Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2023. Il (…) gennaio rispettivamente il (…) gennaio 2024, con i richiedenti 1 e 2, si sono tenute le audizioni circa i loro motivi d’asilo. L’interessato ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito nel preci- tato contesto di avere da sempre avuto dei problemi di razzismo, anche nell’ambito della scuola dell’obbligo. A causa poi delle problematiche che avrebbero riscontrato dopo aver svolto il servizio militare i suoi due fratelli maggiori, avrebbe deciso di non effettuare il predetto servizio. Nei suoi con- fronti sarebbero quindi stati emessi diversi verbali e gli sarebbe stato esatto il pagamento di diverse sanzioni pecuniarie, motivo per il quale egli sa- rebbe stato fermato in occasione di controlli da parte della polizia, che lo avrebbero insultato. Tra il (…) ed il (…), avrebbe preso parte a diverse ma- nifestazioni e feste del popolo curdo, come pure agli eventi del (…) del (…). Un giorno sarebbe stato fermato dalla polizia, che lo avrebbe subito rila- sciato. La notte stessa, però, degli agenti di polizia sarebbero irrotti nella sua abitazione, perquisendola ed insultando i presenti. A seguito di tale evento, la sua famiglia lo avrebbe convinto a partire per l’D._______, dove avrebbe soggiornato per circa (…) o (…), facendo poi ritorno in Turchia. In seguito, (…) o (…) prima del suo espatrio definitivo dal suo Paese d’origine, la polizia avrebbe effettuato un’ulteriore irruzione presso il suo domicilio, allorché nel mese di (…), degli agenti sarebbero giunti al suo (…) e l’avreb- bero prelevato, conducendolo fuori (…). Ivi, lo avrebbero percosso ed in- sultato, interrogandolo circa i nomi delle persone che avrebbero condotto le manifestazioni nel distretto di E._______ ed organizzato quelle di F._______. Dopo tale episodio, egli si sarebbe nascosto per (…) o (…). Nei suoi confronti, sarebbe pure stato aperto un dossier. A causa di tali proble- matiche, nonché del terremoto, egli con la moglie e la figlia sarebbero espatriati dalla Turchia l’(…), dopo aver parlato con il suo avvocato ed un’altra persona. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di essere accusato per delle manifestazioni a cui non avrebbe mai partecipato, non- ché di essere incarcerato per dei reati che non avrebbe commesso e uc- ciso. Dal canto suo, l’interessata 2, ha raccontato che ella sarebbe espatriata con la famiglia l’(…) in quanto, prima della loro partenza dalla Turchia, il marito sarebbe tornato a casa con delle ferite sul corpo a causa delle per- cosse ricevute da poliziotti. Inoltre, durante i suoi studi universitari, avrebbe alloggiato in una casa appartenente al Movimento di Gülen, e per questo
D-3344/2024 Pagina 3 ella sarebbe stata insultata e discriminata da amici ed insegnanti. Una volta terminati gli studi, ella non sarebbe però stata assunta nelle scuole private, a causa del fatto che avrebbe frequentato un (…) appartenente al movi- mento gülenista, né come (…), poiché la sua famiglia lo avrebbe impedito. Inoltre, poiché i cugini del marito sarebbero stati incarcerati per reati di ter- rorismo, ella non sarebbe stata assunta, in quanto i datori di lavoro trova- vano tale informazione dalle loro ricerche. Altresì, lei avrebbe avuto dei problemi con la sua famiglia. Nel caso di un suo rientro in Turchia, ella teme che il padre possa farle del male, come pure che il marito venga arrestato. A comprova della loro identità e delle loro dichiarazioni, gli interessati hanno presentato gli originali del loro libretto di famiglia e delle loro carte d’identità, nonché in copia: due documenti concernenti il fratello dell’inte- ressato, G._______; un attestato concernente lo storico degli indirizzi dell’interessato; diploma del (…) della richiedente 2; tre attestati d’istru- zione professionale del richiedente; un certificato fiscale; un’attestazione di demolizione dell’edificio dei genitori del richiedente; un messaggio elettro- nico del 15 gennaio 2024 dell’avvocato dell’interessato; una tessera uni- versitaria della richiedente 2; stampe di carte di credito dei richiedenti; pro- cura all’avvocato del richiedente; uno scritto non datato del legale dell’inte- ressato (cfr. mezzi di prova negli atti della SEM [MdP] n. 1/3-16/3). A.b Con scritto del 6 febbraio 2024, la rappresentante legale degli interes- sati ha segnatamente chiesto alla SEM informazioni circa lo stato della loro procedura, così come proposto lo smistamento del caso in procedura am- pliata. L’autorità inferiore, con decisione del 14 febbraio 2024, ha asse- gnato la pratica alla procedura ampliata. B. Tramite la decisione del 24 aprile 2024 – notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-53/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, altresì pro- nunciandone l’allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento. C. Gli interessati hanno impugnato la suddetta decisione con ricorso del 27 maggio 2024 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annullamento ed in via prin- cipale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo in Svizzera; ed in via subordinata l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, o ancora il rinvio degli
D-3344/2024 Pagina 4 atti alla SEM per un supplemento d’istruzione. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Nella sua decisione incidentale del 6 giugno 2024, il Tribunale ha dapprima denotato: “[…] come gli allegati citati alla fine del ricorso (lettere B e D), non sono in alcun modo stati annessi al ricorso; che tuttavia il Tribunale ritiene nel caso di specie di non dovere fare applicazione dell’art. 52 cpv. 2 PA, concedendo quindi ai ricorrenti un breve termine suppletorio per pro- durre gli stessi, in quanto manifestamente sia dagli atti all’incarto che in modo particolare dal ricorso, appare come i medesimi – di cui non viene fatto alcun riferimento – siano frutto di un refuso, rispettivamente di un co- pia-incolla da altro memoriale ricorsuale”. In seguito, il Tribunale ha osser- vato che i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a con- clusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria parziale, invitandoli a versare, entro il 21 giugno 2024, un anti- cipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dagli insorgenti il 21 giugno 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l’anti- cipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 6 giu- gno 2024 e visto quanto già osservato nella predetta riguardo ai citati alle- gati al ricorso (cfr. supra lett. D), sui quali non si riverrà pertanto nella pre- sente. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
D-3344/2024 Pagina 5
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rese dall’insorgente 1, sia riguardo al servizio militare che in merito alla prima irruzione, come inverosimili, in quanto presentanti delle contraddi- zioni nonché risultando vaghe e prive di dettagli. Stesso discorso varrebbe anche per la seconda e terza irruzione avvenute rispettivamente presso la sua abitazione e al suo domicilio, dove in più di avere fornito una narra- zione vaga e stereotipata di tali eventi, alcune sue dichiarazioni sarebbero risultate contrastanti rispetto a quelle fornite in audizione dalla ricorrente 2. Peraltro, quanto raccontato da quest’ultima riguardo alle irruzioni che sa- rebbero avvenute dopo il loro arrivo in Svizzera presso il (…) del ricorrente, non potrebbe essere creduto, in quanto l’insorgente 1 non ne avrebbe fatto parola nel corso della sua audizione, ed inoltre agli atti non vi sarebbe alcun indizio che corroborerebbe quanto da lei asserito. Anche riguardo alle di- chiarazioni rese dal ricorrente 1 circa l’espatrio causato dal terremoto, le stesse non potrebbero essere seguite, in quanto tra loro fortemente discor- danti. Infine, attinente al dossier che sarebbe stato avviato nei suoi con- fronti dalle autorità turche a ragione delle sue condivisioni nei social media, le sue allegazioni non soltanto si sarebbero rivelate vaghe ed in più punti contraddittorie, ma neppure sarebbero state corroborate da alcun mezzo di prova. Ciò malgrado ne avesse avuto la possibilità, fossero trascorsi or- mai (…) mesi dalla sua conoscenza dell’inchiesta in questione, della sua possibilità d’accesso alla piattaforma (…), come pure il fatto che egli sia assistito da un legale nel suo Paese d’origine. Le predette allegazioni non soddisferebbero quindi le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7
D-3344/2024 Pagina 6 LAsi. Circa poi le problematiche che il ricorrente 1 avrebbe avuto in ambito scolastico, come pure le manifestazioni e feste del popolo curdo alle quali egli avrebbe partecipato tra il (…) ed il (…), tali eventi difetterebbero della condizione di attualità, ed inoltre in merito a queste ultime circostanze, negli interventi dei poliziotti, non si ravviserebbe alcuna persecuzione mirata nei suoi confronti. Pertanto tali eventi non sarebbero pertinenti ai sensi dell’asilo. Pure non risulterebbero rilevanti le discriminazioni che la ricor- rente 2 avrebbe subito a causa della frequentazione di un (…) e di corsi privati devoluti dal movimento di Gülen, nonché di aver vissuto presso una casa appartenente al predetto movimento, in quanto manchevoli d’attua- lità, e peraltro avendo ella potuto in ogni caso concludere la sua formazione universitaria senza alcun problema. Anche riguardo ai suoi asserti di non essere mai stata assunta nel suo Paese d’origine, gli stessi sarebbero ri- sultati soltanto delle mere ipotesi personali, non corroborate da alcun ele- mento oggettivo. Peraltro, i medesimi, non raggiungerebbero neppure il grado di gravità ed intensità richiesto dall’art. 3 LAsi, in quanto ella sarebbe comunque riuscita a trovare lavoro in qualità (…). Pure circa i timori pale- sati dalla ricorrente riguardo al padre, gli stessi non sarebbero fondati da un punto di vista oggettivo, in quanto ella, malgrado ne avesse potuto di- sporre, non avrebbe richiesto la protezione statale, né avrebbe cambiato il luogo dove viveva, il medesimo del padre, ciò che sarebbe dimostrativo del fatto che ella non temeva per la sua incolumità. Da ultimo, neppure i timori espressi dal ricorrente 1, riguardo al fatto di essere incarcerato, processato ed ucciso, nel caso di un suo ritorno in patria, viste anche le sue allegazioni inverosimili, non sarebbero fondati.
E. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nell’atto ricorsuale, hanno in primo luogo ritenuto, e contrariamente a quanto esposto nella decisione sindacata, come le affermazioni del ricorrente circa i problemi subiti a causa della mancata partecipazione al servizio militare, come pure la descrizione della prima irruzione della polizia presso il suo domicilio, nonché quanto avve- nuto nel corso dell’irruzione presso il (…), siano state chiare e dettagliate, e pertanto meriterebbero di essere credute. In tale contesto, essi hanno sollevato come gli eventi che avrebbero un grande impatto sulla psiche, non sarebbero facili da raccontare in modo coerente. Segnatamente, il ri- corrente non avrebbe immaginato di dover citare le irruzioni presso il suo (…) che sarebbero proseguite dopo il loro espatrio, in quanto proprio avve- nute dopo la loro partenza. Ma, di fatto, le stesse andrebbero considerate nell’analisi del loro caso. La circostanza poi che nei confronti del ricorrente sarebbe stata aperta una procedura giudiziaria per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica sarebbe stata loro comunicata dall’avvo- cato, e pertanto sarebbe loro cura di comprovarla, non appena il loro legale
D-3344/2024 Pagina 7 riuscirà a reperire gli atti della causa. Il ricorrente avrebbe sul punto co- munque precisato come le condivisioni a contenuto politico risalirebbero a prima della partenza dal Paese d’origine e che le stesse sarebbero soltanto uno dei motivi per il quale sarebbe stata aperta la procedura giudiziaria nei suoi confronti. Le loro allegazioni andrebbero pertanto considerate come verosimili e pertinenti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, il rifiuto di svolgere il servizio militare da parte del ricorrente e la mancata assunzione della ricorrente 2, militerebbero a favore della situa- zione di pressione alla quale i ricorrenti sarebbero stati sottoposti in patria. A ciò si aggiungerebbero le problematiche famigliari, per le quali, a parer loro, non riceverebbero alcuna protezione da parte delle autorità turche.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti. L’autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i
D-3344/2024 Pagina 8 motivi per i quali le dichiarazioni degli insorgenti ed i loro mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 3 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono.
E. 6.2 Riguardo alle irruzioni domiciliari e presso il (…) da parte della polizia, si rileva che oltre l’estrema vaghezza ed incoerenza degli asserti degli in- sorgenti resi in merito, come già descritto con precisione dall’autorità resi- stente nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), vi sono a tal proposito nella narrazione dei ricorrenti ulteriori indicatori d’inverosimi- glianza. Invero, riguardo alla prima perquisizione al domicilio famigliare, che sarebbe avvenuta dopo gli eventi di (…) del (…), il ricorrente ha dap- prima allegato come i poliziotti avrebbero dapprima controllato dettagliata- mente la casa, e non trovando nulla, li avrebbero insultati (cfr. n. 35/16, D24, pag. 5 seg.). Salvo poi, questionato nuovamente in merito, egli ha fornito una descrizione differente del medesimo evento, riferendo di essere stato spinto per terra, che gli agenti lo avrebbero picchiato ed insultato – solo a lui, senza fare nulla alla sua famiglia – nonché minacciato di morte (cfr. n. 35/16, D45 seg., pag. 9). Successivamente, ha però ancora ag- giunto un elemento che non aveva mai addotto in precedenza, ovvero che lo avrebbero accusato di far parte delle persone che si trovavano nel quar- tiere di (…) e che “non volevano vedermi fare parte di uno scontro armato” (cfr. n. 35/16, D51, pag. 10). Queste due ultime descrizioni, risultano però non collimare in alcun modo con la prima fornita dall’insorgente. Altresì, se in prima battuta, egli aveva riferito che vi sarebbero state diverse irruzioni presso la sua abitazione, come pure diverse volte sarebbe stato prelevato dalla polizia al lavoro, tanto che avrebbe dovuto cambiare indirizzo in sva- riate occasioni (cfr. n. 35/16, D25, pag. 6); successivamente, ha invece ri- portato di avere subito unicamente due irruzioni, una presso l’abitazione ed una presso il suo (…), con relativo prelevamento da parte degli agenti di polizia, e che avrebbero modificato il loro indirizzo soltanto a causa del terremoto, dove avrebbero continuato a vivere fino all’espatrio (cfr.
n. 35/16, D26, pag. 6; D53 segg., pag. 10 seg.; D99 segg., pag. 14; cfr. anche MdP n. 7/2). Versioni che, anche in questo caso, non combaciano e che rendono i suoi asserti in merito ancora meno credibili. A ciò si aggiunga che, a parte l’irruzione al (…) dove ella non sarebbe stata presente, la ri- corrente 2 non ha narrato di altre irruzioni che sarebbero avvenute al loro domicilio prima del loro espatrio (cfr. n. 30/15, D29 segg., pag. 5 seg.). Cir- costanza che pone ancora maggiormente in dubbio che tali eventi siano
D-3344/2024 Pagina 9 realmente successi. Tante e tali incoerenze e vaghezze nei loro asserti, al contrario del tentativo di spiegazione fornito nel ricorso dagli insorgenti, non possono essere spiegabili con il grande impatto che questi eventi avreb- bero avuto sulla loro psiche, peraltro evenienza che non risulta in alcun modo dagli atti o provata con elementi concreti e sostanziati dagli insor- genti. Anche le supposte incursioni della polizia turca presso il (…) dopo il loro espatrio, non modificano in alcun modo tale apprezzamento. Difatti, le stesse, sono riportate soltanto dalla ricorrente 2, e si rivelano in realtà es- sere unicamente dei quesiti posti da agenti di polizia ai suoi famigliari ri- guardo a dove si trovasse il ricorrente 1, non essendo peraltro per nulla circostanziate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimi- glianza (cfr. n. 30/15, D29, pag. 5; D34 segg., pag. 6). Inoltre, in quanto eventi riportati da terze persone, le medesime risultano essere già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 otto- bre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). In proposito, si aggiunga che, se nel messaggio elettronico del 15 gennaio 2024 del loro legale e lo scritto successivo non datato del medesimo, vi è descritto che la polizia non soltanto si sarebbe recata al suo lavoro, ma pure che il padre del ricorrente sarebbe stato con- vocato per una deposizione rispettivamente un interrogatorio (cfr. MdP
n. 12/2 e 16/3), quest’ultima circostanza non è stata in alcun modo solle- vata dagli insorgenti, neppure nel loro ricorso. Ciò che mette ancora più in dubbio non soltanto i loro asserti circa le visite di polizia dopo il loro espa- trio, bensì pure i mezzi di prova da loro presentati a supporto, che sono pertanto qualificabili come mere dichiarazioni di compiacenza, per nulla supportate da elementi concreti e fondati.
E. 6.3 Per quanto poi concerne l’inchiesta che sarebbe stata avviata a carico dell’insorgente 1 da parte delle autorità turche, a parte le incoerenze e va- ghezze già dettagliatamente riportate dall’autorità inferiore nella decisione avversata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 7 segg.), si osserva come dell’esistenza della medesima la ricorrente 2 non ne ha fatto spontanea- mente alcun accenno nel corso della sua audizione sui motivi (cfr.
n. 30/15), ma soltanto su quesito specifico rispetto ad un mezzo di prova presentato (cfr. 30/15, D84 segg., pag. 12), ciò che ne supporta ancora maggiormente la conclusione d’inverosimiglianza. Inoltre, se dai predetti asserti di quest’ultima in merito, si può dedurre che dell’inchiesta a carico del marito, ne sarebbero venuti a conoscenza soltanto dopo l’espatrio tra- mite quanto loro scritto dal legale turco (essendo peraltro l’espatrio avve- nuto secondo i suoi asserti l’[…], cfr. ibidem, D17, pag. 4); in modo del tutto contraddittorio il ricorrente riferisce di essere venuto a conoscenza di tale
D-3344/2024 Pagina 10 indagine aperta nei suoi confronti verso la fine di (…) del (…) (cfr. n. 35/16, D68, pag. 11), allorché quindi, a mente sua egli era ancora in patria, es- sendo il suo espatrio avvenuto secondo i suoi asserti l’(…) (cfr. n. 35/16, D84, pag. 13). Salvo però che tali sue affermazioni si scontrano ancora una volta con quanto riportato negli scritti del loro legale che hanno prodotto quali mezzi di prova. Difatti, si evince dai medesimi, come l’avvocato avrebbe effettuato delle ricerche se fossero pendenti delle indagini a carico del ricorrente, soltanto dopo che vi sarebbero state le visite presso il suo posto di lavoro da parte della polizia successivamente al loro espatrio, cir- costanze di cui essi non ne avrebbero appreso comunque prima del 15 gennaio del 2024, data del messaggio elettronico del loro avvocato (cfr. MdP n. 12/2 e n. 16/3). Inoltre, anche il Tribunale al pari della SEM, sotto- linea come i ricorrenti, ad oggi, non hanno prodotto alcuna documentazione concreta riguardante la presunta inchiesta aperta nei confronti dell’insor- gente 1, e ciò malgrado siano patrocinati da un legale nel loro Paese d’ori- gine nonché abbiano accesso a (…) (cfr. n. 35/16, D89, pag. 13). Per di più, i ricorrenti non hanno neppure prodotto i messaggi sui social media che farebbero parte delle indagini delle autorità turche (cfr. n. 35/16, D71 segg., pag. 12), e ciò nonostante l’insorgente 1 abbia asserito che i suoi account siano ancora attivi (cfr. n. 35/16, D78, pag. 12). Pertanto, non si può in alcun modo scusare l’inazione e la mancata produzione della docu- mentazione attestante l’inchiesta aperta a nome del ricorrente 1, da parte degli insorgenti, anche in fase ricorsuale, diversi mesi dopo che avevano pure ricevuto da parte della SEM un invito espresso in tal senso (cfr.
n. 35/16, D94, pag. 14).
E. 6.4 Rispetto poi alle ulteriori allegazioni degli insorgenti, sia riguardo al ri- fiuto dell’insorgente 1 di prestare il servizio militare, sia alle problematiche di discriminazione che avrebbero incontrato in patria, nonché alla mancata assunzione della ricorrente 2 in un posto di lavoro, o ancora circa i problemi famigliari addotti, non avendo nel loro ricorso gli insorgenti sollevato alcun- ché di concreto a supporto di una valutazione differente rispetto a quanto presentato correttamente dall’autorità inferiore, il Tribunale ritiene di poter limitarsi a rinviare alla medesima, per ulteriori dettagli ed onde evitare inutili ridondanze (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA; cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Alla valutazione esposta nella predetta, si aggiunge soltanto come, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale – come neppure all’occorrenza – l’intensità sufficiente per l’appli- cazione dell’art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1,
D-3344/2024 Pagina 11 E-5325/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 3.2). Inoltre, il preteso rifiuto dell’interessato di compiere il servizio militare, peraltro non avendo egli in proposito né reso delle allegazioni verosimili né prodotto alcun documento a supporto della sua chiamata alle armi, non è costitutivo di una persecu- zione ai sensi della legge sull’asilo. Invero, non v’è motivo di persecuzione pertinente allorché delle misure statali hanno come obiettivo, quello di far rispettare dei doveri civici. Pertanto, la mera eventualità di dover servire in seno alle forze armate turche, non è assimilabile ad una persecuzione ai sensi della LAsi. Inoltre, anche gli eventuali timori di essere perseguito per diserzione o rifiuto di servire non sono rilevanti in materia d’asilo, se la pena incorsa ha come unico obiettivo quello di punire tale comportamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-373/2024 del 10 aprile 2024 con- sid. 3.3). Ciò che dagli asserti, incoerenti, resi dall’insorgente 1 – ovvero di essere stato oggetto di diversi verbali e sanzioni pecuniarie – risulta essere il suo caso (cfr. n. 35/16, D23, pag. 5; D35 segg., pag. 8). Inoltre, sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come pare essere implicitamente sollevato dai ricorrenti nel gravame, non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese.
E. 6.5 Riassumendo, v’è luogo di constatare che non vi sono indizi concreti e sostanziati, neppure apportati nel ricorso da parte degli insorgenti, per rite- nere che al momento del loro espatrio in Turchia, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista un rischio fon- dato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Turchia. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo.
E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1) Il Tribu- nale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
D-3344/2024 Pagina 12
E. 8.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 1– 3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale degli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 14 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, gli insorgenti, al di là di generiche considerazioni, hanno unicamente sollevato di con- creto che l’esecuzione del loro allontanamento sarebbe inesigibile, in quanto la loro abitazione sarebbe gravemente danneggiata, e per questo essi si sarebbero dovuti rifugiare da parenti come da loro già asserito (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 4). Tuttavia, tale elemento, non risulta combaciare con quanto affermato invece dal ricorrente 1 nel corso della procedura dinanzi all’autorità inferiore, ovvero che egli avrebbe vissuto fino all’espatrio in un’abitazione da lui affittata vicino al suo (…) (cfr. n. 35/16, D26, pag. 6; D99 segg., pag. 14), né con i mezzi di prova da lui presentati, dove la casa demolita risulta essere ad altro indirizzo rispetto a quello dove egli ha vis- suto negli ultimi anni (cfr. MdP n. 7/2 e 11/2). Frattanto, alle allegazioni con- trarie presentate soltanto in fase ricorsuale, non può essere dato alcun cre- dito. Per il resto, non apportando con il ricorso alcun ulteriore elemento circostanziato e fondato per capovolgere la suddetta conclusione della SEM, ed onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz’altro rinviare alla stessa, con le seguenti aggiunte.
E. 8.2 Per quanto concerne la ricorrente 3, che ha attualmente (…) anni com- piuti, e che dagli atti medici all’incarto risulta essere al momento in buono stato di salute – avendo dalla documentazione all’inserto in passato pre- sentato unicamente delle problematiche per ipertrofia adenotonsillare e dentali, nel frattempo trattate (cfr. n. 32/5, 33/2, 34/2 e 36/3) – l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novem- bre 1989 (RS 0.107). Invero, la stessa verrà allontanata assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equi- varrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, ella soggiorna in Svizzera da poco più di un anno e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione, in assenza tra l’altro di ogni elemento concreto che potrebbe far concludere per il contrario.
D-3344/2024 Pagina 13
E. 8.3 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti potranno pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessa- ria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.4 Visto quanto precede, un’ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in conside- razione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).
E. 9 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Da questo profilo, deve essere pure respinta la conclusione ricorsuale, per nulla motivata dagli insorgenti, di un rinvio degli atti alla SEM per un supplemento d’istruzione (cfr. p.to 5 delle conclusioni del ricorso). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impu- gnata confermata.
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 giugno 2024.
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3344/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 21 giugno 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo
Data di spedizione: Alissa Vallenari
Dispositiv
- A._______, nato il (…), con la moglie
- B._______, nata il (…), e la loro figlia
- C._______, nata il (…), Turchia, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 aprile 2024 / N (…). D-3344/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2023. Il (…) gennaio rispettivamente il (…) gennaio 2024, con i richiedenti 1 e 2, si sono tenute le audizioni circa i loro motivi d’asilo. L’interessato ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito nel preci- tato contesto di avere da sempre avuto dei problemi di razzismo, anche nell’ambito della scuola dell’obbligo. A causa poi delle problematiche che avrebbero riscontrato dopo aver svolto il servizio militare i suoi due fratelli maggiori, avrebbe deciso di non effettuare il predetto servizio. Nei suoi con- fronti sarebbero quindi stati emessi diversi verbali e gli sarebbe stato esatto il pagamento di diverse sanzioni pecuniarie, motivo per il quale egli sa- rebbe stato fermato in occasione di controlli da parte della polizia, che lo avrebbero insultato. Tra il (…) ed il (…), avrebbe preso parte a diverse ma- nifestazioni e feste del popolo curdo, come pure agli eventi del (…) del (…). Un giorno sarebbe stato fermato dalla polizia, che lo avrebbe subito rila- sciato. La notte stessa, però, degli agenti di polizia sarebbero irrotti nella sua abitazione, perquisendola ed insultando i presenti. A seguito di tale evento, la sua famiglia lo avrebbe convinto a partire per l’D._______, dove avrebbe soggiornato per circa (…) o (…), facendo poi ritorno in Turchia. In seguito, (…) o (…) prima del suo espatrio definitivo dal suo Paese d’origine, la polizia avrebbe effettuato un’ulteriore irruzione presso il suo domicilio, allorché nel mese di (…), degli agenti sarebbero giunti al suo (…) e l’avreb- bero prelevato, conducendolo fuori (…). Ivi, lo avrebbero percosso ed in- sultato, interrogandolo circa i nomi delle persone che avrebbero condotto le manifestazioni nel distretto di E._______ ed organizzato quelle di F._______. Dopo tale episodio, egli si sarebbe nascosto per (…) o (…). Nei suoi confronti, sarebbe pure stato aperto un dossier. A causa di tali proble- matiche, nonché del terremoto, egli con la moglie e la figlia sarebbero espatriati dalla Turchia l’(…), dopo aver parlato con il suo avvocato ed un’altra persona. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di essere accusato per delle manifestazioni a cui non avrebbe mai partecipato, non- ché di essere incarcerato per dei reati che non avrebbe commesso e uc- ciso. Dal canto suo, l’interessata 2, ha raccontato che ella sarebbe espatriata con la famiglia l’(…) in quanto, prima della loro partenza dalla Turchia, il marito sarebbe tornato a casa con delle ferite sul corpo a causa delle per- cosse ricevute da poliziotti. Inoltre, durante i suoi studi universitari, avrebbe alloggiato in una casa appartenente al Movimento di Gülen, e per questo D-3344/2024 Pagina 3 ella sarebbe stata insultata e discriminata da amici ed insegnanti. Una volta terminati gli studi, ella non sarebbe però stata assunta nelle scuole private, a causa del fatto che avrebbe frequentato un (…) appartenente al movi- mento gülenista, né come (…), poiché la sua famiglia lo avrebbe impedito. Inoltre, poiché i cugini del marito sarebbero stati incarcerati per reati di ter- rorismo, ella non sarebbe stata assunta, in quanto i datori di lavoro trova- vano tale informazione dalle loro ricerche. Altresì, lei avrebbe avuto dei problemi con la sua famiglia. Nel caso di un suo rientro in Turchia, ella teme che il padre possa farle del male, come pure che il marito venga arrestato. A comprova della loro identità e delle loro dichiarazioni, gli interessati hanno presentato gli originali del loro libretto di famiglia e delle loro carte d’identità, nonché in copia: due documenti concernenti il fratello dell’inte- ressato, G._______; un attestato concernente lo storico degli indirizzi dell’interessato; diploma del (…) della richiedente 2; tre attestati d’istru- zione professionale del richiedente; un certificato fiscale; un’attestazione di demolizione dell’edificio dei genitori del richiedente; un messaggio elettro- nico del 15 gennaio 2024 dell’avvocato dell’interessato; una tessera uni- versitaria della richiedente 2; stampe di carte di credito dei richiedenti; pro- cura all’avvocato del richiedente; uno scritto non datato del legale dell’inte- ressato (cfr. mezzi di prova negli atti della SEM [MdP] n. 1/3-16/3). A.b Con scritto del 6 febbraio 2024, la rappresentante legale degli interes- sati ha segnatamente chiesto alla SEM informazioni circa lo stato della loro procedura, così come proposto lo smistamento del caso in procedura am- pliata. L’autorità inferiore, con decisione del 14 febbraio 2024, ha asse- gnato la pratica alla procedura ampliata. B. Tramite la decisione del 24 aprile 2024 – notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-53/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, altresì pro- nunciandone l’allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento. C. Gli interessati hanno impugnato la suddetta decisione con ricorso del 27 maggio 2024 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annullamento ed in via prin- cipale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo in Svizzera; ed in via subordinata l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, o ancora il rinvio degli D-3344/2024 Pagina 4 atti alla SEM per un supplemento d’istruzione. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Nella sua decisione incidentale del 6 giugno 2024, il Tribunale ha dapprima denotato: “[…] come gli allegati citati alla fine del ricorso (lettere B e D), non sono in alcun modo stati annessi al ricorso; che tuttavia il Tribunale ritiene nel caso di specie di non dovere fare applicazione dell’art. 52 cpv. 2 PA, concedendo quindi ai ricorrenti un breve termine suppletorio per pro- durre gli stessi, in quanto manifestamente sia dagli atti all’incarto che in modo particolare dal ricorso, appare come i medesimi – di cui non viene fatto alcun riferimento – siano frutto di un refuso, rispettivamente di un co- pia-incolla da altro memoriale ricorsuale”. In seguito, il Tribunale ha osser- vato che i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a con- clusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria parziale, invitandoli a versare, entro il 21 giugno 2024, un anti- cipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dagli insorgenti il 21 giugno 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
- 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l’anti- cipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 6 giu- gno 2024 e visto quanto già osservato nella predetta riguardo ai citati alle- gati al ricorso (cfr. supra lett. D), sui quali non si riverrà pertanto nella pre- sente. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso. D-3344/2024 Pagina 5
- Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
- Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
- 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rese dall’insorgente 1, sia riguardo al servizio militare che in merito alla prima irruzione, come inverosimili, in quanto presentanti delle contraddi- zioni nonché risultando vaghe e prive di dettagli. Stesso discorso varrebbe anche per la seconda e terza irruzione avvenute rispettivamente presso la sua abitazione e al suo domicilio, dove in più di avere fornito una narra- zione vaga e stereotipata di tali eventi, alcune sue dichiarazioni sarebbero risultate contrastanti rispetto a quelle fornite in audizione dalla ricorrente 2. Peraltro, quanto raccontato da quest’ultima riguardo alle irruzioni che sa- rebbero avvenute dopo il loro arrivo in Svizzera presso il (…) del ricorrente, non potrebbe essere creduto, in quanto l’insorgente 1 non ne avrebbe fatto parola nel corso della sua audizione, ed inoltre agli atti non vi sarebbe alcun indizio che corroborerebbe quanto da lei asserito. Anche riguardo alle di- chiarazioni rese dal ricorrente 1 circa l’espatrio causato dal terremoto, le stesse non potrebbero essere seguite, in quanto tra loro fortemente discor- danti. Infine, attinente al dossier che sarebbe stato avviato nei suoi con- fronti dalle autorità turche a ragione delle sue condivisioni nei social media, le sue allegazioni non soltanto si sarebbero rivelate vaghe ed in più punti contraddittorie, ma neppure sarebbero state corroborate da alcun mezzo di prova. Ciò malgrado ne avesse avuto la possibilità, fossero trascorsi or- mai (…) mesi dalla sua conoscenza dell’inchiesta in questione, della sua possibilità d’accesso alla piattaforma (…), come pure il fatto che egli sia assistito da un legale nel suo Paese d’origine. Le predette allegazioni non soddisferebbero quindi le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 D-3344/2024 Pagina 6 LAsi. Circa poi le problematiche che il ricorrente 1 avrebbe avuto in ambito scolastico, come pure le manifestazioni e feste del popolo curdo alle quali egli avrebbe partecipato tra il (…) ed il (…), tali eventi difetterebbero della condizione di attualità, ed inoltre in merito a queste ultime circostanze, negli interventi dei poliziotti, non si ravviserebbe alcuna persecuzione mirata nei suoi confronti. Pertanto tali eventi non sarebbero pertinenti ai sensi dell’asilo. Pure non risulterebbero rilevanti le discriminazioni che la ricor- rente 2 avrebbe subito a causa della frequentazione di un (…) e di corsi privati devoluti dal movimento di Gülen, nonché di aver vissuto presso una casa appartenente al predetto movimento, in quanto manchevoli d’attua- lità, e peraltro avendo ella potuto in ogni caso concludere la sua formazione universitaria senza alcun problema. Anche riguardo ai suoi asserti di non essere mai stata assunta nel suo Paese d’origine, gli stessi sarebbero ri- sultati soltanto delle mere ipotesi personali, non corroborate da alcun ele- mento oggettivo. Peraltro, i medesimi, non raggiungerebbero neppure il grado di gravità ed intensità richiesto dall’art. 3 LAsi, in quanto ella sarebbe comunque riuscita a trovare lavoro in qualità (…). Pure circa i timori pale- sati dalla ricorrente riguardo al padre, gli stessi non sarebbero fondati da un punto di vista oggettivo, in quanto ella, malgrado ne avesse potuto di- sporre, non avrebbe richiesto la protezione statale, né avrebbe cambiato il luogo dove viveva, il medesimo del padre, ciò che sarebbe dimostrativo del fatto che ella non temeva per la sua incolumità. Da ultimo, neppure i timori espressi dal ricorrente 1, riguardo al fatto di essere incarcerato, processato ed ucciso, nel caso di un suo ritorno in patria, viste anche le sue allegazioni inverosimili, non sarebbero fondati. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nell’atto ricorsuale, hanno in primo luogo ritenuto, e contrariamente a quanto esposto nella decisione sindacata, come le affermazioni del ricorrente circa i problemi subiti a causa della mancata partecipazione al servizio militare, come pure la descrizione della prima irruzione della polizia presso il suo domicilio, nonché quanto avve- nuto nel corso dell’irruzione presso il (…), siano state chiare e dettagliate, e pertanto meriterebbero di essere credute. In tale contesto, essi hanno sollevato come gli eventi che avrebbero un grande impatto sulla psiche, non sarebbero facili da raccontare in modo coerente. Segnatamente, il ri- corrente non avrebbe immaginato di dover citare le irruzioni presso il suo (…) che sarebbero proseguite dopo il loro espatrio, in quanto proprio avve- nute dopo la loro partenza. Ma, di fatto, le stesse andrebbero considerate nell’analisi del loro caso. La circostanza poi che nei confronti del ricorrente sarebbe stata aperta una procedura giudiziaria per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica sarebbe stata loro comunicata dall’avvo- cato, e pertanto sarebbe loro cura di comprovarla, non appena il loro legale D-3344/2024 Pagina 7 riuscirà a reperire gli atti della causa. Il ricorrente avrebbe sul punto co- munque precisato come le condivisioni a contenuto politico risalirebbero a prima della partenza dal Paese d’origine e che le stesse sarebbero soltanto uno dei motivi per il quale sarebbe stata aperta la procedura giudiziaria nei suoi confronti. Le loro allegazioni andrebbero pertanto considerate come verosimili e pertinenti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, il rifiuto di svolgere il servizio militare da parte del ricorrente e la mancata assunzione della ricorrente 2, militerebbero a favore della situa- zione di pressione alla quale i ricorrenti sarebbero stati sottoposti in patria. A ciò si aggiungerebbero le problematiche famigliari, per le quali, a parer loro, non riceverebbero alcuna protezione da parte delle autorità turche.
- 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
- 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti. L’autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i D-3344/2024 Pagina 8 motivi per i quali le dichiarazioni degli insorgenti ed i loro mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 3 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono. 6.2 Riguardo alle irruzioni domiciliari e presso il (…) da parte della polizia, si rileva che oltre l’estrema vaghezza ed incoerenza degli asserti degli in- sorgenti resi in merito, come già descritto con precisione dall’autorità resi- stente nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), vi sono a tal proposito nella narrazione dei ricorrenti ulteriori indicatori d’inverosimi- glianza. Invero, riguardo alla prima perquisizione al domicilio famigliare, che sarebbe avvenuta dopo gli eventi di (…) del (…), il ricorrente ha dap- prima allegato come i poliziotti avrebbero dapprima controllato dettagliata- mente la casa, e non trovando nulla, li avrebbero insultati (cfr. n. 35/16, D24, pag. 5 seg.). Salvo poi, questionato nuovamente in merito, egli ha fornito una descrizione differente del medesimo evento, riferendo di essere stato spinto per terra, che gli agenti lo avrebbero picchiato ed insultato – solo a lui, senza fare nulla alla sua famiglia – nonché minacciato di morte (cfr. n. 35/16, D45 seg., pag. 9). Successivamente, ha però ancora ag- giunto un elemento che non aveva mai addotto in precedenza, ovvero che lo avrebbero accusato di far parte delle persone che si trovavano nel quar- tiere di (…) e che “non volevano vedermi fare parte di uno scontro armato” (cfr. n. 35/16, D51, pag. 10). Queste due ultime descrizioni, risultano però non collimare in alcun modo con la prima fornita dall’insorgente. Altresì, se in prima battuta, egli aveva riferito che vi sarebbero state diverse irruzioni presso la sua abitazione, come pure diverse volte sarebbe stato prelevato dalla polizia al lavoro, tanto che avrebbe dovuto cambiare indirizzo in sva- riate occasioni (cfr. n. 35/16, D25, pag. 6); successivamente, ha invece ri- portato di avere subito unicamente due irruzioni, una presso l’abitazione ed una presso il suo (…), con relativo prelevamento da parte degli agenti di polizia, e che avrebbero modificato il loro indirizzo soltanto a causa del terremoto, dove avrebbero continuato a vivere fino all’espatrio (cfr. n. 35/16, D26, pag. 6; D53 segg., pag. 10 seg.; D99 segg., pag. 14; cfr. anche MdP n. 7/2). Versioni che, anche in questo caso, non combaciano e che rendono i suoi asserti in merito ancora meno credibili. A ciò si aggiunga che, a parte l’irruzione al (…) dove ella non sarebbe stata presente, la ri- corrente 2 non ha narrato di altre irruzioni che sarebbero avvenute al loro domicilio prima del loro espatrio (cfr. n. 30/15, D29 segg., pag. 5 seg.). Cir- costanza che pone ancora maggiormente in dubbio che tali eventi siano D-3344/2024 Pagina 9 realmente successi. Tante e tali incoerenze e vaghezze nei loro asserti, al contrario del tentativo di spiegazione fornito nel ricorso dagli insorgenti, non possono essere spiegabili con il grande impatto che questi eventi avreb- bero avuto sulla loro psiche, peraltro evenienza che non risulta in alcun modo dagli atti o provata con elementi concreti e sostanziati dagli insor- genti. Anche le supposte incursioni della polizia turca presso il (…) dopo il loro espatrio, non modificano in alcun modo tale apprezzamento. Difatti, le stesse, sono riportate soltanto dalla ricorrente 2, e si rivelano in realtà es- sere unicamente dei quesiti posti da agenti di polizia ai suoi famigliari ri- guardo a dove si trovasse il ricorrente 1, non essendo peraltro per nulla circostanziate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimi- glianza (cfr. n. 30/15, D29, pag. 5; D34 segg., pag. 6). Inoltre, in quanto eventi riportati da terze persone, le medesime risultano essere già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 otto- bre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). In proposito, si aggiunga che, se nel messaggio elettronico del 15 gennaio 2024 del loro legale e lo scritto successivo non datato del medesimo, vi è descritto che la polizia non soltanto si sarebbe recata al suo lavoro, ma pure che il padre del ricorrente sarebbe stato con- vocato per una deposizione rispettivamente un interrogatorio (cfr. MdP n. 12/2 e 16/3), quest’ultima circostanza non è stata in alcun modo solle- vata dagli insorgenti, neppure nel loro ricorso. Ciò che mette ancora più in dubbio non soltanto i loro asserti circa le visite di polizia dopo il loro espa- trio, bensì pure i mezzi di prova da loro presentati a supporto, che sono pertanto qualificabili come mere dichiarazioni di compiacenza, per nulla supportate da elementi concreti e fondati. 6.3 Per quanto poi concerne l’inchiesta che sarebbe stata avviata a carico dell’insorgente 1 da parte delle autorità turche, a parte le incoerenze e va- ghezze già dettagliatamente riportate dall’autorità inferiore nella decisione avversata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 7 segg.), si osserva come dell’esistenza della medesima la ricorrente 2 non ne ha fatto spontanea- mente alcun accenno nel corso della sua audizione sui motivi (cfr. n. 30/15), ma soltanto su quesito specifico rispetto ad un mezzo di prova presentato (cfr. 30/15, D84 segg., pag. 12), ciò che ne supporta ancora maggiormente la conclusione d’inverosimiglianza. Inoltre, se dai predetti asserti di quest’ultima in merito, si può dedurre che dell’inchiesta a carico del marito, ne sarebbero venuti a conoscenza soltanto dopo l’espatrio tra- mite quanto loro scritto dal legale turco (essendo peraltro l’espatrio avve- nuto secondo i suoi asserti l’[…], cfr. ibidem, D17, pag. 4); in modo del tutto contraddittorio il ricorrente riferisce di essere venuto a conoscenza di tale D-3344/2024 Pagina 10 indagine aperta nei suoi confronti verso la fine di (…) del (…) (cfr. n. 35/16, D68, pag. 11), allorché quindi, a mente sua egli era ancora in patria, es- sendo il suo espatrio avvenuto secondo i suoi asserti l’(…) (cfr. n. 35/16, D84, pag. 13). Salvo però che tali sue affermazioni si scontrano ancora una volta con quanto riportato negli scritti del loro legale che hanno prodotto quali mezzi di prova. Difatti, si evince dai medesimi, come l’avvocato avrebbe effettuato delle ricerche se fossero pendenti delle indagini a carico del ricorrente, soltanto dopo che vi sarebbero state le visite presso il suo posto di lavoro da parte della polizia successivamente al loro espatrio, cir- costanze di cui essi non ne avrebbero appreso comunque prima del 15 gennaio del 2024, data del messaggio elettronico del loro avvocato (cfr. MdP n. 12/2 e n. 16/3). Inoltre, anche il Tribunale al pari della SEM, sotto- linea come i ricorrenti, ad oggi, non hanno prodotto alcuna documentazione concreta riguardante la presunta inchiesta aperta nei confronti dell’insor- gente 1, e ciò malgrado siano patrocinati da un legale nel loro Paese d’ori- gine nonché abbiano accesso a (…) (cfr. n. 35/16, D89, pag. 13). Per di più, i ricorrenti non hanno neppure prodotto i messaggi sui social media che farebbero parte delle indagini delle autorità turche (cfr. n. 35/16, D71 segg., pag. 12), e ciò nonostante l’insorgente 1 abbia asserito che i suoi account siano ancora attivi (cfr. n. 35/16, D78, pag. 12). Pertanto, non si può in alcun modo scusare l’inazione e la mancata produzione della docu- mentazione attestante l’inchiesta aperta a nome del ricorrente 1, da parte degli insorgenti, anche in fase ricorsuale, diversi mesi dopo che avevano pure ricevuto da parte della SEM un invito espresso in tal senso (cfr. n. 35/16, D94, pag. 14). 6.4 Rispetto poi alle ulteriori allegazioni degli insorgenti, sia riguardo al ri- fiuto dell’insorgente 1 di prestare il servizio militare, sia alle problematiche di discriminazione che avrebbero incontrato in patria, nonché alla mancata assunzione della ricorrente 2 in un posto di lavoro, o ancora circa i problemi famigliari addotti, non avendo nel loro ricorso gli insorgenti sollevato alcun- ché di concreto a supporto di una valutazione differente rispetto a quanto presentato correttamente dall’autorità inferiore, il Tribunale ritiene di poter limitarsi a rinviare alla medesima, per ulteriori dettagli ed onde evitare inutili ridondanze (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA; cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Alla valutazione esposta nella predetta, si aggiunge soltanto come, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale – come neppure all’occorrenza – l’intensità sufficiente per l’appli- cazione dell’art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, D-3344/2024 Pagina 11 E-5325/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 3.2). Inoltre, il preteso rifiuto dell’interessato di compiere il servizio militare, peraltro non avendo egli in proposito né reso delle allegazioni verosimili né prodotto alcun documento a supporto della sua chiamata alle armi, non è costitutivo di una persecu- zione ai sensi della legge sull’asilo. Invero, non v’è motivo di persecuzione pertinente allorché delle misure statali hanno come obiettivo, quello di far rispettare dei doveri civici. Pertanto, la mera eventualità di dover servire in seno alle forze armate turche, non è assimilabile ad una persecuzione ai sensi della LAsi. Inoltre, anche gli eventuali timori di essere perseguito per diserzione o rifiuto di servire non sono rilevanti in materia d’asilo, se la pena incorsa ha come unico obiettivo quello di punire tale comportamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-373/2024 del 10 aprile 2024 con- sid. 3.3). Ciò che dagli asserti, incoerenti, resi dall’insorgente 1 – ovvero di essere stato oggetto di diversi verbali e sanzioni pecuniarie – risulta essere il suo caso (cfr. n. 35/16, D23, pag. 5; D35 segg., pag. 8). Inoltre, sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come pare essere implicitamente sollevato dai ricorrenti nel gravame, non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese. 6.5 Riassumendo, v’è luogo di constatare che non vi sono indizi concreti e sostanziati, neppure apportati nel ricorso da parte degli insorgenti, per rite- nere che al momento del loro espatrio in Turchia, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista un rischio fon- dato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Turchia. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo.
- Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1) Il Tribu- nale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. D-3344/2024 Pagina 12
- 8.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 1– 3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale degli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 14 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, gli insorgenti, al di là di generiche considerazioni, hanno unicamente sollevato di con- creto che l’esecuzione del loro allontanamento sarebbe inesigibile, in quanto la loro abitazione sarebbe gravemente danneggiata, e per questo essi si sarebbero dovuti rifugiare da parenti come da loro già asserito (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 4). Tuttavia, tale elemento, non risulta combaciare con quanto affermato invece dal ricorrente 1 nel corso della procedura dinanzi all’autorità inferiore, ovvero che egli avrebbe vissuto fino all’espatrio in un’abitazione da lui affittata vicino al suo (…) (cfr. n. 35/16, D26, pag. 6; D99 segg., pag. 14), né con i mezzi di prova da lui presentati, dove la casa demolita risulta essere ad altro indirizzo rispetto a quello dove egli ha vis- suto negli ultimi anni (cfr. MdP n. 7/2 e 11/2). Frattanto, alle allegazioni con- trarie presentate soltanto in fase ricorsuale, non può essere dato alcun cre- dito. Per il resto, non apportando con il ricorso alcun ulteriore elemento circostanziato e fondato per capovolgere la suddetta conclusione della SEM, ed onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz’altro rinviare alla stessa, con le seguenti aggiunte. 8.2 Per quanto concerne la ricorrente 3, che ha attualmente (…) anni com- piuti, e che dagli atti medici all’incarto risulta essere al momento in buono stato di salute – avendo dalla documentazione all’inserto in passato pre- sentato unicamente delle problematiche per ipertrofia adenotonsillare e dentali, nel frattempo trattate (cfr. n. 32/5, 33/2, 34/2 e 36/3) – l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novem- bre 1989 (RS 0.107). Invero, la stessa verrà allontanata assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equi- varrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, ella soggiorna in Svizzera da poco più di un anno e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione, in assenza tra l’altro di ogni elemento concreto che potrebbe far concludere per il contrario. D-3344/2024 Pagina 13 8.3 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti potranno pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessa- ria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.4 Visto quanto precede, un’ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in conside- razione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).
- Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Da questo profilo, deve essere pure respinta la conclusione ricorsuale, per nulla motivata dagli insorgenti, di un rinvio degli atti alla SEM per un supplemento d’istruzione (cfr. p.to 5 delle conclusioni del ricorso). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impu- gnata confermata.
- Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 giugno 2024.
- La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-3344/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 21 giugno 2024.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Data di spedizione: Alissa Vallenari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3344/2024 Sentenza del 17 luglio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nato il (...), con la moglie
2. B._______, nata il (...), e la loro figlia
3. C._______, nata il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2023. Il (...) gennaio rispettivamente il (...) gennaio 2024, con i richiedenti 1 e 2, si sono tenute le audizioni circa i loro motivi d'asilo. L'interessato ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito nel precitato contesto di avere da sempre avuto dei problemi di razzismo, anche nell'ambito della scuola dell'obbligo. A causa poi delle problematiche che avrebbero riscontrato dopo aver svolto il servizio militare i suoi due fratelli maggiori, avrebbe deciso di non effettuare il predetto servizio. Nei suoi confronti sarebbero quindi stati emessi diversi verbali e gli sarebbe stato esatto il pagamento di diverse sanzioni pecuniarie, motivo per il quale egli sarebbe stato fermato in occasione di controlli da parte della polizia, che lo avrebbero insultato. Tra il (...) ed il (...), avrebbe preso parte a diverse manifestazioni e feste del popolo curdo, come pure agli eventi del (...) del (...). Un giorno sarebbe stato fermato dalla polizia, che lo avrebbe subito rilasciato. La notte stessa, però, degli agenti di polizia sarebbero irrotti nella sua abitazione, perquisendola ed insultando i presenti. A seguito di tale evento, la sua famiglia lo avrebbe convinto a partire per l'D._______, dove avrebbe soggiornato per circa (...) o (...), facendo poi ritorno in Turchia. In seguito, (...) o (...) prima del suo espatrio definitivo dal suo Paese d'origine, la polizia avrebbe effettuato un'ulteriore irruzione presso il suo domicilio, allorché nel mese di (...), degli agenti sarebbero giunti al suo (...) e l'avrebbero prelevato, conducendolo fuori (...). Ivi, lo avrebbero percosso ed insultato, interrogandolo circa i nomi delle persone che avrebbero condotto le manifestazioni nel distretto di E._______ ed organizzato quelle di F._______. Dopo tale episodio, egli si sarebbe nascosto per (...) o (...). Nei suoi confronti, sarebbe pure stato aperto un dossier. A causa di tali problematiche, nonché del terremoto, egli con la moglie e la figlia sarebbero espatriati dalla Turchia l'(...), dopo aver parlato con il suo avvocato ed un'altra persona. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di essere accusato per delle manifestazioni a cui non avrebbe mai partecipato, nonché di essere incarcerato per dei reati che non avrebbe commesso e ucciso. Dal canto suo, l'interessata 2, ha raccontato che ella sarebbe espatriata con la famiglia l'(...) in quanto, prima della loro partenza dalla Turchia, il marito sarebbe tornato a casa con delle ferite sul corpo a causa delle percosse ricevute da poliziotti. Inoltre, durante i suoi studi universitari, avrebbe alloggiato in una casa appartenente al Movimento di Gülen, e per questo ella sarebbe stata insultata e discriminata da amici ed insegnanti. Una volta terminati gli studi, ella non sarebbe però stata assunta nelle scuole private, a causa del fatto che avrebbe frequentato un (...) appartenente al movimento gülenista, né come (...), poiché la sua famiglia lo avrebbe impedito. Inoltre, poiché i cugini del marito sarebbero stati incarcerati per reati di terrorismo, ella non sarebbe stata assunta, in quanto i datori di lavoro trovavano tale informazione dalle loro ricerche. Altresì, lei avrebbe avuto dei problemi con la sua famiglia. Nel caso di un suo rientro in Turchia, ella teme che il padre possa farle del male, come pure che il marito venga arrestato. A comprova della loro identità e delle loro dichiarazioni, gli interessati hanno presentato gli originali del loro libretto di famiglia e delle loro carte d'identità, nonché in copia: due documenti concernenti il fratello dell'interessato, G._______; un attestato concernente lo storico degli indirizzi dell'interessato; diploma del (...) della richiedente 2; tre attestati d'istruzione professionale del richiedente; un certificato fiscale; un'attestazione di demolizione dell'edificio dei genitori del richiedente; un messaggio elettronico del 15 gennaio 2024 dell'avvocato dell'interessato; una tessera universitaria della richiedente 2; stampe di carte di credito dei richiedenti; procura all'avvocato del richiedente; uno scritto non datato del legale dell'interessato (cfr. mezzi di prova negli atti della SEM [MdP] n. 1/3-16/3). A.b Con scritto del 6 febbraio 2024, la rappresentante legale degli interessati ha segnatamente chiesto alla SEM informazioni circa lo stato della loro procedura, così come proposto lo smistamento del caso in procedura ampliata. L'autorità inferiore, con decisione del 14 febbraio 2024, ha assegnato la pratica alla procedura ampliata. B. Tramite la decisione del 24 aprile 2024 - notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-53/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d'asilo, altresì pronunciandone l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. C. Gli interessati hanno impugnato la suddetta decisione con ricorso del 27 maggio 2024 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; ed in via subordinata l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, o ancora il rinvio degli atti alla SEM per un supplemento d'istruzione. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Nella sua decisione incidentale del 6 giugno 2024, il Tribunale ha dapprima denotato: "[...] come gli allegati citati alla fine del ricorso (lettere B e D), non sono in alcun modo stati annessi al ricorso; che tuttavia il Tribunale ritiene nel caso di specie di non dovere fare applicazione dell'art. 52 cpv. 2 PA, concedendo quindi ai ricorrenti un breve termine suppletorio per produrre gli stessi, in quanto manifestamente sia dagli atti all'incarto che in modo particolare dal ricorso, appare come i medesimi - di cui non viene fatto alcun riferimento - siano frutto di un refuso, rispettivamente di un copia-incolla da altro memoriale ricorsuale". In seguito, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria parziale, invitandoli a versare, entro il 21 giugno 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dagli insorgenti il 21 giugno 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 6 giugno 2024 e visto quanto già osservato nella predetta riguardo ai citati allegati al ricorso (cfr. supra lett. D), sui quali non si riverrà pertanto nella presente. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rese dall'insorgente 1, sia riguardo al servizio militare che in merito alla prima irruzione, come inverosimili, in quanto presentanti delle contraddizioni nonché risultando vaghe e prive di dettagli. Stesso discorso varrebbe anche per la seconda e terza irruzione avvenute rispettivamente presso la sua abitazione e al suo domicilio, dove in più di avere fornito una narrazione vaga e stereotipata di tali eventi, alcune sue dichiarazioni sarebbero risultate contrastanti rispetto a quelle fornite in audizione dalla ricorrente 2. Peraltro, quanto raccontato da quest'ultima riguardo alle irruzioni che sarebbero avvenute dopo il loro arrivo in Svizzera presso il (...) del ricorrente, non potrebbe essere creduto, in quanto l'insorgente 1 non ne avrebbe fatto parola nel corso della sua audizione, ed inoltre agli atti non vi sarebbe alcun indizio che corroborerebbe quanto da lei asserito. Anche riguardo alle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 circa l'espatrio causato dal terremoto, le stesse non potrebbero essere seguite, in quanto tra loro fortemente discordanti. Infine, attinente al dossier che sarebbe stato avviato nei suoi confronti dalle autorità turche a ragione delle sue condivisioni nei social media, le sue allegazioni non soltanto si sarebbero rivelate vaghe ed in più punti contraddittorie, ma neppure sarebbero state corroborate da alcun mezzo di prova. Ciò malgrado ne avesse avuto la possibilità, fossero trascorsi ormai (...) mesi dalla sua conoscenza dell'inchiesta in questione, della sua possibilità d'accesso alla piattaforma (...), come pure il fatto che egli sia assistito da un legale nel suo Paese d'origine. Le predette allegazioni non soddisferebbero quindi le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Circa poi le problematiche che il ricorrente 1 avrebbe avuto in ambito scolastico, come pure le manifestazioni e feste del popolo curdo alle quali egli avrebbe partecipato tra il (...) ed il (...), tali eventi difetterebbero della condizione di attualità, ed inoltre in merito a queste ultime circostanze, negli interventi dei poliziotti, non si ravviserebbe alcuna persecuzione mirata nei suoi confronti. Pertanto tali eventi non sarebbero pertinenti ai sensi dell'asilo. Pure non risulterebbero rilevanti le discriminazioni che la ricorrente 2 avrebbe subito a causa della frequentazione di un (...) e di corsi privati devoluti dal movimento di Gülen, nonché di aver vissuto presso una casa appartenente al predetto movimento, in quanto manchevoli d'attualità, e peraltro avendo ella potuto in ogni caso concludere la sua formazione universitaria senza alcun problema. Anche riguardo ai suoi asserti di non essere mai stata assunta nel suo Paese d'origine, gli stessi sarebbero risultati soltanto delle mere ipotesi personali, non corroborate da alcun elemento oggettivo. Peraltro, i medesimi, non raggiungerebbero neppure il grado di gravità ed intensità richiesto dall'art. 3 LAsi, in quanto ella sarebbe comunque riuscita a trovare lavoro in qualità (...). Pure circa i timori palesati dalla ricorrente riguardo al padre, gli stessi non sarebbero fondati da un punto di vista oggettivo, in quanto ella, malgrado ne avesse potuto disporre, non avrebbe richiesto la protezione statale, né avrebbe cambiato il luogo dove viveva, il medesimo del padre, ciò che sarebbe dimostrativo del fatto che ella non temeva per la sua incolumità. Da ultimo, neppure i timori espressi dal ricorrente 1, riguardo al fatto di essere incarcerato, processato ed ucciso, nel caso di un suo ritorno in patria, viste anche le sue allegazioni inverosimili, non sarebbero fondati. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nell'atto ricorsuale, hanno in primo luogo ritenuto, e contrariamente a quanto esposto nella decisione sindacata, come le affermazioni del ricorrente circa i problemi subiti a causa della mancata partecipazione al servizio militare, come pure la descrizione della prima irruzione della polizia presso il suo domicilio, nonché quanto avvenuto nel corso dell'irruzione presso il (...), siano state chiare e dettagliate, e pertanto meriterebbero di essere credute. In tale contesto, essi hanno sollevato come gli eventi che avrebbero un grande impatto sulla psiche, non sarebbero facili da raccontare in modo coerente. Segnatamente, il ricorrente non avrebbe immaginato di dover citare le irruzioni presso il suo (...) che sarebbero proseguite dopo il loro espatrio, in quanto proprio avvenute dopo la loro partenza. Ma, di fatto, le stesse andrebbero considerate nell'analisi del loro caso. La circostanza poi che nei confronti del ricorrente sarebbe stata aperta una procedura giudiziaria per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica sarebbe stata loro comunicata dall'avvocato, e pertanto sarebbe loro cura di comprovarla, non appena il loro legale riuscirà a reperire gli atti della causa. Il ricorrente avrebbe sul punto comunque precisato come le condivisioni a contenuto politico risalirebbero a prima della partenza dal Paese d'origine e che le stesse sarebbero soltanto uno dei motivi per il quale sarebbe stata aperta la procedura giudiziaria nei suoi confronti. Le loro allegazioni andrebbero pertanto considerate come verosimili e pertinenti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Altresì, il rifiuto di svolgere il servizio militare da parte del ricorrente e la mancata assunzione della ricorrente 2, militerebbero a favore della situazione di pressione alla quale i ricorrenti sarebbero stati sottoposti in patria. A ciò si aggiungerebbero le problematiche famigliari, per le quali, a parer loro, non riceverebbero alcuna protezione da parte delle autorità turche. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti. L'autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni degli insorgenti ed i loro mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 4 PA), contenute nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 3 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono. 6.2 Riguardo alle irruzioni domiciliari e presso il (...) da parte della polizia, si rileva che oltre l'estrema vaghezza ed incoerenza degli asserti degli insorgenti resi in merito, come già descritto con precisione dall'autorità resistente nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), vi sono a tal proposito nella narrazione dei ricorrenti ulteriori indicatori d'inverosimiglianza. Invero, riguardo alla prima perquisizione al domicilio famigliare, che sarebbe avvenuta dopo gli eventi di (...) del (...), il ricorrente ha dapprima allegato come i poliziotti avrebbero dapprima controllato dettagliatamente la casa, e non trovando nulla, li avrebbero insultati (cfr. n. 35/16, D24, pag. 5 seg.). Salvo poi, questionato nuovamente in merito, egli ha fornito una descrizione differente del medesimo evento, riferendo di essere stato spinto per terra, che gli agenti lo avrebbero picchiato ed insultato - solo a lui, senza fare nulla alla sua famiglia - nonché minacciato di morte (cfr. n. 35/16, D45 seg., pag. 9). Successivamente, ha però ancora aggiunto un elemento che non aveva mai addotto in precedenza, ovvero che lo avrebbero accusato di far parte delle persone che si trovavano nel quartiere di (...) e che "non volevano vedermi fare parte di uno scontro armato" (cfr. n. 35/16, D51, pag. 10). Queste due ultime descrizioni, risultano però non collimare in alcun modo con la prima fornita dall'insorgente. Altresì, se in prima battuta, egli aveva riferito che vi sarebbero state diverse irruzioni presso la sua abitazione, come pure diverse volte sarebbe stato prelevato dalla polizia al lavoro, tanto che avrebbe dovuto cambiare indirizzo in svariate occasioni (cfr. n. 35/16, D25, pag. 6); successivamente, ha invece riportato di avere subito unicamente due irruzioni, una presso l'abitazione ed una presso il suo (...), con relativo prelevamento da parte degli agenti di polizia, e che avrebbero modificato il loro indirizzo soltanto a causa del terremoto, dove avrebbero continuato a vivere fino all'espatrio (cfr. n. 35/16, D26, pag. 6; D53 segg., pag. 10 seg.; D99 segg., pag. 14; cfr. anche MdP n. 7/2). Versioni che, anche in questo caso, non combaciano e che rendono i suoi asserti in merito ancora meno credibili. A ciò si aggiunga che, a parte l'irruzione al (...) dove ella non sarebbe stata presente, la ricorrente 2 non ha narrato di altre irruzioni che sarebbero avvenute al loro domicilio prima del loro espatrio (cfr. n. 30/15, D29 segg., pag. 5 seg.). Circostanza che pone ancora maggiormente in dubbio che tali eventi siano realmente successi. Tante e tali incoerenze e vaghezze nei loro asserti, al contrario del tentativo di spiegazione fornito nel ricorso dagli insorgenti, non possono essere spiegabili con il grande impatto che questi eventi avrebbero avuto sulla loro psiche, peraltro evenienza che non risulta in alcun modo dagli atti o provata con elementi concreti e sostanziati dagli insorgenti. Anche le supposte incursioni della polizia turca presso il (...) dopo il loro espatrio, non modificano in alcun modo tale apprezzamento. Difatti, le stesse, sono riportate soltanto dalla ricorrente 2, e si rivelano in realtà essere unicamente dei quesiti posti da agenti di polizia ai suoi famigliari riguardo a dove si trovasse il ricorrente 1, non essendo peraltro per nulla circostanziate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza (cfr. n. 30/15, D29, pag. 5; D34 segg., pag. 6). Inoltre, in quanto eventi riportati da terze persone, le medesime risultano essere già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). In proposito, si aggiunga che, se nel messaggio elettronico del 15 gennaio 2024 del loro legale e lo scritto successivo non datato del medesimo, vi è descritto che la polizia non soltanto si sarebbe recata al suo lavoro, ma pure che il padre del ricorrente sarebbe stato convocato per una deposizione rispettivamente un interrogatorio (cfr. MdP n. 12/2 e 16/3), quest'ultima circostanza non è stata in alcun modo sollevata dagli insorgenti, neppure nel loro ricorso. Ciò che mette ancora più in dubbio non soltanto i loro asserti circa le visite di polizia dopo il loro espatrio, bensì pure i mezzi di prova da loro presentati a supporto, che sono pertanto qualificabili come mere dichiarazioni di compiacenza, per nulla supportate da elementi concreti e fondati. 6.3 Per quanto poi concerne l'inchiesta che sarebbe stata avviata a carico dell'insorgente 1 da parte delle autorità turche, a parte le incoerenze e vaghezze già dettagliatamente riportate dall'autorità inferiore nella decisione avversata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 7 segg.), si osserva come dell'esistenza della medesima la ricorrente 2 non ne ha fatto spontaneamente alcun accenno nel corso della sua audizione sui motivi (cfr. n. 30/15), ma soltanto su quesito specifico rispetto ad un mezzo di prova presentato (cfr. 30/15, D84 segg., pag. 12), ciò che ne supporta ancora maggiormente la conclusione d'inverosimiglianza. Inoltre, se dai predetti asserti di quest'ultima in merito, si può dedurre che dell'inchiesta a carico del marito, ne sarebbero venuti a conoscenza soltanto dopo l'espatrio tramite quanto loro scritto dal legale turco (essendo peraltro l'espatrio avvenuto secondo i suoi asserti l'[...], cfr. ibidem, D17, pag. 4); in modo del tutto contraddittorio il ricorrente riferisce di essere venuto a conoscenza di tale indagine aperta nei suoi confronti verso la fine di (...) del (...) (cfr. n. 35/16, D68, pag. 11), allorché quindi, a mente sua egli era ancora in patria, essendo il suo espatrio avvenuto secondo i suoi asserti l'(...) (cfr. n. 35/16, D84, pag. 13). Salvo però che tali sue affermazioni si scontrano ancora una volta con quanto riportato negli scritti del loro legale che hanno prodotto quali mezzi di prova. Difatti, si evince dai medesimi, come l'avvocato avrebbe effettuato delle ricerche se fossero pendenti delle indagini a carico del ricorrente, soltanto dopo che vi sarebbero state le visite presso il suo posto di lavoro da parte della polizia successivamente al loro espatrio, circostanze di cui essi non ne avrebbero appreso comunque prima del 15 gennaio del 2024, data del messaggio elettronico del loro avvocato (cfr. MdP n. 12/2 e n. 16/3). Inoltre, anche il Tribunale al pari della SEM, sottolinea come i ricorrenti, ad oggi, non hanno prodotto alcuna documentazione concreta riguardante la presunta inchiesta aperta nei confronti dell'insorgente 1, e ciò malgrado siano patrocinati da un legale nel loro Paese d'origine nonché abbiano accesso a (...) (cfr. n. 35/16, D89, pag. 13). Per di più, i ricorrenti non hanno neppure prodotto i messaggi sui social media che farebbero parte delle indagini delle autorità turche (cfr. n. 35/16, D71 segg., pag. 12), e ciò nonostante l'insorgente 1 abbia asserito che i suoi account siano ancora attivi (cfr. n. 35/16, D78, pag. 12). Pertanto, non si può in alcun modo scusare l'inazione e la mancata produzione della documentazione attestante l'inchiesta aperta a nome del ricorrente 1, da parte degli insorgenti, anche in fase ricorsuale, diversi mesi dopo che avevano pure ricevuto da parte della SEM un invito espresso in tal senso (cfr. n. 35/16, D94, pag. 14). 6.4 Rispetto poi alle ulteriori allegazioni degli insorgenti, sia riguardo al rifiuto dell'insorgente 1 di prestare il servizio militare, sia alle problematiche di discriminazione che avrebbero incontrato in patria, nonché alla mancata assunzione della ricorrente 2 in un posto di lavoro, o ancora circa i problemi famigliari addotti, non avendo nel loro ricorso gli insorgenti sollevato alcunché di concreto a supporto di una valutazione differente rispetto a quanto presentato correttamente dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene di poter limitarsi a rinviare alla medesima, per ulteriori dettagli ed onde evitare inutili ridondanze (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA; cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Alla valutazione esposta nella predetta, si aggiunge soltanto come, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale - come neppure all'occorrenza - l'intensità sufficiente per l'applicazione dell'art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, E-5325/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 3.2). Inoltre, il preteso rifiuto dell'interessato di compiere il servizio militare, peraltro non avendo egli in proposito né reso delle allegazioni verosimili né prodotto alcun documento a supporto della sua chiamata alle armi, non è costitutivo di una persecuzione ai sensi della legge sull'asilo. Invero, non v'è motivo di persecuzione pertinente allorché delle misure statali hanno come obiettivo, quello di far rispettare dei doveri civici. Pertanto, la mera eventualità di dover servire in seno alle forze armate turche, non è assimilabile ad una persecuzione ai sensi della LAsi. Inoltre, anche gli eventuali timori di essere perseguito per diserzione o rifiuto di servire non sono rilevanti in materia d'asilo, se la pena incorsa ha come unico obiettivo quello di punire tale comportamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-373/2024 del 10 aprile 2024 consid. 3.3). Ciò che dagli asserti, incoerenti, resi dall'insorgente 1 - ovvero di essere stato oggetto di diversi verbali e sanzioni pecuniarie - risulta essere il suo caso (cfr. n. 35/16, D23, pag. 5; D35 segg., pag. 8). Inoltre, sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come pare essere implicitamente sollevato dai ricorrenti nel gravame, non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese. 6.5 Riassumendo, v'è luogo di constatare che non vi sono indizi concreti e sostanziati, neppure apportati nel ricorso da parte degli insorgenti, per ritenere che al momento del loro espatrio in Turchia, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell'asilo o che esista un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Turchia. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1) Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 1- 3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale degli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 14 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, gli insorgenti, al di là di generiche considerazioni, hanno unicamente sollevato di concreto che l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe inesigibile, in quanto la loro abitazione sarebbe gravemente danneggiata, e per questo essi si sarebbero dovuti rifugiare da parenti come da loro già asserito (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 4). Tuttavia, tale elemento, non risulta combaciare con quanto affermato invece dal ricorrente 1 nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore, ovvero che egli avrebbe vissuto fino all'espatrio in un'abitazione da lui affittata vicino al suo (...) (cfr. n. 35/16, D26, pag. 6; D99 segg., pag. 14), né con i mezzi di prova da lui presentati, dove la casa demolita risulta essere ad altro indirizzo rispetto a quello dove egli ha vissuto negli ultimi anni (cfr. MdP n. 7/2 e 11/2). Frattanto, alle allegazioni contrarie presentate soltanto in fase ricorsuale, non può essere dato alcun credito. Per il resto, non apportando con il ricorso alcun ulteriore elemento circostanziato e fondato per capovolgere la suddetta conclusione della SEM, ed onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz'altro rinviare alla stessa, con le seguenti aggiunte. 8.2 Per quanto concerne la ricorrente 3, che ha attualmente (...) anni compiuti, e che dagli atti medici all'incarto risulta essere al momento in buono stato di salute - avendo dalla documentazione all'inserto in passato presentato unicamente delle problematiche per ipertrofia adenotonsillare e dentali, nel frattempo trattate (cfr. n. 32/5, 33/2, 34/2 e 36/3) - l'esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Invero, la stessa verrà allontanata assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, ella soggiorna in Svizzera da poco più di un anno e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione, in assenza tra l'altro di ogni elemento concreto che potrebbe far concludere per il contrario. 8.3 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.4 Visto quanto precede, un'ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Da questo profilo, deve essere pure respinta la conclusione ricorsuale, per nulla motivata dagli insorgenti, di un rinvio degli atti alla SEM per un supplemento d'istruzione (cfr. p.to 5 delle conclusioni del ricorso). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 giugno 2024.
11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 21 giugno 2024.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Data di spedizione: Alissa Vallenari