Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 novembre 2024 (cfr. atto SEM n. [(...)]-8/2, 9/2, 10/2, 11/2 e 12/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Italia il 17 agosto 2020. A.c Il 2 dicembre 2024, l'autorità inferiore ha effettuato con gli interessati 1 e 2 un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo; in tale sede, è stato loro concesso il diritto di essere sentiti in relazione alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia e al loro stato di salute, per loro stessi e i figli minorenni, qui interessati 3 - 5. A.d Il 2 dicembre 2024, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo di riammissione). A.e In data 18 dicembre 2024 le autorità italiane hanno accolto la riammissione del ricorrente 1. A.f La SEM con successivo scritto alle autorità italiane datato 19 dicembre 2024 ha chiesto di integrare nell'accettazione anche gli altri membri della famiglia. A.g Le autorità italiane hanno confermato in data 14 gennaio 2025 che tutti gli interessati sono titolari di un permesso di soggiorno. In tale scritto, trasmesso al dipartimento italiano per le libertà civili e l'immigrazione, al servizio italiano di accoglienza e integrazione e, per conoscenza, alla SEM, l'autorizzazione al trasferimento sarebbe stata sospesa in attesa di conoscere se nel caso di specie ricorressero i presupposti per la collocazione in una struttura del sistema SAI (cfr. atto SEM n. 79/1). A.h A seguito di un sollecito della SEM dell'11 agosto 2025, le autorità italiane hanno confermato l'accettazione della riammissione degli interessati, ma che in quel momento non vi sarebbero stati posti disponibili e pertanto la riammissione sarebbe stata sospesa. A.i L'11 novembre 2025, la SEM ha sollecitato le autorità italiane. Queste ultime hanno ribadito che non vi sarebbero state disponibilità. La SEM ha ribattuto indicando che sulla scorta dell'accordo bilaterale di riammissione non sarebbe prevista una condizione di applicabilità sulla base della presenza o meno di disponibilità di alloggi. A.j Il 16 febbraio 2026 la SEM ha nuovamente sollecitato le autorità italiane senza ricevere alcun riscontro. A.k In data 22 giugno 2026 la SEM ha nuovamente sollecitato le autorità italiane, le quali hanno indicato che il sistema SAI non avrebbe ancora risposto circa la disponibilità per gli interessati. A.l Il 23 luglio 2026, i ricorrenti hanno trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 132/13 e 133/8). B. Con decisione del 23 luglio 2026, notificata il 24 luglio 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, indicando l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone San Gallo dell'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame (cfr. atti SEM n. 134/17 e 135/1). C. Con ricorso del 31 luglio 2026, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della stessa e alla trasmissione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio. Al ricorso hanno accluso copiosa documentazione.
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, il Tribunale adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che gli insorgenti - non rappresentati - pur chiedendo unicamente la cassazione della decisione, contestano, secondo il senso e i motivi del ricorso, anche la non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento di tale misura. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere la non entrata nel merito della domanda d'asilo, nonché l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato anzitutto che il Consiglio federale ha designato l'Italia quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che gli interessati vi avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiati. Le autorità italiane avrebbero inoltre confermato che l'intera famiglia dispone di titoli di soggiorno connessi all'asilo che ne consentono il rientro nel Paese. Non sussistendo un interesse degno di protezione al riconoscimento dello statuto di rifugiato anche in Svizzera, occorrerebbe pertanto non entrare nel merito delle loro domande d'asilo. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, gli interessati potrebbero recarsi in uno Stato terzo nel quale beneficerebbero di protezione contro il respingimento e nei cui confronti vigerebbe una presunzione di rispetto degli obblighi internazionali. Dagli atti non emergerebbero elementi idonei a ritenere che le autorità italiane negherebbero loro la necessaria protezione, li esporrebbero a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o li porrebbero in una situazione di emergenza esistenziale. La sospensione temporanea del trasferimento in attesa di una possibile collocazione nel sistema SAI non equivarrebbe a un rifiuto della riammissione, ma riguarderebbe unicamente le modalità di accoglienza. Le difficoltà incontrate nell'ottenimento di un alloggio non renderebbero inoltre inesigibile l'allontanamento, potendo gli interessati far valere in Italia i diritti derivanti dal loro statuto, segnatamente in materia di assistenza sociale, alloggio, occupazione e cure mediche. Per quanto concerne l'interessato 1, la SEM ha riconosciuto la serietà e la complessità delle sue patologie, in particolare della malattia oncologica, ritenendo tuttavia che la situazione clinica fosse stabile e che le cure essenziali fossero disponibili anche in Italia, dove egli sarebbe già stato seguito e avrebbe ottenuto il riconoscimento di un'invalidità. Non vi sarebbe pertanto da attendersi un deterioramento delle sue condizioni tale da ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 3 CEDU. Gli altri membri della famiglia non presenterebbero invece problemi medici rilevanti. Quanto all'interesse superiore dei figli minorenni, il periodo trascorso in Svizzera e la loro partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche non sarebbero sufficienti a configurare un radicamento ostativo al trasferimento, avendo essi vissuto più a lungo in Italia, dove beneficerebbero di uno statuto consolidato insieme ai genitori. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, poiché le autorità italiane avrebbero confermato il diritto degli interessati a rientrare nel loro territorio e la SEM disporrebbe dei loro documenti di viaggio validi. L'allontanamento verso l'Italia risulterebbe pertanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 4.2 Nel ricorso, gli insorgenti hanno anzitutto precisato di non contestare né il riconoscimento della protezione internazionale in Italia né, in termini generali, la possibilità di un trasferimento verso tale Paese. Essi rimproverano invece alla SEM di non avere accertato e valutato in modo completo e individualizzato le circostanze concrete del caso. L'autorità inferiore si sarebbe limitata a considerazioni generali sul sistema italiano e sulla disponibilità delle cure mediche, trattando isolatamente i singoli elementi, senza procedere a una valutazione complessiva della particolare vulnerabilità della famiglia. Quanto allo stato di salute dell'interessato 1, questi sarebbe affetto da un carcinoma prostatico metastatico, dalle conseguenze della prostatectomia e della radioterapia, da gravi disturbi urologici, dolori cronici, patologie cardiache e da una malattia psichica. Tale quadro richiederebbe una presa a carico continuativa e coordinata da parte di diversi specialisti. La SEM non avrebbe tuttavia esaminato concretamente se la continuità delle cure oncologiche, urologiche e psichiatriche potesse essere garantita dopo il trasferimento né quali conseguenze potrebbe comportare un'interruzione dei trattamenti e degli accertamenti in corso. Gli insorgenti non sostengono che in Italia non siano in generale disponibili cure adeguate, bensì che l'autorità inferiore non avrebbe valutato la loro effettiva accessibilità nel caso concreto. Per quanto concerne i tre figli minorenni, la SEM avrebbe omesso di esaminare autonomamente e in via prioritaria il loro interesse superiore. I minori non frequenterebbero una scuola pubblica dal giugno 2024 e avrebbero seguito unicamente le attività didattiche interne al centro d'asilo cantonale. Non sarebbero inoltre state adeguatamente considerate la loro età attuale, la fase determinante del loro sviluppo, la durata del soggiorno nel centro, le conseguenze scolastiche e sociali già subite e l'impatto di un trasferimento sulla loro ulteriore evoluzione. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe omesso di valutare congiuntamente la grave situazione medica del padre, la condizione dei figli, le circostanze familiari e sociali e la prolungata incertezza vissuta dalla famiglia. Tali lacune non costituirebbero meri difetti formali, ma impedirebbero di verificare se l'allontanamento sia conforme al diritto svizzero e agli obblighi internazionali della Svizzera. Non potendo il Tribunale sostituirsi alla SEM nell'accertamento dei fatti e nella loro valutazione individualizzata, la decisione impugnata dovrebbe pertanto essere annullata e gli atti restituiti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Inoltre, quale ulteriore scritto allegato al ricorso, l'insorgente 2 indica che avrebbe iniziato una relazione con un cittadino svizzero.
E. 5.1 Gli insorgenti censurano anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché una motivazione insufficiente della decisione impugnata (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). A loro dire, la SEM non avrebbe valutato in modo completo e individualizzato la complessa situazione medica dell'interessato 1, la necessità di una presa a carico oncologica, urologica e psichiatrica continuativa, l'interesse superiore dei tre figli minorenni e gli effetti cumulativi delle circostanze mediche, familiari e sociali. L'autorità inferiore avrebbe inoltre omesso di chiarire le conseguenze concrete del trasferimento e la possibilità di garantire la continuità delle cure in Italia.
E. 5.2 Tali censure formali vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Nelle procedure d'asilo trova applicazione il principio inquisitorio, secondo il quale l'autorità accerta d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti, acquisisce la documentazione necessaria e amministra le prove opportune (art. 6 LAsi cum art. 12 PA; cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). L'accertamento è incompleto quando non sono state considerate tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione; è invece inesatto quando l'autorità omette di amministrare una prova rilevante, ne apprezza erroneamente il risultato oppure fonda la decisione su fatti contrari agli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 5.3 Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la SEM ha acquisito e preso in considerazione i numerosi rapporti medici concernenti l'interessato 1, la situazione personale e scolastica dei tre figli minorenni nonché le comunicazioni delle autorità italiane relative alla riammissione e alla possibile collocazione nel sistema SAI. Gli insorgenti non indicano fatti decisivi rimasti inesplorati o mezzi di prova rilevanti ignorati dall'autorità inferiore, ma contestano essenzialmente l'apprezzamento degli elementi raccolti e le conclusioni tratte dalla SEM circa l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali doglianze si confondono pertanto con il merito della causa e saranno esaminate nei considerandi che seguono. Le censure formali vanno pertanto respinte.
E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311).
E. 6.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D- 7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2).
E. 6.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che non sussistono elementi atti a rimettere in discussione la possibilità per gli interessati di rientrare in Italia. In particolare, la circostanza che le autorità italiane abbiano sospeso l'organizzazione del trasferimento in attesa di un riscontro circa la disponibilità di una sistemazione nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) non consente di concludere che manchi una garanzia sufficiente di riammissione.
E. 6.3.2 Dagli atti risulta infatti che, il 18 dicembre 2024, le autorità italiane hanno dapprima accolto, senza formulare condizioni o riserve, la domanda di riammissione relativa all'interessato 1. A seguito della richiesta della SEM di estendere l'accettazione agli altri membri della famiglia, il 14 gennaio 2025 esse hanno confermato che l'intero nucleo familiare è titolare di permessi di soggiorno connessi all'asilo e dispone di titoli che ne consentono il rientro nel territorio italiano unitamente ai figli minorenni. Tenuto conto della vulnerabilità della famiglia, le medesime autorità hanno nel contempo attivato la rete SAI, sospendendo temporaneamente il trasferimento in attesa di verificare la possibilità di una collocazione in una struttura adeguata. Con comunicazione del 12 agosto 2025, le autorità italiane hanno nuovamente precisato di avere già trasmesso la nota di accettazione della riammissione con la contestuale attivazione della rete SAI, rilevando tuttavia che, in assenza di posti disponibili, il trasferimento rimaneva sospeso. Le comunicazioni successive si sono limitate a confermare la persistente indisponibilità di posti o l'assenza di un riscontro da parte del sistema SAI.
E. 6.3.3 Ora, il Tribunale condivide la valutazione svolta dall'autorità inferiore. Giusta l'art. 3 par. 2 dell'Accordo di riammissione, lo Stato richiesto è tenuto a riammettere i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno valido da esso rilasciato. La disponibilità di un alloggio o di un posto in una struttura SAI non figura tra i presupposti della riammissione né tra le circostanze atte a escludere il relativo obbligo ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo. Le autorità italiane non possono pertanto subordinare l'applicazione dell'Accordo a una condizione ulteriore, connessa all'organizzazione interna del loro sistema di accoglienza e non prevista dall'Accordo medesimo.
E. 6.3.4 Ne consegue che occorre distinguere l'accettazione della riammissione dalle modalità concrete della sua esecuzione. Nel caso in esame, la prima è già intervenuta, mentre la sospensione comunicata dalle autorità italiane riguarda la ricerca di un'eventuale sistemazione nel sistema SAI e, dunque, l'organizzazione materiale dell'accoglienza (cfr. sentenza del TAF E-9507/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 5.5.3). Il termine «sospesa», adoperato nelle comunicazioni italiane, deve essere letto alla luce della nota di accettazione già trasmessa, della conferma del diritto dell'intera famiglia a rientrare in Italia e dell'attivazione della rete assistenziale. Le autorità italiane non hanno del resto mai indicato che gli interessati non sarebbero ammessi nel territorio nazionale o che i loro titoli di soggiorno non sarebbero più validi.
E. 6.3.5 La prolungata attesa di un riscontro da parte del sistema SAI non conduce a una conclusione diversa. Si tratta di una difficoltà di coordinamento interna alle autorità italiane, che non può modificare retroattivamente la portata dell'accettazione già espressa né far venir meno un obbligo di riammissione derivante dall'Accordo. Una diversa interpretazione permetterebbe allo Stato richiesto di paralizzare per un tempo indefinito l'applicazione dell'Accordo mediante il semplice rinvio delle misure organizzative interne, sino a indurre lo Stato richiedente a rinunciare al trasferimento. Il tempo trascorso non costituisce quindi, di per sé, un elemento idoneo a trasformare l'accettazione della riammissione in un rifiuto, tanto più che le autorità italiane hanno continuato a confermare la validità dei titoli degli interessati e non hanno mai rimesso in discussione il loro diritto al rientro.
E. 6.3.6 A ciò si aggiunge che un'eventuale collocazione nel sistema SAI non costituisce una condizione necessaria per il soggiorno degli interessati in Italia. Questi ultimi avevano già beneficiato di una presa a carico nell'ambito di tale sistema e avevano dovuto lasciare la relativa struttura prima di recarsi in Svizzera. Non risulta pertanto che essi dispongano di un diritto incondizionato a essere nuovamente collocati in un centro SAI né che il loro rientro in Italia presupponga obbligatoriamente una nuova ammissione in tale sistema. L'attivazione della rete SAI rappresenta piuttosto una misura assistenziale supplementare presa in considerazione dalle autorità italiane alla luce della situazione familiare, senza costituire un elemento determinante per l'esistenza dell'obbligo di riammissione.
E. 6.3.7 La fattispecie si distingue pertanto da altre casistiche. Nel caso concreto, l'accettazione relativa all'interessato 1 è stata inizialmente formulata senza riserve e, in seguito, le autorità italiane hanno confermato il diritto al rientro dell'intero nucleo familiare e l'avvenuta trasmissione di una nota di accettazione. Le successive comunicazioni relative al sistema SAI devono dunque essere lette in continuità con tale accettazione e non quali decisioni atte a rimetterla in discussione.
E. 6.3.8 Visto quanto precede, la riammissione degli interessati in Italia deve essere considerata sufficientemente garantita. La necessità di concordare con le autorità italiane la data e le modalità concrete del trasferimento attiene alla fase esecutiva e non costituisce un ostacolo giuridico o tecnico durevole alla sua realizzazione. Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pertanto adempiute ed è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o li espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si vengano a trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).
E. 8.3.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione in Italia. L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere un mancato rispetto degli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni Oltracciò, l'Italia è vincolata dal regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (di seguito: regolamento qualifiche), il quale riconosce ai beneficiari di protezione internazionale, segnatamente, l'accesso all'occupazione, all'istruzione, alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria e all'alloggio. Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi del suddetto regolamento.
E. 8.3.4 In specie, i ricorrenti non apportano elementi concreti e circostanziati atti a rendere verosimile che, in caso di rientro in Italia, si troverebbero in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Essi hanno infatti soggiornato in tale Paese per circa quattro anni, beneficiando di una presa a carico nel sistema SAI e dell'accesso alle cure mediche, segnatamente per la patologia oncologica dell'interessato 1. Il fatto che abbiano in seguito dovuto lasciare la struttura e incontrato difficoltà nel reperire un nuovo alloggio non consente di ritenere che le autorità italiane abbiano negato loro ogni forma di assistenza. Neppure l'attuale indisponibilità di un posto nel sistema SAI è sufficiente a fondare un rischio contrario all'art. 3 CEDU, non costituendo tale collocazione l'unica modalità di sostegno prevista per i beneficiari di protezione internazionale. Spetterà pertanto agli interessati rivolgersi alle autorità competenti e, se necessario, alle organizzazioni caritative o alle vie legali disponibili. Non è quindi prevedibile che essi si troverebbero, al loro ritorno, in una situazione di emergenza esistenziale o esposti a trattamenti contrari al diritto internazionale.
E. 8.3.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti, di cui si dirà in seguito, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 8.3.6 Quanto all'allegazione della ricorrente 2 secondo cui ella intenderebbe divorziare dall'interessato 1 e avrebbe iniziato una relazione con un cittadino svizzero, la stessa non è atta a rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. Una relazione non fondata sul matrimonio può infatti beneficiare della protezione di tale disposizione soltanto qualora, per durata, stabilità e intensità, costituisca una comunione di vita stretta ed effettivamente vissuta, assimilabile a un'unione coniugale. Ora, la ricorrente 2 è tuttora coniugata con l'interessato 1 e si limita ad affermare di volere divorziare e di avere iniziato una nuova relazione. Ella non fornisce tuttavia alcuna indicazione concreta circa la durata e l'intensità di quest'ultima, né allega l'esistenza di una convivenza, di una comunione domestica, di rapporti di dipendenza o di un progetto matrimoniale imminente. In tali circostanze, non risulta comprovata una relazione familiare protetta dall'art. 8 CEDU. Tale disposizione non è pertanto ostativa all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]).
E. 8.4.2 Per le stesse ragioni enucleate supra al consid. 8.3.4, i ricorrenti non hanno apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. L'Italia è infatti vincolata dal regolamento qualifiche ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per far valere i diritti a loro spettanti.
E. 8.4.3.1 Per quanto concerne invece lo stato di salute dei ricorrenti, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 8.4.3.2 Nel caso in disamina, dagli atti risulta che l'interessato 1 soffre in particolare di un adenocarcinoma prostatico ormonosensibile, diagnosticato nel 2021 e trattato in Italia mediante prostatectomia radicale e radioterapia. In Svizzera egli ha proseguito la presa a carico oncologica e urologica; gli accertamenti più recenti hanno evidenziato una situazione oncologica stabile e, nell'aprile 2026, l'assenza di segni di recidiva locale o di metastasi. Egli presenta inoltre diverse patologie concomitanti, segnatamente disturbi urologici, dolori cronici, una malattia coronarica, una polineuropatia, anemia e un disturbo depressivo, per i quali beneficia di un trattamento specialistico e farmacologico. Per contro, dagli atti non emergono problematiche mediche rilevanti concernenti l'interessata 2 e i tre figli minorenni.
E. 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale non disconosce la gravità e la complessità dello stato di salute dell'interessato 1. Tuttavia, egli è già stato seguito e curato in Italia per le medesime patologie, dove è stato sottoposto a prostatectomia, radioterapia e ulteriori trattamenti specialistici, ottenendo altresì il riconoscimento di un grado d'invalidità del 74%. Non vi sono pertanto elementi concreti per ritenere che, in caso di rientro, egli sarebbe privato delle cure mediche essenziali o che il suo stato di salute subirebbe un deterioramento rapido e grave ai sensi della giurisprudenza applicabile. Il fatto che le cure disponibili in Italia possano differire da quelle prestate in Svizzera non è determinante, non sussistendo un diritto alla prosecuzione del trattamento secondo gli standard elvetici. Spetterà all'interessato rivolgersi nuovamente alle competenti strutture sanitarie italiane, alle quali ha già avuto accesso in passato. La sua situazione medica non è pertanto atta a rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8.4.4 Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). Invero, i tre figli minorenni soggiornano in Svizzera da meno di due anni e non vi hanno frequentato la scuola pubblica. Non è pertanto ravvisabile una forte integrazione nel nostro Paese, derivante segnatamente da un soggiorno prolungato o da una scolarizzazione, tale da far apparire il rientro in Italia quale uno sradicamento suscettibile di rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Ciò vale a maggior ragione considerato che essi hanno in precedenza vissuto in Italia per circa quattro anni e hanno quindi già acquisito familiarità con il contesto sociale e linguistico di tale Paese. Il trasferimento avverrà inoltre unitamente a entrambi i genitori, preservando così l'unità del nucleo familiare e le loro principali figure di riferimento. Le attività svolte e i legami sviluppati durante il soggiorno in Svizzera non consentono di giungere a una conclusione diversa. Quanto alle censure relative a una pretesa valutazione eccessivamente sommaria dell'interesse dei minori, il Tribunale rileva che esse non possono essere condivise. L'autorità inferiore ha infatti esaminato la situazione familiare nel suo complesso, tenendo conto della durata dei soggiorni nei due Paesi, dell'integrazione dei figli e del mantenimento dell'unità familiare. Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento non risulta contraria all'art. 3 CDF.
E. 8.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.5 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione degli interessati.
E. 8.6 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 11 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. Per gli stessi motivi, va pure respinta la domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5336/2026 Sentenza del 10 agosto 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A. _______, nato il (...),
2. B. _______, nata il (...),
3. C. _______, nata il (...),
4. D. _______, nata il (...),
5. E. _______, nato il (...), Russia, c/o (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 23 luglio 2026 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 novembre 2024 (cfr. atto SEM n. [(...)]-8/2, 9/2, 10/2, 11/2 e 12/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Italia il 17 agosto 2020. A.c Il 2 dicembre 2024, l'autorità inferiore ha effettuato con gli interessati 1 e 2 un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo; in tale sede, è stato loro concesso il diritto di essere sentiti in relazione alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia e al loro stato di salute, per loro stessi e i figli minorenni, qui interessati 3 - 5. A.d Il 2 dicembre 2024, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo di riammissione). A.e In data 18 dicembre 2024 le autorità italiane hanno accolto la riammissione del ricorrente 1. A.f La SEM con successivo scritto alle autorità italiane datato 19 dicembre 2024 ha chiesto di integrare nell'accettazione anche gli altri membri della famiglia. A.g Le autorità italiane hanno confermato in data 14 gennaio 2025 che tutti gli interessati sono titolari di un permesso di soggiorno. In tale scritto, trasmesso al dipartimento italiano per le libertà civili e l'immigrazione, al servizio italiano di accoglienza e integrazione e, per conoscenza, alla SEM, l'autorizzazione al trasferimento sarebbe stata sospesa in attesa di conoscere se nel caso di specie ricorressero i presupposti per la collocazione in una struttura del sistema SAI (cfr. atto SEM n. 79/1). A.h A seguito di un sollecito della SEM dell'11 agosto 2025, le autorità italiane hanno confermato l'accettazione della riammissione degli interessati, ma che in quel momento non vi sarebbero stati posti disponibili e pertanto la riammissione sarebbe stata sospesa. A.i L'11 novembre 2025, la SEM ha sollecitato le autorità italiane. Queste ultime hanno ribadito che non vi sarebbero state disponibilità. La SEM ha ribattuto indicando che sulla scorta dell'accordo bilaterale di riammissione non sarebbe prevista una condizione di applicabilità sulla base della presenza o meno di disponibilità di alloggi. A.j Il 16 febbraio 2026 la SEM ha nuovamente sollecitato le autorità italiane senza ricevere alcun riscontro. A.k In data 22 giugno 2026 la SEM ha nuovamente sollecitato le autorità italiane, le quali hanno indicato che il sistema SAI non avrebbe ancora risposto circa la disponibilità per gli interessati. A.l Il 23 luglio 2026, i ricorrenti hanno trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 132/13 e 133/8). B. Con decisione del 23 luglio 2026, notificata il 24 luglio 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, indicando l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone San Gallo dell'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame (cfr. atti SEM n. 134/17 e 135/1). C. Con ricorso del 31 luglio 2026, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della stessa e alla trasmissione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio. Al ricorso hanno accluso copiosa documentazione. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, il Tribunale adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che gli insorgenti - non rappresentati - pur chiedendo unicamente la cassazione della decisione, contestano, secondo il senso e i motivi del ricorso, anche la non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento di tale misura. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere la non entrata nel merito della domanda d'asilo, nonché l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato anzitutto che il Consiglio federale ha designato l'Italia quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che gli interessati vi avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiati. Le autorità italiane avrebbero inoltre confermato che l'intera famiglia dispone di titoli di soggiorno connessi all'asilo che ne consentono il rientro nel Paese. Non sussistendo un interesse degno di protezione al riconoscimento dello statuto di rifugiato anche in Svizzera, occorrerebbe pertanto non entrare nel merito delle loro domande d'asilo. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, gli interessati potrebbero recarsi in uno Stato terzo nel quale beneficerebbero di protezione contro il respingimento e nei cui confronti vigerebbe una presunzione di rispetto degli obblighi internazionali. Dagli atti non emergerebbero elementi idonei a ritenere che le autorità italiane negherebbero loro la necessaria protezione, li esporrebbero a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o li porrebbero in una situazione di emergenza esistenziale. La sospensione temporanea del trasferimento in attesa di una possibile collocazione nel sistema SAI non equivarrebbe a un rifiuto della riammissione, ma riguarderebbe unicamente le modalità di accoglienza. Le difficoltà incontrate nell'ottenimento di un alloggio non renderebbero inoltre inesigibile l'allontanamento, potendo gli interessati far valere in Italia i diritti derivanti dal loro statuto, segnatamente in materia di assistenza sociale, alloggio, occupazione e cure mediche. Per quanto concerne l'interessato 1, la SEM ha riconosciuto la serietà e la complessità delle sue patologie, in particolare della malattia oncologica, ritenendo tuttavia che la situazione clinica fosse stabile e che le cure essenziali fossero disponibili anche in Italia, dove egli sarebbe già stato seguito e avrebbe ottenuto il riconoscimento di un'invalidità. Non vi sarebbe pertanto da attendersi un deterioramento delle sue condizioni tale da ricadere nell'ambito applicativo dell'art. 3 CEDU. Gli altri membri della famiglia non presenterebbero invece problemi medici rilevanti. Quanto all'interesse superiore dei figli minorenni, il periodo trascorso in Svizzera e la loro partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche non sarebbero sufficienti a configurare un radicamento ostativo al trasferimento, avendo essi vissuto più a lungo in Italia, dove beneficerebbero di uno statuto consolidato insieme ai genitori. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, poiché le autorità italiane avrebbero confermato il diritto degli interessati a rientrare nel loro territorio e la SEM disporrebbe dei loro documenti di viaggio validi. L'allontanamento verso l'Italia risulterebbe pertanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 4.2 Nel ricorso, gli insorgenti hanno anzitutto precisato di non contestare né il riconoscimento della protezione internazionale in Italia né, in termini generali, la possibilità di un trasferimento verso tale Paese. Essi rimproverano invece alla SEM di non avere accertato e valutato in modo completo e individualizzato le circostanze concrete del caso. L'autorità inferiore si sarebbe limitata a considerazioni generali sul sistema italiano e sulla disponibilità delle cure mediche, trattando isolatamente i singoli elementi, senza procedere a una valutazione complessiva della particolare vulnerabilità della famiglia. Quanto allo stato di salute dell'interessato 1, questi sarebbe affetto da un carcinoma prostatico metastatico, dalle conseguenze della prostatectomia e della radioterapia, da gravi disturbi urologici, dolori cronici, patologie cardiache e da una malattia psichica. Tale quadro richiederebbe una presa a carico continuativa e coordinata da parte di diversi specialisti. La SEM non avrebbe tuttavia esaminato concretamente se la continuità delle cure oncologiche, urologiche e psichiatriche potesse essere garantita dopo il trasferimento né quali conseguenze potrebbe comportare un'interruzione dei trattamenti e degli accertamenti in corso. Gli insorgenti non sostengono che in Italia non siano in generale disponibili cure adeguate, bensì che l'autorità inferiore non avrebbe valutato la loro effettiva accessibilità nel caso concreto. Per quanto concerne i tre figli minorenni, la SEM avrebbe omesso di esaminare autonomamente e in via prioritaria il loro interesse superiore. I minori non frequenterebbero una scuola pubblica dal giugno 2024 e avrebbero seguito unicamente le attività didattiche interne al centro d'asilo cantonale. Non sarebbero inoltre state adeguatamente considerate la loro età attuale, la fase determinante del loro sviluppo, la durata del soggiorno nel centro, le conseguenze scolastiche e sociali già subite e l'impatto di un trasferimento sulla loro ulteriore evoluzione. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe omesso di valutare congiuntamente la grave situazione medica del padre, la condizione dei figli, le circostanze familiari e sociali e la prolungata incertezza vissuta dalla famiglia. Tali lacune non costituirebbero meri difetti formali, ma impedirebbero di verificare se l'allontanamento sia conforme al diritto svizzero e agli obblighi internazionali della Svizzera. Non potendo il Tribunale sostituirsi alla SEM nell'accertamento dei fatti e nella loro valutazione individualizzata, la decisione impugnata dovrebbe pertanto essere annullata e gli atti restituiti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione. Inoltre, quale ulteriore scritto allegato al ricorso, l'insorgente 2 indica che avrebbe iniziato una relazione con un cittadino svizzero. 5. 5.1 Gli insorgenti censurano anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché una motivazione insufficiente della decisione impugnata (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). A loro dire, la SEM non avrebbe valutato in modo completo e individualizzato la complessa situazione medica dell'interessato 1, la necessità di una presa a carico oncologica, urologica e psichiatrica continuativa, l'interesse superiore dei tre figli minorenni e gli effetti cumulativi delle circostanze mediche, familiari e sociali. L'autorità inferiore avrebbe inoltre omesso di chiarire le conseguenze concrete del trasferimento e la possibilità di garantire la continuità delle cure in Italia. 5.2 Tali censure formali vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Nelle procedure d'asilo trova applicazione il principio inquisitorio, secondo il quale l'autorità accerta d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti, acquisisce la documentazione necessaria e amministra le prove opportune (art. 6 LAsi cum art. 12 PA; cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). L'accertamento è incompleto quando non sono state considerate tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione; è invece inesatto quando l'autorità omette di amministrare una prova rilevante, ne apprezza erroneamente il risultato oppure fonda la decisione su fatti contrari agli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 5.3 Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la SEM ha acquisito e preso in considerazione i numerosi rapporti medici concernenti l'interessato 1, la situazione personale e scolastica dei tre figli minorenni nonché le comunicazioni delle autorità italiane relative alla riammissione e alla possibile collocazione nel sistema SAI. Gli insorgenti non indicano fatti decisivi rimasti inesplorati o mezzi di prova rilevanti ignorati dall'autorità inferiore, ma contestano essenzialmente l'apprezzamento degli elementi raccolti e le conclusioni tratte dalla SEM circa l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali doglianze si confondono pertanto con il merito della causa e saranno esaminate nei considerandi che seguono. Le censure formali vanno pertanto respinte. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311). 6.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D- 7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2). 6.3 6.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che non sussistono elementi atti a rimettere in discussione la possibilità per gli interessati di rientrare in Italia. In particolare, la circostanza che le autorità italiane abbiano sospeso l'organizzazione del trasferimento in attesa di un riscontro circa la disponibilità di una sistemazione nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) non consente di concludere che manchi una garanzia sufficiente di riammissione. 6.3.2 Dagli atti risulta infatti che, il 18 dicembre 2024, le autorità italiane hanno dapprima accolto, senza formulare condizioni o riserve, la domanda di riammissione relativa all'interessato 1. A seguito della richiesta della SEM di estendere l'accettazione agli altri membri della famiglia, il 14 gennaio 2025 esse hanno confermato che l'intero nucleo familiare è titolare di permessi di soggiorno connessi all'asilo e dispone di titoli che ne consentono il rientro nel territorio italiano unitamente ai figli minorenni. Tenuto conto della vulnerabilità della famiglia, le medesime autorità hanno nel contempo attivato la rete SAI, sospendendo temporaneamente il trasferimento in attesa di verificare la possibilità di una collocazione in una struttura adeguata. Con comunicazione del 12 agosto 2025, le autorità italiane hanno nuovamente precisato di avere già trasmesso la nota di accettazione della riammissione con la contestuale attivazione della rete SAI, rilevando tuttavia che, in assenza di posti disponibili, il trasferimento rimaneva sospeso. Le comunicazioni successive si sono limitate a confermare la persistente indisponibilità di posti o l'assenza di un riscontro da parte del sistema SAI. 6.3.3 Ora, il Tribunale condivide la valutazione svolta dall'autorità inferiore. Giusta l'art. 3 par. 2 dell'Accordo di riammissione, lo Stato richiesto è tenuto a riammettere i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno valido da esso rilasciato. La disponibilità di un alloggio o di un posto in una struttura SAI non figura tra i presupposti della riammissione né tra le circostanze atte a escludere il relativo obbligo ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo. Le autorità italiane non possono pertanto subordinare l'applicazione dell'Accordo a una condizione ulteriore, connessa all'organizzazione interna del loro sistema di accoglienza e non prevista dall'Accordo medesimo. 6.3.4 Ne consegue che occorre distinguere l'accettazione della riammissione dalle modalità concrete della sua esecuzione. Nel caso in esame, la prima è già intervenuta, mentre la sospensione comunicata dalle autorità italiane riguarda la ricerca di un'eventuale sistemazione nel sistema SAI e, dunque, l'organizzazione materiale dell'accoglienza (cfr. sentenza del TAF E-9507/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 5.5.3). Il termine «sospesa», adoperato nelle comunicazioni italiane, deve essere letto alla luce della nota di accettazione già trasmessa, della conferma del diritto dell'intera famiglia a rientrare in Italia e dell'attivazione della rete assistenziale. Le autorità italiane non hanno del resto mai indicato che gli interessati non sarebbero ammessi nel territorio nazionale o che i loro titoli di soggiorno non sarebbero più validi. 6.3.5 La prolungata attesa di un riscontro da parte del sistema SAI non conduce a una conclusione diversa. Si tratta di una difficoltà di coordinamento interna alle autorità italiane, che non può modificare retroattivamente la portata dell'accettazione già espressa né far venir meno un obbligo di riammissione derivante dall'Accordo. Una diversa interpretazione permetterebbe allo Stato richiesto di paralizzare per un tempo indefinito l'applicazione dell'Accordo mediante il semplice rinvio delle misure organizzative interne, sino a indurre lo Stato richiedente a rinunciare al trasferimento. Il tempo trascorso non costituisce quindi, di per sé, un elemento idoneo a trasformare l'accettazione della riammissione in un rifiuto, tanto più che le autorità italiane hanno continuato a confermare la validità dei titoli degli interessati e non hanno mai rimesso in discussione il loro diritto al rientro. 6.3.6 A ciò si aggiunge che un'eventuale collocazione nel sistema SAI non costituisce una condizione necessaria per il soggiorno degli interessati in Italia. Questi ultimi avevano già beneficiato di una presa a carico nell'ambito di tale sistema e avevano dovuto lasciare la relativa struttura prima di recarsi in Svizzera. Non risulta pertanto che essi dispongano di un diritto incondizionato a essere nuovamente collocati in un centro SAI né che il loro rientro in Italia presupponga obbligatoriamente una nuova ammissione in tale sistema. L'attivazione della rete SAI rappresenta piuttosto una misura assistenziale supplementare presa in considerazione dalle autorità italiane alla luce della situazione familiare, senza costituire un elemento determinante per l'esistenza dell'obbligo di riammissione. 6.3.7 La fattispecie si distingue pertanto da altre casistiche. Nel caso concreto, l'accettazione relativa all'interessato 1 è stata inizialmente formulata senza riserve e, in seguito, le autorità italiane hanno confermato il diritto al rientro dell'intero nucleo familiare e l'avvenuta trasmissione di una nota di accettazione. Le successive comunicazioni relative al sistema SAI devono dunque essere lette in continuità con tale accettazione e non quali decisioni atte a rimetterla in discussione. 6.3.8 Visto quanto precede, la riammissione degli interessati in Italia deve essere considerata sufficientemente garantita. La necessità di concordare con le autorità italiane la data e le modalità concrete del trasferimento attiene alla fase esecutiva e non costituisce un ostacolo giuridico o tecnico durevole alla sua realizzazione. Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pertanto adempiute ed è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o li espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si vengano a trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 8.3.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione in Italia. L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere un mancato rispetto degli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni Oltracciò, l'Italia è vincolata dal regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (di seguito: regolamento qualifiche), il quale riconosce ai beneficiari di protezione internazionale, segnatamente, l'accesso all'occupazione, all'istruzione, alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria e all'alloggio. Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi del suddetto regolamento. 8.3.4 In specie, i ricorrenti non apportano elementi concreti e circostanziati atti a rendere verosimile che, in caso di rientro in Italia, si troverebbero in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Essi hanno infatti soggiornato in tale Paese per circa quattro anni, beneficiando di una presa a carico nel sistema SAI e dell'accesso alle cure mediche, segnatamente per la patologia oncologica dell'interessato 1. Il fatto che abbiano in seguito dovuto lasciare la struttura e incontrato difficoltà nel reperire un nuovo alloggio non consente di ritenere che le autorità italiane abbiano negato loro ogni forma di assistenza. Neppure l'attuale indisponibilità di un posto nel sistema SAI è sufficiente a fondare un rischio contrario all'art. 3 CEDU, non costituendo tale collocazione l'unica modalità di sostegno prevista per i beneficiari di protezione internazionale. Spetterà pertanto agli interessati rivolgersi alle autorità competenti e, se necessario, alle organizzazioni caritative o alle vie legali disponibili. Non è quindi prevedibile che essi si troverebbero, al loro ritorno, in una situazione di emergenza esistenziale o esposti a trattamenti contrari al diritto internazionale. 8.3.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti, di cui si dirà in seguito, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 8.3.6 Quanto all'allegazione della ricorrente 2 secondo cui ella intenderebbe divorziare dall'interessato 1 e avrebbe iniziato una relazione con un cittadino svizzero, la stessa non è atta a rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. Una relazione non fondata sul matrimonio può infatti beneficiare della protezione di tale disposizione soltanto qualora, per durata, stabilità e intensità, costituisca una comunione di vita stretta ed effettivamente vissuta, assimilabile a un'unione coniugale. Ora, la ricorrente 2 è tuttora coniugata con l'interessato 1 e si limita ad affermare di volere divorziare e di avere iniziato una nuova relazione. Ella non fornisce tuttavia alcuna indicazione concreta circa la durata e l'intensità di quest'ultima, né allega l'esistenza di una convivenza, di una comunione domestica, di rapporti di dipendenza o di un progetto matrimoniale imminente. In tali circostanze, non risulta comprovata una relazione familiare protetta dall'art. 8 CEDU. Tale disposizione non è pertanto ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 8.4.2 Per le stesse ragioni enucleate supra al consid. 8.3.4, i ricorrenti non hanno apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. L'Italia è infatti vincolata dal regolamento qualifiche ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per far valere i diritti a loro spettanti. 8.4.3 8.4.3.1 Per quanto concerne invece lo stato di salute dei ricorrenti, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4.3.2 Nel caso in disamina, dagli atti risulta che l'interessato 1 soffre in particolare di un adenocarcinoma prostatico ormonosensibile, diagnosticato nel 2021 e trattato in Italia mediante prostatectomia radicale e radioterapia. In Svizzera egli ha proseguito la presa a carico oncologica e urologica; gli accertamenti più recenti hanno evidenziato una situazione oncologica stabile e, nell'aprile 2026, l'assenza di segni di recidiva locale o di metastasi. Egli presenta inoltre diverse patologie concomitanti, segnatamente disturbi urologici, dolori cronici, una malattia coronarica, una polineuropatia, anemia e un disturbo depressivo, per i quali beneficia di un trattamento specialistico e farmacologico. Per contro, dagli atti non emergono problematiche mediche rilevanti concernenti l'interessata 2 e i tre figli minorenni. 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale non disconosce la gravità e la complessità dello stato di salute dell'interessato 1. Tuttavia, egli è già stato seguito e curato in Italia per le medesime patologie, dove è stato sottoposto a prostatectomia, radioterapia e ulteriori trattamenti specialistici, ottenendo altresì il riconoscimento di un grado d'invalidità del 74%. Non vi sono pertanto elementi concreti per ritenere che, in caso di rientro, egli sarebbe privato delle cure mediche essenziali o che il suo stato di salute subirebbe un deterioramento rapido e grave ai sensi della giurisprudenza applicabile. Il fatto che le cure disponibili in Italia possano differire da quelle prestate in Svizzera non è determinante, non sussistendo un diritto alla prosecuzione del trattamento secondo gli standard elvetici. Spetterà all'interessato rivolgersi nuovamente alle competenti strutture sanitarie italiane, alle quali ha già avuto accesso in passato. La sua situazione medica non è pertanto atta a rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 8.4.4 Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). Invero, i tre figli minorenni soggiornano in Svizzera da meno di due anni e non vi hanno frequentato la scuola pubblica. Non è pertanto ravvisabile una forte integrazione nel nostro Paese, derivante segnatamente da un soggiorno prolungato o da una scolarizzazione, tale da far apparire il rientro in Italia quale uno sradicamento suscettibile di rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Ciò vale a maggior ragione considerato che essi hanno in precedenza vissuto in Italia per circa quattro anni e hanno quindi già acquisito familiarità con il contesto sociale e linguistico di tale Paese. Il trasferimento avverrà inoltre unitamente a entrambi i genitori, preservando così l'unità del nucleo familiare e le loro principali figure di riferimento. Le attività svolte e i legami sviluppati durante il soggiorno in Svizzera non consentono di giungere a una conclusione diversa. Quanto alle censure relative a una pretesa valutazione eccessivamente sommaria dell'interesse dei minori, il Tribunale rileva che esse non possono essere condivise. L'autorità inferiore ha infatti esaminato la situazione familiare nel suo complesso, tenendo conto della durata dei soggiorni nei due Paesi, dell'integrazione dei figli e del mantenimento dell'unità familiare. Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento non risulta contraria all'art. 3 CDF. 8.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione degli interessati. 8.6 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
11. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. Per gli stessi motivi, va pure respinta la domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: