Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, di nazionalità srilankese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 giugno 2020 (cfr. atto [...]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato tre domande d'asilo pregresse in Francia, rispettivamente il 22 giugno 2017, il 2 gennaio 2019 e il 4 febbraio 2020 (cfr. atto [...]-7/2). C. Il 6 luglio 2020, il richiedente è stato sentito nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali (cfr. atto [...]-11/9). D. In medesima data, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). E. Il 9 luglio 2020, A._______ è stato sentito nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-17/3). In tale contesto, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato di aver lasciato lo Sri Lanka nel 2015 e di essere giunto in Francia nel giugno del 2017, ove avrebbe depositato tre domande d'asilo. In proposito, le prime due domande d'asilo sarebbero state respinte dalle autorità francesi. La terza ed ultima domanda, invece, non sarebbe stata esaminata dalle autorità avendogli queste ritornato, dopo soli venti giorni, l'integralità della documentazione trasmessa. Egli ha altresì aggiunto di aver lasciato la Francia il 26 giugno 2020, dirigendosi in Svizzera. Quivi egli avrebbe presentato una nuova domanda d'asilo. Questionato in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Francia, A._______ ha dichiarato di non volervi fare ritorno, poiché in tale Paese non beneficerebbe di alcun aiuto, specialmente alla luce delle difficoltà cagionate dalla corrente pandemia di coronavirus (Covid-19). In effetti, durante i colloqui con le autorità francesi egli non sarebbe stato assistito da nessuno che potesse aiutarlo a capire e a farsi comprendere. Oltre a quanto precede, egli ha dichiarato che sebbene abbia ricevuto un alloggio a seguito della sua prima domanda d'asilo, ciò non sarebbe più stato il caso a partire dal 2017. Parimenti, egli ha narrato di aver beneficiato di un sostentamento finanziario statale unicamente durante i primi otto mesi del suo soggiorno in Francia, dopodiché sarebbe stato costretto a vivere in strada o presso conoscenti, rifacendosi inoltre al sostegno dalla sua famiglia in Sri Lanka oltreché delle sorelle, residenti rispettivamente in Italia e nel Regno Unito. Analogamente, le autorità del Paese in parola avrebbero provveduto a garantirgli l'accesso a generi alimentari solo fino al 2017. Circa il suo stato di salute, A._______ ha affermato di soffrire di mal di testa, ciò che gli impedirebbe occasionalmente di dormire. Inoltre, egli lamenterebbe una ferita all'ano, la quale, gonfiandosi con il calore estivo, gli cagionerebbe dolore. A supporto della sua domanda d'asilo, egli ha versato agli atti la seguente documentazione:
- Una dichiarazione del 26 giugno 2020 redatta da B._______, asserito giudice di pace in Sri Lanka;
- Copia del suo certificato di nascita. F. In data 14 luglio 2020, la Francia ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-24/1). G. Il 13 agosto 2020, la SEM ha indetto un'audizione complementare al summenzionato colloquio Dublino (cfr. supra consid. E) volta a chiarire l'asserita relazione sentimentale con la signora C._______, residente in Svizzera per mezzo di un permesso B (cfr. atto [...]-29/3). H. Onde avvalorare la propria versione dei fatti, con scritto del 13 agosto 2020, il richiedente ha rimesso all'autorità inferiore della documentazione fotografica che lo ritrarrebbe in compagnia di C._______, la fotografia del permesso di dimora e di una fattura a nome di quest'ultima, nonché copia della comunicazione per il tramite della quale il (...) ha comunicato al ricorrente la data della cerimonia di matrimonio. I. Con ulteriore missiva del 25 agosto 2020, l'interessato ha trasmesso alla SEM la fotocopia del suo passaporto oltre alla copia della documentazione concernente il suo matrimonio e rilasciata dal Comune di D._______ il 21 agosto 2020. J. Con scritto del 5 ottobre 2020, C._______ ha sollecitato una decisione dell'autorità inferiore, pregandola altresì di permettere al marito di continuare a risiedere in Svizzera (cfr. atto [...]-37/5). Ella ha altresì allegato l'atto di matrimonio che la unirebbe a A._______. K. Per il tramite della sua patrocinatrice, il 16 ottobre 2020 il richiedente ha demandato chiarimenti in merito allo stato del procedimento avviato con la sua domanda d'asilo, proponendone inoltre la trattazione nazionale (cfr. atto [...]-38/1). L. Con decisione del 3 novembre 2020, notificata il 6 novembre 2020 (cfr. atto [...]-41/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Francia come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del trasferimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. M. Il 13 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 16 novembre 2020), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità di prima istanza concludendo all'annullamento della decisione avversata e alla trattazione nazionale della procedura d'asilo. A titolo eventuale, egli ha demandato che gli atti vengano rinviati all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. N. Il 17 novembre 2020 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. O. Con scritto del 19 novembre 2020 (anticipato via telefax), il ricorrente - oltre a ribadire, in sostanza, conclusioni già espresse nel gravame ha reso attento il Tribunale quanto al fatto che l'asserita coniuge avrebbe avviato una procedura di ricongiungimento familiare dinanzi alle competenti autorità cantonali, ciò che a suo dire determinerebbe l'illegittimità del trasferimento verso la Francia. P. Il 17 dicembre 2020, il ricorrente ha aggiornato il Tribunale in merito allo stato della procedura di ricongiungimento familiare, la quale non sarebbe ancora stata conclusa. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano mentre il ricorso, è stato inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in un primo luogo ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. In tal senso la celebrazione del matrimonio, avvenuta posteriormente alle domande d'asilo presentate in Francia, non permetterebbe diversa valutazione. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Francia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la CEDU - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Del resto, A._______ non avrebbe apportato elementi concreti atti a comprovare l'asserzione secondo la quale non sarebbe stato assistito da un interprete durante i suoi colloqui su suolo francese, così come neppure del fatto che la Francia avrebbe violato i suoi impegni di diritto internazionale o che la domanda d'asilo ivi presentata sia stata oggetto di una procedura irregolare. Di conseguenza, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Nel prosieguo della propria disamina, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificato nella fattispecie. In particolare, l'unione fra A._______ e C._______ non ossequierebbe le condizioni necessarie all'applicazione dell'art. 8 CEDU. A mente dell'autorità inferiore - indipendentemente dall'esistenza di una relazione stretta ed effettiva - la consorte dell'insorgente non disporrebbe di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera essendo a beneficio di un Permesso B. D'altro canto, sempre secondo l'autorità di primo grado, anche volendo considerare il trasferimento verso la Francia quale ingerenza nel diritto al rispetto della vita famigliare di A._______, questa non sarebbe illegittima o sproporzionata atteso che al momento del suo arrivo in Svizzera, egli non poteva ignorare il fatto che avrebbe rischiato di essere allontanato in Francia entro un breve termine. Nel caso in esame, andrebbe quindi ritenuto che la vita famigliare si sarebbe sviluppata in un momento nel quale egli era conoscenza della sua precaria situazione riguardo alle regole di immigrazione. D'altra parte, la procedura d'asilo non avrebbe quale fine l'ottenimento di un ricongiungimento familiare, né sarebbe in alcun caso utilizzabile per aggirare i disposti legali della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Ragion per cui, qualora lo desiderassero, i coniugi dovrebbero introdurre una procedura di ricongiungimento familiare dinanzi alle autorità cantonali competenti. Infine, non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i dettami dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Anzitutto, la Francia rimarrebbe competente per la procedura d'asilo sino all'esecuzione del rinvio del ricorrente anche nell'ipotesi in cui, a seguito un responso negativo cresciuto in giudicato, egli non avesse più accesso ad un alloggio o ad un aiuto statale. Inoltre, neppure il quadro clinico dell'insorgente - ai sensi del quale egli godrebbe di buona salute, eccezion fatta per delle emorroidi di grado 1 - permetterebbe una diversa valutazione; così che anche le sofferenze psicologiche raccontate da C._______ per conto del marito, non permetterebbero diversa ponderazione. Da ultimo, né la situazione legata alla corrente pandemia di coronavirus (Covid-19) così come neppure la presenza della moglie in Svizzera giustificherebbero in casu l'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari. 5.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. 5.2.1 Innanzitutto, il ricorrente confuta le valutazioni della SEM in merito alla conformità del prospettato allontanamento con l'art. 8 CEDU. A._______ e C._______ avrebbero intrecciato stretti contatti già dal 2014, sbocciati poi in una relazione sentimentale nel 2019, ciò che avrebbe spinto C._______ a recarsi regolarmente in Francia per rendere visita al compagno. Quest'ultimo avrebbe del resto beneficiato anche di un supporto finanziario oltreché di apporti in natura da parte di C._______. I due, intenderebbero altresì avere figli, sebbene in attesa di risolvere la problematica concernente la distanza geografica fra di essi. A ciò, si aggiungerebbe il fatto che contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, C._______ - nata e cresciuta in Svizzera ove avrebbe anche svolto la propria formazione - disporrebbe di un diritto alla presenza assicurata o duratura in Svizzera in quanto detentrice di un permesso B. Non da ultimo, l'autorità di prima istanza avrebbe a torto considerato che il legame fra i coniugi sarebbe nato in un momento in cui un trasferimento in Francia del richiedente era prevedibile. Difatti, essi avrebbero tessuto un rapporto ben prima del 2019 come invece stabilito nella sentenza impugnata. Ad ogni modo, l'insorgente non si sarebbe recato in Svizzera solo per vivere con la moglie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 15); tale fattualità si evincerebbe anche dal verbale del colloquio Dublino, durante il quale egli avrebbe fatto menzione della propria compagna solo di sfuggita. Invero, egli avrebbe da un lato riferito di non aver ricevuto alcun responso all'ultima domanda d'asilo deposta in Francia, dall'altro egli avrebbe descritto le difficili condizioni in cui si sarebbe trovato nel Paese in parola. Oltremodo, C._______ si sarebbe astenuta dal richiedere il ricongiungimento famigliare proprio per non privare A._______ della facoltà di avviare una procedura d'asilo in Svizzera. 5.2.2 Proseguendo nella propria analisi, il ricorrente ritiene che un rinvio in Francia violerebbe anche l'art. 3 CEDU. A suo dire, il sistema di accoglienza francese sarebbe contraddistinto da molteplici lacune quali, in particolare, la difficoltà ad accedere ad un alloggio nonché l'impossibilità di far capo ad un'adeguata assistenza sanitaria durante i primi tre mesi (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punti 20-21). Pertanto, conto tenuto delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'audizione Dublino, unitamente alle difficoltà generate dalla corrente pandemia di coronavirus, un trasferimento in Francia esporrebbe A._______ ad un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8-9, punti 23-25). Tali evenienze, giustificherebbero oltretutto l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. In proposito, la SEM non avrebbe sufficientemente ponderato le difficoltà riscontrate dal richiedente in Francia, così come neppure il suo deterioramento psichico cagionato dalla nuova separazione dalla moglie, ciò che avrebbe peraltro imposto alla SEM di demandare alla Francia specifiche garanzie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 26 e pag. 10, punto 30). 5.2.3 Infine, malgrado non abbia esaminato la documentazione concernente il permesso di dimora di C._______, l'autorità di prima istanza avrebbe negato un suo diritto alla presenza assicurata o duratura in Svizzera. Ne conseguirebbe quindi una violazione del principio inquisitorio (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 29).
6. 6.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). Rispettivamente, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, ai sensi degli stessi articoli di legge menzionati, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
7. Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato tre domande d'asilo in Francia, rispettivamente il 22 giugno 2017, il 2 gennaio 2019 e il 4 febbraio 2020 (cfr. atto [...]-8/1). Di conseguenza, il 6 luglio 2020 la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-12/5). Il 31 ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento verso la Francia, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-24/1). Di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data.
8. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III) (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-1339/2020 del 14 aprile 2020 consid. 5; F-2143/2020 del 6 maggio 2020, consid. 6). La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Francia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Vieppiù, con riguardo all'impatto della corrente pandemia di coronavirus sul sistema sanitario così come sulla struttura d'asilo francese, v'è da evidenziare che nella sindacata decisione, la SEM ha indicato che "il rinvio verso la Francia sarà effettuato quando tale trasferimento sarà possibile da un punto di vista tecnico". L'esecuzione del trasferimento non può dunque avere luogo nell'immediato, ciò che invalida le considerazioni del ricorrente riguardo alla situazione sanitaria vigente in Francia (cfr. sentenza del Tribunale F-2143/2020 del 6 maggio 2020 consid. 6.4). Del resto, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la diffusione della pandemia in parola, va effettivamente annoverata tra le circostanze transitorie che, sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento, non impediscono che questo sia posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
9. 9.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.3 Infine, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
10. Poste tali premesse, è ora necessario determinare se le evenienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Francia contrario agli art. 3 e 8 CEDU, come da lui censurato con l'impugnativa.
11. In primo luogo, il Tribunale rileva anzitutto che le dichiarazioni dell'interessato circa il mancato aiuto da parte delle autorità francesi nella ricerca segnatamente di un alloggio e di fornitura di assistenza sanitaria, non essendo supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, si riducono a mere asserzioni di parte. Come tali, quest'ultime non risultano quindi essere sufficienti per dimostrare che il suo trasferimento in tale Paese gli farebbe effettivamente correre il rischio che i suoi bisogni esistenziali minimi non siano soddisfatti come previsto dalla direttiva accoglienza, e ciò, in modo durevole e senza prospettiva di miglioramento, al punto che occorrerebbe rinunciare a tale trasferimento, o ancora ch'egli non potrebbe beneficiare dell'aiuto del quale avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti. Dappoi, circa lo stato valetudinario del ricorrente, il Tribunale osserva che all'occorrenza, dagli atti all'inserto non è neppure possibile desumere uno quadro clinico cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso la Francia (cfr. atto medico F2 del 22 luglio 2020), la quale dispone peraltro notoriamente di un'infrastruttura medica sufficiente e simile a quella elvetica (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-3278/2020 del 5 novembre 2020 consid. 6.4). Altresì, in casu appare giudizioso rammentare che lo scrivente ha già avuto modo di rilevare che la situazione vigente in Francia non impone di richiedere preventive e specifiche garanzie alle autorità francesi circa una presa in carico sanitaria (cfr. sentenza del Tribunale F-1339/2020 del 14 aprile 2020 consid. 6.5.2). Vieppiù, per quanto concerne l'accesso alle cure mediche, ed in particolare il fatto che per i primi tre mesi venga garantito soltanto l'accesso a medicina d'urgenza, risulta essere conforme alla direttiva accoglienza e segnatamente all'art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva - il quale prevede che la Francia in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (cfr. sentenza del Tribunale D-1860/2020 dell'8 aprile 2020). In altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia. Sia quel che sia, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
12. Risulta ora necessario determinare se, come invocato dal ricorrente nella sua impugnativa, il suo trasferimento verso la Francia sia compatibile con l'art. 8 CEDU. 12.1 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.3.1 e D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.1). 12.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1, DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). Quest'ultima esigenza pare essere stata temperata nella giurisprudenza recente del Tribunale federale,
Erwägungen (6 Absätze)
E. 13 Siccome ai sensi delle considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 12.6) né l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva fra l'insorgente e la coniuge, come neppure la sussistenza un diritto di quest'ultima alla presenza assicurata o duratura in Svizzera, sono suscettibili allo stato attuale di condurre a diversa conclusione rispetto a quanto considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, anche l'allegazione ricorsuale con la quale viene censurato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 29) dev'essere disattesa.
E. 14 È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 15 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia confermata, previa re-voca delle misure cautelari pronunciate il 17 novembre 2020.
E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),
E. 18 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le misure supercautelari pronunciate il 17 novembre 2020 sono revocate.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5686/2020 Sentenza del 22 gennaio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Eliane Schmid, Caritas Schweiz und SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 3 novembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di nazionalità srilankese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 giugno 2020 (cfr. atto [...]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato tre domande d'asilo pregresse in Francia, rispettivamente il 22 giugno 2017, il 2 gennaio 2019 e il 4 febbraio 2020 (cfr. atto [...]-7/2). C. Il 6 luglio 2020, il richiedente è stato sentito nel corso dell'audizione sul rilevamento dei dati personali (cfr. atto [...]-11/9). D. In medesima data, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). E. Il 9 luglio 2020, A._______ è stato sentito nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-17/3). In tale contesto, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato di aver lasciato lo Sri Lanka nel 2015 e di essere giunto in Francia nel giugno del 2017, ove avrebbe depositato tre domande d'asilo. In proposito, le prime due domande d'asilo sarebbero state respinte dalle autorità francesi. La terza ed ultima domanda, invece, non sarebbe stata esaminata dalle autorità avendogli queste ritornato, dopo soli venti giorni, l'integralità della documentazione trasmessa. Egli ha altresì aggiunto di aver lasciato la Francia il 26 giugno 2020, dirigendosi in Svizzera. Quivi egli avrebbe presentato una nuova domanda d'asilo. Questionato in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Francia, A._______ ha dichiarato di non volervi fare ritorno, poiché in tale Paese non beneficerebbe di alcun aiuto, specialmente alla luce delle difficoltà cagionate dalla corrente pandemia di coronavirus (Covid-19). In effetti, durante i colloqui con le autorità francesi egli non sarebbe stato assistito da nessuno che potesse aiutarlo a capire e a farsi comprendere. Oltre a quanto precede, egli ha dichiarato che sebbene abbia ricevuto un alloggio a seguito della sua prima domanda d'asilo, ciò non sarebbe più stato il caso a partire dal 2017. Parimenti, egli ha narrato di aver beneficiato di un sostentamento finanziario statale unicamente durante i primi otto mesi del suo soggiorno in Francia, dopodiché sarebbe stato costretto a vivere in strada o presso conoscenti, rifacendosi inoltre al sostegno dalla sua famiglia in Sri Lanka oltreché delle sorelle, residenti rispettivamente in Italia e nel Regno Unito. Analogamente, le autorità del Paese in parola avrebbero provveduto a garantirgli l'accesso a generi alimentari solo fino al 2017. Circa il suo stato di salute, A._______ ha affermato di soffrire di mal di testa, ciò che gli impedirebbe occasionalmente di dormire. Inoltre, egli lamenterebbe una ferita all'ano, la quale, gonfiandosi con il calore estivo, gli cagionerebbe dolore. A supporto della sua domanda d'asilo, egli ha versato agli atti la seguente documentazione:
- Una dichiarazione del 26 giugno 2020 redatta da B._______, asserito giudice di pace in Sri Lanka;
- Copia del suo certificato di nascita. F. In data 14 luglio 2020, la Francia ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-24/1). G. Il 13 agosto 2020, la SEM ha indetto un'audizione complementare al summenzionato colloquio Dublino (cfr. supra consid. E) volta a chiarire l'asserita relazione sentimentale con la signora C._______, residente in Svizzera per mezzo di un permesso B (cfr. atto [...]-29/3). H. Onde avvalorare la propria versione dei fatti, con scritto del 13 agosto 2020, il richiedente ha rimesso all'autorità inferiore della documentazione fotografica che lo ritrarrebbe in compagnia di C._______, la fotografia del permesso di dimora e di una fattura a nome di quest'ultima, nonché copia della comunicazione per il tramite della quale il (...) ha comunicato al ricorrente la data della cerimonia di matrimonio. I. Con ulteriore missiva del 25 agosto 2020, l'interessato ha trasmesso alla SEM la fotocopia del suo passaporto oltre alla copia della documentazione concernente il suo matrimonio e rilasciata dal Comune di D._______ il 21 agosto 2020. J. Con scritto del 5 ottobre 2020, C._______ ha sollecitato una decisione dell'autorità inferiore, pregandola altresì di permettere al marito di continuare a risiedere in Svizzera (cfr. atto [...]-37/5). Ella ha altresì allegato l'atto di matrimonio che la unirebbe a A._______. K. Per il tramite della sua patrocinatrice, il 16 ottobre 2020 il richiedente ha demandato chiarimenti in merito allo stato del procedimento avviato con la sua domanda d'asilo, proponendone inoltre la trattazione nazionale (cfr. atto [...]-38/1). L. Con decisione del 3 novembre 2020, notificata il 6 novembre 2020 (cfr. atto [...]-41/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Francia come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del trasferimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. M. Il 13 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 16 novembre 2020), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità di prima istanza concludendo all'annullamento della decisione avversata e alla trattazione nazionale della procedura d'asilo. A titolo eventuale, egli ha demandato che gli atti vengano rinviati all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. N. Il 17 novembre 2020 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. O. Con scritto del 19 novembre 2020 (anticipato via telefax), il ricorrente - oltre a ribadire, in sostanza, conclusioni già espresse nel gravame ha reso attento il Tribunale quanto al fatto che l'asserita coniuge avrebbe avviato una procedura di ricongiungimento familiare dinanzi alle competenti autorità cantonali, ciò che a suo dire determinerebbe l'illegittimità del trasferimento verso la Francia. P. Il 17 dicembre 2020, il ricorrente ha aggiornato il Tribunale in merito allo stato della procedura di ricongiungimento familiare, la quale non sarebbe ancora stata conclusa. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano mentre il ricorso, è stato inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in un primo luogo ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. In tal senso la celebrazione del matrimonio, avvenuta posteriormente alle domande d'asilo presentate in Francia, non permetterebbe diversa valutazione. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Francia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la CEDU - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Del resto, A._______ non avrebbe apportato elementi concreti atti a comprovare l'asserzione secondo la quale non sarebbe stato assistito da un interprete durante i suoi colloqui su suolo francese, così come neppure del fatto che la Francia avrebbe violato i suoi impegni di diritto internazionale o che la domanda d'asilo ivi presentata sia stata oggetto di una procedura irregolare. Di conseguenza, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Nel prosieguo della propria disamina, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificato nella fattispecie. In particolare, l'unione fra A._______ e C._______ non ossequierebbe le condizioni necessarie all'applicazione dell'art. 8 CEDU. A mente dell'autorità inferiore - indipendentemente dall'esistenza di una relazione stretta ed effettiva - la consorte dell'insorgente non disporrebbe di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera essendo a beneficio di un Permesso B. D'altro canto, sempre secondo l'autorità di primo grado, anche volendo considerare il trasferimento verso la Francia quale ingerenza nel diritto al rispetto della vita famigliare di A._______, questa non sarebbe illegittima o sproporzionata atteso che al momento del suo arrivo in Svizzera, egli non poteva ignorare il fatto che avrebbe rischiato di essere allontanato in Francia entro un breve termine. Nel caso in esame, andrebbe quindi ritenuto che la vita famigliare si sarebbe sviluppata in un momento nel quale egli era conoscenza della sua precaria situazione riguardo alle regole di immigrazione. D'altra parte, la procedura d'asilo non avrebbe quale fine l'ottenimento di un ricongiungimento familiare, né sarebbe in alcun caso utilizzabile per aggirare i disposti legali della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Ragion per cui, qualora lo desiderassero, i coniugi dovrebbero introdurre una procedura di ricongiungimento familiare dinanzi alle autorità cantonali competenti. Infine, non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della predetta clausola secondo i dettami dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Anzitutto, la Francia rimarrebbe competente per la procedura d'asilo sino all'esecuzione del rinvio del ricorrente anche nell'ipotesi in cui, a seguito un responso negativo cresciuto in giudicato, egli non avesse più accesso ad un alloggio o ad un aiuto statale. Inoltre, neppure il quadro clinico dell'insorgente - ai sensi del quale egli godrebbe di buona salute, eccezion fatta per delle emorroidi di grado 1 - permetterebbe una diversa valutazione; così che anche le sofferenze psicologiche raccontate da C._______ per conto del marito, non permetterebbero diversa ponderazione. Da ultimo, né la situazione legata alla corrente pandemia di coronavirus (Covid-19) così come neppure la presenza della moglie in Svizzera giustificherebbero in casu l'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari. 5.2 Con la sua impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa le conclusioni dell'autorità resistente. 5.2.1 Innanzitutto, il ricorrente confuta le valutazioni della SEM in merito alla conformità del prospettato allontanamento con l'art. 8 CEDU. A._______ e C._______ avrebbero intrecciato stretti contatti già dal 2014, sbocciati poi in una relazione sentimentale nel 2019, ciò che avrebbe spinto C._______ a recarsi regolarmente in Francia per rendere visita al compagno. Quest'ultimo avrebbe del resto beneficiato anche di un supporto finanziario oltreché di apporti in natura da parte di C._______. I due, intenderebbero altresì avere figli, sebbene in attesa di risolvere la problematica concernente la distanza geografica fra di essi. A ciò, si aggiungerebbe il fatto che contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, C._______ - nata e cresciuta in Svizzera ove avrebbe anche svolto la propria formazione - disporrebbe di un diritto alla presenza assicurata o duratura in Svizzera in quanto detentrice di un permesso B. Non da ultimo, l'autorità di prima istanza avrebbe a torto considerato che il legame fra i coniugi sarebbe nato in un momento in cui un trasferimento in Francia del richiedente era prevedibile. Difatti, essi avrebbero tessuto un rapporto ben prima del 2019 come invece stabilito nella sentenza impugnata. Ad ogni modo, l'insorgente non si sarebbe recato in Svizzera solo per vivere con la moglie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 15); tale fattualità si evincerebbe anche dal verbale del colloquio Dublino, durante il quale egli avrebbe fatto menzione della propria compagna solo di sfuggita. Invero, egli avrebbe da un lato riferito di non aver ricevuto alcun responso all'ultima domanda d'asilo deposta in Francia, dall'altro egli avrebbe descritto le difficili condizioni in cui si sarebbe trovato nel Paese in parola. Oltremodo, C._______ si sarebbe astenuta dal richiedere il ricongiungimento famigliare proprio per non privare A._______ della facoltà di avviare una procedura d'asilo in Svizzera. 5.2.2 Proseguendo nella propria analisi, il ricorrente ritiene che un rinvio in Francia violerebbe anche l'art. 3 CEDU. A suo dire, il sistema di accoglienza francese sarebbe contraddistinto da molteplici lacune quali, in particolare, la difficoltà ad accedere ad un alloggio nonché l'impossibilità di far capo ad un'adeguata assistenza sanitaria durante i primi tre mesi (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punti 20-21). Pertanto, conto tenuto delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'audizione Dublino, unitamente alle difficoltà generate dalla corrente pandemia di coronavirus, un trasferimento in Francia esporrebbe A._______ ad un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8-9, punti 23-25). Tali evenienze, giustificherebbero oltretutto l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. In proposito, la SEM non avrebbe sufficientemente ponderato le difficoltà riscontrate dal richiedente in Francia, così come neppure il suo deterioramento psichico cagionato dalla nuova separazione dalla moglie, ciò che avrebbe peraltro imposto alla SEM di demandare alla Francia specifiche garanzie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 26 e pag. 10, punto 30). 5.2.3 Infine, malgrado non abbia esaminato la documentazione concernente il permesso di dimora di C._______, l'autorità di prima istanza avrebbe negato un suo diritto alla presenza assicurata o duratura in Svizzera. Ne conseguirebbe quindi una violazione del principio inquisitorio (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 29).
6. 6.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). Rispettivamente, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, ai sensi degli stessi articoli di legge menzionati, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
7. Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato tre domande d'asilo in Francia, rispettivamente il 22 giugno 2017, il 2 gennaio 2019 e il 4 febbraio 2020 (cfr. atto [...]-8/1). Di conseguenza, il 6 luglio 2020 la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati dall'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-12/5). Il 31 ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento verso la Francia, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-24/1). Di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data.
8. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III) (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-1339/2020 del 14 aprile 2020 consid. 5; F-2143/2020 del 6 maggio 2020, consid. 6). La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Francia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Vieppiù, con riguardo all'impatto della corrente pandemia di coronavirus sul sistema sanitario così come sulla struttura d'asilo francese, v'è da evidenziare che nella sindacata decisione, la SEM ha indicato che "il rinvio verso la Francia sarà effettuato quando tale trasferimento sarà possibile da un punto di vista tecnico". L'esecuzione del trasferimento non può dunque avere luogo nell'immediato, ciò che invalida le considerazioni del ricorrente riguardo alla situazione sanitaria vigente in Francia (cfr. sentenza del Tribunale F-2143/2020 del 6 maggio 2020 consid. 6.4). Del resto, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la diffusione della pandemia in parola, va effettivamente annoverata tra le circostanze transitorie che, sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento, non impediscono che questo sia posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
9. 9.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.3 Infine, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
10. Poste tali premesse, è ora necessario determinare se le evenienze esposte dal ricorrente siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Francia contrario agli art. 3 e 8 CEDU, come da lui censurato con l'impugnativa.
11. In primo luogo, il Tribunale rileva anzitutto che le dichiarazioni dell'interessato circa il mancato aiuto da parte delle autorità francesi nella ricerca segnatamente di un alloggio e di fornitura di assistenza sanitaria, non essendo supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, si riducono a mere asserzioni di parte. Come tali, quest'ultime non risultano quindi essere sufficienti per dimostrare che il suo trasferimento in tale Paese gli farebbe effettivamente correre il rischio che i suoi bisogni esistenziali minimi non siano soddisfatti come previsto dalla direttiva accoglienza, e ciò, in modo durevole e senza prospettiva di miglioramento, al punto che occorrerebbe rinunciare a tale trasferimento, o ancora ch'egli non potrebbe beneficiare dell'aiuto del quale avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti. Dappoi, circa lo stato valetudinario del ricorrente, il Tribunale osserva che all'occorrenza, dagli atti all'inserto non è neppure possibile desumere uno quadro clinico cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso la Francia (cfr. atto medico F2 del 22 luglio 2020), la quale dispone peraltro notoriamente di un'infrastruttura medica sufficiente e simile a quella elvetica (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-3278/2020 del 5 novembre 2020 consid. 6.4). Altresì, in casu appare giudizioso rammentare che lo scrivente ha già avuto modo di rilevare che la situazione vigente in Francia non impone di richiedere preventive e specifiche garanzie alle autorità francesi circa una presa in carico sanitaria (cfr. sentenza del Tribunale F-1339/2020 del 14 aprile 2020 consid. 6.5.2). Vieppiù, per quanto concerne l'accesso alle cure mediche, ed in particolare il fatto che per i primi tre mesi venga garantito soltanto l'accesso a medicina d'urgenza, risulta essere conforme alla direttiva accoglienza e segnatamente all'art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva - il quale prevede che la Francia in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (cfr. sentenza del Tribunale D-1860/2020 dell'8 aprile 2020). In altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia. Sia quel che sia, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
12. Risulta ora necessario determinare se, come invocato dal ricorrente nella sua impugnativa, il suo trasferimento verso la Francia sia compatibile con l'art. 8 CEDU. 12.1 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.3.1 e D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 5.3.3.1). 12.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1, DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). Quest'ultima esigenza pare essere stata temperata nella giurisprudenza recente del Tribunale federale, considerando che in funzione delle circostanze della fattispecie, il diritto di presenza assicurato in Svizzera non possa più essere considerato come una condizione pregressa all'applicazione dell'art. 8 CEDU. In alcuni casi, l'applicazione stretta di tale criterio, dovrebbe invero cedere il passo all'applicazione dell'art. 8 CEDU che tenga piuttosto conto della situazione familiare della persona interessata e di eventuali ulteriori circostanze particolari (ad esempio la presenza effettiva e di lunga durata sul territorio elvetico; cfr. DTF 130 II 281; 139 I 37), piuttosto che della sua situazione dal punto di vista dell'asilo o del diritto degli stranieri (cfr. DTAF 2018 VII/4 consid. 9.3 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del Tribunale F-762/2019 del 25 settembre 2019 consid. 6.2). Una relazione stretta ed effettiva è in principio presunta per la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero quella esistente tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1). 12.3 Orbene, il Tribunale ritiene opportuno osservare che quandanche si ammettesse che il trasferimento del ricorrente verso la Francia sia da considerarsi quale ingerenza - ai sensi della giurisprudenza testé enucleata nel suo diritto al rispetto della vita famigliare, la stessa non sarebbe né illegittima né sproporzionata (cfr. art. 8 par. 2 CEDU e DTAF 2012/4 consid. 4.4.6). Invero, sin dal suo arrivo in Svizzera, A._______ non poteva ignorare il fatto che avrebbe dovuto far fronte ad un trasferimento in Francia nel breve termine (cfr. sulla questione CorteEDU Jihana Ali e altri c. Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, §39). Nel caso in rassegna va pertanto considerato che l'asserita vita famigliare - cominciata per ammissione stessa dell'insorgente solamente il 2 giugno 2019 (cfr. [...]-29/3) si sia sviluppata in un momento nel quale l'interessato era a conoscenza del fatto che la sua situazione in merito alle regole sull'immigrazione era precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4 e CorteEDU sentenza n. 30474/14, §44; e, fra le tante, sentenza del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018). 12.4 Per ciò che concerne l'eventuale avvio di una procedura di ricongiungimento famigliare ai sensi della LStrI (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 16 e missiva del 19 novembre 2020), il Tribunale osserva che tale eventualità non costituisce un impedimento al trasferimento. Infatti, con riguardo a quanto enucleato sopra, può essere preteso dal ricorrente che attenda l'esito delle pratiche in Francia. Invero, essendo quest'ultimo uno Stato limitrofo, l'eventuale momentanea, distanza non appare particolarmente grande, così che A._______ potrà comunque mantenere i rapporti con C._______, durante il lasso di tempo necessario all'evasione delle medesime. 12.5 Per sovrabbondanza, tali considerazioni rimarrebbero immutate per il caso in cui le autorità francesi avessero respinto anche l'ultima domanda di asilo depositata nel loro Paese, atteso che dagli atti all'inserto nulla permetterebbe di ritenere che la Francia non abbia proceduto ad un esame corretto della domanda d'asilo, tenendo conto delle particolarità del caso di specie. Oltre a ciò, è d'uopo rammentare che l'eventualità per cui la domanda di asilo fosse stata definitivamente rifiutata in Francia, non metterebbe in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per la possibile esecuzione del loro trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel loro Paese d'origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019). 12.6 Conseguentemente, alla luce di quanto precede, le questioni concernenti l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva fra A._______ e C._______, così come la sussistenza un diritto di quest'ultima alla presenza assicurata o duratura in Svizzera, possono in specie rimanere aperte. 12.7 In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono dunque elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Pertanto, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), non vi è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).
13. Siccome ai sensi delle considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 12.6) né l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva fra l'insorgente e la coniuge, come neppure la sussistenza un diritto di quest'ultima alla presenza assicurata o duratura in Svizzera, sono suscettibili allo stato attuale di condurre a diversa conclusione rispetto a quanto considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, anche l'allegazione ricorsuale con la quale viene censurato un accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 29) dev'essere disattesa.
14. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
15. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia confermata, previa re-voca delle misure cautelari pronunciate il 17 novembre 2020.
16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),
18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le misure supercautelari pronunciate il 17 novembre 2020 sono revocate.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: