Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 let. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 105 LAsi.
E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 2.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1).
E. 2.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
E. 2.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 2.5 Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. E supra), le autorità francesi hanno risposto affermativamente e accettato di prendere in carico il ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, entro il termine previsto dall'art. 25 par. 1 RD III.
E. 2.6 Pertanto, la competenza della Francia è di principio data, il ricorrente non avendo per altro contestato la sua maggioranza nel ricorso.
E. 3.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
E. 3.2 A questo proposito va ricordato che la Francia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 3.3 Pertanto, vale la presunzione che la Francia garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2).
E. 3.4 Nel caso in esame, è risaputo che in Francia non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU (cfr. la sentenza del TAF D-6075/2024 del 30 settembre 2024). Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 4.1 Per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Francia, il ricorrente fa valere che la sua incolumità fisica sarebbe in pericolo nel Paese, che la sua domanda d'asilo non verrebbe trattata correttamente e, soprattutto, che la Francia potrebbe non garantirgli una protezione efficace contro il respingimento, e che il suo caso sarebbe una emergenza medica.
E. 4.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 4.3 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. le sentenze CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n° 41738/10 e Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15 par. 122 a 139). Non si tratta quindi di stabilire se la persona beneficerà, nel paese di rimpatrio o di trasferimento, di cure equivalenti a quelle fornite nel paese ospitante, ma di esaminare se il grado di gravità implicito nel rimpatrio o nel trasferimento raggiunga la soglia prevista dall'art. 3 CEDU, ossia una situazione di pericolo di vita o un declino grave, rapido e irreversibile della salute mentale o fisica (cfr. sentenze della CorteEDU citate; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
E. 4.4 Nel caso di specie, non si intravvedono elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Francia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Soprattutto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta per dimostrare che la Francia non rispetterebbe nel suo caso il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. In assenza di prove che la procedura d'asilo et le condizioni di accoglienza previste in Francia presentano delle carenze sistemiche è superfluo fornire ulteriori spiegazioni in merito (cfr. a tale riguardo, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 par. 142).
E. 4.5 In merito al suo stato di salute, nel corso del colloquio di Dublino, il ricorrente ha dichiarato di stare bene, ma di non riuscire a dormire a causa dei farmaci che gli sono stati prescritti. Dall'atto medico del 19 dicembre 2024 risulta la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e la prescrizione di una terapia farmacologica (Redormin e Relaxane), nonché l'indicazione di una presa in carico psichiatrica. Dal referto medico del 22 gennaio 2025 si evince, che al ricorrente è stato diagnosticato un sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali. Tuttavia, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Francia del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita nel senso della giurisprudenza. D'altronde, la Francia dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. sentenza del TAF D-6075/2024 del 30 settembre 2024). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Francia.
E. 4.6 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 5 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 6.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 6.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
E. 7.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 7.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Caroline Rausch Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-559/2025 Sentenza del 10 febbraio 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione del 20 gennaio 2025. Fatti: A. A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 dicembre 2024, indicando di essere nato il 10 agosto 2007 e di essere un minorenne non accompagnato. B. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac" in data 17 dicembre 2024, è risultato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Francia il 28 luglio 2023. C. Durante la prima audizione per minorenni non accompagnati (in seguito: PA-RMNA) del 31 dicembre 2024, il ricorrente è stato sentito sul suo percorso di vita e ha in particolare anche esercitato il suo diritto di essere sentito, in relazione all'eventuale competenza della Francia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché circa il suo stato di salute. D. Il 31 dicembre 2024, la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al 1° gennaio 2006. E. Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa francese la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). F. Il 14 gennaio 2025, le competenti autorità francesi hanno accettato di riprendere in carico l'interessato ai sensi dell'art.18 par. 1 lett. d RD III, segnalando che quest'ultimo era stato registrato con la data di nascita del 22 maggio 1998. G. Con decisione del 20 gennaio 2025 notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento verso la Francia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. H. Lo stesso giorno, il rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza. I. Il 27 gennaio 2025, l'interessato ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) contro la decisione del 20 gennaio 2025, chiedendo, secondo il senso, a titolo procedurale la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, nonché, nel merito, l'annullamento della decisione avversata e l'esame nazionale della sua domanda d'asilo. J. Il 28 gennaio 2025, il Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Francia. K. Il 29 gennaio 2025, il Tribunale ha invitato il ricorrente a regolarizzare l'atto ricorsuale, cosa che è avvenuta il 30 gennaio 2025. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 let. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 105 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 2.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 2.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 2.4. Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 2.5. Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. E supra), le autorità francesi hanno risposto affermativamente e accettato di prendere in carico il ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, entro il termine previsto dall'art. 25 par. 1 RD III. 2.6. Pertanto, la competenza della Francia è di principio data, il ricorrente non avendo per altro contestato la sua maggioranza nel ricorso. 3. 3.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 3.2. A questo proposito va ricordato che la Francia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 3.3. Pertanto, vale la presunzione che la Francia garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 3.4. Nel caso in esame, è risaputo che in Francia non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU (cfr. la sentenza del TAF D-6075/2024 del 30 settembre 2024). Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 4. 4.1. Per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Francia, il ricorrente fa valere che la sua incolumità fisica sarebbe in pericolo nel Paese, che la sua domanda d'asilo non verrebbe trattata correttamente e, soprattutto, che la Francia potrebbe non garantirgli una protezione efficace contro il respingimento, e che il suo caso sarebbe una emergenza medica. 4.2. Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. le sentenze CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n° 41738/10 e Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15 par. 122 a 139). Non si tratta quindi di stabilire se la persona beneficerà, nel paese di rimpatrio o di trasferimento, di cure equivalenti a quelle fornite nel paese ospitante, ma di esaminare se il grado di gravità implicito nel rimpatrio o nel trasferimento raggiunga la soglia prevista dall'art. 3 CEDU, ossia una situazione di pericolo di vita o un declino grave, rapido e irreversibile della salute mentale o fisica (cfr. sentenze della CorteEDU citate; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e giurisprudenza citata). 4.4. Nel caso di specie, non si intravvedono elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Francia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Soprattutto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta per dimostrare che la Francia non rispetterebbe nel suo caso il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. In assenza di prove che la procedura d'asilo et le condizioni di accoglienza previste in Francia presentano delle carenze sistemiche è superfluo fornire ulteriori spiegazioni in merito (cfr. a tale riguardo, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 par. 142). 4.5. In merito al suo stato di salute, nel corso del colloquio di Dublino, il ricorrente ha dichiarato di stare bene, ma di non riuscire a dormire a causa dei farmaci che gli sono stati prescritti. Dall'atto medico del 19 dicembre 2024 risulta la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e la prescrizione di una terapia farmacologica (Redormin e Relaxane), nonché l'indicazione di una presa in carico psichiatrica. Dal referto medico del 22 gennaio 2025 si evince, che al ricorrente è stato diagnosticato un sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali. Tuttavia, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Francia del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita nel senso della giurisprudenza. D'altronde, la Francia dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. sentenza del TAF D-6075/2024 del 30 settembre 2024). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Francia. 4.6. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
5. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 6. 6.1. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 6.2. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 7. 7.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Caroline Rausch Data di spedizione: