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D-2220/2021

D-2220/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2220/2021 Sentenza del 19 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, patrocinato dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 maggio 2021 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 25 marzo 2021, il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 13 aprile 2021 (cfr. atto SEM [...]-15/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 maggio 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 37/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso dell'11 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 maggio 2021) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione del trasferimento ed alla restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in via subordinata al rinvio degli atti per complemento dell'istruttoria, così come alla restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso; altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, le misure supercautelari del 12 maggio 2021 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che in applicazione dell'art. 111a LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Francia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, non risulterebbero ostative al trasferimento; che la Francia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie; che non vi sarebbero elementi per ritenere che la Francia avrebbe privato l'interessato delle cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, invero egli sarebbe rimasto per due mesi in ospedale a causa dei suoi problemi mentali; che infine, neppure il fatto che egli verrebbe perseguito in Francia da diverse persone non giustificherebbe l'applicazione della clausola di sovranità, posto che l'interessato avrebbe la possibilità di rivolgersi alle autorità di tale Paese onde ottenere protezione, che nel proprio gravame l'insorgente rileva un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché una loro valutazione non conforme al diritto federale e internazionale; che anzitutto vi sarebbero alcune incertezze relativamente all'effettiva condizione statutaria del ricorrente in caso di riammissione in Francia, correlate alla mancata assunzione di garanzie specifiche in rapporto a quanto dichiarato daI ricorrente in merito al secondo soggiorno in Francia e alla sua forte vulnerabilità psichica; che all'insorgente sarebbe infatti stata diagnosticata una schizofrenia paranoide (F20.0) e abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale (Z86.4); che gli psichiatri avrebbero posto l'accento su una corretta assunzione della terapia e avrebbero stabilito la necessità di una presa a carico psichiatrica continua; che in tale contesto, da ultimo si sarebbe reso necessario un ricovero presso la Clinica Psichiatrica Cantonale a partire dall'8 maggio 2021; che nella decisione avversata la SEM avrebbe omesso di considerare le allegazioni del ricorrente in merito alle precarie condizioni di accoglienza in Francia durante il secondo soggiorno, a seguito del trasferimento da parte delle autorità tedesche; che egli avrebbe infatti riferito in sede di colloquio Dublino di non aver ricevuto né assistenza medica né un alloggio in Francia dopo aver ricevuto una decisione negativa da parte della Germania; che nella domanda di ripresa a carico, stanti le allegazioni del ricorrente e la sua situazione di vulnerabilità, la SEM avrebbe quanto meno dovuto accennare alle caratteristiche di vulnerabilità del ricorrente, e chiedere garanzie di alloggio e cura alle autorità francesi; che altresì, l'autorità inferiore non avrebbe neppure valutato correttamente le condizioni di salute del ricorrente in caso di rinvio in Francia; che numerosi rapporti e studi indicherebbero che attualmente la situazione del sistema di accoglienza francese risulterebbe critica sotto molteplici punti di vista, implicando l'esigenza di una certa prudenza in particolare nel caso di domande d'asilo di persone particolarmente vulnerabili; che le condizioni di accoglienza per i richiedenti l'asilo trasferiti nell'ambito della procedura Dublino risulterebbero problematiche; che le persone trasferite rimarrebbero in media per almeno due settimane in strada prima di essere in qualche modo reinserite nella procedura, senza tuttavia una garanzia di ottenere un alloggio; che tale tempo d'attesa potrebbe arrecare al ricorrente dei gravi pregiudizi in ragione della necessaria continua presa a carico psichiatrica; che per quanto riguarda la presa a carico a livello medico, l'esistenza di importanti e crescenti criticità nel sistema d'asilo francese sarebbe stata riconosciuta in un certo numero di costellazioni a rischio dal Tribunale, che dagli atti non risulterebbe che la SEM abbia informato le autorità francesi in merito all'eccezionale vulnerabilità del ricorrente; che inoltre in merito alle condizioni di salute del ricorrente, la decisione avversata parrebbe carente sotto il profilo istruttorio e per quanto riguarda l'acquisizione di garanzie sufficienti per un trasferimento in Francia in merito all'effettiva continuità delle cure mediche necessaria e all'immediata accessibilità ad un alloggio adeguato, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha inoltrato una domanda d'asilo in Germania il 20 novembre 2015 e il 30 gennaio 220 e in Francia il 25 maggio 2018 (cfr. atto SEM 10/1), che la richiesta effettuata dalla SEM alle autorità tedesche di ripresa in carico dell'interessato è stata respinta dalle stesse in quanto la Francia sarebbe competente, che pertanto, il 16 aprile 2021 l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità francesi una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 25/8), che il 30 aprile 2021 queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Francia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto SEM 29/1), che non da ultimo, è doveroso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento dell'interessato nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell'11 maggio 2017), che, di conseguenza, la competenza della Francia - peraltro non contestata dall'insorgente - è di principio data, che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]), che orbene, gli elementi addotti nel caso in narrativa, in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, non sono tali da rimettere in questione la precitata presunzione (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 6), che conseguentemente, alla luce di quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che preliminarmente, al di là di generiche argomentazioni, il ricorrente non neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in proposito, occorre ancora rilevare come una decisione definitiva di rifiuto dell'asilo e di allontanamento verso il Paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento, e che apparterrà pertanto all'interessato, se del caso, di prevalersi delle vie di diritto previste dalla legislazione francese in vista di una riconsiderazione della sua domanda d'asilo, segnatamente se egli stima che esista attualmente un rischio di violazione del principio di non-respingimento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1654/2021 del 19 aprile 2021), che altresì nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento, che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Francia non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sebbene il ricorrente si sia effettivamente sottoposto a diversi consulti medici in corso di procedura, le problematiche diagnosticate sono state costantemente le stesse, ossia una schizofrenia paranoide (F20.0) e abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale (286.4), trattabili con dei farmaci a facile reperibilità e delle visite psichiatriche di continuità (cfr. atti SEM 17/2, 21/2, 28/2, 32/1. 35/2), che il substrato fattuale non conteneva pertanto indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento; che neppure si poteva partire dall'assunto che il ricorrente rientrasse nella categoria di persone vulnerabili ai sensi della giurisprudenza in vigore, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Francia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), le condizioni psichiche del richiedente asilo fanno stato di un ricovero presso la Clinica Psichiatrica Cantonale (cfr. atto SEM 39/1); che in assenza di aggiornamenti da parte dell'interessato, rappresentato nel corso della procedura di prima istanza e pertanto pienamente cognito del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 26a LAsi), il Tribunale può partire dall'assunto che il ricovero sia dovuto alla schizofrenia paranoide precedentemente diagnosticata e che lo stato di salute dell'insorgente non abbia subito evoluzioni significative, che non si può dunque ritenere che il suo trasferimento comporti delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Francia, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta, che inoltre la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che è d'altronde notorio che tale Paese disponga di strutture mediche efficienti (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019 e E-1275/2019 del 22 marzo 2019), che peraltro, un'eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere a conseguenze drastiche sulla sua salute, che egli potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che vi è poi modo di osservare come nel corso del primo soggiorno in Francia l'insorgente abbia ottenuto le cure mediche necessarie e sia stato ospedalizzato (cfr. atto SEM 15/3, pag. 2); che anche a seguito del trasferimento dalla Germania egli ha potuto rivolgersi all'ospedale dove era stato ricoverato ed ha ottenuto un appuntamento per una visita medica (cfr. ibidem), che altresì, prima del trasferimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità francesi dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che lo stato di salute dell'insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Francia, che alla luce di quanto sopra, non è dunque neppure ravvisabile la necessità di ottenere delle garanzie individuali in tale Paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che nonostante alcune criticità del sistema di accoglienza francese, anche rilevate dai vari rapporti citati in sede ricorsuale, nel caso in disamina, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che segnatamente, per quanto riguarda la pretesa mancanza di alloggio dopo il trasferimento dalla Germania nel quadro del regolamento Dublino III, non risulta che l'insorgente si sia rivolto alle autorità francesi per far valere i suoi diritti ed ottenere un alloggio in conformità alla direttiva accoglienza, che, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 12 maggio 2021 sono revocate, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: