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D-3970/2020

D-3970/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-21 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3970/2020 Sentenza del 21 agosto 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Giuseppina Santoro, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 luglio 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-4/2), i verbali inerenti il rilevamento dei dati personali del richiedente asilo dell'(...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-12/9; di seguito: verbale 1), rispettivamente il colloquio Dublino effettuato in data (...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-15/2), nonché circa i suoi motivi d'asilo del (...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-22/16; di seguito: verbale 2), i documenti presentati dall'interessato a supporto delle sue dichiarazioni, e meglio: la sua taskara originale n. (...) (cfr. verbale 1, p.to 4.03, pag. 4; atti SEM n. [...]-13/2 e n. 18/1), fotocopia del suo passaporto (cfr. atti SEM n. [...]-15/2 e n. 19/1), copie di due richieste di ottenimento di documenti per la madre del richiedente asilo, copia della denuncia della madre dell'interessato per le minacce ricevute, copia della versione manoscritta della denuncia precitata, copie di tre fotografie della madre del richiedente in (...) (cfr. atti SEM n. [...]-21/1; n. [...]-1/-, mezzi di prova da n. 1 a n. 4; verbale 2, D13 segg., pag. 3 seg. e D66 segg., pag. 9 seg.); due denunce della madre dell'interessato presso il datore di lavoro ed un link ad un notiziario della (...) inerente un attentato che sarebbe avvenuto il (...) (secondo il calendario persiano) (cfr. atti SEM n. [...]-1/-, mezzi di prova da n. 5 a n. 7, e n. [...]-28/1); nonché la varia documentazione medica presente agli atti concernente l'interessato (cfr. atti SEM n. [...]-24/2, n. 25/2, n. 26/3 e n. 36/2), il progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore del (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-30/5) ed il contestuale parere della rappresentante legale dell'(...) luglio 2020 contenente le sue osservazioni al progetto della SEM (cfr. atto SEM n. [...]-31/2), la decisione dell'autorità di prime cure del 9 luglio 2020, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [...]-34/1), con cui la precitata non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera, ma disponendo la sua ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso del 7 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), in lingua francese, per il cui tramite l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione, postulando l'annullamento della predetta, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; contestualmente presentando istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del loro anticipo, i documenti presentati con il gravame, e meglio: copia del rapporto dell'(...) ([...]) intitolato: "(...)" dell'(...), copie di due documenti in lingua straniera (già presentati in corso di procedura dinanzi alla SEM ed equivalenti ai mezzi di prova n. 5 e n. 6) con le relative schede descrittive in italiano, il link ([...]) ad un articolo della (...) intitolato: "(...)" del (...), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che preliminarmente si osserva come la decisione avversata è stata emanata in italiano - come peraltro in lingua italiana si è svolta l'intera procedura dinnanzi all'autorità inferiore - mentre che il memoriale ricorsuale è stato inoltrato in lingua francese; che pertanto la presente sentenza è redatta in italiano (cfr. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che si rileva in primo luogo che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata, e non avendo d'altronde lo stesso impugnato con il gravame la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione riguardante il mancato riconoscimento della sua qualità di rifugiato ed il rifiuto della sua domanda d'asilo, che l'insorgente, asserito cittadino afghano, di etnia hazara e religione sciita, originario della provincia di B._______, ma trasferitosi sin da piccolo con la famiglia nella (...) di C._______, ove sarebbe stato domiciliato fino al suo espatrio, ha ricondotto la sua fuga dal Paese d'origine a delle minacce che la madre avrebbe ricevuto telefonicamente da parte di D._______ (di seguito: D._______) che sarebbe il presidente distrettuale dei talebani per la provincia di B._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.; verbale 2, D20 segg., pag. 4 segg.), che invero, in merito, egli ha segnatamente dichiarato nel corso delle sue audizioni, che la madre - allora (...) - avrebbe lavorato quale (...) a casa di E._______ (di seguito: E._______), all'epoca (...) (cfr. verbale 2, D55, pag. 7), che a causa di tale suo impiego, ella sarebbe stata contattata telefonicamente il (...) secondo il calendario persiano (corrispondente al [...] 2017 del calendario gregoriano) dal suddetto D._______, perché prestasse il suo aiuto ai talebani nel portare all'interno del domicilio di E._______ degli esplosivi e li nascondesse; che al rifiuto della madre di ottemperare alla sua richiesta, D._______ l'avrebbe minacciata di uccidere tutta la sua famiglia, compresi i suoi figli, dei quali i talebani avrebbero pure conosciuto i nominativi e gli indirizzi delle scuole che frequentavano, che dopo tale telefonata, la genitrice avrebbe avvisato il datore di lavoro, ossia la (...), la quale avrebbe presentato una domanda di protezione all'ufficio di polizia competente, autorità che però non avrebbe fatto nulla di concreto per proteggerli; che dal giorno del colloquio telefonico ricevuto dalla madre, il richiedente ed i fratelli minori avrebbero smesso di recarsi a scuola e non sarebbero più usciti di casa, che il (...) secondo il calendario persiano (il [...] 2017 del calendario gregoriano), la madre sarebbe stata nuovamente contattata telefonicamente da D._______, che le avrebbe ingiunto di abbandonare il suo posto di lavoro, dato che non avrebbe eseguito quanto da loro richiesto; che anche dopo tale seconda telefonata ella avrebbe avvisato il suo datore di lavoro dell'evento e si sarebbe recata personalmente a sporgere una denuncia in polizia in medesima data; che l'autorità di polizia non avrebbe però preso alcuna misura per proteggerli, che, sempre il (...), per timore di incorrere nelle rappresaglie dei talebani, la madre avrebbe deciso di abbandonare con tutta la famiglia - comprensiva a parte lei e l'interessato, del padre di quest'ultimo, di due fratelli e di una sorella - l'Afghanistan; che essi sarebbero pertanto espatriati, illegalmente, dapprima in F._______, poi in G._______ ed in H._______; che in quest'ultimo Paese egli avrebbe soggiornato con la famiglia per circa due anni e mezzo ed è ove risiederebbero tutt'ora i suoi congiunti; che egli invero avrebbe dopo tale periodo proseguito il suo viaggio verso l'Europa da solo, entrando quale primo paese europeo in I._______ nel (...) del 2019, ove avrebbe pure depositato una domanda d'asilo, che in G._______ avrebbero saputo, tramite i media, che il giorno seguente il loro espatrio dall'Afghanistan, vi sarebbe stata un'esplosione al di fuori della casa dell'ex datore di lavoro della madre, a causa della quale sarebbero rimasti uccisi dei "(...)", ma non E._______ né militari; che i talebani avrebbero in seguito rivendicato tale attentato (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.; verbale 2, D20 segg., pag. 4 segg. e atto SEM n. [...]-15/2), che nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine, egli teme che a causa dei fatti narrati, verrebbe ucciso dai talebani (cfr. verbale 2, D103, pag. 14), che altresì egli ha asserito di essere di etnia hazara, ed in Afghanistan gli appartenenti a tale gruppo etnico non avrebbero una vita facile, essendo continuamente perseguitati ed uccisi dal J._______ e dai talebani (cfr. verbale 2, D56 pag. 8 e D110, pag. 15), che nel provvedimento impugnato, l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni dell'interessato irrilevanti in materia d'asilo, che invero egli non avrebbe avuto dei contatti personali con i talebani, né questi ultimi si sarebbero rivolti a lui o alla madre, neppure in passato e nonostante quest'ultima fosse (...) da ormai (...) anni; che peraltro le minacce rivolte alla madre - ed indirettamente anche a lui - sarebbero state profferite unicamente via telefono e non avrebbero avuto conseguenze di rilievo né per lui, come neppure per alcuno dei suoi famigliari; che non vi sarebbero pertanto sufficienti elementi oggettivi, che permetterebbero di concludere con certezza che le minacce a lui rivolte indirettamente si sarebbero potute concretizzare con grande probabilità ed in un prossimo futuro, che la SEM ha dipoi osservato, che l'obiettivo principale dei talebani, sarebbe stato quello di colpire la casa di E._______ e non quello di perseguitare la madre dell'interessato, per il tramite della quale essi avrebbero voluto raggiungere i loro scopi; che inoltre, avendo quest'ultima interrotto i rapporti lavorativi con il suo datore di lavoro, cesserebbe pure il motivo per il quale i talebani potrebbero interessarsi alla medesima; che pertanto sarebbe poco probabile che le minacce indirette rivolte all'interessato si realizzerebbero se egli facesse ritorno in Afghanistan, che proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha pure concluso per l'irrilevanza in materia d'asilo della sua appartenenza all'etnia hazara, in quanto egli non avrebbe riportato nessun fatto concreto accadutogli personalmente in merito a tale situazione, né avrebbe mai riscontrato alcuna problematica con terze persone nel suo Paese d'origine, che infine, neppure il parere espresso dalla sua rappresentante legale al progetto di decisione, modificherebbe la valutazione sopra esposta, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta in sunto le conclusioni cui è giunta l'autorità inferiore in ordine alla qualità di rifugiato, in quanto risultanti da un'interpretazione errata del diritto applicabile, che dapprima egli espone nel gravame - citando segnatamente alcuni passi del rapporto dell'(...) allegato con il ricorso così come le linee guida dell'(...) del (...) - la situazione nel suo Paese d'origine, ed in particolare nella provincia di B._______, che andrebbe esaminata per determinare se l'interessato risulta attualmente fondato a temere una persecuzione futura in Afghanistan, in ragione delle minacce ricevute, che a parte la situazione previgente in Afghanistan, le minacce profferite nei confronti della madre del ricorrente, avrebbero avuto delle conseguenze importanti sia per lui che per tutta la sua famiglia; che difatti lui ed i suoi fratelli non si sarebbero più potuti recare a scuola e la madre del richiedente asilo non avrebbe dovuto lasciare soltanto il suo lavoro, ma sarebbe pure dovuta espatriare illegalmente dal suo Paese d'origine per mettersi in salvo da future persecuzioni, che il timore dell'insorgente di subire queste ultime sarebbe peraltro rinforzato dalla documentazione prodotta con il gravame, ove egli verrebbe testualmente menzionato dai talebani; che inoltre, né il datore di lavoro della madre, come neppure la polizia, non sarebbero stati in grado di aiutarli, come testimonierebbe l'attentato avvenuto il giorno seguente la loro partenza, che pertanto, alla luce delle condizioni attuali nel suo Paese d'origine come pure il lavoro (...) esercitato dalla madre dell'interessato, tutto indicherebbe che egli possa subire in un prossimo futuro delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che inoltre il ricorrente, sia tramite le dichiarazioni fondate e prive di contraddizioni ed incoerenze, che per mezzo dei documenti da lui prodotti, avrebbe adempiuto alle condizioni poste dall'art. 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che i motivi di fuga risultanti da una guerra o da violenza generalizzata, ai quali ogni persona può essere confrontata, non sono, di per sé, determinanti in materia d'asilo, nella misura in cui non sono dettati da una volontà di persecuzione mirata in ragione di uno dei motivi enunciati esaustivamente all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7), che il Tribunale rileva dapprima che, a prescindere dalla verosimiglianza dei suoi asserti, la quale non è stata d'altronde neppure messa in discussione dall'autorità inferiore nella decisione sindacata, nonché della pertinenza delle sue dichiarazioni dal profilo dell'asilo prima della sua partenza dal Paese d'origine, che può rimanere in casu una questione aperta; come a giusta ragione ritenuto nel provvedimento impugnato dalla SEM, il bisogno di protezione del ricorrente non risulta più essere attuale, che ciò che risulta in specie decisivo, non è l'elemento soggettivo del timore di persecuzione, ma bensì il suo elemento oggettivo, in altri termini l'esistenza di indizi concreti che possano lasciar presagire l'avvento, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, di una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-3471/2018 del 4 giugno 2020 consid. 4.2.3, D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.7), che nella presente disamina vi sono sufficienti elementi, dal profilo oggettivo, per ritenere che i talebani non nutrano più alcun interesse nell'interessato, così come neppure che egli subisca delle rappresaglie, personali e mirate, da parte del gruppo terroristico precitato a causa del fatto che la madre dell'insorgente non abbia prestato loro l'aiuto richiesto e della funzione da lei occupata per il (...), che difatti il ricorrente all'epoca delle minacce ricevute dalla madre da D._______ era giovane ed un semplice studente (cfr. verbale 2, D42 segg., pag. 6 e D64, pag. 9), che inoltre la madre dell'interessato avrebbe cessato ogni attività lavorativa con il (...) ormai da più di (...) anni ed il giorno stesso in cui avrebbe ricevuto la seconda telefonata minatoria, espatriando pure dall'Afghanistan; che ella così agendo, avrebbe pure di convesso ottemperato immantinente all'ingiunzione di D._______ di lasciare la sua occupazione (cfr. verbale 2, D55, pag. 8), che pure l'obiettivo primario dei talebani non era quello di colpire direttamente la famiglia del ricorrente, bensì tramite le minacce telefoniche alla madre dell'insorgente, di utilizzare quest'ultima - a causa della sua funzione in casa di E._______ - per raggiungere più facilmente lo scopo da loro prefisso, ovvero di colpire il domicilio di E._______ (cfr. verbale 2, D55 segg., pag. 7 segg.), che pertanto egli, ed a differenza di quanto implicitamente esposto nel suo gravame, in particolare citando le linee guida dell'(...) (una versione in inglese delle predette, dal titolo: "[...]", del [...] è consultabile al sito internet: [...] , consultato da ultimo il 12 agosto 2020), non dispone di alcun profilo di rilievo per risultare esposto a dei rischi di persecuzione futura da parte dei talebani, determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi, in caso di ritorno in Afghanistan più che qualsiasi altra persona presente sul territorio afghano (cfr. sull'argomento per un approfondimento le sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.6, D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3 con riferimenti citati, E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2, D-3394/2014 del 26 ottobre 2015 consid. 4.6), che per il resto, il fatto che il giorno dopo la partenza dell'interessato e della sua famiglia, sarebbe avvenuto un attentato a C._______ nei pressi della casa di E._______, tale evento, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, sostiene semmai ancora maggiormente la conclusione del Tribunale circa una mancanza d'interesse dei talebani di colpire direttamente l'interessato e la sua famiglia, che invero il gruppo terroristico precitato, da loro stessa comunicazione, avrebbe avuto lo scopo - come in altri attentati messi a segno dai medesimi talebani in tutto il territorio afghano ed in particolare nella (...) C._______ (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.2) - di colpire dei funzionari dei servizi segreti, che secondo il Governo afghano avrebbe di fatto ucciso diversi impiegati del (...) (cfr. l'articolo della [...] indicato nel gravame dall'insorgente; cfr. anche in merito: [...], "[...]", del [...], consultabile al sito: [...] , consultato il 12 agosto 2020), che altresì, le evenienze che il ricorrente sia nato nella zona di B._______ e vi abbia ivi vissuto i primi anni di vita (cfr. verbale 2, D21, pag. 4), come pure la situazione securitaria vigente in tale provincia così come preteso nel gravame, non appaiono essere degli elementi di alcuna rilevanza per la presente disamina, essendo che l'interessato ha vissuto pressoché tutta la sua esistenza e sino all'espatrio nella (...) C._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D21 segg., pag. 4), località dove pure la madre esercitava la sua funzione di (...) (cfr. verbale 2, D55 segg., pag. 7 segg.), che peraltro, la sola appartenenza all'etnia hazara, come pure il fatto che il ricorrente sia di confessione sciita, non costituiscono dei motivi determinanti suscettibili di fondare un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-541/2019 dell'11 luglio 2019; D-3480/2019 summenzionata consid. 5.6.8 con ulteriori riferimenti ivi citati), che invero egli, aldilà di generiche affermazioni in merito a delle persecuzioni che subirebbero gli hazara da parte dei talebani e del J._______ (cfr. verbale 2, D56, pag. 8 e D110, pag. 15), non ha apportato alcun elemento concreto atto a sostanziare che lui avrebbe personalmente ed in modo mirato subito degli atti persecutori in tal senso o che ne subirebbe in caso di ritorno in patria, che infine, visto tutto quanto sopra, essendo che il ricorrente non risulta essere minacciato di persecuzioni da parte dei talebani, la questione a sapere se il medesimo potrebbe beneficiare nel suo paese di una protezione adeguata da parte delle autorità afghane, può rimanere in specie indecisa, che in definitiva, v'è dunque da tutelare la valutazione dell'autorità inferiore circa l'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessato, che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso non è pertanto destinato ad esito favorevole e la decisione della SEM viene invece confermata, che ne consegue che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: