Asilo e allontanamento (riesame)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
D-4342/2022 Pagina 4 che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impu- gnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol- gersi in tale lingua, che nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata sia stata resa in francese, il ricorso è stato presentato in lingua italiana; che il presente pro- cedimento si svolge dunque in lingua italiana, che l'insorgente ha motivato la propria domanda di riesame sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, segnatamente il rapporto medico dello psichiatra Dr. med. B._______ e dello psicologo lic. psic. C._______ del 27 gen- naio 2022; che tale documento, successivo alla decisione della SEM ed alla sentenza del Tribunale, sarebbe idoneo a provare fatti già allegati du- rante la procedura d'asilo, ovvero i gravi disturbi psicologici di cui soffri- rebbe l'istante e che porterebbero all'inesigibilità dell'allontanamento; che a ciò andrebbe aggiunto il fatto che la SEM gli avrebbe di fatto negato la possibilità di esprimersi sui motivi d'asilo legati al genere; che invero, l'au- dizione sui motivi d'asilo del 12 febbraio 2020 sarebbe stata interrotta poi- ché, dopo il racconto spontaneo, sarebbero emersi degli indizi di persecu- zione legati al genere e l'interessato avrebbe fatto valere il proprio diritto di essere sentito da un team di genere esclusivamente maschile; che l'audi- zione fissata in seguito sarebbe stata annullata due volte ed infine mai ef- fettuata; che omettendo di convocare nuovamente l'interessato per l'audi- zione sui motivi d'asilo legati al genere, la SEM avrebbe violato il suo diritto di essere sentito; che tale irregolarità dovrebbe essere sanata attraverso una convocazione del richiedente ad una nuova audizione; che una volta completata l'istruttoria, l'istante dovrebbe essere riconosciuto quale rifu- giato e gli dovrebbe essere concesso l'asilo; che in subordine, egli do- vrebbe essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che invero, se rimpatriato, l'interes- sato rischierebbe un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute; che benché in Algeria vi sarebbero delle strutture alle quali egli potrebbe rivolgersi, le cure mediche in tale paese sarebbero a pagamento ed egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per farvi fronte; che altresì, egli non potrebbe contare su alcuna rete famigliare e sociale a supporto del rimpatrio; che per la procedura di riesame egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza, dopo aver qualifi- cato la richiesta dell'insorgente in parte quale domanda di riesame qualifi- cato (per quanto riguarda l'audizione in merito agli abusi subiti in Patria,
D-4342/2022 Pagina 5 fatti preesistenti) e in parte quale domanda di riesame semplice (per quanto riguarda i nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento), l'ha respinta; che l'autorità ha ritenuto che gli abusi sessuali subiti nell'orfanotrofio nel quale sarebbe cresciuto non sarebbero pertinenti in materia d'asilo; che invero, il legame di causalità temporale tra gli avvenimenti e la fuga sa- rebbe interrotto; che inoltre, egli non avrebbe timore di subire degli ulteriori abusi in futuro; che per quanto riguarda l'allontanamento, la SEM ha rite- nuto l'esecuzione della misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, il suo stato di salute non sarebbe ostativo all'e- secuzione dell'allontanamento; che infine, l'autorità ha pure respinto la ri- chiesta di assistenza giudiziaria totale, che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la SEM abbia accertato i fatti in maniera incorretta ed incompleta; che segnatamente, l'autorità non avrebbe tenuto debitamente conto delle difficoltà del ricorrente di raccon- tare il suo passato, in particolare le vicende che lo avrebbero visto vittima di abusi sessuali in orfanotrofio; che tali difficoltà sarebbero emerse sia dal rapporto psichiatrico, sia nel corso dell'audizione; che in seguito, la SEM non avrebbe tenuto conto del fatto che egli avrebbe lasciato l'orfanotrofio a soli 16 anni, mentre sarebbe espatriato diversi anni dopo poiché non avrebbe avuto il denaro necessario per lasciare l'Algeria; che se all'insor- gente non dovesse essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo, egli dovrebbe comunque essere messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allonta- namento; che invero, se rimpatriato il ricorrente rischierebbe un grave, ra- pido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute; che altresì, l'allontanamento violerebbe i diritti fondamentali dell'insorgente; che inoltre, l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto il suo stato di salute andrebbe a degradarsi repentinamente; che invero, nono- stante vi sarebbero alcune strutture a cui il ricorrente potrebbe rivolgersi per ottenere le cure, le cure mediche sarebbero a pagamento ed egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per farvi fronte; che inoltre, egli non potrebbe contare su alcuna rete famigliare e sociale; che infine, l'autorità inferiore avrebbe dovuto accogliere la domanda di assistenza giudiziaria presentata poiché soltanto grazie alla domanda di riesame l'insorgente sa- rebbe finalmente stato convocato all'audizione con un team esclusiva- mente maschile; che la domanda di riesame sarebbe pure stata necessaria al fine di accertare in maniera esaustiva lo stato di salute psicologico del ricorrente, che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza
D-4342/2022 Pagina 6 di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressa- mente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto pre- vede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indi- rizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di rie- same (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata ema- nata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 con- sid. 2.1; BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adatta- mento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal mo- mento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in pre- senza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e
D-4342/2022 Pagina 7 allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es- sere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori rife- rimenti citati), che nel caso in disamina, non essendoci stata una sentenza materiale del Tribunale ed avendo, da una parte, fatto valere un motivo previsto all'art. 66 PA (violazione del diritto di essere sentito) per mancata audizione sui motivi legati al genere con un team d'audizione esclusivamente maschile e, dall'altra, allegato un nuovo documento (referto del 27 gennaio 2022) – po- steriore sia alla decisione della SEM del 25 marzo 2022, sia alla sentenza del Tribunale 29 giugno 2021 d'inammissibilità del ricorso – è a giusto titolo che la SEM ha qualificato l'istanza quale riesame qualificato, che inoltre, il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione EMILIA ANTONIONI LUFTEN- STEINER, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che la domanda di riesame è stata depo- sitata a meno di 30 giorni dalla data indicata nello scritto presentato, che pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingen- dola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati, che innanzitutto, è necessario verificare se le risultanze della summenzio- nata audizione del 3 giugno 2022 siano atte a permettere una diversa va- lutazione rispetto a quella di cui al provvedimento del 25 marzo 2021, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
D-4342/2022 Pagina 8 che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di mi- nacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest'ultimo è da conside- rarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più es- sere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), che nel caso in disamina, l'insorgente ha riferito di aver subito gli abusi all'incirca a fine 2013 (cfr. atto SEM […]-9/20, F154), mentre sarebbe espa- triato dall'Algeria nell'agosto 2018 (cfr. atti SEM […]-60/12, D12; […]-9/20, F164); che tra i due avvenimenti sarebbero dunque trascorsi più di quattro anni, che di conseguenza, essendo trascorso un lasso di tempo così lungo tra gli avvenimenti e l'espatrio – neppure giustificabile da motivi oggettivi – il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifesta- mente interrotto nel caso di specie, che in secondo luogo, il Tribunale rileva che il rischio di subire delle perse- cuzioni non risulta neppure attuale e non sono identificabili in specie fattori di rischio che permettano di considerare che l'insorgente possa essere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria; che egli ha dichiarato di non aver più avuto contatti con i dipendenti dell'orfanotrofio dopo averlo abban- donato, che pertanto, pur non volendo in alcun modo sminuire i terribili vissuti del ricorrente, gli abusi non risultano essere rilevanti in materia d'asilo, che a questo proposito, non permette una diversa valutazione neppure quanto contenuto nel rapporto medico del 27 gennaio 2022; che invero, pur tenuto conto delle difficoltà del ricorrente di riferire degli abusi subiti, la SEM non ne ha messo in dubbio la verosimiglianza,
D-4342/2022 Pagina 9 che pertanto, la domanda di riesame del 4 febbraio 2022, volta al ricono- scimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, va disattesa, che poste le considerazioni che precedono, resta da valutare se le patolo- gie lamentate dall'interessato siano atte ad ostare all'esecuzione dell'allon- tanamento verso l'Algeria, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI); che in caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese – per ritenere che l'interessato possa essere espo- sto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che per il resto, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha stabi- lito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sen- tenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),
D-4342/2022 Pagina 10 che come lo si vedrà nei considerandi seguenti, la situazione valetudinaria dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità; che su questi presupposti e per i motivi dap- presso esposti, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale, che ne discende, alla stregua di quanto rilevato nel sindacato giudizio, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recu- pero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infra- struttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di tratta- mento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rife- rimenti citati),
D-4342/2022 Pagina 11 che orbene, lo scrivente Tribunale rileva che le problematiche mediche la- mentate dal ricorrente – al quale è stato diagnosticato (…) (cfr. rapporto medico del 27 gennaio 2022) – non appaiono di una gravità tale da giusti- ficare un'ammissione provvisoria, che non può essere seguita la conclusione ricorsuale secondo cui egli non sarebbe in grado di sostenere i costi dei trattamenti, dal momento che non risulta che egli sia sottoposto ad una terapia, che invero, le condizioni di salute dell'interessato appaiono migliorate; che nel corso dell'audizione del 3 giugno 2022 egli ha dichiarato di sentirsi bene e di aver smesso i trattamenti da un anno e mezzo; che neppure dal rapporto medico del 27 gennaio 2022 risulta deducibile un trattamento, che ad ogni modo, quand'anche egli dovesse necessitare una terapia per i suoi problemi (…), la stessa sarebbe disponibile in Algeria come già ret- tamente rilevato dalla SEM, che inoltre, il Tribunale osserva che l'Algeria dispone di un sistema di assi- curazione sanitaria e che lo Stato, in linea di principio, si fa carico dei costi delle cure essenziali per le persone bisognose e non assicurate (cfr. sen- tenze del Tribunale E-3503/2021 del 19 agosto 2021 consid. 7.3.2, E- 2625/2017 del 22 giungo 2021, pag. 8, E-1075/2021 del 25 marzo 2021, pag. 7 e E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 9.4.5), che infine, esula dal presente procedimento di riesame l'esistenza di una rete famigliare e sociale in Algeria; che la questione è infatti già stata trat- tata nella decisione della SEM del 25 marzo 2021 e l'insorgente non ha versato agli atti nuovi mezzi di prova atti a mutare tale valutazione, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'au- torità inferiore va dunque confermata, che in seguito, l'insorgente contesta il fatto che la SEM non abbia concesso l'assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio per la procedura di riesame,
D-4342/2022 Pagina 12 che giusta l’art. 111d cpv. 1 LAsi, se la SEM respinge la domanda di rie- same, riscuote un emolumento e non vengono assegnate indennità, che innanzitutto si rileva che l'autorità non ha fissato alcun emolumento nonostante abbia respinto la domanda di riesame, che, inoltre, l'istanza di riesame appariva a prima vista priva di probabilità di esito favorevole; che di conseguenza, a giusto titolo la SEM ha negato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, che nella sua decisione la SEM non ha, quindi, violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che la decisione della SEM del 19 agosto 2022 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è re- spinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che avendo respinto la domanda di assistenza giudiziaria, va pure respinta l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA, che le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 29 settembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA),
D-4342/2022 Pagina 13 che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab- bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4342/2022 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 1'500.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 4. L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 1'500.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza.
E. 4 L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4342/2022 Sentenza del 21 ottobre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Algeria, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, e dall'avv. Giulia Melandri, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (riesame); decisione della SEM del 19 agosto 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadino algerino, ha presentato in Svizzera il 17 ottobre 2019, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 25 marzo 2021, che respingeva la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciava il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 23 aprile 2021, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-1894/2021 del 29 giugno 2021 che dichiarava inammissibile il suddetto ricorso per mancato pagamento dell'anticipo spese, la domanda di riesame del 4 febbraio 2022 presentata dall'interessato alla SEM con allegato un rapporto medico dello psichiatra Dr. Med. B._______ e dello psicologo lic. psic. C._______ del 27 gennaio 2022, l'audizione del 3 giugno 2022, la decisione della SEM del 19 agosto 2022, notificata il 29 agosto 2022, che respingeva la domanda di riesame e confermava la decisione del 25 marzo 2021, il ricorso del 28 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 settembre 2022) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi allo scrivente Tribunale postulando, in via preliminare lo svolgimento del procedimento in lingua italiana; in via cautelare e supercautelare la restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso, e, di conseguenza, la sospensione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria; mentre in via principale, nel merito, ha chiesto l'annullamento della decisione della SEM del 19 agosto 2022, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, così come la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico per il procedimento di riesame avanti la SEM e per il presente procedimento; il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili, le misure supercautelari del 29 settembre 2022 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che nel caso concreto, nonostante la decisione impugnata sia stata resa in francese, il ricorso è stato presentato in lingua italiana; che il presente procedimento si svolge dunque in lingua italiana, che l'insorgente ha motivato la propria domanda di riesame sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, segnatamente il rapporto medico dello psichiatra Dr. med. B._______ e dello psicologo lic. psic. C._______ del 27 gennaio 2022; che tale documento, successivo alla decisione della SEM ed alla sentenza del Tribunale, sarebbe idoneo a provare fatti già allegati durante la procedura d'asilo, ovvero i gravi disturbi psicologici di cui soffrirebbe l'istante e che porterebbero all'inesigibilità dell'allontanamento; che a ciò andrebbe aggiunto il fatto che la SEM gli avrebbe di fatto negato la possibilità di esprimersi sui motivi d'asilo legati al genere; che invero, l'audizione sui motivi d'asilo del 12 febbraio 2020 sarebbe stata interrotta poiché, dopo il racconto spontaneo, sarebbero emersi degli indizi di persecuzione legati al genere e l'interessato avrebbe fatto valere il proprio diritto di essere sentito da un team di genere esclusivamente maschile; che l'audizione fissata in seguito sarebbe stata annullata due volte ed infine mai effettuata; che omettendo di convocare nuovamente l'interessato per l'audizione sui motivi d'asilo legati al genere, la SEM avrebbe violato il suo diritto di essere sentito; che tale irregolarità dovrebbe essere sanata attraverso una convocazione del richiedente ad una nuova audizione; che una volta completata l'istruttoria, l'istante dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato e gli dovrebbe essere concesso l'asilo; che in subordine, egli dovrebbe essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che invero, se rimpatriato, l'interessato rischierebbe un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute; che benché in Algeria vi sarebbero delle strutture alle quali egli potrebbe rivolgersi, le cure mediche in tale paese sarebbero a pagamento ed egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per farvi fronte; che altresì, egli non potrebbe contare su alcuna rete famigliare e sociale a supporto del rimpatrio; che per la procedura di riesame egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza, dopo aver qualificato la richiesta dell'insorgente in parte quale domanda di riesame qualificato (per quanto riguarda l'audizione in merito agli abusi subiti in Patria, fatti preesistenti) e in parte quale domanda di riesame semplice (per quanto riguarda i nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento), l'ha respinta; che l'autorità ha ritenuto che gli abusi sessuali subiti nell'orfanotrofio nel quale sarebbe cresciuto non sarebbero pertinenti in materia d'asilo; che invero, il legame di causalità temporale tra gli avvenimenti e la fuga sarebbe interrotto; che inoltre, egli non avrebbe timore di subire degli ulteriori abusi in futuro; che per quanto riguarda l'allontanamento, la SEM ha ritenuto l'esecuzione della misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, il suo stato di salute non sarebbe ostativo all'esecuzione dell'allontanamento; che infine, l'autorità ha pure respinto la richiesta di assistenza giudiziaria totale, che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la SEM abbia accertato i fatti in maniera incorretta ed incompleta; che segnatamente, l'autorità non avrebbe tenuto debitamente conto delle difficoltà del ricorrente di raccontare il suo passato, in particolare le vicende che lo avrebbero visto vittima di abusi sessuali in orfanotrofio; che tali difficoltà sarebbero emerse sia dal rapporto psichiatrico, sia nel corso dell'audizione; che in seguito, la SEM non avrebbe tenuto conto del fatto che egli avrebbe lasciato l'orfanotrofio a soli 16 anni, mentre sarebbe espatriato diversi anni dopo poiché non avrebbe avuto il denaro necessario per lasciare l'Algeria; che se all'insorgente non dovesse essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo, egli dovrebbe comunque essere messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che invero, se rimpatriato il ricorrente rischierebbe un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute; che altresì, l'allontanamento violerebbe i diritti fondamentali dell'insorgente; che inoltre, l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto il suo stato di salute andrebbe a degradarsi repentinamente; che invero, nonostante vi sarebbero alcune strutture a cui il ricorrente potrebbe rivolgersi per ottenere le cure, le cure mediche sarebbero a pagamento ed egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per farvi fronte; che inoltre, egli non potrebbe contare su alcuna rete famigliare e sociale; che infine, l'autorità inferiore avrebbe dovuto accogliere la domanda di assistenza giudiziaria presentata poiché soltanto grazie alla domanda di riesame l'insorgente sarebbe finalmente stato convocato all'audizione con un team esclusivamente maschile; che la domanda di riesame sarebbe pure stata necessaria al fine di accertare in maniera esaustiva lo stato di salute psicologico del ricorrente, che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/ 27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati), che nel caso in disamina, non essendoci stata una sentenza materiale del Tribunale ed avendo, da una parte, fatto valere un motivo previsto all'art. 66 PA (violazione del diritto di essere sentito) per mancata audizione sui motivi legati al genere con un team d'audizione esclusivamente maschile e, dall'altra, allegato un nuovo documento (referto del 27 gennaio 2022) - posteriore sia alla decisione della SEM del 25 marzo 2022, sia alla sentenza del Tribunale 29 giugno 2021 d'inammissibilità del ricorso - è a giusto titolo che la SEM ha qualificato l'istanza quale riesame qualificato, che inoltre, il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione Emilia Antonioni Luftensteiner, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che la domanda di riesame è stata depositata a meno di 30 giorni dalla data indicata nello scritto presentato, che pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati, che innanzitutto, è necessario verificare se le risultanze della summenzionata audizione del 3 giugno 2022 siano atte a permettere una diversa valutazione rispetto a quella di cui al provvedimento del 25 marzo 2021, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), che nel caso in disamina, l'insorgente ha riferito di aver subito gli abusi all'incirca a fine 2013 (cfr. atto SEM [...]-9/20, F154), mentre sarebbe espatriato dall'Algeria nell'agosto 2018 (cfr. atti SEM [...]-60/12, D12; [...]-9/20, F164); che tra i due avvenimenti sarebbero dunque trascorsi più di quattro anni, che di conseguenza, essendo trascorso un lasso di tempo così lungo tra gli avvenimenti e l'espatrio - neppure giustificabile da motivi oggettivi - il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifestamente interrotto nel caso di specie, che in secondo luogo, il Tribunale rileva che il rischio di subire delle persecuzioni non risulta neppure attuale e non sono identificabili in specie fattori di rischio che permettano di considerare che l'insorgente possa essere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria; che egli ha dichiarato di non aver più avuto contatti con i dipendenti dell'orfanotrofio dopo averlo abbandonato, che pertanto, pur non volendo in alcun modo sminuire i terribili vissuti del ricorrente, gli abusi non risultano essere rilevanti in materia d'asilo, che a questo proposito, non permette una diversa valutazione neppure quanto contenuto nel rapporto medico del 27 gennaio 2022; che invero, pur tenuto conto delle difficoltà del ricorrente di riferire degli abusi subiti, la SEM non ne ha messo in dubbio la verosimiglianza, che pertanto, la domanda di riesame del 4 febbraio 2022, volta al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, va disattesa, che poste le considerazioni che precedono, resta da valutare se le patologie lamentate dall'interessato siano atte ad ostare all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI); che in caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi - non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che per il resto, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che come lo si vedrà nei considerandi seguenti, la situazione valetudinaria dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità; che su questi presupposti e per i motivi dappresso esposti, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale, che ne discende, alla stregua di quanto rilevato nel sindacato giudizio, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che orbene, lo scrivente Tribunale rileva che le problematiche mediche lamentate dal ricorrente - al quale è stato diagnosticato (...) (cfr. rapporto medico del 27 gennaio 2022) - non appaiono di una gravità tale da giustificare un'ammissione provvisoria, che non può essere seguita la conclusione ricorsuale secondo cui egli non sarebbe in grado di sostenere i costi dei trattamenti, dal momento che non risulta che egli sia sottoposto ad una terapia, che invero, le condizioni di salute dell'interessato appaiono migliorate; che nel corso dell'audizione del 3 giugno 2022 egli ha dichiarato di sentirsi bene e di aver smesso i trattamenti da un anno e mezzo; che neppure dal rapporto medico del 27 gennaio 2022 risulta deducibile un trattamento, che ad ogni modo, quand'anche egli dovesse necessitare una terapia per i suoi problemi (...), la stessa sarebbe disponibile in Algeria come già rettamente rilevato dalla SEM, che inoltre, il Tribunale osserva che l'Algeria dispone di un sistema di assicurazione sanitaria e che lo Stato, in linea di principio, si fa carico dei costi delle cure essenziali per le persone bisognose e non assicurate (cfr. sentenze del Tribunale E-3503/2021 del 19 agosto 2021 consid. 7.3.2, E-2625/2017 del 22 giungo 2021, pag. 8, E-1075/2021 del 25 marzo 2021, pag. 7 e E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 9.4.5), che infine, esula dal presente procedimento di riesame l'esistenza di una rete famigliare e sociale in Algeria; che la questione è infatti già stata trattata nella decisione della SEM del 25 marzo 2021 e l'insorgente non ha versato agli atti nuovi mezzi di prova atti a mutare tale valutazione, che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va dunque confermata, che in seguito, l'insorgente contesta il fatto che la SEM non abbia concesso l'assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio per la procedura di riesame, che giusta l'art. 111d cpv. 1 LAsi, se la SEM respinge la domanda di riesame, riscuote un emolumento e non vengono assegnate indennità, che innanzitutto si rileva che l'autorità non ha fissato alcun emolumento nonostante abbia respinto la domanda di riesame, che, inoltre, l'istanza di riesame appariva a prima vista priva di probabilità di esito favorevole; che di conseguenza, a giusto titolo la SEM ha negato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, che nella sua decisione la SEM non ha, quindi, violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che la decisione della SEM del 19 agosto 2022 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che avendo respinto la domanda di assistenza giudiziaria, va pure respinta l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA, che le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 29 settembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: