Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 26 luglio 2024.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato il 26 luglio 2024.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5559/2023 Sentenza del 12 febbraio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Matteo Piatti. Parti A.______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 settembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 luglio 2022, il verbale dell'audizione del 27 giugno 2023, la decisione del 12 settembre 2023, con la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton B.______ dell'esecuzione di tale misura, il ricorso inoltrato il 12 ottobre 2023 (data d'entrata: 13 ottobre 2023) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), con cui il ricorrente conclude, secondo il senso, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla concessione dell'asilo e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; ch'egli presenta altresì una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, lo scritto del 3 aprile 2024 con cui l'insorgente ha ritrasmesso un mezzo di prova, la decisione incidentale del 16 luglio 2024, mediante la quale il Tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, invitando il ricorrente a versare un anticipo spese, tempestivamente corrisposto il 26 luglio 2024, il complemento ricorsuale del 29 gennaio 2025, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha sostanzialmente addotto di aver svolto, dal 2012 in poi, diverse attività per il Partito Democratico dei Popoli (HDP); che tra il 2018 e il 2022 sarebbe stato interrogato e trattenuto più volte dalla polizia e dai servizi segreti, i quali lo avrebbero minacciato e intimato di lavorare per loro al fine di ottenere informazioni sull'HDP; che avendo rifiutato, teme quindi la morte in caso di rimpatrio; che a causa delle sue condivisioni politiche effettuate sui social media, in Turchia sarebbero inoltre pendenti nei suoi confronti delle procedure penali per i reati di insulto al Presidente della Repubblica e per propaganda per un'organizzazione terroristica, la cui pena prevista soddisferebbe le condizioni per la detenzione in carcere, per cui vi sarebbe un rischio di essere sottoposto a persecuzioni rilevanti per l'asilo, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuta come rifugiata la persona che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che stando agli atti prodotti dinanzi alla SEM - ovvero all'atto d'accusa del (...) 2022 e alla susseguente decisione del (...) 2022 di "ammissione" e di "accompagnamento coattivo" (già emesso con decisione del (...) 2022) - il ricorrente sarebbe accusato di "insulti pubblici al Presidente della Repubblica in maniera concatenata" perpetrati nelle condivisioni sui social media tra il luglio e l'agosto 2022, nella cui procedura si sarebbe già tenuta un'udienza giudiziaria - in sua assenza - il (...) 2023 (cfr. mezzi di prova [mdp] SEM n. 11-16), che, in fase di ricorso, egli ha prodotto ulteriori documenti giudiziari, ossia un nuovo atto d'accusa (...) 2023 per il reato di insulto al Presidente a fronte delle condivisioni sui social media effettuate nel mese di novembre 2022 (cfr. atto TAF n. 1/3), degli estratti dal portale UYAP/e-Devlet attestanti la presenza di due mandati di accompagnamento coattivo per il reato di insulto al Presidente (cfr. atti TAF n. 1/4 e 1/6) nonché di un mandato di accompagnamento coattivo per il reato (commesso in data 8 settembre 2022) di propaganda per un'organizzazione terroristica (cfr. atto TAF n. 1/5) e, infine, una comunicazione della Direzione generale della sicurezza del Ministero degli Interni turco del (...) 2023 nella quale è indicato che il ricorrente si troverebbe in Svizzera e che sarebbe ricercato per i reati di cui sopra (cfr. atti TAF n. 1/7 e 3/1), che mediante complemento ricorsuale del 29 gennaio 2025, l'insorgente ha presentato sei ulteriori documenti giudiziari non tradotti, datati (...); che il più recente è il verbale d'udienza del (...) 2024, allestito nell'ambito del procedimento penale per il reato di insulto al presidente (cfr. atto TAF n. 9), che, tuttavia, come correttamente concluso dalla SEM, le inchieste penali in parola non risultano pertinenti per la qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), che nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha infatti trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo) - come nella presente fattispecie - stabilendo che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste presso il ministero pubblico turco per i reati succitati, anche in combinazione tra loro, non costituisce un fondato timore di subire, con verosimiglianza preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che, pertanto, la procedura penale avviata per il reato di propaganda per un un'organizzazione terroristica, che si trova ancora in una fase d'inchiesta (posta l'assenza di uno specifico atto d'accusa), non costituisce d'acchito un valido motivo d'asilo, che, inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di un procedimento penale per i reati succitati debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3; per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1), che per quanto attiene al procedimento penale per il reato di insulto al presidente, occorre quindi confermare la valutazione giuridica dell'autorità inferiore, rilevando anzitutto che l'insorgente è incensurato; ch'egli non presenta un profilo politico di rilievo e non appare come un oppositore politico in grado di suscitare l'attenzione delle autorità turche; che, infatti, egli era un semplice membro dell'HDP (partito legale in Turchia) e, stando alle sue dichiarazioni, faceva l'autista e si occupava prevalentemente della distribuzione di giornali e volantini, della preparazione di riunioni e inviti, nonché della raccolta di fondi (cfr. atto SEM n. 22/11, D46-51; mdp SEM n. 2); che, pertanto, la sua persona non risulta particolarmente esposta sul piano politico, ciò che rafforza la discrepanza tra l'immagine di oppositore che l'interessato cerca di proiettare - insistendo sulle presunte implicazioni politiche costituite dalle inchieste penali nei suoi confronti - e la realtà della sua effettiva partecipazione politica; che, di riflesso, le fotografie e i filmati attestanti l'attivismo politico in patria, poi proseguito sul territorio svizzero in occasione di alcune sporadiche manifestazioni (cfr. mdp SEM n. 3 e 4; atto TAF n. 1/h), non permettono di giungere a diversa conclusione, che non si può quindi ragionevolmente ammettere che lo Stato turco abbia un concreto interesse a condannare o sottoporre l'insorgente a maltrattamenti e torture in caso di arresto o detenzione, posto altresì ch'egli non ha un legame reale o supposto con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK); che, in questo senso, va escluso che, in caso di una condanna, egli verrà condannato ad una pena assortita da un politmalus (cfr. sentenze del TAF D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024; E-4103/2024 consid. 9.4), che riguardo alle asserite molestie, minacce e pressioni da parte della polizia e dei servizi segreti al fine di collaborare con loro come informatore (cfr. atto SEM n. 22/11 D36 seg., D52-62), il ricorrente contesta altresì la conclusione dell'autorità inferiore, secondo cui egli potrebbe stabilirsi a C.______ per sottrarvisi; che, in particolare, egli sostiene di essere schedato anche in tale città a causa della sua partecipazione a manifestazioni politiche (cfr. ricorso, pag. 4; atto SEM n. 22/11 D64-66), che, in proposito, il Tribunale giudica anzitutto che la SEM ha menzionato la città di C._______ soltanto a titolo d'esempio; che, inoltre, il ricorrente non ha censurato la constatazione dell'autorità inferiore, secondo cui le pressioni delle autorità sono circoscritte a livello locale, rispettivamente regionale; che, pertanto, appare sostenibile pretendere ch'egli, celibe e senza figli (cfr. atto SEM n. 22/11 D67-70), si trasferisca altrove all'interno della Turchia, per sottrarsi alle presunte molestie delle autorità, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, i motivi addotti dall'interessato non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, nel ricorso, l'insorgente censura tuttavia che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe di essere esposto a una pena o a un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che giusta l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, nello specifico, non risultano anzitutto impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che su questo punto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che, in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posto inoltre ch'egli non soffre di gravi e straordinari problemi di salute rientranti nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8), che il ricorrente proviene inoltre da una provincia che non è stata colpita dai sismi del 2023; ch'egli è un uomo giovane e in salute, celibe e senza figli, proviene da una famiglia in buone condizioni economiche e dispone di una vasta esperienza lavorativa nonché di un'intatta rete sociale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 22/11 D4, D31 segg., D67-70, D38-40); che non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che, ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo versato il 22 luglio 2024, che questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 26 luglio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: