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D-5147/2022

D-5147/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5147/2022 Sentenza del 21 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nata il (...), Iraq, patrocinata dall'avv. MLaw Tindara Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 31 ottobre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) ottobre 2022, dal quale emerge che la richiedente ha presentato una domanda d'asilo precedente in Lituania il (...) agosto 2021, la procura conferita il (...) ottobre 2022 alla rappresentanza legale, il verbale relativo al rilevamento dei dati personali della richiedente l'asilo del (...) ottobre 2022, il verbale inerente il colloquio personale Dublino del (...) ottobre 2022, la domanda della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...) ottobre 2022 rivolta alla Lituania di ripresa in carico dell'interessata ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito RD III), lo scritto del (...) ottobre 2022 spedito dalla SEM alle autorità lituane, in cui, vista l'assenza di una risposta alla domanda del (...) ottobre 2022 entro il termine prescritto, la prima comunica alle seconde che la Lituania è competente per il seguito della procedura d'asilo dell'interessata, la documentazione medica agli atti, la decisione della SEM del (...) ottobre 2022 - notificata il (...) novembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-26/1) - mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Lituania, nonché l'esecuzione del detto provvedimento, osservando inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali: data del timbro dell'invio del plico raccomandato) avverso la succitata decisione della SEM, per mezzo del quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento della precitata decisione ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM al fine di effettuare l'esame nazionale della domanda d'asilo; che l'interessata ha chiesto in via subordinata la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria; che ella ha inoltre domandato in via supercautelare la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento e a titolo cautelare la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; che la ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel contesto del colloquio Dublino l'interessata ha asserito di non voler fare ritorno in Lituania, ove ella sarebbe stata trattata in maniera disumana; che nei campi del precitato Paese il mangiare era cattivo, non c'era acqua calda, i bagni erano sporchi e le strutture non erano riscaldate adeguatamente, che nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'ammissione di competenza da parte della Lituania e che le dichiarazioni rese dall'interessata nell'ambito del colloquio Dublino non erano atte a confutare la stessa, ha escluso la sussistenza nello Stato membro di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o ancora di una violazione del divieto di respingimento; che inoltre non vi sarebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III, né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III o ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare anche la sua situazione medica non costituirebbe un ostacolo ad un suo trasferimento in Lituania, che nel gravame, l'insorgente ritiene che la SEM sia incorsa in un accertamento incompleto dei fatti, non avendo essa approfondito la situazione medica della ricorrente; che il suo stato di salute non sarebbe, ad ora, chiaro; che un allontanamento in Lituania comporterebbe il rischio di un respingimento in Iraq, visto che la domanda d'asilo della ricorrente sarebbe già stata respinta dal succitato Paese; che la SEM avrebbe omesso di accertare in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti anche in merito alle eventuali violazioni del divieto di respingimento da parte della Lituania; che le argomentazioni della SEM concernenti l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 apparrebbero standardizzate e non sarebbero relazionate al caso di specie; che l'autorità di prima istanza non ha applicato la clausola di sovranità, nonostante le condizioni disumane e degradanti in cui, stando alla sua descrizione, versava la ricorrente durante la sua permanenza in Lituania; che quest'ultimo Paese non rispetterebbe il diritto europeo e internazionale, impedendo in particolare ai richiedenti di depositare una domanda d'asilo e violando diverse disposizioni che regolano l'accoglienza; che la SEM avrebbe dovuto verificare le condizioni di accoglienza in Lituania, anche alla luce dell'aggressione russa in Ucraina, che avrebbe appesantito l'apparato gestionale dei flussi migratori, che, preliminarmente, occorre chinarsi sulle censure formali, che il Tribunale ritiene che le allegazioni sollevate dalla ricorrente circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti si mischino in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM; che, in quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi seguenti, che, precisato tale aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15); che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che altresì, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Lituania il (...) agosto 2021, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 7/1), che la SEM, il (...) ottobre 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - ha presentato alle autorità lituane competenti, una domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 19/1), che non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, la Lituania ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo in questione (art. 25 par. 2 RD III), che la competenza della Lituania è dunque di principio data, che a tal proposito, si sottolinea come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale ritiene che in Lituania non vi siano fondati motivi per ritenere, anche a seguito della crisi in Ucraina, che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; cfr. sentenze del Tribunale F-4020/2022 del 3 ottobre 2022, F-2463/2022 del 10 giugno 2022 consid. 5.3), che la ricorrente non ha apportato alcun indizio concreto e sostanziato che provi che il precitato Stato membro - Stato membro dell'UE, e dunque legato alla CartaUE, e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) - non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, in violazione del divieto di respingimento, rispettivamente che ella rischierebbe di essere vittima, in Lituania, di trattamenti contrari alle disposizioni delle suddette Convenzioni, che alla richiedente l'asilo spetta l'onere della prova e quindi il compito di rovesciare la presunzione secondo cui, in Lituania, non vi sarebbero dei rischi di un trattamento che non sia in linea con gli standard europei ed internazionali, che i rapporti pubblicati da Amnesty International citati nel ricorso riguardano in particolare i migranti che arrivano in Lituania dalla Bielorussia; che, quindi, non sono pertinenti nel caso di specie, visto che la ricorrente farebbe ritorno in Lituania nel contesto della procedura di Dublino (cfr. sentenza del Tribunale F-4020/2022 del 3 ottobre 2022), che nel gravame la ricorrente fa anche riferimento alla risoluzione n. 517 del 2 luglio 2021 riguardante la dichiarazione di emergenza nazionale e alla proclamazione dello stato di emergenza del 9 novembre 2021 (in vigore dal 10 novembre 2021); che detto provvedimento impedirebbe ai richiedenti di depositare una domanda d'asilo; che, tuttavia, risulta che nel caso in esame la ricorrente abbia potuto depositare una domanda d'asilo; che, peraltro, non appaiono all'incarto degli elementi sostanziati e concreti atti a ritenere che la sua procedura d'asilo non sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni europee ed internazionali, che, pertanto, l'insorgente non è riuscita nell'intento di convincere il Tribunale di ciò che ella sostiene; che, quindi, la censura circa il mancato o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta, che anche il riferimento alle sentenze del Tribunale E-3356/2018 del 27 giugno 2018 e D-3902/2022 del 12 settembre 2022 non porta ad altro esito riferendosi peraltro queste ultime ad altri Paesi e ad altre circostanze fattuali, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di-ritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che la ricorrente, al di là di generici asserti, non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri il rischio di vedersi durevolmente privata di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza, comprensive quindi anche dell'accesso alle cure mediche indispensabili; che l'insorgente non riesce a dimostrare le presunte violazioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale la Lituania è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese, che il Tribunale non dispone inoltre di alcun elemento concreto e serio che gli permetta di ritenere che l'interessata, malgrado la decisione negativa da lei ricevuta riguardo alla sua domanda d'asilo, rischierebbe di essere rinviata in un Paese in cui la sua integrità verrebbe messa in serio pericolo, in violazione del divieto di respingimento, che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione non fornisca le prestazioni necessarie, apparterrà alla ricorrente di sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che neppure delle ragioni mediche si oppongono ad un trasferimento della ricorrente in Lituania, che, da un esame d'ufficio degli atti all'inserto, la ricorrente non appare soffrire attualmente di alcuna patologia di rilievo che possa ostacolare il suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che i disturbi o le diagnosi ravvisabili, ossia emicrania e agitazione (cfr. atto SEM n. 10/2), una cistite non complicata, un malessere generale con episodi depressivi e insonnia, così come l'incontinenza (cfr. atto SEM n. 28/2) non raggiungono il livello di gravità che occorre per l'applicazione della clausola di sovranità, che anche un eventuale peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente non è ostativo ad un trasferimento in Lituania, a meno che non vi siano degli indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire a delle norme imperative di diritto regionale e internazionale; che nessun indizio di tale natura emerge dal gravame; che, sulla base delle informazioni contenute nel ricorso, l'insorgente è stata dimessa dalla (...) in data (...) e che, quindi, ciò fa dedurre, anche in assenza di una lettera di dimissione e tenendo conto che sono passate (...) dall'ultimo giorno del periodo di ricovero, che lo stato di salute della ricorrente non sia di una gravità tale da dover attendere informazioni maggiormente circostanziate riguardo il suo quadro valetudinario, che, quindi, la censura circa il mancato o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta, che, di conseguenza, non sussiste alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Lituania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo della ricorrente ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-manda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Lituania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che ella non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-cessione dell'effetto sospensivo, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: