Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4787/2023 a Sentenza del 14 settembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Senegal, patrocinato da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 30 agosto 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadino senegalese, in possesso di un documento di identità portoghese contraffatto, ha presentato in Svizzera, il giorno del suo arrivo, avvenuto il 19 giugno 2023 (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM n. 1259323-1/1, 2/1, 3/2, 15/28), il formulario Europa del 19 giugno 2023 dal quale risulta che l'interessato ha dichiarato di essere partito dal proprio Paese d'origine il 1° febbraio 2019 e di aver raggiunto l'Europa, in particolare l'Italia, il 20 marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 4/2), il riscontro della banca dati Eurodac del 20 giugno 2023 dal quale si evince che l'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Francia il 5 maggio 2021 e una seconda domanda d'asilo in Italia il 24 novembre 2014 (cfr. atto SEM n. 9/1), il verbale del colloquio Dublino del 12 luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 20/3), la lettera del 14 luglio 2023 con la quale l'interessato ha precisato le dichiarazioni rilasciate in sede di colloquio Dublino e, in particolare, dichiarato che durante il suo soggiorno in Francia, le competenti autorità francesi avrebbero respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato, nei suoi confronti, una decisione di allontanamento (cfr. atto SEM n. 21/2), la domanda di ripresa in carico del 18 luglio 2023 della SEM fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 22/14), inoltrata alle competenti autorità francesi (cfr. atti SEM n. 24/1), la risposta del 31 luglio 2023 con la quale le competenti autorità francesi hanno espressamente accettato tale domanda, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto SEM n. 23/1), la decisione della SEM del 4 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 31/16), notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 32/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che potesse partire alla volta di uno Stato terzo, ovvero la Francia, cui competerebbe, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese, il ricorso del 7 settembre 2023, depositato il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 8 settembre 2023) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale l'interessato ha concluso, preliminarmente, all'adozione di misure supercautelari e alla concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, all'annullamento della precitata decisione e il trattamento della sua domanda d'asilo nella procedura nazionale; in subordine, egli ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio; egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, le misure supercautelari dell'8 settembre 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che, preliminarmente, il richiedente sostiene che la SEM non avrebbe sufficientemente accertato il suo stato di salute e considerato la sua vulnerabilità; che, ponendo l'attenzione sulla sua situazione medica, in particolare sulla sua salute psichica, il ricorrente sostiene che il suo quadro clinico non sarebbe ancora chiaro; che pertanto, risulterebbe necessaria la costituzione di un rapporto medico F4 dettagliato e recente, come pure una definizione concreta delle diagnosi attuali, rispettivamente delle prognosi future in presenza e in assenza dei trattamenti stabiliti in Svizzera; che la valutazione emersa dai documenti medici agli atti non sarebbe dunque sufficiente, anche considerato il suo passato traumatico; che pertanto, non si potrebbe in alcun modo sapere e/o prevedere quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute del ricorrente in caso di un'interruzione del trattamento farmacologico in corso; che un tale referto sarebbe stato necessario anche per accertarsi che un trasferimento sia attuabile senza esporre il richiedente a trattamenti inumani e degradanti ai sensi degli art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE) e art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che trasferirlo in Francia, luogo dal quale sarebbe fuggito poiché avrebbe ritenuto di non essere trattato adeguatamente, potrebbe tramutarsi in una involontaria ed indiretta forma di trattamento inumano e degradante verso un soggetto già vulnerabile; che inoltre, pur in presenza di una costellazione di grave rischio, non risulterebbe agli atti che l'autorità inferiore abbia comunicato alle autorità francese l'eccezionale vulnerabilità del ricorrente, né che abbia sollecitato o investigato le effettive e concrete condizioni d'accoglienza dopo il trasferimento o ottenuto delle garanzie sufficienti in merito alla continuità delle cure mediche necessarie e all'immediata accessibilità di un alloggio adeguato, che, invero, le argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad aspetti materiali, quale l'accertamento incompleto del suo stato di salute (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore; che esse verranno pertanto trattate nel prosieguo, che, nel merito, occorre innanzitutto chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un Paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), che nella presente disamina, il riscontro della banca dati Eurodac ha rivelato che il ricorrente ha depositato una prima domanda d'asilo in Francia il 5 maggio 2021, che sulla scorta delle predette circostanze, il 18 luglio 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità francesi, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III; che mediante l'accettazione del 31 luglio 2023, la Francia, nel rispetto del termine di due settimane previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi sulla base di tale norma, che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame, che il ricorrente, in primo luogo, nel suo ricorso del 7 settembre 2023 (pag. 6 e seg.), si oppone al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo implicitamente che il sistema di accoglienza francese presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; che tali criticità sarebbero d'altronde state riconosciute dallo scrivente Tribunale nelle sue sentenze D-5488/2019 del 31 ottobre 2019, F-3791/2019 del 31 luglio 2019, D-1874/2019 del 29 aprile 2019 e D-1861/2019 del 26 aprile 2019 come pure dalla CorteEDU nelle sue sentenza N.H. e altri contro Francia del 2 luglio 2020, n. 28820/13 e M.K. e altri contro Francia dell'8 dicembre 2022, n. 34349/18, 34638/18 e 35047/18; che, in particolare, numerosi rapporti indicherebbero che attualmente la situazione risulterebbe critica sotto molteplici aspetti; che, ad esempio, l'organizzazione dei centri di accoglienza sarebbe malfunzionante e, in particolare, i richiedenti d'asilo oggetto di un trasferimento Dublino si troverebbero in una situazione problematica nel periodo corrente dal loro arrivo fino alla ricerca di una loro sistemazione; che, inoltre, la condizione particolarmente vulnerabile del ricorrente implicherebbe l'esigenza di un'accresciuta prudenza considerato che in tale Paese l'accesso alle cure sarebbe limitato e vi sarebbe mancanza di personale specializzato; che, in proposito, egli sostiene di non aver ricevuto personalmente l'aiuto necessario e dei medicamenti adeguati (cfr. atto SEM n. 20/3); che, inoltre, dopo la fine della sua degenza in ospedale, sarebbe stato attribuito a un centro di accoglienza dal quale sarebbe tuttavia dovuto fuggire per il troppo "casino", finendo per vivere per strada; che nonostante egli abbia chiesto di esservi riammesso, ciò non è stato possibile (cfr. atto SEM n. 21/2), che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che la Francia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: Direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che, nel caso in esame, le argomentazioni generiche del ricorrente non contengono sufficienti elementi concreti tali da mettere in discussione la predetta giurisprudenza; che, in particolare, stupisce come il ricorrente si opponga al trasferimento sostenendo che in Francia egli non avrebbe avuto né un alloggio, né accesso alle cure mediche, quando in realtà lo stesso ha dichiarato di essere stato curato presso un "ospedale grande" durante un periodo di tre anni e che sarebbe stato seguito da numerosi specialisti (cfr. atto SEM n. 20/3); che, d'altronde, egli era stato successivamente assegnato ad un centro di accoglienza, che sembrerebbe aver abbandonato per scelta propria (cfr. atto SEM n. 20/3); che, pertanto, le allegazioni addotte durante il colloquio Dublino e nell'allegato ricorsuale sono contraddette dalle dichiarazioni rilasciate dal medesimo, che, conseguentemente, la situazione particolare del ricorrente non permette di sovvertire la suesposta presunzione, che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, in secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, che, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM, nell'applicazione di quest'ultima norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Francia, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso verosimile, né eccepito, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale in violazione della Direttiva procedura, che, per quanto riguarda i timori del ricorrente che la Francia possa rimandarlo in Senegal, dove sarebbe stato incarcerato per due anni in ragione della sua omosessualità (cfr. atto SEM n. 21/2), il Tribunale rileva che agli atti non figurano elementi che permettono di rendere verosimili tali allegazioni; che, ad ogni modo, la procedura basata sul RD III si limita, di principio, a determinare quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; che, di conseguenza, spetterà alla Francia valutare i motivi di asilo invocati dal ricorrente a sostegno della medesima; dagli atti non emergono elementi che possano far pensare che essa non venga trattata secondo le disposizioni di legge applicabili in quel Paese, che è vincolato in particolare dalle convenzioni sopra citate e anche dalla Direttiva procedura, che, in merito al suo stato di salute, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto dell'autorità inferiore conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente; che, in particolare, dai referti medici presenti nell'incarto risulta che al medesimo sia stata diagnosticata una schizofrenia, in trattamento con sertralina, loxapina e haldol (cfr. atto SEM n. 14/2); che da esami specialistici è risultata, in particolare, una (...), trattata con (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 17/1, 18/2); che con l'introduzione di quest'ultimo trattamento, i medici hanno potuto constatare un miglioramento del suo quadro clinico (cfr. atti SEM n. 25/2, 27/2), che la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva pertanto sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente, che nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, che di conseguenza, all'autorità inferiore non può certamente essere rimproverato di non aver proceduto ai necessari controlli specialistici, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che i dettagli in merito al suo stato di salute sono inoltre stati indicati, contrariamente a quanto da lui sostenuto, nel formulario relativo alle modalità di trasferimento in Francia, destinato all'attenzione delle competenti autorità di tale Paese (cfr. atto SEM n. 30/1), che le suesposte problematiche mediche, nonostante la loro gravità, non possono essere considerate, alla luce del suo attuale stato di salute, di un'importanza tale da lasciar presupporre, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, nel caso di un suo trasferimento in Francia, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza del Tribunale E-2755/2022 dell'8 settembre 2022, consid. 6), che nel predetto Paese risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere i trattamenti medici adeguati che ancora dovrà necessitare (cfr. sentenze del Tribunale D-2850/2021 del 14 luglio 2021 consid. 6.2; D-2220/2021 del 19 maggio 2021; F-5386/2021 del 15 dicembre 2021), che, visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU; che, in siffatte evenienze, neppure andavano richieste alla Francia delle garanzie individuali e concrete, così come richiesto dall'insorgente nel ricorso (cfr. sentenza del Tribunale D-4086/2023 del 2 agosto 2023), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III, che, infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che, di conseguenza, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico, che è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. DTAF 201/45 consid. 8.3; sentenza del Tribunale F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), che è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che la SEM non ha dunque violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, altresì, la decisione dell'autorità inferiore non risulta essere inadeguata (art. 49 PA); che, per questi motivi, il ricorso va respinto, che le misure supercautelari statuite dal Tribunale l'8 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste di restituzione dell'effetto sospensivo, oltre che di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: