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D-4444/2020

D-4444/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 31 agosto 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 La SEM rifonderà ai ricorrenti un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 550.-.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4444/2020 Sentenza del 14 settembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i figli C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...), F._______, nato il (...), Stato sconosciuto, tutti patrocinati dall'avv. Hüsnü Yilmaz, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 31 agosto 2020 / N (...) Visto: la domanda di asilo presentata in Svizzera dagli interessati il 6 giugno 2020, i rilevamenti dei dati personali che si sono svolti il 12 giugno 2020, i riscontri dattiscolopici attestanti un'entrata illegale in Croazia dei ricorrenti avvenuta il 17 settembre 2019 (di seguito: SEM), i verbali dei colloqui personali di A._______ e B._______ ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che hanno avuto luogo il 17 giugno 2020, le domande di presa in carico dei richiedenti presentate il 18 giugno 2020 dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) all'attenzione delle autorità croate preposte in applicazione dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, le dichiarazioni di accettazione del trasferimento emesse dalle autorità croate il 17 agosto 2020, la richiesta di delucidazioni sullo stato della procedura e la contestuale domanda a sapere quando gli interessati sarebbero stati convocati per un'audizione trasmessa il 24 agosto 2020 all'autorità inferiore da codesto patrocinatore, la decisione della SEM del 31 agosto 2020 (notificata il 1° settembre 2020), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti l'asilo verso la Croazia, il ricorso del 7 settembre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 settembre 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione e per il cui tramite gli interessati hanno preliminarmente richiesto la restituzione dell'effetto sospensivo previa dichiarazione di ricevibilità nonché la fissazione di un congruo termine per produrre della documentazione e depositare delle osservazioni complementari; in via principale di voler accogliere il gravame riformando la decisione avversata nel senso della trattazione nazionale della domanda d'asilo; sussidiariamente di annullare la predetta e di retrocedere gli atti all'autorità inferiore per ulteriore istruzione e l'emissione di una nuova decisione, la documentazione ad essa allegato, e meglio, la fotografia di una schermata Windows nella quale figurano delle presunte carte di legittimazione emesse in favore dei richiedenti il 9 settembre 2019 dal Centro temporaneo di ricezione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (di seguito OIM) di Borici, sito nella Bosnia occidentale, l'incarto elettronico dell'autorità inferiore, del quale il Tribunale ha preso integralmente conoscenza, le misure volte alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare dell'allontanamento ordinate dal Tribunale il 9 settembre 2020, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che in specie la SEM ha considerato competente la Croazia per l'esame della domanda d'asilo degli insorgenti, che nel ricorso è in primo luogo censurata tale competenza; che i ricorrenti avrebbero invero trovato rifugio nel Centro temporaneo di ricezione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni di Borici (Bosnia ed Erzegovina) sin dal 9 settembre 2019 e si sarebbero diretti in Svizzera a partire da tale luogo; che sarebbero stati respinti dalle autorità Croate oltre un anno orsono; che dipoi, le informazioni fornite alla Croazia nel contesto della domanda di riammissione sarebbero incomplete visto che il loro respingimento ed il soggiorno in Bosnia ed Erzegovina non sarebbero stati menzionati correttamente; che conto tenuto della durata della permanenza in tale Paese, che non è parte del sistema Dublino, in assenza di nuove prove di attraversamento del confine con la Croazia i ricorrenti non potrebbero esservi rinviati, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che così, nell'ambito di una procedura di presa in carico, il richiedente l'asilo può censurare l'errata applicazione di tutte le disposizioni del regolamento Dublino III che concorrono alla determinazione dello Stato competente e ciò anche nel caso in cui lo Stato membro richiesto abbia dato il proprio assenso all'ammissione (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5.1-5.2; portata precisata dalla sentenza F-1499/2018 del 25 novembre 2019, consid. 6.4.1.3), che ai sensi dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del medesimo, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; che detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera, che tuttavia, detta competenza decade se lo Stato richiesto può stabilire che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che in concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli insorgenti, e meglio, A._______ e B._______, sono stati interpellati dalle autorità croate il 17 settembre 2019 presso Donji Lapac, che sentiti al riguardo nel corso dei sopracitati colloqui Dublino, essi hanno affermato di essere giunti in Bosnia ed Erzegovina dalla Turchia, Paese nel quale avrebbero soggiornato per circa otto mesi facendo vari tentavi di penetrare in territorio comunitario via la Croazia, salvo venir registrati in una sola occasione, proprio a settembre del 2019, che ciò non di meno, né nel corso della procedura di prima istanza né contestualmente al ricorso, gli insorgenti hanno saputo rendere verosimile di essersi allontanati dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, atteso che le presunte carte di legittimazione dell'IOM, di cui è stata prodotta una fotografia peraltro a valore probatorio estremamente ridotto, risultano antecedenti alla registrazione dattiloscopica del 17 settembre 2019 (sul grado della prova e gli elementi che possono essere considerati si veda la sentenza del Tribunale E-7196/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4), che nella presente disamina la questione dell'eventuale permanenza in Bosnia ed Erzegovina per più di tre mesi è d'altro canto priva di rilevanza rispetto alla competenza, atteso che B._______, nel colloquio Dublino cui è stata sottoposta, ha espressamente affermato che lei ed i famigliari qui ricorrenti sarebbero nuovamente transitati illegalmente dalla Croazia prima di raggiungere la Svizzera nel giugno del 2020, cosa rende di principio nuovamente opponibile il criterio di cui all'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che le informazioni fornite dalla SEM alle autorità croate nel contesto della domanda di ammissione ossequiano inoltre i criteri prescritti dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale E-2532/2016 del 28 aprile 2016, con riferimenti e Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständingkeitsystem, Vienna 2014, pag. 178 -180) e la richiesta è stata regolarmente presentata nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III ed accolta senza riserve dalle autorità croate, che la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati è dunque di principio data, che su tali presupposti, la presentazione di nuovi mezzi di prova finalizzati ad attestare la permanenza degli insorgenti in Bosnia ed Erzegovina non risulterebbe ad ogni modo decisiva, che nel ricorso il patrocinatore degli insorgenti fa oltremodo presente che le autorità croate avrebbero direttamente espulso i ricorrenti verso la Bosnia ed Erzegovina al fine di impedire loro di depositare una domanda d'asilo; che la Croazia non avrebbe fornito alcuna garanzia quanto alla loro presa a carico; che le organizzazioni umanitarie avrebbero messo seriamente in causa tale paese, accusandolo di maltrattamenti nei confronti dei richiedenti l'asilo, i quali verrebbero espulsi in condizioni inumane e degradanti proprio verso la Bosnia ed Erzegovina; che gli insorgenti rientrerebbero in tale casistica; che il loro vissuto susciterebbe forti inquietudini, conto tenuto del fatto che le forze dell'ordine del paese balcanico siano giunte sino a torturare i migranti, cosa che avrebbe anche fatto sì che la Corte Edu domandasse chiarimenti al riguardo; che in questo senso, un rinvio degli insorgenti configurerebbe senz'altro una violazione degli art. 3 e 8 CEDU mettendo altresì a rischio l'interesse superiore dei fanciulli inclusi nella procedura; che per di più, i ricorrenti non sarebbero stati sentiti né invitati a produrre prove rispetto al loro respingimento forzato verso la Bosnia ed Erzegovina, di modo che, gli sarebbe stato negato ogni diritto di partecipazione alla procedura; che anche gli aspetti di natura medica avrebbero meritato maggiore attenzione, che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che inoltre, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se « motivi umanitari » lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta facoltà concretizza la cosiddetta « clausola di sovranità » prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che qualora, invece, il trasferimento nel paese di destinazione contravvenga ad una disposizione imperativa del diritto internazionale, tra cui le norme protettrici della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in linea di principio si presume che la Croazia rispetti gli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il principio di non respingimento espressamente sancito dall'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché il divieto di maltrattamenti sancito dall'art. 3 della CEDU e dall'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che tale presunzione può tuttavia essere validamente sovvertita allorquando sussistano fondati e comprovati motivi per ritenere che la persona oggetto dell'ordine di trasferimento corra un rischio reale di subire un trattamento contrari ai disposti citati (cfr. DTAF 2012/27 consid. 6.4), che diversi organismi internazionali hanno recentemente segnalato il respingimento nei Paesi vicini di richiedenti asilo entrati in Croazia senza che la loro richiesta di protezione venisse esaminata dalle autorità preposte (cfr. sentenza del Tribunale F-1890/2020 del 16 aprile 2020 consid. 4.2), che su tali presupposti, il Tribunale, nella sentenza di riferimento E-3078/2019 del 12 luglio 2019, ha sancito la necessità di esaminare in maniera minuziosa ed individualizzata le domande delle persone che sono transitate da tale Paese, segnatamente in presenza di indizi di respingimenti forzato « push-backs » alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina e di impedimento a depositare una richiesta di protezione in Croazia, atteso che una tale costellazione potrebbe comportare la violazione del principio di non respingimento nonché un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU, che il Tribunale ha altresì rilevato che la presenza di fanciulli in tenera età nel nucleo famigliare impone un approfondimento ancor più puntuale di tali aspetti (cfr. secondo il senso la sentenza E-4788/2019 del 25 settembre 2019), che in concreto, nel corso dei colloqui Dublino, gli interessati hanno effettivamente asserito di essere stati respinti dalle autorità croate per ben dodici volte nonostante la presenza dei loro fanciulli e in un caso di essere stati trattenuti per due giorni; che essi sarebbero stati identificati in una sola occasione; che chiamati ad esprimersi sull'eventualità di essere trasferiti in tale Paese, gli insorgenti hanno segnatamente affermato che le autorità croate "non li avrebbero ascoltati mandandoli via" di "essere stati trattati molto male" provando sofferenza, che ciò non di meno, l'autorità inferiore non ha ritenuto opportuno istruire ulteriormente la questione omettendo altresì di porre ai predetti qualsivoglia questione sulle modalità in cui si sarebbero svolti i respingimenti, che nonostante l'espressa richiesta orientativa del loro patrocinatore di fiducia, notificatosi già nel corso della procedura di prima istanza, la SEM non ha inoltre svolto accertamenti o audizioni complementari, che nella decisione avversata la questione a sapere come e quando i qui ricorrenti siano stati respinti non viene del resto minimamente affrontata né valutata, che tale provvedimento, per quanto riguarda tale aspetto fa infatti unicamente riferimento a dei chiarimenti di ordine generale forniti dall'Ambasciata svizzera in Croazia che questo Tribunale ha già giudicato insufficienti nel contesto dell'analisi individualizzata prescritta dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale F-661/2020), che agendo di sorta, l'autorità inferiore ha così omesso di accertare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; art. 49 lett. b PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 con rivii), che il ricorso va dunque accolto, cosa che comporta l'annullamento della decisione della SEM del 31 agosto 2020 e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché la stessa proceda con le misure istruttorie ai sensi dei considerandi (art. 61 cpv. 1 PA) e provveda, se del caso, ad emanare una nuova decisione rispettosa della presente sentenza, che per effetto della presente decisione finale, le richieste processuali risultano prive d'oggetto e saranno se del caso da riproporsi in sede di prima istanza, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA), che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 PA; art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; art. Art. 111ater LAsi) e ciò anche in assenza di una richiesta formale in tal senso (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 4.65), che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 550.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 31 agosto 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà ai ricorrenti un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 550.-.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: