Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 5.1 Il ricorrente non contesta la competenza della Croazia per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale fondato sugli artt. 18 par. 1 lett. b, 20 par. 5 e 23 RD III), ma si oppone al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli dichiara di aver passato la notte e il giorno successivo in un centro di accoglienza senza poter avere accesso a cibo e acqua (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.01).
E. 5.2.1 Nel contesto della procedura Dublino, di principio, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e di allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). Ciò è il caso per un richiedente la cui domanda è in corso d'esame in un primo Stato membro ed ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro. In questo caso, il primo Stato membro è tenuto a riprendere in carico l'interessato alle condizioni poste dagli artt. 23 e seg. RD III (art. 18 par. 1 lett. b RD III).
E. 5.2.2 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, le quali implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 5.2.3 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, i motivi per i quali il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5).
E. 5.3 Nel caso in esame, la competenza della Croazia è di principio data. A tal proposito, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che tale Paese non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti. Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione.
E. 5.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 6.1 Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 6.2 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 6.3 Nel caso di specie, non si ravvisano motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto fare applicazione di tali norme. Dal punto di vista medico, il ricorrente, dopo essere stato trattato per un'infezione agli arti inferiori (cfr. atti SEM n. 15/2, 16/2, 22/3), gode attualmente di buona salute (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.02).
E. 6.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 7 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo, di sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
E. 9 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 10 Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5893/2023 Sentenza del 6 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 18 ottobre 2023 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afgano, è espatriato nel 2017 raggiungendo l'Europa, in particolare la Croazia, nel 2023, prima di giungere in Svizzera e depositarvi, il 5 luglio 2023, il giorno del suo arrivo, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/2). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 6 luglio 2023 è risultato che l'interessato, durante il suo soggiorno in Croazia, e meglio il 28 giugno 2023, vi ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 8/1). C. Con lettera del 25 luglio 2023, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore una copia della propria tazkira afgana. Tale documento menzionerebbe, secondo una traduzione effettuata dalla SEM, che egli avrebbe avuto (...) anni nel (...) secondo il calendario afgano, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano (cfr. mezzo di prova SEM n. 001/2). D. Il 10 agosto 2023, la SEM ha svolto l'audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) avendo il ricorrente dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il (...) (cfr. atto SEM n. 20/10, 1.06). L'autorità inferiore, una volta sentito il medesimo in merito alla sua età, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni, ha escluso che fosse minorenne. Essa ha pertanto deciso di considerarlo maggiorenne e attribuirgli, quale data di nascita, il (...) (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.01) modificando i suoi dati personali nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; cfr. atto SEM n. 19/2). Contestualmente, l'autorità inferiore ha permesso al richiedente di pronunciarsi in merito alla possibilità che la Croazia venisse ritenuta competente per l'esame della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.01). E. Il 14 agosto 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessato (cfr. atti SEM n. 23/5, 24/1), avendo il medesimo presentato in precedenza una domanda d'asilo in tale Paese. Tale domanda menzionava la data di nascita con la quale il ricorrente era conosciuto in Svizzera, in particolare il "(...)" (cfr. atto SEM n. 23/5, pag. 1). Le autorità svizzere hanno inoltre indicato di aver ritenuto, quale data di nascita, il (...) e considerato dunque il ricorrente maggiorenne (cfr. atto SEM n. 23/5, pag. 1). Alla domanda è stato allegato l'estratto della banca dati Eurodac (cfr. atto SEM n. 23/5, pag. 5). F. Con risposta del 28 agosto 2023, le autorità croate hanno espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico dell'interessato, essendo la procedura d'asilo che lo concerne ancora pendente in Croazia, luogo in cui l'interessato è registrato con il nome B._______, nato il (...) (cfr. atto SEM n. 26/2). G. Con decisione del 18 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 28/21), notificata all'interessato il 20 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 29/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che potesse partire alla volta della Croazia, cui competerebbe l'esecuzione della procedura d'asilo, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese. H. Il 27 ottobre 2023, l'interessato ha inoltrato (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 30 ottobre 2023) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) un ricorso con il quale ha concluso, preliminarmente, alla sospensione in via supercautelare della decisione, rispettivamente alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, egli ha postulato, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della precitata decisione con il trattamento della sua domanda d'asilo nella procedura nazionale. In via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha infine presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre ad uno scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene, inizialmente, che la valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età sia inesatta ed incompleta (art. 106 cpv. 1 lett. b PA). Da un lato, essa sarebbe inesatta poiché la SEM non avrebbe tenuto conto, nell'esame della verosimiglianza delle sue allegazioni, di tutti gli elementi a suo favore risultanti dal verbale dell'audizione RMNA, ovvero il contesto sociale dal quale egli proviene, il suo analfabetismo e la sua incapacità di utilizzare dei riferimenti temporali precisi e lineari, come pure dell'esistenza della copia della tazkira da lui prodotta. Dall'altro lato, essa sarebbe incompleta dal momento che la SEM non ha predisposto una perizia medica la quale potesse attestare, con un sufficiente grado di certezza, la sua effettiva età (cfr. ricorso del 27 ottobre 2023, pag. 3). 4.2 4.2.1 Nella recente DTAF 2022 I/6, codesto Tribunale ha avuto modo di chiarire che nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; cfr. DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, pag. 34 segg.). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o i quali si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12 n. 29). 4.2.2 In pratica, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del Tribunale F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta invece inesatto se l'autorità omette di amministrare le prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1; D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsce/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. 1585). L'istruzione d'ufficio (Amtsermittlung) è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.2). Allorquando l'autorità reputa che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa può emettere la decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.144). 4.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenza del Tribunale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (antizipierte Beweiswürdigung) e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9; A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.2.4 I criteri sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.49, 3.117 seg., in particolare 3.144). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo chiarimento degli stessi (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2; D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191). 4.2.5 4.2.5.1 Nelle procedure Dublino, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, risulta necessario dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo (art. 8 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide rifusione GU L 24/1 del 27.1.1983 di seguito: RD III ). Qualora la determinazione si riveli errata, occorre retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 4.2.5.2 Nello specifico, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova in punto alla sua addotta minore età (art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 RS 210 ; sentenza del Tribunale E-803/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2). In altre parole, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente ritenuto maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità inferiore esperisce un apprezzamento globale degli elementi di causa, segnatamente si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed alla sua formazione scolastica. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza circa l'età del ricorrente sia conforme ai principi sopra esposti. 4.3.2 Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente non ha consegnato, in originale, alcun documento comprovante la propria identità. Egli ha unicamente prodotto davanti all'autorità inferiore una copia della propria tazkira (cfr. mezzo di prova n. 001/2). Sennonché quest'ultima è stata ritenuta, a giusta ragione, avente un valore probatorio ridotto, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2); forza probatoria che, nel caso che ci occupa, è ulteriormente ridotta in ragione della sensibile differenza tra la fotografia ivi integrata e quella raccolta in Svizzera in occasione della registrazione dell'insorgente presso il Centro federale d'asilo (CFA) di Chiasso (cfr. atto SEM n. 4/1). 4.3.3 Il ricorrente ha, inoltre, fornito delle dichiarazioni vaghe, imprecise e inconsistenti sia riguardo la propria età sia in merito alla sua biografia, le quali inficiano in modo importante la credibilità della minore età da lui asserita. La credibilità delle proprie asserzioni risulta ancor più vacillante considerando che dapprima egli ha dichiarato di non sapere quale sia la propria data di nascita, di non saperne spiegare il motivo e, successivamente, indicato di avere all'incirca (...) anni (cfr. atto SEM n. 20/10, 1.06). A ciò si aggiunga che risulta poco credibile sostenere che fosse presente al momento dell'emissione della tazkira (cfr. atto SEM n. 20/10, 4.03) ma non sarebbe venuto a conoscenza della data di nascita. Ma vi è di più: egli è registrato in Croazia quale maggiorenne (cfr. atto SEM n. 26/2). 4.3.4 Per quanto concerne infine la perizia medica, l'autorità inferiore ha considerato - come d'altronde la legge le concede di fare (cfr. supra consid. 4.2.5.2) - di poter emettere una decisione finale senza la predisposizione della medesima, considerato che, in ogni modo, le dichiarazioni da lui rese durante l'audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 20/10) e la copia della tazkira da lui depositata, come pure la sua traduzione (cfr. mezzo di prova SEM n. 001/2), non permettessero di rendere verosimili le sue allegazioni circa la minore età. 4.3.5 Riassumendo, il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente acclarata, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. In questo modo, ritenuto quanto sopra in punto all'inverosimiglianza delle sue allegazioni circa la minore età, l'autorità inferiore ha ottemperato il proprio obbligo di accertare i fatti giuridicamente determinanti. La SEM è pertanto giunta correttamente alla conclusione che il medesimo dovesse essere considerato maggiorenne per il seguito della procedura, modificando la sua data di nascita nel SIMIC. 4.4 Per questi motivi, l'autorità inferiore ha rettamente considerato il ricorrente maggiorenne accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). La relativa censura dev'essere pertanto respinta. 5. 5.1 Il ricorrente non contesta la competenza della Croazia per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale fondato sugli artt. 18 par. 1 lett. b, 20 par. 5 e 23 RD III), ma si oppone al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli dichiara di aver passato la notte e il giorno successivo in un centro di accoglienza senza poter avere accesso a cibo e acqua (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.01). 5.2 5.2.1 Nel contesto della procedura Dublino, di principio, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e di allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). Ciò è il caso per un richiedente la cui domanda è in corso d'esame in un primo Stato membro ed ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro. In questo caso, il primo Stato membro è tenuto a riprendere in carico l'interessato alle condizioni poste dagli artt. 23 e seg. RD III (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2.2 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, le quali implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.2.3 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, i motivi per i quali il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). 5.3 Nel caso in esame, la competenza della Croazia è di principio data. A tal proposito, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che tale Paese non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti. Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione. 5.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. 6.2 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 6.3 Nel caso di specie, non si ravvisano motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto fare applicazione di tali norme. Dal punto di vista medico, il ricorrente, dopo essere stato trattato per un'infezione agli arti inferiori (cfr. atti SEM n. 15/2, 16/2, 22/3), gode attualmente di buona salute (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.02). 6.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
7. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo, di sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
9. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
10. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: