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D-5715/2016

D-5715/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-04 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessata, cittadina eritrea di etnia tygrinia, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 luglio del 2016. Sentita sui motivi ella ha dichiarato essere espatriata per poter studiare e onde evitare di doversi recare a Sawa per svolgere il servizio militare, laddove temeva di subire violenze (cfr. atto A10, pag. 7; atto A17, pagg. 3 e segg.) B. Con decisione del 19 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, ammettendola tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Tale decisione le è stata notificata il giorno stesso presso il Centro di registrazione e procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e dell'interprete (cfr. atto A22 e A23). D. Nella stessa occasione l'interessata, la persona di fiducia e l'interprete hanno sottoscritto uno scritto intitolato "dichiarazione" e il cui tenore era il seguente: "Io con la presente dichiaro di ricevere la mia decisione in materia di asilo in presenza della persona di fiducia l'avvocato Iglio Rezzonico, di averla compresa nella mia lingua e di dichiarare di mia spontanea volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione SEM del 19.8.2016". E. In seguito, con ricorso del 19 settembre 17 sett112 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata 20 settembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'annullamento dei punti 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata ed al conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato. F. Preso atto dell'assenza di una determinazione al proposito nell'atto ricorsuale e considerata un'eventuale possibilità di non entrare nel merito, il Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione di rinuncia. G. Con scritto del 14 dicembre 2016, il patrocinatore dell'insorgente ha richiesto di poter visionare gli atti della procedura di prima istanza, onde potersi esprimere in merito alla rinuncia. La SEM, su indicazione del Tribunale, ha trattato senza indugio detta domanda, concedendo la visione degli atti alla ricorrente. Il Tribunale ha quindi concesso un nuovo termine all'insorgente per la presentazione delle sue osservazioni. H. Dette osservazioni sono giunte al Tribunale con missiva del 4 gennaio 2017. A mente del patrocinatore dell'insorgente, dagli atti si dedurrebbe che la decisione impugnata sarebbe stata consegnata e tradotta all'interessata e che quest'ultima avrebbe rinunciato a ricorrere. A suo dire si porrebbe dunque la questione della validità di una tale rinuncia ed in particolare del senso stesso di quest'ultima, ferma considerata la minore età della richiedente e la sua scarsa conoscenza della lingua tedesca (ndr. recte: italiana). Un primo indizio del fatto che l'interessata non avrebbe compreso il tenore dell'atto da lei sottoscritto sarebbe da relazionare proprio alla circostanza stessa del successivo deposito del ricorso. Se infatti l'interessata fosse stata a conoscenza dello stesso, ella avrebbe senz'altro omesso di ricorrere, così da evitare di vedersi porre a carico le spese del procedimento. Dal documento non sarebbe inoltre evidenziabile se la ricorrente sia o meno stata edotta circa le differenze, specialmente in ambito di assistenza sociale e ricongiungimento familiare, tra l'ammissione provvisoria e il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltracciò, essendo la rinuncia stata sottoscritta lo stesso giorno in cui all'interessata era stata consegnata la decisione, si porrebbe la questione della reale presa di coscienza del contenuto della stessa e della portata della rinuncia. Alla luce di tale vicinanza temporale, andrebbe infatti ritenuto che la minorenne sia stata oberata dai vari passi procedurali e che, conseguentemente, non abbia avuto idea alcuna di quanto si apprestava a sottoscrivere. La fattispecie avrebbe infatti visto l'interessata, minore e senza esperienza, posta di fronte a tre adulti che la avrebbero spinta a sottoscrivere il documento sottopostole. Parimenti ed in ultimo, occorrerebbe anche rilevare che la persona di fiducia, considerata l'importanza della decisione, avrebbe dovuto concedere alla ricorrente un congruo termine di riflessione, di modo che vi sia luogo di dubitare che quest'ultima figura abbia realmente agito nell'interesse della minore. Il termine legale concederebbe infatti 30 giorni di tempo per ricorrere contro le decisioni materiali, tempo che permetterebbe tra le altre cose alla persona toccata di rivolgersi ad altri onde ottenere un ulteriore parere e decidere così, solo in seguito, se rinunciare o meno all'impugnativa. Ciò sarebbe la ratio legis stessa del disposto. Le persone interessate non otterrebbero peraltro alcun vantaggio dalla sottoscrizione di una tale rinuncia, per il che quest'ultima risulterebbe del tutto inutile. I. Esprimendosi circa le osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del 12 gennaio 2017, rileva anzitutto che l'interessata è una persona minorenne non accompagnata che ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente nominare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe di sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque proceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un'assistenza, garantita da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tutelati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi con l'assistita in merito a dettami di procedura d'asilo, nonché di generiche questioni. Alla luce di ciò l'autorità di prime cure si dice quindi basita del fatto che nel ricorso si sia potuto anche solo lontanamente pensare che detti compiti non sarebbero stati adempiuti dalla persona di fiducia, in maniera professionale e con le dovizie riguardanti la tutela della minore. Parrebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a mettere in dubbio il sano operato di persone che lavorano a favore dei richiedenti l'asilo e che nulla hanno a che fare con la SEM dimostrando inoltre una comprovata competenza in tal senso. Sempre secondo l'autorità di prima istanza, nell'ottica di una seriosa e minuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia, volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richiedenti l'asilo minorenni per consulenze specifiche e per rispondere alle molteplici questioni che un minore può avere, creando di per sé un rapporto di fiducia libero dalla presenza di funzionari della SEM. Oltre a questo, nel momento della notificazione della decisione d'asilo, i collaboratori specialisti lascerebbero ragionare i richiedenti e la persona di fiducia, in separata sede, in merito al contenuto della decisione, alle implicazioni che questa ha e alla possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti l'asilo, in base alle loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli interessi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore, ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso compito stabilito. Non da ultimo, qualora la richiedente o la persona di fiducia necessitassero di più tempo oppure di ulteriori incontri, come già avvenuto, per valutare l'opportunità o meno di un ricorso, la SEM si sarebbe attenuta alle tempistiche dovute. La Segreteria di stato conclude quindi ritenendo che nel caso specifico la ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua spontanea volontà l'intenzione di rinunciare al ricorso, accedendo così quanto prima alla possibilità di integrazione e partendo verso un Cantone di attribuzione, anche per poter iniziare la scuola. J. Chiamata a prendere posizione in merito, la ricorrente, con osservazioni del 24 gennaio 2017, ha precisato come non si trattasse di criticare l'operato della persona di fiducia. Del resto, il fatto stesso che la ricorrente si sarebbe in seguito rivolta ad un legale andrebbe interpretato nel senso di una sua ignoranza quanto alla sottoscrizione della rinuncia litigiosa. L'insorgente rammenta poi che quest'ultima le è infatti stata sottoposta il giorno stesso della consegna della decisione e che pertanto, essendo oberata, non avrebbe compreso quanto andava firmando. La persona di fiducia avrebbe dovuto quantomeno concedere un periodo di riflessione, o, nel dubbio, astenersi dalla sottoscrizione. Per il resto, ella riprende le argomentazioni addotte in occasione dello scritto del 4 gennaio 2017. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono parimenti soddisfatti.

E. 1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e dalla persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto 2016 (cfr. atto A24).

E. 1.4.1 Vista la minore età della ricorrente al momento della sottoscrizione di tale atto, pare opportuno apprezzare in via preliminare se ella abbia o meno potuto impegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito di capacità civile e processuale.

E. 1.4.1.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il minore non dispone del diritto all'esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante quest'ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che disponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al carattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad eventuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest'ultimo abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua facoltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considerazione il tenore dell'atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di discernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contrario, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 ottobre 2007 consid. 5.2 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2). Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capacità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presumibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.3).

E. 1.4.1.2 Giusta l'art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore, quandanche sprovvisto dell'esercizio dei diritti civili, potrà agire in determinati ambiti senza che sia necessario l'intervento di un rappresentante legale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell'esercizio dei diritti civili (cfr. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 170).

E. 1.4.1.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in ambito di diritto d'asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamentali da toccare la sfera intima e l'identità stessa del richiedente, è necessario riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Raccolta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne consegue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a partecipare alla procedura d'asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personalmente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere sentito, diritto di ricorrere contro la decisione) (cfr. GICRA 1996 n. 3 pag. 20-21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal momento che questa figura assiste l'interessato ma non agisce in qualità di suo rappresentante (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du réquerant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, tesi Losanna 2000, n. 530-531).

E. 1.4.1.4 Nel caso in disamina, vista l'età della ricorrente, l'esistenza della capacità di discernimento non può essere posta in discussione. Alla luce di quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione concludere che l'interessata sia stata legittimata a sottoscrivere sola la rinuncia la cui validità è dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica. In tal senso, la contemporanea sottoscrizione di tale atto da parte della persona di fiducia nulla toglie e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta semmai la contemporanea presenza di tale figura al momento della firma.

E. 1.4.2 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità stricto sensu della rinuncia litigiosa.

E. 1.4.2.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà concreta ed in libera disposizione delle parti (cfr. Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, Basilea 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11 consid. 2.1.2; Jaag/Häggi Furrer, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39 n. 12, Oliver Zibung, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata intenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto precede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 consid. 1.4.2; Zibung, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in essere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag. 823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 consid. 1.4.2).

E. 1.4.2.2 Considerato quanto precede, la dichiarazione di rinuncia presente agli atti deve di principio essere ritenuta valida. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto processuale (o post-processuale) in libera disposizione dell'interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la decisione qui impugnata sia cresciuta in giudicato al momento della sottoscrizione di tale rinuncia.

E. 1.4.2.3 A questo punto, è dunque d'uopo determinare, alla luce delle argomentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà atto ad inficiarne l'effettività. Una tale manifestazione di volontà non sarebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida di un errore causato dalla condotta dall'autorità e in particolare quando quest'ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti presupposto per la validità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità. Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l'eventuale esistenza di un vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso.

E. 1.4.2.4 Tornando ora al caso che ci occupa ed in particolare alla doglianza della ricorrente circa il fatto che un primo indizio della mancata comprensione del tenore della rinuncia a ricorrere da lei sottoscritta sarebbe da relazionare proprio alla circostanza stessa del successivo deposito del ricorso, va anzitutto rilevato che tale argomentazione non può essere seguita. Ammettere infatti che il solo fatto di aver inoltrato un ricorso successivamente alla rinuncia sia sufficiente a rendere quest'ultima inefficace equivarrebbe de facto a considerare un tale atto liberamente revocabile, cosa che non corrisponde ed anzi risulta contrario a quanto esposto sin qui. A pari apprezzamento si giunge anche relativamente alle altre argomentazioni addotte da parte ricorrente. È infatti pacifico che, non essendo i motivi fondanti una tale decisione decisivi, il solo fatto che dal documento non sia evidenziabile se la ricorrente sia o meno stata edotta circa le differenze tra l'ammissione provvisoria e il riconoscimento della qualità di rifugiato non basta a concludere all'esistenza di un vizio della volontà. Pure il fatto che la sottoscrizione della rinuncia litigiosa sia avvenuta lo stesso giorno della notifica della decisione impugnata non è sufficiente indizio di volontà viziata. Come si evince infatti dalle delucidazioni dell'autorità di prime cure (peraltro incontestate su tale punto di questione), non si è trattato di una procedura sbrigativa ed atta ad assicurarsi l'assenza di una futura impugnativa quanto più di una prassi con ottica di celerità messa in pratica a seguito della necessità di procedere, viste le particolari circostanze, ad una consegna brevi manu della decisione in presenza dell'interprete e della persona di fiducia. In tale occasione, la ricorrente ha inoltre beneficiato di un momento di riflessione laddove ella ha potuto discutere con la persona di fiducia, al fine di maturare la propria decisione in merito (anche tale aspetto non è stato contestato). In tal senso, non vi è nemmeno luogo di considerare che l'interessata non abbia compreso quanto ella si apprestava a sottoscrivere a causa della presenza di difficoltà linguistiche, dal momento che sul punto della notifica della decisione impugnata e del successivo avallo dell'atto di rinuncia a ricorrere è regolarmente intervenuto un interprete della lingua tigrigna. Infine, l'argomentazione della ricorrente secondo cui mal si capirebbe la necessità di un tale agire, ferma considerata la ratio legis della disposizione che prevede un termine di 30 giorni per inoltrare il ricorso ed il fatto ch'ella non avrebbe ottenuto alcun vantaggio dalla sottoscrizione della rinuncia è a sua volta priva di rilevanza. Anzitutto, occorre a tal proposito rilevare che ritenere un tale argomento equivarrebbe a considerare la rinuncia inefficace in quanto tale, dal momento che la legge prevede sempre un termine per ricorrere e che quest'ultima, per sua stessa natura, interverrebbe in ogni caso prima della scadenza dello stesso. Infine, il fatto di non avere avuto alcun vantaggio, oltre a non essere in alcun modo decisivo va inoltre relativizzato dal fatto che nel caso in esame tale agire è sfociato nella celere attribuzione della ricorrente ad un cantone, cosa che ha avuto in concreto il risultato di accelerarne il processo di integrazione (seppur va ricordato che nulla vieti alla SEM di procedere già prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi).

E. 1.4.2.5 Si può dunque partire dal presupposto che in specie non siano ravvisabili gli estremi per considerare che la rinuncia a ricorrere sia stata posta in essere in presenza di un vizio della volontà. Pertanto, vi è luogo di confermarne la validità di principio.

E. 1.4.2.6 Quo ai dubbi sollevati dalla ricorrente circa l'agire della persona di fiducia in particolare relativamente al fatto che la minore avrebbe dovuto disporre di un periodo di riflessione più lungo, occorre anzitutto ricordare che tale figura è incaricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della procedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile (se non migliore) a quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Ora, nel caso esame non vi sono agli atti elementi concreti che permettano di mettere in discussione le conoscenze e l'agire della persona chiamata a svolgere tale ruolo. In specie, il profilo scelto dispone infatti, alla luce della sua formazione, delle qualifiche necessarie ai sensi della giurisprudenza e ha inoltre agito in piena indipendenza dall'autorità di prime cure. Il Tribunale non può inoltre in questa sede dedurre alcunché da valutazioni di opportunità circa il fatto che tale figura avrebbe in specie dovuto "concedere" maggior tempo alla ricorrente o astenersi dalla sottoscrizione. Come detto, la questione qui oggetto di disamina è la validità della rinuncia a ricorrere presente agli atti, validità che va apprezzata al momento della sottoscrizione della stessa per mezzo di un esame circa l'esistenza di eventuali vizi della volontà e non fornendo una presa di posizione personale sullo svolgersi degli eventi precedenti e susseguenti. Quanto alle valutazioni circa l'opportunità o meno di ricorrere, va ricordato come non stia al Tribunale sostituirsi a quanto ritenuto in tale sede dalla persona di fiducia incaricata. Si può infatti partire dal presupposto che fino a prova contraria, quest'ultima, forte dell'esperienza nella materia e sulla base di valutazioni di varia natura, non quindi solo di merito, abbia in quel momento ritenuto opportuno consigliare alla minore di procedere alla sottoscrizione. Quandanche si possa infatti giungere a conclusione che nel caso in esame l'interessata avrebbe avuto concrete possibilità di successo in sede ricorsuale, ciò non sarebbe ad esso solo elemento per ritenere che la persona incaricata abbia agito senza la dovuta perizia, non potendo il Tribunale apprezzare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione della rinuncia, ed essendo peraltro le stesse a loro volta ininfluenti.

E. 1.4.3 Occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere del 19 agosto 2016 sia stata validamente sottoscritta dall'interessata. In ragione di ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.

E. 2 Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru-zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di mancato pagamento dell'anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove, come nel caso di specie, risulti necessaria un'analisi giuridica circa la ricevibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF).

E. 3 Ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA, l'assistenza giudiziaria viene concessa qualora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l'assenza di probabilità di successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis Bernard Corboz et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF). In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere accolta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo. Venendo meno le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria, la richiesta di gratuito patrocinio va a sua volta respinta (cfr. art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi).

E. 4 A norma dell'art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali.

E. 5 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5715/2016 Sentenza del 4 maggio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata dall'avv. Donato Del Duca, Advokatur und Notariat An der Aare, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 agosto 2016 / N (...). Fatti: A. L'interessata, cittadina eritrea di etnia tygrinia, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 luglio del 2016. Sentita sui motivi ella ha dichiarato essere espatriata per poter studiare e onde evitare di doversi recare a Sawa per svolgere il servizio militare, laddove temeva di subire violenze (cfr. atto A10, pag. 7; atto A17, pagg. 3 e segg.) B. Con decisione del 19 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, ammettendola tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Tale decisione le è stata notificata il giorno stesso presso il Centro di registrazione e procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e dell'interprete (cfr. atto A22 e A23). D. Nella stessa occasione l'interessata, la persona di fiducia e l'interprete hanno sottoscritto uno scritto intitolato "dichiarazione" e il cui tenore era il seguente: "Io con la presente dichiaro di ricevere la mia decisione in materia di asilo in presenza della persona di fiducia l'avvocato Iglio Rezzonico, di averla compresa nella mia lingua e di dichiarare di mia spontanea volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione SEM del 19.8.2016". E. In seguito, con ricorso del 19 settembre 17 sett112 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata 20 settembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'annullamento dei punti 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata ed al conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato. F. Preso atto dell'assenza di una determinazione al proposito nell'atto ricorsuale e considerata un'eventuale possibilità di non entrare nel merito, il Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione di rinuncia. G. Con scritto del 14 dicembre 2016, il patrocinatore dell'insorgente ha richiesto di poter visionare gli atti della procedura di prima istanza, onde potersi esprimere in merito alla rinuncia. La SEM, su indicazione del Tribunale, ha trattato senza indugio detta domanda, concedendo la visione degli atti alla ricorrente. Il Tribunale ha quindi concesso un nuovo termine all'insorgente per la presentazione delle sue osservazioni. H. Dette osservazioni sono giunte al Tribunale con missiva del 4 gennaio 2017. A mente del patrocinatore dell'insorgente, dagli atti si dedurrebbe che la decisione impugnata sarebbe stata consegnata e tradotta all'interessata e che quest'ultima avrebbe rinunciato a ricorrere. A suo dire si porrebbe dunque la questione della validità di una tale rinuncia ed in particolare del senso stesso di quest'ultima, ferma considerata la minore età della richiedente e la sua scarsa conoscenza della lingua tedesca (ndr. recte: italiana). Un primo indizio del fatto che l'interessata non avrebbe compreso il tenore dell'atto da lei sottoscritto sarebbe da relazionare proprio alla circostanza stessa del successivo deposito del ricorso. Se infatti l'interessata fosse stata a conoscenza dello stesso, ella avrebbe senz'altro omesso di ricorrere, così da evitare di vedersi porre a carico le spese del procedimento. Dal documento non sarebbe inoltre evidenziabile se la ricorrente sia o meno stata edotta circa le differenze, specialmente in ambito di assistenza sociale e ricongiungimento familiare, tra l'ammissione provvisoria e il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltracciò, essendo la rinuncia stata sottoscritta lo stesso giorno in cui all'interessata era stata consegnata la decisione, si porrebbe la questione della reale presa di coscienza del contenuto della stessa e della portata della rinuncia. Alla luce di tale vicinanza temporale, andrebbe infatti ritenuto che la minorenne sia stata oberata dai vari passi procedurali e che, conseguentemente, non abbia avuto idea alcuna di quanto si apprestava a sottoscrivere. La fattispecie avrebbe infatti visto l'interessata, minore e senza esperienza, posta di fronte a tre adulti che la avrebbero spinta a sottoscrivere il documento sottopostole. Parimenti ed in ultimo, occorrerebbe anche rilevare che la persona di fiducia, considerata l'importanza della decisione, avrebbe dovuto concedere alla ricorrente un congruo termine di riflessione, di modo che vi sia luogo di dubitare che quest'ultima figura abbia realmente agito nell'interesse della minore. Il termine legale concederebbe infatti 30 giorni di tempo per ricorrere contro le decisioni materiali, tempo che permetterebbe tra le altre cose alla persona toccata di rivolgersi ad altri onde ottenere un ulteriore parere e decidere così, solo in seguito, se rinunciare o meno all'impugnativa. Ciò sarebbe la ratio legis stessa del disposto. Le persone interessate non otterrebbero peraltro alcun vantaggio dalla sottoscrizione di una tale rinuncia, per il che quest'ultima risulterebbe del tutto inutile. I. Esprimendosi circa le osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del 12 gennaio 2017, rileva anzitutto che l'interessata è una persona minorenne non accompagnata che ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente nominare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe di sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque proceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un'assistenza, garantita da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tutelati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi con l'assistita in merito a dettami di procedura d'asilo, nonché di generiche questioni. Alla luce di ciò l'autorità di prime cure si dice quindi basita del fatto che nel ricorso si sia potuto anche solo lontanamente pensare che detti compiti non sarebbero stati adempiuti dalla persona di fiducia, in maniera professionale e con le dovizie riguardanti la tutela della minore. Parrebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a mettere in dubbio il sano operato di persone che lavorano a favore dei richiedenti l'asilo e che nulla hanno a che fare con la SEM dimostrando inoltre una comprovata competenza in tal senso. Sempre secondo l'autorità di prima istanza, nell'ottica di una seriosa e minuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia, volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richiedenti l'asilo minorenni per consulenze specifiche e per rispondere alle molteplici questioni che un minore può avere, creando di per sé un rapporto di fiducia libero dalla presenza di funzionari della SEM. Oltre a questo, nel momento della notificazione della decisione d'asilo, i collaboratori specialisti lascerebbero ragionare i richiedenti e la persona di fiducia, in separata sede, in merito al contenuto della decisione, alle implicazioni che questa ha e alla possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti l'asilo, in base alle loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli interessi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore, ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso compito stabilito. Non da ultimo, qualora la richiedente o la persona di fiducia necessitassero di più tempo oppure di ulteriori incontri, come già avvenuto, per valutare l'opportunità o meno di un ricorso, la SEM si sarebbe attenuta alle tempistiche dovute. La Segreteria di stato conclude quindi ritenendo che nel caso specifico la ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua spontanea volontà l'intenzione di rinunciare al ricorso, accedendo così quanto prima alla possibilità di integrazione e partendo verso un Cantone di attribuzione, anche per poter iniziare la scuola. J. Chiamata a prendere posizione in merito, la ricorrente, con osservazioni del 24 gennaio 2017, ha precisato come non si trattasse di criticare l'operato della persona di fiducia. Del resto, il fatto stesso che la ricorrente si sarebbe in seguito rivolta ad un legale andrebbe interpretato nel senso di una sua ignoranza quanto alla sottoscrizione della rinuncia litigiosa. L'insorgente rammenta poi che quest'ultima le è infatti stata sottoposta il giorno stesso della consegna della decisione e che pertanto, essendo oberata, non avrebbe compreso quanto andava firmando. La persona di fiducia avrebbe dovuto quantomeno concedere un periodo di riflessione, o, nel dubbio, astenersi dalla sottoscrizione. Per il resto, ella riprende le argomentazioni addotte in occasione dello scritto del 4 gennaio 2017. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono parimenti soddisfatti. 1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e dalla persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto 2016 (cfr. atto A24). 1.4.1 Vista la minore età della ricorrente al momento della sottoscrizione di tale atto, pare opportuno apprezzare in via preliminare se ella abbia o meno potuto impegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito di capacità civile e processuale. 1.4.1.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il minore non dispone del diritto all'esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante quest'ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che disponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al carattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad eventuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest'ultimo abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua facoltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considerazione il tenore dell'atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di discernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contrario, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 ottobre 2007 consid. 5.2 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2). Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capacità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presumibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.3). 1.4.1.2 Giusta l'art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore, quandanche sprovvisto dell'esercizio dei diritti civili, potrà agire in determinati ambiti senza che sia necessario l'intervento di un rappresentante legale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell'esercizio dei diritti civili (cfr. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 170). 1.4.1.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in ambito di diritto d'asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamentali da toccare la sfera intima e l'identità stessa del richiedente, è necessario riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Raccolta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne consegue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a partecipare alla procedura d'asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personalmente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere sentito, diritto di ricorrere contro la decisione) (cfr. GICRA 1996 n. 3 pag. 20-21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal momento che questa figura assiste l'interessato ma non agisce in qualità di suo rappresentante (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du réquerant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, tesi Losanna 2000, n. 530-531). 1.4.1.4 Nel caso in disamina, vista l'età della ricorrente, l'esistenza della capacità di discernimento non può essere posta in discussione. Alla luce di quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione concludere che l'interessata sia stata legittimata a sottoscrivere sola la rinuncia la cui validità è dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica. In tal senso, la contemporanea sottoscrizione di tale atto da parte della persona di fiducia nulla toglie e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta semmai la contemporanea presenza di tale figura al momento della firma. 1.4.2 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità stricto sensu della rinuncia litigiosa. 1.4.2.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà concreta ed in libera disposizione delle parti (cfr. Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, Basilea 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11 consid. 2.1.2; Jaag/Häggi Furrer, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39 n. 12, Oliver Zibung, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata intenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto precede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 consid. 1.4.2; Zibung, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in essere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag. 823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 consid. 1.4.2). 1.4.2.2 Considerato quanto precede, la dichiarazione di rinuncia presente agli atti deve di principio essere ritenuta valida. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto processuale (o post-processuale) in libera disposizione dell'interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la decisione qui impugnata sia cresciuta in giudicato al momento della sottoscrizione di tale rinuncia. 1.4.2.3 A questo punto, è dunque d'uopo determinare, alla luce delle argomentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà atto ad inficiarne l'effettività. Una tale manifestazione di volontà non sarebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida di un errore causato dalla condotta dall'autorità e in particolare quando quest'ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti presupposto per la validità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità. Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l'eventuale esistenza di un vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso. 1.4.2.4 Tornando ora al caso che ci occupa ed in particolare alla doglianza della ricorrente circa il fatto che un primo indizio della mancata comprensione del tenore della rinuncia a ricorrere da lei sottoscritta sarebbe da relazionare proprio alla circostanza stessa del successivo deposito del ricorso, va anzitutto rilevato che tale argomentazione non può essere seguita. Ammettere infatti che il solo fatto di aver inoltrato un ricorso successivamente alla rinuncia sia sufficiente a rendere quest'ultima inefficace equivarrebbe de facto a considerare un tale atto liberamente revocabile, cosa che non corrisponde ed anzi risulta contrario a quanto esposto sin qui. A pari apprezzamento si giunge anche relativamente alle altre argomentazioni addotte da parte ricorrente. È infatti pacifico che, non essendo i motivi fondanti una tale decisione decisivi, il solo fatto che dal documento non sia evidenziabile se la ricorrente sia o meno stata edotta circa le differenze tra l'ammissione provvisoria e il riconoscimento della qualità di rifugiato non basta a concludere all'esistenza di un vizio della volontà. Pure il fatto che la sottoscrizione della rinuncia litigiosa sia avvenuta lo stesso giorno della notifica della decisione impugnata non è sufficiente indizio di volontà viziata. Come si evince infatti dalle delucidazioni dell'autorità di prime cure (peraltro incontestate su tale punto di questione), non si è trattato di una procedura sbrigativa ed atta ad assicurarsi l'assenza di una futura impugnativa quanto più di una prassi con ottica di celerità messa in pratica a seguito della necessità di procedere, viste le particolari circostanze, ad una consegna brevi manu della decisione in presenza dell'interprete e della persona di fiducia. In tale occasione, la ricorrente ha inoltre beneficiato di un momento di riflessione laddove ella ha potuto discutere con la persona di fiducia, al fine di maturare la propria decisione in merito (anche tale aspetto non è stato contestato). In tal senso, non vi è nemmeno luogo di considerare che l'interessata non abbia compreso quanto ella si apprestava a sottoscrivere a causa della presenza di difficoltà linguistiche, dal momento che sul punto della notifica della decisione impugnata e del successivo avallo dell'atto di rinuncia a ricorrere è regolarmente intervenuto un interprete della lingua tigrigna. Infine, l'argomentazione della ricorrente secondo cui mal si capirebbe la necessità di un tale agire, ferma considerata la ratio legis della disposizione che prevede un termine di 30 giorni per inoltrare il ricorso ed il fatto ch'ella non avrebbe ottenuto alcun vantaggio dalla sottoscrizione della rinuncia è a sua volta priva di rilevanza. Anzitutto, occorre a tal proposito rilevare che ritenere un tale argomento equivarrebbe a considerare la rinuncia inefficace in quanto tale, dal momento che la legge prevede sempre un termine per ricorrere e che quest'ultima, per sua stessa natura, interverrebbe in ogni caso prima della scadenza dello stesso. Infine, il fatto di non avere avuto alcun vantaggio, oltre a non essere in alcun modo decisivo va inoltre relativizzato dal fatto che nel caso in esame tale agire è sfociato nella celere attribuzione della ricorrente ad un cantone, cosa che ha avuto in concreto il risultato di accelerarne il processo di integrazione (seppur va ricordato che nulla vieti alla SEM di procedere già prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi). 1.4.2.5 Si può dunque partire dal presupposto che in specie non siano ravvisabili gli estremi per considerare che la rinuncia a ricorrere sia stata posta in essere in presenza di un vizio della volontà. Pertanto, vi è luogo di confermarne la validità di principio. 1.4.2.6 Quo ai dubbi sollevati dalla ricorrente circa l'agire della persona di fiducia in particolare relativamente al fatto che la minore avrebbe dovuto disporre di un periodo di riflessione più lungo, occorre anzitutto ricordare che tale figura è incaricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della procedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile (se non migliore) a quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Ora, nel caso esame non vi sono agli atti elementi concreti che permettano di mettere in discussione le conoscenze e l'agire della persona chiamata a svolgere tale ruolo. In specie, il profilo scelto dispone infatti, alla luce della sua formazione, delle qualifiche necessarie ai sensi della giurisprudenza e ha inoltre agito in piena indipendenza dall'autorità di prime cure. Il Tribunale non può inoltre in questa sede dedurre alcunché da valutazioni di opportunità circa il fatto che tale figura avrebbe in specie dovuto "concedere" maggior tempo alla ricorrente o astenersi dalla sottoscrizione. Come detto, la questione qui oggetto di disamina è la validità della rinuncia a ricorrere presente agli atti, validità che va apprezzata al momento della sottoscrizione della stessa per mezzo di un esame circa l'esistenza di eventuali vizi della volontà e non fornendo una presa di posizione personale sullo svolgersi degli eventi precedenti e susseguenti. Quanto alle valutazioni circa l'opportunità o meno di ricorrere, va ricordato come non stia al Tribunale sostituirsi a quanto ritenuto in tale sede dalla persona di fiducia incaricata. Si può infatti partire dal presupposto che fino a prova contraria, quest'ultima, forte dell'esperienza nella materia e sulla base di valutazioni di varia natura, non quindi solo di merito, abbia in quel momento ritenuto opportuno consigliare alla minore di procedere alla sottoscrizione. Quandanche si possa infatti giungere a conclusione che nel caso in esame l'interessata avrebbe avuto concrete possibilità di successo in sede ricorsuale, ciò non sarebbe ad esso solo elemento per ritenere che la persona incaricata abbia agito senza la dovuta perizia, non potendo il Tribunale apprezzare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione della rinuncia, ed essendo peraltro le stesse a loro volta ininfluenti. 1.4.3 Occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere del 19 agosto 2016 sia stata validamente sottoscritta dall'interessata. In ragione di ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru-zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di mancato pagamento dell'anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove, come nel caso di specie, risulti necessaria un'analisi giuridica circa la ricevibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF).

3. Ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA, l'assistenza giudiziaria viene concessa qualora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l'assenza di probabilità di successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis Bernard Corboz et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF). In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere accolta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo. Venendo meno le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria, la richiesta di gratuito patrocinio va a sua volta respinta (cfr. art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi).

4. A norma dell'art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali.

5. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli