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D-5018/2024

D-5018/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-20 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a I richiedenti hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera il 4 novembre 2022. L’11 giugno 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con loro un’approfondita audizione individuale sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente – cittadino turco di etnia curda e religione alevita – ha riferito di aver lasciato la Turchia il (…) 2022 con la moglie e la figlia minorenne, in seguito a due eventi occorsi nel mese di (…) 2022. Dapprima, mentre svolgeva il turno di notte come addetto alla sicurezza dell’Università di D._______, egli sarebbe stato minacciato da degli agenti di polizia, tra i quali vi sarebbe stato un agente che – in un secondo momento (a giorni di distanza) – lo avrebbe offeso e malmenato con l’aiuto di altri colleghi, proferendo infine minacce anche nei confronti della famiglia dell’interessato. Tali angherie sarebbero dovute alla sua appartenenza alla “Confederazione dei Sindacati Progressisti di Turchia” (in turco Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu o DISK), osteggiata dai suoi datori di lavoro (i dirigenti della surriferita Università), i quali lo avrebbe vessato sul posto di lavoro in varie maniere per infine incaricare gli agenti di punire la sua ritrosia a ritirarsi dal DISK e di convincerlo a collaborare con loro fornendo informazioni sulle organizzazioni studentesche. Dal punto di vista politico e sociale, il richiedente sarebbe stato membro per diversi anni di sindacati ed associazioni culturali con carattere politico. In particolare, dal (…) al (…) avrebbe svolto delle attività per la “Federazione delle Assemblee popolari Socialiste” (in turco Sosyalist Meclisler Federasyonu o SMF). Inoltre, egli sarebbe stato sovente discriminato anche a causa della parentela (…). A.b La richiedente ha sostanzialmente indicato di essere espatriata a causa delle vicissitudini occorse al marito, non avendo né ella né la di loro figlia minorenne alcun motivo d’asilo individuale. A.c A sostegno della propria domanda, i richiedenti hanno versato agli atti numerosi mezzi di prova (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM]

n. 1-14) tra cui i rapporti d’indagine delle autorità turche, un atto d’accusa del (…) inerente al reato di “offesa al Presidente” ed uno scritto del rappresentante legale dell’interessato in Turchia. B. Con decisione del 10 luglio 2024, notificata il giorno seguente, la SEM ha negato ai richiedenti la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda

D-5018/2024 Pagina 3 d’asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di E.______ dell’esecuzione di quest’ultima misura. C. C.a Con ricorso del 9 agosto 2024, redatto in lingua tedesca, gli interessati insorgono dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando principalmente l’annullamento della decisione d’assegnazione al Cantone di E._______ o una nuova valutazione della stessa. Gli stessi richiedono altresì l’annullamento della decisione SEM del 10 luglio 2024, il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell’asilo e – sussidiariamente – l’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, essi chiedono venga loro concessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. Inoltre, al gravame sono stati acclusi diversi nuovi mezzi di prova, tra i quali: un mandato di accompagnamento coattivo (in turco Yakalama Emri; cfr. allegato n. 8) con traduzione, la traduzione tedesca di un atto d’accusa (in tedesco Haftbefehl) non presente tra gli allegati (cfr. allegato n. 7) ed un estratto del 26.07.2024 di tutti i procedimenti a carico dell’interessato (cfr. allegato n. 9). C.b Con scritto del 3 settembre 2024, il rappresentante legale dei ricorrenti ha presentato ulteriori mezzi di prova relativi al procedimento turco nei confronti dell’interessato e l’attestato di dipendenza dall’aiuto sociale (cfr. atto TAF n. 3). C.c Con decisione incidentale del 13 novembre 2024, il Tribunale ha invitato l’autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso, prendendo parimenti posizione sui mezzi di prova prodotti fino ad allora (cfr. atto TAF

n. 4). Invito a cui la SEM ha dato seguito il 5 dicembre 2024 (cfr. atto TAF

n. 5). C.d Con decisione incidentale dell’11 dicembre 2024, il Tribunale ha invitato i ricorrenti ad inoltrare una replica (cfr. atto TAF n. 6). Quest’ultima è stata inviata con scritto del 21 gennaio 2025, al quale è stata allegata nuova e copiosa documentazione (cfr. atto TAF n. 9). C.e Con decisione incidentale dell’11 marzo 2025, il Tribunale ha trasmesso la replica alla SEM, invitandola nel contempo a duplicare (cfr. atto TAF n. 10); cosa che quest’ultima ha fatto in data 13 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 11).

D-5018/2024 Pagina 4 C.f Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Tribunale ha infine notificato per conoscenza la duplica ai ricorrenti, chiudendo la fase di scambio degli scritti (cfr. atto TAF n. 12).

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In applicazione dell’art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito PATRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, i ricorrenti hanno introdotto il loro ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF. Il pro- cedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto inverosimile – ai sensi dell’art. 7 LAsi – il racconto reso dai ricorrenti. In particolare, il marito avrebbe fornito delle allegazioni vaghe e poco circostanziate in merito a quanto occorsogli a livello professionale a causa della sua appartenenza etnica e militanza politica. Nello specifico, i licenziamenti che avrebbe subìto a causa di motivi politici sarebbero in realtà una mera supposizione

D-5018/2024 Pagina 5 dell’interessato, in quanto il datore di lavoro non avrebbe mai indicato una motivazione precisa. Neppure le asserite vessazioni subite – segnatamente i ripetuti turni notturni svolti da solo – sarebbero riconducibili alle sue idee politiche o alla sua etnia. I due episodi dell’(…) 2022, decisivi a suo dire per l’espatrio, sarebbero estremamente stereotipati, non avendo l’interessato minimamente spiegato né concretizzato le ragioni per cui la polizia avrebbe avuto interesse a minacciarlo o chiedergli di fare da informatore per loro. Per quanto concerne l’inchiesta aperta dalle autorità turche, l’interesse di quest’ultime sarebbe stato manifestato solo a ridosso dell’espatrio del ricorrente. Di conseguenza, egli non avrebbe reso verosimile di essere stato perseguitato in patria prima del suo espatrio. Inoltre, la SEM ritiene superfluo esaminare la documentazione inerente alla procedura aperta per il reato di “propaganda a favore dell’organizzazione terroristica”, non essendo in ogni caso le allegazioni dell’insorgente sufficienti per riconoscergli la qualità di rifugiato. Non vi sarebbero altresì indizi suscettibili di dimostrare che le autorità giudiziarie turche abbiano emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti. Sulla base di quanto prodotto dall’interessato emerge che vi sarebbe una sola procedura d’inchiesta aperta, senza che sia stata intrapresa alcuna azione legale. In queste circostanze e a questo stadio, non sarebbe dunque possibile stabilire se, al termine dell’inchiesta, egli sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successivamente condannato per un motivo determinante in materia d’asilo. Nemmeno la documentazione inerente al reato di “insulto al Presidente” prefigurerebbe l’emissione in futuro di un mandato d’arresto; e ciò considerate le poche pubblicazioni su Facebook

– successive all’espatrio – su cui si fonderebbe la procedura a suo carico. Data la legislazione e la prassi turca, vi sono infine dubbi sul fatto che il ricorrente, qualora fosse condannato ad una pena detentiva, dovrà effettivamente scontarla in carcere. Infatti egli non avrebbe precedenti penali né rappresenterebbe un profilo politico di rilievo. Per quanto concerne la ricorrente, essa non avrebbe fatto valere motivi d’asilo individuali e le sue allegazioni non apporterebbero alcun elemento ulteriore di verosimiglianza rispetto a quanto esposto dal coniuge. Da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto segnatamente che il loro stato di salute, l’attuale situazione in materia di diritti dell’uomo e la situazione politica vigente in Turchia non risulterebbero ostativi al rimpatrio.

E. 4.2 Nel proprio gravame, i ricorrenti hanno in primis contestato la decisione di svolgere la procedura in un luogo ed in una lingua estranea al loro patrocinatore legale, oltre che la successiva decisione di ripartizione cantonale. In secundis, considerata tutta la documentazione presentata –

D-5018/2024 Pagina 6 specie quella allegata al ricorso – essi evidenziano come la SEM avrebbe valutato erroneamente le allegazioni dei ricorrenti, definendole troppo poco concrete, dettagliate e circostanziate, minimizzando così di fatto il loro difficile vissuto. Il ricorrente avrebbe spiegato chiaramente di essere stato punito e discriminato a causa del suo ruolo di sindacalista. Essi rammentano poi come oggigiorno nella loro città d’origine basti anche solo essere membro di organizzazioni curde o cantare in tale lingua per causare l’apertura di procedimenti penali. In aggiunta, allo stato attuale, vi sarebbero dunque quattro procedimenti nei confronti del marito, per due dei quali vi sarebbero i relativi atti d’accusa. L’interessato avrebbe dunque corroborato la tesi secondo la quale andrebbe incontro ad una carcerazione certa qualora rientrasse in Turchia. Per quanto concerne l’attività dello stesso sui social media, questa non avrebbe unicamente avuto luogo dopo l’espatrio ma già a partire dal 2017, come testimoniato dai nuovi mezzi di prova allegati al gravame. Pertanto, i ricorrenti avrebbero dimostrato di essere perseguitati in Turchia per motivi personali, etici e religiosi. L’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe infine ammissibile, dato un rischio concreto di torture e maltrattamenti. Inoltre, essendo il ricorrente curdo, la sua detenzione sarebbe senz’altro caratterizzata da condizioni disumane ed umilianti.

E. 4.3 Nello scritto del 3 settembre 2024, i ricorrenti hanno allegato ampia documentazione concernente i procedimenti a carico del marito in patria, indicando inoltre come il numero di arresti di persone di origine curda in Turchia sarebbe in forte aumento.

E. 4.4 Nelle proprie osservazioni, l’autorità inferiore si è riconfermata nella decisione resa, indicando altresì che i mezzi di prova acclusi al gravame non sarebbero degli atti d’accusa – come sostenuto dai ricorrenti – ma dei mandati di accompagnamento coattivo al fine di svolgere un interrogatorio: uno per il reato di “propaganda a favore di un’organizzazione terroristica” e l’altro per “offesa al Presidente”. Pertanto, considerata la relativa giurisprudenza TAF, non sarebbero atti a modificare il punto di vista della SEM in merito al sussistere di un timore fondato in caso di rimpatrio. Inoltre, l’autorità inferiore ribadisce come l’interessato non presenti un profilo di rischio, considerato che prima dell’espatrio egli non aveva alcuna procedura penale aperta nei suoi confronti. Da ultimo, non vi sarebbero in corso quattro procedure contro il marito – come affermato dagli interessati

– ma solamente una.

E. 4.5 Nella propria replica, corredata da ulteriori mezzi di prova, i ricorrenti hanno obiettato che – anche in presenza di un mandato di

D-5018/2024 Pagina 7 accompagnamento coattivo – non vi sarebbe nessuna garanzia sul fatto che il marito, dopo l’interrogatorio, verrebbe rilasciato. Da questo punto di vista sarebbero anzi convinti che a seguito dello stesso, la Procura emetterebbe un mandato d’arresto e lo terrebbe in custodia fino al processo, come da prassi.

E. 4.6 L’autorità inferiore ha infine duplicato riaffermandosi nella propria decisione, dato che la nuova documentazione non apporterebbe alcun nuovo elemento di rilevanza giuridica per la valutazione del caso in esame.

E. 5.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato agli interessati la qualità di rifugiati e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 5.2 In via preliminare, si rileva che la censura relativa alla decisione di ripartizione cantonale del 9 dicembre 2022 (cfr. ricorso, pag. 2, petitum n. 1) non può essere esaminata nel presente giudizio. Tale decisione incidentale, non essendo stata impugnata entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 108 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 107 cpv. 1 LAsi, è infatti passata in giudicato. Inoltre, la questione sollevata esula dall’oggetto del contendere, nella misura in cui non è stata trattata nell’ambito della decisione impugnata. A tale riguardo, va ricordato che può essere tema della procedura di ricorso unicamente quanto già esaminato dall’autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2; cfr. ex pluris sentenza del TAF D-23/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 6.2). Su questo punto, il ricorso è quindi inammissibile.

E. 5.3.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

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E. 5.3.2 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di un procedimento penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 5.4.1 Nel caso in esame, l’unico atto d’accusa (İddianame) presentato ad oggi dai ricorrenti è quello del (…), inerente al reato di “insulto al

D-5018/2024 Pagina 9 Presidente”; per quanto concerne il reato di “propaganda a favore dell’organizzazione terroristica” l’inchiesta risulta essere tuttora in corso, essendo stati emessi unicamente dei mandati di accompagnamento coattivo. Infatti, come rettamente asserito dalla SEM, i documenti giudiziari relativi a quest’ultima procedura e tradotti quali atti d’accusa (“Haftbefehl”), sono invero dei mandati di accompagnamento coattivo (Yakalama Emri). Di conseguenza, l’unica inchiesta possibilmente rilevante in casu sarebbe quella per la quale è già stato emesso il citato atto d’accusa, ma ciò solo qualora fosse già stata aperta una procedura giudiziaria presso un tribunale turco competente. Sulla base degli allegati ricorsuali, ciò sembrerebbe essere il caso (cfr. allegato ricorsuale n. 9; traduzione a pag. 3/204 degli allegati dell’atto TAF n. 3). Tuttavia, è parimenti necessario che vi sia una preponderante probabilità di condanna in un futuro prossimo e che questa sia fondata su motivi di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. Allo stato attuale, non vi è modo di ritenere che il ricorrente verrà condannato con probabilità preponderante in un futuro prossimo, anche e soprattutto in virtù della fattispecie alla base delle accuse mossegli. Difatti, le attività svolte sui social media – in forte prevalenza successive all’espatrio – ed ingiuriose nei confronti del Presidente della Repubblica turca, non sono di intensità tale da poter comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto. Del resto, dichiarazioni potenzialmente lesive dell’onore di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Nemmeno sarebbe rilevabile l’esistenza di un politmalus o di altri motivi che possano portare all’inflizione di una pena detentiva più lunga. Infatti, egli non presenta fattori di rischio particolari, non avendo un profilo politicamente rilevante né alcun precedente penale a suo carico (cfr. allegato ricorsuale n. 9).

E. 5.4.2 Come surriferito, va senz’altro esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2023 consid. 8.7). Invero, sebbene l’insorgente sia stato membro di sindacati ed associazioni, finanche apprezzato da colleghi e studenti dell’Università ove lavorava, egli non è figura nota nell’ambito dell’attivismo politico. Nulla muta la parentela con F.______, in quanto non vi sono indizi concreti che la stessa abbia mai influito in alcun modo, nel corso della sua vita, sulla percezione delle autorità turche nei suoi confronti. Quanto alle pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva inoltre che l’inchiesta poggia unicamente su un numero contenuto di post di Facebook

– oltretutto di poco seguito – sicché la presunta attività politica risulterebbe essere limitata (cfr. mdp n. 5). In tal senso, sono ininfluenti gli screenshot allegati dai ricorrenti e relativi ai pochi post effettuati a partire dal 2017 (cfr.

D-5018/2024 Pagina 10 allegato ricorsuale n. 14), anche in virtù del fatto che gli stessi non hanno causato l’apertura di alcuna inchiesta a loro tempo.

E. 5.4.3 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda e della religione alevita risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia e confessione religiosa non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze E-4103/2024 consid. 7.1).

E. 5.4.4 In queste circostanze, il timore di persecuzioni espresso dai ricorrenti si rivela quindi infondato sotto il profilo dell’art. 3 LAsi.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 7.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 7.2 I ricorrenti affermano che l’esecuzione del loro allontanamento dalla Svizzera sarebbe inammissibile, dato che vi sarebbe un rischio concreto di subire torture o trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, essi ritengono che un eventuale processo nei confronti del marito non sarebbe né equo né giusto e la successiva detenzione – considerata la sua etnia curda – avverrebbe in condizioni disumane e umilianti (cfr. ricorso, pag. 10).

E. 7.3 Secondo l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5

D-5018/2024 Pagina 11 cpv. 1 LAsi). Inoltre, nonostante quanto asserito dagli stessi, non vi è alcun elemento che faccia concludere che vi sia per loro un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativa al loro rimpatrio (cfr. sentenza E- 4103/2024 consid. 12.4). L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

E. 7.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 7.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta l’attuale situazione nelle località colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dev’essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).

E. 7.4.3 In casu, i ricorrenti sono sani, godono di una fitta rete familiare in patria – entrambi hanno ancora i propri genitori, sorelle e fratelli – e dispongono di un’ottima istruzione, di una valida esperienza professionale, nonché di solidi mezzi economici (cfr. decisione avversata, pag. 10; cfr. atti SEM n. 62/16 e 63/14). In aggiunta, la provincia da cui provengono (G.______) non figura tra le undici province in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del terremoto del 2023. È quindi verosimile che essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell’ambito della reintegrazione lavorativa e sociale. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 7.5 Infine, non risultano esservi impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), essendo gli interessati in possesso di una valida carta d’identità turca (cfr. mdp SEM n. 1-3).

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E. 7.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l’esecuzione dell'allontanamento.

E. 8 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 Lasi e art. 49 PA). Pertanto, il ricorso – per quanto ammissibile – va respinto e la decisione avversata confermata.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d’acchito sprovviste di probabilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate.

E. 10.1 Di riflesso, occorre porre i ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi l’avv. Stephan K. Nyffenegger quale patrocinatrice d’ufficio.

E. 10.2 Nel 2009, la Conferenza dei presidenti del Tribunale amministrativo federale ha stabilito che per avvocati ed altri mandatari professionali, che non sono avvocati, non verranno di regola più richieste note d’onorario o d’indennità, ma che le spese di rappresentanza e di patrocinio saranno oggetto di una stima (cfr. Rapporto di gestione 2009, p. 75, disponibile sul sito del Tribunale amministrativo federale). Pertanto, l’istanza del ricorrente con cui si chiede che, al termine della fase istruttoria, venga richiesta allo stesso una nota d’onorario aggiornata deve essere respinta (cfr. ricorso, cifra 41). Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 2’400.– (spese incluse), corrispondente a dodici ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 200.–.

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E. 11 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. L’avv. Stephan K. Nyffenegger è nominato quale patrocinatore d’ufficio.
  5. Al patrocinatore d’ufficio è accordato un onorario di CHF 2’400.– a carico della cassa del Tribunale. I ricorrenti saranno tenuti a rimborsare tale importo al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il loro stato di bisogno.
  6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5018/2024 Sentenza del 20 agosto 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Walter Lang, Contessina Theis; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), Turchia, tutti patrocinati dall'avv. Stephan K. Nyffenegger, Rechtsanwalt, Nyffenegger Rechtsanwälte, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a I richiedenti hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 4 novembre 2022. L'11 giugno 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con loro un'approfondita audizione individuale sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente - cittadino turco di etnia curda e religione alevita - ha riferito di aver lasciato la Turchia il (...) 2022 con la moglie e la figlia minorenne, in seguito a due eventi occorsi nel mese di (...) 2022. Dapprima, mentre svolgeva il turno di notte come addetto alla sicurezza dell'Università di D._______, egli sarebbe stato minacciato da degli agenti di polizia, tra i quali vi sarebbe stato un agente che - in un secondo momento (a giorni di distanza) - lo avrebbe offeso e malmenato con l'aiuto di altri colleghi, proferendo infine minacce anche nei confronti della famiglia dell'interessato. Tali angherie sarebbero dovute alla sua appartenenza alla "Confederazione dei Sindacati Progressisti di Turchia" (in turco Devrimci çi Sendikalari Konfederasyonu o DISK), osteggiata dai suoi datori di lavoro (i dirigenti della surriferita Università), i quali lo avrebbe vessato sul posto di lavoro in varie maniere per infine incaricare gli agenti di punire la sua ritrosia a ritirarsi dal DISK e di convincerlo a collaborare con loro fornendo informazioni sulle organizzazioni studentesche. Dal punto di vista politico e sociale, il richiedente sarebbe stato membro per diversi anni di sindacati ed associazioni culturali con carattere politico. In particolare, dal (...) al (...) avrebbe svolto delle attività per la "Federazione delle Assemblee popolari Socialiste" (in turco Sosyalist Meclisler Federasyonu o SMF). Inoltre, egli sarebbe stato sovente discriminato anche a causa della parentela (...). A.b La richiedente ha sostanzialmente indicato di essere espatriata a causa delle vicissitudini occorse al marito, non avendo né ella né la di loro figlia minorenne alcun motivo d'asilo individuale. A.c A sostegno della propria domanda, i richiedenti hanno versato agli atti numerosi mezzi di prova (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-14) tra cui i rapporti d'indagine delle autorità turche, un atto d'accusa del (...) inerente al reato di "offesa al Presidente" ed uno scritto del rappresentante legale dell'interessato in Turchia. B. Con decisione del 10 luglio 2024, notificata il giorno seguente, la SEM ha negato ai richiedenti la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di E.______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Con ricorso del 9 agosto 2024, redatto in lingua tedesca, gli interessati insorgono dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando principalmente l'annullamento della decisione d'assegnazione al Cantone di E._______ o una nuova valutazione della stessa. Gli stessi richiedono altresì l'annullamento della decisione SEM del 10 luglio 2024, il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell'asilo e - sussidiariamente - l'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, essi chiedono venga loro concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. Inoltre, al gravame sono stati acclusi diversi nuovi mezzi di prova, tra i quali: un mandato di accompagnamento coattivo (in turco Yakalama Emri; cfr. allegato n. 8) con traduzione, la traduzione tedesca di un atto d'accusa (in tedesco Haftbefehl) non presente tra gli allegati (cfr. allegato n. 7) ed un estratto del 26.07.2024 di tutti i procedimenti a carico dell'interessato (cfr. allegato n. 9). C.b Con scritto del 3 settembre 2024, il rappresentante legale dei ricorrenti ha presentato ulteriori mezzi di prova relativi al procedimento turco nei confronti dell'interessato e l'attestato di dipendenza dall'aiuto sociale (cfr. atto TAF n. 3). C.c Con decisione incidentale del 13 novembre 2024, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso, prendendo parimenti posizione sui mezzi di prova prodotti fino ad allora (cfr. atto TAF n. 4). Invito a cui la SEM ha dato seguito il 5 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 5). C.d Con decisione incidentale dell'11 dicembre 2024, il Tribunale ha invitato i ricorrenti ad inoltrare una replica (cfr. atto TAF n. 6). Quest'ultima è stata inviata con scritto del 21 gennaio 2025, al quale è stata allegata nuova e copiosa documentazione (cfr. atto TAF n. 9). C.e Con decisione incidentale dell'11 marzo 2025, il Tribunale ha trasmesso la replica alla SEM, invitandola nel contempo a duplicare (cfr. atto TAF n. 10); cosa che quest'ultima ha fatto in data 13 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 11). C.f Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Tribunale ha infine notificato per conoscenza la duplica ai ricorrenti, chiudendo la fase di scambio degli scritti (cfr. atto TAF n. 12). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, i ricorrenti hanno introdotto il loro ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il pro-cedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

3. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto inverosimile - ai sensi dell'art. 7 LAsi - il racconto reso dai ricorrenti. In particolare, il marito avrebbe fornito delle allegazioni vaghe e poco circostanziate in merito a quanto occorsogli a livello professionale a causa della sua appartenenza etnica e militanza politica. Nello specifico, i licenziamenti che avrebbe subìto a causa di motivi politici sarebbero in realtà una mera supposizione dell'interessato, in quanto il datore di lavoro non avrebbe mai indicato una motivazione precisa. Neppure le asserite vessazioni subite - segnatamente i ripetuti turni notturni svolti da solo - sarebbero riconducibili alle sue idee politiche o alla sua etnia. I due episodi dell'(...) 2022, decisivi a suo dire per l'espatrio, sarebbero estremamente stereotipati, non avendo l'interessato minimamente spiegato né concretizzato le ragioni per cui la polizia avrebbe avuto interesse a minacciarlo o chiedergli di fare da informatore per loro. Per quanto concerne l'inchiesta aperta dalle autorità turche, l'interesse di quest'ultime sarebbe stato manifestato solo a ridosso dell'espatrio del ricorrente. Di conseguenza, egli non avrebbe reso verosimile di essere stato perseguitato in patria prima del suo espatrio. Inoltre, la SEM ritiene superfluo esaminare la documentazione inerente alla procedura aperta per il reato di "propaganda a favore dell'organizzazione terroristica", non essendo in ogni caso le allegazioni dell'insorgente sufficienti per riconoscergli la qualità di rifugiato. Non vi sarebbero altresì indizi suscettibili di dimostrare che le autorità giudiziarie turche abbiano emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti. Sulla base di quanto prodotto dall'interessato emerge che vi sarebbe una sola procedura d'inchiesta aperta, senza che sia stata intrapresa alcuna azione legale. In queste circostanze e a questo stadio, non sarebbe dunque possibile stabilire se, al termine dell'inchiesta, egli sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successivamente condannato per un motivo determinante in materia d'asilo. Nemmeno la documentazione inerente al reato di "insulto al Presidente" prefigurerebbe l'emissione in futuro di un mandato d'arresto; e ciò considerate le poche pubblicazioni su Facebook - successive all'espatrio - su cui si fonderebbe la procedura a suo carico. Data la legislazione e la prassi turca, vi sono infine dubbi sul fatto che il ricorrente, qualora fosse condannato ad una pena detentiva, dovrà effettivamente scontarla in carcere. Infatti egli non avrebbe precedenti penali né rappresenterebbe un profilo politico di rilievo. Per quanto concerne la ricorrente, essa non avrebbe fatto valere motivi d'asilo individuali e le sue allegazioni non apporterebbero alcun elemento ulteriore di verosimiglianza rispetto a quanto esposto dal coniuge. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto segnatamente che il loro stato di salute, l'attuale situazione in materia di diritti dell'uomo e la situazione politica vigente in Turchia non risulterebbero ostativi al rimpatrio. 4.2 Nel proprio gravame, i ricorrenti hanno in primis contestato la decisione di svolgere la procedura in un luogo ed in una lingua estranea al loro patrocinatore legale, oltre che la successiva decisione di ripartizione cantonale. In secundis, considerata tutta la documentazione presentata - specie quella allegata al ricorso - essi evidenziano come la SEM avrebbe valutato erroneamente le allegazioni dei ricorrenti, definendole troppo poco concrete, dettagliate e circostanziate, minimizzando così di fatto il loro difficile vissuto. Il ricorrente avrebbe spiegato chiaramente di essere stato punito e discriminato a causa del suo ruolo di sindacalista. Essi rammentano poi come oggigiorno nella loro città d'origine basti anche solo essere membro di organizzazioni curde o cantare in tale lingua per causare l'apertura di procedimenti penali. In aggiunta, allo stato attuale, vi sarebbero dunque quattro procedimenti nei confronti del marito, per due dei quali vi sarebbero i relativi atti d'accusa. L'interessato avrebbe dunque corroborato la tesi secondo la quale andrebbe incontro ad una carcerazione certa qualora rientrasse in Turchia. Per quanto concerne l'attività dello stesso sui social media, questa non avrebbe unicamente avuto luogo dopo l'espatrio ma già a partire dal 2017, come testimoniato dai nuovi mezzi di prova allegati al gravame. Pertanto, i ricorrenti avrebbero dimostrato di essere perseguitati in Turchia per motivi personali, etici e religiosi. L'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe infine ammissibile, dato un rischio concreto di torture e maltrattamenti. Inoltre, essendo il ricorrente curdo, la sua detenzione sarebbe senz'altro caratterizzata da condizioni disumane ed umilianti. 4.3 Nello scritto del 3 settembre 2024, i ricorrenti hanno allegato ampia documentazione concernente i procedimenti a carico del marito in patria, indicando inoltre come il numero di arresti di persone di origine curda in Turchia sarebbe in forte aumento. 4.4 Nelle proprie osservazioni, l'autorità inferiore si è riconfermata nella decisione resa, indicando altresì che i mezzi di prova acclusi al gravame non sarebbero degli atti d'accusa - come sostenuto dai ricorrenti - ma dei mandati di accompagnamento coattivo al fine di svolgere un interrogatorio: uno per il reato di "propaganda a favore di un'organizzazione terroristica" e l'altro per "offesa al Presidente". Pertanto, considerata la relativa giurisprudenza TAF, non sarebbero atti a modificare il punto di vista della SEM in merito al sussistere di un timore fondato in caso di rimpatrio. Inoltre, l'autorità inferiore ribadisce come l'interessato non presenti un profilo di rischio, considerato che prima dell'espatrio egli non aveva alcuna procedura penale aperta nei suoi confronti. Da ultimo, non vi sarebbero in corso quattro procedure contro il marito - come affermato dagli interessati - ma solamente una. 4.5 Nella propria replica, corredata da ulteriori mezzi di prova, i ricorrenti hanno obiettato che - anche in presenza di un mandato di accompagnamento coattivo - non vi sarebbe nessuna garanzia sul fatto che il marito, dopo l'interrogatorio, verrebbe rilasciato. Da questo punto di vista sarebbero anzi convinti che a seguito dello stesso, la Procura emetterebbe un mandato d'arresto e lo terrebbe in custodia fino al processo, come da prassi. 4.6 L'autorità inferiore ha infine duplicato riaffermandosi nella propria decisione, dato che la nuova documentazione non apporterebbe alcun nuovo elemento di rilevanza giuridica per la valutazione del caso in esame. 5. 5.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato agli interessati la qualità di rifugiati e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 5.2 In via preliminare, si rileva che la censura relativa alla decisione di ripartizione cantonale del 9 dicembre 2022 (cfr. ricorso, pag. 2, petitum n. 1) non può essere esaminata nel presente giudizio. Tale decisione incidentale, non essendo stata impugnata entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 108 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 107 cpv. 1 LAsi, è infatti passata in giudicato. Inoltre, la questione sollevata esula dall'oggetto del contendere, nella misura in cui non è stata trattata nell'ambito della decisione impugnata. A tale riguardo, va ricordato che può essere tema della procedura di ricorso unicamente quanto già esaminato dall'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2; cfr. ex pluris sentenza del TAF D-23/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 6.2). Su questo punto, il ricorso è quindi inammissibile. 5.3 5.3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.3.2 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di un procedimento penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 5.4 5.4.1 Nel caso in esame, l'unico atto d'accusa ( ddianame) presentato ad oggi dai ricorrenti è quello del (...), inerente al reato di "insulto al Presidente"; per quanto concerne il reato di "propaganda a favore dell'organizzazione terroristica" l'inchiesta risulta essere tuttora in corso, essendo stati emessi unicamente dei mandati di accompagnamento coattivo. Infatti, come rettamente asserito dalla SEM, i documenti giudiziari relativi a quest'ultima procedura e tradotti quali atti d'accusa ("Haftbefehl"), sono invero dei mandati di accompagnamento coattivo (Yakalama Emri). Di conseguenza, l'unica inchiesta possibilmente rilevante in casu sarebbe quella per la quale è già stato emesso il citato atto d'accusa, ma ciò solo qualora fosse già stata aperta una procedura giudiziaria presso un tribunale turco competente. Sulla base degli allegati ricorsuali, ciò sembrerebbe essere il caso (cfr. allegato ricorsuale n. 9; traduzione a pag. 3/204 degli allegati dell'atto TAF n. 3). Tuttavia, è parimenti necessario che vi sia una preponderante probabilità di condanna in un futuro prossimo e che questa sia fondata su motivi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Allo stato attuale, non vi è modo di ritenere che il ricorrente verrà condannato con probabilità preponderante in un futuro prossimo, anche e soprattutto in virtù della fattispecie alla base delle accuse mossegli. Difatti, le attività svolte sui social media - in forte prevalenza successive all'espatrio - ed ingiuriose nei confronti del Presidente della Repubblica turca, non sono di intensità tale da poter comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto. Del resto, dichiarazioni potenzialmente lesive dell'onore di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Nemmeno sarebbe rilevabile l'esistenza di un politmalus o di altri motivi che possano portare all'inflizione di una pena detentiva più lunga. Infatti, egli non presenta fattori di rischio particolari, non avendo un profilo politicamente rilevante né alcun precedente penale a suo carico (cfr. allegato ricorsuale n. 9). 5.4.2 Come surriferito, va senz'altro esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2023 consid. 8.7). Invero, sebbene l'insorgente sia stato membro di sindacati ed associazioni, finanche apprezzato da colleghi e studenti dell'Università ove lavorava, egli non è figura nota nell'ambito dell'attivismo politico. Nulla muta la parentela con F.______, in quanto non vi sono indizi concreti che la stessa abbia mai influito in alcun modo, nel corso della sua vita, sulla percezione delle autorità turche nei suoi confronti. Quanto alle pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva inoltre che l'inchiesta poggia unicamente su un numero contenuto di post di Facebook - oltretutto di poco seguito - sicché la presunta attività politica risulterebbe essere limitata (cfr. mdp n. 5). In tal senso, sono ininfluenti gli screenshot allegati dai ricorrenti e relativi ai pochi post effettuati a partire dal 2017 (cfr. allegato ricorsuale n. 14), anche in virtù del fatto che gli stessi non hanno causato l'apertura di alcuna inchiesta a loro tempo. 5.4.3 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda e della religione alevita risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia e confessione religiosa non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze E-4103/2024 consid. 7.1). 5.4.4 In queste circostanze, il timore di persecuzioni espresso dai ricorrenti si rivela quindi infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.2 I ricorrenti affermano che l'esecuzione del loro allontanamento dalla Svizzera sarebbe inammissibile, dato che vi sarebbe un rischio concreto di subire torture o trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, essi ritengono che un eventuale processo nei confronti del marito non sarebbe né equo né giusto e la successiva detenzione - considerata la sua etnia curda - avverrebbe in condizioni disumane e umilianti (cfr. ricorso, pag. 10). 7.3 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, nonostante quanto asserito dagli stessi, non vi è alcun elemento che faccia concludere che vi sia per loro un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativa al loro rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 7.4 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta l'attuale situazione nelle località colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]). 7.4.3 In casu, i ricorrenti sono sani, godono di una fitta rete familiare in patria - entrambi hanno ancora i propri genitori, sorelle e fratelli - e dispongono di un'ottima istruzione, di una valida esperienza professionale, nonché di solidi mezzi economici (cfr. decisione avversata, pag. 10; cfr. atti SEM n. 62/16 e 63/14). In aggiunta, la provincia da cui provengono (G.______) non figura tra le undici province in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del terremoto del 2023. È quindi verosimile che essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della reintegrazione lavorativa e sociale. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 7.5 Infine, non risultano esservi impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), essendo gli interessati in possesso di una valida carta d'identità turca (cfr. mdp SEM n. 1-3). 7.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento.

8. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 Lasi e art. 49 PA). Pertanto, il ricorso - per quanto ammissibile - va respinto e la decisione avversata confermata.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di probabilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate. 10. 10.1 Di riflesso, occorre porre i ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi l'avv. Stephan K. Nyffenegger quale patrocinatrice d'ufficio. 10.2 Nel 2009, la Conferenza dei presidenti del Tribunale amministrativo federale ha stabilito che per avvocati ed altri mandatari professionali, che non sono avvocati, non verranno di regola più richieste note d'onorario o d'indennità, ma che le spese di rappresentanza e di patrocinio saranno oggetto di una stima (cfr. Rapporto di gestione 2009, p. 75, disponibile sul sito del Tribunale amministrativo federale). Pertanto, l'istanza del ricorrente con cui si chiede che, al termine della fase istruttoria, venga richiesta allo stesso una nota d'onorario aggiornata deve essere respinta (cfr. ricorso, cifra 41). Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 2'400.- (spese incluse), corrispondente a dodici ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 200.-.

11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. L'avv. Stephan K. Nyffenegger è nominato quale patrocinatore d'ufficio.

5. Al patrocinatore d'ufficio è accordato un onorario di CHF 2'400.- a carico della cassa del Tribunale. I ricorrenti saranno tenuti a rimborsare tale importo al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il loro stato di bisogno.

6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: