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D-980/2021

D-980/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino iraniano, ha presentato in Svizzera una domanda d'asilo in data (...) settembre 2018 (cfr. atti autorità inferiore). Nell'ambito di tale procedura, il richiedente aveva fatto valere, quali motivi d'asilo, d'essere stato perseguitato in Iran perché visto come un apostata. B. Con decisione del 28 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera oltre all'esecuzione del provvedimento medesimo. C. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-6278/2019 del 30 novembre 2020, ha respinto il ricorso interposto il 28 novembre 2019 dal richiedente, confermando integralmente la decisione dell'autorità di prima istanza. D. Il 12 gennaio 2021 l'interessato ha presentato all'attenzione della SEM una domanda di riesame sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, consistente in un certificato medico del 15 dicembre 2020 redatto dal Dr. B._______, FMH in psichiatria e psicoterapia. Ai sensi di quest'ultimo, il quadro clinico del richiedente farebbe stato di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e cefalea (R51). Ebbene, in sostanza, l'istante è dell'opinione che dalle patologie attestate con siffatto documento si evincerebbe la veridicità delle allegazioni addotte a sostegno della domanda d'asilo, ritenute a suo tempo inverosimili dalla SEM e dal Tribunale. Oltretutto, le afflizioni lamentate giustificherebbero l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran, da cui la richiesta di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. E. Con decisione del 3 febbraio 2021, notificata il 4 febbraio 2021 (cfr. avviso di ricevimento), l'autorità inferiore ha respinto l'istanza e ha confermato la sua precedente decisione facente data al 28 ottobre 2019. F. Insorgendo dinanzi al Tribunale con ricorso del 4 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 8 marzo 2021), il richiedente ha avversato suddetta decisione. Con l'impugnativa, il ricorrente ha innanzitutto postulato l'annullamento della decisione della SEM del 3 febbraio 2021 e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità e di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, egli ha concluso alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dall'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno della propria versione dei fatti, egli ha inoltre accluso al gravame dei documenti aggiuntivi, composti dall'estratto di una pagina internet "www.(...).com/" e da un CD-ROM contenente una nutrita documentazione, fra la quale figurano in particolare del materiale audiovisivo che lo ritrarrebbe nell'ambito di alcune manifestazioni, alcuni filmati pubblicati sul profilo "(...)" del social network "Instagram", ed ulteriori video riconducibili ad una collaborazione con media esteri e condivisi anche su applicazioni di messaggistica istantanea. G. Per il tramite della decisione incidentale del 23 marzo 2021 il Tribunale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare entro l'8 aprile 2021 un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. L'importo in parola è stato tempestivamente corrisposto dall'interessato. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi).

E. 4.2 In buona sostanza, l'autorità è tenuta a trattare una tale richiesta nelle situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una richiesta per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). Da ultimo, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).

E. 4.3 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione ed applicabile per analogia in materia di riesame, per fatti nuovi vanno intese le circostanze che l'interessato non conosceva al momento della prima decisione o delle quali non poteva o non avrebbe avuto ragione di avvalersi in tale frangente (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1, sentenza del Tribunale A-837/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2.3). I fatti, oltre ad essere nuovi, devono essere importanti e decisivi, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare fatti nuovi e rilevanti che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure fatti già noti nel procedimento precedente, che non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anteriormente, colui che se ne avvale dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli stessi nella procedura precedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che la stessa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nell'ambito della procedura principale. Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati contestualmente ad una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). L'istituto del riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).

E. 4.4 In concreto, è a ragione che l'autorità di prima istanza - alla quale è stato chiesto di riesaminare la decisione emessa il 28 ottobre 2019 sulla scorta di un certificato medico posteriore alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 ha qualificato la richiesta quale domanda di riesame. Inoltre, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati. Si constati poi come a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione Emilia Antonioni Luftensteiner, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi risulti ossequiato, visto che l'istanza è stata depositata a meno di 30 giorni a far data dall'emissione del referto medico prodotto.

E. 5 Nel gravame, il ricorrente rimprovera anzitutto alla SEM un'errata valutazione del certificato medico in parola. Egli ritiene infatti che tale documento, redatto da uno specialista in seguito a diversi mesi di terapia e per mezzo del quale gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo di origine psichiatrica-psicologica, non sarebbe da ridurre ad una mera allegazione di parte. Al contrario, esso comproverebbe le asserite persecuzioni subite nel Paese d'origine, cosicché il narrato addotto a sostegno della propria domanda d'asilo sarebbe da considerarsi verosimile. Nel prosieguo della propria impugnativa, l'interessato sostiene poi di condurre dalla Svizzera un'attività politica ostile al regime iraniano, dalla quale discenderebbe un fondato timore di subire pregiudizi per il caso in cui facesse ritorno in Iran, risultando così rilevante ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, punto 4). Come detto (cfr. supra consid. F), a sostegno di tale asserzione egli ha accluso al gravame dei mezzi di prova aggiuntivi, composti dall'estratto di una pagina internet "www.(...).com/" e da un CD-ROM contenente una nutrita documentazione, fra la quale figurano in particolare del materiale audiovisivo che lo ritrarrebbe nell'ambito di alcune manifestazioni, alcuni filmati pubblicati sul profilo "(...)" del social network "Instagram", ed ulteriori video riconducibili ad una collaborazione con media esteri e condivisi anche su applicazioni di messaggistica istantanea.

E. 6.1 Orbene, in primo luogo il Tribunale rileva che l'atto medico prodotto dal ricorrente a sostegno della propria domanda di riesame presentata dinanzi alla SEM non è atta a permettere una diversa valutazione rispetto a quella di cui al provvedimento del 28 ottobre 2019. Difatti, sebbene si possa partire dal presupposto che siffatta certificazione attesti l'esistenza concreta di una patologia affliggente lo stato di salute del ricorrente, nulla permette di ricondurre la medesima all'effettivo svolgimento - così come narrate - delle traversie addotte a sostengo della sua domanda d'asilo. È quindi in tal senso che l'argomentazione eccepita dal ricorrente si riduce ad una mera asserzione di parte. Perdipiù, né le affezioni da lui lamentate, così come neppure il certificato medico versato agli atti, permettono di chiarire e finanche giustificare gli indicatori d'inverosimiglianza gravanti il racconto addotto a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6278/2019 del 30 novembre 2020). Sicché, la domanda di riesame ancorata all'attestato medico del 15 dicembre 2020 e volta al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, va disattesa.

E. 6.2 Per quanto concerne invece l'allegazione relativa alle asserite di attività politiche suscettibili di iscriversi nell'art. 54 LAsi, è anzitutto giudizioso rammentare quanto segue.

E. 6.2.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3).

E. 6.2.2 Tema di litigio ("Streitgegenstand") dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (DTF 134 V 418 consid. 5.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). In altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1). Così, se l'autorità di prima istanza non è entrata nel merito della domanda di riesame, il richiedente può ricorrere unicamente allegando che quest'ultima ha negato, a torto, l'esistenza delle condizioni richieste per statuire nel merito. In caso di accoglimento del gravame, l'autorità di ricorso sarà unicamente legittimata ad invitare l'autorità inferiore ad entrare nel merito (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_661/2020 del 23 novembre 2020 consid. 1.2). Se invece l'autorità inferiore entra in materia rendendo una nuova decisione, la medesima può fare l'oggetto di un ricorso per motivi attinenti al merito allo stesso titolo della decisione iniziale (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.4; sentenza del Tribunale federale 2A.506/2003 del 6 gennaio 2004, consid. 2).

E. 6.2.3 Ferme tali premesse, in specie il Tribunale osserva come l'evenienza che vedrebbe il ricorrente adoperarsi in attività ostili al regime iraniano, sia stata addotta unicamente nell'ambito del ricorso interposto contro la decisione dell'autorità inferiore del 3 febbraio 2021. A ciò si aggiunge il fatto che i mezzi di prova acclusi al gravame ed intesi a comprovare siffatta versione dei fatti, testimoniano di attività risalenti ad un periodo temporale posteriore alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali). Ne discende, indipendentemente dalla conformità con la giurisprudenza convenzionale sul tema, che gli aspetti legati all'attivismo politico esercitato in Svizzera da A._______, esulano dall'oggetto del litigio di cui al presente esame, ritenuto che erano da sottoporre all'attenzione dell'autorità inferiore per mezzo di una nuova domanda d'asilo. Per il che, le censure mosse con il gravame sul punto sono inammissibili. Ad ogni modo, non è inopportuno evidenziare che il richiedente l'asilo ha nel frattempo proceduto in tal senso, depositando una nuova domanda d'asilo, poi sfociata in un ulteriore procedimento dinanzi al Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-4296/2021 dell'8 dicembre 2021). Così, il fatto che i nuovi motivi d'asilo non siano in casu vagliati dal Tribunale, è in definitiva del tutto ininfluente.

E. 7 Poste le considerazioni che precedono, resta da valutare se le patologie lamentate dall'interessato siano atte ad ostare all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran.

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2 Nella presente disamina, stante quanto testé enucleato (cfr. supra consid. 6), il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente risulta pacifica sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

E. 8.3 Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 8.4 Come lo si vedrà sub. infra consid. 9.4, la situazione valetudinaria dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità. Su questi presupposti e per i motivi dappresso esposti, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale.

E. 8.5 Ne discende, alla stregua di quanto rilevato nel sindacato giudizio, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 9.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 9.4 Orbene, lo scrivente rileva che le problematiche mediche lamentate dal ricorrente - al quale è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e cefalea (R51), patologie per le quali gli sarebbe stata prescritta una terapia a base di Sertralina, olanzapina, Triazolam e topomax - non appaiono di una gravità tale da giustificare un'ammissione provvisoria. Anzitutto, le condizioni di salute dell'interessato appaiono stabilizzate, tanto da permettere un seguito ambulatoriale. Inoltre, è giudizioso rammentare che l'Iran dispone di sufficienti strutture psichiatriche così come del personale medico necessario, a cui si aggiunge il fatto che la maggior parte farmaci risulta reperibile (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-3531/2019 del 21 settembre 2021 consid. 9.3.4, D-3698/2018 dell'11 dicembre 2020 consid. 11.2 e D-2909/2018 del 1° maggio 2020 consid. 12.5.3, con riferimenti ivi citati).

E. 9.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è dunque ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che l'insorgente non ha versato agli atti nuovi mezzi di prova atti a mutare il giudizio avversato. Del resto, egli nemmeno ha censurato tale aspetto. L'esecuzione dell'allontanamento è quindi pure possibile.

E. 11 Anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va dunque confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di conseguenza risulta anche giustificato l'emolumento di CHF 600.- fissato in applicazione dell'art. 111d cpv. 1 LAsi. La decisione del 3 febbraio 2021 va dunque confermata ed il ricorso respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500. , che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 6 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 1'500. sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 6 aprile 2021.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-980/2021 Sentenza dell'8 dicembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Simon Thurnheer, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato l'(...), Iran, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 3 febbraio 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino iraniano, ha presentato in Svizzera una domanda d'asilo in data (...) settembre 2018 (cfr. atti autorità inferiore). Nell'ambito di tale procedura, il richiedente aveva fatto valere, quali motivi d'asilo, d'essere stato perseguitato in Iran perché visto come un apostata. B. Con decisione del 28 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera oltre all'esecuzione del provvedimento medesimo. C. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-6278/2019 del 30 novembre 2020, ha respinto il ricorso interposto il 28 novembre 2019 dal richiedente, confermando integralmente la decisione dell'autorità di prima istanza. D. Il 12 gennaio 2021 l'interessato ha presentato all'attenzione della SEM una domanda di riesame sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, consistente in un certificato medico del 15 dicembre 2020 redatto dal Dr. B._______, FMH in psichiatria e psicoterapia. Ai sensi di quest'ultimo, il quadro clinico del richiedente farebbe stato di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e cefalea (R51). Ebbene, in sostanza, l'istante è dell'opinione che dalle patologie attestate con siffatto documento si evincerebbe la veridicità delle allegazioni addotte a sostegno della domanda d'asilo, ritenute a suo tempo inverosimili dalla SEM e dal Tribunale. Oltretutto, le afflizioni lamentate giustificherebbero l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran, da cui la richiesta di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. E. Con decisione del 3 febbraio 2021, notificata il 4 febbraio 2021 (cfr. avviso di ricevimento), l'autorità inferiore ha respinto l'istanza e ha confermato la sua precedente decisione facente data al 28 ottobre 2019. F. Insorgendo dinanzi al Tribunale con ricorso del 4 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 8 marzo 2021), il richiedente ha avversato suddetta decisione. Con l'impugnativa, il ricorrente ha innanzitutto postulato l'annullamento della decisione della SEM del 3 febbraio 2021 e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità e di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, egli ha concluso alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dall'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno della propria versione dei fatti, egli ha inoltre accluso al gravame dei documenti aggiuntivi, composti dall'estratto di una pagina internet "www.(...).com/" e da un CD-ROM contenente una nutrita documentazione, fra la quale figurano in particolare del materiale audiovisivo che lo ritrarrebbe nell'ambito di alcune manifestazioni, alcuni filmati pubblicati sul profilo "(...)" del social network "Instagram", ed ulteriori video riconducibili ad una collaborazione con media esteri e condivisi anche su applicazioni di messaggistica istantanea. G. Per il tramite della decisione incidentale del 23 marzo 2021 il Tribunale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare entro l'8 aprile 2021 un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. L'importo in parola è stato tempestivamente corrisposto dall'interessato. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). 4.2 In buona sostanza, l'autorità è tenuta a trattare una tale richiesta nelle situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una richiesta per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). Da ultimo, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 4.3 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione ed applicabile per analogia in materia di riesame, per fatti nuovi vanno intese le circostanze che l'interessato non conosceva al momento della prima decisione o delle quali non poteva o non avrebbe avuto ragione di avvalersi in tale frangente (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1, sentenza del Tribunale A-837/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2.3). I fatti, oltre ad essere nuovi, devono essere importanti e decisivi, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare fatti nuovi e rilevanti che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure fatti già noti nel procedimento precedente, che non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anteriormente, colui che se ne avvale dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli stessi nella procedura precedente. Una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che la stessa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nell'ambito della procedura principale. Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati contestualmente ad una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). L'istituto del riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). 4.4 In concreto, è a ragione che l'autorità di prima istanza - alla quale è stato chiesto di riesaminare la decisione emessa il 28 ottobre 2019 sulla scorta di un certificato medico posteriore alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 ha qualificato la richiesta quale domanda di riesame. Inoltre, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati. Si constati poi come a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione Emilia Antonioni Luftensteiner, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi risulti ossequiato, visto che l'istanza è stata depositata a meno di 30 giorni a far data dall'emissione del referto medico prodotto.

5. Nel gravame, il ricorrente rimprovera anzitutto alla SEM un'errata valutazione del certificato medico in parola. Egli ritiene infatti che tale documento, redatto da uno specialista in seguito a diversi mesi di terapia e per mezzo del quale gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo di origine psichiatrica-psicologica, non sarebbe da ridurre ad una mera allegazione di parte. Al contrario, esso comproverebbe le asserite persecuzioni subite nel Paese d'origine, cosicché il narrato addotto a sostegno della propria domanda d'asilo sarebbe da considerarsi verosimile. Nel prosieguo della propria impugnativa, l'interessato sostiene poi di condurre dalla Svizzera un'attività politica ostile al regime iraniano, dalla quale discenderebbe un fondato timore di subire pregiudizi per il caso in cui facesse ritorno in Iran, risultando così rilevante ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, punto 4). Come detto (cfr. supra consid. F), a sostegno di tale asserzione egli ha accluso al gravame dei mezzi di prova aggiuntivi, composti dall'estratto di una pagina internet "www.(...).com/" e da un CD-ROM contenente una nutrita documentazione, fra la quale figurano in particolare del materiale audiovisivo che lo ritrarrebbe nell'ambito di alcune manifestazioni, alcuni filmati pubblicati sul profilo "(...)" del social network "Instagram", ed ulteriori video riconducibili ad una collaborazione con media esteri e condivisi anche su applicazioni di messaggistica istantanea. 6. 6.1 Orbene, in primo luogo il Tribunale rileva che l'atto medico prodotto dal ricorrente a sostegno della propria domanda di riesame presentata dinanzi alla SEM non è atta a permettere una diversa valutazione rispetto a quella di cui al provvedimento del 28 ottobre 2019. Difatti, sebbene si possa partire dal presupposto che siffatta certificazione attesti l'esistenza concreta di una patologia affliggente lo stato di salute del ricorrente, nulla permette di ricondurre la medesima all'effettivo svolgimento - così come narrate - delle traversie addotte a sostengo della sua domanda d'asilo. È quindi in tal senso che l'argomentazione eccepita dal ricorrente si riduce ad una mera asserzione di parte. Perdipiù, né le affezioni da lui lamentate, così come neppure il certificato medico versato agli atti, permettono di chiarire e finanche giustificare gli indicatori d'inverosimiglianza gravanti il racconto addotto a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6278/2019 del 30 novembre 2020). Sicché, la domanda di riesame ancorata all'attestato medico del 15 dicembre 2020 e volta al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, va disattesa. 6.2 Per quanto concerne invece l'allegazione relativa alle asserite di attività politiche suscettibili di iscriversi nell'art. 54 LAsi, è anzitutto giudizioso rammentare quanto segue. 6.2.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3). 6.2.2 Tema di litigio ("Streitgegenstand") dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (DTF 134 V 418 consid. 5.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). In altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1). Così, se l'autorità di prima istanza non è entrata nel merito della domanda di riesame, il richiedente può ricorrere unicamente allegando che quest'ultima ha negato, a torto, l'esistenza delle condizioni richieste per statuire nel merito. In caso di accoglimento del gravame, l'autorità di ricorso sarà unicamente legittimata ad invitare l'autorità inferiore ad entrare nel merito (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_661/2020 del 23 novembre 2020 consid. 1.2). Se invece l'autorità inferiore entra in materia rendendo una nuova decisione, la medesima può fare l'oggetto di un ricorso per motivi attinenti al merito allo stesso titolo della decisione iniziale (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.4; sentenza del Tribunale federale 2A.506/2003 del 6 gennaio 2004, consid. 2). 6.2.3 Ferme tali premesse, in specie il Tribunale osserva come l'evenienza che vedrebbe il ricorrente adoperarsi in attività ostili al regime iraniano, sia stata addotta unicamente nell'ambito del ricorso interposto contro la decisione dell'autorità inferiore del 3 febbraio 2021. A ciò si aggiunge il fatto che i mezzi di prova acclusi al gravame ed intesi a comprovare siffatta versione dei fatti, testimoniano di attività risalenti ad un periodo temporale posteriore alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali). Ne discende, indipendentemente dalla conformità con la giurisprudenza convenzionale sul tema, che gli aspetti legati all'attivismo politico esercitato in Svizzera da A._______, esulano dall'oggetto del litigio di cui al presente esame, ritenuto che erano da sottoporre all'attenzione dell'autorità inferiore per mezzo di una nuova domanda d'asilo. Per il che, le censure mosse con il gravame sul punto sono inammissibili. Ad ogni modo, non è inopportuno evidenziare che il richiedente l'asilo ha nel frattempo proceduto in tal senso, depositando una nuova domanda d'asilo, poi sfociata in un ulteriore procedimento dinanzi al Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-4296/2021 dell'8 dicembre 2021). Così, il fatto che i nuovi motivi d'asilo non siano in casu vagliati dal Tribunale, è in definitiva del tutto ininfluente.

7. Poste le considerazioni che precedono, resta da valutare se le patologie lamentate dall'interessato siano atte ad ostare all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Nella presente disamina, stante quanto testé enucleato (cfr. supra consid. 6), il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente risulta pacifica sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 8.3 Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 8.4 Come lo si vedrà sub. infra consid. 9.4, la situazione valetudinaria dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità. Su questi presupposti e per i motivi dappresso esposti, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale. 8.5 Ne discende, alla stregua di quanto rilevato nel sindacato giudizio, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 9.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 9.4 Orbene, lo scrivente rileva che le problematiche mediche lamentate dal ricorrente - al quale è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e cefalea (R51), patologie per le quali gli sarebbe stata prescritta una terapia a base di Sertralina, olanzapina, Triazolam e topomax - non appaiono di una gravità tale da giustificare un'ammissione provvisoria. Anzitutto, le condizioni di salute dell'interessato appaiono stabilizzate, tanto da permettere un seguito ambulatoriale. Inoltre, è giudizioso rammentare che l'Iran dispone di sufficienti strutture psichiatriche così come del personale medico necessario, a cui si aggiunge il fatto che la maggior parte farmaci risulta reperibile (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-3531/2019 del 21 settembre 2021 consid. 9.3.4, D-3698/2018 dell'11 dicembre 2020 consid. 11.2 e D-2909/2018 del 1° maggio 2020 consid. 12.5.3, con riferimenti ivi citati). 9.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è dunque ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

10. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che l'insorgente non ha versato agli atti nuovi mezzi di prova atti a mutare il giudizio avversato. Del resto, egli nemmeno ha censurato tale aspetto. L'esecuzione dell'allontanamento è quindi pure possibile.

11. Anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va dunque confermata.

12. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di conseguenza risulta anche giustificato l'emolumento di CHF 600.- fissato in applicazione dell'art. 111d cpv. 1 LAsi. La decisione del 3 febbraio 2021 va dunque confermata ed il ricorso respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500. , che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 6 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500. sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 6 aprile 2021.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard