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D-5095/2020

D-5095/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-17 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______ ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 31 mag- gio 2017 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. A1/2). B. B.a La SEM ha tenuto con il richiedente asilo una prima audizione sulle generalità l’8 giugno 2017 (cfr. atto della SEM n. A5/12), mentre che il 20 marzo 2018 (cfr. atto della SEM n. A20/17) con completamento il 20 lu- glio 2018 (cfr. atto della SEM n. A25/15), rispettivamente l’11 giugno 2020 (cfr. atto della SEM n A33/30), si sono svolte con il medesimo le audizioni relative ai suoi motivi d’asilo. B.b L’interessato, per quanto di rilievo, ha segnatamente allegato nelle di- verse audizioni sostenute, di essere originario dello Sri Lanka, di etnia tamil e religione induista, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, nella (…) dello Sri Lanka. Egli ha dichiarato di aver interrotto gli studi nel 2007 in quanto, il 22 giugno dello stesso anno, sarebbe stato reclutato con la forza dalle LTTE (acronimo in inglese per “Liberation Tigers of Tamile Eelam”) le quali lo avrebbero addestrato per un mese. Al termine del suddetto addestramento, sarebbe stato impiegato come assistente me- dico dapprima presso D._______ e successivamente, dal 2008, presso E._______. Nel mese di febbraio 2008 sarebbe stato ferito ad una gamba a causa di un’esplosione. Il 27 aprile 2009 sarebbe invece stato imprigio- nato nel campo di riabilitazione di F._______ dove avrebbe subito delle torture e degli abusi sessuali. Il 30 settembre 2011 egli sarebbe stato rila- sciato dal suddetto campo, con obbligo di firma e da allora sarebbe stato attenzionato regolarmente da parte delle autorità srilankesi. In particolare egli avrebbe, nell’aprile 2014, nell’ottobre 2016, nel novembre 2016 e nel dicembre 2016, subito degli interrogatori dove sarebbe stato maltrattato, torturato e – in occasione dell’interrogatorio dell’ottobre 2016 – abusato sessualmente. In seguito, i membri delle autorità si sarebbero recati gior- nalmente al suo domicilio, di modo da costringerlo a nascondersi a G._______, presso sua zia, dove tuttavia sarebbe stato nuovamente sco- vato dalle autorità nel febbraio 2017. Esasperato da tale situazione si sa- rebbe dapprima recato a Colombo, per poi successivamente espatriare verso la Svizzera a maggio 2017.

D-5095/2020 Pagina 3 A supporto delle sue asserzioni, l’interessato ha depositato la seguente do- cumentazione (cfr. atto della SEM n. A26): la propria carta d’identità; il pro- prio certificato di nascita; il certificato di nascita della moglie e della figlia; il certificato di matrimonio. Mentre quali mezzi di prova egli ha prodotto (cfr. atto della SEM n. A27): un certificato di reintegrazione; un’attestazione del campo di riabilitazione; un’attestazione dei giorni di visita del campo; tre articoli di giornale; un’attestazione d’incarcerazione del CICR; una carta d’identità temporanea; una lettera di sostegno di H._______, membro del parlamento; un rapporto medico sottoscritto dal dr. I._______ di C._______ oltre che due rapporti medici e due CD rom con le radiografie della sua gamba e del ginocchio sinistro; una carta di detenzione e una lettera di dimissione dell’Ospedale Civico di Lugano del 25 gennaio 2018. C. Con decisione dell’11 settembre 2020 – notificata il 14 settembre 2020 (cfr. atto della SEM n. A37/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- detta misura. Nella predetta decisione, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto parzial- mente inverosimili i motivi d’asilo esposti dall’interessato ai sensi dell’art. 7 LAsi (cfr. p.to II, n. 1 e 2, pag. 3 e seg. della decisione impugnata). In par- ticolare, le allegazioni relative agli episodi che sarebbero avvenuti ad aprile 2014 e a novembre 2016 sarebbero inverosimili, in quanto apparse tardi- vamente nel racconto dell’interessato. Mentre per quanto attiene le asser- zioni relative ai fermi di ottobre e dicembre 2016, a detta dell’autorità infe- riore, il ricorrente sarebbe incorso in numerose e gravi contraddizioni. Per quanto riguarda le restanti allegazioni, la SEM ha reputato che non sussi- sterebbero sufficienti elementi per ritenere che l’interessato possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un’alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. p.to II, n. 3, pag. 4 e seg.). Oltre a ciò, neppure i mezzi di prova da lui prodotti durante la procedura permetterebbero di giungere ad una diversa conclusione (cfr. p.to II, n. 4, pag. 6). L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, sarebbe peraltro ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e personale, nonché del suo stato di salute – così come possibile (cfr. p.to III, pag. 6 e seg.).

D-5095/2020 Pagina 4 D. Per il tramite del plico raccomandato del 14 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 15 ottobre 2020) l’interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annul- lamento della decisione impugnata e la restituzione all’autorità di prime cure per completamento istruttorio, in subordine il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo, ancora più in subordine la concessione dell’ammissione provvisoria. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. L’insorgente nel suo memoriale, dopo aver ripercorso gli eventi che gli sa- rebbero occorsi, contesta che i suoi motivi d’asilo siano inverosimili. Dap- prima, in merito alle argomentazioni avanzate tardivamente, rileva come l’autorità inferiore abbia attribuito all’audizione sulle generalità un valore probatorio eccessivo, ritenuto inoltre che nel caso di specie lo stesso sa- rebbe stato condotto in modo estremamente sommario. In aggiunta, il ri- corrente rimprovera all’autorità di prime cure di non aver tenuto conto dell’imbarazzo da egli provato nel parlare delle torture e degli abusi ses- suali subiti, vista la presenza durante i primi due colloqui di donne. Inoltre, per quanto attiene l’audizione complementare avvenuta l’11 giugno 2020, egli ritiene non si sia tenuto conto del lasso di tempo trascorso dagli eventi narrati (ossia dal 2009 al 2016) e degli attriti che quest’ultimo avrebbe avuto con l’interprete. In merito a quest’ultima doglianza, il ricorrente af- ferma di aver avuto l’impressione che l’interprete nutrisse un certo risenti- mento nei suoi confronti in quanto ex membro delle LTTE, ciò che si sa- rebbe riflesso nell’audizione. Nel proseguo del suo memoriale ricorsuale, l’insorgente sostiene che la SEM non avrebbe chiarito in cosa consistes- sero le incongruenze nelle allegazioni dell’interessato relative agli episodi di ottobre e dicembre 2016. Infatti, a suo modo di vedere, sarebbe com- prensibile che egli, a seguito del periodo di incarcerazione passato presso un campo di riabilitazione e i fermi subiti dalle autorità srilankesi a partire dal 2014, non sia sempre stato in grado di distinguere tra i vari interrogatori e i maltrattamenti subiti, anche se, a suo dire, sarebbe stato in grado di farlo nella maggior parte dei casi. Altresì, la SEM avrebbe concluso fretto- losamente che le dichiarazioni rese dall’interessato non fossero plausibili rinunciando di conseguenza ad un esame adeguato della rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, ciò che a suo modo di vedere configurerebbe una viola- zione del suo diritto di essere sentito e del suo diritto ad un equo processo.

D-5095/2020 Pagina 5 Proseguendo con le doglianze ricorsuali il ricorrente ritiene che l’esecu- zione del suo allontanamento sarebbe inammissibile in quanto l’autorità in- feriore non avrebbe sufficientemente stabilito se egli abbia o meno la qua- lità di rifugiato, in quanto non si può escludere possa nuovamente essere perseguitato in caso di ritorno nel suo Paese d’origine. Inoltre, la SEM nella sua decisione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dell’evoluzione dello Sri Lanka in un regime buddista singalese con il ritorno al potere dei fratelli Rajapksa e che tali sviluppi sarebbe in particolare poco chiari per quanto riguarda gli ex membri delle LTTE, ciò che verrebbe anche confer- mato dal rapporto citato dall’autorità inferiore (cfr. Segreteria di Stato della migrazione: Nota Sri Lanka: Lagerfortschreibung del 7 febbraio 2020, pag. 15). Il ricorrente rimprovera all’autorità inferiore di aver valutato in modo errato tale evoluzione geopolitica del Paese di ritorno e di non averne colto il suo significato per la minoranza tamil. E. Con decisione incidentale del 4 maggio 2021, il giudice istruttore incaricato della causa ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha autoriz- zato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce- dura, ha accolto l’istanza di dispensa dal pagamento delle spese di giusti- zia e del relativo anticipo e ha invitato la SEM a inoltrare una risposta al ricorso. F. Invitata a determinarsi sul ricorso, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 19 maggio 2021, postulandone il respingimento. La SEM sottoli- nea come il ricorrente non avrebbe avuto problemi, nel corso dell’audizione sulle generalità, a dichiarare di esser stato picchiato nel dicembre 2016 e che avrebbe dovuto almeno accennare ai maltrattamenti subiti in occa- sione dell’obbligo di firma, tanto più che la domanda era stata puntual- mente posta dall’interrogante a quest’ultimo. Inoltre, rileva come oltre alla comparsa tardiva nel racconto dell’interessato dell’episodio relativo all’ar- resto che avrebbe subito nell’ottobre 2014, anche il fermo che sarebbe av- venuto a novembre 2016 sia comparso tardivamente, nel corso dell’audi- zione complementare. La SEM sottolinea come il ricorrente avesse addos- sato la responsabilità di tale tardività all’interprete, senza tuttavia specifi- care a quale interprete si riferisse. In merito, l’autorità di prime cure ritiene che i presunti attriti con l’interprete siano essenzialmente un tentativo di giustificare le proprie mancanze. Infatti, il ricorrente era stato informato del suo obbligo di collaborare e quindi di menzionare tutti gli episodi rilevanti, del fatto che quanto da lui dichiarato sarebbe stato trattato in modo

D-5095/2020 Pagina 6 confidenziale e che l’interprete fosse neutrale, imparziale e non avesse al- cun influsso sulla decisione d’asilo. G. Tramite osservazioni dell’11 giugno 2021, il ricorrente ha presentato la sua replica, allegando copia di due carte da visita del dottor J._______ relativi a due appuntamenti presso il Servizio psico-sociale (cfr. sub allegato 1). Circa i due episodi che la SEM ritiene siano tardivi, l’insorgente osserva che le dichiarazioni rese fossero state voluminose e coprivano un lungo lasso temporale. Egli ritiene che l’episodio di novembre 2016 rivestisse una minore importanza se comparato a quelli di ottobre 2016 e dicembre 2016, tanto più che l’interrogatorio si sarebbe svolto senza alcun maltrattamento. Il ricorrente ritiene di esser stato esaustivo nell’esposizione dei fatti durante l’audizione complementare dell’11 giugno 2020. Proseguendo nell’analisi, il ricorrente ha contestato di non aver potuto esprimersi liberamente a causa delle problematiche avute con l’interprete e alla vergogna provata. Pertanto le conclusioni sulla tardività a cui è arrivata la SEM sarebbero semplicistiche tenuto conto di tali fattori. Altresì, il ricorrente sottolinea come i suoi vissuti abbiano lasciato segni sia fisici (come schegge di mu- nizioni in testa e cicatrici chiaramente visibili sulla gamba sinistra), sia psi- cologici e che per questo motivo si stava sottoponendo ad un trattamento psicologico presso il Dr. J._______ del “Servizio psico-sociale SPS” di K._______. H. Con osservazioni di duplica del 30 giugno 2021, la SEM ha ribadito la pro- pria posizione. Il Tribunale ha trasmesso tale scritto per informazione al ricorrente in data 9 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 di- cembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata

D-5095/2020 Pagina 7 quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sen- tenza (art. 83 cpv. 1 – 4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribu- nale utilizzerà di seguito la nuova denominazione.

E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Innanzitutto, il ricorrente in sede ricorsuale ha fatto valere delle censure formali. Da una parte l’autorità di prime cure non avrebbe tenuto conto degli asseriti attriti tra l’interessato e l’interprete e d’altra parte avrebbe violato il suo diritto ad un equo processo e il suo diritto di essere sentito, poiché avrebbe effettuato un’analisi delle sue dichiarazioni rilevanti per l’asilo in maniera frettolosa e insufficiente giungendo alla conclusione che le stesse non fossero verosimili ex art. 7 LAsi e di conseguenza ha rinunciato ad esaminare la rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. A questo proposito il Tribu- nale ritiene che nonostante tali censure formali sarebbero da trattare preli- minarmente poiché potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2), dato che nel caso in disamina l'esame di merito è favorevole all’insorgente in quanto la decisione impu- gnata viene annullata, si può rinunciare all'analisi delle censure formali (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale E-6420/2020 del 20 maggio 2021 consid. 5).

E. 5.1 Proseguendo con la disamina, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qua- lità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene

D-5095/2020 Pagina 8 data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosi- mili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell’insor- gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren- dendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 5.4 Nel caso di specie, il Tribunale, al contrario di quanto sostenuto dall’au- torità inferiore nella decisione avversata, rileva come il racconto autobio- grafico del ricorrente risulti essere verosimile e ciò per i motivi che se- guono.

E. 5.4.1 Il ricorrente ha dapprima saputo raccontare in maniera sufficiente- mente precisa e costante il contesto nel quale è stato sottoposto in patria

D-5095/2020 Pagina 9 a differenti interrogatori tra il 2014 e il 2016, a causa del suo presunto le- game con le LTTE. La cronologia degli avvenimenti narrati dal ricorrente risulta coerente e le contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione av- versata possono essere ricondotte al lungo tempo trascorso dai fatti, in particolare per quanto attiene quanto dichiarato dall’interessato nei verbali d’audizione a cui è stato sottoposto. Infatti, il ricorrente è arrivato in Sviz- zera alla fine di maggio 2017 (cfr. atto della SEM n. A1/2), è stato interro- gato sommariamente l’8 giugno 2017 (cfr. atto della SEM n. A5/12) e ascol- tato la prima volta in audizione in data 20 marzo 2018 (cfr. atto della SEM

n. A20/17), con completamento il 20 luglio 2018 (cfr. atto della SEM

n. A25/15) e la seconda audizione si è tenuta l’11 giugno 2020 (cfr. atto della SEM n A33/30), quasi due anni dopo la prima audizione. Nonostante il lungo tempo trascorso tra i fatti narrati e le audizioni sostenute davanti all’autorità di prime cure, quanto esposto dall’interessato risulta eccezio- nalmente dettagliato, completo e circostanziato in relazione a quanto egli ha vissuto in patria, in particolare dal 2007 al 2017. Egli ha avuto la possi- bilità di raccontare il proprio vissuto la prima volta pochi mesi dopo che le sue vicissitudini lo portassero ad espatriare; successivamente egli ha nuo- vamente narrato il suo vissuto un anno dopo l’ultimo interrogatorio subito dalle autorità del proprio paese, mentre l’ultima audizione si è svolta ben tre anni dopo gli ultimi eventi e quasi dieci anni dopo il suo rilascio dal campo di riabilitazione. Il Tribunale ritiene che una narrazione completa e coerente, visto il lungo lasso di tempo intercorso, non sia umanamente possibile in una tale costellazione e, inoltre, la decisione avversata non tiene conto del fatto che il ricorrente ha subito gravi abusi sia durante il suo periodo di riabilitazione, sia nel corso degli interrogatori subiti a seguito della sua liberazione dal campo di riabilitazione.

E. 5.4.2 Il Tribunale ritiene che la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sia data. Dapprima si rileva come anche l’autorità inferiore non metta in dubbio le attività svolte in seno alle LTTE o le esperienze avute durante la guerra e non nutre dubbi in merito alla sua detenzione nel campo di riabili- tazione di F._______. Dai vari verbali sostenuti dall’interessato emerge che, dopo la scarcerazione, egli è stato astretto all’obbligo di firma da parte della autorità del proprio paese d’origine ed è stato sottoposto a ripetute pressioni, nonché a richieste di pagamento, vista la sua attività commer- ciale. Egli ha saputo raccontare dettagliatamente quanto capitatogli a se- guito del primo fermo avvenuto ad aprile 2014 in due udienze e dei pro- blemi sopraggiunti, sempre con le autorità del proprio paese, nell’ottobre del 2016, una volta lasciata la regione di C._______ a causa della gravi- danza della moglie, e culminati con l’ultimo fermo da lui esposto avvenuto a dicembre 2016 nel quale ha subito delle torture ed è stato portato a

D-5095/2020 Pagina 10 L._______ da parte del CID. Tali racconti sono esposti in maniera sostan- ziosa dal ricorrente oltre ad essere caratterizzati da dettagli dai quali emerge in maniera preponderante una verosimiglianza di tali asserti. Il fatto che ad anni di distanza da tali fatti, e condizioni di stress date dalla difficoltà oggettiva dell’esser interrogato in un’audizione, l’interessato non sia più in grado di riportare ora dopo ora in dettaglio i vari arresti e interrogatori, ed eventualmente confonda una detenzione con l’altra, non deve, nel caso concreto, essere considerato come una palese contraddizione, ma risulta, agli occhi del Tribunale, comprensibile visto quanto precedentemente enunciato. A ciò si aggiunga che nelle dichiarazioni da egli rese racconta di aver avuto paura e tale sentimento è ben tangibile e risulta credibile dai suoi racconti. Altrettanto comprensibili e coerenti nell’arco delle varie nar- razioni sono le allegazioni in merito al momento dalla fuga, ove egli espone di essersi nascosto dalla famiglia a M._______, dopo aver cessato la pro- pria attività lavorativa per paura di nuovi sequestri da parte dell’autorità, e di aver deciso di fuggire dopo essere stato nuovamente ricercato nel feb- braio del 2017.

E. 5.4.3 In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo esposti dal ricorrente siano verosimili.

E. 6 ottobre 2022 consid. 8.3.2). L’elezione di Ranil Wickremesinghe, avve- nuta il 20 luglio 2022, come nuovo presidente del Paese, a seguito delle dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, non modifica per il momento la valuta- zione della situazione, dato che quest'ultimo fa parte della vecchia élite politica (cfr. a titolo d’esempio sentenza del Tribunale E-458/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 7.1.3, E-43/2020 del 2 giugno 2023 consid. 7.4.4 e D- 307/2020 del 20 marzo 2023 consid. 8.2).

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E. 6.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri- conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci- bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 con- sid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori non- ché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale

D-5095/2020 Pagina 11 o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta possibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a te- mere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 con- sid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia neces- sario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

E. 6.2.1 Nel caso concreto, come precedentemente enunciato (cfr. consid. 5.1 e segg.) il ricorrente ha dimostrato in modo credibile di essere stato preso di mira dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka. È stato dapprima detenuto in un campo di riabilitazione dove ha subito delle torture ed è stato abusato sessualmente e dal quale è stato rilasciato il 30 settembre. Una volta rila- sciato e dopo aver ripreso un’attività lavorativa, dal 2014 è stato nuova- mente attenzionato dalle autorità e detenuto dal Criminal Investigation De- partement (di seguito: CID) per diversi giorni, nonché picchiato, intimidito, accusato di appartenere alle LTTE e di volerle ricreare. Il ricorrente ha dun- que subito delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi prima di lasciare il proprio Paese d’origine e al momento della partenza aveva un timore og- gettivamente giustificato di essere sposto a ulteriori persecuzioni in futuro.

E. 6.2.2 In concreto non vi è motivo di ritenere che la sua situazione personale di persecuzione, così come era al momento della partenza del ricorrente dallo Sri Lanka, sia migliorata in modo serio e permanente, nel senso che non dovrebbe più avere un fondato timore di subire nuove persecuzioni nel suddetto Paese.

E. 6.2.3 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, il Tribunale ha in particolare esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la pro- blematica del rischio di essere l’oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di

D-5095/2020 Pagina 12 legami con l’opposizione e segnatamente con l’organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore ogget- tivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tri- bunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti “forti” – iscrizione nella “Stop-List”, l’effettiva o la presunta esistenza, at- tuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio – che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L’autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti “deboli” – l’assenza di documenti d’identità, essere rimpatriato forzata- mente o per l’intermediario dell’OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili

– che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all’estero (cfr. sentenza E-1866/2015 in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio de- vono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall’incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all’interessato un profilo di rischio rilevante.

E. 6.2.4 I suddetti fattori di rischio, che possono costituire elementi di rischio rilevanti ai sensi della LAsi per le persone tamil che rientrano nello Sri Lanka, sono tutt’ora validi. Dalla pubblicazione della sentenza di riferi- mento, la situazione nello Sri Lanka ha subito diversi cambiamenti. Tra questi ricordiamo in particolare gli attacchi terroristici di Pasqua 2019, l 'ele- zione di Gotabaya Rajapaksa quale presidente del Paese avvenuta il 16 novembre 2019, nonché i recenti avvenimenti che hanno portato alle di- missioni di alcuni membri del governo e del presidente Gotabaya Ra- japaksa. La giurisprudenza del Tribunale, a causa dei cambiamenti inter- venuti, in particolare in relazione al passaggio di potere dopo le elezioni presidenziali del novembre 2019, si è basata piuttosto su una possibile ac- centuazione della situazione di vulnerabilità per le persone che rispondono a determinati fattori di rischio (cfr. sentenza del Tribunale E-6428/2019 del

E. 6.3 Nel caso concreto l’interessato presenta diversi fattori di rischio. Infatti, prima di espatriare, è stato attenzionato dalle autorità dello Sri Lanka in quanto accusato di aver legami con le LTTE e, in tale contesto, è stato vittima di torture e molestie da parte del CID. Sebbene egli non sia stato in passato attivo politicamente, come del resto durante il suo periodo passato in Svizzera, non si può escludere che un suo ritorno in Sri Lanka, dopo circa 10 anni d’assenza dal suddetto Paese, possa nuovamente riportarlo nel mirino delle autorità. Inoltre, è molto probabile che il suo nome sia an- cora registrato presso le autorità anche dopo aver cessato di adempiere all’obbligo di firma. Tenuto conto dei precedenti atti di persecuzione e del persistere delle precarie condizioni di sicurezza nello Sri Lanka, il timore soggettivo del ricorrente di subire ulteriori violenze qualora dovesse ritor- nare nel suo paese è oggettivamente comprensibile e giustificato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi.

E. 6.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell’asilo, il ricorso deve essere accolto. La deci- sione impugnata dell’11 settembre 2020 deve essere annullata e l’autorità inferiore è chiamata ad accordare l’asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

E. 7 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 8.1 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

D-5095/2020 Pagina 14

E. 8.2 Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per le spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.– complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 9 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5095/2020 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell’11 settembre 2020 è an- nullata. 2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l’asilo all’insorgente. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'500.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5095/2020 Sentenza del 17 maggio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Contessina Theis, Manuel Borla, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dal lic. iur. Emil Robert Meier,Advokaturbüro Meier & Mayerhoffer,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 11 settembre 2020. Fatti: A. A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 31 maggio 2017 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. A1/2). B. B.a La SEM ha tenuto con il richiedente asilo una prima audizione sulle generalità l'8 giugno 2017 (cfr. atto della SEM n. A5/12), mentre che il 20 marzo 2018 (cfr. atto della SEM n. A20/17) con completamento il 20 luglio 2018 (cfr. atto della SEM n. A25/15), rispettivamente l'11 giugno 2020 (cfr. atto della SEM n A33/30), si sono svolte con il medesimo le audizioni relative ai suoi motivi d'asilo. B.b L'interessato, per quanto di rilievo, ha segnatamente allegato nelle diverse audizioni sostenute, di essere originario dello Sri Lanka, di etnia tamil e religione induista, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, nella (...) dello Sri Lanka. Egli ha dichiarato di aver interrotto gli studi nel 2007 in quanto, il 22 giugno dello stesso anno, sarebbe stato reclutato con la forza dalle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamile Eelam") le quali lo avrebbero addestrato per un mese. Al termine del suddetto addestramento, sarebbe stato impiegato come assistente medico dapprima presso D._______ e successivamente, dal 2008, presso E._______. Nel mese di febbraio 2008 sarebbe stato ferito ad una gamba a causa di un'esplosione. Il 27 aprile 2009 sarebbe invece stato imprigionato nel campo di riabilitazione di F._______ dove avrebbe subito delle torture e degli abusi sessuali. Il 30 settembre 2011 egli sarebbe stato rilasciato dal suddetto campo, con obbligo di firma e da allora sarebbe stato attenzionato regolarmente da parte delle autorità srilankesi. In particolare egli avrebbe, nell'aprile 2014, nell'ottobre 2016, nel novembre 2016 e nel dicembre 2016, subito degli interrogatori dove sarebbe stato maltrattato, torturato e - in occasione dell'interrogatorio dell'ottobre 2016 - abusato sessualmente. In seguito, i membri delle autorità si sarebbero recati giornalmente al suo domicilio, di modo da costringerlo a nascondersi a G._______, presso sua zia, dove tuttavia sarebbe stato nuovamente scovato dalle autorità nel febbraio 2017. Esasperato da tale situazione si sarebbe dapprima recato a Colombo, per poi successivamente espatriare verso la Svizzera a maggio 2017. A supporto delle sue asserzioni, l'interessato ha depositato la seguente documentazione (cfr. atto della SEM n. A26): la propria carta d'identità; il proprio certificato di nascita; il certificato di nascita della moglie e della figlia; il certificato di matrimonio. Mentre quali mezzi di prova egli ha prodotto (cfr. atto della SEM n. A27): un certificato di reintegrazione; un'attestazione del campo di riabilitazione; un'attestazione dei giorni di visita del campo; tre articoli di giornale; un'attestazione d'incarcerazione del CICR; una carta d'identità temporanea; una lettera di sostegno di H._______, membro del parlamento; un rapporto medico sottoscritto dal dr. I._______ di C._______ oltre che due rapporti medici e due CD rom con le radiografie della sua gamba e del ginocchio sinistro; una carta di detenzione e una lettera di dimissione dell'Ospedale Civico di Lugano del 25 gennaio 2018. C. Con decisione dell'11 settembre 2020 - notificata il 14 settembre 2020 (cfr. atto della SEM n. A37/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. Nella predetta decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto parzialmente inverosimili i motivi d'asilo esposti dall'interessato ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. p.to II, n. 1 e 2, pag. 3 e seg. della decisione impugnata). In particolare, le allegazioni relative agli episodi che sarebbero avvenuti ad aprile 2014 e a novembre 2016 sarebbero inverosimili, in quanto apparse tardivamente nel racconto dell'interessato. Mentre per quanto attiene le asserzioni relative ai fermi di ottobre e dicembre 2016, a detta dell'autorità inferiore, il ricorrente sarebbe incorso in numerose e gravi contraddizioni. Per quanto riguarda le restanti allegazioni, la SEM ha reputato che non sussisterebbero sufficienti elementi per ritenere che l'interessato possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. p.to II, n. 3, pag. 4 e seg.). Oltre a ciò, neppure i mezzi di prova da lui prodotti durante la procedura permetterebbero di giungere ad una diversa conclusione (cfr. p.to II, n. 4, pag. 6). L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, sarebbe peraltro ammissibile, ragionevolmente esigibile - in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e personale, nonché del suo stato di salute - così come possibile (cfr. p.to III, pag. 6 e seg.). D. Per il tramite del plico raccomandato del 14 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 15 ottobre 2020) l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione all'autorità di prime cure per completamento istruttorio, in subordine il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, ancora più in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. L'insorgente nel suo memoriale, dopo aver ripercorso gli eventi che gli sarebbero occorsi, contesta che i suoi motivi d'asilo siano inverosimili. Dapprima, in merito alle argomentazioni avanzate tardivamente, rileva come l'autorità inferiore abbia attribuito all'audizione sulle generalità un valore probatorio eccessivo, ritenuto inoltre che nel caso di specie lo stesso sarebbe stato condotto in modo estremamente sommario. In aggiunta, il ricorrente rimprovera all'autorità di prime cure di non aver tenuto conto dell'imbarazzo da egli provato nel parlare delle torture e degli abusi sessuali subiti, vista la presenza durante i primi due colloqui di donne. Inoltre, per quanto attiene l'audizione complementare avvenuta l'11 giugno 2020, egli ritiene non si sia tenuto conto del lasso di tempo trascorso dagli eventi narrati (ossia dal 2009 al 2016) e degli attriti che quest'ultimo avrebbe avuto con l'interprete. In merito a quest'ultima doglianza, il ricorrente afferma di aver avuto l'impressione che l'interprete nutrisse un certo risentimento nei suoi confronti in quanto ex membro delle LTTE, ciò che si sarebbe riflesso nell'audizione. Nel proseguo del suo memoriale ricorsuale, l'insorgente sostiene che la SEM non avrebbe chiarito in cosa consistessero le incongruenze nelle allegazioni dell'interessato relative agli episodi di ottobre e dicembre 2016. Infatti, a suo modo di vedere, sarebbe comprensibile che egli, a seguito del periodo di incarcerazione passato presso un campo di riabilitazione e i fermi subiti dalle autorità srilankesi a partire dal 2014, non sia sempre stato in grado di distinguere tra i vari interrogatori e i maltrattamenti subiti, anche se, a suo dire, sarebbe stato in grado di farlo nella maggior parte dei casi. Altresì, la SEM avrebbe concluso frettolosamente che le dichiarazioni rese dall'interessato non fossero plausibili rinunciando di conseguenza ad un esame adeguato della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, ciò che a suo modo di vedere configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentito e del suo diritto ad un equo processo. Proseguendo con le doglianze ricorsuali il ricorrente ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile in quanto l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente stabilito se egli abbia o meno la qualità di rifugiato, in quanto non si può escludere possa nuovamente essere perseguitato in caso di ritorno nel suo Paese d'origine. Inoltre, la SEM nella sua decisione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dell'evoluzione dello Sri Lanka in un regime buddista singalese con il ritorno al potere dei fratelli Rajapksa e che tali sviluppi sarebbe in particolare poco chiari per quanto riguarda gli ex membri delle LTTE, ciò che verrebbe anche confermato dal rapporto citato dall'autorità inferiore (cfr. Segreteria di Stato della migrazione: Nota Sri Lanka: Lagerfortschreibung del 7 febbraio 2020, pag. 15). Il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di aver valutato in modo errato tale evoluzione geopolitica del Paese di ritorno e di non averne colto il suo significato per la minoranza tamil. E. Con decisione incidentale del 4 maggio 2021, il giudice istruttore incaricato della causa ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e ha invitato la SEM a inoltrare una risposta al ricorso. F. Invitata a determinarsi sul ricorso, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 19 maggio 2021, postulandone il respingimento. La SEM sottolinea come il ricorrente non avrebbe avuto problemi, nel corso dell'audizione sulle generalità, a dichiarare di esser stato picchiato nel dicembre 2016 e che avrebbe dovuto almeno accennare ai maltrattamenti subiti in occasione dell'obbligo di firma, tanto più che la domanda era stata puntualmente posta dall'interrogante a quest'ultimo. Inoltre, rileva come oltre alla comparsa tardiva nel racconto dell'interessato dell'episodio relativo all'arresto che avrebbe subito nell'ottobre 2014, anche il fermo che sarebbe avvenuto a novembre 2016 sia comparso tardivamente, nel corso dell'audizione complementare. La SEM sottolinea come il ricorrente avesse addossato la responsabilità di tale tardività all'interprete, senza tuttavia specificare a quale interprete si riferisse. In merito, l'autorità di prime cure ritiene che i presunti attriti con l'interprete siano essenzialmente un tentativo di giustificare le proprie mancanze. Infatti, il ricorrente era stato informato del suo obbligo di collaborare e quindi di menzionare tutti gli episodi rilevanti, del fatto che quanto da lui dichiarato sarebbe stato trattato in modo confidenziale e che l'interprete fosse neutrale, imparziale e non avesse alcun influsso sulla decisione d'asilo. G. Tramite osservazioni dell'11 giugno 2021, il ricorrente ha presentato la sua replica, allegando copia di due carte da visita del dottor J._______ relativi a due appuntamenti presso il Servizio psico-sociale (cfr. sub allegato 1). Circa i due episodi che la SEM ritiene siano tardivi, l'insorgente osserva che le dichiarazioni rese fossero state voluminose e coprivano un lungo lasso temporale. Egli ritiene che l'episodio di novembre 2016 rivestisse una minore importanza se comparato a quelli di ottobre 2016 e dicembre 2016, tanto più che l'interrogatorio si sarebbe svolto senza alcun maltrattamento. Il ricorrente ritiene di esser stato esaustivo nell'esposizione dei fatti durante l'audizione complementare dell'11 giugno 2020. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ha contestato di non aver potuto esprimersi liberamente a causa delle problematiche avute con l'interprete e alla vergogna provata. Pertanto le conclusioni sulla tardività a cui è arrivata la SEM sarebbero semplicistiche tenuto conto di tali fattori. Altresì, il ricorrente sottolinea come i suoi vissuti abbiano lasciato segni sia fisici (come schegge di munizioni in testa e cicatrici chiaramente visibili sulla gamba sinistra), sia psicologici e che per questo motivo si stava sottoponendo ad un trattamento psicologico presso il Dr. J._______ del "Servizio psico-sociale SPS" di K._______. H. Con osservazioni di duplica del 30 giugno 2021, la SEM ha ribadito la propria posizione. Il Tribunale ha trasmesso tale scritto per informazione al ricorrente in data 9 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1 - 4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione.

2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Innanzitutto, il ricorrente in sede ricorsuale ha fatto valere delle censure formali. Da una parte l'autorità di prime cure non avrebbe tenuto conto degli asseriti attriti tra l'interessato e l'interprete e d'altra parte avrebbe violato il suo diritto ad un equo processo e il suo diritto di essere sentito, poiché avrebbe effettuato un'analisi delle sue dichiarazioni rilevanti per l'asilo in maniera frettolosa e insufficiente giungendo alla conclusione che le stesse non fossero verosimili ex art. 7 LAsi e di conseguenza ha rinunciato ad esaminare la rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. A questo proposito il Tribunale ritiene che nonostante tali censure formali sarebbero da trattare preliminarmente poiché potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2), dato che nel caso in disamina l'esame di merito è favorevole all'insorgente in quanto la decisione impugnata viene annullata, si può rinunciare all'analisi delle censure formali (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale E-6420/2020 del 20 maggio 2021 consid. 5). 5. 5.1 Proseguendo con la disamina, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4). 5.4 Nel caso di specie, il Tribunale, al contrario di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, rileva come il racconto autobiografico del ricorrente risulti essere verosimile e ciò per i motivi che seguono. 5.4.1 Il ricorrente ha dapprima saputo raccontare in maniera sufficientemente precisa e costante il contesto nel quale è stato sottoposto in patria a differenti interrogatori tra il 2014 e il 2016, a causa del suo presunto legame con le LTTE. La cronologia degli avvenimenti narrati dal ricorrente risulta coerente e le contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avversata possono essere ricondotte al lungo tempo trascorso dai fatti, in particolare per quanto attiene quanto dichiarato dall'interessato nei verbali d'audizione a cui è stato sottoposto. Infatti, il ricorrente è arrivato in Svizzera alla fine di maggio 2017 (cfr. atto della SEM n. A1/2), è stato interrogato sommariamente l'8 giugno 2017 (cfr. atto della SEM n. A5/12) e ascoltato la prima volta in audizione in data 20 marzo 2018 (cfr. atto della SEM n. A20/17), con completamento il 20 luglio 2018 (cfr. atto della SEM n. A25/15) e la seconda audizione si è tenuta l'11 giugno 2020 (cfr. atto della SEM n A33/30), quasi due anni dopo la prima audizione. Nonostante il lungo tempo trascorso tra i fatti narrati e le audizioni sostenute davanti all'autorità di prime cure, quanto esposto dall'interessato risulta eccezionalmente dettagliato, completo e circostanziato in relazione a quanto egli ha vissuto in patria, in particolare dal 2007 al 2017. Egli ha avuto la possibilità di raccontare il proprio vissuto la prima volta pochi mesi dopo che le sue vicissitudini lo portassero ad espatriare; successivamente egli ha nuovamente narrato il suo vissuto un anno dopo l'ultimo interrogatorio subito dalle autorità del proprio paese, mentre l'ultima audizione si è svolta ben tre anni dopo gli ultimi eventi e quasi dieci anni dopo il suo rilascio dal campo di riabilitazione. Il Tribunale ritiene che una narrazione completa e coerente, visto il lungo lasso di tempo intercorso, non sia umanamente possibile in una tale costellazione e, inoltre, la decisione avversata non tiene conto del fatto che il ricorrente ha subito gravi abusi sia durante il suo periodo di riabilitazione, sia nel corso degli interrogatori subiti a seguito della sua liberazione dal campo di riabilitazione. 5.4.2 Il Tribunale ritiene che la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sia data. Dapprima si rileva come anche l'autorità inferiore non metta in dubbio le attività svolte in seno alle LTTE o le esperienze avute durante la guerra e non nutre dubbi in merito alla sua detenzione nel campo di riabilitazione di F._______. Dai vari verbali sostenuti dall'interessato emerge che, dopo la scarcerazione, egli è stato astretto all'obbligo di firma da parte della autorità del proprio paese d'origine ed è stato sottoposto a ripetute pressioni, nonché a richieste di pagamento, vista la sua attività commerciale. Egli ha saputo raccontare dettagliatamente quanto capitatogli a seguito del primo fermo avvenuto ad aprile 2014 in due udienze e dei problemi sopraggiunti, sempre con le autorità del proprio paese, nell'ottobre del 2016, una volta lasciata la regione di C._______ a causa della gravidanza della moglie, e culminati con l'ultimo fermo da lui esposto avvenuto a dicembre 2016 nel quale ha subito delle torture ed è stato portato a L._______ da parte del CID. Tali racconti sono esposti in maniera sostanziosa dal ricorrente oltre ad essere caratterizzati da dettagli dai quali emerge in maniera preponderante una verosimiglianza di tali asserti. Il fatto che ad anni di distanza da tali fatti, e condizioni di stress date dalla difficoltà oggettiva dell'esser interrogato in un'audizione, l'interessato non sia più in grado di riportare ora dopo ora in dettaglio i vari arresti e interrogatori, ed eventualmente confonda una detenzione con l'altra, non deve, nel caso concreto, essere considerato come una palese contraddizione, ma risulta, agli occhi del Tribunale, comprensibile visto quanto precedentemente enunciato. A ciò si aggiunga che nelle dichiarazioni da egli rese racconta di aver avuto paura e tale sentimento è ben tangibile e risulta credibile dai suoi racconti. Altrettanto comprensibili e coerenti nell'arco delle varie narrazioni sono le allegazioni in merito al momento dalla fuga, ove egli espone di essersi nascosto dalla famiglia a M._______, dopo aver cessato la propria attività lavorativa per paura di nuovi sequestri da parte dell'autorità, e di aver deciso di fuggire dopo essere stato nuovamente ricercato nel febbraio del 2017. 5.4.3 In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo esposti dal ricorrente siano verosimili.

6. Resta ancora da esaminare se i motivi addotti dal ricorrente sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta possibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). 6.2 6.2.1 Nel caso concreto, come precedentemente enunciato (cfr. consid. 5.1 e segg.) il ricorrente ha dimostrato in modo credibile di essere stato preso di mira dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka. È stato dapprima detenuto in un campo di riabilitazione dove ha subito delle torture ed è stato abusato sessualmente e dal quale è stato rilasciato il 30 settembre. Una volta rilasciato e dopo aver ripreso un'attività lavorativa, dal 2014 è stato nuovamente attenzionato dalle autorità e detenuto dal Criminal Investigation Departement (di seguito: CID) per diversi giorni, nonché picchiato, intimidito, accusato di appartenere alle LTTE e di volerle ricreare. Il ricorrente ha dunque subito delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi prima di lasciare il proprio Paese d'origine e al momento della partenza aveva un timore oggettivamente giustificato di essere sposto a ulteriori persecuzioni in futuro. 6.2.2 In concreto non vi è motivo di ritenere che la sua situazione personale di persecuzione, così come era al momento della partenza del ricorrente dallo Sri Lanka, sia migliorata in modo serio e permanente, nel senso che non dovrebbe più avere un fondato timore di subire nuove persecuzioni nel suddetto Paese. 6.2.3 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, il Tribunale ha in particolare esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi, o anche di seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e segnatamente con l'organizzazione delle LTTE, di cui le autorità temono sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di essere considerata come rappresentante una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti" - iscrizione nella "Stop-List", l'effettiva o la presunta esistenza, attuale o passata, di legami con le LTTE o ancora attività di opposizione in esilio - che sono di per sé, suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. L'autorità succitata ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" - l'assenza di documenti d'identità, essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili - che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza E-1866/2015 in particolare consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all'interessato un profilo di rischio rilevante. 6.2.4 I suddetti fattori di rischio, che possono costituire elementi di rischio rilevanti ai sensi della LAsi per le persone tamil che rientrano nello Sri Lanka, sono tutt'ora validi. Dalla pubblicazione della sentenza di riferimento, la situazione nello Sri Lanka ha subito diversi cambiamenti. Tra questi ricordiamo in particolare gli attacchi terroristici di Pasqua 2019, l 'elezione di Gotabaya Rajapaksa quale presidente del Paese avvenuta il 16 novembre 2019, nonché i recenti avvenimenti che hanno portato alle dimissioni di alcuni membri del governo e del presidente Gotabaya Rajapaksa. La giurisprudenza del Tribunale, a causa dei cambiamenti intervenuti, in particolare in relazione al passaggio di potere dopo le elezioni presidenziali del novembre 2019, si è basata piuttosto su una possibile accentuazione della situazione di vulnerabilità per le persone che rispondono a determinati fattori di rischio (cfr. sentenza del Tribunale E-6428/2019 del 6 ottobre 2022 consid. 8.3.2). L'elezione di Ranil Wickremesinghe, avvenuta il 20 luglio 2022, come nuovo presidente del Paese, a seguito delle dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, non modifica per il momento la valutazione della situazione, dato che quest'ultimo fa parte della vecchia élite politica (cfr. a titolo d'esempio sentenza del Tribunale E-458/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 7.1.3, E-43/2020 del 2 giugno 2023 consid. 7.4.4 e D-307/2020 del 20 marzo 2023 consid. 8.2). 6.3 Nel caso concreto l'interessato presenta diversi fattori di rischio. Infatti, prima di espatriare, è stato attenzionato dalle autorità dello Sri Lanka in quanto accusato di aver legami con le LTTE e, in tale contesto, è stato vittima di torture e molestie da parte del CID. Sebbene egli non sia stato in passato attivo politicamente, come del resto durante il suo periodo passato in Svizzera, non si può escludere che un suo ritorno in Sri Lanka, dopo circa 10 anni d'assenza dal suddetto Paese, possa nuovamente riportarlo nel mirino delle autorità. Inoltre, è molto probabile che il suo nome sia ancora registrato presso le autorità anche dopo aver cessato di adempiere all'obbligo di firma. Tenuto conto dei precedenti atti di persecuzione e del persistere delle precarie condizioni di sicurezza nello Sri Lanka, il timore soggettivo del ricorrente di subire ulteriori violenze qualora dovesse ritornare nel suo paese è oggettivamente comprensibile e giustificato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. 6.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, il ricorso deve essere accolto. La decisione impugnata dell'11 settembre 2020 deve essere annullata e l'autorità inferiore è chiamata ad accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

7. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 8. 8.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8.2 Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per le spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'11 settembre 2020 è annullata.

2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'500.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: