opencaselaw.ch

D-4086/2023

D-4086/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-02 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di fr. 750, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4086/2023 Sentenza del 2 agosto 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Camerun, patrocinato dalla sig.ra Lucrezia Butti, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 luglio 2023. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2023, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) maggio 2023, da cui si evince che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo in Francia il (...) luglio 2022, il verbale del colloquio Dublino del (...) giugno 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}] - 16/2) e la documentazione medica relativa alla procedura d'asilo francese versata agli atti, la richiesta di ripresa in carico del richiedente del (...) giugno 2023 da parte della SEM all'autorità francese preposta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 18/5), l'accettazione del (...) giugno 2023 da parte francese, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, della ripresa in carico dell'interessato (cfr. atto SEM n. 23/2), la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del (...) luglio 2023, notificata il (...) luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 29/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Francia ed esecuzione della predetta misura, il ricorso inoltrato il (...) luglio 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione, con richieste procedurali tendenti alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, oltre che all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; mentre nel merito viene richiesto l' accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame, le misure supercautelari del (...) luglio 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel suo memoriale ricorsuale l'insorgente sembrerebbe rimproverare alla SEM di aver accertato in modo insufficiente il suo stato di salute e il suo stato di vulnerabilità, oltre che le attuali condizioni del sistema d'accoglienza francese, violando in tal modo il principio inquisitorio, che in tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3), che nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che invero, le argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad aspetti materiali, quale l'accertamento incompleto del suo stato di salute, sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore e che pertanto verranno trattate più avanti, che visto quanto precede, le censure formali sollevate dall'insorgente nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte, che venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), che nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Francia il 4 luglio 2022 (cfr. atto SEM n. 10/1), che sulla scorta delle predette circostanze, il (...) giugno 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità francesi, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 18/5); che il (...) giugno 2023, la Francia, nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 23/2), che di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso il suddetto Paese, rimarcando la presenza di carenze sistemiche in Francia ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e richiedendo l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 Oasi 1 rispettivamente dell'art. 17 par. 1 RD III, che in proposito, egli sostiene che in Francia sarebbe stato maltrattato e picchiato, inoltre egli non avrebbe avuto accesso ad un alloggio e alle necessarie cure mediche; che le forze di polizia lo avrebbero ricercato e gli avrebbero intimato di lasciare il Paese in quanto sprovvisto dei necessari documenti; che nel suo ricorso, egli allega che il suo trasferimento in Francia comporterebbe una violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 5 e 14 CEDU, che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che stupisce come il ricorrente, oltre che la rappresentante legale, si oppongano al trasferimento sostenendo che in Francia egli non avrebbe avuto né un alloggio, né accesso alle cure mediche, quando in realtà lo stesso ha versato agli atti durante il colloquio Dublino un documento dal quale si evince che un medico dell'ufficio francese della migrazione e dell'integrazione (OFII) abbia richiesto ad un collega una valutazione per dar seguito ad una richiesta di adeguamento dell'alloggio del ricorrente per ragioni mediche; che pertanto emerge che il ricorrente disponesse in Francia di un alloggio e che egli sia stato seguito per le sue problematiche psicologiche e che le autorità hanno dato un seguito concreto alla sua richiesta di adeguamento di alloggio; che dallo stesso documento emerge che gli sia stata impostata una terapia farmacologica per la diagnosi di stato di stress post traumatico; che inoltre egli abbia partecipato ad un processo di integrazione basato sul gioco del calcio (cfr. atto SEM n. 17/3); che pertanto le allegazioni addotte durante il colloquio Dublino e nell'allegato ricorsuale sono confutate dalla documentazione versata agli atti dallo stesso ricorrente, che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha eccepito, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che l'insorgente neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che agli atti, contrariamente a quanto sollevato dal ricorrente, non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'interessato al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che gli asseriti timori che l'interessato nutrirebbe nei confronti delle forze di polizia non risultano poi ostativi ad un suo trasferimento in Francia; che quest'ultima è infatti uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, che il ricorrente non ha fornito elementi che permettano di ritenere il contrario; che anzi ha versato agli atti un documento atto a dimostrare che egli avesse a disposizione un alloggio e fosse seguito per i propri problemi di salute (cfr. atto SEM n. 17/3), che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, ciò che egli non pare aver fatto in passato per quanto attiene alla sua situazione abitativa, finanziaria, medica e nemmeno in relazione alle asserite violenze subite dalle forze di polizia, che anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le affezioni del ricorrente (cfr. atti SEM n.14/2, 21/3, 24/2, 25/2 e 26/2) classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio succitata, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che nello specifico il ricorrente ha lamentato disturbo d'ansia e depressione oltre che problemi dentari, diagnosi modificata in seguito in disturbo post-traumatico da stress (F43.1); quest'ultima è rimasta invariata nel corso delle diverse visite effettuate; che l'ultima terapia farmacologica impostata prevede Seresta 15 mg, Trittico 100 mg, Zyprexa Velotab 10 mg, Escitalopram Axapharm 10 mg, Seresta 15 mg in riserva e Zyprexa Velotab 5 mg in riserva; che di conseguenza appare chiaro che la diagnosi è stata posta ed è rimasta immutata nel tempo, come pure la cura farmacologica; che non vi sono ulteriori aggiornamenti agli atti e non risulta pertanto necessario attendere l'esito delle ulteriori visite programmate; che di conseguenza alla conclusione dell'autorità inferiore può per il resto essere rinviato essendo la stessa in merito corretta e completa; che a titolo abbondanziale si osserva che il ricorrente fosse curato in Francia per la stessa patologia (cfr. atto SEM n. 17/3), che visto quanto sopra la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU; che in siffatte evenienze, neppure andavano richieste alla Francia delle garanzie individuali e concrete, così come richiesto dall'insorgente nel ricorso, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), che infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che le misure supercautelari e cautelari statuite dal Tribunale in data (...) luglio 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo, oltre che di esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione: