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D-5564/2023

D-5564/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma (in seguito alla regolarizzazione) e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso (eccetto per il consid. 5).

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.2 Ciò posto, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, come nella fattispecie, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Per ciò che è della pronuncia dell'allontanamento, avendo la SEM statuito nel merito, il Tribunale dispone di pieno potere di esame.

E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 5.1 Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dalla SEM. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile.

E. 5.2 In merito alla censura volta alla concessione della qualità di rifugiato (atto ricorsuale pag. 3), il Tribunale constata che in questa sede risultano essere oggetto del litigio esclusivamente la non entrata nel merito della domanda d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento e della relativa esecuzione (cfr. supra 3.2). La censura in questione è dunque inammissibile.

E. 6.1 In sede di diritto di essere sentito, l'interessato ha riferito segnatamente di esser arrivato a Lampedusa nel 2017, luogo in cui sarebbe rimasto per pochi giorni, prima di giungere ad Agrigento, dove avrebbe trascorso cinque mesi e mezzo. In seguito, si sarebbe stabilito in Lombardia per due anni e otto mesi. Dopo un successivo soggiorno di un anno e sei mesi in Germania, sarebbe tornato in Italia, rimanendo a Como fino al suo arrivo in Svizzera nel 2023. In Italia, nonostante la sua invalidità, egli non avrebbe ricevuto alcun sussidio, motivo per cui avrebbe cercato una soluzione in Germania, Paese che lo avrebbe però rinviato in Italia. Inoltre, in Italia egli non avrebbe ricevuto un lavoro adatto alla sua condizione di invalidità. In merito alla tipologia di invalidità, egli ha riferito di avere "problemi alle gambe e ai piedi" a causa di una (...) nell'infanzia, condizione che non sarebbe operabile. Attualmente soffrirebbe in particolare di dolore alle gambe e ai piedi, e le nuove scarpe (ortopediche) non avrebbero comportato un miglioramento del suo stato.

E. 6.2 In sede di parere, l'interessato ribadisce il mancato sostegno da parte delle autorità italiane durante il suo soggiorno in Italia, soprattutto alla luce della sua condizione di invalidità. Difatti, egli avrebbe senza successo tentato di inserirsi nel tessuto sociale ed economico in tale Paese. Tuttavia, a causa della sua condizione, egli avrebbe unicamente trovato un impiego irregolare, trovandosi costretto a vivere per strada, nonostante promesse del datore di lavoro di mettere a disposizione un alloggio. In tutto questo, lo Stato italiano non gli avrebbe fornito un sostegno economico mensile, ed egli non avrebbe trovato un reale punto di riferimento e di aiuto presso le autorità preposte. Alla luce delle gravi carenze sistemiche del sistema di asilo, di accoglienza e di integrazione in Italia, egli, in caso di riammissione in Italia, incorrerebbe in un "real risk" di un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) nonché il rischio di un peggioramento grave ed irreversibile del suo stato di salute. Per di più, la sospensione dei "trasferimenti Dublino" e lo stato di emergenza pronunciato in data 11 aprile 2023 confermerebbero le criticità del sistema, dalle quali sarebbero toccate pure persone (già) poste a beneficio di una forma di protezione. Da una parte, la prospettiva di dover tornare alle condizioni di vita incontrate in Italia, avrebbe suscitato in egli uno stato psicologico di ansia e panico constanti e la certezza di subire una pressione psicologica insopportabile al ritorno in tale Paese. Dall'altra parte, alla luce di quanto esposto, la SEM non potrebbe nemmeno partire dal presupposto che egli avesse in Italia effettivamente avuto una procedura conforme agli standard minimi fissati dalle direttive europee e dal diritto internazionale. In conclusione, sarebbe giustificata l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 6.3 Nella decisione avversata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera poiché potrebbe fare ritorno in Italia, Paese terzo sicuro, in cui avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria e le cui autorità avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia. Infine, pure un'eventuale rivalutazione della domanda d'asilo dell'interessato sarebbe competenza delle autorità italiane.

E. 6.4 In sede di ricorso, l'insorgente contesta anzitutto la competenza dell'Italia "al trattamento della sua domanda d'asilo", la quale sarebbe da esaminare in Svizzera. In Italia, nonostante egli sia in possesso di un permesso di soggiorno, non avrebbe ricevuto né protezione, né accesso al sistema sanitario e nemmeno un lavoro adatto alla sua invalidità. A suo avviso, la SEM non avrebbe preso in considerazione le sue condizioni di vita pregresse in Italia, segnatamente alla luce dei suoi problemi di salute, per i quali temerebbe di esser (nuovamente) costretto a svolgere un lavoro irregolare. Questa prospettiva di futuro avrebbe generato in egli uno stato psicologico di ansia e panico, atto a comportare una pressione psicologica insopportabile al rientro in Italia. In tale Paese, vi sarebbe inoltre il rischio reale di subire una violazione dei "diritti dell'uomo" e di trovarsi in una situazione di difficoltà esistenziale nonché di fronte ad un grave ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, senza accesso alle cure mediche necessarie. Difatti, in Italia, vi sarebbero presenti carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, confermate segnatamente da articoli di giornale relativi alla sospensione dei "trasferimenti Dublino". Da tali circostanze egli, quale persona con bisogni speciali, sarebbe particolarmente toccato. Infine, non vi sarebbe nemmeno la certezza che la sua procedura d'asilo sia stata svolta nel rispetto dei relativi standard minimi europei ed internazionali.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento.

E. 7.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stata accordata dall'Italia la protezione sussidiaria e che egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) 2027 (cfr. mezzo di prova SEM [...]). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessato nel corso del colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto SEM [...]). Altresì, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM [...]).

E. 7.3 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito l'Italia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.

E. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 10.2 Nella fattispecie, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento (cfr. supra consid. 7). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).

E. 10.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido fino al 28 novembre 2027 (cfr. supra consid. 7.2). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE.

E. 10.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, vi è modo di rilevare che egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. Di conseguenza, in caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2).

E. 10.5.1 Il ricorrente censura, in particolare e secondo il senso, una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Italia alla luce delle sue condizioni di salute.

E. 10.5.2 A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 10.5.3 Concernente lo stato valetudinario del ricorrente, si rileva quale diagnosi medica principale un "piede equino-varo rigido a (...) con dismetria arti inferiori in esiti di (...)", per cui come (unico) trattamento è consigliato la modifica della scarpa ortopedica (cfr. atto SEM [...]). Senza voler in alcun modo sminuire la gravità dei problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva. Per di più, l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessari, essendo per il resto rammentato che l'interessato ha, di principio, accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione).

E. 10.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile.

E. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Per completezza, si ribadisce che per quanto riguarda le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che spettano ad egli (cfr. supra consid. 10.3 s.).

E. 11.3 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità italiane hanno espressamente confermato la riammissione del ricorrente.

E. 13 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Ciò posto, va respinta anche la censura formale secondo la quale la SEM non avrebbe esaminato in modo adeguato le condizioni di vita (pregresse) dell'insorgente in Italia alla luce della sua "precaria situazione di salute" (atto ricorsuale pag. 2). Tale lamentela non viene motivata ulteriormente e risulta, per il resto e secondo il senso, piuttosto riferibile al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, già esaminato sopra (cfr. supra consid. 10 e 11).

E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi, il ricorso va respinto.

E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 17.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 17.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 18 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5564/2023 Sentenza dell'8 novembre 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Giulia Marelli. Parti A._______ nato il (...), Somalia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (non entrata nel merito / paese terzo sicuro); decisione della SEM del 5 ottobre 2023 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente, cittadino somalo, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 agosto 2023. B. Nella medesima data, sono stati ritirati dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un permesso di soggiorno e un titolo di viaggio per stranieri italiani, entrambi scaduti, trovati in possesso dell'insorgente. C. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 16 agosto 2023 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il 17 ottobre 2017 e in Germana il 6 gennaio 2020. D. Il 18 agosto 2023 il ricorrente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. E. In data 29 agosto 2023, la SEM ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. In occasione dello stesso, al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), all'allontanamento verso l'Italia nonché circa il suo stato di salute. Durante il colloquio, l'interessato ha versato agli atti il suo permesso di soggiorno italiano in corso di validità (data di scadenza: 28 novembre 2027). F. Il 29 agosto 2023, la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549). G. L'Italia, con scritto del 4 settembre 2023, ha accettato la riammissione del richiedente l'asilo, confermando che ad egli è stata riconosciuta dalle autorità italiane la protezione internazionale, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. H. Il 3 ottobre 2023, la SEM ha trasmesso la bozza di decisione al richiedente. Il giorno seguente, per il tramite della sua rappresentante legale, egli ha inoltrato il proprio parere in merito. I. Con decisione del 5 ottobre 2023, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il termine stabilito ed ha incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. J. Il 5 ottobre 2023 la rappresentante legale del ricorrente ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza. K. Con ricorso del 12 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo, secondo il senso, al suo annullamento e allo svolgimento della procedura nazionale, in alternativa alla concessione della qualità di rifugiato, in alternativa alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. L. Con decisione incidentale del 16 ottobre 2023 il ricorrente è stato invitato a regolarizzare il ricorso tramite la sottoscrizione dello stesso in originale. La ritrasmissione dell'atto ricorsuale da parte del ricorrente è avvenuta in data 18 ottobre 2023 (data d'entrata: 19 ottobre 2023). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma (in seguito alla regolarizzazione) e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso (eccetto per il consid. 5). 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3.2 Ciò posto, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, come nella fattispecie, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Per ciò che è della pronuncia dell'allontanamento, avendo la SEM statuito nel merito, il Tribunale dispone di pieno potere di esame. 4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dalla SEM. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile. 5.2 In merito alla censura volta alla concessione della qualità di rifugiato (atto ricorsuale pag. 3), il Tribunale constata che in questa sede risultano essere oggetto del litigio esclusivamente la non entrata nel merito della domanda d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento e della relativa esecuzione (cfr. supra 3.2). La censura in questione è dunque inammissibile. 6. 6.1 In sede di diritto di essere sentito, l'interessato ha riferito segnatamente di esser arrivato a Lampedusa nel 2017, luogo in cui sarebbe rimasto per pochi giorni, prima di giungere ad Agrigento, dove avrebbe trascorso cinque mesi e mezzo. In seguito, si sarebbe stabilito in Lombardia per due anni e otto mesi. Dopo un successivo soggiorno di un anno e sei mesi in Germania, sarebbe tornato in Italia, rimanendo a Como fino al suo arrivo in Svizzera nel 2023. In Italia, nonostante la sua invalidità, egli non avrebbe ricevuto alcun sussidio, motivo per cui avrebbe cercato una soluzione in Germania, Paese che lo avrebbe però rinviato in Italia. Inoltre, in Italia egli non avrebbe ricevuto un lavoro adatto alla sua condizione di invalidità. In merito alla tipologia di invalidità, egli ha riferito di avere "problemi alle gambe e ai piedi" a causa di una (...) nell'infanzia, condizione che non sarebbe operabile. Attualmente soffrirebbe in particolare di dolore alle gambe e ai piedi, e le nuove scarpe (ortopediche) non avrebbero comportato un miglioramento del suo stato. 6.2 In sede di parere, l'interessato ribadisce il mancato sostegno da parte delle autorità italiane durante il suo soggiorno in Italia, soprattutto alla luce della sua condizione di invalidità. Difatti, egli avrebbe senza successo tentato di inserirsi nel tessuto sociale ed economico in tale Paese. Tuttavia, a causa della sua condizione, egli avrebbe unicamente trovato un impiego irregolare, trovandosi costretto a vivere per strada, nonostante promesse del datore di lavoro di mettere a disposizione un alloggio. In tutto questo, lo Stato italiano non gli avrebbe fornito un sostegno economico mensile, ed egli non avrebbe trovato un reale punto di riferimento e di aiuto presso le autorità preposte. Alla luce delle gravi carenze sistemiche del sistema di asilo, di accoglienza e di integrazione in Italia, egli, in caso di riammissione in Italia, incorrerebbe in un "real risk" di un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) nonché il rischio di un peggioramento grave ed irreversibile del suo stato di salute. Per di più, la sospensione dei "trasferimenti Dublino" e lo stato di emergenza pronunciato in data 11 aprile 2023 confermerebbero le criticità del sistema, dalle quali sarebbero toccate pure persone (già) poste a beneficio di una forma di protezione. Da una parte, la prospettiva di dover tornare alle condizioni di vita incontrate in Italia, avrebbe suscitato in egli uno stato psicologico di ansia e panico constanti e la certezza di subire una pressione psicologica insopportabile al ritorno in tale Paese. Dall'altra parte, alla luce di quanto esposto, la SEM non potrebbe nemmeno partire dal presupposto che egli avesse in Italia effettivamente avuto una procedura conforme agli standard minimi fissati dalle direttive europee e dal diritto internazionale. In conclusione, sarebbe giustificata l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.3 Nella decisione avversata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera poiché potrebbe fare ritorno in Italia, Paese terzo sicuro, in cui avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria e le cui autorità avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia. Infine, pure un'eventuale rivalutazione della domanda d'asilo dell'interessato sarebbe competenza delle autorità italiane. 6.4 In sede di ricorso, l'insorgente contesta anzitutto la competenza dell'Italia "al trattamento della sua domanda d'asilo", la quale sarebbe da esaminare in Svizzera. In Italia, nonostante egli sia in possesso di un permesso di soggiorno, non avrebbe ricevuto né protezione, né accesso al sistema sanitario e nemmeno un lavoro adatto alla sua invalidità. A suo avviso, la SEM non avrebbe preso in considerazione le sue condizioni di vita pregresse in Italia, segnatamente alla luce dei suoi problemi di salute, per i quali temerebbe di esser (nuovamente) costretto a svolgere un lavoro irregolare. Questa prospettiva di futuro avrebbe generato in egli uno stato psicologico di ansia e panico, atto a comportare una pressione psicologica insopportabile al rientro in Italia. In tale Paese, vi sarebbe inoltre il rischio reale di subire una violazione dei "diritti dell'uomo" e di trovarsi in una situazione di difficoltà esistenziale nonché di fronte ad un grave ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, senza accesso alle cure mediche necessarie. Difatti, in Italia, vi sarebbero presenti carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, confermate segnatamente da articoli di giornale relativi alla sospensione dei "trasferimenti Dublino". Da tali circostanze egli, quale persona con bisogni speciali, sarebbe particolarmente toccato. Infine, non vi sarebbe nemmeno la certezza che la sua procedura d'asilo sia stata svolta nel rispetto dei relativi standard minimi europei ed internazionali. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento. 7.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stata accordata dall'Italia la protezione sussidiaria e che egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) 2027 (cfr. mezzo di prova SEM [...]). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessato nel corso del colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto SEM [...]). Altresì, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM [...]). 7.3 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito l'Italia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Nella fattispecie, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento (cfr. supra consid. 7). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 10.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido fino al 28 novembre 2027 (cfr. supra consid. 7.2). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. 10.4 Nel caso in disamina, pur lasciando aperta la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, vi è modo di rilevare che egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità italiane al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. Di conseguenza, in caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). 10.5 10.5.1 Il ricorrente censura, in particolare e secondo il senso, una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Italia alla luce delle sue condizioni di salute. 10.5.2 A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.5.3 Concernente lo stato valetudinario del ricorrente, si rileva quale diagnosi medica principale un "piede equino-varo rigido a (...) con dismetria arti inferiori in esiti di (...)", per cui come (unico) trattamento è consigliato la modifica della scarpa ortopedica (cfr. atto SEM [...]). Senza voler in alcun modo sminuire la gravità dei problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva. Per di più, l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessari, essendo per il resto rammentato che l'interessato ha, di principio, accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). 10.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Per completezza, si ribadisce che per quanto riguarda le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che spettano ad egli (cfr. supra consid. 10.3 s.). 11.3 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità italiane hanno espressamente confermato la riammissione del ricorrente.

13. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

14. Ciò posto, va respinta anche la censura formale secondo la quale la SEM non avrebbe esaminato in modo adeguato le condizioni di vita (pregresse) dell'insorgente in Italia alla luce della sua "precaria situazione di salute" (atto ricorsuale pag. 2). Tale lamentela non viene motivata ulteriormente e risulta, per il resto e secondo il senso, piuttosto riferibile al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, già esaminato sopra (cfr. supra consid. 10 e 11).

15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi, il ricorso va respinto.

16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 17. 17.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 17.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Giulia Marelli Data di spedizione: