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D-5143/2022

D-5143/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, a sostegno della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda e religione alevita e di aver vissuto a C._______ e D._______ (comuni soggetti al comune metropolitano di Istanbul); che egli ha dichiarato di essere stato arrestato e tenuto in stato di fermo per due giorni dalla polizia il 21 marzo 2018 durante le celebra- zioni della festa di Newroz; che nel corso del fermo egli sarebbe stato pic- chiato, maltrattato e messo sotto pressione psicologica; che l'interessato ha riferito di essere attivo nell'HDP e di essere stato responsabile, durante le elezioni del 2019, delle urne in una scuola; che altresì il richiedente ha affermato di aver pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Abdullah Öcalan; che il (…) giugno 2020 sarebbe stata aperta un'inchiesta nei suoi confronti a seguito della quale la polizia avrebbe fatto irruzione a casa sua mentre egli era assente; che da quel momento l'interessato non avrebbe più fatto ritorno al suo domicilio e si sarebbe nascosto per poi espatriare dopo diversi mesi; che il (…) agosto 2021 sarebbe stata emanata una de- cisione di cattura nei suoi confronti (Yakalama emri, doc. 2) per sostegno economico e propaganda per l'organizzazione terroristica (cfr. atto SEM 48/11, D7-D8, D17, D23-D24; atto SEM 53/9, D47-D48),

D-5143/2022 Pagina 5 che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni del richiedente; che le stesse sono state considerate inverosimili; che in particolare, non sono state ritenute attendibili le allegazioni fondate su mezzi di prova falsi; che l'analisi effettuata dall'autorità sui documenti avrebbe evidenziato numerosi indizi di contraffazione; che il mandato di cattura (doc. 2) presenterebbe diverse carenze essenziali rispetto a un atto giudiziario dello stesso tipo; che mancherebbero o risulterebbero incomplete informazioni fondamentali come i dati anagrafici, i numeri di funzione, la firma dell'autorità emittente e la data di emissione; che inoltre, sarebbe stato presentato un unico do- cumento contenente due atti (Yakalama emri e Değişik iş karar), sebbene normalmente vengano emessi separatamente con codici di accesso UYAP distinti; che per quanto riguarda l'atto Değişik iş karar ("altra decisione", doc. 3), si riscontrerebbero incongruenze rispetto ai documenti di riferi- mento in possesso della SEM, tra cui l'assenza del numero di inchiesta e il fatto che il giudice menzionato non sarebbe stato operativo presso l'au- torità emittente; che inoltre, i numeri di inchiesta e di decisione non segui- rebbero l'ordine cronologico e fattuale abituale; che infine, entrambi i docu- menti presenterebbero un codice QR distorto e delle numerose rassomi- glianze con quelli presentati dal cugino; che nella risposta al diritto di es- sere sentito l'interessato si sarebbe limitato a richiamare, tramite il suo av- vocato, la possibilità per i procuratori di condurre un'unica inchiesta su più persone in presenza di legami tra loro o di reati simili senza riferire che esisterebbe un unico fascicolo riguardante l'interessato e il cugino; che di conseguenza, sarebbe da escludere che egli sarebbe ricercato dalle auto- rità turche; che le due fotografie depositate e la lettera firmata dalla presi- denza distrettuale del partito HDP di C._______ non permetterebbero una diversa valutazione; che infine, la SEM ha ritenuto vaghe, imprecise, senza elementi di qualità e dunque inverosimili le allegazioni del richiedente in merito all'episodio del 21 marzo 2018 in cui sarebbe stato preso in custodia dai poliziotti, portato alla sede di polizia e rilasciato due giorni dopo, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta le motivazioni dell'autorità in- feriore in merito ai mezzi di prova e ritiene che gli stessi dovrebbero essere considerati autentici; che non sarebbe corretto affermare che i dati anagra- fici sono incompleti, poiché il documento riporterebbe nome, cognome, pa- ternità, maternità, luogo e data di nascita, ovvero delle informazioni suffi- cienti per identificare l'imputato; che inoltre, nulla vieterebbe un'emissione congiunta degli atti Yakalama emri (doc. 2) e Değişik İş karar (doc. 3); che le incongruenze evidenziate dalla SEM sarebbero quindi giustificabili e non comprometterebbero la validità della documentazione presentata, la cui autenticità sarebbe stata confermata dall'avvocato turco; che di

D-5143/2022 Pagina 6 conseguenza, contrariamente a quanto affermato nella decisione impu- gnata, risulterebbe evidente che nel suo Paese di origine il ricorrente sa- rebbe ricercato per reati legati all'appartenenza, al finanziamento e alla propaganda di un'organizzazione terroristica armata, nonché per insulto al Presidente della Repubblica; che questo quadro si inserirebbe coerente- mente nel contesto della sua attività politica a favore della causa curda, come dimostrato dagli altri mezzi di prova presentati, i quali renderebbero credibili i motivi addotti per la domanda d'asilo; che in seguito, l'insorgente contesta l'accusa di aver fornito dichiarazioni vaghe e imprecise; che il suo racconto sarebbe dettagliato e non potrebbe essere considerato stereoti- pato, soprattutto se valutato nel suo complesso e insieme ai mezzi di prova prodotti; che pertanto, le condizioni di verosimiglianza dovrebbero ritenersi soddisfatte; che infine, il ricorrente teme persecuzioni nel suo Paese, dove sarebbe stato emesso un mandato di cattura per accuse politicamente mo- tivate, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici

D-5143/2022 Pagina 7 interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimi- glianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che anzitutto, il Tribunale rileva che l'esame sull'autenticità del mandato di cattura (Yakalama emri, doc. 2) e dell'altra decisione (Değişik İş karar, doc. 3) intrapreso dall'autorità inferiore è approfondito, rigoroso e circo- stanziato; che a ciò si aggiunge il fatto che né in sede di diritto di essere sentito, né in sede ricorsuale l'insorgente ha saputo apportare un'argomen- tazione convincente e fondata in grado di invalidare quanto rilevato dalla SEM; che infatti, egli si è limitato ad affermare che l'autenticità dei mezzi di prova sarebbe stata confermata dall'avvocato turco e che non sarebbe cor- retto affermare che i dati anagrafici sono incompleti, poiché il documento riporterebbe nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita; che inoltre, in merito alle numerose rassomiglianze dei documenti con quelli presentati dal cugino l'insorgente si è limitato a richiamare, tramite il suo avvocato, la possibilità per i procuratori di condurre un'unica inchiesta su più persone in presenza di legami tra loro o di reati simili; che tuttavia, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non ha sollevato l'ar- gomento secondo cui esisterebbe un unico fascicolo riguardante il ricor- rente e il cugino; che pertanto, tale argomentazione appare puramente teo- rica e non adatta al caso di specie, che alla luce di quanto precede, il Tribunale conferma la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla ritenuta non autenticità del doc. 2 e del doc. 3 presentati dal ricorrente, che in seguito, nemmeno gli ulteriori mezzi di prova sono atti a rendere verosimile che egli sia ricercato dalle autorità turche; che per quanto ri- guarda la lettera dell'HDP fornita il suo contenuto è in forte contraddizione con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente; che difatti, egli ha riferito in sede di audizione di non aver rivestito un ruolo di spicco all'interno del par- tito (cfr. atto SEM 31/11, D8 e D46-D47); che contrariamente, nello scritto viene invece sostenuto che egli è stato un collaboratore attivo del partito e partecipe in diversi ruoli; che di conseguenza, vi è modo di credere che la lettera sia stata fabbricata per i bisogni di causa e non può dunque esserle attribuito alcun valore probatorio rilevante,

D-5143/2022 Pagina 8 che inoltre, si rileva che il ricorrente in sede di verbale sulle generalità ha riferito di disporre di un avvocato in Turchia (cfr. atto SEM 12/10 lett. g); che successivamente, durante l'audizione sui motivi d'asilo egli ha riferito di non aver più un patrocinatore in Turchia (cfr. atto SEM 53/9, D51) ma che avrebbe potuto riattivare l'avvocato di famiglia trasmettendogli una nuova procura (cfr. atto SEM 53/9, D56); che pertanto, appare singolare che lo scritto trasmesso in data 28 settembre 2022 come ulteriore mezzo di prova sia stato sottoscritto da un altro rappresentante legale; che per altro, tale scritto può essere ritenuto uno scritto di compiacenza senza al- cun valore probatorio rilevante, che per quanto riguarda l'attesa del "dossier giudiziario completo relativo ai reati di cui sarebbe accusato in Turchia", da parte dell'avvocato del ricor- rente turco, come annunciato con scritto del 31 gennaio 2025, vi è modo di rilevare che da una parte non è stato né sostanziato né riferito se si tratte- rebbe della stessa procedura o di una nuova procedura né se si tratterebbe di nuovi documenti, e dall'altra parte non è stata comunicata alcuna data nemmeno indicativa dell'invio; che di conseguenza, non vi è luogo di atten- dere l'inoltro dei documenti prospettati; che in seguito, anche il fatto che il padre venga spesso chiamato dal comandante della polizia risulta un'affer- mazione di parte non ulteriormente sostanziata e non può dunque essere ritenuta verosimile, che infine, anche le allegazioni in merito alla custodia e all'interrogatorio da parte di poliziotti in occasione della festività di Newroz il 21 marzo 2018, sono da considerarsi non circostanziate e vaghe (cfr. atti SEM 48/11, D50; 53/9, D47-D50), che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni dell'insorgente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che in seguito, questo Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità prepon- derante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 8.8); che nel caso di specie, non sono riconoscibili ulteriori fattori di rischio, che infine, non è ravvisabile nemmeno una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi a causa dell'etnia del ricorrente; che invero, i pregiudizi allegati

D-5143/2022 Pagina 9 in sede d'audizione – maltrattamenti subiti a scuola e nel corso del servizio militare (cfr. atto SEM 31/11, D11) – non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda possono essere sottoposte (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6753/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 8.4), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso, l'insorgente censura tuttavia che, in caso di rientro in Tur- chia, rischierebbe di essere esposto a una pena o a un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inam- missibile e inesigibile, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio

D-5143/2022 Pagina 10 personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che il ricorrente ha vissuto a C._______ e D._______ (Istanbul) e non pro- viene da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; ch'egli è un uomo giovane e in salute, celibe e senza figli, proviene da una famiglia in buone condizioni economiche; che dispone di esperienza lavorativa in quanto (…) e imprenditore nella vendita di merce per (…) (cfr. atto SEM

D-5143/2022 Pagina 11 53/9, D30-D37) – esperienze grazie alle quali riusciva a mantenersi eco- nomicamente –nonché di un'intatta rete sociale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 53/9, D19, D22-D27, D38-D40), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato l'8 feb- braio 2023, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5143/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

E. 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che il ricorrente ha vissuto a C._______ e D._______ (Istanbul) e non pro- viene da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; ch'egli è un uomo giovane e in salute, celibe e senza figli, proviene da una famiglia in buone condizioni economiche; che dispone di esperienza lavorativa in quanto (…) e imprenditore nella vendita di merce per (…) (cfr. atto SEM

D-5143/2022 Pagina 11 53/9, D30-D37) – esperienze grazie alle quali riusciva a mantenersi eco- nomicamente –nonché di un'intatta rete sociale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 53/9, D19, D22-D27, D38-D40), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato l'8 feb- braio 2023, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5143/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5143/2022 Sentenza del 6 marzo 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 ottobre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 7 dicembre 2021 insieme al cugino, la procura del 13 dicembre 2021, con la quale l'interessato ha conferito mandato alla protezione giuridica della Regione (...), l'audizione di rilevamento dei dati personali del 14 dicembre 2021, lo scritto del 18 gennaio 2022 inoltrato dal richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, con allegati una lettera del Partito Democratico dei Popoli (in turco: Halklarin Demokratik Partisi, HDP, di seguito: doc. 1), una decisione di accompagnamento coattivo (Yakalama emri, doc. 2) e un'altra decisione (De i ik karar, doc. 3), l'audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 23 febbraio 2022, l'analisi interna della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dell'11 marzo 2022 relativa al doc. 2 e al doc. 3, le decisioni di assegnazione alla procedura ampliata e di ripartizione al cantone B._______dell'11 aprile 2022, la rinuncia al mandato di rappresentanza della Protezione giuridica della Regione (...) e l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al consultorio cantonale competente sottoscritta dal richiedente in medesima data, la procura del 29 aprile 2022, con la quale l'interessato ha conferito mandato al Consultorio giuridico del cantone B._______, l'audizione secondo l'art. 29 LAsi dell'8 settembre 2022, la concessione del diritto di essere sentito al richiedente in data 9 settembre 2022 in merito agli indizi di contraffazione emersi nell'analisi interna della SEM del doc. 2 e del doc. 3, lo scritto del 28 settembre 2022 dell'interessato, inoltrato per il tramite della sua rappresentante legale, con allegata una lettera in lingua turca del suo avvocato in patria e la relativa traduzione in tedesco, la decisione della SEM dell'11 ottobre 2022, notificata il giorno seguente, che respingeva la domanda d'asilo dell'interessato, pronunciava il suo allontanamento dalla Svizzera, invitava l'interessato a lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricava il cantone B._______ dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 novembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 novembre 2022), per il tramite del quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; in ulteriore subordine, al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria, con contestuale richiesta processuale di concessione dell'assistenza giudiziaria, la decisione incidentale del Tribunale del 24 gennaio 2023 che autorizzava il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingeva la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e lo invitava a versare un anticipo di CHF 750.- entro l'8 febbraio 2023, con comminatoria d'inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il pagamento del suddetto anticipo spese avvenuto l'8 febbraio 2023, la riattribuzione, per questioni organizzative, del procedimento alla giudice Giulia Marelli, lo scritto del 31 gennaio 2025 tramite il quale il ricorrente ha chiesto informazioni in merito allo stato della procedura e ha comunicato che sarebbe in attesa, dal suo patrocinatore turco, del dossier giudiziario completo relativo ai reati di cui sarebbe accusato in Turchia, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, a sostegno della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda e religione alevita e di aver vissuto a C._______ e D._______ (comuni soggetti al comune metropolitano di Istanbul); che egli ha dichiarato di essere stato arrestato e tenuto in stato di fermo per due giorni dalla polizia il 21 marzo 2018 durante le celebrazioni della festa di Newroz; che nel corso del fermo egli sarebbe stato picchiato, maltrattato e messo sotto pressione psicologica; che l'interessato ha riferito di essere attivo nell'HDP e di essere stato responsabile, durante le elezioni del 2019, delle urne in una scuola; che altresì il richiedente ha affermato di aver pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Abdullah Öcalan; che il (...) giugno 2020 sarebbe stata aperta un'inchiesta nei suoi confronti a seguito della quale la polizia avrebbe fatto irruzione a casa sua mentre egli era assente; che da quel momento l'interessato non avrebbe più fatto ritorno al suo domicilio e si sarebbe nascosto per poi espatriare dopo diversi mesi; che il (...) agosto 2021 sarebbe stata emanata una decisione di cattura nei suoi confronti (Yakalama emri, doc. 2) per sostegno economico e propaganda per l'organizzazione terroristica (cfr. atto SEM 48/11, D7-D8, D17, D23-D24; atto SEM 53/9, D47-D48), che nella decisione impugnata la SEM ha analizzato sotto il profilo della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni del richiedente; che le stesse sono state considerate inverosimili; che in particolare, non sono state ritenute attendibili le allegazioni fondate su mezzi di prova falsi; che l'analisi effettuata dall'autorità sui documenti avrebbe evidenziato numerosi indizi di contraffazione; che il mandato di cattura (doc. 2) presenterebbe diverse carenze essenziali rispetto a un atto giudiziario dello stesso tipo; che mancherebbero o risulterebbero incomplete informazioni fondamentali come i dati anagrafici, i numeri di funzione, la firma dell'autorità emittente e la data di emissione; che inoltre, sarebbe stato presentato un unico documento contenente due atti (Yakalama emri e De i ik i karar), sebbene normalmente vengano emessi separatamente con codici di accesso UYAP distinti; che per quanto riguarda l'atto De i ik i karar ("altra decisione", doc. 3), si riscontrerebbero incongruenze rispetto ai documenti di riferimento in possesso della SEM, tra cui l'assenza del numero di inchiesta e il fatto che il giudice menzionato non sarebbe stato operativo presso l'autorità emittente; che inoltre, i numeri di inchiesta e di decisione non seguirebbero l'ordine cronologico e fattuale abituale; che infine, entrambi i documenti presenterebbero un codice QR distorto e delle numerose rassomiglianze con quelli presentati dal cugino; che nella risposta al diritto di essere sentito l'interessato si sarebbe limitato a richiamare, tramite il suo avvocato, la possibilità per i procuratori di condurre un'unica inchiesta su più persone in presenza di legami tra loro o di reati simili senza riferire che esisterebbe un unico fascicolo riguardante l'interessato e il cugino; che di conseguenza, sarebbe da escludere che egli sarebbe ricercato dalle autorità turche; che le due fotografie depositate e la lettera firmata dalla presidenza distrettuale del partito HDP di C._______ non permetterebbero una diversa valutazione; che infine, la SEM ha ritenuto vaghe, imprecise, senza elementi di qualità e dunque inverosimili le allegazioni del richiedente in merito all'episodio del 21 marzo 2018 in cui sarebbe stato preso in custodia dai poliziotti, portato alla sede di polizia e rilasciato due giorni dopo, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta le motivazioni dell'autorità inferiore in merito ai mezzi di prova e ritiene che gli stessi dovrebbero essere considerati autentici; che non sarebbe corretto affermare che i dati anagrafici sono incompleti, poiché il documento riporterebbe nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, ovvero delle informazioni sufficienti per identificare l'imputato; che inoltre, nulla vieterebbe un'emissione congiunta degli atti Yakalama emri (doc. 2) e De i ik karar (doc. 3); che le incongruenze evidenziate dalla SEM sarebbero quindi giustificabili e non comprometterebbero la validità della documentazione presentata, la cui autenticità sarebbe stata confermata dall'avvocato turco; che di conseguenza, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, risulterebbe evidente che nel suo Paese di origine il ricorrente sarebbe ricercato per reati legati all'appartenenza, al finanziamento e alla propaganda di un'organizzazione terroristica armata, nonché per insulto al Presidente della Repubblica; che questo quadro si inserirebbe coerentemente nel contesto della sua attività politica a favore della causa curda, come dimostrato dagli altri mezzi di prova presentati, i quali renderebbero credibili i motivi addotti per la domanda d'asilo; che in seguito, l'insorgente contesta l'accusa di aver fornito dichiarazioni vaghe e imprecise; che il suo racconto sarebbe dettagliato e non potrebbe essere considerato stereotipato, soprattutto se valutato nel suo complesso e insieme ai mezzi di prova prodotti; che pertanto, le condizioni di verosimiglianza dovrebbero ritenersi soddisfatte; che infine, il ricorrente teme persecuzioni nel suo Paese, dove sarebbe stato emesso un mandato di cattura per accuse politicamente motivate, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso segnatamente dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che anzitutto, il Tribunale rileva che l'esame sull'autenticità del mandato di cattura (Yakalama emri, doc. 2) e dell'altra decisione (De i ik karar, doc. 3) intrapreso dall'autorità inferiore è approfondito, rigoroso e circostanziato; che a ciò si aggiunge il fatto che né in sede di diritto di essere sentito, né in sede ricorsuale l'insorgente ha saputo apportare un'argomentazione convincente e fondata in grado di invalidare quanto rilevato dalla SEM; che infatti, egli si è limitato ad affermare che l'autenticità dei mezzi di prova sarebbe stata confermata dall'avvocato turco e che non sarebbe corretto affermare che i dati anagrafici sono incompleti, poiché il documento riporterebbe nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita; che inoltre, in merito alle numerose rassomiglianze dei documenti con quelli presentati dal cugino l'insorgente si è limitato a richiamare, tramite il suo avvocato, la possibilità per i procuratori di condurre un'unica inchiesta su più persone in presenza di legami tra loro o di reati simili; che tuttavia, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non ha sollevato l'argomento secondo cui esisterebbe un unico fascicolo riguardante il ricorrente e il cugino; che pertanto, tale argomentazione appare puramente teorica e non adatta al caso di specie, che alla luce di quanto precede, il Tribunale conferma la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla ritenuta non autenticità del doc. 2 e del doc. 3 presentati dal ricorrente, che in seguito, nemmeno gli ulteriori mezzi di prova sono atti a rendere verosimile che egli sia ricercato dalle autorità turche; che per quanto riguarda la lettera dell'HDP fornita il suo contenuto è in forte contraddizione con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente; che difatti, egli ha riferito in sede di audizione di non aver rivestito un ruolo di spicco all'interno del partito (cfr. atto SEM 31/11, D8 e D46-D47); che contrariamente, nello scritto viene invece sostenuto che egli è stato un collaboratore attivo del partito e partecipe in diversi ruoli; che di conseguenza, vi è modo di credere che la lettera sia stata fabbricata per i bisogni di causa e non può dunque esserle attribuito alcun valore probatorio rilevante, che inoltre, si rileva che il ricorrente in sede di verbale sulle generalità ha riferito di disporre di un avvocato in Turchia (cfr. atto SEM 12/10 lett. g); che successivamente, durante l'audizione sui motivi d'asilo egli ha riferito di non aver più un patrocinatore in Turchia (cfr. atto SEM 53/9, D51) ma che avrebbe potuto riattivare l'avvocato di famiglia trasmettendogli una nuova procura (cfr. atto SEM 53/9, D56); che pertanto, appare singolare che lo scritto trasmesso in data 28 settembre 2022 come ulteriore mezzo di prova sia stato sottoscritto da un altro rappresentante legale; che per altro, tale scritto può essere ritenuto uno scritto di compiacenza senza alcun valore probatorio rilevante, che per quanto riguarda l'attesa del "dossier giudiziario completo relativo ai reati di cui sarebbe accusato in Turchia", da parte dell'avvocato del ricorrente turco, come annunciato con scritto del 31 gennaio 2025, vi è modo di rilevare che da una parte non è stato né sostanziato né riferito se si tratterebbe della stessa procedura o di una nuova procedura né se si tratterebbe di nuovi documenti, e dall'altra parte non è stata comunicata alcuna data nemmeno indicativa dell'invio; che di conseguenza, non vi è luogo di attendere l'inoltro dei documenti prospettati; che in seguito, anche il fatto che il padre venga spesso chiamato dal comandante della polizia risulta un'affermazione di parte non ulteriormente sostanziata e non può dunque essere ritenuta verosimile, che infine, anche le allegazioni in merito alla custodia e all'interrogatorio da parte di poliziotti in occasione della festività di Newroz il 21 marzo 2018, sono da considerarsi non circostanziate e vaghe (cfr. atti SEM 48/11, D50; 53/9, D47-D50), che per questi motivi, nella fattispecie le dichiarazioni dell'insorgente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che in seguito, questo Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 8.8); che nel caso di specie, non sono riconoscibili ulteriori fattori di rischio, che infine, non è ravvisabile nemmeno una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi a causa dell'etnia del ricorrente; che invero, i pregiudizi allegati in sede d'audizione - maltrattamenti subiti a scuola e nel corso del servizio militare (cfr. atto SEM 31/11, D11) - non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda possono essere sottoposte (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-6753/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 8.4), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile, che nel ricorso, l'insorgente censura tuttavia che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe di essere esposto a una pena o a un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui il ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016 (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8), che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che il ricorrente ha vissuto a C._______ e D._______ (Istanbul) e non proviene da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; ch'egli è un uomo giovane e in salute, celibe e senza figli, proviene da una famiglia in buone condizioni economiche; che dispone di esperienza lavorativa in quanto (...) e imprenditore nella vendita di merce per (...) (cfr. atto SEM 53/9, D30-D37) - esperienze grazie alle quali riusciva a mantenersi economicamente -nonché di un'intatta rete sociale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 53/9, D19, D22-D27, D38-D40), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: