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D-4427/2022

D-4427/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-10 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4427/2022 Sentenza del 10 ottobre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Senza nazionalità, alias B._______, nato il (...), Siria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 settembre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) maggio 2022, dal quale emerge che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo precedente in Bulgaria il (...) aprile 2022, la domanda del (...) maggio 2022, inoltrata dalle competenti autorità svizzere e rivolta alla Bulgaria, di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito RD III), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del richiedente l'asilo del (...) maggio 2022, la risposta positiva della Bulgaria del (...) maggio 2022 alla ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, il verbale inerente il colloquio personale Dublino dell'interessato del (...) maggio 2022, nel corso del quale, viste le sue precedenti asserzioni, gli sono stati posti anche dei quesiti specifici circa i crimini contro il diritto internazionale che avrebbe osservato nel suo Paese d'origine, informazioni che ha acconsentito di comunicare anche alle autorità di perseguimento penale competenti, la documentazione medica agli atti, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...) settembre 2022 - notificata il (...) settembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-[...]), data nella quale vi è pure stata la cessazione del mandato di rappresentanza legale da parte della protezione giuridica incaricata con regolare procura dell'(...) maggio 2022 (cfr. n. 12/1 e 35/1) - mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Bulgaria, nonché l'esecuzione del detto provvedimento, osservando inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 3 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali: data del timbro dell'invio del plico raccomandato) avverso la succitata decisione della SEM, per mezzo del quale l'insorgente ha chiesto, a titolo principale, l'annullamento della precitata decisione e l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III; che egli ha inoltre domandato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel contesto del colloquio Dublino l'interessato ha asserito di non voler tornare in Bulgaria, ove egli avrebbe, contro la sua volontà, depositato una domanda di asilo per timore di dover fare ritorno in Turchia; che in questa sede il ricorrente ha aggiunto che le autorità bulgare lo avrebbero informato di voler prelevare le impronte dattiloscopiche solo per motivi interni ma non ai fini dell'asilo; che l'insorgente afferma infine di non voler ritornare in Bulgaria, poiché, dopo aver collaborato con la polizia all'identificazione di alcuni passatori, questi ultimi ne sarebbero venuti a conoscenza e lo avrebbero per questo minacciato, che nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'ammissione di competenza da parte della Bulgaria e che le dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito del colloquio Dublino non erano atte a confutare la stessa, ha escluso la sussistenza nello Stato membro di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre non vi sarebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III, né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III o ex art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare anche la sua situazione medica non rappresenterebbe un ostacolo ad un suo trasferimento in Bulgaria; che egli non avrebbe fornito elementi concreti per ritenere che il predetto Stato membro lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, che nel suo ricorso, l'insorgente ritiene che nel suddetto Stato la sua incolumità fisica sarebbe posta in serio pericolo; che egli avrebbe ricevuto delle intimidazioni da parte del capo di una rete di passatori a causa della sua collaborazione con la polizia bulgara per la loro identificazione; che lui asserisce di non aver ricevuto alcuna protezione da parte delle autorità bulgare; che egli sostiene inoltre che in Bulgaria non avrebbe ottenuto le cure adeguate e che, anzi, il suo quadro clinico si sarebbe aggravato; che dalla sua esperienza pregressa in Bulgaria si evincerebbe che la direttiva accoglienza citata nella decisione impugnata non sarebbe applicata in tale Stato in modo corretto; che peraltro egli non si sentirebbe sicuro nel citato Paese, in quanto le autorità bulgare sarebbero state più volte menzionate per il loro mancato rispetto del diritto interno, comunitario ed internazionale, avendo respinto dei richiedenti l'asilo al di fuori del loro territorio; che alla luce di tali elementi, egli intende quindi contestare la competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d'asilo e chiede che la sua procedura d'asilo venga svolta in Svizzera, applicando la clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15); che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che altresì, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) aprile 2022, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 7/2 e 8/1), che la SEM, il (...) maggio 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - ha presentato alle autorità bulgare competenti, una domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 9/5, 10/1 e 11/1), che il (...) maggio 2022, le autorità bulgare hanno espressamente accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base della medesima disposizione succitata (cfr. n. 17/1), che la competenza della Bulgaria è dunque di principio data, che il Tribunale osserva che, come già motivato a giusta ragione dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 2 seg.), le dichiarazioni dell'insorgente rese nel corso del colloquio Dublino per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, non sono in grado di confutare la medesima competenza, per i motivi già esposti nella decisione avversata, alla quale si rinvia onde evitare inutili ridondanze, che a tal proposito, si sottolinea come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, ha considerato che malgrado il sistema d'asilo bulgaro presenti effettivamente delle carenze sia nella procedura d'asilo sia nelle condizioni di accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, per quanto preoccupanti, non costituiscano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 6 segg., in particolare consid. 6.6.7); che tale valutazione non muta anche tenuto conto dell'attuale pressione migratoria dovuta alla guerra in Ucraina (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-4193/2022 del 28 settembre 2022 consid. 5.3, E-3882/2022 del 14 settembre 2022 consid. 8.2), che il ricorrente, al di là di una generica allegazione ricorsuale di non sen-tirsi sicuro in Bulgaria, in quanto il predetto Paese avrebbe respinto dei richiedenti l'asilo al di fuori dei suoi confini, non ha apportato alcun indizio concreto e sostanziato che stabilisca che il precitato Stato membro - Stato membro dell'UE, e dunque legato alla CartaUE, e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) - non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciata o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, in violazione del principio del divieto di respingimento, rispettivamente che egli rischierebbe di essere vittima, in Bulgaria, di trattamenti contrari alle disposizioni delle suddette Convenzioni, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di-ritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in merito alle allegazioni del ricorrente, apportate soltanto in fase ricorsuale, di non aver ricevuto le cure mediche necessarie in Bulgaria, egli al di là di generici asserti, non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri di essere stato o che sarebbe privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza presenti in Bulgaria - comprensive quindi anche dell'accesso alle cure mediche indispensabili - e di aver subito o di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale la Bulgaria è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese, che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente mede-simo di sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che riguardo all'allegazione dell'insorgente, esposta soltanto in fase ricorsuale, che la polizia bulgara non lo avrebbe protetto a seguito dell'identificazione dei passatori, egli al di là di mere asserzioni non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza, non ha apportato alcun indizio concreto ed oggettivo a supporto; che peraltro non emerge dagli atti di causa che lui si sia effettivamente rivolto alle autorità di polizia preposte per denunciare tali presunte intimidazioni; che ad ogni modo, al suo ritorno in Bulgaria, egli potrà anche in futuro rivolgersi alle autorità bulgare competenti, nel caso si sentisse concretamente minacciato da terze persone, onde ottenere protezione; che difatti la Bulgaria dispone di autorità di polizia e giudiziarie funzionanti che hanno la volontà e sono in grado di fornire una tale protezione (cfr. sentenze del Tribunale E-3163/2022 del 4 agosto 2022 consid. 7.2, E-1457/2022 del 31 marzo 2022 consid. 5.2.3), che altresì, da un esame d'ufficio degli atti all'inserto, egli non appare soffri-re attualmente di alcuna patologia di rilievo, che possa ostacolare il suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), essendo in tale contesto osservato come le diagnosi ravvisabili alla documentazione all'incarto di neoformazione cistica al gomito destro e di epicondilite a quello sinistro siano state nel frattempo trattate (cfr. n. 25/2, 28/2, 30/2 e 31/2); che del resto, sul punto, il ricorrente non apporta alcun ulteriore elemento con il gravame, che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Bulgaria, che di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-manda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-cessione dell'effetto sospensivo, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: