Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino iraniano, ha raggiunto la Svizzera il (...) settembre 2018 presentandovi, in medesima data, una domanda d'asilo (cfr. atti autorità inferiore). B. Con decisione del 28 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera oltre all'esecuzione del provvedimento medesimo. C. L'interessato ha quindi impugnato tale giudizio adendo il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con un ricorso del 28 novembre 2019. Lo scrivente Tribunale, pronunciandosi con sentenza D-6278/2019 del 30 novembre 2020, ha però respinto l'impugnativa, confermando integralmente la decisione dell'autorità di prima istanza. D. Il 12 gennaio 2021 l'interessato ha presentato all'attenzione della SEM una domanda di riesame sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, consistente in un certificato medico del 15 dicembre 2020 redatto dal Dr. B._______, FMH in psichiatria e psicoterapia. E. Con decisione del 3 febbraio 2021, notificata il 4 febbraio 2021 (cfr. avviso di ricevimento), l'autorità inferiore ha respinto l'istanza e ha confermato la sua precedente decisione facente data al 28 ottobre 2019. F. In data 4 marzo 2021, il richiedente si è aggravato anche contro il precitato provvedimento. G. Prima che il Tribunale avesse modo di pronunciarsi in merito al succitato gravame (cfr. sentenza del Tribunale D-980/2021 dell'8 dicembre 2021), l'interessato ha presentato alla SEM una nuova richiesta intitolandola "domanda di riesame". In sostanza e per quanto è qui di rilievo, il richiedente ha ancorato siffatta domanda all'attivismo politico ch'egli eserciterebbe in Svizzera in opposizione al regime iraniano. In questo senso, un allontanamento verso il Paese d'origine, lo esporrebbe ad un rischio di persecuzioni ex art. 3 CEDU. A sostegno della propria versione dei fatti, l'interessato ha versato agli atti del procedimento di prima istanza un CD-ROM contenente diversa documentazione audiovisiva. H. Con decisione del 27 agosto 2021 l'autorità inferiore, dopo aver qualificato l'istanza dell'interessato quale domanda d'asilo multipla, l'ha respinta. I. Con il ricorso del 24 settembre 2021 il richiedente è insorto dinanzi an Tribunale anche contro il precitato provvedimento, chiedendo in via principale l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, egli ha domandato di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Contestualmente, l'insorgente ha concluso alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dall'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Onde avvalorare la propria versione dei fatti, A._______ ha accluso al suo memoriale ricorsuale ventitré CD-ROM contenenti del materiale audiovisivo relativo alle attività ch'egli avrebbe condotto in ambito politico su suolo elvetico. Ad essi, egli ha allegato degli estratti cartacei quali anteprima del contenuto. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3).
E. 4.2 Alla luce di quanto precede nonché delle considerazioni articolate dal Tribunale nella sentenza D-980/2021 dell'8 dicembre 2021 (cfr. consid. 6.2), alla quale si rinvia, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale nuova domanda d'asilo, aspetto peraltro pacifico nel caso in esame.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
E. 5.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 con giurisprudenza ivi citata, e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2). Per invalsa giurisprudenza, comunque, solo gli oppositori in esilio che sono impegnati in un'attività sostenuta ed intensa, al di sopra della media, e che rappresentato una minaccia grave e concreta per il governo sono realmente esposti in questo senso (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3, nonché, fra le tante, sentenze del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2 e E-3325/2015 del 23 febbraio 2018 consid. 4.2).
E. 6 Ora, poste tali debite premesse, in specie v'è da rilevare che la domanda d'asilo oggetto del presente procedimento si àncora esclusivamente ad attività politiche esercitate in Svizzera, posteriori all'espatrio di A._______ dall'Iran. Ne consegue che in applicazione dell'art. 54 LAsi, i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo in rassegna, non possono condurre alla concessione dell'asilo in Svizzera. Pertanto, sulla questione della concessione dell'asilo il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 7.1 Rimane da esaminare se l'interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato - come detto all'esclusione della concessione dell'asilo (cfr. supra consid. 5.2 e 6) - per gli allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), ossia in ragione della sua dichiarata partecipazione politica in Svizzera (cfr. supra consid. G).
E. 7.2 Al riguardo, è d'uopo constatare che i servizi segreti iraniani sono notoriamente in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini iraniani residenti all'estero. Tuttavia, di norma, le attenzioni delle autorità si concentrano su individui con un profilo particolare, che occupano posizioni di primo piano o si impegnano in attività che esulano dal quadro abituale dell'opposizione di massa, e costituiscono una seria e concreta minaccia per il regime (cfr. sentenza del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 [pubblicata quale sentenza di riferimento]; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). A titolo esemplificativo, non costituisce una simile minaccia il richiedente che non conosciuto come oppositore politico prima di espatriare dall'Iran ha svolto in Svizzera alcune attività, rispettivamente ha assunto delle responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione (persona di contatto) senza però distinguersi per una posizione di leadership nell'ambito delle manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato per nome dalla stampa e non ha generato un'attività che oltrepassava quella di molti dei suoi compatrioti critici nei confronti del regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28). Allo stesso modo, la semplice redazione o pubblicazione di articoli concernenti avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi essi siano, non permettono ad esse sole di ammettere un profilo suscettibile di iscriversi nella giurisprudenza di cui sopra (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Oltretutto, va evidenziato che le autorità iraniane non solo sono consapevoli del fatto che alcuni dei loro cittadini all'estero danno prova di impegni politici per mero opportunismo ed onde evitare di essere rimpatriati in Iran, ma sono anche in grado di distinguerli dagli individui che sono invece sinceramente coinvolti in un reale processo di opposizione (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28). Così, non è l'esposizione del richiedente, intesa come la sua riconoscibilità, ad essere decisiva affinché si possa considerare ch'egli costituisca una minaccia del regime; piuttosto occorrerà ponderare un insieme di criteri quali il tenore del suo coinvolgimento, l'impatto della sua personalità, del discorso da lui veicolato e del modo in cui viene recepito dalla popolazione (cfr. DTAF 2009/29).
E. 7.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha peraltro avuto modo di rilevare che non tutte le persone che agiscono come attivisti sui social network ed identificabili come tali, sono necessariamente esposte ad un rischio per il caso in cui facessero ritorno in Iran, ponendo ancora una volta l'accento sul carattere qualitativo di siffatto attivismo (cfr. sentenze E-3657/2020 del 9 settembre 2021 e E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4).
E. 8.1 Con il provvedimento impugnato, la SEM ha negato l'esistenza di circostanze atte a fondare un timore di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo per il caso in cui il richiedente facesse ritorno in Iran. Al riguardo, l'autorità in parola ha innanzitutto osservato che nell'ambito della prima procedura d'asilo, l'interessato non avrebbe reso verosimile di essere stato posto nel collimatore dalle autorità statali antecedentemente al suo espatrio, cosicché sarebbe lecito ammettere ch'egli non fosse sotto osservazioni al momento del suo arrivo in Svizzera. Vieppiù, a mente dell'autorità inferiore in casu andrebbe evidenziata la tardività con la quale l'insorgente avrebbe incominciato ad operarsi nel veicolare critiche avverso il regime iraniano; difatti, ancorché presente sul territorio elvetico sin dal 2018, egli avrebbe intrapreso solo recentemente le attività allegate a sostegno della nuova domanda d'asilo. Ferme tali premesse, la SEM ha proseguito la sua disamina rilevando che le azioni di protesta e denuncia operate da A._______, non sarebbero sufficienti per concludere all'esistenza di una situazione di pericolo ex art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria. In primo luogo, egli non avrebbe occupato ruoli di rilievo nell'ambito delle allegate manifestazioni. A ciò si aggiungerebbe il fatto che secondo l'autorità inferiore, le interviste rilasciate all'emittente "(...)" - alle quali andrebbe comunque riconosciuta un'esposizione mediatica maggiore - sarebbero insufficienti per ammettere che il ricorrente sia stato posto nel mirino dalle autorità del Paese d'origine, tanto più alla luce dell'assenza di precedenti attività politiche degne di nota. Del resto, in specie neppure vi sarebbero indizi per ritenere che le autorità iraniane abbiano intrapreso misure nei confronti dell'interessato in ragione delle attività da lui svolte in esilio. In sunto, non vi sarebbe modo di ritenere che A._______ sia considerato dallo Stato iraniano come una minaccia concreta e che, per tale motivo, egli sia esposto ad un rischio di essere perseguitato qualora rimpatriasse.
E. 8.2 Con l'impugnativa, il ricorrente avversa la valutazione della SEM. Egli è in effetti dell'opinione che i mezzi di prova versati agli atti nell'ambito del procedimento di prima istanza, unitamente al carteggio accluso al gravame, attesti l'esistenza di un timore di essere esposto ad un rischio di persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, posto ch'egli andrebbe considerato come un individuo dal profilo politico specifico esulante dal quadro abituale dell'opposizione di massa. D'altro canto, ciò sarebbe comprovato dall'elevato numero di visualizzazioni contabilizzate dai suoi interventi pubblicati sui Social media e riportati da altri media noti nel Paese di provenienza. Egli rammenta poi di essere membro del comitato esecutivo del (...) e (...) della sua sezione (...), organizzazione per il conto della quale denuncerebbe gli abusi del regime iraniano. In ultimo, l'interessato dichiara che la conversione alla religione cristiana intrapresa a suo tempo, sarebbe nel frattempo pressoché ultimata, nella misura in cui si starebbe preparando a ricevere il sacramento del battesimo.
E. 9.1 Ora, venendo alla fattispecie concreta, il Tribunale rileva come l'impegno politico addotto dal richiedente non ossequi la giurisprudenza testé enucleata. In primo luogo, la partecipazione ad alcune manifestazioni tenutesi in Svizzera, non permette di ritenere l'esistenza di un possibile interesse delle autorità iraniane nei confronti dell'interessato. D'altro canto, sebbene in alcuni dei molteplici filmati di cui all'inserto, il ricorrente - alla stregua di altri astanti parrebbe avere preso la parola recitando un testo, nulla permette di metterlo in risalto rispetto agli altri partecipanti, né tantomeno di elevarlo ad una figura di leader. Per le medesime ragioni, il ruolo ch'egli avrebbe assunto in seno all'organizzazione denominata "(...)" e alla rispettiva sezione (...), neppure consente di fondare un timore di essere stato posto nel collimatore dello Stato iraniano. Difatti, al di là della carica formale ricoperta nella struttura gerarchica del (...), dalla documentazione versata agli atti non v'è modo di desumere i compiti concretamente espletati per conto dell'organizzazione, né le responsabilità ch'egli sarebbe stato effettivamente chiamato ad assumersi. Proseguendo nella disamina, è poi doveroso evidenziare che l'ulteriore materiale audiovisivo versato agli atti, nemmeno permette di concludere che dal suo arrivo in Svizzera l'interessato abbia attirato l'attenzione dello Stato iraniano al punto da essere considerato un pericoloso oppositore del regime. In questo senso, i filmati condivisi sulla pagina del social network "Instagram" denominata "(...)" - profilo a suo tempo seguito da circa 33'000 utenti (cfr. consultato l'8 ottobre 2021) - non sono più visionabili ritenuto che il profilo in parola è nel frattempo stato rimosso (cfr. consultato il 3 novembre 2021). D'altro canto, va osservato come gli stessi non avessero suscitato particolare interesse, atteso che ciascuno degli interventi poteva vantare da qualche centinaia ad un massimo di poche migliaia di visualizzazioni ed alcuni sporadici commenti (cfr. consultato l'8 ottobre 2021). Nemmeno la collaborazione del richiedente con i media esteri, rispettivamente la condivisione dei suoi contributi da parte di quest'ultimi - specialmente per il tramite di applicazioni di messaggistica istantanea - muta la valutazione che precede. Nel ponderare siffatte attività, non può in effetti essere fatta astrazione del fatto che al suo arrivo in Svizzera l'interessato non fosse posto sotto sorveglianza dalle autorità iraniane (cfr. sentenza del Tribunale D-6278/2019 del 30 novembre 2020), di modo che l'esposizione del ricorrente, incominciata con l'avvio dell'attività propagandistica dopo aver risieduto più di due anni sul suolo elvetico e solamente a seguito della decisione del Tribunale del 30 novembre 2020, si iscrive in un lasso temporale ridotto. Invero, proprio in considerazione di quest'ultima evenienza, il Tribunale ritiene che - sebbene gli vada riconosciuta una certa dinamicità nel veicolare messaggi di critica nei confronti del regime iraniano - le tempistiche che hanno visto il richiedente emergere e manifestarsi quale oppositore del regime di Teheran, denotino piuttosto un costrutto opportunistico, dettato dai bisogni di causa e, in particolare, dal rigetto della prima domanda d'asilo, ancorata a tutt'altre ragioni.
E. 9.2 Per il resto, l'argomentazione legata alla conversione al cristianesimo, e più precisamente ad asseriti sviluppi in merito alla procedura di battesimo, attiene ad una questione già dipanata dal Tribunale nell'ambito della sentenza D-6278/2019 del 30 novembre 2020, cosicché, vista anche l'assenza di nuovi elementi atti a configurare un riesame sul punto, tale aspetto non ha ragione di essere trattato nel corso del procedimento in rassegna.
E. 9.3 Pertanto, la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Se respinge a domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa alle questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 11 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 12.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione del provvedimento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 12.2 Nel gravame, l'insorgente confuta anche tale assunto (cfr. memoriale ricorsuale, punto 6).
E. 12.3 Tuttavia, le questioni legate all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sono state esaminate sia dall'autorità di prima istanza - con le decisioni del 28 ottobre 2019 e del 27 agosto 2021 - così come anche nella sentenza D-6278/2019 emanata dallo scrivente Tribunale in data 20 novembre 2020. Su tali presupposti, in assenza di nuovi elementi suscettibili di giustificarne un nuovo esame, e per i motivi esposti in quest'ultimo giudizio - ai cui considerandi si rinvia integralmente onde evitare inutili ripetizioni - l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 15 Inoltre, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ex art. 65 cpv. 1 PA, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4296/2021 Sentenza dell'8 dicembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Simon Thurnheer, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato l' (...), Iran, (...),, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla);decisione della SEM del 27 agosto 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino iraniano, ha raggiunto la Svizzera il (...) settembre 2018 presentandovi, in medesima data, una domanda d'asilo (cfr. atti autorità inferiore). B. Con decisione del 28 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera oltre all'esecuzione del provvedimento medesimo. C. L'interessato ha quindi impugnato tale giudizio adendo il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con un ricorso del 28 novembre 2019. Lo scrivente Tribunale, pronunciandosi con sentenza D-6278/2019 del 30 novembre 2020, ha però respinto l'impugnativa, confermando integralmente la decisione dell'autorità di prima istanza. D. Il 12 gennaio 2021 l'interessato ha presentato all'attenzione della SEM una domanda di riesame sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, consistente in un certificato medico del 15 dicembre 2020 redatto dal Dr. B._______, FMH in psichiatria e psicoterapia. E. Con decisione del 3 febbraio 2021, notificata il 4 febbraio 2021 (cfr. avviso di ricevimento), l'autorità inferiore ha respinto l'istanza e ha confermato la sua precedente decisione facente data al 28 ottobre 2019. F. In data 4 marzo 2021, il richiedente si è aggravato anche contro il precitato provvedimento. G. Prima che il Tribunale avesse modo di pronunciarsi in merito al succitato gravame (cfr. sentenza del Tribunale D-980/2021 dell'8 dicembre 2021), l'interessato ha presentato alla SEM una nuova richiesta intitolandola "domanda di riesame". In sostanza e per quanto è qui di rilievo, il richiedente ha ancorato siffatta domanda all'attivismo politico ch'egli eserciterebbe in Svizzera in opposizione al regime iraniano. In questo senso, un allontanamento verso il Paese d'origine, lo esporrebbe ad un rischio di persecuzioni ex art. 3 CEDU. A sostegno della propria versione dei fatti, l'interessato ha versato agli atti del procedimento di prima istanza un CD-ROM contenente diversa documentazione audiovisiva. H. Con decisione del 27 agosto 2021 l'autorità inferiore, dopo aver qualificato l'istanza dell'interessato quale domanda d'asilo multipla, l'ha respinta. I. Con il ricorso del 24 settembre 2021 il richiedente è insorto dinanzi an Tribunale anche contro il precitato provvedimento, chiedendo in via principale l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, egli ha domandato di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Contestualmente, l'insorgente ha concluso alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dall'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Onde avvalorare la propria versione dei fatti, A._______ ha accluso al suo memoriale ricorsuale ventitré CD-ROM contenenti del materiale audiovisivo relativo alle attività ch'egli avrebbe condotto in ambito politico su suolo elvetico. Ad essi, egli ha allegato degli estratti cartacei quali anteprima del contenuto. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3). 4.2 Alla luce di quanto precede nonché delle considerazioni articolate dal Tribunale nella sentenza D-980/2021 dell'8 dicembre 2021 (cfr. consid. 6.2), alla quale si rinvia, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale nuova domanda d'asilo, aspetto peraltro pacifico nel caso in esame. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 5.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 con giurisprudenza ivi citata, e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2). Per invalsa giurisprudenza, comunque, solo gli oppositori in esilio che sono impegnati in un'attività sostenuta ed intensa, al di sopra della media, e che rappresentato una minaccia grave e concreta per il governo sono realmente esposti in questo senso (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3, nonché, fra le tante, sentenze del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2 e E-3325/2015 del 23 febbraio 2018 consid. 4.2).
6. Ora, poste tali debite premesse, in specie v'è da rilevare che la domanda d'asilo oggetto del presente procedimento si àncora esclusivamente ad attività politiche esercitate in Svizzera, posteriori all'espatrio di A._______ dall'Iran. Ne consegue che in applicazione dell'art. 54 LAsi, i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo in rassegna, non possono condurre alla concessione dell'asilo in Svizzera. Pertanto, sulla questione della concessione dell'asilo il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 7. 7.1 Rimane da esaminare se l'interessato può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato - come detto all'esclusione della concessione dell'asilo (cfr. supra consid. 5.2 e 6) - per gli allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), ossia in ragione della sua dichiarata partecipazione politica in Svizzera (cfr. supra consid. G). 7.2 Al riguardo, è d'uopo constatare che i servizi segreti iraniani sono notoriamente in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini iraniani residenti all'estero. Tuttavia, di norma, le attenzioni delle autorità si concentrano su individui con un profilo particolare, che occupano posizioni di primo piano o si impegnano in attività che esulano dal quadro abituale dell'opposizione di massa, e costituiscono una seria e concreta minaccia per il regime (cfr. sentenza del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 [pubblicata quale sentenza di riferimento]; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). A titolo esemplificativo, non costituisce una simile minaccia il richiedente che non conosciuto come oppositore politico prima di espatriare dall'Iran ha svolto in Svizzera alcune attività, rispettivamente ha assunto delle responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione (persona di contatto) senza però distinguersi per una posizione di leadership nell'ambito delle manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato per nome dalla stampa e non ha generato un'attività che oltrepassava quella di molti dei suoi compatrioti critici nei confronti del regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28). Allo stesso modo, la semplice redazione o pubblicazione di articoli concernenti avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi essi siano, non permettono ad esse sole di ammettere un profilo suscettibile di iscriversi nella giurisprudenza di cui sopra (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Oltretutto, va evidenziato che le autorità iraniane non solo sono consapevoli del fatto che alcuni dei loro cittadini all'estero danno prova di impegni politici per mero opportunismo ed onde evitare di essere rimpatriati in Iran, ma sono anche in grado di distinguerli dagli individui che sono invece sinceramente coinvolti in un reale processo di opposizione (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28). Così, non è l'esposizione del richiedente, intesa come la sua riconoscibilità, ad essere decisiva affinché si possa considerare ch'egli costituisca una minaccia del regime; piuttosto occorrerà ponderare un insieme di criteri quali il tenore del suo coinvolgimento, l'impatto della sua personalità, del discorso da lui veicolato e del modo in cui viene recepito dalla popolazione (cfr. DTAF 2009/29). 7.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha peraltro avuto modo di rilevare che non tutte le persone che agiscono come attivisti sui social network ed identificabili come tali, sono necessariamente esposte ad un rischio per il caso in cui facessero ritorno in Iran, ponendo ancora una volta l'accento sul carattere qualitativo di siffatto attivismo (cfr. sentenze E-3657/2020 del 9 settembre 2021 e E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4). 8. 8.1 Con il provvedimento impugnato, la SEM ha negato l'esistenza di circostanze atte a fondare un timore di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo per il caso in cui il richiedente facesse ritorno in Iran. Al riguardo, l'autorità in parola ha innanzitutto osservato che nell'ambito della prima procedura d'asilo, l'interessato non avrebbe reso verosimile di essere stato posto nel collimatore dalle autorità statali antecedentemente al suo espatrio, cosicché sarebbe lecito ammettere ch'egli non fosse sotto osservazioni al momento del suo arrivo in Svizzera. Vieppiù, a mente dell'autorità inferiore in casu andrebbe evidenziata la tardività con la quale l'insorgente avrebbe incominciato ad operarsi nel veicolare critiche avverso il regime iraniano; difatti, ancorché presente sul territorio elvetico sin dal 2018, egli avrebbe intrapreso solo recentemente le attività allegate a sostegno della nuova domanda d'asilo. Ferme tali premesse, la SEM ha proseguito la sua disamina rilevando che le azioni di protesta e denuncia operate da A._______, non sarebbero sufficienti per concludere all'esistenza di una situazione di pericolo ex art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria. In primo luogo, egli non avrebbe occupato ruoli di rilievo nell'ambito delle allegate manifestazioni. A ciò si aggiungerebbe il fatto che secondo l'autorità inferiore, le interviste rilasciate all'emittente "(...)" - alle quali andrebbe comunque riconosciuta un'esposizione mediatica maggiore - sarebbero insufficienti per ammettere che il ricorrente sia stato posto nel mirino dalle autorità del Paese d'origine, tanto più alla luce dell'assenza di precedenti attività politiche degne di nota. Del resto, in specie neppure vi sarebbero indizi per ritenere che le autorità iraniane abbiano intrapreso misure nei confronti dell'interessato in ragione delle attività da lui svolte in esilio. In sunto, non vi sarebbe modo di ritenere che A._______ sia considerato dallo Stato iraniano come una minaccia concreta e che, per tale motivo, egli sia esposto ad un rischio di essere perseguitato qualora rimpatriasse. 8.2 Con l'impugnativa, il ricorrente avversa la valutazione della SEM. Egli è in effetti dell'opinione che i mezzi di prova versati agli atti nell'ambito del procedimento di prima istanza, unitamente al carteggio accluso al gravame, attesti l'esistenza di un timore di essere esposto ad un rischio di persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, posto ch'egli andrebbe considerato come un individuo dal profilo politico specifico esulante dal quadro abituale dell'opposizione di massa. D'altro canto, ciò sarebbe comprovato dall'elevato numero di visualizzazioni contabilizzate dai suoi interventi pubblicati sui Social media e riportati da altri media noti nel Paese di provenienza. Egli rammenta poi di essere membro del comitato esecutivo del (...) e (...) della sua sezione (...), organizzazione per il conto della quale denuncerebbe gli abusi del regime iraniano. In ultimo, l'interessato dichiara che la conversione alla religione cristiana intrapresa a suo tempo, sarebbe nel frattempo pressoché ultimata, nella misura in cui si starebbe preparando a ricevere il sacramento del battesimo. 9. 9.1 Ora, venendo alla fattispecie concreta, il Tribunale rileva come l'impegno politico addotto dal richiedente non ossequi la giurisprudenza testé enucleata. In primo luogo, la partecipazione ad alcune manifestazioni tenutesi in Svizzera, non permette di ritenere l'esistenza di un possibile interesse delle autorità iraniane nei confronti dell'interessato. D'altro canto, sebbene in alcuni dei molteplici filmati di cui all'inserto, il ricorrente - alla stregua di altri astanti parrebbe avere preso la parola recitando un testo, nulla permette di metterlo in risalto rispetto agli altri partecipanti, né tantomeno di elevarlo ad una figura di leader. Per le medesime ragioni, il ruolo ch'egli avrebbe assunto in seno all'organizzazione denominata "(...)" e alla rispettiva sezione (...), neppure consente di fondare un timore di essere stato posto nel collimatore dello Stato iraniano. Difatti, al di là della carica formale ricoperta nella struttura gerarchica del (...), dalla documentazione versata agli atti non v'è modo di desumere i compiti concretamente espletati per conto dell'organizzazione, né le responsabilità ch'egli sarebbe stato effettivamente chiamato ad assumersi. Proseguendo nella disamina, è poi doveroso evidenziare che l'ulteriore materiale audiovisivo versato agli atti, nemmeno permette di concludere che dal suo arrivo in Svizzera l'interessato abbia attirato l'attenzione dello Stato iraniano al punto da essere considerato un pericoloso oppositore del regime. In questo senso, i filmati condivisi sulla pagina del social network "Instagram" denominata "(...)" - profilo a suo tempo seguito da circa 33'000 utenti (cfr. consultato l'8 ottobre 2021) - non sono più visionabili ritenuto che il profilo in parola è nel frattempo stato rimosso (cfr. consultato il 3 novembre 2021). D'altro canto, va osservato come gli stessi non avessero suscitato particolare interesse, atteso che ciascuno degli interventi poteva vantare da qualche centinaia ad un massimo di poche migliaia di visualizzazioni ed alcuni sporadici commenti (cfr. consultato l'8 ottobre 2021). Nemmeno la collaborazione del richiedente con i media esteri, rispettivamente la condivisione dei suoi contributi da parte di quest'ultimi - specialmente per il tramite di applicazioni di messaggistica istantanea - muta la valutazione che precede. Nel ponderare siffatte attività, non può in effetti essere fatta astrazione del fatto che al suo arrivo in Svizzera l'interessato non fosse posto sotto sorveglianza dalle autorità iraniane (cfr. sentenza del Tribunale D-6278/2019 del 30 novembre 2020), di modo che l'esposizione del ricorrente, incominciata con l'avvio dell'attività propagandistica dopo aver risieduto più di due anni sul suolo elvetico e solamente a seguito della decisione del Tribunale del 30 novembre 2020, si iscrive in un lasso temporale ridotto. Invero, proprio in considerazione di quest'ultima evenienza, il Tribunale ritiene che - sebbene gli vada riconosciuta una certa dinamicità nel veicolare messaggi di critica nei confronti del regime iraniano - le tempistiche che hanno visto il richiedente emergere e manifestarsi quale oppositore del regime di Teheran, denotino piuttosto un costrutto opportunistico, dettato dai bisogni di causa e, in particolare, dal rigetto della prima domanda d'asilo, ancorata a tutt'altre ragioni. 9.2 Per il resto, l'argomentazione legata alla conversione al cristianesimo, e più precisamente ad asseriti sviluppi in merito alla procedura di battesimo, attiene ad una questione già dipanata dal Tribunale nell'ambito della sentenza D-6278/2019 del 30 novembre 2020, cosicché, vista anche l'assenza di nuovi elementi atti a configurare un riesame sul punto, tale aspetto non ha ragione di essere trattato nel corso del procedimento in rassegna. 9.3 Pertanto, la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. Se respinge a domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa alle questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 12. 12.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione del provvedimento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2 Nel gravame, l'insorgente confuta anche tale assunto (cfr. memoriale ricorsuale, punto 6). 12.3 Tuttavia, le questioni legate all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sono state esaminate sia dall'autorità di prima istanza - con le decisioni del 28 ottobre 2019 e del 27 agosto 2021 - così come anche nella sentenza D-6278/2019 emanata dallo scrivente Tribunale in data 20 novembre 2020. Su tali presupposti, in assenza di nuovi elementi suscettibili di giustificarne un nuovo esame, e per i motivi esposti in quest'ultimo giudizio - ai cui considerandi si rinvia integralmente onde evitare inutili ripetizioni - l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
15. Inoltre, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ex art. 65 cpv. 1 PA, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: