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D-6075/2024

D-6075/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-30 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6075/2024 Sentenza del 30 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 settembre 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 26 agosto 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/2), le investigazioni effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione, in particolare la consultazione del sistema EURODAC, dalla quale è risultato che l'interessato ha inoltrato due domande d'asilo in Francia il (...) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 8/1), il verbale del colloquio Dublino del (...) (cfr. atto SEM n. 18/4), la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità francesi il (...) e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III, RD III) (cfr. atto SEM n. 15/5), l'accettazione della richiesta di riammissione del richiedente da parte delle autorità francesi in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III in data (...) (cfr. atto SEM n. 19/2), la decisione del 23 settembre 2024, notificata il 24 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 22/1), per mezzo della quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente verso la Francia e ordinato l'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n. 21/16), il ricorso del 25 settembre 2024 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), pervenuto in data 26 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che, pertanto, è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre dunque entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello qui in esame, sono decisi dal giudice istruttore in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nella fattispecie si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che nella decisione impugnata la SEM rileva che la Francia avrebbe chiaramente accettato la ripresa a carico del ricorrente (in inglese: "take back"), ciò che dimostrerebbe la competenza di detto Paese a trattare la domanda d'asilo dell'interessato, indipendentemente dal risultato negativo della procedura d'asilo; che in Francia non sussisterebbero delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 RD III; che non vi sarebbe inoltre alcuna violazione del divieto di respingimento e che, considerate le motivazioni d'asilo addotte nonché il suo stato di salute, non sussisterebbe neppure motivo per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311); che la presenza in Svizzera di un membro della sua famiglia non sarebbe determinante, in quanto i cugini non rientrerebbero in tale nozione e non vi sarebbero neppure gli estremi per ritenere l'esistenza di una relazione di dipendenza, che, pertanto, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Francia, che, in sede di ricorso, l'insorgente contesta sostanzialmente la competenza della Francia oltre ad affermare che in caso di trasferimento egli sarebbe in pericolo a causa dei suoi problemi di salute, con conseguente violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto il sistema sanitario francese sarebbe in crisi; che, a suo modo di vedere, il sistema istituzionale dell'accoglienza in Francia presenterebbe delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; che, in particolare, numerosi rapporti indicherebbero che attualmente la situazione risulterebbe critica sotto molteplici aspetti; che, ad esempio, l'organizzazione dei centri di accoglienza sarebbe malfunzionante; che egli avrebbe forti legami famigliari in Svizzera, ovvero una cugina necessitante il suo sostegno emotivo e psicologico, ciò che sarebbe decisivo per la competenza di suddetto Paese, che le tesi ricorsuali non possono tuttavia essere seguite, che le motivazioni contenute nel gravame non sono infatti tali da rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto svolta dall'autorità inferiore, che nella procedura Dublino la SEM, in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non entra nel merito del ricorso quando conclude, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III e dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento, previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del regolamento in parola (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - un cittadino di un Paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), che, nel caso in esame, la Francia ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente e ha accettato la riammissione di quest'ultimo (cfr. atto SEM n. 19/2), che, pertanto, la competenza di detto Paese per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato è di principio data, che, visto quanto precede, le allegazioni addotte dall'insorgente non risultano d'acchito ostative al suo trasferimento verso la Francia, che la presenza in Svizzera della cugina non è atta a rimettere in discussione detta competenza, posto che i cugini non rientrano nella nozione di membri della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III; che per i dettagli in merito conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro può essere considerato competente, che, anzitutto, la Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: Direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che, nel caso in esame, le argomentazioni generiche del ricorrente non contengono sufficienti elementi concreti tali da mettere in discussione la predetta giurisprudenza; che per i dettagli conviene nuovamente rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione dell'autorità inferiore, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, conseguentemente, la situazione particolare del ricorrente non permette di sovvertire la suesposta presunzione secondo cui la Francia agisca in linea con gli standard e le norme previsti dal diritto europeo e internazionale, che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può inoltre decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta clausola di sovranità); che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, il quale prevede che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora secondo il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda d'asilo; che nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che, al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di pieno potere di esame al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che ciò risulta essere segnatamente il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05); che la CorteEDU ha altresì precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2), che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso verosimile, né eccepito, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale in violazione della Direttiva procedura, che, in merito al suo stato di salute, non risulta che lo stato valetudinario del ricorrente sia sufficiente per raggiungere la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza succitata, che da un'attenta analisi dell'incarto dell'autorità inferiore non risultano infatti ulteriori informazioni mediche pertinenti per la procedura d'asilo, che non si evince pertanto la stretta necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera al fine di evitare un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in Francia, che su questi presupposti, il Tribunale giudica che la fattispecie non rientra manifestamente nelle casistiche giurisprudenziali suindicate, tanto più che è notorio che lo Stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere i trattamenti medici adeguati che dovrà eventualmente ancora necessitare (cfr. sentenze del TAF D-2850/2021 del 14 luglio 2021 consid. 6.2; D-2220/2021 del 19 maggio 2021; F-5386/2021 del 15 dicembre 2021), che dagli atti non emergono infine ulteriori elementi che portano il Tribunale ad ammettere una qualsivoglia e concreta esposizione personale a maltrattamenti in caso di trasferimento in Francia del ricorrente, che per i dettagli conviene nuovamente rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in definitiva, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Francia; che dagli atti di causa non emergono neppure validi e sufficienti elementi per applicare l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità) e per ammettere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, di conseguenza, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico, che, in siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che il ricorso va quindi respinto, poiché manifestamente infondato, e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: