Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1860/2020 Sentenza dell'8 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, alias A._______, nato il (...), Eritrea, alias B._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dall'avv. MLaw Eliane Schmid, Caritas Schweiz, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 marzo 2020 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 gennaio 2020, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 14 gennaio 2020 (cfr. atto [...]-10/8 [di seguito: verbale 1]) ed al colloquio personale Dublino del 20 gennaio 2020 (cfr. atto 12/2 [di seguito: verbale 2]), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 24 marzo 2020, notificata il 26 marzo 2020 (cfr. atto 28/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso del 2 aprile 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 aprile 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione, alla constatazione della competenza della Svizzera ed all'esame materiale della domanda d'asilo; in via subordinata, alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; altresì ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAs) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione della banca dati centrale europea sui visti «CS-VIS» che le autorità francesi hanno rilasciato all'insorgente un visto valido dal 25.10.2019 al 24.11.2019 per gli Stati Schengen (cfr. atto 7/1), che egli ha confermato tali riscontri (cfr. verbale 2, pag. 1), che il 21 gennaio 2020, la SEM ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto 14/7), che le autorità francesi, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III) che pur essendo già scaduto il termine per presentare una risposta, le autorità francesi il 24 marzo 2020 hanno comunque anche accettato espressamente il trasferimento dell'interessato (cfr. atto 24/1), che, di conseguenza, la competenza della Francia, peraltro non contestata in sede ricorsuale, è di principio data, che in seguito non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta - dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che la legislazione in materia d'asilo in Francia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che l'insorgente ritiene in sede ricorsuale che il suo trasferimento sarebbe contrario all'art. 3 CEDU, che in particolare, emergerebbe da diversi rapporti che le persone trasferite in Francia nell'ambito del Regolamento Dublino sarebbero sempre di più confrontate a delle pessime condizioni di vita e le capacità del sistema di presa in carico francese non sarebbero in grado di accogliere tutti i richiedenti l'asilo, che altresì, per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, la Francia avrebbe rilasciato un decreto che avrebbe introdotto un periodo di attesa di 3 mesi per l'accesso alle cure per i richiedenti l'asilo; che prima di questo termine, soltanto la medicina d'urgenza verrebbe garantita, che egli stesso si sarebbe ritrovato in una situazione di completo abbandono in Francia ed in particolare avrebbe vissuto per due mesi senza cibo ed alloggio, che tuttavia, nel caso in disamina, dalle risultanze dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», così come dalle allegazioni del ricorrente rilasciate nel corso del colloquio Dublino non risulta che egli abbia mai depositato una domanda d'asilo in Francia (cfr. atto 7/1 e verbale 2), che di conseguenza egli è tenuto a chiedere protezione alle autorità francesi, per il che, nella fattispecie non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Francia il ricorrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche ed in particolare il fatto che per i primi tre mesi venga garantito soltanto l'accesso a medicina d'urgenza, risulta essere conforme alla direttiva accoglienza e segnatamente all'art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva - il quale prevede che la Francia in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, che altresì, egli ritiene che le condizioni in Francia sarebbero ulteriormente peggiorate a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19); che sarebbe tuttora possibile inoltrare richieste d'asilo, ma non tutte le attività essenziali dell'autorità d'asilo francesi competenti sarebbero disponibili e potrebbero verificarsi dei ritardi; che la situazione divergerebbe tra le varie prefetture ed i nuovi richiedenti l'asilo non verrebbero in parte presi in carico nei centri di accoglienza; che altresì, numerosi centri di prima accoglienza sarebbero fino a nuovo avviso chiusi, che a ciò si aggiungerebbe il fatto che il ricorrente cinque anni fa avrebbe sofferto di polmonite a causa della quale avrebbe avuto un'insufficienza respiratoria e sarebbe stato curato con ossigeno e medicamenti; che di conseguenza, non potrebbe essere escluso che egli costituirebbe una persona a rischio in rapporto alla pandemia di coronavirus; che la SEM avrebbe dunque dovuto effettuare i dovuti chiarimenti prima di poter rendere la decisione, che il Tribunale rileva, come già ricordato dall'autorità inferiore all'insorgente nel corso del colloquio Dublino, che è sua responsabilità rivolgersi all'infermeria del Centro federale per segnalare qualsiasi problematica medica (cfr. verbale 2); che nella fattispecie, non risulta che egli si sia mai rivolto, come da sua responsabilità, all'infermeria ed abbia richiesto un consulto medico (cfr. anche la conferma di assenza di appuntamenti medici del 24 marzo 2020, atto 25/1); che di conseguenza, la mancanza di una diagnosi così come di informazioni più precise in merito all'appartenenza ad una categoria di persone a rischio per la pandemia di coronavirus non può essere imputata alla SEM, ma bensì ad un'omissione da parte del ricorrente, non avendo egli fatto valere un ritardo giustificato o un'impossibilità di prova ai sensi dell'art. 26a cpv. 3 LAsi, che di conseguenza, non vi è modo né di ritenere un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore né di annullare la decisione per questioni formali e rinviare gli atti all'autorità inferiore come richiesto dall'insorgente, che altresì, per le problematiche legate alla pandemia di coronavirus in specifico, il Tribunale rileva che la stessa non permette di giungere ad una diversa conclusione rispetto a quella di cui nell'impugnata decisione; che la situazione attuale è solamente temporanea e di conseguenza il trasferimento ne risulta momentaneamente sospeso (cfr. decisione SEM pag. 4); che tuttavia il Tribunale ha già stabilito in diversi altri casi che nulla osta a che questo sia effettivamente posto in essere ulteriormente, in un momento più appropriato (cfr. sentenze del TAF E-1789/2020 del 3 aprile 2020 pag. 10; F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5), che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, l'insorgente rileva che sarebbero dati motivi umanitari che si opporrebbero ad un trasferimento in Francia e che l'autorità inferiore non avrebbe analizzato in maniera sufficiente l'esistenza di tali motivi ed avrebbe dunque violato il suo potere d'apprezzamento, che come già osservato in precedenza, la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento conferitole dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. decisione SEM pag. 4 e 5), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: