opencaselaw.ch

D-6022/2013

D-6022/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6022/2013 Sentenza del 31 ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Tunisia ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 ottobre 2013 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 22 settembre 2013; i verbali d'audizione del 4 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 17 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2); il verbale della decisione dell'UFM del 17 ottobre 2013, notificata oralmente al ricorrente il giorno medesimo (cfr. atto A16/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 18 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato: 23 ottobre 2013; data d'entrata: 24 ottobre 2013), nel quale egli ha chiesto l'annullamento della decisione, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, la concessione dell'asilo e in subordine dell'ammissione provvisoria; ha inoltre presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali; la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 24 ottobre 2013; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che, contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, in sede di audizione, il richiedente ha affermato di chiedere asilo in Svizzera unicamente per poter trovare un lavoro, migliorare la propria situazione economica e il proprio futuro (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 5); che egli ha ribadito che l'unico motivo di espatrio è la mancanza di lavoro (cfr. verbale 2, pag.6); che egli ha espressamente affermato di non avere motivi o problemi in patria né con le autorità né con terze persone e che qualora avesse avuto un impiego tale da permettergli di mantenere sé stesso non sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 7); che nella decisione del 17 ottobre 2013, alla quale si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non condividere l'interpretazione dell'UFM; che in effetti, contrariamente a quanto sostenuto da detto Ufficio, egli avrebbe manifestato la propria intenzione di chiedere protezione alla Svizzera; che in patria sarebbe sfruttato, non troverebbe un lavoro regolarizzato e non potrebbe ottenere giustizia; che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione in senso lato, ai sensi dell'art. 18 LAsi, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b, confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) oppure dalla disorganizzazione, dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente è legata esclusivamente a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di garantirsi un lavoro meglio retribuito ed un futuro migliore (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pagg. 5 e 6); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente ha affermato che in caso di rientro in patria egli non teme nulla (cfr. verbale 2, pag. 6, D50); che attualmente la situazione, in Tunisia, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e pag. 186 e relativi riferimenti); che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, pag. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, pag. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, pag. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 pag. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e pag. 143); che egli è giovane, scolarizzato (cfr. verbale 1, pag. 4), vanta un'esperienza professionale come operaio e come venditore ed ha pure lavorato in un ristorante (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4); che, inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratelli, una sorella ed altri parenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che per quanto riguarda i problemi alla schiena di cui ha riferito il ricorrente in sede ricorsuale, va sottolineato che gli stessi non sono stati menzionati nell'ambito delle due audizioni (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 6, D49); che inoltre non sarebbero nemmeno stati circostanziati dal medesimo né corroborati da alcun elemento di prova oggettivo; che pertanto non ci sono gli elementi per giustificare la permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21); che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: