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D-4384/2024

D-4384/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-12 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Le interessate, originarie di C.________ (provincia di Diyarbakir) e di etnia curda, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 5 febbraio

2024. Il 4 aprile successivo, la richiedente 1 ha sostenuto dinanzi alla Se- greteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un’audizione appro- fondita sui motivi d’asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di essersi spo- sata nel 2022, andando a convivere con il marito nella città di D.________. Il giorno del matrimonio, la celebrazione sarebbe stata interrotta da un’irru- zione di gruppi islamisti, presumibilmente a causa dei problemi politici ri- conducibili al marito, dei quali non sarebbe stata al corrente. In seguito, il marito avrebbe iniziato a ricevere minacce che lo avrebbero costretto ad espatriare nel novembre 2022, chiedendo la concessione dell’asilo in Sviz- zera. Rimasta sola in patria, la polizia turca avrebbe effettuato cinque per- quisizioni presso l’abitazione dei suoi suoceri alla ricerca del marito. Du- rante tali episodi, le autorità l’avrebbero intimata di far rientrare il marito in Turchia, minacciandola altresì di gravi conseguenze nel caso in cui non avesse agito in tal senso. Nel contempo, avrebbe subìto forti pressioni da parte della sua famiglia, che l'avrebbe in particolare spinta a chiedere il divorzio. Profondamente legata al marito, avrebbe tuttavia scelto di espa- triare a sua volta, non potendo più tollerare l’opprimente situazione in cui si trovava. In caso di rimpatrio, ella teme per la propria sicurezza, in parti- colare che le autorità o altre persone possano minacciarla e sottrarle sua figlia (per i dettagli, cfr. atto SEM n. […]-18/11). A sostegno della propria domanda, la richiedente ha versato agli atti (in copia) l’atto d’accusa per il reato di propaganda (attraverso i social media) per un’organizzazione terroristica riguardante il marito nonché la relativa sentenza di condanna (mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-2). A.b Il coniuge della richiedente ha svolto una procedura d’asilo in Svizzera, conclusa con una decisione di non entrata nel merito cresciuta in giudicato, pronunciata nell’ambito di una procedura Dublino (cfr. incarto SEM […]). La successiva domanda multipla presentata dal marito è stata inoltre re- spinta definitivamente con sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) F-66/2024 del 12 gennaio 2024. Presso la SEM è attualmente in corso l’analisi di una domanda di riesame.

A.c Con scritto del 9 aprile 2024, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM.

D-4384/2024 Pagina 3 B. Con decisione del 10 aprile 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto alle richiedenti la qualità di rifugiate, ha respinto la do- manda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incari- cando il Canton E._______ dell'esecuzione di quest’ultima misura.

C. C.a Con ricorso del 16 aprile 2024, le interessate insorgono dinanzi al Tri- bunale concludendo all’annullamento della decisione succitata, al ricono- scimento della qualità di rifugiate, alla concessione dell’asilo e, in subor- dine, all’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, esse postulano la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gra- vame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con sentenza D-2314/2024 del 5 giugno 2024, il Tribunale ha dichia- rato inammissibile il ricorso succitato poiché le ricorrenti non avrebbero tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto. Esso ha inoltre po- sto le spese processuali di CHF 250.– a carico delle insorgenti, prelevan- dole dall’anticipo spese di CHF 750.– pagato tardivamente. C.c Accertato che il pagamento dell’anticipo spese era in realtà avvenuto tempestivamente, con sentenza D-4050/2024 del 9 luglio 2024 il Tribunale ha accolto la domanda di revisione presentata dalle interessate, riaprendo così la procedura di ricorso.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

D-4384/2024 Pagina 4

E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

E. 3.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende inoltre nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di te- mere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 con- sid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.2.1 Ciò posto, l’autorità inferiore ha correttamente concluso che le mi- nacce espresse dalle autorità di polizia turche, rispettivamente le pressioni sorte all’interno della famiglia dell’insorgente, non sono sufficienti per am- mettere l’esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione deter- minante per il riconoscimento della qualità di rifugiate (cfr. decisione avver- sata, pagg. 4-5). In particolare, le intimidazioni che la ricorrente 1 avrebbe subìto dalla polizia in occasione delle cinque visite svolte presso l’abita- zione dei suoi suoceri non giustifica un timore oggettivamente fondato di persecuzione, considerato che l’unico obiettivo degli agenti sarebbe stato quello di trovare il marito. Il mancato interesse persecutorio è poi

D-4384/2024 Pagina 5 corroborato dall’assenza di provvedimenti attuati nei suoi confronti – anche dopo l’espatrio (cfr. atto SEM n. 18/11 D51 e D67-70). Ciò esclude manife- stamente un rischio di persecuzione riflessa in ragione della situazione per- sonale del marito (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3) e, di conseguenza, la necessità di analizzare l’autenticità dei documenti giudiziari versati agli atti (mdp SEM n. 1-2), posto comunque che il coniuge non ha mai scontato la condanna che gli sarebbe stata pronunciata (cfr. atto SEM n. 18/11 D60). Sulla base delle allegazioni proposte, va quindi ragionevolmente escluso che, con alta probabilità e in un prossimo futuro, ella sarà esposta ad un concreto pericolo per la sua vita, per la sua integrità fisica o libertà. In que- sto senso, le censure contenute nel gravame si rivelano infondate poiché, in assenza di pregressi problemi con le autorità e di provvedimenti statali a lei direttamente riferiti (idem D71), le intimidazioni espresse dalle autorità di polizia durante le cinque persecuzioni non raggiungono d’acchito un’in- tensità sufficiente per ammettere una persecuzione rilevante sotto il profilo dell’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; per il tenore delle minacce, cfr. atto SEM n. 18/11 D67-68: “Se non si presenterà, potrà capitare qual- cosa anche a te. Puoi più o meno immaginare cosa potrà capitarti”, “Dov’è Irfan?”, “Deve tornare, diteci dov’è”). Inoltre, le intimidazioni addotte non configurano una pressione psichica insopportabile, in quanto l’insorgente non è stata vittima di misure sistematiche, costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali che, dal profilo oggettivo, rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano (per i dettagli, cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Va poi osservato che, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 3), la mera appartenenza all’etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati ti- mori di esposizione a persecuzioni pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 7.1 [sentenza di riferimento]).

E. 3.2.2 Il Tribunale ritiene altresì che non sussistano validi indizi per ammet- tere che le pressioni attuate dai familiari possano tradursi in una persecu- zione rilevante per l’asilo. Infatti, i genitori della ricorrente si sono limitati a consigliarle di raggiungere il marito oppure divorziare, senza compiere al- cun tipo di azione pregiudizievole per la sua incolumità o libertà, posto pe- raltro ch’ella è stata infine libera di compiere la sua scelta in modo indipen- dente – aspetto peraltro non contestato nel ricorso (cfr. atto SEM n. 18/11 D73: “Mi dicevano che ero sola, che mio marito era stato presente solo quattro mesi con me, e mi dicevano: «O lo raggiungi, oppure divorzi». Mi forzavano. Cercavano di spingermi al divorzio, anche perché la gente par- lava, i parenti parlavano. Dicevano che mio marito mi aveva abbandonato,

D-4384/2024 Pagina 6 si chiedevano se avessimo divorziato e chiedevano il motivo.”). Ad ogni buon conto, secondo la teoria della protezione (“Schutztheorie”), le perse- cuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere deter- minante per l’asilo soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1 e 7.1-7.4). Pertanto, posto che alle autorità turche è di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione (cfr. sentenza del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; ex pluris sentenza del TAF D-3202/2024 del 27 settembre 2024 consid. 6), l’interessata dovrebbe esaurire le possibilità di protezione nel suo Paese d’origine prima di sollecitare la protezione della Svizzera, così come stabilito dal principio della sussidiarietà della protezione interna- zionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 3.2.3 Infine, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronun- ciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che le ricorrenti non soffrono di gravi affe- zioni curabili soltanto in Svizzera, godono di una solida rete familiare in patria e dispongono di una valida formazione ed esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 6-7; cfr. atti SEM n. 18/11 D19-42; 22/3; 26/4; 27/3; 36/3; 37/2 e 44/2). Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalle interessate (cfr. ricorso, pagg. 5-6), l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità di cui all’art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Ciò posto, indipendentemente dal fatto che la provincia d’origine è stata colpita dai sismi del 2023 (aspetto non trattato nel ricorso), è verosimile che le insorgenti non riscontreranno difficoltà ec- cessive nell’ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale.

E. 3.2.4 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni conte- nute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep- pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non ha riconosciuto alle ri- correnti la qualità di rifugiate, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato

D-4384/2024 Pagina 7 il loro allontanamento dalla Svizzera. Di riflesso, il ricorso dev’essere re- spinto e la decisione avversata confermata.

E. 5 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese versato il 27 maggio 2024.

E. 6 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ed è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4384/2024 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Le stesse vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese versato il 27 maggio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4384/2024 Sentenza del 12 febbraio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 10 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Le interessate, originarie di C.________ (provincia di Diyarbakir) e di etnia curda, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 febbraio 2024. Il 4 aprile successivo, la richiedente 1 ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di essersi sposata nel 2022, andando a convivere con il marito nella città di D.________. Il giorno del matrimonio, la celebrazione sarebbe stata interrotta da un'irruzione di gruppi islamisti, presumibilmente a causa dei problemi politici riconducibili al marito, dei quali non sarebbe stata al corrente. In seguito, il marito avrebbe iniziato a ricevere minacce che lo avrebbero costretto ad espatriare nel novembre 2022, chiedendo la concessione dell'asilo in Svizzera. Rimasta sola in patria, la polizia turca avrebbe effettuato cinque perquisizioni presso l'abitazione dei suoi suoceri alla ricerca del marito. Durante tali episodi, le autorità l'avrebbero intimata di far rientrare il marito in Turchia, minacciandola altresì di gravi conseguenze nel caso in cui non avesse agito in tal senso. Nel contempo, avrebbe subìto forti pressioni da parte della sua famiglia, che l'avrebbe in particolare spinta a chiedere il divorzio. Profondamente legata al marito, avrebbe tuttavia scelto di espatriare a sua volta, non potendo più tollerare l'opprimente situazione in cui si trovava. In caso di rimpatrio, ella teme per la propria sicurezza, in particolare che le autorità o altre persone possano minacciarla e sottrarle sua figlia (per i dettagli, cfr. atto SEM n. [...]-18/11). A sostegno della propria domanda, la richiedente ha versato agli atti (in copia) l'atto d'accusa per il reato di propaganda (attraverso i social media) per un'organizzazione terroristica riguardante il marito nonché la relativa sentenza di condanna (mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-2). A.b Il coniuge della richiedente ha svolto una procedura d'asilo in Svizzera, conclusa con una decisione di non entrata nel merito cresciuta in giudicato, pronunciata nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. incarto SEM [...]). La successiva domanda multipla presentata dal marito è stata inoltre respinta definitivamente con sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) F-66/2024 del 12 gennaio 2024. Presso la SEM è attualmente in corso l'analisi di una domanda di riesame. A.c Con scritto del 9 aprile 2024, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 10 aprile 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto alle richiedenti la qualità di rifugiate, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Con ricorso del 16 aprile 2024, le interessate insorgono dinanzi al Tribunale concludendo all'annullamento della decisione succitata, al riconoscimento della qualità di rifugiate, alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, esse postulano la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con sentenza D-2314/2024 del 5 giugno 2024, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso succitato poiché le ricorrenti non avrebbero tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto. Esso ha inoltre posto le spese processuali di CHF 250.- a carico delle insorgenti, prelevandole dall'anticipo spese di CHF 750.- pagato tardivamente. C.c Accertato che il pagamento dell'anticipo spese era in realtà avvenuto tempestivamente, con sentenza D-4050/2024 del 9 luglio 2024 il Tribunale ha accolto la domanda di revisione presentata dalle interessate, riaprendo così la procedura di ricorso. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). 3. 3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende inoltre nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.2 3.2.1 Ciò posto, l'autorità inferiore ha correttamente concluso che le minacce espresse dalle autorità di polizia turche, rispettivamente le pressioni sorte all'interno della famiglia dell'insorgente, non sono sufficienti per ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiate (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). In particolare, le intimidazioni che la ricorrente 1 avrebbe subìto dalla polizia in occasione delle cinque visite svolte presso l'abitazione dei suoi suoceri non giustifica un timore oggettivamente fondato di persecuzione, considerato che l'unico obiettivo degli agenti sarebbe stato quello di trovare il marito. Il mancato interesse persecutorio è poi corroborato dall'assenza di provvedimenti attuati nei suoi confronti - anche dopo l'espatrio (cfr. atto SEM n. 18/11 D51 e D67-70). Ciò esclude manifestamente un rischio di persecuzione riflessa in ragione della situazione personale del marito (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3) e, di conseguenza, la necessità di analizzare l'autenticità dei documenti giudiziari versati agli atti (mdp SEM n. 1-2), posto comunque che il coniuge non ha mai scontato la condanna che gli sarebbe stata pronunciata (cfr. atto SEM n. 18/11 D60). Sulla base delle allegazioni proposte, va quindi ragionevolmente escluso che, con alta probabilità e in un prossimo futuro, ella sarà esposta ad un concreto pericolo per la sua vita, per la sua integrità fisica o libertà. In questo senso, le censure contenute nel gravame si rivelano infondate poiché, in assenza di pregressi problemi con le autorità e di provvedimenti statali a lei direttamente riferiti (idem D71), le intimidazioni espresse dalle autorità di polizia durante le cinque persecuzioni non raggiungono d'acchito un'intensità sufficiente per ammettere una persecuzione rilevante sotto il profilo dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; per il tenore delle minacce, cfr. atto SEM n. 18/11 D67-68: "Se non si presenterà, potrà capitare qualcosa anche a te. Puoi più o meno immaginare cosa potrà capitarti", "Dov'è Irfan?", "Deve tornare, diteci dov'è"). Inoltre, le intimidazioni addotte non configurano una pressione psichica insopportabile, in quanto l'insorgente non è stata vittima di misure sistematiche, costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali che, dal profilo oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano (per i dettagli, cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Va poi osservato che, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 3), la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 7.1 [sentenza di riferimento]). 3.2.2 Il Tribunale ritiene altresì che non sussistano validi indizi per ammettere che le pressioni attuate dai familiari possano tradursi in una persecuzione rilevante per l'asilo. Infatti, i genitori della ricorrente si sono limitati a consigliarle di raggiungere il marito oppure divorziare, senza compiere alcun tipo di azione pregiudizievole per la sua incolumità o libertà, posto peraltro ch'ella è stata infine libera di compiere la sua scelta in modo indipendente - aspetto peraltro non contestato nel ricorso (cfr. atto SEM n. 18/11 D73: "Mi dicevano che ero sola, che mio marito era stato presente solo quattro mesi con me, e mi dicevano: «O lo raggiungi, oppure divorzi». Mi forzavano. Cercavano di spingermi al divorzio, anche perché la gente parlava, i parenti parlavano. Dicevano che mio marito mi aveva abbandonato, si chiedevano se avessimo divorziato e chiedevano il motivo."). Ad ogni buon conto, secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"), le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per l'asilo soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1 e 7.1-7.4). Pertanto, posto che alle autorità turche è di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione (cfr. sentenza del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; ex pluris sentenza del TAF D-3202/2024 del 27 settembre 2024 consid. 6), l'interessata dovrebbe esaurire le possibilità di protezione nel suo Paese d'origine prima di sollecitare la protezione della Svizzera, così come stabilito dal principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 3.2.3 Infine, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che le ricorrenti non soffrono di gravi affezioni curabili soltanto in Svizzera, godono di una solida rete familiare in patria e dispongono di una valida formazione ed esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 6-7; cfr. atti SEM n. 18/11 D19-42; 22/3; 26/4; 27/3; 36/3; 37/2 e 44/2). Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalle interessate (cfr. ricorso, pagg. 5-6), l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Ciò posto, indipendentemente dal fatto che la provincia d'origine è stata colpita dai sismi del 2023 (aspetto non trattato nel ricorso), è verosimile che le insorgenti non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. 3.2.4 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non ha riconosciuto alle ricorrenti la qualità di rifugiate, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera. Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 5. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese versato il 27 maggio 2024. 6. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ed è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Le stesse vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese versato il 27 maggio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: