivo per il quale non ha menzionato tale fatto; che la madre avrebbe inoltrato tale richiesta a seguito dell'arresto che l'insorgente avrebbe subito nel 2023, sempre a seguito della sua partecipazione ad un'altra manifestazione del partito UNITA; che, tuttavia, non considerando gli avvenimenti del 2023 come motivo del suo espatrio, non avrebbe inizialmente riferito nulla in merito a ciò, procedendo a farne menzione solo una volta confrontata dall'autorità inferiore al riguardo; che in merito all'essersi sbagliata sul motivo della manifestazione del (...) 2024, ella si sarebbe affidata a quanto le era stato comunicato; che, riguardo alla mancata menzione del periodo trascorso presso l'abitazione dello zio, l'insorgente spiega che, essendosi trattato di un rifugio temporaneo, non lo avrebbe considerato una vera e propria residenza, che per quanto concerne la pertinenza dei suoi motivi d'asilo, la stessa ritiene che le violenze sessuali da lei subite per mano delle autorità angolane la renderebbero vittima di persecuzione di genere, appartenente di conseguenza ad un gruppo sociale determinato; che inoltre, poiché sarebbe stata arrestata a causa della sua partecipazione alla manifestazione del partito politico UNITA, ciò la renderebbe anche vittima di persecuzione per motivi politici; che la persecuzione sarebbe attuale, in quanto la polizia si recherebbe tutt'ora presso l'abitazione della madre in Angola chiedendo sue notizie, ed essendo inoltre stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, un suo ritorno in Angola costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che per quanto attiene al suo stato di salute, nel suo Paese d'origine non avrebbe la possibilità di reperire i medicinali di cui necessita nonché di proseguire la presa a carico psicologica; che non è nemmeno dato sapere se in caso di un suo rimpatrio ella sarà in grado di conseguire un lavoro, permettendole di provvedere al suo sostentamento; che in patria non avrebbe una rete sociale di sostegno sufficiente, in quanto la madre non sarebbe in grado di garantirle il mantenimento, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dalla richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che innanzitutto, il Tribunale condivide la valutazione in merito alla (non) verosimiglianza rispetto alle condizioni previste dall'art. 7 LAsi delle dichiarazioni della ricorrente così come effettuata dalla SEM nella decisione impugnata; che pertanto, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima alla decisione impugnata, aggiungendo le seguenti precisazioni e ulteriori rilievi, che il Tribunale rileva come il racconto della ricorrente quanto al presunto arresto del (...) 2024 risulti poco plausibile, che segnatamente, la spiegazione fornita dalla ricorrente sul motivo per il quale sarebbe stata arrestata, e meglio che la polizia angolana non gradirebbe manifestazioni politiche per partiti diversi da quello che loro sostengono, non risulta plausibile in quanto troppo poco circostanziata (cfr. atto SEM 24/20, D110); che infatti, la stessa ha dichiarato che il partito UNITA, per il quale tra l'altro non occupa alcun ruolo di rilievo, è legale (cfr. atto SEM 24/20, D52, D111), che in seguito, su precisa domanda dell'autorità inferiore in sede d'audizione sui motivi d'asilo, la ricorrente non è riuscita a spiegare in maniera precisa e dettagliata il motivo della manifestazione del (...) 2024 (cfr. atto SEM 24/20, D 151); che ciò denota pertanto un impegno politico - se mai - di minimo rilievo all'interno del partito menzionato, che, di conseguenza, risulta poco plausibile che la polizia avrebbe voluto arrestare proprio l'interessata in modo mirato, recandosi, dopo il suo espatrio, addirittura ogni giorno con insistenza presso la sua abitazione in Angola al fine di trovarla (cfr. atto SEM 24/20, D22, D23, D25), che, in merito alla manifestazione (cfr. atto SEM 24/20, D113, D114), all'arresto (cfr. atto SEM 24/20, D116) e al suo breve periodo di detenzione (atto SEM 24/20, D125, D126, D127), le dichiarazioni rese dalla ricorrente su aspetti di rilievo risultano sommarie in quanto prive sia di dettagli circa le sensazioni provate o il modo in cui avrebbe vissuto determinati eventi, sia di elementi concreti sullo svolgimento dei fatti, non potendo ritenersi attendibili, che segnatamente, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, l'interessata si è limitata a riferire di aver appreso durante la sua detenzione il luogo dove avrebbe dovuto essere trasferita (cfr. atto SEM 24/20, D80, D143), senza tuttavia descrivere le proprie emozioni o i pensieri suscitati da una scoperta di evidente importanza per la sua situazione detentiva e personale, che per quanto attiene alla sua fuga, la stessa si è limitata a dichiarare che un'impiegata del carcere in questione avrebbe avuto modo di entrare nella sua cella a seguito di un cambio di guardia, fornendole in seguito vestiti e indicandole che in cambio del suo aiuto avrebbe dovuto farle un favore, ovvero una volta uscita dalla cella la ricorrente avrebbe dovuto appoggiare un vassoio in un determinato luogo ed uscire dalla porta indicata (cfr. atto SEM 24/20, D80), che la ricorrente non ha fornito dettagli sufficienti in merito alla fuga, omettendo, ad esempio, di indicare in maniera spontanea l'ambiente circostante, compresa l'eventuale presenza di (altri) agenti nello stabile e, in tal caso, come sarebbe riuscita a eluderli senza essere vista, oppure descrivendo il tragitto più dettagliatamente una volta uscita dallo stabile fino all'abitazione di suo zio (cfr. atto SEM 24/20, D80), che anche tale episodio, suscettibile di generare forti emozioni - come l'adrenalina o la paura di essere colti in flagrante - non è stato descritto dalla ricorrente in alcun modo sotto il profilo emotivo, sollevando pertanto perplessità sulla verosimiglianza del racconto esposto dall'interessata (cfr. atto SEM 24/20, D80), che a mente del Tribunale, per quanto gli standard di sicurezza nei posti di polizia angolani potrebbero essere diversi da quelli elvetici, parrebbe che la ricorrente sia riuscita ad evadere con estrema facilità; che ciò sembra essere in contrasto con il fatto che la polizia, in seguito alla fuga dell'interessata, avrebbe continuato a cercarla con insistenza, mostrando dunque un interesse particolare nella sua persona (cfr. atto SEM 24/20, D22, D23, D25), che oltre a ciò, la ricorrente in sede d'audizione sui motivi d'asilo, su precisa domanda dell'autorità inferiore volta a sapere se avesse mai pensato di voler lasciare il Paese, ha sottaciuto la sua richiesta di visto alla Germania - rifiutatole in data 6 dicembre 2023 - rispondendo unicamente di non aver mai pensato di lasciare il Paese (cfr. atto SEM 24/20, D99); che la successiva giustificazione fornita dalla ricorrente una volta confrontata con tale omissione, e meglio che l'asserito arresto del 2023 avrebbe spinto sua madre ad inoltrare una richiesta di visto alla Germania, non risulta plausibile (cfr. atto SEM 24/20, D146, D147), che infatti, come giustamente sottolineato dall'autorità inferiore, non può ritenersi verosimile che la madre dell'insorgente - la quale svolge attività da venditrice ambulante da tutta la vita (cfr. atto SEM 24/20, D31) - abbia potuto presentare una richiesta di visto presso le autorità tedesche ad insaputa della figlia, occupandosi pertanto di tutte le relative pratiche burocratiche da sola, che il sopracitato asserito arresto del 2023, in occasione di un'ulteriore manifestazione, è stato menzionato solo tardivamente nel corso dell'audizione; che infatti, l'insorgente ne ha fatto riferimento unicamente quando confrontata direttamente dall'autorità di prime cure sulla mancata menzione della sua richiesta di visto presso le autorità tedesche nel 2023; che la giustificazione da ella fornita, ovvero che l'asserito arresto non sarebbe tra le cause che l'hanno indotta a espatriare il 10 novembre 2024, si rileva poco convincente (cfr. atto SEM 24/20, D148), che invero, si sottolinea che anche tale arresto avrebbe avuto luogo a seguito della sua partecipazione ad una manifestazione del partito politico di cui è membro; che di conseguenza, se ciò fosse vero, verrebbe a configurarsi una fattispecie pressoché identica a quella che qui ci concerne, ossia una presunta persecuzione per ragioni politiche, motivo per il quale mal si comprende per quale ragione una persona nell'ambito della propria domanda di asilo dovrebbe astenersi dal menzionare tale fatto, che infine la ricorrente non è nemmeno essere riuscita a rendere verosimile le circostanze concrete della violenza subita, in quanto in sede d'audizione sui motivi d'asilo ha dichiarato che sarebbe avvenuta a marzo 2024 durante i due giorni di detenzione (cfr. atto SEM 24/20, D80) mentre dagli atti, e meglio dal referto medico del 6 dicembre 2024 (cfr. atto SEM 19/2), risulta che la ricorrente avrebbe riferito di una violenza avvenuta nei suoi confronti ad agosto 2023, che, in sintesi, il Tribunale rileva come alcune dichiarazioni rese dalla ricorrente possano effettivamente fondarsi su esperienze vissute nel Paese d'origine; che infatti, il Tribunale ritiene probabile che la ricorrente abbia subito una violenza sessuale - e possa essere stata trattenuta in tale contesto - ad un certo punto nel corso della sua vita, dal momento che il suo racconto in merito a tale aspetto contiene indizi di verosimiglianza, come la descrizione spontanea di certi particolari ed emozioni (cfr. atto SEM 24/20, D131 segg.), che tuttavia il racconto dei fatti che avrebbero determinato il suo espatrio, nell'insieme e per come esposto, non può ritenersi verosimile per i motivi elencati in precedenza nonché per le ulteriori incongruenze rilevate dall'autorità inferiore, che per completezza, a tal proposito, occorre rammentare che il diritto d'asilo non è destinato a riparare un torto subito in passato (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.4), che ciò posto, nemmeno la fotografia della scheda d'identificazione della ricorrente quale membro del partito UNITA del (...) 2017, allegata al ricorso - così come la tessera d'appartenenza al medesimo partito intestato all'insorgente (cfr. mezzo di prova SEM n.1) - sono atte a modificare la valutazione che precede, che invero, tali documenti non spiegano né provano le presunte difficoltà della ricorrente a partire dal 2023 rispettivamente dal 2024; che inoltre, per quanto attiene alla prima, la stessa si tratta della foto di un documento di carta A4 (stropicciato), compilato a mano con incollata una foto, e la quale non presenta dunque alcuna caratteristica di sicurezza verificabile; che in merito alla sopracitata tessera si rileva che nemmeno la stessa è atta a comprovare l'asserita persecuzione motivi politici nei confronti dell'interessata, non presentando peraltro anch'essa alcuna caratteristica di sicurezza verificabile, che ad ogni buon conto, come menzionato in precedenza e riferito dalla ricorrente stessa (cfr. atto SEM 24/20, D111), il partito politico UNITA è legale, trattandosi peraltro del secondo partito più rappresentato nel parlamento angolano (cfr. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderreport 67, Angola, Stand 02/2024, pt. 1.2.1, 1.2.2); che ciò posto e alla luce di quanto precede, nella fattispecie può essere lasciata aperta la questione di sapere se la ricorrente fosse effettivamente un membro (semplice) di detto partito, che infine, non vi sono indizi seri o concreti per cui lo stato di salute psicologico (cfr. ricorso, pag. 7 pt. 42) della ricorrente le avrebbe impedito di esprimersi liberamente durante l'audizione (cfr. atto SEM 24/20, D4, D130), che alla luce di quanto sopraesposto, le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi; che per tale motivo, non si rileva necessario esaminare se i fatti addotti sono rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso, l'insorgente censura che, in caso di rientro in Angola, rischierebbe di essere esposta a una pena o un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui la ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, che in seguito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che alla luce della restrittiva giurisprudenza applicabile, lo stato di salute della ricorrente (cfr. infra, pag. 12-13) non rientra tuttavia nella casistica descritta e non costituisce un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, in Angola non vige una tale situazione riguardante l'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-1954/2025 del 28 aprile 2025 consid. 8.7.5), che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine della richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nella fattispecie presente, alla ricorrente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (PTSD; ICD-10 F.43.01) per il quale è in corso una presa a carico psicologica nonché una cura farmacologica con (...) (cfr. rapporto medico del 28 marzo 2025); che perlomeno i farmaci (...) e (...) sono disponibili nel Paese d'origine della ricorrente come rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pt. III 2.) e non contestato dalla ricorrente stessa in sede ricorsuale, che a tal proposito si rileva dapprima che il Paese in questione, seppur non avendo un sistema sanitario allo stesso livello di quello elvetico, dispone, oltre che di un settore privato, di un sistema sanitario statale gratuito, motivo per il quale la ricorrente avrebbe la possibilità di avere accesso perlomeno a trattamenti medici di base (cfr. le sentenze del Tribunale E-3894/2020 del 3 maggio 2022 consid. 7.5.3 con rif. cit.; D-1775/2021 del 15 settembre 2022 consid. 10.4.1 con rif. cit.), che per quanto concerne le problematiche di natura psichiatrica, la ricorrente potrà proseguire i trattamenti attualmente in corso in Svizzera anche nel suo Paese d'origine; che infatti, l'infrastruttura sanitaria dell'Angola offre anche cure mediche di natura psichiatrica rispettivamente psicologica (cfr. le sentenze del Tribunale E-1954/2025 consid. 8.7.9; D-1775/2021 consid. 10.4.2 con rif. cit.), che l'insorgente potrà inoltre richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nella fattispecie presente, la ricorrente è una giovane donna istruita, avendo la stessa effettuato studi in ambito di gestione delle risorse umane, possedendo altresì esperienze lavorative maturate lavorando per un periodo di tre anni presso un istituto universitario, riuscendo a provvedere per sé stessa una volta terminato tale lavoro svolgendo un'altra attività (cfr. atto SEM 24/20, D45-D47); che la medesima in Angola ritroverebbe la madre e la sorella, entrambe con un'attività lavorativa, con le quali potrà tornare a vivere (cfr. atto SEM 24/20, D26-D31), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, posto quanto sopra, nel caso in disamina non è riscontrabile un accertamento inesatto o incompleto dei fatti e non s'impone dunque un rinvio degli atti all'autorità inferiore per un completamento istruttorio e una nuova valutazione nell'ambito della procedura ampliata, per la valutazione della rilevanza delle allegazioni rispettivamente in relazione al quadro clinico e alla condizione di vulnerabilità della ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8 pt. 50, pag. 10, pt. 59 seg.), motivo per il quale la richiesta della ricorrente in ulteriore subordine è respinta, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese di medesimo importo versato in data 22 aprile 2025, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato in data 22 aprile 2025.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: