Esecuzione dell'allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Sachverhalt
A. A.a Il (...) giugno 2019, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, dopo essere giunto illegalmente il medesimo giorno su suolo elvetico (cfr. atto n. 1044982-1/2 e verbale di rilevamento dei dati personali del (...) luglio 2019 [di seguito: verbale 1], p.to 5.02 segg., pag. 5). A.b Il richiedente è stato interrogato brevemente il (...) luglio 2019 in merito ai suoi dati personali, alle sue relazioni nonché al viaggio d'espatrio (cfr. verbale 1). In tale contesto egli ha asserito di essere cittadino afgano, di etnia Hazara e religione sciita, con ultimo domicilio a B._______, distretto di C._______, provincia di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 seg.). Egli oltre al dari - sua madrelingua - avrebbe delle buone conoscenze linguistiche del farsi, del paschtou e dell'inglese (cfr. verbale 1, p.to 1.17.02 seg., pag. 4). A.c Il (...) luglio 2019, il medesimo ha sostenuto un'audizione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013) (cfr. atto n. 1044982-14/1), in merito all'obbligo di consegnare i suoi documenti d'identità alla SEM, nonché al suo stato di salute, che ha riferito essere buono (cfr. atto n. 1044982-14/1). A.d Rispettivamente nelle date del (...) agosto 2019 (cfr. verbale d'audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 LAsi; di seguito: verbale 2) e del (...) settembre 2019 (cfr. verbale d'audizione ex art. 29 LAsi; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato interrogato segnatamente circa i suoi motivi d'asilo. Nel corso degli stessi, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che dopo aver frequentato i primi anni di scuola a C._______, si sarebbe dovuto trasferire con la sorella maggiore dopo il sesto anno di scuola, ovvero quando aveva dodici o tredici anni, a E._______, ritornando saltuariamente al suo domicilio sito nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______. Quivi avrebbe alloggiato dapprima in affitto in una camera per studenti, ed invece durante gli anni universitari si sarebbe trasferito nel (...) dell' (...). Sino a quando il padre sarebbe stato in vita - lo stesso sarebbe deceduto nell'anno (...), ucciso per mano dei Talebani - il richiedente sarebbe stato sostenuto dal medesimo agli studi, in quanto (...) e (...), attività che gli avrebbero fruttato un ingente guadagno (cfr. verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.). Egli ha inoltre allegato di non aver mai dovuto lavorare durante gli studi (cfr. verbale 2, D29, pag. 4). L'interessato ha in un primo momento narrato delle problematiche che avrebbe riscontrato il suo villaggio B._______ a seguito dell'arrivo nella zona dei Talebani, nonché delle discriminazioni, umiliazioni e minacce che gli Hazara avrebbero dovuto subire anche nell'università che avrebbe frequentato (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 5 seg.). Ha in seguito ricondotto il suo espatrio del mese di settembre del 2018, a dei problemi da lui incorsi a causa della distruzione di alcuni versetti coranici, nonché del suo aiuto economico alla polizia locale "F._______" ad B._______. A causa di quest'ultimo, sarebbe stato contattato telefonicamente da un comandante dei Talebani, perché si consegnasse a loro, pena la morte, oltreché sarebbe stato inserito in una lista di persone ricercate dai Talebani (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 7 segg.; verbale 3, D8 segg., pag. 2 segg.). Egli ha infine allegato che a E._______ avrebbe ancora una (...), presso la quale vivrebbe anche la sua sorella (...) - con cui sarebbe rimasto in contatto - oltreché altri (...) zii (...) ed uno zio (...). Nella provincia di D._______, vi sarebbe un'ulteriore zia (...), mentre che all'estero risiederebbe una sorella (...) (in G._______) ed uno zio (...) (in H._______) (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3). A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato quali mezzi di prova, una copia della sua taskara nonché varia documentazione universitaria (cfr. atti n. 1044982-27/- - 30/1). B. Il 30 settembre 2019 (cfr. atto n. 1044982-24/2), il rappresentante legale del richiedente, ha fatto pervenire alla SEM il suo parere in merito al progetto di decisione di quest'ultima autorità del 26 settembre 2019 (cfr. atto n. 1044982-23/7). C. Con decisione del 1° ottobre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente l'asilo, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. In data 9 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone a titolo principale l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non ragionevolmente esigibile, con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. A titolo subordinato ha postulato che gli atti siano restituiti alla SEM per completamento dell'istruzione, sempre soltanto inerente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha altresì presentato un'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale rileva che il gravame del 9 ottobre 2019, secondo le motivazioni e le conclusioni esposte nel medesimo, verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento (annullamento delle cifre no. 4 e 5 della decisione impugnata). Ne discende pertanto che la querelata decisione è cresciuta in giudicato per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, il respingimento della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato (cifre dal no. 1 al no. 3 del dispositivo della decisione del 1° ottobre 2019). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione avversata.
E. 5.1 Nella propria decisione, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente attuabile. Invero, non avendo riconosciuto la qualità di rifugiato al medesimo, il principio del non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile. Non sarebbero inoltre ravvisabili agli atti degli indizi che facciano presagire che, in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, con probabilità preponderante rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrari all'art. 3 CEDU. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato che nella sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, il Tribunale avrebbe precisato ed aggiornato la sua giurisprudenza in merito alla situazione vigente in Afghanistan, segnatamente riguardo la sua (...) E._______. Nella succitata sentenza, il Tribunale amministrativo federale avrebbe considerato che dall'emanazione delle tre sentenze di principio del 2011 (DTAF 2011/7; DTAF 2011/38; DTAF 2011/49), la situazione securitaria si sarebbe nettamente deteriorata in tutte le regioni dell'Afghanistan. La situazione securitaria ed umanitaria in tale Paese, sarebbe a tal punto peggiorata, che l'esecuzione dell'allontanamento comporterebbe una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20). Tuttavia, in presenza di fattori particolarmente favorevoli, eccezionalmente, sarebbe possibile ritenere l'esecuzione della misura verso E._______ come ragionevolmente esigibile. A fronte di tali considerazioni, la SEM è giunta alla conclusione che in specie esisterebbero degli elementi particolarmente favorevoli perché il rinvio dell'insorgente nella (...) sia ritenuto come esigibile. Invero, egli vi avrebbe vissuto per sei anni, svolgendo tutti i suoi studi sino alla laurea. A E._______ il richiedente disporrebbe inoltre di diversi familiari, sarebbe giovane ed in buona salute, oltreché di famiglia benestante. Nel contesto della presa di posizione sul parere al progetto di decisione del rappresentante legale dell'insorgente, l'autorità inferiore ha vieppiù rilevato che l'interessato, avrebbe allegato di essere stato ospitato da una zia (...) nel mese di agosto dell'anno 2018, ciò che farebbe presagire un rapporto più intenso che non soltanto basato su contatti sporadici come dichiarato nel parere dal medesimo. Egli avrebbe fra l'altro pure asserito che il padre avrebbe guadagnato bene e che avrebbe avuto delle (...), ciò che gli avrebbe permesso di vivere a E._______ per molti anni e di proseguire i suoi studi fino alla laurea, anche dopo il decesso del padre. Infine, sempre secondo le sue allegazioni, proprio a partire dall'anno 2013, avrebbe iniziato a sostenere economicamente la polizia locale di B._______. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inoltre possibile sia sul piano tecnico che pratico.
E. 5.2 Nel suo ricorso l'insorgente, dopo aver ricordato e precisato alcuni fatti, si oppone alla predetta conclusione, contestando in particolare che l'esecuzione dell'allontanamento sia, nel suo caso, esigibile. Dapprima il ricorrente rammenta che per costante prassi della SEM e giurisprudenza del Tribunale, il luogo d'origine del richiedente, è sito in un'area ove l'esecuzione del rinvio risulta di principio come non ragionevolmente esigibile. In seguito esamina - citando diversi studi e fonti di organismi internazionali come pure diverse sentenze di riferimento del Tribunale - se E._______ possa effettivamente costituire una ragionevole alternativa di fuga interna nel suo caso specifico. In particolare, la condizione della minoranza Hazara - al quale l'interessato appartiene - presente in Afghanistan, ed anche a E._______, sarebbe vieppiù peggiorata negli ultimi anni, essendoci stato un aumento delle molestie, delle discriminazioni, dei rapimenti e delle uccisioni nei loro confronti da parte di Talebani, dello SI (o IS, abbreviazione per l'auto-proclamato "Stato Islamico") o di altre organizzazioni anti-governative, malgrado dei miglioramenti sul piano politico ed economico. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente ritiene che neppure le condizioni giurisprudenziali per il riconoscimento di un'alternativa di soggiorno interna, sarebbero in specie adempiute. Nella decisione querelata i presunti elementi favorevoli per l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, sarebbero stati evocati in modo generico dalla SEM, senza una valutazione effettiva ed individualizzata circa la loro concreta sussistenza. Segnatamente egli non disporrebbe né di una rete sociale familiare solida, né di un'esperienza lavorativa, come neppure di una rete professionale di riferimento. Invero, soltanto la zia (...) (recte: [...]; cfr. verbale 2, D40, pag. 8; verbale 3, D78, pag. 11) del ricorrente, insieme al marito ed ai suoi (...) figli, famiglia che ospita anche la sorella del richiedente - dal decesso di entrambi i genitori dell'interessato - si troverebbero ancora a E._______, essendo che gli altri zii del richiedente sarebbero espatriati nel frattempo verso l'H._______, a causa delle precarie condizioni di sicurezza della (...). La SEM non avrebbe però valutato l'effettiva capacità di sostegno che tale famiglia avrebbe potuto prestare al richiedente. Invero, se la predetta autorità avesse proceduto, attraverso la massima inquisitoria, ad appurare la stessa, avrebbe rilevato che la famiglia della zia (...) non avrebbe la disponibilità economica sufficiente per poter sostenere il reinserimento dell'interessato nel tessuto della società di E._______. In tale contesto, l'autorità inferiore avrebbe pure potuto constatare che il marito della zia del richiedente, sarebbe un (...) attivo nel settore (...) e che tutta la famiglia, compresa sua sorella - che vivrebbe presso gli stessi ridotta quasi in schiavitù - alloggerebbero in un appartamento in affitto, composto da (...) stanze e da un servizio igienico. Proprio la circostanza che il richiedente si sarebbe spostato nel suo villaggio d'origine, rappresenterebbe al contrario di quanto concluso dalla SEM, la circostanza a supporto del fatto che la zia non potesse fornire il minimo aiuto al richiedente. Infine l'interessato, malgrado il conseguimento della laurea in (...) presso l' (...) di E._______, non avrebbe mai svolto un'attività lavorativa, essendo stato costretto ad espatriare subito dopo l'inizio delle persecuzioni. Viste anche le condizioni socio-economiche e di generale insicurezza vigenti a E._______, un suo rapido reinserimento lavorativo apparirebbe pertanto temporalmente molto distante. Sulla scorta di tali elementi, l'insorgente conclude circa l'assenza di fattori particolarmente favorevoli che propenderebbero per l'esigibilità di un suo allontanamento verso la (...).
E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con riferimento ivi citato).
E. 6.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 6.3.2 Come rettamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione dell'autorità inferiore, la quale non riconosce la qualità di rifugiato al ricorrente e respinge la sua domanda d'asilo, è cresciuta in giudicato (cfr. anche supra consid. 4), quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l'allontanamento dell'insorgente verso l'Afghanistan, risulta sotto tale aspetto pacifico.
E. 6.3.3 Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile (cfr. ad esempio fra le altre: sentenza del Tribunale E-6847/2017 del 30 settembre 2019). Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 6.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii citati).
E. 6.4.3 Nella sua sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, alla quale si rinvia, il Tribunale amministrativo federale ha aggiornato la situazione vigente in Afghanistan rispetto all'analisi svolta nel 2011 (cfr. DTAF 2011/7), ed in particolare anche della sua (...) E._______. Segnatamente, il Tribunale è giunto alla conclusione che lo stato di fatto presente a E._______ sia da qualificare, di regola, come una minaccia esistenziale, e quindi l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe inesigibile ex art. 83 cpv. 4 LStrI. Da tale regola si può prescindere, nel caso in cui sussistano nella fattispecie dei fattori particolarmente favorevoli, grazie ai quali eccezionalmente si può concludere per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (per una maggiore esposizione della questione si veda in merito la DTAF 2011/7 consid. 9.9.2 e le sentenze del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.1 segg., D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2). Nel caso di persone per le quali E._______ rientra nella valutazione soltanto quale alternativa di soggiorno interna, ovvero ove non vi hanno mai abitato, l'adempimento della condizione di una solida rete di rapporti sociali deve essere apprezzata facendo prova di un grande riserbo (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1). Le condizioni restrittive poste dalla giurisprudenza succitata, vista la situazione peggiorata a E._______, devono essere accuratamente vagliate ed adempiute in ogni singola fattispecie, per ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso (...) sia da qualificare come esigibile.
E. 6.4.4 Nella presente disamina, l'interessato si è dichiarato originario di B._______, località sita nel distretto di C._______, nella provincia di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D20, pag. 3). L'esecuzione dell'allontanamento verso tale regione, alla luce della giurisprudenza summenzionata (cfr. consid. 6.4.3), risulta inesigibile.
E. 6.4.5 Rimane dunque da determinare se l'interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna ("Aufenthaltsalternative") in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, dal profilo della situazione personale, le circostanze giurisprudenziali particolarmente favorevoli risultino adempiute (cfr. supra consid. 6.4.3).
E. 6.4.6 A tal proposito va rilevato inizialmente che l'insorgente ha dichiarato durante il corso della seconda audizione del (...) agosto 2019, che dall'età di dodici o tredici anni, si sarebbe trasferito nella (...) E._______ per studi, insieme alla sorella (...). Quivi avrebbe abitato sino al conseguimento della laurea, dapprima in una camera per lo studente ed in seguito nel (...) dell' (...) che frequentava, facendo ritorno sino all'inizio del 2018 soltanto saltuariamente presso il suo domicilio nel villaggio di B._______ (cfr. verbale 2, D18 segg., pag. 3 segg.). Egli ha inoltre allegato di avere in Afghanistan, oltreché la sorella (...), che vivrebbe con la zia (...) a E._______ e, sempre nella (...): uno zio (...), una zia ed uno zio (...); mentre che a I._______, nel distretto di C._______, provincia di D._______ una ulteriore zia paterna. In H._______ vi sarebbe uno zio (...), mentre in G._______ risiederebbe la sua sorella (...) (cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 3). Intratterrebbe dei regolari contatti con la sorella (...) che abita a E._______ (cfr. verbale 2, D14, pag. 3). Il ricorrente risulta infine essere giovane, in buona salute - senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3) - (cfr. atto n. 1044982-14/1; verbale 2, D11 seg., pag. 3), come pure dispone di una laurea in (...), conseguita nel (...) e di conoscenze linguistiche buone di diversi idiomi del suo Paese d'origine oltreché dell'inglese (cfr. verbale 1, p.to 1.17.01 segg., pag. 3 seg.). Infine, non avrebbe mai dovuto lavorare, in quanto supportato finanziariamente dal padre agli studi (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4; documentazione presente di cui all'atto n. 1044982-30/1). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 6.4.3), risultano pertanto incontestabilmente adempiute.
E. 6.4.7 Tuttavia, l'insorgente contesta nel suo ricorso, che egli disporrebbe a E._______ di una rete sociale a suo supporto, vista la situazione economica ed abitativa precaria degli unici famigliari che ancora vivrebbero a E._______, ovvero la zia (...) e la sua famiglia, così come della sorella (...) alloggiata presso quest'ultima. Secondo il richiedente, i suoi ulteriori zii che abitavano in Afghanistan, sarebbero espatriati verso l'H._______, viste le precarie condizioni di sicurezza presenti a E._______. Inoltre egli non disporrebbe di un'esperienza lavorativa né di una rete professionale di riferimento che possano far propendere per un suo rapido reinserimento lavorativo nella (...). In merito vi è dapprima da osservare che risulta alquanto dubbio che dal (...) agosto del 2019 - data della prima audizione del richiedente - sino al parere del 30 settembre 2019, ove quest'ultima circostanza non è stata in nessun modo sollevata, i diversi zii (...) e (...) del ricorrente presenti in Afghanistan - tra i quali ci sarebbe pure uno zio (...) drogato e vagabondo - (cfr. verbale 2, D16, pag. 3), siano tutti espatriati nel corso di poche settimane verso l'H._______, come affermato dall'insorgente soltanto con il gravame, e senza apportare alcuna prova a supporto delle sue stesse affermazioni, in violazione del suo obbligo di collaborare (cfr. in tal senso DTAF 2008/24 consid. 7.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-2312/2017 dell'11 ottobre 2019 consid. 7.3.1). Proseguendo nell'analisi, si rileva che il richiedente, a prescindere dalla presenza di diversi famigliari a E._______ nel corso dei suoi anni di studio, è sempre riuscito a sopperire ai suoi bisogni ed ai suoi studi, non dovendo mai esercitare alcuna attività lavorativa (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4), anche a seguito della morte presunta del padre. Inoltre, egli dall'inizio dell'anno 2013 - anno nel quale sarebbe (...) - sino a poco prima l'espatrio avvenuto alla fine del settembre del 2018, avrebbe sostenuto economicamente, rifornendoli pure di generi alimentari, la polizia locale sita ad B._______ (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 8 seg.; verbale 3, D41 segg., pag. 6 segg.). Non risulta pertanto credibile che, con la disponibilità economica che ancora avrebbe il ricorrente in patria - ritenuto anche l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo allegati dall'insorgente nella decisione impugnata, per tale parte cresciuta in giudicato -, oltreché con il supporto dei familiari e di amici tutt'ora residenti a E._______ o all'estero (tra i quali uno zio [...] ed una sorella), egli non abbia una rete sociale effettiva e un sostegno economico sufficienti nella (...), perché possa sostentarsi senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Del resto egli potrà, con l'aiuto eventuale dei famigliari e degli amici presenti in loco, e con la laurea conseguita nel (...), costruirsi un'esistenza, anche ricercando un'attività lavorativa, che gli permetta di sopperire ai suoi bisogni, come già fatto in passato. V'è dunque da concludere per la presenza di circostanze personali favorevoli nel senso della giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. consid. 6.4.3).
E. 6.4.8 In considerazione di quanto precede, vi sono negli atti all'inserto sufficienti elementi per stabilire la presenza di fattori particolarmente favorevoli per pronunciare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. La censura mossa dal ricorrente circa una violazione da parte dell'autorità inferiore dell'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti, derivante dal principio inquisitorio, risulta pertanto infondata.
E. 6.4.9 A titolo abbondanziale, anche per quanto concerne la situazione presente nella (...), non si può concludere all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, per la sola appartenenza del richiedente all'etnia Hazara (cfr. DTAF 2013/12 consid. 6; DTAF 2013/11 consid. 5.3.2; sentenze del Tribunale E-4931/2019 del 2 ottobre 2019, D-451/2019 dell'11 luglio 2019, E-3129/2017 del 30 agosto 2018, E-3/2016 del 5 settembre 2016, D-4885/2016 del 25 agosto 2016 consid. 3.2.2).
E. 6.4.10 Alla luce di tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è quindi pure possibile.
E. 7 Riassumendo, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Pertanto, un'ammissione provvisoria non entra in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).
E. 8 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, per quanto censurabile, non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va di conseguenza respinto.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Ritenute le allegazioni ricorsuali non sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è accolta (art. 65 cpv. 1 PA). Non sono pertanto prelevate spese processuali.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5257/2019 Sentenza del 21 ottobre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal signor Massimiliano Minì, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 1° ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) giugno 2019, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, dopo essere giunto illegalmente il medesimo giorno su suolo elvetico (cfr. atto n. 1044982-1/2 e verbale di rilevamento dei dati personali del (...) luglio 2019 [di seguito: verbale 1], p.to 5.02 segg., pag. 5). A.b Il richiedente è stato interrogato brevemente il (...) luglio 2019 in merito ai suoi dati personali, alle sue relazioni nonché al viaggio d'espatrio (cfr. verbale 1). In tale contesto egli ha asserito di essere cittadino afgano, di etnia Hazara e religione sciita, con ultimo domicilio a B._______, distretto di C._______, provincia di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 seg.). Egli oltre al dari - sua madrelingua - avrebbe delle buone conoscenze linguistiche del farsi, del paschtou e dell'inglese (cfr. verbale 1, p.to 1.17.02 seg., pag. 4). A.c Il (...) luglio 2019, il medesimo ha sostenuto un'audizione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013) (cfr. atto n. 1044982-14/1), in merito all'obbligo di consegnare i suoi documenti d'identità alla SEM, nonché al suo stato di salute, che ha riferito essere buono (cfr. atto n. 1044982-14/1). A.d Rispettivamente nelle date del (...) agosto 2019 (cfr. verbale d'audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 LAsi; di seguito: verbale 2) e del (...) settembre 2019 (cfr. verbale d'audizione ex art. 29 LAsi; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato interrogato segnatamente circa i suoi motivi d'asilo. Nel corso degli stessi, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che dopo aver frequentato i primi anni di scuola a C._______, si sarebbe dovuto trasferire con la sorella maggiore dopo il sesto anno di scuola, ovvero quando aveva dodici o tredici anni, a E._______, ritornando saltuariamente al suo domicilio sito nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______. Quivi avrebbe alloggiato dapprima in affitto in una camera per studenti, ed invece durante gli anni universitari si sarebbe trasferito nel (...) dell' (...). Sino a quando il padre sarebbe stato in vita - lo stesso sarebbe deceduto nell'anno (...), ucciso per mano dei Talebani - il richiedente sarebbe stato sostenuto dal medesimo agli studi, in quanto (...) e (...), attività che gli avrebbero fruttato un ingente guadagno (cfr. verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.). Egli ha inoltre allegato di non aver mai dovuto lavorare durante gli studi (cfr. verbale 2, D29, pag. 4). L'interessato ha in un primo momento narrato delle problematiche che avrebbe riscontrato il suo villaggio B._______ a seguito dell'arrivo nella zona dei Talebani, nonché delle discriminazioni, umiliazioni e minacce che gli Hazara avrebbero dovuto subire anche nell'università che avrebbe frequentato (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 5 seg.). Ha in seguito ricondotto il suo espatrio del mese di settembre del 2018, a dei problemi da lui incorsi a causa della distruzione di alcuni versetti coranici, nonché del suo aiuto economico alla polizia locale "F._______" ad B._______. A causa di quest'ultimo, sarebbe stato contattato telefonicamente da un comandante dei Talebani, perché si consegnasse a loro, pena la morte, oltreché sarebbe stato inserito in una lista di persone ricercate dai Talebani (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 7 segg.; verbale 3, D8 segg., pag. 2 segg.). Egli ha infine allegato che a E._______ avrebbe ancora una (...), presso la quale vivrebbe anche la sua sorella (...) - con cui sarebbe rimasto in contatto - oltreché altri (...) zii (...) ed uno zio (...). Nella provincia di D._______, vi sarebbe un'ulteriore zia (...), mentre che all'estero risiederebbe una sorella (...) (in G._______) ed uno zio (...) (in H._______) (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3). A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato quali mezzi di prova, una copia della sua taskara nonché varia documentazione universitaria (cfr. atti n. 1044982-27/- - 30/1). B. Il 30 settembre 2019 (cfr. atto n. 1044982-24/2), il rappresentante legale del richiedente, ha fatto pervenire alla SEM il suo parere in merito al progetto di decisione di quest'ultima autorità del 26 settembre 2019 (cfr. atto n. 1044982-23/7). C. Con decisione del 1° ottobre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente l'asilo, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. In data 9 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone a titolo principale l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non ragionevolmente esigibile, con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. A titolo subordinato ha postulato che gli atti siano restituiti alla SEM per completamento dell'istruzione, sempre soltanto inerente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha altresì presentato un'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4. Preliminarmente il Tribunale rileva che il gravame del 9 ottobre 2019, secondo le motivazioni e le conclusioni esposte nel medesimo, verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento (annullamento delle cifre no. 4 e 5 della decisione impugnata). Ne discende pertanto che la querelata decisione è cresciuta in giudicato per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, il respingimento della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato (cifre dal no. 1 al no. 3 del dispositivo della decisione del 1° ottobre 2019). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione avversata. 5. 5.1 Nella propria decisione, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente attuabile. Invero, non avendo riconosciuto la qualità di rifugiato al medesimo, il principio del non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile. Non sarebbero inoltre ravvisabili agli atti degli indizi che facciano presagire che, in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, con probabilità preponderante rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrari all'art. 3 CEDU. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato che nella sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, il Tribunale avrebbe precisato ed aggiornato la sua giurisprudenza in merito alla situazione vigente in Afghanistan, segnatamente riguardo la sua (...) E._______. Nella succitata sentenza, il Tribunale amministrativo federale avrebbe considerato che dall'emanazione delle tre sentenze di principio del 2011 (DTAF 2011/7; DTAF 2011/38; DTAF 2011/49), la situazione securitaria si sarebbe nettamente deteriorata in tutte le regioni dell'Afghanistan. La situazione securitaria ed umanitaria in tale Paese, sarebbe a tal punto peggiorata, che l'esecuzione dell'allontanamento comporterebbe una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20). Tuttavia, in presenza di fattori particolarmente favorevoli, eccezionalmente, sarebbe possibile ritenere l'esecuzione della misura verso E._______ come ragionevolmente esigibile. A fronte di tali considerazioni, la SEM è giunta alla conclusione che in specie esisterebbero degli elementi particolarmente favorevoli perché il rinvio dell'insorgente nella (...) sia ritenuto come esigibile. Invero, egli vi avrebbe vissuto per sei anni, svolgendo tutti i suoi studi sino alla laurea. A E._______ il richiedente disporrebbe inoltre di diversi familiari, sarebbe giovane ed in buona salute, oltreché di famiglia benestante. Nel contesto della presa di posizione sul parere al progetto di decisione del rappresentante legale dell'insorgente, l'autorità inferiore ha vieppiù rilevato che l'interessato, avrebbe allegato di essere stato ospitato da una zia (...) nel mese di agosto dell'anno 2018, ciò che farebbe presagire un rapporto più intenso che non soltanto basato su contatti sporadici come dichiarato nel parere dal medesimo. Egli avrebbe fra l'altro pure asserito che il padre avrebbe guadagnato bene e che avrebbe avuto delle (...), ciò che gli avrebbe permesso di vivere a E._______ per molti anni e di proseguire i suoi studi fino alla laurea, anche dopo il decesso del padre. Infine, sempre secondo le sue allegazioni, proprio a partire dall'anno 2013, avrebbe iniziato a sostenere economicamente la polizia locale di B._______. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inoltre possibile sia sul piano tecnico che pratico. 5.2 Nel suo ricorso l'insorgente, dopo aver ricordato e precisato alcuni fatti, si oppone alla predetta conclusione, contestando in particolare che l'esecuzione dell'allontanamento sia, nel suo caso, esigibile. Dapprima il ricorrente rammenta che per costante prassi della SEM e giurisprudenza del Tribunale, il luogo d'origine del richiedente, è sito in un'area ove l'esecuzione del rinvio risulta di principio come non ragionevolmente esigibile. In seguito esamina - citando diversi studi e fonti di organismi internazionali come pure diverse sentenze di riferimento del Tribunale - se E._______ possa effettivamente costituire una ragionevole alternativa di fuga interna nel suo caso specifico. In particolare, la condizione della minoranza Hazara - al quale l'interessato appartiene - presente in Afghanistan, ed anche a E._______, sarebbe vieppiù peggiorata negli ultimi anni, essendoci stato un aumento delle molestie, delle discriminazioni, dei rapimenti e delle uccisioni nei loro confronti da parte di Talebani, dello SI (o IS, abbreviazione per l'auto-proclamato "Stato Islamico") o di altre organizzazioni anti-governative, malgrado dei miglioramenti sul piano politico ed economico. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente ritiene che neppure le condizioni giurisprudenziali per il riconoscimento di un'alternativa di soggiorno interna, sarebbero in specie adempiute. Nella decisione querelata i presunti elementi favorevoli per l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, sarebbero stati evocati in modo generico dalla SEM, senza una valutazione effettiva ed individualizzata circa la loro concreta sussistenza. Segnatamente egli non disporrebbe né di una rete sociale familiare solida, né di un'esperienza lavorativa, come neppure di una rete professionale di riferimento. Invero, soltanto la zia (...) (recte: [...]; cfr. verbale 2, D40, pag. 8; verbale 3, D78, pag. 11) del ricorrente, insieme al marito ed ai suoi (...) figli, famiglia che ospita anche la sorella del richiedente - dal decesso di entrambi i genitori dell'interessato - si troverebbero ancora a E._______, essendo che gli altri zii del richiedente sarebbero espatriati nel frattempo verso l'H._______, a causa delle precarie condizioni di sicurezza della (...). La SEM non avrebbe però valutato l'effettiva capacità di sostegno che tale famiglia avrebbe potuto prestare al richiedente. Invero, se la predetta autorità avesse proceduto, attraverso la massima inquisitoria, ad appurare la stessa, avrebbe rilevato che la famiglia della zia (...) non avrebbe la disponibilità economica sufficiente per poter sostenere il reinserimento dell'interessato nel tessuto della società di E._______. In tale contesto, l'autorità inferiore avrebbe pure potuto constatare che il marito della zia del richiedente, sarebbe un (...) attivo nel settore (...) e che tutta la famiglia, compresa sua sorella - che vivrebbe presso gli stessi ridotta quasi in schiavitù - alloggerebbero in un appartamento in affitto, composto da (...) stanze e da un servizio igienico. Proprio la circostanza che il richiedente si sarebbe spostato nel suo villaggio d'origine, rappresenterebbe al contrario di quanto concluso dalla SEM, la circostanza a supporto del fatto che la zia non potesse fornire il minimo aiuto al richiedente. Infine l'interessato, malgrado il conseguimento della laurea in (...) presso l' (...) di E._______, non avrebbe mai svolto un'attività lavorativa, essendo stato costretto ad espatriare subito dopo l'inizio delle persecuzioni. Viste anche le condizioni socio-economiche e di generale insicurezza vigenti a E._______, un suo rapido reinserimento lavorativo apparirebbe pertanto temporalmente molto distante. Sulla scorta di tali elementi, l'insorgente conclude circa l'assenza di fattori particolarmente favorevoli che propenderebbero per l'esigibilità di un suo allontanamento verso la (...). 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con riferimento ivi citato). 6.3 6.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 6.3.2 Come rettamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione dell'autorità inferiore, la quale non riconosce la qualità di rifugiato al ricorrente e respinge la sua domanda d'asilo, è cresciuta in giudicato (cfr. anche supra consid. 4), quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l'allontanamento dell'insorgente verso l'Afghanistan, risulta sotto tale aspetto pacifico. 6.3.3 Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile (cfr. ad esempio fra le altre: sentenza del Tribunale E-6847/2017 del 30 settembre 2019). Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii citati). 6.4.3 Nella sua sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, alla quale si rinvia, il Tribunale amministrativo federale ha aggiornato la situazione vigente in Afghanistan rispetto all'analisi svolta nel 2011 (cfr. DTAF 2011/7), ed in particolare anche della sua (...) E._______. Segnatamente, il Tribunale è giunto alla conclusione che lo stato di fatto presente a E._______ sia da qualificare, di regola, come una minaccia esistenziale, e quindi l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe inesigibile ex art. 83 cpv. 4 LStrI. Da tale regola si può prescindere, nel caso in cui sussistano nella fattispecie dei fattori particolarmente favorevoli, grazie ai quali eccezionalmente si può concludere per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (per una maggiore esposizione della questione si veda in merito la DTAF 2011/7 consid. 9.9.2 e le sentenze del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.1 segg., D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2). Nel caso di persone per le quali E._______ rientra nella valutazione soltanto quale alternativa di soggiorno interna, ovvero ove non vi hanno mai abitato, l'adempimento della condizione di una solida rete di rapporti sociali deve essere apprezzata facendo prova di un grande riserbo (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1). Le condizioni restrittive poste dalla giurisprudenza succitata, vista la situazione peggiorata a E._______, devono essere accuratamente vagliate ed adempiute in ogni singola fattispecie, per ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso (...) sia da qualificare come esigibile. 6.4.4 Nella presente disamina, l'interessato si è dichiarato originario di B._______, località sita nel distretto di C._______, nella provincia di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D20, pag. 3). L'esecuzione dell'allontanamento verso tale regione, alla luce della giurisprudenza summenzionata (cfr. consid. 6.4.3), risulta inesigibile. 6.4.5 Rimane dunque da determinare se l'interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna ("Aufenthaltsalternative") in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, dal profilo della situazione personale, le circostanze giurisprudenziali particolarmente favorevoli risultino adempiute (cfr. supra consid. 6.4.3). 6.4.6 A tal proposito va rilevato inizialmente che l'insorgente ha dichiarato durante il corso della seconda audizione del (...) agosto 2019, che dall'età di dodici o tredici anni, si sarebbe trasferito nella (...) E._______ per studi, insieme alla sorella (...). Quivi avrebbe abitato sino al conseguimento della laurea, dapprima in una camera per lo studente ed in seguito nel (...) dell' (...) che frequentava, facendo ritorno sino all'inizio del 2018 soltanto saltuariamente presso il suo domicilio nel villaggio di B._______ (cfr. verbale 2, D18 segg., pag. 3 segg.). Egli ha inoltre allegato di avere in Afghanistan, oltreché la sorella (...), che vivrebbe con la zia (...) a E._______ e, sempre nella (...): uno zio (...), una zia ed uno zio (...); mentre che a I._______, nel distretto di C._______, provincia di D._______ una ulteriore zia paterna. In H._______ vi sarebbe uno zio (...), mentre in G._______ risiederebbe la sua sorella (...) (cfr. verbale 2, D15 seg., pag. 3). Intratterrebbe dei regolari contatti con la sorella (...) che abita a E._______ (cfr. verbale 2, D14, pag. 3). Il ricorrente risulta infine essere giovane, in buona salute - senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3) - (cfr. atto n. 1044982-14/1; verbale 2, D11 seg., pag. 3), come pure dispone di una laurea in (...), conseguita nel (...) e di conoscenze linguistiche buone di diversi idiomi del suo Paese d'origine oltreché dell'inglese (cfr. verbale 1, p.to 1.17.01 segg., pag. 3 seg.). Infine, non avrebbe mai dovuto lavorare, in quanto supportato finanziariamente dal padre agli studi (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4; documentazione presente di cui all'atto n. 1044982-30/1). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 6.4.3), risultano pertanto incontestabilmente adempiute. 6.4.7 Tuttavia, l'insorgente contesta nel suo ricorso, che egli disporrebbe a E._______ di una rete sociale a suo supporto, vista la situazione economica ed abitativa precaria degli unici famigliari che ancora vivrebbero a E._______, ovvero la zia (...) e la sua famiglia, così come della sorella (...) alloggiata presso quest'ultima. Secondo il richiedente, i suoi ulteriori zii che abitavano in Afghanistan, sarebbero espatriati verso l'H._______, viste le precarie condizioni di sicurezza presenti a E._______. Inoltre egli non disporrebbe di un'esperienza lavorativa né di una rete professionale di riferimento che possano far propendere per un suo rapido reinserimento lavorativo nella (...). In merito vi è dapprima da osservare che risulta alquanto dubbio che dal (...) agosto del 2019 - data della prima audizione del richiedente - sino al parere del 30 settembre 2019, ove quest'ultima circostanza non è stata in nessun modo sollevata, i diversi zii (...) e (...) del ricorrente presenti in Afghanistan - tra i quali ci sarebbe pure uno zio (...) drogato e vagabondo - (cfr. verbale 2, D16, pag. 3), siano tutti espatriati nel corso di poche settimane verso l'H._______, come affermato dall'insorgente soltanto con il gravame, e senza apportare alcuna prova a supporto delle sue stesse affermazioni, in violazione del suo obbligo di collaborare (cfr. in tal senso DTAF 2008/24 consid. 7.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-2312/2017 dell'11 ottobre 2019 consid. 7.3.1). Proseguendo nell'analisi, si rileva che il richiedente, a prescindere dalla presenza di diversi famigliari a E._______ nel corso dei suoi anni di studio, è sempre riuscito a sopperire ai suoi bisogni ed ai suoi studi, non dovendo mai esercitare alcuna attività lavorativa (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4), anche a seguito della morte presunta del padre. Inoltre, egli dall'inizio dell'anno 2013 - anno nel quale sarebbe (...) - sino a poco prima l'espatrio avvenuto alla fine del settembre del 2018, avrebbe sostenuto economicamente, rifornendoli pure di generi alimentari, la polizia locale sita ad B._______ (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 8 seg.; verbale 3, D41 segg., pag. 6 segg.). Non risulta pertanto credibile che, con la disponibilità economica che ancora avrebbe il ricorrente in patria - ritenuto anche l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo allegati dall'insorgente nella decisione impugnata, per tale parte cresciuta in giudicato -, oltreché con il supporto dei familiari e di amici tutt'ora residenti a E._______ o all'estero (tra i quali uno zio [...] ed una sorella), egli non abbia una rete sociale effettiva e un sostegno economico sufficienti nella (...), perché possa sostentarsi senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Del resto egli potrà, con l'aiuto eventuale dei famigliari e degli amici presenti in loco, e con la laurea conseguita nel (...), costruirsi un'esistenza, anche ricercando un'attività lavorativa, che gli permetta di sopperire ai suoi bisogni, come già fatto in passato. V'è dunque da concludere per la presenza di circostanze personali favorevoli nel senso della giurisprudenza del Tribunale succitata (cfr. consid. 6.4.3). 6.4.8 In considerazione di quanto precede, vi sono negli atti all'inserto sufficienti elementi per stabilire la presenza di fattori particolarmente favorevoli per pronunciare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. La censura mossa dal ricorrente circa una violazione da parte dell'autorità inferiore dell'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti, derivante dal principio inquisitorio, risulta pertanto infondata. 6.4.9 A titolo abbondanziale, anche per quanto concerne la situazione presente nella (...), non si può concludere all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, per la sola appartenenza del richiedente all'etnia Hazara (cfr. DTAF 2013/12 consid. 6; DTAF 2013/11 consid. 5.3.2; sentenze del Tribunale E-4931/2019 del 2 ottobre 2019, D-451/2019 dell'11 luglio 2019, E-3129/2017 del 30 agosto 2018, E-3/2016 del 5 settembre 2016, D-4885/2016 del 25 agosto 2016 consid. 3.2.2). 6.4.10 Alla luce di tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è quindi pure possibile.
7. Riassumendo, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Pertanto, un'ammissione provvisoria non entra in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).
8. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, per quanto censurabile, non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va di conseguenza respinto.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Ritenute le allegazioni ricorsuali non sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è accolta (art. 65 cpv. 1 PA). Non sono pertanto prelevate spese processuali.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: