Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2022. A.b Il (...) gennaio 2022, si è tenuto con il richiedente il verbale inerente al rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) gennaio 2022 si è svolto con il medesimo un colloquio Dublino. In data (...) marzo 2022 egli è stato sentito nell'ambito di un'audizione in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. L'interessato, nel corso delle precitate audizioni, ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di aver vissuto dalla nascita fino al (...) in Turchia, ed in seguito e sino al (...) in B._______, dove si sarebbe trasferito con la famiglia. Nel (...) avrebbero fatto ritorno in Turchia, a C._______, dove egli avrebbe iniziato a frequentare una scuola preparatoria del movimento (Hizmet) di D._______ (di seguito: Movimento). All'inizio tutto sarebbe andato bene, ma in particolare dopo gli eventi del (...), egli avrebbe iniziato a sentire una forte discriminazione ed esclusione nei suoi confronti ed in quelli della sua famiglia, sia da parte di parenti, che conoscenti e vicini di casa. Nel periodo che lui avrebbe frequentato il liceo a C._______, nel (...), a seguito di un messaggio scritto da un compagno di scuola in una chat comune con i compagni in cui menzionava l'appartenenza dell'interessato al Movimento, quest'ultimo sarebbe in seguito stato escluso dai suoi compagni di scuola. A causa di ciò, egli avrebbe quindi cambiato sede scolastica, iscrivendosi in un istituto del Movimento. Tuttavia, a seguito del tentativo di colpo di stato successo il (...), tale scuola sarebbe stata chiusa ed egli sarebbe dovuto ritornare nell'istituto scolastico precedente. Dopo il tentato golpe egli sarebbe stato trattato come terrorista, così come la sua famiglia, il padre sarebbe stato licenziato dal suo posto di lavoro, ed egli sarebbe stato attaccato diverse volte dai suoi compagni di scuola. La loro situazione economica sarebbe pure peggiorata, ed egli avrebbe pensato anche al suicidio. Tuttavia, tale situazione difficile, sarebbe durata fino al (...), anno in cui egli avrebbe ricontattato la rete del Movimento, ed avrebbe così potuto frequentare una scuola preparatoria all'università in modo segreto. Grazie al sostegno trovato, sarebbe quindi riuscito a superare l'esame per accedere all'(...) di E.______. In tale periodo, a casa sua, la situazione sarebbe stata sempre molto difficile, in quanto vi sarebbero state delle perquisizioni domiciliari molto frequenti da parte della polizia, alla ricerca del padre, che nel frattempo avrebbe vissuto in clandestinità, poiché accusato di appartenenza all'organizzazione terroristica. Allorché egli avrebbe iniziato a frequentare l'(...) di F._______, nel (...), avrebbe vissuto in una casa di appartenenza del Movimento, ed anche lui sarebbe diventato un "fratello" responsabile di (...) studenti, che avrebbe aiutato negli studi. Negli anni (...), egli sarebbe tornato a casa dei genitori in rare occasioni, e sarebbero trascorsi in modo molto studioso da parte sua, senza problematiche particolari, anche perché nessuno avrebbe saputo ancora (...) che egli era (...). Purtroppo, però, in seguito la notizia sarebbe circolata tra i suoi compagni, ed ancora una volta, egli sarebbe stato isolato. Nel (...) del (...) il padre sarebbe riuscito ad espatriare e a giungere in Svizzera dove gli sarebbe stato concesso l'asilo (con decisione della SEM del 20 febbraio 2020, cfr. dossier della SEM N [...]), e dopo poco, lo avrebbero raggiunto anche la madre ed i suoi fratelli minori tramite il ricongiungimento famigliare (cfr. decisioni della SEM del 12 agosto 2020 inerenti al riconoscimento dello statuto di rifugiato ed alla concessione dell'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi [RS 142.31] alla madre ed al fratello minore dell'interessato G._______ nel dossier della SEM N [...], nonché all'altro fratello del richiedente H._______ nel dossier della SEM N [...]). L'interessato invece, in quanto maggiorenne, non avrebbe potuto raggiungerlo, non avendo diritto al ricongiungimento famigliare, e si sarebbe quindi ritrovato a vivere solo a I._______, senza alcun sostegno da parte dei suoi parenti, nonostante alcuni vivessero nello stesso villaggio. Avrebbe quindi concordato con il padre di proseguire i suoi studi in J._______, in un'università del Movimento, dove sarebbe giunto il (...). Da qui avrebbe potuto far visita in diverse occasioni ai suoi famigliari in Svizzera, dove avrebbe pure previsto d'iniziare degli studi all'università di K._______. Durante i suoi studi in J._______, avrebbe però conosciuto una ragazza che avrebbe frequentato la sua stessa università in Turchia. Poiché desiderava incontrarla, il (...), si sarebbe recato nel suo Paese d'origine. Una volta giunto in patria, avrebbe telefonato ad un amico, il quale lo avrebbe informato che un loro amico in comune con cui avrebbe anche vissuto nella casa per studenti del Movimento, sarebbe stato arrestato e gli ha consigliato di lasciare al più presto la Turchia. Ciò che egli avrebbe fatto, il (...), per timore di essere arrestato anche lui, rientrando in Svizzera e depositando una domanda d'asilo il (...) gennaio 2022, vistosi costretto, dato che la sua richiesta d'iscrizione all'università di K._______ era stata nel frattempo rifiutata nonché che il rinnovo del suo permesso di soggiorno in J._______ risultava troppo difficoltoso e poco probabile. Nel caso di un suo ritorno in Turchia, egli ha riferito di temere di essere incarcerato già all'aeroporto e anche se la polizia non lo arrestasse, egli verrebbe senz'altro escluso dalla società. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, il richiedente ha depositato agli atti, gli originali del suo passaporto e della sua carta d'identità turchi, ed in copia i seguenti documenti: delle osservazioni personali dell'interessato del 28 novembre 2022 (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1); il documento di un procedimento penale per terrorismo in relazione al movimento Hizmet del (...) (cfr. MdP n. 2); la dichiarazione datata 16 luglio 2021 da parte della (...) a L._______ inerente all'interessato (cfr. MdP n. 3); articolo e stampa di fotografia relativi ad una manifestazione in Svizzera contro i pushback (cfr. MdP n. 4); articolo in inglese relativo al (...) M._______ e fotografia ritraente l'interessato con quest'ultimo (cfr. MdP n. 5); articolo inerente ad un concorso letterario del (...) (cfr. MdP n. 6); dichiarazione stampa del governo turco circa la scelta di chiudere i corsi privati (cfr. MdP n. 7); lettera di referenza di un professore all'interessato con documentazione inerente ai procedimenti penali del detto insegnante (cfr. MdP n. 8); richiesta dell'interessato del (...) al (...) ([...]) relativa all'attestazione della sua frequentazione in una scuola del Movimento (cfr. MdP n. 9); nonché il testo di legge turco in merito alla mancata valutazione di richieste di persone che sono state licenziate tramite decreto d'emergenza (cfr. MdP n. 10). A.c Il 15 marzo 2022, l'autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d'asilo dell'interessato, in procedura ampliata. A.d Il 28 marzo 2023, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) per denegata o ritardata giustizia nei confronti della SEM. B. Con decisione del 25 aprile 2023, notificata il 27 aprile 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-46/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del detto provvedimento. L'autorità inferiore, nella sua pronuncia, ha in primo luogo ritenuto come il rischio di persecuzione da parte delle autorità turche fatto valere dall'interessato non sia né oggettivamente né soggettivamente fondato. Invero, egli non avrebbe avuto alcun problema nei viaggi intrapresi da e per la Turchia, anche dopo che i genitori avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiati in Svizzera, né alcun procedimento penale sarebbe stato aperto nei suoi confronti. Altresì, al di fuori della relazione quale studente, egli non avrebbe effettuato nessuna azione concreta a sostegno del Movimento, e non sarebbe quindi neppure facilmente identificabile da parte delle autorità turche il legame con esso. Anche il suo comportamento tenuto negli ultimi anni nel suo Paese d'origine ed il fatto che egli abbia depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera soltanto dopo quasi (...) mesi dalla sua ultima partenza dalla Turchia, attesterebbero d'un canto che egli non pensasse di poter subire per il suo riavvicinamento al Movimento delle conseguenze molto gravi, e d'altro canto che egli non si sentisse in una situazione di pericolo imminente. In secondo luogo, dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di concludere all'esistenza di un fondato timore di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a causa dei suoi famigliari, in particolare a causa dell'attività del padre per il Movimento. Proseguendo, la SEM ha rilevato come l'interessato, nonostante i momenti di solitudine e di esclusione evocati, avrebbe reagito in modo resiliente, potendo sempre contare sul padre nonché mantenendo attive le sue conoscenze in Turchia, ed altresì dimostrando grande intraprendenza ed autonomia nei suoi studi in J._______ e valutando le possibilità di accesso all'università di K._______. Le difficoltà legate poi al rinnovo del suo permesso in J._______, non sarebbero rilevanti, in quanto accadute in un paese terzo senza alcuna relazione con i motivi di persecuzione da lui asseriti e legati al suo Paese d'origine. Neppure i mezzi di prova da lui prodotti sarebbero in grado di sostenere delle persecuzioni rilevanti. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente in Turchia sia dal profilo personale - nonché possibile. C. Tramite la decisione E-1714/2023 del 2 maggio 2023 il Tribunale ha stralciato il ricorso del ricorrente presentato il 28 marzo 2023 per denegata o ritardata giustizia nei confronti della SEM, visto che quest'ultima autorità aveva nel frattempo statuito. D. D.a L'interessato, per mano del suo nuovo rappresentante legale, ha impugnato con ricorso datato 30 maggio 2023, in tedesco, dinanzi al Tribunale la decisione della SEM del 25 aprile 2023, chiedendo a titolo procedurale di poter avere accesso agli atti della SEM n. 16/2 e n. 36/2 o, eventualmente, che gli sia data la possibilità di essere sentito in merito, ed in seguito che gli sia concesso un congruo termine per inoltrare un complemento al ricorso. Altresì ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, o a titolo eventuale, che gli sia concesso un congruo termine per l'inoltro di una dichiarazione d'indigenza rispettivamente per il versamento dell'anticipo spese. Nel merito, ha invece postulato l'annullamento della decisione impugnata e a titolo principale il rinvio della causa alla SEM, affinché proceda al completo e corretto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova decisione. A titolo eventuale, ha invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo; oppure al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'ammissione provvisoria. Ancora più eventualmente, ha chiesto la constatazione che l'esecuzione dell'allontanamento sia inammissibile, rispettivamente inesigibile, e la concessione dell'ammissione provvisoria. Nel suo gravame, il ricorrente ha dapprima censurata la violazione da parte della SEM dell'accesso agli atti di causa n. 16/2 e 36/2 e del suo diritto di essere sentito, in quanto l'autorità inferiore li avrebbe catalogati a torto quali documenti interni allorché sarebbero invece chiaramente rilevanti per la presa di decisione. Ha quindi chiesto di poter avere accesso a tali documenti. Altresì, né nella decisione avversata né nell'indice degli atti non vi sarebbe alcun riferimento alla circostanza se l'incarto dei famigliari viventi in Svizzera del ricorrente sarebbe stato o meno consultato dalla SEM, ciò che avrebbe dovuto invece essere nominato e preso in considerazione. L'autorità inferiore avrebbe in tal senso pure violato in modo crasso il diritto di essere sentito del ricorrente ed accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti. L'insorgente ha inoltre chiesto di avere accesso pure agli atti dei famigliari, nel caso in cui la decisione della SEM non venga annullata e gli atti restituiti alla stessa autorità (cfr. ricorso, pag. 11 seg.). Se per ciò fosse necessaria una dichiarazione consensuale dei genitori, egli ha postulato che gli sia concesso un congruo termine, affinché possa fornirla (cfr. ricorso, pag. 12). Inoltre, nel provvedimento avversato, la SEM non avrebbe chiarito ed esaminato il suo profilo di rischio completo, non effettuando una valutazione complessiva né prendendo in considerazione in modo completo la documentazione da lui prodotta (cfr. ricorso, pag. 8 segg.). Segnatamente, l'autorità inferiore non avrebbe valutato e compreso che quanto il ricorrente avrebbe espresso nel suo scritto, si riferirebbe ai documenti prodotti da lui stesso con il ricorso, allegazioni aggiuntive che avrebbero dovuto avere per lo meno lo stesso peso di quelle rilasciate in un'audizione. Tra l'altro la SEM non avrebbe effettuato un'audizione complementare malgrado abbia attribuito il caso alla procedura ampliata. In tal senso, l'autorità sindacata avrebbe pure violato il suo obbligo inquisitorio, in quanto dopo l'inoltro della nuova documentazione da parte del ricorrente, avrebbe dovuto effettuare un'altra audizione o per lo meno concedergli un termine per fornire ulteriori informazioni in merito a tale documentazione (cfr. ricorso, pag. 13 seg.). Fra l'altro il suo obbligo di accertare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM l'avrebbe pure violato, allorché avrebbe interrotto il ricorrente al quesito D27 dell'audizione, osservando come le circostanze da lui vissute in J._______ non siano importanti, e ai quesiti D31 e D32 - dove la SEM avrebbe negato al ricorrente la possibilità di esporre in modo completo i suoi motivi d'asilo - allorché invece risulterebbero essere centrali, come dimostrato sia dalla documentazione da lui già inoltrata che da quella prodotta con il ricorso (cfr. ricorso, pag. 14 seg.). In aggiunta, in merito alla persecuzione riflessa, l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo di motivazione, in quanto avrebbe esaminato tale questione in modo standardizzato e senza effettuare invece una valutazione concreta ed individualizzata (cfr. ricorso, pag. 21). Inoltre, la SEM non avrebbe eseguito un'analisi della situazione attuale in Turchia, né citato le sue fonti, ciò che sarebbe chiaramente arbitrario. Invero, la situazione dei diritti dell'uomo in patria sarebbe peggiorata drasticamente, come pure negli ultimi anni la persecuzione dei sostenitori di D._______ si sarebbe intensificata (cfr. ricorso, pag. 23 seg.). Proseguendo, l'insorgente ha ravvisato nella motivazione della decisione impugnata una violazione degli art. 7 LAsi e 9 Cst. (RS 101), in quanto avrebbe riportato scorrettamente alcuni fatti (l'unico viaggio compiuto dal ricorrente verso la Turchia). Inoltre, il ricorrente ha ritenuto come la SEM abbia pure violato l'art. 3 LAsi, in quanto non avrebbe esaminato e valutato in modo corretto, anzi scadendo in più punti nell'arbitrarietà, il suo profilo di rischio che già al momento dell'espatrio sarebbe stato rilevante per l'asilo (cfr. ricorso, pag. 17 segg.) e si sarebbe altresì aggravato dopo la sua partenza dalla Turchia (cfr. ricorso, pag. 24 seg.). Circa poi la solitudine che egli avrebbe vissuto in patria, la stessa sarebbe collegata direttamente con la persecuzione delle autorità turche nei confronti dei sostenitori di D._______ (cfr. ricorso, pag. 22). Altresì, con il suo comportamento dopo l'espatrio, in quanto si sarebbe impegnato attivamente per il Movimento in Svizzera, egli avrebbe pure dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, che gli procurerebbero anche una persecuzione mirata da parte delle autorità turche che risulterebbe rilevante ai fini dell'asilo (cfr. ricorso, pag. 25). Egli ha in conclusione sostenuto come, dal profilo della pertinenza dei suoi motivi d'asilo e nel caso di un suo ritorno in patria, egli rischierebbe di essere arrestato, incarcerato nonché di subire maltrattamenti ed una condanna ad una pena di molti anni di carcere motivata politicamente ed etnicamente. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ha osservato come la stessa sarebbe sia inammissibile ai sensi dell'art. 3 CEDU, sia inesigibile, poiché egli verrebbe sia stigmatizzato e non aiutato da alcuna persona in quanto facente parte del Movimento, sia perché egli soffrirebbe di problemi di salute che renderebbero impossibile per lui ricostruirsi un'esistenza in patria. Peraltro, la situazione generale in quest'ultima, starebbe sempre più peggiorando (cfr. ricorso, pag. 26 seg.). Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti in copia: lo scritto dell'avvocato turco dell'interessato, N._______, del 17 maggio 2023 con la traduzione in tedesco ed i documenti da 1 a 12 allegati (in parte già prodotti dal ricorrente dinanzi alla SEM e di cui sono state effettuate le traduzioni da quest'ultima autorità per quanto concerne i documenti 10 e 11 allegati, cfr. MdP n. 11 e n. 12). D.b Con missiva del 5 giugno 2023, il ricorrente ha prodotto la sua attestazione d'indigenza. Altresì, con scritto del 12 novembre 2024, l'insorgente ha chiesto nuove circa lo stato della sua procedura al Tribunale, osservando inoltre come a (...) dell'anno (...), la gendarmeria lo avrebbe cercato al suo ultimo indirizzo conosciuto in Turchia. Sua nonna, sarebbe stata interrogata e minacciata in merito, perché rivelasse dove egli si trovasse. Quest'ultimo, informato dalla nonna, avrebbe voluto chiamare il suo avvocato in Turchia, ma avrebbe appreso come egli (l'avvocato) sarebbe stato incarcerato. Il ricorrente sarebbe quindi alla ricerca di un nuovo legale in patria che possa aiutarlo nella sua pratica ed una volta che lo avrà trovato, potrà inoltrare al Tribunale la nuova documentazione inerente alla procedura d'indagine in patria. E. Con decisione incidentale del 25 novembre 2024, il giudice istruttore incaricato della pratica ha pronunciato, nei considerandi, che la lingua del procedimento è l'italiano ed ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria del ricorrente, con altresì la concessione del gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. Michael Steiner, quale patrocinatore d'ufficio. Nel dispositivo della decisione incidentale, il Tribunale ha invece invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, esprimendosi in particolare circa la richiesta di accesso agli atti sollevata dal ricorrente nel gravame. F. Nella sua risposta al ricorso del 20 dicembre 2024, l'autorità inferiore ha dapprima preso posizione riguardo ai documenti classificati ai suoi atti quali n. 16/2 e n. 36/2, ritenendo si tratti di atti interni alla SEM, e che tra l'altro non avrebbero un'influenza sui fatti oggettivi determinanti in materia d'asilo o ancora non conterrebbero informazioni di cui il ricorrente non disporrebbe, gli stessi non sarebbero da concederglieli in visione. Per quanto riguarderebbe poi la censura del ricorrente rispetto al fatto che mancherebbe qualsiasi prova circa la consultazione dell'incarto dei famigliari da parte della SEM, la stessa sarebbe di fatto avvenuta da parte dalla persona incaricata della decisione del ricorrente, ciò che sarebbe facilmente verificabile da SIMIC. In proposito, sarebbe inoltre prassi della SEM, per garantire confidenzialità alle dichiarazioni del famigliare, di non entrare nel merito del contenuto della sua decisione in materia d'asilo, in una decisione che riguarderebbe invece un famigliare. Infine, l'autorità inferiore ha respinto le allegazioni del ricorrente riconducibili ad una mancata presa in considerazione da parte sua dei mezzi di prova dell'insorgente, prendendo posizione unicamente circa la lettera dell'avvocato turco allegata al ricorso. Per il resto, la SEM ha ribadito la sua posizione e le sue conclusioni, proponendo di respingere il ricorso. G. Il ricorrente ha potuto presentare la sua replica il 7 febbraio 2025. Egli ha in particolare asserito come, negli ultimi (...) mesi, al suo ultimo indirizzo d'abitazione conosciuto nel suo Paese d'origine, si sarebbero presentati dei funzionari della gendarmeria ed avrebbero chiesto alla nonna dove egli fosse, nonché che egli si sarebbe dovuto presentare al ministero pubblico per essere interrogato. Il ricorrente avrebbe quindi cercato di contattare il suo avvocato turco, senza successo, e successivamente avrebbe appreso come il suo avvocato sarebbe stato incarcerato. Il nuovo legale con il quale avrebbe preso contatto, gli avrebbe riferito come una procedura d'inchiesta sarebbe stata aperta nei suoi confronti, ma che senza una procura certificata in modo notarile, il ministero pubblico non gli avrebbe concesso l'accesso agli atti di causa a lui concernenti. Pertanto, il ricorrente avrebbe intrapreso i passi necessari per fornire tale documento richiesto al suo rappresentante legale in Turchia. Altresì, l'insorgente ha rilevato come egli si troverebbe tutt'ora in cura psicologica e che un certificato medico in tal senso, sarebbe stato prodotto dinanzi al Tribunale, non appena disponibile. Infine, si è espresso nuovamente sulla sua richiesta di accesso agli atti di causa della SEM, ritenendo le spiegazioni in merito da essa fornite, arbitrarie e violanti il suo diritto di essere sentito. Alla replica, è stata annessa copia della procura all'avvocato turco, O._______, del 28 gennaio 2025 apostillata con la traduzione in francese. H. Per mezzo della decisione incidentale del 25 febbraio 2025, il Tribunale ha respinto l'istanza del ricorrente di accesso agli atti della SEM n. 16/2 e 36/2, così come la richiesta di un termine per integrare il ricorso, ai sensi dei considerandi, pronunciando invece che sulle ulteriori conclusioni ricorsuali verrà deciso nel prosieguo di procedura. I. I.a Con missiva del 6 marzo 2025, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale copia di un certificato medico inerente al suo stato di salute psichico datato 17 febbraio 2025, nonché copia della decisione dell'Università di K._______ dell'11 febbraio 2025 che lo ammette alla (...) per il semestre d'autunno 2025-2026, con la formulazione tuttavia di alcune riserve. I.b Per il tramite di un ulteriore scritto datato 27 giugno 2025, il ricorrente ha trasmesso, in copia con traduzioni (non certificate) in inglese: lo scritto del (...) della (...) alla (...) (cfr. anche agli atti della SEM MdP n. 15/4), nonché il verbale della (...) del (...) (cfr. anche agli atti della SEM MdP n. 15/4). J. Il 12 settembre 2025, l'autorità inferiore ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni di duplica, prendendo in particolare posizione in merito alla nuova documentazione prodotta dall'insorgente con il suo scritto del 27 giugno 2025, ritenendo di non poterne accertare l'autenticità, nonché ritenendola comunque irrilevante. Inoltre, riguardo al certificato medico prodotto, la SEM ha osservato come l'interessato possa ricevere le cure adeguate dal profilo psichiatrico anche in patria, e come non tutte le sue risorse sarebbero state compromesse, essendo come egli starebbe tentando di proseguire gli studi all'Università di K._______. Pertanto, ha nuovamente proposto il respingimento del ricorso. K. K.a Con missiva del 7 ottobre 2025, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale copia di due documenti in lingua straniera del (...). Gli stessi sono stati tradotti dalla SEM successivamente, e riguardano lo scritto del (...) della (...) (cfr. MdP n. 16/2), nonché il verbale d'udienza del (...) della (...) (cfr. MdP n. 17/2). K.b Nella sua triplica del 21 ottobre 2025, l'interessato ha in particolare preso nuovamente posizione circa i documenti giudiziari prodotti nonché in relazione al suo stato di salute psichico, che risulterebbe ostativo ad un suo ritorno in Turchia, altresì ritenendo come la sua diagnosi sarebbe la diretta conseguenza delle circostanze traumatiche vissute in patria. Per il resto, egli ha essenzialmente ribadito le sue motivazioni e conclusioni precedenti e chiesto esplicitamente che si inoltrasse anche il suo scritto del 7 ottobre 2025, con la relativa documentazione annessa, alla SEM per presa di posizione. L. L'autorità inferiore ha inoltrato le sue osservazioni di quadruplica datate 19 novembre 2025, asserendo dapprima come i nuovi documenti presentati dal ricorrente con lo scritto del 7 ottobre 2025, malgrado confermerebbero quanto già noto, ovvero che vi sia un'indagine in corso nei suoi confronti e che le autorità turche lo vorrebbero interrogare, tuttavia, attesterebbero di un procedimento che non sarebbe affatto deciso a breve e presenterebbero indizi di un possibile reato di rilevanza minore. Nella peggiore delle ipotesi, a mente della SEM, nel caso di un suo rientro in Turchia, egli verrebbe interrogato e poi rilasciato, ma tenuto conto del suo profilo, non vi sarebbe alcuna probabilità che egli venga arrestato, come da lui invece sostenuto. Proseguendo, l'autorità inferiore ha osservato come non ravvedrebbe alcun ostacolo al trattamento dei disturbi psicologici di cui sarebbe affetto il ricorrente anche in patria, essendo come egli non avrebbe ivi sperimentato alcuna forma di violenza fisica o psicologica e non avrebbe riscontrato alcuna problematica né con terze persone né con le autorità. Verrebbero inoltre presi gli accorgimenti necessari, perché le cure di cui egli necessiterebbe, possano essere proseguite senza interruzioni anche in patria. M. Nelle sue ulteriori osservazioni dell'11 dicembre 2025, il ricorrente ha censurato le motivazioni espresse dalla SEM nella sua quadruplica, ritenendole per quanto attinenti alla sua situazione giudiziaria, a causa del suo profilo di rischio anche dovuto alle sue relazioni famigliari, come arbitrarie, lontane dalla realtà e dalla situazione attuale vigente in Turchia. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, egli avrebbe ricevuto pressione psicologica diretta da parte delle autorità di polizia, allorché esse avrebbero ricercato più volte il padre al domicilio famigliare, ciò che avrebbe descritto chiaramente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Tali circostanze, sarebbero peraltro la causa delle problematiche psichiatriche di cui egli soffrirebbe attualmente. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento, sarebbe altresì sproporzionatamente difficoltosa per lui, visto che egli si sarebbe integrato con successo in Svizzera, ciò che sarebbe provato dal proseguimento dei suoi studi all'Università di K._______, di cui ha prodotto in allegato l'attestazione d'iscrizione del 30 settembre 2025. N. L'autorità inferiore si è espressa nuovamente il 23 dicembre 2025, ribadendo essenzialmente quanto sostenuto e concluso in precedenza, ed aggiungendo come il ricorrente potrà continuare i suoi studi anche in Turchia, non essendo del resto l'integrazione per una persona maggiorenne, di alcuna rilevanza per la valutazione della qualità di rifugiato. Tali osservazioni sono state inviate per conoscenza dal Tribunale all'insorgente, con ordinanza del 5 gennaio 2026, nella quale si è pure pronunciata la conclusione dello scambio di scritti.
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nel ricorso, come già sopra evidenziato (cfr. lett. D.a), il ricorrente ha sollevato diverse censure formali, concludendo a titolo principale, alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un accertamento completo e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti e nuova decisione (cfr. dispositivo del ricorso, cifra I/4). Tali argomentazioni devono essere esaminate d'ingresso, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati; DTAF 2013/34 consid. 4.2).
E. 3.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 3.2.2 Il diritto di essere sentito (art. 29 Cost. e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.).
E. 3.2.3 Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito, esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la motivazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1).
E. 3.2.4 Si ha arbitrarietà nell'applicazione del diritto, allorché la decisione impugnata è manifestamente insostenibile, è in palese contraddizione con la situazione di fatto, viola in modo grave una norma o un principio giuridico indiscusso oppure è in netto contrasto con il principio di equità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_283/2020 del 17 agosto 2020 con ulteriori rif. cit.).
E. 3.3.1 Innanzitutto, per quanto concerne la censura di violazione del diritto d'accesso agli atti di causa (art. 26 PA) come facente parte del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cst., riguardo agli atti della SEM n. 16/2 e 36/2 (cfr. ricorso, Art. 2-5, pag. 5 e Art. 17 seg., pag. 8; replica, pag. 3 seg.), e alla richiesta di concessione di un termine per completare il ricorso (cfr. Art. 16, pag. 8), le stesse sono già state integralmente evase dal Tribunale con decisione incidentale del 25 febbraio 2025 (cfr. anche supra lett. H). Pertanto, in merito, non risultano necessarie ulteriori considerazioni.
E. 3.3.2 Altresì, viene censurato nel gravame, che non si trovi alcun riferimento nell'indice degli atti come neppure nella decisione avversata, se la SEM abbia o meno consultato i documenti relativi alla famiglia del ricorrente e ne abbia tenuto conto per la sua valutazione (cfr. ricorso, Art. 6 segg., pag. 5 segg.; Art. 34 segg., pag. 11 seg.). In merito, per quanto si denoti che correttamente l'insorgente non ravvede esplicitamente nella decisione avversata la consultazione del dossier relativo ai suoi famigliari in Svizzera da parte della SEM, ciò che sarebbe stato invece da rilevare dall'autorità inferiore (cfr. sentenza del TAF D-579/2024 del 26 novembre 2025 consid. 3.3 con ulteriore rif. cit.); tuttavia al contrario di quanto da lui argomentato, la stessa può essere evinta implicitamente da quanto presentato dall'autorità inferiore al p.to I/1, pag. 3 dei fatti della decisione avversata, nonché nella ricostruzione di alcuni eventi legati al padre circa il suo narrato (cfr. p.to I/3, pag. 3 della decisione impugnata). Altresì, si rimarca come sul punto in questione la SEM abbia pure preso posizione nella risposta al ricorso, sostenendo di averlo consultato ed esponendo i motivi per i quali non avrebbe presentato il contenuto della decisione in materia d'asilo dei famigliari nella decisione avversata (cfr. pag. 2). In tal senso, si possono seguire le argomentazioni dell'autorità inferiore e si ritiene come non vi fosse la necessità per la stessa di documentare concretamente nel dossier tale sua consultazione, come richiesto dall'insorgente (cfr. ricorso, Art. 12, pag. 7), che peraltro risulterebbe un documento procedurale meramente interno, e quindi non soggetto a compulsazione (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF E-5851/2026 del 2 febbraio 2026 consid. 6.4.2). Fra l'altro, il rischio di persecuzione riflessa addotto dall'insorgente a causa delle attività del padre a favore del Movimento, è stata ritenuta dalla SEM irrilevante (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione avversata) e il Tribunale condivide tale conclusione come si vedrà successivamente (cfr. infra consid. 5.3 e 6.2). Sul punto il ricorrente ha peraltro potuto prendere ampiamente posizione nel suo gravame (cfr. ricorso, Art. 64 segg., pag. 18 segg.) e nei suoi scritti successivi ed egli non spiega concretamente di quali elementi afferenti ai suoi famigliari viventi in Svizzera ed in relazione con i suoi motivi d'asilo, egli non avrebbe potuto esprimersi senza prima poter consultare gli atti degli stessi, essendo rimarcato inoltre come una richiesta motivata in merito, non sia neppure mai stata presentata all'autorità inferiore. Frattanto, la richiesta del tutto generica ed a titolo subordinato, formulata dal ricorrente nel ricorso di accesso agli atti di causa dei famigliari (cfr. ricorso, Art. 34 segg., pag. 11 seg.), è respinta. Altresì il Tribunale è d'avviso, al contrario di quanto sollevato nel ricorso (cfr. Art. 25, pag. 9), che ulteriori accertamenti circa la situazione dei famigliari da parte della SEM non andassero intrapresi, essendo come tutti gli elementi rilevanti per la presa di decisione legati ai suoi motivi d'asilo siano stati presi in considerazione dall'autorità inferiore, come pure dallo scrivente Tribunale, che ha pure consultato gli incarti dei famigliari succitati (dossier N [...] e N [...]), non evincendo dagli stessi alcun elemento determinante dei motivi d'asilo del padre dell'insorgente che siano in relazione con quelli invece di quest'ultimo, di cui egli non ne avrebbe già avuto conoscenza e non si sarebbe potuto esprimere. Egli stesso aveva peraltro confermato che nei documenti dei procedimenti penali nei confronti del padre offerti inizialmente quale documentazione alla SEM, non vi fosse il suo nome, dimostrando quindi essere già a conoscenza degli stessi e del loro contenuto (cfr. n. 24/11, D19 segg., pag. 4). Ne discende quindi che, in merito a quanto precede, la SEM non ha né violato il suo obbligo inquisitorio, né il diritto di essere sentito dell'insorgente.
E. 3.4.1 Nel ricorso, si critica inoltre il fatto che le numerose prove già prodotte dinnanzi alla SEM, non siano state da essa valutate in modo adeguato, né tenuto conto in particolare delle allegazioni offerte dal ricorrente già nel suo scritto del 28 novembre 2022, dove avrebbe pure prodotto diversi documenti riallegati al ricorso, violando così il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti, così come il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. ricorso, Art. 27 segg., pag. 10 seg.; Art. 43 segg., pag. 13 segg.). Tali critiche alla decisione dell'autorità inferiore non possono essere seguite. Invero, alla stessa stregua di quanto considerato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale è d'avviso come tutti i documenti presentati dal ricorrente dinanzi ad essa, siano stati citati correttamente ed integralmente dalla stessa nella decisione avversata, anche per quanto attinente alle considerazioni personali del ricorrente offerte nel suo scritto del 28 novembre 2022 (cfr. p.to I/4, pag. 4 della decisione impugnata). Le sue allegazioni ed i mezzi di prova presentati, sono poi stati ripresi, per quanto ritenuto rilevante dalla SEM, nel provvedimento avversato, argomentando in merito agli stessi (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Egli ha peraltro potuto esprimersi in relazione agli stessi sia nello scritto accompagnatorio del 5 dicembre 2022 del suo allora rappresentante legale (cfr. n. 39/35), sia nel suo scritto del 28 novembre 2022 (cfr. MdP n. 1 e n. 39/35) e sia quest'ultimo, sia alcuni dei documenti da lui trasmessi in allegato allo stesso - alcuni di essi poi ripresentati in fase ricorsuale - sono stati tradotti rispettivamente riassunti con una traduzione dalla SEM (cfr. MdP n. 1-10). V'è in tal senso da rimarcare, che l'autorità decisionale non è tenuta ad esaminare espressamente ogni singola affermazione di fatto e ogni obiezione giuridica, ma può limitarsi agli aspetti essenziali (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b). Il fatto che l'autorità inferiore non abbia riportato nella decisione o preso in considerazione nella motivazione della stessa ogni singolo dettaglio delle argomentazioni relative all'asilo dell'insorgente o di quanto contenuto nella documentazione da lui prodotta dinnanzi ad essa, non costituisce né una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente né una violazione da parte della SEM del suo obbligo inquisitorio o di motivazione, così come non lo costituisce il fatto che, dopo una valutazione complessiva delle dichiarazioni e delle prove agli atti da essa effettuata, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione diversa da quella del predetto.
E. 3.4.2 Queste ultime considerazioni, valgono anche mutatis mutandis per quanto attiene alla censura del ricorrente che la SEM non avrebbe esaminato e valutato in modo approfondito l'intero suo profilo (cfr. ricorso, Art. 20 segg., pag. 8 seg.), in quanto nella decisione avversata, gli elementi centrali del suo narrato sono stati analizzati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare con riferimento al fatto che egli provenga da una famiglia (...) (cfr. p.to II/1, pag. 5 segg. del provvedimento impugnato). Che egli con i suoi asserti ricorsuali, che in realtà tendono ad un apprezzamento differente del suo profilo di rischio rispetto a quanto valutato dalla SEM, come risulta anche dalle sue argomentazioni ricorsuali successive (cfr. ricorso, Art. 61 segg., pag. 17 segg.), non risulta violante alcun obbligo o diritto formale da parte della precitata autorità, bensì riguarda un aspetto materiale che verrà considerato successivamente.
E. 3.5 In merito a queste ultime censure, non si può seguire neppure il ricorrente, laddove ritiene che l'autorità inferiore, che ha deciso di trattare il suo caso in procedura ampliata, avrebbe dovuto predisporne un'audizione complementare, o almeno offrirgli la possibilità di presentare un complemento concedendogli un termine adeguato, affinché egli potesse esprimersi circa le allegazioni ed i mezzi di prova prodotti con lo scritto del 5 dicembre 2022 (cfr. n. 39/35), ed avrebbe quindi violato il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso, Art. 33, pag. 11; Art. 40 segg., pag. 13 seg.). Invero, si osserva dapprima come la ripartizione di un caso alla procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) - piuttosto che la sua trattazione in procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) - è una decisione che rientra nelle competenze della SEM e che non comporta in alcun modo necessariamente una nuova audizione del ricorrente, ma soltanto l'impossibilità di pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere a seguito dell'audizione sui motivi d'asilo, anche per altri motivi collegati ad accertamenti istruttori supplementari rispettivamente altri accertamenti che non possono essere presi in termini brevi (cfr. art. 26d LAsi; DTAF 2020 VI/5 consid. 8.5 seg.). Come già visto precedentemente inoltre l'autorità inferiore ha raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano in casu, anche senza effettuare ulteriori accertamenti o dando la possibilità al ricorrente di esprimersi nuovamente, dopo l'inoltro del suo scritto del 5 dicembre 2022 summenzionato. Il ricorrente, nel suo memoriale ricorsuale e nei suoi scritti successivi, non motiva poi concretamente quali aspetti o elementi determinanti egli non avrebbe potuto presentare o sviluppare già dinnanzi alla SEM, che non fossero già conosciuti e stati esposti da lui ampiamente. Non si ravvede quindi alcuna violazione dell'obbligo inquisitorio da parte dell'autorità inferiore.
E. 3.6 Proseguendo, il ricorrente lamenta una violazione dell'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM anche nel fatto che, nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo, la funzionaria incaricata lo avrebbe interrotto al quesito n. 27, come pure allorché egli avrebbe chiesto al quesito n. 31 se potesse parlare del suo periodo in J._______, non permettendogli di esporre degli elementi centrali dei suoi motivi d'asilo, come sarebbe dimostrato dalla documentazione che egli avrebbe inoltrato già dinnanzi alla SEM come pure prodotta con il ricorso (cfr. ricorso, Art. 48 segg., pag. 14 seg.). Ora, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, si ritiene che egli abbia potuto esporre i suoi motivi d'asilo liberamente, anche per quanto attinente agli elementi rilevanti legati alla J._______, ovvero di aver frequentato (...) di D._______, ciò che egli ha narrato, su quesito della funzionaria incaricata, già all'inizio dell'audizione sui motivi (cfr. n. 24/11, D11 seg., pag. 3; D26, pag. 8). Il fatto che la funzionaria incaricata lo abbia interrotto circa la narrazione della vita che avrebbe trascorso in J._______ alla D27, pag. 8 ritenendolo per il momento non rilevante, o ancora che gli abbia riferito che del periodo passato in J._______ non fosse necessario fosse narrato per il momento (cfr. n. 24/11, D31 seg., pag. 9), non gli ha quindi in alcun modo impedito di esporre gli elementi fattuali rilevanti inerenti ai suoi motivi d'asilo, ancor più che egli ha avuto modo di esprimersi ancora sugli stessi anche alla fine dell'audizione (cfr. n. 24/11, D40, pag. 10), non adducendo nulla di più, come neppure in merito la sua rappresentante legale presente (cfr. n. 24/11, D41, pag. 10). Fra l'altro, anche rispetto a tale punto in questione, egli ha potuto presentare, già dinnanzi all'autorità inferiore, la documentazione che riteneva pertinente, e la detta autorità ne ha tenuto conto, elencando anche la stessa nella sua decisione (cfr. p.to I/4, pag. 4). Non si vede quindi quali ulteriori elementi il ricorrente non avrebbe potuto addurre dinnanzi alla SEM, ciò che non viene neppure da lui spiegato concretamente nel ricorso. L'importanza poi che egli dà alla circostanza di aver frequentato un (...) in J._______ appartenente al Movimento, rispetto all'apprezzamento esposto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), riguarda ancora una volta il merito e non la forma.
E. 3.7 Per quanto attiene al supposto esame della verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente ai sensi dell'art. 7 LAsi da parte della SEM, come è censurato nel ricorso (cfr. Art. 53 segg., pag. 15 segg.), dalla mera lettura della decisione avversata, si evince che tale questione è stata lasciata aperta dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 4). Quest'ultima autorità, si è difatti focalizzata sulla risposta da dare al quesito se tali allegazioni dell'insorgente fossero da ritenere rilevanti ai sensi dell'asilo, ciò che malgrado quanto motivato nel ricorso dall'insorgente (cfr. Art. 54, pag. 16), non poteva essere scorrettamente interpretato dallo stesso come da egli argomentato nel ricorso. L'interpretazione che egli poi dà alla motivazione della SEM, allorché nella decisione avversata viene scritta da essa: "[...] dei suoi viaggi da e per la Türkiye" (cfr. p.to II/1, pag. 5), che taccia come arbitraria, in quanto completamente erronea poiché il ricorrente avrebbe effettuato un unico viaggio da e per la J._______, non è in alcun modo condivisibile. Invero, rispetto a quanto esposto anche nella parte dei fatti nella decisione avversata circa il suo viaggio di andata e ritorno dalla J._______ in Turchia ed ancora del suo espatrio definitivo dal suo Paese d'origine nell'(...) (cfr. p.to I/3, pag. 3 seg.), il fatto che l'autorità inferiore parli al plurale di "viaggi da e per la Turchia" al p.to II/1, pag. 5, non appare per nulla scorretto, né ancor meno tacciabile d'arbitrario, trattandosi in realtà di più d'uno spostamento verso l'esterno e l'interno della Turchia. Tesi fra l'altro esplicata nuovamente in tali termini anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. pag. 2). Le censure rivolte alla decisione impugnata, di violazione crassa degli art. 7 LAsi e 9 Cst. da parte dell'autorità inferiore, non possono quindi in alcun modo essere seguite.
E. 3.8 Le censure ricorsuali d'arbitrio in più punti della decisione della SEM, rispetto al profilo del ricorrente ed ai suoi contatti con il Movimento, risultano poi infondate, in quanto non si ravvedono errori o contraddizioni eclatanti nelle motivazioni del provvedimento impugnato su tali aspetti, e riguarda piuttosto anche qui un apprezzamento differente delle stesse circostanze da parte del ricorrente, che quindi verrà trattato nel merito.
E. 3.9 Infine, non si può seguire l'interessato neppure laddove ravvisa una violazione del suo obbligo di motivazione da parte della SEM, poiché avrebbe esposto le argomentazioni relative alla persecuzione riflessa dell'insorgente a causa dei suoi famigliari in modo del tutto stereotipato, mancando una valutazione concreta (cfr. ricorso, Art. 80 seg., pag. 21 seg.), nonché non si sarebbe espressa circa la situazione concreta vigente in Turchia (cfr. ricorso, Art. 87, pag. 23). A differenza difatti di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale osserva che una motivazione individuale e concreta del rischio di persecuzione riflessa del ricorrente, seppure breve, ha trovato spazio nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7). Stesso discorso vale per l'argomentazione evincibile dalla decisione impugnata rispetto alla situazione vigente in Turchia (cfr. p.to III/1 e III/2, pag. 8), la quale rispecchia peraltro l'abbondante giurisprudenza di questo Tribunale. Tali motivazioni esposte nella decisione avversata, pur se brevi ed anche senza citazione di tutte le fonti consultate, adempiono ai requisiti della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 3.2.3), avendo peraltro il ricorrente dimostrato con le sue copiose considerazioni esposte nel memoriale ricorsuale, di averne ben compreso la portata e potuto impugnare di conseguenza in perfetta conoscenza di causa la decisione. Le censure inerenti all'obbligo di motivazione da parte della SEM proposte nel ricorso, devono quindi pure essere in toto respinte.
E. 3.10 Riassumendo, le svariate censure formali rivolte dal ricorrente contro il provvedimento impugnato, risultano essere infondate. La sua conclusione di annullare la decisione della SEM e la restituzione degli atti alla stessa autorità, affinché essa effettui gli accertamenti corretti e completi così come constati in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. cifra 4 del dispositivo, pag. 2 del ricorso), viene quindi respinta.
E. 4.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Il riconoscimento dello statuto di rifugiato presuppone che il richiedente l'asilo abbia subito gravi pregiudizi di una certa intensità, oppure che debba temere, in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, che tali pregiudizi si verifichino con notevole probabilità ed in un futuro prevedibile. I pregiudizi devono minacciare o essere stati inflitti alla persona interessata in modo mirato e sulla base di determinati motivi di persecuzione. Inoltre, la situazione di pericolo invocata deve essere attuale (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.2). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondo ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.1 Dapprima, anche il Tribunale, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto addotto e concluso dal ricorrente nel suo gravame e nei suoi scritti ricorsuali successivi - a prescindere dalla questione della loro verosimiglianza e da quella dell'autenticità dei mezzi di prova presentati, le quali possono essere entrambe lasciate aperte - ritiene che le allegazioni addotte dall'insorgente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo. Si può pertanto senz'altro rinviare ai considerandi della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), per quanto non verrà esplicitato di seguito.
E. 5.2 In primo luogo, riguardo all'esclusione sociale e le discriminazioni che il ricorrente avrebbe subito da parte di conoscenti, parenti e compagni di scuola, poiché egli avrebbe frequentato il Movimento di D._______ ed a causa delle vicissitudini giudiziarie del padre (cfr. n. 24/11, D24 segg., pag. 5 segg.), al contrario di quanto argomentato in fase ricorsuale dall'insorgente, si ritiene che per quanto possano avere reso più difficile la vita dello stesso in patria, non possano assurgere a circostanze d'intensità sufficiente da rientrare nella definizione di persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero il ricorrente, nonostante tali circostanze, ha raccontato altresì, di aver trovato presso il Movimento, anche in Turchia, più volte sostegno ed anche amicizie che sono rimaste nel tempo in tale cerchio di persone, che l'hanno aiutato anche ad accedere e frequentare gli (...) ad F._______, pure procurandogli un alloggio economicamente conveniente (cfr. n. 24/11, D24 segg., pag. 5 segg.). Altresì, al contrario di quanto da egli asserito nel corso dell'audizione, che dopo la partenza della madre e dei fratelli nel (...), egli sarebbe rimasto completamente solo e senza aiuto da parte di parenti a I._______ (cfr. n. 24/11, D12, pag. 3; D26, pag. 8), si evince invece nella sua replica del 7 febbraio 2025, che in realtà egli avrebbe vissuto con la nonna (cfr. replica, pag. 1 seg.). Inoltre, la stessa non soltanto già in passato avrebbe aiutato la sua famiglia (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7), bensì con la quale egli sarebbe rimasto pure in contatto dopo il suo arrivo in Svizzera (cfr. replica, pag. 2). Egli è per di più sempre rimasto in contatto con il padre nel frattempo risiedente in Svizzera, ed è su proposta di quest'ultimo che il ricorrente ha accettato di andare a studiare in J._______ (cfr. n. 24/11, D26, pag. 8), dove pure nel contesto (...) ha dimostrato una certa integrazione ed intraprendenza, iscrivendosi e partecipando a diverse attività proposte da un'associazione del Movimento (cfr. MdP n. 1 e n. 3). Pertanto, il quadro da lui narrato nella sua audizione di completa solitudine vissuta in Turchia, va senz'altro relativizzato. Fra l'altro, egli anche dalla J._______, avrebbe continuato a seguire delle lezioni online all'università in Turchia (cfr. n. 24/11, D12, pag. 3), ed avrebbe conosciuto una ragazza che abitava in quest'ultimo Paese, evento che lo avrebbe condotto a fare ritorno in Turchia per trovarla nell'(...) del (...) (cfr. n. 24/11, D16, pag. 4; D32, pag. 9). Altresì, la circostanza che lo avrebbe spinto alla partenza definitiva dalla Turchia il (...), non è affatto riconducibile a tale allegata solitudine e marginalizzazione, bensì esclusivamente al fatto di avere appreso da un amico, che un loro conoscente con il quale il ricorrente aveva vissuto nella stessa casa ad F._______, sarebbe stato arrestato (cfr. n. 24/11, D16, pag. 4; D32, pag. 9). Frattanto, sulla base di quanto precede, non si ravvede alcuna rilevanza ai fini dell'asilo del suo vissuto sopra descritto in patria che possa rientrare nella definizione dell'art. 3 LAsi, ed in particolare da essere catalogato come pressione psichica insopportabile.
E. 5.3 In secondo luogo, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto reiteratamente argomentato nel ricorso e negli scritti ricorsuali successivi dall'insorgente, anche agli occhi del Tribunale né gli eventi che egli avrebbe vissuto in patria prima della sua partenza definitiva collegati alle autorità turche a causa delle vicissitudini del padre, né i suoi legami con il Movimento, risultano essere rilevanti ai fini dell'asilo. Per quanto attiene difatti innanzitutto ai contatti che il ricorrente avrebbe avuto con le autorità del suo Paese, gli stessi si limitano esclusivamente a perquisizioni domiciliari da parte della polizia nell'ambito delle ricerche che le autorità turche avevano intrapreso nei confronti del padre del ricorrente accusato del reato di appartenenza all'organizzazione terroristica (cfr. n. 24/11, D26, pag. 6 seg.). Nell'ambito delle stesse, il ricorrente come i suoi famigliari sarebbero stati questionati circa dove si trovasse il padre, ed in un'occasione il ricorrente, allorché avrebbe avuto (...) anni, sarebbe stato preso in giro e minacciato mostrandogli una pistola da parte di un agente di polizia, che gli avrebbe detto: "Allora veniamo al prossimo anno (...)" (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7). Tali eventi, per quanto possano avere incusso un certo timore al ricorrente come da egli asserito, non soltanto risultano essersi svolti negli anni direttamente successivi alla partenza del padre dal domicilio famigliare, essendo come egli narra trattarsi del periodo tra il (...) ed il (...), non riportando in seguito più di alcun episodio in tal senso, bensì egli ha continuato a vivere in Turchia indisturbato, ai medesimi indirizzi conosciuti dalle autorità turche, e frequentando (...), anche diversi mesi dopo che la madre ed i fratelli erano potuti espatriare legalmente ed il padre aveva già ottenuto il permesso di soggiorno in Svizzera (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7 seg.). Egli ha peraltro potuto sempre viaggiare legalmente da e verso la Turchia, anche dopo che i suoi parenti stretti erano espatriati dal Paese, senza incorrere in problematiche particolari (cfr. n. 24/11, D26, pag. 8). La circostanza che egli sia ritornato poi in Turchia dalla J._______, anche se in un'unica occasione, al contrario di quanto voglia far credere il ricorrente nel suo ricorso (cfr. Art. 59 segg., pag. 17 segg.) e nei suoi scritti successivi, è dimostrativa del fatto che egli non temesse fino ad allora alcuna persecuzione rilevante per mano delle autorità turche. Altresì, malgrado avesse frequentato delle scuole preparatorie del Movimento, come pure un'(...) legata allo stesso all'estero, o ancora vissuto in una casa collegata ad esso e svolto delle attività in favore del Movimento sia in patria che all'estero - pure facendo parte di un'associazione - (cfr. n. 24/11, D24 segg., pag. 5 segg.; n. 39/35; MdP n. 1, n. 3, n. 8, n. 12), di fatto il ricorrente in patria non ha mai subito, come visto precedentemente, nulla di concreto da parte delle autorità turche. Ciò a dimostrazione che, a differenza di quanto da lui sostenuto in fase ricorsuale, egli non fosse affatto nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine, neppure per la sola circostanza di essere identificato da esse come il figlio di una persona (il padre del ricorrente) con legami con il Movimento. Invero, anche se le autorità turche, come da lui addotto, erano a conoscenza delle vicissitudini giudiziarie del padre, in realtà egli non ha mai subito nulla di rilevante da parte delle stesse, salvo le incursioni domiciliari in cerca del padre e la minaccia rimasta senza alcun seguito da parte di un agente di polizia in un'occasione - che non è comunque in alcun modo interpretabile come proposto nel ricorso di minaccia di essere arrestato (cfr. Art. 68, pag. 19) - che però non hanno all'evidenza, visto quanto precede, l'intensità sufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente. Infine, anche il Tribunale è d'avviso come esposto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), che il fatto che egli ha depositato la sua domanda d'asilo soltanto dopo quasi (...) dalla sua partenza dalla Turchia, e dopo che altre possibilità di studio gli si sono precluse, sia un ulteriore indizio a sostegno della conclusione che il ricorrente non si sentisse affatto intimorito o in pericolo rispetto a quanto vissuto in patria.
E. 5.4 Sulla scorta di quanto precede, non si possono quindi seguire né le argomentazioni dell'insorgente contenute nel suo ricorso e nei suoi memoriali ricorsuali successivi circa i maltrattamenti, le minacce continue e le persecuzioni che egli avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine, né che tali eventi siano in relazione diretta con il suo stato psichiatrico attestato in Svizzera come da lui affermato (cfr. scritto del 6 marzo 2025 del ricorrente; triplica, pag. 2 seg.; osservazioni dell'11 dicembre 2025, pag. 2 seg.). Invero, al contrario di quanto motivato nei predetti scritti dal rappresentante legale dell'insorgente, dall'unico certificato medico prodotto agli atti del 17 febbraio 2025 - essendo invece assente un ipotetico ulteriore certificato medico del 6 marzo 2025 nominato sia nella triplica del 21 ottobre 2025 (cfr. pag. 3) sia nelle osservazioni dell'11 dicembre 2025 (cfr. pag. 2) - si evince come egli sia seguito dal profilo psichiatrico a partire dal 7 luglio 2022, con delle diagnosi poste di: disturbo da stress post-traumatico, da giovane adulto; episodio depressivo medio, dal 2023, e allucinazioni uditive e sensitive dal 2024. Queste ultime sarebbero collegate, a dire dei suoi medici curanti, all'angoscia che egli proverebbe di tornare in Turchia, Paese dove egli sentirebbe di essere minacciato nella sua integrità fisica e psichica (cfr. certificato medico del 17 febbraio 2025 prodotto in allegato allo scritto del ricorrente del 6 marzo 2025). Non v'è quindi, neppure dal profilo medico, alcun indizio concreto e fondato, che possa far giungere alla conclusione che lo stato di salute del ricorrente - che tra l'altro nel corso dell'audizione sui motivi del 7 marzo 2022 aveva addotto di non avere alcun problema di salute, né di necessitare di alcuna visita psicologica come inizialmente richiesta appena arrivato al Centro federale d'asilo (cfr. n. 24/11, D6 seg., pag. 2 seg. e pag. 11 alla D7) - sia ingenerato in qualche modo da eventi traumatici che egli avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine e da lui narrati.
E. 5.5 Le conclusioni succitate, non vengono scalfite nemmeno dalla documentazione prodotta dal ricorrente dinnanzi alla SEM e (ri)allegata con il ricorso dal medesimo. Invero, per quanto concerne innanzitutto lo scritto dell'avvocato turco dell'insorgente datato 17 maggio 2023, a ragione l'autorità inferiore denota come né il ricorrente né il doc. 1 annesso allo scritto dia atto del fatto che egli sarebbe stato segnalato al (...) il (...) dalla (...), affermazione che già toglie credibilità alla missiva dell'avvocato. Inoltre, nella stessa non si fa che riportare alcuni eventi già citati dal ricorrente nel corso della sua audizione e nel suo scritto del 28 novembre 2022 (cfr. n. 39/35), nonché i documenti da lui già allegati con il predetto scritto (cfr. n. 39/35), dandone una sua interpretazione. Tuttavia, come visto sopra, né gli asserti contenuti in tale scritto dell'avvocato che il ricorrente vivesse in continuo timore di essere arrestato, né che egli potesse essere stato spiato in J._______ a causa della sua frequentazione di una scuola appartenente al Movimento, e per i suoi legami con il detto movimento e le vicissitudini giudiziarie del padre rischi molto verosimilmente di essere arrestato e di essere condannato ad una pena di svariati anni (cfr. scritto del 17 maggio 2023 di N._______ allegato al ricorso), risultano essere supportati da un qualsivoglia indizio fondato e concreto. Il predetto scritto dell'avvocato turco del ricorrente, può quindi essere annoverato ad una mera allegazione di parte, che non assurge ad alcuna valenza probatoria. Alla luce poi di quanto già considerato poc'anzi, non v'è né negli asserti dell'insorgente né agli atti, alcun indizio che sostenga la tesi che il ricorrente, malgrado la frequentazione di istituti scolastici invisi alle autorità turche - di cui a sostegno ha prodotto dinanzi alla SEM e con il ricorso i MdP n. 7-10 e n. 12; allegati 8, 11 e 12 allo scritto dell'avvocato turco del 17 maggio 2023 - e alla sua appartenenza anche ad un'associazione collegata al Movimento (cfr. MdP n. 3), egli fosse entrato o sia entrato anche più recentemente nel mirino delle autorità turche (cfr. in merito anche infra consid. 6). Non vi sono peraltro, al contrario di quanto allegato in fase ricorsuale dall'insorgente, nemmeno elementi che indichino che le autorità del suo Paese d'origine, malgrado il legame famigliare con il padre, lo abbiano effettivamente collegato al Movimento. Invero, a differenza di quello che si può desumere dal MdP n. 11, egli al contrario della madre e del fratello H._______ non è stato citato in alcun modo in tale documento inerente alle indagini svolte nei confronti del padre P._______. Inoltre, si denota in merito come anche la madre - che avrebbe posseduto secondo il documento precitato un conto corrente alla (...) - e il fratello H._______ che avrebbe frequentato un istituto scolastico legato all'organizzazione di D._______, non hanno subito alcuna misura concreta da parte delle autorità turche in patria, e anzi hanno potuto ricongiungersi senza particolari problemi al padre del ricorrente in Svizzera nel (...) del (...). Nemmeno la circostanza che egli avrebbe vinto un premio in un (...) nel (...) del (...) rilasciato da un'organizzazione (...), e che egli sarebbe identificabile nei collegamenti video che vi sarebbero nell'articolo pubblicato (cfr. MdP n. 6; n. 39/35), è in grado di provare che effettivamente le autorità turche siano venute a conoscenza di tale suo legame con tale organizzazione e ancor meno che esse si siano interessate a lui a causa di ciò. Invero, egli non ha riscontrato per ciò alcun atto concreto perpetrato dalle autorità turche nei suoi confronti, anzi ha potuto continuare per svariati anni ancora in Turchia la sua vita, senza incorrere in alcuna misura d'intensità sufficiente per mano delle medesime. Il fatto poi che l'insorgente avrebbe effettuato una richiesta al (...) in data (...) perché potessero attestare la sua frequenza ad un istituto scolastico del Movimento nel periodo (...) (cfr. MdP n. 9), nulla muta alle precitate conclusioni. Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6.1), fino ad almeno (...) dell'anno 2024 le autorità turche non si sono interessate direttamente a lui in alcun modo.
E. 5.6 Da quanto precede, ne discende che il ricorrente, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo, al momento della sua partenza dal Paese d'origine, potesse temere di subire o di essere esposto ad una qualsivoglia persecuzione da parte delle autorità turche che risultino pertinenti ai fini dell'asilo.
E. 6.1 L'insorgente, a partire dallo scritto del 12 novembre 2024, ha allegato che negli ultimi mesi (ovvero da [...] dell'anno 2024), degli agenti della gendarmeria si sarebbero recati presso il suo ultimo domicilio conosciuto in Turchia, in tre occasioni a cercarlo, chiedendo alla nonna dove egli si trovasse e riferendole come lui si dovesse presentare al ministero pubblico per rilasciare una dichiarazione (cfr. scritto del 12 novembre 2024 e replica, pag. 2). Altresì, il suo nuovo avvocato turco, lo avrebbe informato su sua richiesta che nei suoi confronti sarebbe stata aperta un'inchiesta (cfr. replica, pag. 3). Dai documenti di polizia in copia prodotti, come pure da quelli della (...), che egli ha con gli scritti ricorsuali successivi annesso (cfr. MdP n. 15/4, 16/2 e 17/2), si evince invero come contro il ricorrente sarebbe stata aperta un'indagine di polizia, sarebbe stato emesso un mandato di accompagnamento coattivo ai fini d'interrogatorio ed aperto un procedimento giudiziario dinanzi alla (...). Tuttavia, anche si volesse lasciare aperta la questione dell'autenticità dei documenti precitati e, di riflesso quindi, l'effettiva esistenza di una procedura penale aperta a suo carico, alla stessa stregua di quanto espresso dalla SEM nelle sue prese di posizione in merito, ed al contrario di quanto proposto dal ricorrente in fase ricorsuale, anche il Tribunale è d'avviso che non si evincano dei motivi d'asilo rilevanti, per le ragioni che verranno esposte di seguito.
E. 6.2 Innanzitutto, si osserva che né il ricorrente ha allegato né è desumibile dai documenti da lui presentati, per quale reato l'indagine di polizia ed il procedimento dinanzi alla (...), sarebbero stati aperti, in quanto manca qualsiasi informazione in merito. Come a ragione l'autorità inferiore rimarca nella sua duplica, senza comprendere per quale motivo egli sarebbe indagato, non si può presumere che la stessa indagine sia rilevante ai fini dell'asilo, in quanto non se ne conoscono le ragioni e quindi neppure si può valutare se il ricorrente possa subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). Altresì, in accordo con quanto espresso dalla SEM nella quadruplica del 19 novembre 2025 ed a differenza di quanto sostenuto a torto dall'insorgente nella triplica del 21 ottobre 2025, non si evince in alcun modo che contro di lui sia stato emanato un mandato d'arresto, bensì dalla documentazione presentata, si deduce piuttosto trattarsi di un mandato d'accompagnamento coattivo - che non è stato comunque prodotto agli atti - con il fine d'interrogare l'insorgente (cfr. MdP n. 15/4 e n. 17/2). Udienza per interrogarlo che è stata rinviata all'(...) in ragione di quanto si evince dal verbale di seconda udienza prodotto dall'insorgente (cfr. MdP n. 17/2). Agli atti il ricorrente non ha però prodotto nessun ordine di comparizione a delle udienze, ciò che appare strano in particolare visto il mandato di rappresentanza legale sottoscritto a favore di un avvocato turco da parte del ricorrente. Comunque, anche se fosse stato prodotto un ordine di comparizione, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, esso non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Si denota quindi dai documenti prodotti dal ricorrente, che l'inchiesta e procedura penale aperte nei suoi confronti in Turchia, si trovano tutt'ora nella fase istruttoria, in attesa del suo interrogatorio. In disaccordo quindi con gli asserti dell'insorgente, non v'è alcuna evidenza che egli verrà arrestato e/o detenuto ingiustamente, poiché non si sa all'ora attuale né se l'inchiesta e procedura giudiziaria aperte contro di lui verranno continuate e sfoceranno in un mandato di accusa da parte del ministero pubblico competente, o ancora se susseguentemente il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tale decisione verrà effettivamente confermata dalle istanze ricorsuali turche (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Peraltro, dalle dichiarazioni da lui rilasciate, non risulta che egli abbia dei precedenti penali, e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Altresì il ricorrente non ha dimostrato di avere un profilo politico di particolare importanza, visto già quanto sopra considerato in merito ai suoi legami con il Movimento e per il quale non ha mai esercitato alcuna funzione di spicco, non avendo mai attirato in patria per questa ragione alcun interesse nei suoi confronti da parte delle autorità turche. Anche le attività a cui egli avrebbe preso parte in Svizzera a favore dell'associazione "(...)" e del (...) M._______ non mutano il succitato apprezzamento. Invero, dalle spiegazioni fornite in merito (cfr. MdP n. 1) e dalla documentazione prodotta (cfr. MdP n. 4 e n. 5), si evince come egli abbia partecipato ad un evento il (...) per l'associazione predetta e il (...) ad un evento organizzato a favore di M._______, dove egli è stato un mero partecipante come tanti altri, senza svolgere alcuna attività d'organizzazione o di funzione di particolare importanza. Egli non ha peraltro dimostrato in alcun modo, né reso perlomeno verosimile, che le autorità turche siano venute a conoscenza di tale sua partecipazione ai predetti eventi, né men che meno che esse si siano interessate a lui per questo motivo. Infine, a differenza di quanto addotto nel ricorso (cfr. Art. 93 seg., pag. 24 seg.), il Tribunale ritiene che le sole circostanze che il padre del ricorrente sarebbe stato perseguito penalmente in Turchia, come pure che l'insorgente vivrebbe all'estero da qualche anno, come la sua famiglia, o ancora che avrebbe introdotto una domanda d'asilo all'estero, non siano elementi sufficienti di per sé soli, in mancanza di un profilo di rischio individuale d'interesse per le autorità turche, perché egli possa subire, in caso di ritorno in patria, una persecuzione rilevante da parte di queste ultime. Si rimarca ancora in merito, come diversi membri della sua famiglia vivrebbero tutt'ora ai loro indirizzi in Turchia, tra cui la nonna dell'insorgente con la quale quest'ultimo avrebbe vissuto da ultimo, pressoché indisturbati (cfr. per quanto concerne le visite di polizia infra consid. 6.3). Pertanto, non si ravvede per quale motivo il ricorrente dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa dei predetti parenti o delle precitate circostanze.
E. 6.3 Si osserva poi come le ricerche che avrebbero intrapreso le autorità turche al suo ultimo domicilio successivamente al suo espatrio, chiedendo di lui (cfr. scritto del ricorrente del 12 novembre 2024; replica, pag. 2; scritto del ricorrente del 27 giugno 2025), in quanto circostanze riportategli da terze persone, in casu la nonna, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, l'unico verbale di polizia presente agli atti, e prodotto in copia, non risulta essere un indizio sufficiente e concreto atto a fondare la credibilità, e men che meno la regolarità ed il contenuto effettivo di tali supposte visite di polizia, che il ricorrente non ha dal canto suo in alcun modo descritto con elementi concreti e circostanziati. Pertanto, pur non potendo escludere che delle ricerche del ricorrente siano state effettivamente intraprese da parte delle autorità turche, la verosimiglianza di tali avvenimenti, risulta essere fortemente messa in dubbio.
E. 6.4 Riassumendo, anche agli occhi del Tribunale, tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, il ricorrente non dispone, a differenza di quanto da lui più volte preteso nel gravame, di alcun profilo politico particolare né a causa del suo legame famigliare con suo padre né in ragione delle relazioni intercorse con il Movimento e delle attività effettuate per esso e per altre associazioni legate ad esso sia in patria sia all'estero da parte del ricorrente, che implicherebbero un elevato rischio di subire dei trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo, in particolare l'arresto e la detenzione arbitrari e di lunga durata o ancora dei maltrattamenti o della tortura. Benché per l'interessato esista il rischio che possa essere arrestato ai fini d'interrogatorio in caso di rimpatrio, visto il procedimento penale aperto contro di lui ed il mandato di accompagnamento coattivo ai fini d'interrogatorio che sarebbe stato spiccato nei suoi confronti (cfr. MdP n. 15/4-17/2), non vi sono indizi concreti e sufficienti che lascino trasparire in specie che il ricorrente possa subire, nel caso di un suo ritorno in Turchia, una persecuzione collegata ad un politmalus individuale o ancora una lunga pena detentiva. I timori espressi in tal senso in fase ricorsuale dall'insorgente, risultano quindi essere infondati. Infatti, a fronte in particolare dell'irrilevanza degli avvenimenti successi in patria e all'estero e del suo irrilevante profilo politico, è verosimile che le autorità turche non intendano proseguire le indagini rispettivamente la procedura penale aperta nei suoi confronti, posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.4, in part. consid. 8.4.4). Il ricorrente non ha quindi provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante che egli, nel caso di un suo ritorno in patria, possa avere il timore di subire, in un futuro prossimo e con un'elevata probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente e al respingimento della sua domanda d'asilo.
E. 7 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura).
E. 8.2.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-6), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-7541/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 8.3.5; E-432/2024 del 18 febbraio 2026 consid. 9.2.5). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.3.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1890/2024 dell'11 febbraio 2026 consid. 9.3.2). Inoltre, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato in NZZ online,, consultato il 28 aprile 2026). Altresì, un'inesigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto nel febbraio 2023 non è riconosciuta (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2 seg.).
E. 8.3.3 Il ricorrente ha vissuto da ultimo ad Q._______, nel quartiere I._______, sito nella provincia di C._______, che non è stata toccata dal sisma del febbraio del 2023. Al contrario di quanto argomentato nel ricorso, l'insorgente dispone nel suo Paese d'origine di una rete famigliare sufficiente, tra i quali parenti vi è da annoverare in particolare la nonna (con la quale ha vissuto anche nell'ultimo periodo in Turchia, cfr. supra consid. 5.2), nonché amicale, con i quali risulta essere almeno in parte in buoni contatti, che potranno senz'altro aiutarlo e sostenerlo, come già fatto (in parte) in passato, in caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali e per una sua reintegrazione in patria. Visto tale contesto favorevole, nonché quanto già sviluppato sopra circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo, le censure sollevate in sede ricorsuale in merito al pericolo di essere isolato e venir stigmatizzato dalla società, risultano infondate ed irrilevanti. Altresì, egli risulta disporre di una buona formazione scolastica, avendo potuto effettuare in patria e all'estero fino a studi universitari (cfr. n. 24/11, D12, pag. 3; D24 segg., pag. 5 segg.). Inoltre, egli ha pure lavorato per un periodo in un (...) (cfr. n. 24/11, D24, pag. 6) ed in un (...) (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7), ed ha quindi esperienza in questi campi. Gli studi universitari iniziati in Svizzera potranno senz'altro essere proseguiti anche nel suo Paese d'origine se egli lo desidererà, che dispone da questo profilo di istituti universitari parificabili a quelli reperibili in Europa. Altresì l'insorgente potrà senz'altro contare sull'aiuto (a distanza) dei famigliari presenti in Svizzera, che già in passato, ed allorché si trovava ancora in Turchia lo hanno supportato. Tutti elementi, anche questi ultimi, che risultano a favore di una reintegrazione a breve termine del ricorrente nella società turca e che di conseguenza si può presumere che lui sarà in grado di provvedere al proprio sostentamento e che, in caso di ritorno in Turchia, non si ritroverà in una situazione di emergenza che minacci la sua esistenza.
E. 8.3.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute del ricorrente si osserva che, soltanto in fase ricorsuale, egli ha sollevato di soffrire di un disturbo da stress post-traumatico, di episodio depressivo medio dal 2023 e di allucinazioni uditive e sensitive dal 2024 (cfr. scritto del ricorrente del 6 marzo 2025 e referto medico del 17 febbraio 2025 annesso). Da quanto evincibile dal certificato medico prodotto del 17 febbraio 2025, egli è seguito con regolari consulti psicoterapici dal 7 luglio 2022 ed assume il trattamento farmacologico Escitalopram 10 mg. Altresì, in particolare nel certificato medico si evidenzia come i sintomi psicotici (allucinazioni uditive e sensitive) sarebbero iniziati da circa (...) e sarebbero probabilmente d'origine traumatica ed in collegamento con l'angoscia che egli proverebbe a dover ritornare in Turchia. Egli avrebbe inoltre dei disturbi cognitivi e delle difficoltà di concentrazione e di memoria, nonché dei disturbi del sonno. Consumerebbe a volte dell'alcol per attenuare il sentimento di malessere che proverebbe. Inoltre, i suoi medici curanti, riferiscono come la sua fragilità psichica sarebbe d'intralcio al suo processo di socializzazione e d'integrazione sociale e risulterebbe imperativo che egli possa proseguire il suo trattamento con i suoi terapeuti attuali per prevenire un peggioramento del suo stato psichico ed un'entrata nella schizofrenia, avendo quindi come conseguenze una marginalizzazione sociale e dei comportamenti suicidali - attualmente assenti - più importanti (cfr. certificato medico del 17 febbraio 2025). Tuttavia, il Tribunale ritiene dapprima che, al contrario di quanto previsto nelle conclusioni del certificato medico precitato, e di quanto sostenuto anche in fase ricorsuale dall'insorgente, malgrado non intenda sminuire le problematiche valetudinarie di cui è affetto lo stesso, il seguito psicoterapico ed il trattamento farmacoterapico, potranno senz'altro essere proseguiti in Turchia, in quanto tale Paese dispone di un sistema di salute equiparabile in principio agli standard europei ed offre in particolare delle cure mediche ed in ambito psicologico-psichiatrico sufficienti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-4626/2024 del 31 marzo 2026, pag. 15; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3). Conseguentemente una permanenza su suolo elvetico del ricorrente per proseguire le sue cure mediche ed i suoi trattamenti, non risulta essere necessaria. Alla luce poi delle patologie di cui è affetto l'insorgente, pur non volendo in alcun modo sminuirle, il Tribunale ritiene che le stesse non siano di una gravità tale - anche visto comunque che il ricorrente ha iniziato e sta proseguendo degli studi universitari malgrado tali diagnosi e le difficoltà riscontrate - per cui l'esecuzione del suo allontanamento in Turchia porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Altresì, il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude, di principio e come è anche il caso di specie, un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenza del TAF D-5652/2024 del 20 settembre 2024 consid. 10.3.1.3 con ulteriori rif. cit.). Apparterrà poi al suo medico curante e psicoterapeuta di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria, e quindi pure a modificargli la terapia, nel caso di peggioramenti dello stato di salute dello stesso, ed alle autorità di esecuzione di verificare se le sue condizioni di salute richiedano delle misure particolari nell'organizzazione del suo rimpatrio (cfr. art. 11a cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). Altresì, in caso di bisogno, egli potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso e come rammentato a ragione anche dalla SEM nella sua quadruplica, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche.
E. 8.3.5 Egli poi non può prevalersi della presenza dei suoi famigliari (padre, madre e due fratelli) in Svizzera, in particolare sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, per opporsi validamente al suo ritorno in Turchia, in quanto egli non adempie ai requisiti posti dalla giurisprudenza in merito, essendo in particolare assente un rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami famigliari o affettivi, ad esempio a causa di una disabilità o di una grave malattia (cfr. sentenza della CorteEDU, Katsikeros contro Grecia del 21 luglio 2022, 2303/19, §43 seg.; cfr. anche DTF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1).
E. 8.3.6 Infine, in relazione all'integrazione dell'interessato, reiteratamente fatta valere dal ricorrente in fase ricorsuale, segnatamente a causa dei suoi studi universitari iniziati presso l'Università di K._______ (cfr. anche la decisione d'ammissione dell'11 febbraio 2025 dell'Università di K.______ allegata allo scritto del ricorrente del 6 marzo 2025; nonché l'attestazione d'immatricolazione alla [...] dell'Università di K._______ del 30 settembre 2025 annessa alla missiva del ricorrente dell'11 dicembre 2025), e visto il tempo da lui trascorso dal suo arrivo in Svizzera, la stessa non risulta determinante nella presente procedura. Invero, il grado d'integrazione sul suolo elvetico, peraltro di cui si può mettere fortemente in dubbio la sua intensità a fronte del contenuto in merito del certificato medico prodotto (cfr. supra consid. 8.3.4), non costituisce un criterio giustificante la pronuncia dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStrI, in particolare del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3).
E. 8.3.7 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rel. all'art. 44 LAsi).
E. 8.4 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone ancora di una carta d'identità originale turca valida (cfr. MdP n. 2/2) - potrà procurarsi ogni (ulteriore) documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.5 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
E. 9 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
E. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, poiché con decisione incidentale del 25 novembre 2024 il Tribunale aveva accolto l'istanza d'assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali.
E. 10.2.1 Con la medesima decisione incidentale succitata il Tribunale ha altresì concesso il gratuito patrocinio e nominato l'avv. Michael Steiner quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi.
E. 10.2.2 V'è pertanto da riconoscere al predetto un'indennità per patrocinio d'ufficio. La tariffa oraria, è di regola da CHF 200.- a 220.- per gli avvocati (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 10.2.3 Poiché il patrocinatore d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario, giusta l'art. 14 cpv. 2 TS-TAF il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 3'500.- (tasse, spese e disborsi compresi, cfr. art. 9 cpv. 1 TS-TAF e 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF).
E. 11 La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- La richiesta del ricorrente di accesso agli atti di causa dei famigliari residenti in Svizzera è respinta.
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà all'avv. Michael Steiner un'indennità per patrocinio d'ufficio di complessivi CHF 3'500.-.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3119/2023 Sentenza del 17 luglio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Michael Steiner, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 25 aprile 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2022. A.b Il (...) gennaio 2022, si è tenuto con il richiedente il verbale inerente al rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) gennaio 2022 si è svolto con il medesimo un colloquio Dublino. In data (...) marzo 2022 egli è stato sentito nell'ambito di un'audizione in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. L'interessato, nel corso delle precitate audizioni, ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di aver vissuto dalla nascita fino al (...) in Turchia, ed in seguito e sino al (...) in B._______, dove si sarebbe trasferito con la famiglia. Nel (...) avrebbero fatto ritorno in Turchia, a C._______, dove egli avrebbe iniziato a frequentare una scuola preparatoria del movimento (Hizmet) di D._______ (di seguito: Movimento). All'inizio tutto sarebbe andato bene, ma in particolare dopo gli eventi del (...), egli avrebbe iniziato a sentire una forte discriminazione ed esclusione nei suoi confronti ed in quelli della sua famiglia, sia da parte di parenti, che conoscenti e vicini di casa. Nel periodo che lui avrebbe frequentato il liceo a C._______, nel (...), a seguito di un messaggio scritto da un compagno di scuola in una chat comune con i compagni in cui menzionava l'appartenenza dell'interessato al Movimento, quest'ultimo sarebbe in seguito stato escluso dai suoi compagni di scuola. A causa di ciò, egli avrebbe quindi cambiato sede scolastica, iscrivendosi in un istituto del Movimento. Tuttavia, a seguito del tentativo di colpo di stato successo il (...), tale scuola sarebbe stata chiusa ed egli sarebbe dovuto ritornare nell'istituto scolastico precedente. Dopo il tentato golpe egli sarebbe stato trattato come terrorista, così come la sua famiglia, il padre sarebbe stato licenziato dal suo posto di lavoro, ed egli sarebbe stato attaccato diverse volte dai suoi compagni di scuola. La loro situazione economica sarebbe pure peggiorata, ed egli avrebbe pensato anche al suicidio. Tuttavia, tale situazione difficile, sarebbe durata fino al (...), anno in cui egli avrebbe ricontattato la rete del Movimento, ed avrebbe così potuto frequentare una scuola preparatoria all'università in modo segreto. Grazie al sostegno trovato, sarebbe quindi riuscito a superare l'esame per accedere all'(...) di E.______. In tale periodo, a casa sua, la situazione sarebbe stata sempre molto difficile, in quanto vi sarebbero state delle perquisizioni domiciliari molto frequenti da parte della polizia, alla ricerca del padre, che nel frattempo avrebbe vissuto in clandestinità, poiché accusato di appartenenza all'organizzazione terroristica. Allorché egli avrebbe iniziato a frequentare l'(...) di F._______, nel (...), avrebbe vissuto in una casa di appartenenza del Movimento, ed anche lui sarebbe diventato un "fratello" responsabile di (...) studenti, che avrebbe aiutato negli studi. Negli anni (...), egli sarebbe tornato a casa dei genitori in rare occasioni, e sarebbero trascorsi in modo molto studioso da parte sua, senza problematiche particolari, anche perché nessuno avrebbe saputo ancora (...) che egli era (...). Purtroppo, però, in seguito la notizia sarebbe circolata tra i suoi compagni, ed ancora una volta, egli sarebbe stato isolato. Nel (...) del (...) il padre sarebbe riuscito ad espatriare e a giungere in Svizzera dove gli sarebbe stato concesso l'asilo (con decisione della SEM del 20 febbraio 2020, cfr. dossier della SEM N [...]), e dopo poco, lo avrebbero raggiunto anche la madre ed i suoi fratelli minori tramite il ricongiungimento famigliare (cfr. decisioni della SEM del 12 agosto 2020 inerenti al riconoscimento dello statuto di rifugiato ed alla concessione dell'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi [RS 142.31] alla madre ed al fratello minore dell'interessato G._______ nel dossier della SEM N [...], nonché all'altro fratello del richiedente H._______ nel dossier della SEM N [...]). L'interessato invece, in quanto maggiorenne, non avrebbe potuto raggiungerlo, non avendo diritto al ricongiungimento famigliare, e si sarebbe quindi ritrovato a vivere solo a I._______, senza alcun sostegno da parte dei suoi parenti, nonostante alcuni vivessero nello stesso villaggio. Avrebbe quindi concordato con il padre di proseguire i suoi studi in J._______, in un'università del Movimento, dove sarebbe giunto il (...). Da qui avrebbe potuto far visita in diverse occasioni ai suoi famigliari in Svizzera, dove avrebbe pure previsto d'iniziare degli studi all'università di K._______. Durante i suoi studi in J._______, avrebbe però conosciuto una ragazza che avrebbe frequentato la sua stessa università in Turchia. Poiché desiderava incontrarla, il (...), si sarebbe recato nel suo Paese d'origine. Una volta giunto in patria, avrebbe telefonato ad un amico, il quale lo avrebbe informato che un loro amico in comune con cui avrebbe anche vissuto nella casa per studenti del Movimento, sarebbe stato arrestato e gli ha consigliato di lasciare al più presto la Turchia. Ciò che egli avrebbe fatto, il (...), per timore di essere arrestato anche lui, rientrando in Svizzera e depositando una domanda d'asilo il (...) gennaio 2022, vistosi costretto, dato che la sua richiesta d'iscrizione all'università di K._______ era stata nel frattempo rifiutata nonché che il rinnovo del suo permesso di soggiorno in J._______ risultava troppo difficoltoso e poco probabile. Nel caso di un suo ritorno in Turchia, egli ha riferito di temere di essere incarcerato già all'aeroporto e anche se la polizia non lo arrestasse, egli verrebbe senz'altro escluso dalla società. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, il richiedente ha depositato agli atti, gli originali del suo passaporto e della sua carta d'identità turchi, ed in copia i seguenti documenti: delle osservazioni personali dell'interessato del 28 novembre 2022 (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1); il documento di un procedimento penale per terrorismo in relazione al movimento Hizmet del (...) (cfr. MdP n. 2); la dichiarazione datata 16 luglio 2021 da parte della (...) a L._______ inerente all'interessato (cfr. MdP n. 3); articolo e stampa di fotografia relativi ad una manifestazione in Svizzera contro i pushback (cfr. MdP n. 4); articolo in inglese relativo al (...) M._______ e fotografia ritraente l'interessato con quest'ultimo (cfr. MdP n. 5); articolo inerente ad un concorso letterario del (...) (cfr. MdP n. 6); dichiarazione stampa del governo turco circa la scelta di chiudere i corsi privati (cfr. MdP n. 7); lettera di referenza di un professore all'interessato con documentazione inerente ai procedimenti penali del detto insegnante (cfr. MdP n. 8); richiesta dell'interessato del (...) al (...) ([...]) relativa all'attestazione della sua frequentazione in una scuola del Movimento (cfr. MdP n. 9); nonché il testo di legge turco in merito alla mancata valutazione di richieste di persone che sono state licenziate tramite decreto d'emergenza (cfr. MdP n. 10). A.c Il 15 marzo 2022, l'autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d'asilo dell'interessato, in procedura ampliata. A.d Il 28 marzo 2023, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) per denegata o ritardata giustizia nei confronti della SEM. B. Con decisione del 25 aprile 2023, notificata il 27 aprile 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-46/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del detto provvedimento. L'autorità inferiore, nella sua pronuncia, ha in primo luogo ritenuto come il rischio di persecuzione da parte delle autorità turche fatto valere dall'interessato non sia né oggettivamente né soggettivamente fondato. Invero, egli non avrebbe avuto alcun problema nei viaggi intrapresi da e per la Turchia, anche dopo che i genitori avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiati in Svizzera, né alcun procedimento penale sarebbe stato aperto nei suoi confronti. Altresì, al di fuori della relazione quale studente, egli non avrebbe effettuato nessuna azione concreta a sostegno del Movimento, e non sarebbe quindi neppure facilmente identificabile da parte delle autorità turche il legame con esso. Anche il suo comportamento tenuto negli ultimi anni nel suo Paese d'origine ed il fatto che egli abbia depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera soltanto dopo quasi (...) mesi dalla sua ultima partenza dalla Turchia, attesterebbero d'un canto che egli non pensasse di poter subire per il suo riavvicinamento al Movimento delle conseguenze molto gravi, e d'altro canto che egli non si sentisse in una situazione di pericolo imminente. In secondo luogo, dagli atti non emergerebbero indizi che permetterebbero di concludere all'esistenza di un fondato timore di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a causa dei suoi famigliari, in particolare a causa dell'attività del padre per il Movimento. Proseguendo, la SEM ha rilevato come l'interessato, nonostante i momenti di solitudine e di esclusione evocati, avrebbe reagito in modo resiliente, potendo sempre contare sul padre nonché mantenendo attive le sue conoscenze in Turchia, ed altresì dimostrando grande intraprendenza ed autonomia nei suoi studi in J._______ e valutando le possibilità di accesso all'università di K._______. Le difficoltà legate poi al rinnovo del suo permesso in J._______, non sarebbero rilevanti, in quanto accadute in un paese terzo senza alcuna relazione con i motivi di persecuzione da lui asseriti e legati al suo Paese d'origine. Neppure i mezzi di prova da lui prodotti sarebbero in grado di sostenere delle persecuzioni rilevanti. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente in Turchia sia dal profilo personale - nonché possibile. C. Tramite la decisione E-1714/2023 del 2 maggio 2023 il Tribunale ha stralciato il ricorso del ricorrente presentato il 28 marzo 2023 per denegata o ritardata giustizia nei confronti della SEM, visto che quest'ultima autorità aveva nel frattempo statuito. D. D.a L'interessato, per mano del suo nuovo rappresentante legale, ha impugnato con ricorso datato 30 maggio 2023, in tedesco, dinanzi al Tribunale la decisione della SEM del 25 aprile 2023, chiedendo a titolo procedurale di poter avere accesso agli atti della SEM n. 16/2 e n. 36/2 o, eventualmente, che gli sia data la possibilità di essere sentito in merito, ed in seguito che gli sia concesso un congruo termine per inoltrare un complemento al ricorso. Altresì ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, o a titolo eventuale, che gli sia concesso un congruo termine per l'inoltro di una dichiarazione d'indigenza rispettivamente per il versamento dell'anticipo spese. Nel merito, ha invece postulato l'annullamento della decisione impugnata e a titolo principale il rinvio della causa alla SEM, affinché proceda al completo e corretto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova decisione. A titolo eventuale, ha invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo; oppure al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'ammissione provvisoria. Ancora più eventualmente, ha chiesto la constatazione che l'esecuzione dell'allontanamento sia inammissibile, rispettivamente inesigibile, e la concessione dell'ammissione provvisoria. Nel suo gravame, il ricorrente ha dapprima censurata la violazione da parte della SEM dell'accesso agli atti di causa n. 16/2 e 36/2 e del suo diritto di essere sentito, in quanto l'autorità inferiore li avrebbe catalogati a torto quali documenti interni allorché sarebbero invece chiaramente rilevanti per la presa di decisione. Ha quindi chiesto di poter avere accesso a tali documenti. Altresì, né nella decisione avversata né nell'indice degli atti non vi sarebbe alcun riferimento alla circostanza se l'incarto dei famigliari viventi in Svizzera del ricorrente sarebbe stato o meno consultato dalla SEM, ciò che avrebbe dovuto invece essere nominato e preso in considerazione. L'autorità inferiore avrebbe in tal senso pure violato in modo crasso il diritto di essere sentito del ricorrente ed accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti. L'insorgente ha inoltre chiesto di avere accesso pure agli atti dei famigliari, nel caso in cui la decisione della SEM non venga annullata e gli atti restituiti alla stessa autorità (cfr. ricorso, pag. 11 seg.). Se per ciò fosse necessaria una dichiarazione consensuale dei genitori, egli ha postulato che gli sia concesso un congruo termine, affinché possa fornirla (cfr. ricorso, pag. 12). Inoltre, nel provvedimento avversato, la SEM non avrebbe chiarito ed esaminato il suo profilo di rischio completo, non effettuando una valutazione complessiva né prendendo in considerazione in modo completo la documentazione da lui prodotta (cfr. ricorso, pag. 8 segg.). Segnatamente, l'autorità inferiore non avrebbe valutato e compreso che quanto il ricorrente avrebbe espresso nel suo scritto, si riferirebbe ai documenti prodotti da lui stesso con il ricorso, allegazioni aggiuntive che avrebbero dovuto avere per lo meno lo stesso peso di quelle rilasciate in un'audizione. Tra l'altro la SEM non avrebbe effettuato un'audizione complementare malgrado abbia attribuito il caso alla procedura ampliata. In tal senso, l'autorità sindacata avrebbe pure violato il suo obbligo inquisitorio, in quanto dopo l'inoltro della nuova documentazione da parte del ricorrente, avrebbe dovuto effettuare un'altra audizione o per lo meno concedergli un termine per fornire ulteriori informazioni in merito a tale documentazione (cfr. ricorso, pag. 13 seg.). Fra l'altro il suo obbligo di accertare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM l'avrebbe pure violato, allorché avrebbe interrotto il ricorrente al quesito D27 dell'audizione, osservando come le circostanze da lui vissute in J._______ non siano importanti, e ai quesiti D31 e D32 - dove la SEM avrebbe negato al ricorrente la possibilità di esporre in modo completo i suoi motivi d'asilo - allorché invece risulterebbero essere centrali, come dimostrato sia dalla documentazione da lui già inoltrata che da quella prodotta con il ricorso (cfr. ricorso, pag. 14 seg.). In aggiunta, in merito alla persecuzione riflessa, l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo di motivazione, in quanto avrebbe esaminato tale questione in modo standardizzato e senza effettuare invece una valutazione concreta ed individualizzata (cfr. ricorso, pag. 21). Inoltre, la SEM non avrebbe eseguito un'analisi della situazione attuale in Turchia, né citato le sue fonti, ciò che sarebbe chiaramente arbitrario. Invero, la situazione dei diritti dell'uomo in patria sarebbe peggiorata drasticamente, come pure negli ultimi anni la persecuzione dei sostenitori di D._______ si sarebbe intensificata (cfr. ricorso, pag. 23 seg.). Proseguendo, l'insorgente ha ravvisato nella motivazione della decisione impugnata una violazione degli art. 7 LAsi e 9 Cst. (RS 101), in quanto avrebbe riportato scorrettamente alcuni fatti (l'unico viaggio compiuto dal ricorrente verso la Turchia). Inoltre, il ricorrente ha ritenuto come la SEM abbia pure violato l'art. 3 LAsi, in quanto non avrebbe esaminato e valutato in modo corretto, anzi scadendo in più punti nell'arbitrarietà, il suo profilo di rischio che già al momento dell'espatrio sarebbe stato rilevante per l'asilo (cfr. ricorso, pag. 17 segg.) e si sarebbe altresì aggravato dopo la sua partenza dalla Turchia (cfr. ricorso, pag. 24 seg.). Circa poi la solitudine che egli avrebbe vissuto in patria, la stessa sarebbe collegata direttamente con la persecuzione delle autorità turche nei confronti dei sostenitori di D._______ (cfr. ricorso, pag. 22). Altresì, con il suo comportamento dopo l'espatrio, in quanto si sarebbe impegnato attivamente per il Movimento in Svizzera, egli avrebbe pure dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, che gli procurerebbero anche una persecuzione mirata da parte delle autorità turche che risulterebbe rilevante ai fini dell'asilo (cfr. ricorso, pag. 25). Egli ha in conclusione sostenuto come, dal profilo della pertinenza dei suoi motivi d'asilo e nel caso di un suo ritorno in patria, egli rischierebbe di essere arrestato, incarcerato nonché di subire maltrattamenti ed una condanna ad una pena di molti anni di carcere motivata politicamente ed etnicamente. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ha osservato come la stessa sarebbe sia inammissibile ai sensi dell'art. 3 CEDU, sia inesigibile, poiché egli verrebbe sia stigmatizzato e non aiutato da alcuna persona in quanto facente parte del Movimento, sia perché egli soffrirebbe di problemi di salute che renderebbero impossibile per lui ricostruirsi un'esistenza in patria. Peraltro, la situazione generale in quest'ultima, starebbe sempre più peggiorando (cfr. ricorso, pag. 26 seg.). Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti in copia: lo scritto dell'avvocato turco dell'interessato, N._______, del 17 maggio 2023 con la traduzione in tedesco ed i documenti da 1 a 12 allegati (in parte già prodotti dal ricorrente dinanzi alla SEM e di cui sono state effettuate le traduzioni da quest'ultima autorità per quanto concerne i documenti 10 e 11 allegati, cfr. MdP n. 11 e n. 12). D.b Con missiva del 5 giugno 2023, il ricorrente ha prodotto la sua attestazione d'indigenza. Altresì, con scritto del 12 novembre 2024, l'insorgente ha chiesto nuove circa lo stato della sua procedura al Tribunale, osservando inoltre come a (...) dell'anno (...), la gendarmeria lo avrebbe cercato al suo ultimo indirizzo conosciuto in Turchia. Sua nonna, sarebbe stata interrogata e minacciata in merito, perché rivelasse dove egli si trovasse. Quest'ultimo, informato dalla nonna, avrebbe voluto chiamare il suo avvocato in Turchia, ma avrebbe appreso come egli (l'avvocato) sarebbe stato incarcerato. Il ricorrente sarebbe quindi alla ricerca di un nuovo legale in patria che possa aiutarlo nella sua pratica ed una volta che lo avrà trovato, potrà inoltrare al Tribunale la nuova documentazione inerente alla procedura d'indagine in patria. E. Con decisione incidentale del 25 novembre 2024, il giudice istruttore incaricato della pratica ha pronunciato, nei considerandi, che la lingua del procedimento è l'italiano ed ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria del ricorrente, con altresì la concessione del gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. Michael Steiner, quale patrocinatore d'ufficio. Nel dispositivo della decisione incidentale, il Tribunale ha invece invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, esprimendosi in particolare circa la richiesta di accesso agli atti sollevata dal ricorrente nel gravame. F. Nella sua risposta al ricorso del 20 dicembre 2024, l'autorità inferiore ha dapprima preso posizione riguardo ai documenti classificati ai suoi atti quali n. 16/2 e n. 36/2, ritenendo si tratti di atti interni alla SEM, e che tra l'altro non avrebbero un'influenza sui fatti oggettivi determinanti in materia d'asilo o ancora non conterrebbero informazioni di cui il ricorrente non disporrebbe, gli stessi non sarebbero da concederglieli in visione. Per quanto riguarderebbe poi la censura del ricorrente rispetto al fatto che mancherebbe qualsiasi prova circa la consultazione dell'incarto dei famigliari da parte della SEM, la stessa sarebbe di fatto avvenuta da parte dalla persona incaricata della decisione del ricorrente, ciò che sarebbe facilmente verificabile da SIMIC. In proposito, sarebbe inoltre prassi della SEM, per garantire confidenzialità alle dichiarazioni del famigliare, di non entrare nel merito del contenuto della sua decisione in materia d'asilo, in una decisione che riguarderebbe invece un famigliare. Infine, l'autorità inferiore ha respinto le allegazioni del ricorrente riconducibili ad una mancata presa in considerazione da parte sua dei mezzi di prova dell'insorgente, prendendo posizione unicamente circa la lettera dell'avvocato turco allegata al ricorso. Per il resto, la SEM ha ribadito la sua posizione e le sue conclusioni, proponendo di respingere il ricorso. G. Il ricorrente ha potuto presentare la sua replica il 7 febbraio 2025. Egli ha in particolare asserito come, negli ultimi (...) mesi, al suo ultimo indirizzo d'abitazione conosciuto nel suo Paese d'origine, si sarebbero presentati dei funzionari della gendarmeria ed avrebbero chiesto alla nonna dove egli fosse, nonché che egli si sarebbe dovuto presentare al ministero pubblico per essere interrogato. Il ricorrente avrebbe quindi cercato di contattare il suo avvocato turco, senza successo, e successivamente avrebbe appreso come il suo avvocato sarebbe stato incarcerato. Il nuovo legale con il quale avrebbe preso contatto, gli avrebbe riferito come una procedura d'inchiesta sarebbe stata aperta nei suoi confronti, ma che senza una procura certificata in modo notarile, il ministero pubblico non gli avrebbe concesso l'accesso agli atti di causa a lui concernenti. Pertanto, il ricorrente avrebbe intrapreso i passi necessari per fornire tale documento richiesto al suo rappresentante legale in Turchia. Altresì, l'insorgente ha rilevato come egli si troverebbe tutt'ora in cura psicologica e che un certificato medico in tal senso, sarebbe stato prodotto dinanzi al Tribunale, non appena disponibile. Infine, si è espresso nuovamente sulla sua richiesta di accesso agli atti di causa della SEM, ritenendo le spiegazioni in merito da essa fornite, arbitrarie e violanti il suo diritto di essere sentito. Alla replica, è stata annessa copia della procura all'avvocato turco, O._______, del 28 gennaio 2025 apostillata con la traduzione in francese. H. Per mezzo della decisione incidentale del 25 febbraio 2025, il Tribunale ha respinto l'istanza del ricorrente di accesso agli atti della SEM n. 16/2 e 36/2, così come la richiesta di un termine per integrare il ricorso, ai sensi dei considerandi, pronunciando invece che sulle ulteriori conclusioni ricorsuali verrà deciso nel prosieguo di procedura. I. I.a Con missiva del 6 marzo 2025, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale copia di un certificato medico inerente al suo stato di salute psichico datato 17 febbraio 2025, nonché copia della decisione dell'Università di K._______ dell'11 febbraio 2025 che lo ammette alla (...) per il semestre d'autunno 2025-2026, con la formulazione tuttavia di alcune riserve. I.b Per il tramite di un ulteriore scritto datato 27 giugno 2025, il ricorrente ha trasmesso, in copia con traduzioni (non certificate) in inglese: lo scritto del (...) della (...) alla (...) (cfr. anche agli atti della SEM MdP n. 15/4), nonché il verbale della (...) del (...) (cfr. anche agli atti della SEM MdP n. 15/4). J. Il 12 settembre 2025, l'autorità inferiore ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni di duplica, prendendo in particolare posizione in merito alla nuova documentazione prodotta dall'insorgente con il suo scritto del 27 giugno 2025, ritenendo di non poterne accertare l'autenticità, nonché ritenendola comunque irrilevante. Inoltre, riguardo al certificato medico prodotto, la SEM ha osservato come l'interessato possa ricevere le cure adeguate dal profilo psichiatrico anche in patria, e come non tutte le sue risorse sarebbero state compromesse, essendo come egli starebbe tentando di proseguire gli studi all'Università di K._______. Pertanto, ha nuovamente proposto il respingimento del ricorso. K. K.a Con missiva del 7 ottobre 2025, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale copia di due documenti in lingua straniera del (...). Gli stessi sono stati tradotti dalla SEM successivamente, e riguardano lo scritto del (...) della (...) (cfr. MdP n. 16/2), nonché il verbale d'udienza del (...) della (...) (cfr. MdP n. 17/2). K.b Nella sua triplica del 21 ottobre 2025, l'interessato ha in particolare preso nuovamente posizione circa i documenti giudiziari prodotti nonché in relazione al suo stato di salute psichico, che risulterebbe ostativo ad un suo ritorno in Turchia, altresì ritenendo come la sua diagnosi sarebbe la diretta conseguenza delle circostanze traumatiche vissute in patria. Per il resto, egli ha essenzialmente ribadito le sue motivazioni e conclusioni precedenti e chiesto esplicitamente che si inoltrasse anche il suo scritto del 7 ottobre 2025, con la relativa documentazione annessa, alla SEM per presa di posizione. L. L'autorità inferiore ha inoltrato le sue osservazioni di quadruplica datate 19 novembre 2025, asserendo dapprima come i nuovi documenti presentati dal ricorrente con lo scritto del 7 ottobre 2025, malgrado confermerebbero quanto già noto, ovvero che vi sia un'indagine in corso nei suoi confronti e che le autorità turche lo vorrebbero interrogare, tuttavia, attesterebbero di un procedimento che non sarebbe affatto deciso a breve e presenterebbero indizi di un possibile reato di rilevanza minore. Nella peggiore delle ipotesi, a mente della SEM, nel caso di un suo rientro in Turchia, egli verrebbe interrogato e poi rilasciato, ma tenuto conto del suo profilo, non vi sarebbe alcuna probabilità che egli venga arrestato, come da lui invece sostenuto. Proseguendo, l'autorità inferiore ha osservato come non ravvedrebbe alcun ostacolo al trattamento dei disturbi psicologici di cui sarebbe affetto il ricorrente anche in patria, essendo come egli non avrebbe ivi sperimentato alcuna forma di violenza fisica o psicologica e non avrebbe riscontrato alcuna problematica né con terze persone né con le autorità. Verrebbero inoltre presi gli accorgimenti necessari, perché le cure di cui egli necessiterebbe, possano essere proseguite senza interruzioni anche in patria. M. Nelle sue ulteriori osservazioni dell'11 dicembre 2025, il ricorrente ha censurato le motivazioni espresse dalla SEM nella sua quadruplica, ritenendole per quanto attinenti alla sua situazione giudiziaria, a causa del suo profilo di rischio anche dovuto alle sue relazioni famigliari, come arbitrarie, lontane dalla realtà e dalla situazione attuale vigente in Turchia. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, egli avrebbe ricevuto pressione psicologica diretta da parte delle autorità di polizia, allorché esse avrebbero ricercato più volte il padre al domicilio famigliare, ciò che avrebbe descritto chiaramente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Tali circostanze, sarebbero peraltro la causa delle problematiche psichiatriche di cui egli soffrirebbe attualmente. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento, sarebbe altresì sproporzionatamente difficoltosa per lui, visto che egli si sarebbe integrato con successo in Svizzera, ciò che sarebbe provato dal proseguimento dei suoi studi all'Università di K._______, di cui ha prodotto in allegato l'attestazione d'iscrizione del 30 settembre 2025. N. L'autorità inferiore si è espressa nuovamente il 23 dicembre 2025, ribadendo essenzialmente quanto sostenuto e concluso in precedenza, ed aggiungendo come il ricorrente potrà continuare i suoi studi anche in Turchia, non essendo del resto l'integrazione per una persona maggiorenne, di alcuna rilevanza per la valutazione della qualità di rifugiato. Tali osservazioni sono state inviate per conoscenza dal Tribunale all'insorgente, con ordinanza del 5 gennaio 2026, nella quale si è pure pronunciata la conclusione dello scambio di scritti. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nel ricorso, come già sopra evidenziato (cfr. lett. D.a), il ricorrente ha sollevato diverse censure formali, concludendo a titolo principale, alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un accertamento completo e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti e nuova decisione (cfr. dispositivo del ricorso, cifra I/4). Tali argomentazioni devono essere esaminate d'ingresso, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati; DTAF 2013/34 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.2.2 Il diritto di essere sentito (art. 29 Cost. e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.). 3.2.3 Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito, esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la motivazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1). 3.2.4 Si ha arbitrarietà nell'applicazione del diritto, allorché la decisione impugnata è manifestamente insostenibile, è in palese contraddizione con la situazione di fatto, viola in modo grave una norma o un principio giuridico indiscusso oppure è in netto contrasto con il principio di equità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_283/2020 del 17 agosto 2020 con ulteriori rif. cit.). 3.3 3.3.1 Innanzitutto, per quanto concerne la censura di violazione del diritto d'accesso agli atti di causa (art. 26 PA) come facente parte del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cst., riguardo agli atti della SEM n. 16/2 e 36/2 (cfr. ricorso, Art. 2-5, pag. 5 e Art. 17 seg., pag. 8; replica, pag. 3 seg.), e alla richiesta di concessione di un termine per completare il ricorso (cfr. Art. 16, pag. 8), le stesse sono già state integralmente evase dal Tribunale con decisione incidentale del 25 febbraio 2025 (cfr. anche supra lett. H). Pertanto, in merito, non risultano necessarie ulteriori considerazioni. 3.3.2 Altresì, viene censurato nel gravame, che non si trovi alcun riferimento nell'indice degli atti come neppure nella decisione avversata, se la SEM abbia o meno consultato i documenti relativi alla famiglia del ricorrente e ne abbia tenuto conto per la sua valutazione (cfr. ricorso, Art. 6 segg., pag. 5 segg.; Art. 34 segg., pag. 11 seg.). In merito, per quanto si denoti che correttamente l'insorgente non ravvede esplicitamente nella decisione avversata la consultazione del dossier relativo ai suoi famigliari in Svizzera da parte della SEM, ciò che sarebbe stato invece da rilevare dall'autorità inferiore (cfr. sentenza del TAF D-579/2024 del 26 novembre 2025 consid. 3.3 con ulteriore rif. cit.); tuttavia al contrario di quanto da lui argomentato, la stessa può essere evinta implicitamente da quanto presentato dall'autorità inferiore al p.to I/1, pag. 3 dei fatti della decisione avversata, nonché nella ricostruzione di alcuni eventi legati al padre circa il suo narrato (cfr. p.to I/3, pag. 3 della decisione impugnata). Altresì, si rimarca come sul punto in questione la SEM abbia pure preso posizione nella risposta al ricorso, sostenendo di averlo consultato ed esponendo i motivi per i quali non avrebbe presentato il contenuto della decisione in materia d'asilo dei famigliari nella decisione avversata (cfr. pag. 2). In tal senso, si possono seguire le argomentazioni dell'autorità inferiore e si ritiene come non vi fosse la necessità per la stessa di documentare concretamente nel dossier tale sua consultazione, come richiesto dall'insorgente (cfr. ricorso, Art. 12, pag. 7), che peraltro risulterebbe un documento procedurale meramente interno, e quindi non soggetto a compulsazione (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF E-5851/2026 del 2 febbraio 2026 consid. 6.4.2). Fra l'altro, il rischio di persecuzione riflessa addotto dall'insorgente a causa delle attività del padre a favore del Movimento, è stata ritenuta dalla SEM irrilevante (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione avversata) e il Tribunale condivide tale conclusione come si vedrà successivamente (cfr. infra consid. 5.3 e 6.2). Sul punto il ricorrente ha peraltro potuto prendere ampiamente posizione nel suo gravame (cfr. ricorso, Art. 64 segg., pag. 18 segg.) e nei suoi scritti successivi ed egli non spiega concretamente di quali elementi afferenti ai suoi famigliari viventi in Svizzera ed in relazione con i suoi motivi d'asilo, egli non avrebbe potuto esprimersi senza prima poter consultare gli atti degli stessi, essendo rimarcato inoltre come una richiesta motivata in merito, non sia neppure mai stata presentata all'autorità inferiore. Frattanto, la richiesta del tutto generica ed a titolo subordinato, formulata dal ricorrente nel ricorso di accesso agli atti di causa dei famigliari (cfr. ricorso, Art. 34 segg., pag. 11 seg.), è respinta. Altresì il Tribunale è d'avviso, al contrario di quanto sollevato nel ricorso (cfr. Art. 25, pag. 9), che ulteriori accertamenti circa la situazione dei famigliari da parte della SEM non andassero intrapresi, essendo come tutti gli elementi rilevanti per la presa di decisione legati ai suoi motivi d'asilo siano stati presi in considerazione dall'autorità inferiore, come pure dallo scrivente Tribunale, che ha pure consultato gli incarti dei famigliari succitati (dossier N [...] e N [...]), non evincendo dagli stessi alcun elemento determinante dei motivi d'asilo del padre dell'insorgente che siano in relazione con quelli invece di quest'ultimo, di cui egli non ne avrebbe già avuto conoscenza e non si sarebbe potuto esprimere. Egli stesso aveva peraltro confermato che nei documenti dei procedimenti penali nei confronti del padre offerti inizialmente quale documentazione alla SEM, non vi fosse il suo nome, dimostrando quindi essere già a conoscenza degli stessi e del loro contenuto (cfr. n. 24/11, D19 segg., pag. 4). Ne discende quindi che, in merito a quanto precede, la SEM non ha né violato il suo obbligo inquisitorio, né il diritto di essere sentito dell'insorgente. 3.4 3.4.1 Nel ricorso, si critica inoltre il fatto che le numerose prove già prodotte dinnanzi alla SEM, non siano state da essa valutate in modo adeguato, né tenuto conto in particolare delle allegazioni offerte dal ricorrente già nel suo scritto del 28 novembre 2022, dove avrebbe pure prodotto diversi documenti riallegati al ricorso, violando così il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti, così come il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. ricorso, Art. 27 segg., pag. 10 seg.; Art. 43 segg., pag. 13 segg.). Tali critiche alla decisione dell'autorità inferiore non possono essere seguite. Invero, alla stessa stregua di quanto considerato dalla SEM nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale è d'avviso come tutti i documenti presentati dal ricorrente dinanzi ad essa, siano stati citati correttamente ed integralmente dalla stessa nella decisione avversata, anche per quanto attinente alle considerazioni personali del ricorrente offerte nel suo scritto del 28 novembre 2022 (cfr. p.to I/4, pag. 4 della decisione impugnata). Le sue allegazioni ed i mezzi di prova presentati, sono poi stati ripresi, per quanto ritenuto rilevante dalla SEM, nel provvedimento avversato, argomentando in merito agli stessi (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Egli ha peraltro potuto esprimersi in relazione agli stessi sia nello scritto accompagnatorio del 5 dicembre 2022 del suo allora rappresentante legale (cfr. n. 39/35), sia nel suo scritto del 28 novembre 2022 (cfr. MdP n. 1 e n. 39/35) e sia quest'ultimo, sia alcuni dei documenti da lui trasmessi in allegato allo stesso - alcuni di essi poi ripresentati in fase ricorsuale - sono stati tradotti rispettivamente riassunti con una traduzione dalla SEM (cfr. MdP n. 1-10). V'è in tal senso da rimarcare, che l'autorità decisionale non è tenuta ad esaminare espressamente ogni singola affermazione di fatto e ogni obiezione giuridica, ma può limitarsi agli aspetti essenziali (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b). Il fatto che l'autorità inferiore non abbia riportato nella decisione o preso in considerazione nella motivazione della stessa ogni singolo dettaglio delle argomentazioni relative all'asilo dell'insorgente o di quanto contenuto nella documentazione da lui prodotta dinnanzi ad essa, non costituisce né una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente né una violazione da parte della SEM del suo obbligo inquisitorio o di motivazione, così come non lo costituisce il fatto che, dopo una valutazione complessiva delle dichiarazioni e delle prove agli atti da essa effettuata, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione diversa da quella del predetto. 3.4.2 Queste ultime considerazioni, valgono anche mutatis mutandis per quanto attiene alla censura del ricorrente che la SEM non avrebbe esaminato e valutato in modo approfondito l'intero suo profilo (cfr. ricorso, Art. 20 segg., pag. 8 seg.), in quanto nella decisione avversata, gli elementi centrali del suo narrato sono stati analizzati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare con riferimento al fatto che egli provenga da una famiglia (...) (cfr. p.to II/1, pag. 5 segg. del provvedimento impugnato). Che egli con i suoi asserti ricorsuali, che in realtà tendono ad un apprezzamento differente del suo profilo di rischio rispetto a quanto valutato dalla SEM, come risulta anche dalle sue argomentazioni ricorsuali successive (cfr. ricorso, Art. 61 segg., pag. 17 segg.), non risulta violante alcun obbligo o diritto formale da parte della precitata autorità, bensì riguarda un aspetto materiale che verrà considerato successivamente. 3.5 In merito a queste ultime censure, non si può seguire neppure il ricorrente, laddove ritiene che l'autorità inferiore, che ha deciso di trattare il suo caso in procedura ampliata, avrebbe dovuto predisporne un'audizione complementare, o almeno offrirgli la possibilità di presentare un complemento concedendogli un termine adeguato, affinché egli potesse esprimersi circa le allegazioni ed i mezzi di prova prodotti con lo scritto del 5 dicembre 2022 (cfr. n. 39/35), ed avrebbe quindi violato il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso, Art. 33, pag. 11; Art. 40 segg., pag. 13 seg.). Invero, si osserva dapprima come la ripartizione di un caso alla procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) - piuttosto che la sua trattazione in procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) - è una decisione che rientra nelle competenze della SEM e che non comporta in alcun modo necessariamente una nuova audizione del ricorrente, ma soltanto l'impossibilità di pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere a seguito dell'audizione sui motivi d'asilo, anche per altri motivi collegati ad accertamenti istruttori supplementari rispettivamente altri accertamenti che non possono essere presi in termini brevi (cfr. art. 26d LAsi; DTAF 2020 VI/5 consid. 8.5 seg.). Come già visto precedentemente inoltre l'autorità inferiore ha raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano in casu, anche senza effettuare ulteriori accertamenti o dando la possibilità al ricorrente di esprimersi nuovamente, dopo l'inoltro del suo scritto del 5 dicembre 2022 summenzionato. Il ricorrente, nel suo memoriale ricorsuale e nei suoi scritti successivi, non motiva poi concretamente quali aspetti o elementi determinanti egli non avrebbe potuto presentare o sviluppare già dinnanzi alla SEM, che non fossero già conosciuti e stati esposti da lui ampiamente. Non si ravvede quindi alcuna violazione dell'obbligo inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. 3.6 Proseguendo, il ricorrente lamenta una violazione dell'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM anche nel fatto che, nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo, la funzionaria incaricata lo avrebbe interrotto al quesito n. 27, come pure allorché egli avrebbe chiesto al quesito n. 31 se potesse parlare del suo periodo in J._______, non permettendogli di esporre degli elementi centrali dei suoi motivi d'asilo, come sarebbe dimostrato dalla documentazione che egli avrebbe inoltrato già dinnanzi alla SEM come pure prodotta con il ricorso (cfr. ricorso, Art. 48 segg., pag. 14 seg.). Ora, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, si ritiene che egli abbia potuto esporre i suoi motivi d'asilo liberamente, anche per quanto attinente agli elementi rilevanti legati alla J._______, ovvero di aver frequentato (...) di D._______, ciò che egli ha narrato, su quesito della funzionaria incaricata, già all'inizio dell'audizione sui motivi (cfr. n. 24/11, D11 seg., pag. 3; D26, pag. 8). Il fatto che la funzionaria incaricata lo abbia interrotto circa la narrazione della vita che avrebbe trascorso in J._______ alla D27, pag. 8 ritenendolo per il momento non rilevante, o ancora che gli abbia riferito che del periodo passato in J._______ non fosse necessario fosse narrato per il momento (cfr. n. 24/11, D31 seg., pag. 9), non gli ha quindi in alcun modo impedito di esporre gli elementi fattuali rilevanti inerenti ai suoi motivi d'asilo, ancor più che egli ha avuto modo di esprimersi ancora sugli stessi anche alla fine dell'audizione (cfr. n. 24/11, D40, pag. 10), non adducendo nulla di più, come neppure in merito la sua rappresentante legale presente (cfr. n. 24/11, D41, pag. 10). Fra l'altro, anche rispetto a tale punto in questione, egli ha potuto presentare, già dinnanzi all'autorità inferiore, la documentazione che riteneva pertinente, e la detta autorità ne ha tenuto conto, elencando anche la stessa nella sua decisione (cfr. p.to I/4, pag. 4). Non si vede quindi quali ulteriori elementi il ricorrente non avrebbe potuto addurre dinnanzi alla SEM, ciò che non viene neppure da lui spiegato concretamente nel ricorso. L'importanza poi che egli dà alla circostanza di aver frequentato un (...) in J._______ appartenente al Movimento, rispetto all'apprezzamento esposto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), riguarda ancora una volta il merito e non la forma. 3.7 Per quanto attiene al supposto esame della verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente ai sensi dell'art. 7 LAsi da parte della SEM, come è censurato nel ricorso (cfr. Art. 53 segg., pag. 15 segg.), dalla mera lettura della decisione avversata, si evince che tale questione è stata lasciata aperta dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 4). Quest'ultima autorità, si è difatti focalizzata sulla risposta da dare al quesito se tali allegazioni dell'insorgente fossero da ritenere rilevanti ai sensi dell'asilo, ciò che malgrado quanto motivato nel ricorso dall'insorgente (cfr. Art. 54, pag. 16), non poteva essere scorrettamente interpretato dallo stesso come da egli argomentato nel ricorso. L'interpretazione che egli poi dà alla motivazione della SEM, allorché nella decisione avversata viene scritta da essa: "[...] dei suoi viaggi da e per la Türkiye" (cfr. p.to II/1, pag. 5), che taccia come arbitraria, in quanto completamente erronea poiché il ricorrente avrebbe effettuato un unico viaggio da e per la J._______, non è in alcun modo condivisibile. Invero, rispetto a quanto esposto anche nella parte dei fatti nella decisione avversata circa il suo viaggio di andata e ritorno dalla J._______ in Turchia ed ancora del suo espatrio definitivo dal suo Paese d'origine nell'(...) (cfr. p.to I/3, pag. 3 seg.), il fatto che l'autorità inferiore parli al plurale di "viaggi da e per la Turchia" al p.to II/1, pag. 5, non appare per nulla scorretto, né ancor meno tacciabile d'arbitrario, trattandosi in realtà di più d'uno spostamento verso l'esterno e l'interno della Turchia. Tesi fra l'altro esplicata nuovamente in tali termini anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. pag. 2). Le censure rivolte alla decisione impugnata, di violazione crassa degli art. 7 LAsi e 9 Cst. da parte dell'autorità inferiore, non possono quindi in alcun modo essere seguite. 3.8 Le censure ricorsuali d'arbitrio in più punti della decisione della SEM, rispetto al profilo del ricorrente ed ai suoi contatti con il Movimento, risultano poi infondate, in quanto non si ravvedono errori o contraddizioni eclatanti nelle motivazioni del provvedimento impugnato su tali aspetti, e riguarda piuttosto anche qui un apprezzamento differente delle stesse circostanze da parte del ricorrente, che quindi verrà trattato nel merito. 3.9 Infine, non si può seguire l'interessato neppure laddove ravvisa una violazione del suo obbligo di motivazione da parte della SEM, poiché avrebbe esposto le argomentazioni relative alla persecuzione riflessa dell'insorgente a causa dei suoi famigliari in modo del tutto stereotipato, mancando una valutazione concreta (cfr. ricorso, Art. 80 seg., pag. 21 seg.), nonché non si sarebbe espressa circa la situazione concreta vigente in Turchia (cfr. ricorso, Art. 87, pag. 23). A differenza difatti di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale osserva che una motivazione individuale e concreta del rischio di persecuzione riflessa del ricorrente, seppure breve, ha trovato spazio nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7). Stesso discorso vale per l'argomentazione evincibile dalla decisione impugnata rispetto alla situazione vigente in Turchia (cfr. p.to III/1 e III/2, pag. 8), la quale rispecchia peraltro l'abbondante giurisprudenza di questo Tribunale. Tali motivazioni esposte nella decisione avversata, pur se brevi ed anche senza citazione di tutte le fonti consultate, adempiono ai requisiti della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 3.2.3), avendo peraltro il ricorrente dimostrato con le sue copiose considerazioni esposte nel memoriale ricorsuale, di averne ben compreso la portata e potuto impugnare di conseguenza in perfetta conoscenza di causa la decisione. Le censure inerenti all'obbligo di motivazione da parte della SEM proposte nel ricorso, devono quindi pure essere in toto respinte. 3.10 Riassumendo, le svariate censure formali rivolte dal ricorrente contro il provvedimento impugnato, risultano essere infondate. La sua conclusione di annullare la decisione della SEM e la restituzione degli atti alla stessa autorità, affinché essa effettui gli accertamenti corretti e completi così come constati in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. cifra 4 del dispositivo, pag. 2 del ricorso), viene quindi respinta. 4. 4.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Il riconoscimento dello statuto di rifugiato presuppone che il richiedente l'asilo abbia subito gravi pregiudizi di una certa intensità, oppure che debba temere, in caso di ritorno nel proprio Paese d'origine, che tali pregiudizi si verifichino con notevole probabilità ed in un futuro prevedibile. I pregiudizi devono minacciare o essere stati inflitti alla persona interessata in modo mirato e sulla base di determinati motivi di persecuzione. Inoltre, la situazione di pericolo invocata deve essere attuale (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.2). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondo ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Dapprima, anche il Tribunale, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto addotto e concluso dal ricorrente nel suo gravame e nei suoi scritti ricorsuali successivi - a prescindere dalla questione della loro verosimiglianza e da quella dell'autenticità dei mezzi di prova presentati, le quali possono essere entrambe lasciate aperte - ritiene che le allegazioni addotte dall'insorgente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo. Si può pertanto senz'altro rinviare ai considerandi della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), per quanto non verrà esplicitato di seguito. 5.2 In primo luogo, riguardo all'esclusione sociale e le discriminazioni che il ricorrente avrebbe subito da parte di conoscenti, parenti e compagni di scuola, poiché egli avrebbe frequentato il Movimento di D._______ ed a causa delle vicissitudini giudiziarie del padre (cfr. n. 24/11, D24 segg., pag. 5 segg.), al contrario di quanto argomentato in fase ricorsuale dall'insorgente, si ritiene che per quanto possano avere reso più difficile la vita dello stesso in patria, non possano assurgere a circostanze d'intensità sufficiente da rientrare nella definizione di persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero il ricorrente, nonostante tali circostanze, ha raccontato altresì, di aver trovato presso il Movimento, anche in Turchia, più volte sostegno ed anche amicizie che sono rimaste nel tempo in tale cerchio di persone, che l'hanno aiutato anche ad accedere e frequentare gli (...) ad F._______, pure procurandogli un alloggio economicamente conveniente (cfr. n. 24/11, D24 segg., pag. 5 segg.). Altresì, al contrario di quanto da egli asserito nel corso dell'audizione, che dopo la partenza della madre e dei fratelli nel (...), egli sarebbe rimasto completamente solo e senza aiuto da parte di parenti a I._______ (cfr. n. 24/11, D12, pag. 3; D26, pag. 8), si evince invece nella sua replica del 7 febbraio 2025, che in realtà egli avrebbe vissuto con la nonna (cfr. replica, pag. 1 seg.). Inoltre, la stessa non soltanto già in passato avrebbe aiutato la sua famiglia (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7), bensì con la quale egli sarebbe rimasto pure in contatto dopo il suo arrivo in Svizzera (cfr. replica, pag. 2). Egli è per di più sempre rimasto in contatto con il padre nel frattempo risiedente in Svizzera, ed è su proposta di quest'ultimo che il ricorrente ha accettato di andare a studiare in J._______ (cfr. n. 24/11, D26, pag. 8), dove pure nel contesto (...) ha dimostrato una certa integrazione ed intraprendenza, iscrivendosi e partecipando a diverse attività proposte da un'associazione del Movimento (cfr. MdP n. 1 e n. 3). Pertanto, il quadro da lui narrato nella sua audizione di completa solitudine vissuta in Turchia, va senz'altro relativizzato. Fra l'altro, egli anche dalla J._______, avrebbe continuato a seguire delle lezioni online all'università in Turchia (cfr. n. 24/11, D12, pag. 3), ed avrebbe conosciuto una ragazza che abitava in quest'ultimo Paese, evento che lo avrebbe condotto a fare ritorno in Turchia per trovarla nell'(...) del (...) (cfr. n. 24/11, D16, pag. 4; D32, pag. 9). Altresì, la circostanza che lo avrebbe spinto alla partenza definitiva dalla Turchia il (...), non è affatto riconducibile a tale allegata solitudine e marginalizzazione, bensì esclusivamente al fatto di avere appreso da un amico, che un loro conoscente con il quale il ricorrente aveva vissuto nella stessa casa ad F._______, sarebbe stato arrestato (cfr. n. 24/11, D16, pag. 4; D32, pag. 9). Frattanto, sulla base di quanto precede, non si ravvede alcuna rilevanza ai fini dell'asilo del suo vissuto sopra descritto in patria che possa rientrare nella definizione dell'art. 3 LAsi, ed in particolare da essere catalogato come pressione psichica insopportabile. 5.3 In secondo luogo, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto reiteratamente argomentato nel ricorso e negli scritti ricorsuali successivi dall'insorgente, anche agli occhi del Tribunale né gli eventi che egli avrebbe vissuto in patria prima della sua partenza definitiva collegati alle autorità turche a causa delle vicissitudini del padre, né i suoi legami con il Movimento, risultano essere rilevanti ai fini dell'asilo. Per quanto attiene difatti innanzitutto ai contatti che il ricorrente avrebbe avuto con le autorità del suo Paese, gli stessi si limitano esclusivamente a perquisizioni domiciliari da parte della polizia nell'ambito delle ricerche che le autorità turche avevano intrapreso nei confronti del padre del ricorrente accusato del reato di appartenenza all'organizzazione terroristica (cfr. n. 24/11, D26, pag. 6 seg.). Nell'ambito delle stesse, il ricorrente come i suoi famigliari sarebbero stati questionati circa dove si trovasse il padre, ed in un'occasione il ricorrente, allorché avrebbe avuto (...) anni, sarebbe stato preso in giro e minacciato mostrandogli una pistola da parte di un agente di polizia, che gli avrebbe detto: "Allora veniamo al prossimo anno (...)" (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7). Tali eventi, per quanto possano avere incusso un certo timore al ricorrente come da egli asserito, non soltanto risultano essersi svolti negli anni direttamente successivi alla partenza del padre dal domicilio famigliare, essendo come egli narra trattarsi del periodo tra il (...) ed il (...), non riportando in seguito più di alcun episodio in tal senso, bensì egli ha continuato a vivere in Turchia indisturbato, ai medesimi indirizzi conosciuti dalle autorità turche, e frequentando (...), anche diversi mesi dopo che la madre ed i fratelli erano potuti espatriare legalmente ed il padre aveva già ottenuto il permesso di soggiorno in Svizzera (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7 seg.). Egli ha peraltro potuto sempre viaggiare legalmente da e verso la Turchia, anche dopo che i suoi parenti stretti erano espatriati dal Paese, senza incorrere in problematiche particolari (cfr. n. 24/11, D26, pag. 8). La circostanza che egli sia ritornato poi in Turchia dalla J._______, anche se in un'unica occasione, al contrario di quanto voglia far credere il ricorrente nel suo ricorso (cfr. Art. 59 segg., pag. 17 segg.) e nei suoi scritti successivi, è dimostrativa del fatto che egli non temesse fino ad allora alcuna persecuzione rilevante per mano delle autorità turche. Altresì, malgrado avesse frequentato delle scuole preparatorie del Movimento, come pure un'(...) legata allo stesso all'estero, o ancora vissuto in una casa collegata ad esso e svolto delle attività in favore del Movimento sia in patria che all'estero - pure facendo parte di un'associazione - (cfr. n. 24/11, D24 segg., pag. 5 segg.; n. 39/35; MdP n. 1, n. 3, n. 8, n. 12), di fatto il ricorrente in patria non ha mai subito, come visto precedentemente, nulla di concreto da parte delle autorità turche. Ciò a dimostrazione che, a differenza di quanto da lui sostenuto in fase ricorsuale, egli non fosse affatto nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine, neppure per la sola circostanza di essere identificato da esse come il figlio di una persona (il padre del ricorrente) con legami con il Movimento. Invero, anche se le autorità turche, come da lui addotto, erano a conoscenza delle vicissitudini giudiziarie del padre, in realtà egli non ha mai subito nulla di rilevante da parte delle stesse, salvo le incursioni domiciliari in cerca del padre e la minaccia rimasta senza alcun seguito da parte di un agente di polizia in un'occasione - che non è comunque in alcun modo interpretabile come proposto nel ricorso di minaccia di essere arrestato (cfr. Art. 68, pag. 19) - che però non hanno all'evidenza, visto quanto precede, l'intensità sufficiente ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente. Infine, anche il Tribunale è d'avviso come esposto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), che il fatto che egli ha depositato la sua domanda d'asilo soltanto dopo quasi (...) dalla sua partenza dalla Turchia, e dopo che altre possibilità di studio gli si sono precluse, sia un ulteriore indizio a sostegno della conclusione che il ricorrente non si sentisse affatto intimorito o in pericolo rispetto a quanto vissuto in patria. 5.4 Sulla scorta di quanto precede, non si possono quindi seguire né le argomentazioni dell'insorgente contenute nel suo ricorso e nei suoi memoriali ricorsuali successivi circa i maltrattamenti, le minacce continue e le persecuzioni che egli avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine, né che tali eventi siano in relazione diretta con il suo stato psichiatrico attestato in Svizzera come da lui affermato (cfr. scritto del 6 marzo 2025 del ricorrente; triplica, pag. 2 seg.; osservazioni dell'11 dicembre 2025, pag. 2 seg.). Invero, al contrario di quanto motivato nei predetti scritti dal rappresentante legale dell'insorgente, dall'unico certificato medico prodotto agli atti del 17 febbraio 2025 - essendo invece assente un ipotetico ulteriore certificato medico del 6 marzo 2025 nominato sia nella triplica del 21 ottobre 2025 (cfr. pag. 3) sia nelle osservazioni dell'11 dicembre 2025 (cfr. pag. 2) - si evince come egli sia seguito dal profilo psichiatrico a partire dal 7 luglio 2022, con delle diagnosi poste di: disturbo da stress post-traumatico, da giovane adulto; episodio depressivo medio, dal 2023, e allucinazioni uditive e sensitive dal 2024. Queste ultime sarebbero collegate, a dire dei suoi medici curanti, all'angoscia che egli proverebbe di tornare in Turchia, Paese dove egli sentirebbe di essere minacciato nella sua integrità fisica e psichica (cfr. certificato medico del 17 febbraio 2025 prodotto in allegato allo scritto del ricorrente del 6 marzo 2025). Non v'è quindi, neppure dal profilo medico, alcun indizio concreto e fondato, che possa far giungere alla conclusione che lo stato di salute del ricorrente - che tra l'altro nel corso dell'audizione sui motivi del 7 marzo 2022 aveva addotto di non avere alcun problema di salute, né di necessitare di alcuna visita psicologica come inizialmente richiesta appena arrivato al Centro federale d'asilo (cfr. n. 24/11, D6 seg., pag. 2 seg. e pag. 11 alla D7) - sia ingenerato in qualche modo da eventi traumatici che egli avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine e da lui narrati. 5.5 Le conclusioni succitate, non vengono scalfite nemmeno dalla documentazione prodotta dal ricorrente dinnanzi alla SEM e (ri)allegata con il ricorso dal medesimo. Invero, per quanto concerne innanzitutto lo scritto dell'avvocato turco dell'insorgente datato 17 maggio 2023, a ragione l'autorità inferiore denota come né il ricorrente né il doc. 1 annesso allo scritto dia atto del fatto che egli sarebbe stato segnalato al (...) il (...) dalla (...), affermazione che già toglie credibilità alla missiva dell'avvocato. Inoltre, nella stessa non si fa che riportare alcuni eventi già citati dal ricorrente nel corso della sua audizione e nel suo scritto del 28 novembre 2022 (cfr. n. 39/35), nonché i documenti da lui già allegati con il predetto scritto (cfr. n. 39/35), dandone una sua interpretazione. Tuttavia, come visto sopra, né gli asserti contenuti in tale scritto dell'avvocato che il ricorrente vivesse in continuo timore di essere arrestato, né che egli potesse essere stato spiato in J._______ a causa della sua frequentazione di una scuola appartenente al Movimento, e per i suoi legami con il detto movimento e le vicissitudini giudiziarie del padre rischi molto verosimilmente di essere arrestato e di essere condannato ad una pena di svariati anni (cfr. scritto del 17 maggio 2023 di N._______ allegato al ricorso), risultano essere supportati da un qualsivoglia indizio fondato e concreto. Il predetto scritto dell'avvocato turco del ricorrente, può quindi essere annoverato ad una mera allegazione di parte, che non assurge ad alcuna valenza probatoria. Alla luce poi di quanto già considerato poc'anzi, non v'è né negli asserti dell'insorgente né agli atti, alcun indizio che sostenga la tesi che il ricorrente, malgrado la frequentazione di istituti scolastici invisi alle autorità turche - di cui a sostegno ha prodotto dinanzi alla SEM e con il ricorso i MdP n. 7-10 e n. 12; allegati 8, 11 e 12 allo scritto dell'avvocato turco del 17 maggio 2023 - e alla sua appartenenza anche ad un'associazione collegata al Movimento (cfr. MdP n. 3), egli fosse entrato o sia entrato anche più recentemente nel mirino delle autorità turche (cfr. in merito anche infra consid. 6). Non vi sono peraltro, al contrario di quanto allegato in fase ricorsuale dall'insorgente, nemmeno elementi che indichino che le autorità del suo Paese d'origine, malgrado il legame famigliare con il padre, lo abbiano effettivamente collegato al Movimento. Invero, a differenza di quello che si può desumere dal MdP n. 11, egli al contrario della madre e del fratello H._______ non è stato citato in alcun modo in tale documento inerente alle indagini svolte nei confronti del padre P._______. Inoltre, si denota in merito come anche la madre - che avrebbe posseduto secondo il documento precitato un conto corrente alla (...) - e il fratello H._______ che avrebbe frequentato un istituto scolastico legato all'organizzazione di D._______, non hanno subito alcuna misura concreta da parte delle autorità turche in patria, e anzi hanno potuto ricongiungersi senza particolari problemi al padre del ricorrente in Svizzera nel (...) del (...). Nemmeno la circostanza che egli avrebbe vinto un premio in un (...) nel (...) del (...) rilasciato da un'organizzazione (...), e che egli sarebbe identificabile nei collegamenti video che vi sarebbero nell'articolo pubblicato (cfr. MdP n. 6; n. 39/35), è in grado di provare che effettivamente le autorità turche siano venute a conoscenza di tale suo legame con tale organizzazione e ancor meno che esse si siano interessate a lui a causa di ciò. Invero, egli non ha riscontrato per ciò alcun atto concreto perpetrato dalle autorità turche nei suoi confronti, anzi ha potuto continuare per svariati anni ancora in Turchia la sua vita, senza incorrere in alcuna misura d'intensità sufficiente per mano delle medesime. Il fatto poi che l'insorgente avrebbe effettuato una richiesta al (...) in data (...) perché potessero attestare la sua frequenza ad un istituto scolastico del Movimento nel periodo (...) (cfr. MdP n. 9), nulla muta alle precitate conclusioni. Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6.1), fino ad almeno (...) dell'anno 2024 le autorità turche non si sono interessate direttamente a lui in alcun modo. 5.6 Da quanto precede, ne discende che il ricorrente, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo, al momento della sua partenza dal Paese d'origine, potesse temere di subire o di essere esposto ad una qualsivoglia persecuzione da parte delle autorità turche che risultino pertinenti ai fini dell'asilo. 6. 6.1 L'insorgente, a partire dallo scritto del 12 novembre 2024, ha allegato che negli ultimi mesi (ovvero da [...] dell'anno 2024), degli agenti della gendarmeria si sarebbero recati presso il suo ultimo domicilio conosciuto in Turchia, in tre occasioni a cercarlo, chiedendo alla nonna dove egli si trovasse e riferendole come lui si dovesse presentare al ministero pubblico per rilasciare una dichiarazione (cfr. scritto del 12 novembre 2024 e replica, pag. 2). Altresì, il suo nuovo avvocato turco, lo avrebbe informato su sua richiesta che nei suoi confronti sarebbe stata aperta un'inchiesta (cfr. replica, pag. 3). Dai documenti di polizia in copia prodotti, come pure da quelli della (...), che egli ha con gli scritti ricorsuali successivi annesso (cfr. MdP n. 15/4, 16/2 e 17/2), si evince invero come contro il ricorrente sarebbe stata aperta un'indagine di polizia, sarebbe stato emesso un mandato di accompagnamento coattivo ai fini d'interrogatorio ed aperto un procedimento giudiziario dinanzi alla (...). Tuttavia, anche si volesse lasciare aperta la questione dell'autenticità dei documenti precitati e, di riflesso quindi, l'effettiva esistenza di una procedura penale aperta a suo carico, alla stessa stregua di quanto espresso dalla SEM nelle sue prese di posizione in merito, ed al contrario di quanto proposto dal ricorrente in fase ricorsuale, anche il Tribunale è d'avviso che non si evincano dei motivi d'asilo rilevanti, per le ragioni che verranno esposte di seguito. 6.2 Innanzitutto, si osserva che né il ricorrente ha allegato né è desumibile dai documenti da lui presentati, per quale reato l'indagine di polizia ed il procedimento dinanzi alla (...), sarebbero stati aperti, in quanto manca qualsiasi informazione in merito. Come a ragione l'autorità inferiore rimarca nella sua duplica, senza comprendere per quale motivo egli sarebbe indagato, non si può presumere che la stessa indagine sia rilevante ai fini dell'asilo, in quanto non se ne conoscono le ragioni e quindi neppure si può valutare se il ricorrente possa subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). Altresì, in accordo con quanto espresso dalla SEM nella quadruplica del 19 novembre 2025 ed a differenza di quanto sostenuto a torto dall'insorgente nella triplica del 21 ottobre 2025, non si evince in alcun modo che contro di lui sia stato emanato un mandato d'arresto, bensì dalla documentazione presentata, si deduce piuttosto trattarsi di un mandato d'accompagnamento coattivo - che non è stato comunque prodotto agli atti - con il fine d'interrogare l'insorgente (cfr. MdP n. 15/4 e n. 17/2). Udienza per interrogarlo che è stata rinviata all'(...) in ragione di quanto si evince dal verbale di seconda udienza prodotto dall'insorgente (cfr. MdP n. 17/2). Agli atti il ricorrente non ha però prodotto nessun ordine di comparizione a delle udienze, ciò che appare strano in particolare visto il mandato di rappresentanza legale sottoscritto a favore di un avvocato turco da parte del ricorrente. Comunque, anche se fosse stato prodotto un ordine di comparizione, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, esso non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Si denota quindi dai documenti prodotti dal ricorrente, che l'inchiesta e procedura penale aperte nei suoi confronti in Turchia, si trovano tutt'ora nella fase istruttoria, in attesa del suo interrogatorio. In disaccordo quindi con gli asserti dell'insorgente, non v'è alcuna evidenza che egli verrà arrestato e/o detenuto ingiustamente, poiché non si sa all'ora attuale né se l'inchiesta e procedura giudiziaria aperte contro di lui verranno continuate e sfoceranno in un mandato di accusa da parte del ministero pubblico competente, o ancora se susseguentemente il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tale decisione verrà effettivamente confermata dalle istanze ricorsuali turche (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Peraltro, dalle dichiarazioni da lui rilasciate, non risulta che egli abbia dei precedenti penali, e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Altresì il ricorrente non ha dimostrato di avere un profilo politico di particolare importanza, visto già quanto sopra considerato in merito ai suoi legami con il Movimento e per il quale non ha mai esercitato alcuna funzione di spicco, non avendo mai attirato in patria per questa ragione alcun interesse nei suoi confronti da parte delle autorità turche. Anche le attività a cui egli avrebbe preso parte in Svizzera a favore dell'associazione "(...)" e del (...) M._______ non mutano il succitato apprezzamento. Invero, dalle spiegazioni fornite in merito (cfr. MdP n. 1) e dalla documentazione prodotta (cfr. MdP n. 4 e n. 5), si evince come egli abbia partecipato ad un evento il (...) per l'associazione predetta e il (...) ad un evento organizzato a favore di M._______, dove egli è stato un mero partecipante come tanti altri, senza svolgere alcuna attività d'organizzazione o di funzione di particolare importanza. Egli non ha peraltro dimostrato in alcun modo, né reso perlomeno verosimile, che le autorità turche siano venute a conoscenza di tale sua partecipazione ai predetti eventi, né men che meno che esse si siano interessate a lui per questo motivo. Infine, a differenza di quanto addotto nel ricorso (cfr. Art. 93 seg., pag. 24 seg.), il Tribunale ritiene che le sole circostanze che il padre del ricorrente sarebbe stato perseguito penalmente in Turchia, come pure che l'insorgente vivrebbe all'estero da qualche anno, come la sua famiglia, o ancora che avrebbe introdotto una domanda d'asilo all'estero, non siano elementi sufficienti di per sé soli, in mancanza di un profilo di rischio individuale d'interesse per le autorità turche, perché egli possa subire, in caso di ritorno in patria, una persecuzione rilevante da parte di queste ultime. Si rimarca ancora in merito, come diversi membri della sua famiglia vivrebbero tutt'ora ai loro indirizzi in Turchia, tra cui la nonna dell'insorgente con la quale quest'ultimo avrebbe vissuto da ultimo, pressoché indisturbati (cfr. per quanto concerne le visite di polizia infra consid. 6.3). Pertanto, non si ravvede per quale motivo il ricorrente dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa dei predetti parenti o delle precitate circostanze. 6.3 Si osserva poi come le ricerche che avrebbero intrapreso le autorità turche al suo ultimo domicilio successivamente al suo espatrio, chiedendo di lui (cfr. scritto del ricorrente del 12 novembre 2024; replica, pag. 2; scritto del ricorrente del 27 giugno 2025), in quanto circostanze riportategli da terze persone, in casu la nonna, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, l'unico verbale di polizia presente agli atti, e prodotto in copia, non risulta essere un indizio sufficiente e concreto atto a fondare la credibilità, e men che meno la regolarità ed il contenuto effettivo di tali supposte visite di polizia, che il ricorrente non ha dal canto suo in alcun modo descritto con elementi concreti e circostanziati. Pertanto, pur non potendo escludere che delle ricerche del ricorrente siano state effettivamente intraprese da parte delle autorità turche, la verosimiglianza di tali avvenimenti, risulta essere fortemente messa in dubbio. 6.4 Riassumendo, anche agli occhi del Tribunale, tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, il ricorrente non dispone, a differenza di quanto da lui più volte preteso nel gravame, di alcun profilo politico particolare né a causa del suo legame famigliare con suo padre né in ragione delle relazioni intercorse con il Movimento e delle attività effettuate per esso e per altre associazioni legate ad esso sia in patria sia all'estero da parte del ricorrente, che implicherebbero un elevato rischio di subire dei trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo, in particolare l'arresto e la detenzione arbitrari e di lunga durata o ancora dei maltrattamenti o della tortura. Benché per l'interessato esista il rischio che possa essere arrestato ai fini d'interrogatorio in caso di rimpatrio, visto il procedimento penale aperto contro di lui ed il mandato di accompagnamento coattivo ai fini d'interrogatorio che sarebbe stato spiccato nei suoi confronti (cfr. MdP n. 15/4-17/2), non vi sono indizi concreti e sufficienti che lascino trasparire in specie che il ricorrente possa subire, nel caso di un suo ritorno in Turchia, una persecuzione collegata ad un politmalus individuale o ancora una lunga pena detentiva. I timori espressi in tal senso in fase ricorsuale dall'insorgente, risultano quindi essere infondati. Infatti, a fronte in particolare dell'irrilevanza degli avvenimenti successi in patria e all'estero e del suo irrilevante profilo politico, è verosimile che le autorità turche non intendano proseguire le indagini rispettivamente la procedura penale aperta nei suoi confronti, posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.4, in part. consid. 8.4.4). Il ricorrente non ha quindi provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante che egli, nel caso di un suo ritorno in patria, possa avere il timore di subire, in un futuro prossimo e con un'elevata probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente e al respingimento della sua domanda d'asilo.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 8.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). 8.2.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4-6), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-7541/2025 del 19 febbraio 2026 consid. 8.3.5; E-432/2024 del 18 febbraio 2026 consid. 9.2.5). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-1890/2024 dell'11 febbraio 2026 consid. 9.3.2). Inoltre, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato in NZZ online,, consultato il 28 aprile 2026). Altresì, un'inesigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto nel febbraio 2023 non è riconosciuta (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2 seg.). 8.3.3 Il ricorrente ha vissuto da ultimo ad Q._______, nel quartiere I._______, sito nella provincia di C._______, che non è stata toccata dal sisma del febbraio del 2023. Al contrario di quanto argomentato nel ricorso, l'insorgente dispone nel suo Paese d'origine di una rete famigliare sufficiente, tra i quali parenti vi è da annoverare in particolare la nonna (con la quale ha vissuto anche nell'ultimo periodo in Turchia, cfr. supra consid. 5.2), nonché amicale, con i quali risulta essere almeno in parte in buoni contatti, che potranno senz'altro aiutarlo e sostenerlo, come già fatto (in parte) in passato, in caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali e per una sua reintegrazione in patria. Visto tale contesto favorevole, nonché quanto già sviluppato sopra circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo, le censure sollevate in sede ricorsuale in merito al pericolo di essere isolato e venir stigmatizzato dalla società, risultano infondate ed irrilevanti. Altresì, egli risulta disporre di una buona formazione scolastica, avendo potuto effettuare in patria e all'estero fino a studi universitari (cfr. n. 24/11, D12, pag. 3; D24 segg., pag. 5 segg.). Inoltre, egli ha pure lavorato per un periodo in un (...) (cfr. n. 24/11, D24, pag. 6) ed in un (...) (cfr. n. 24/11, D26, pag. 7), ed ha quindi esperienza in questi campi. Gli studi universitari iniziati in Svizzera potranno senz'altro essere proseguiti anche nel suo Paese d'origine se egli lo desidererà, che dispone da questo profilo di istituti universitari parificabili a quelli reperibili in Europa. Altresì l'insorgente potrà senz'altro contare sull'aiuto (a distanza) dei famigliari presenti in Svizzera, che già in passato, ed allorché si trovava ancora in Turchia lo hanno supportato. Tutti elementi, anche questi ultimi, che risultano a favore di una reintegrazione a breve termine del ricorrente nella società turca e che di conseguenza si può presumere che lui sarà in grado di provvedere al proprio sostentamento e che, in caso di ritorno in Turchia, non si ritroverà in una situazione di emergenza che minacci la sua esistenza. 8.3.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute del ricorrente si osserva che, soltanto in fase ricorsuale, egli ha sollevato di soffrire di un disturbo da stress post-traumatico, di episodio depressivo medio dal 2023 e di allucinazioni uditive e sensitive dal 2024 (cfr. scritto del ricorrente del 6 marzo 2025 e referto medico del 17 febbraio 2025 annesso). Da quanto evincibile dal certificato medico prodotto del 17 febbraio 2025, egli è seguito con regolari consulti psicoterapici dal 7 luglio 2022 ed assume il trattamento farmacologico Escitalopram 10 mg. Altresì, in particolare nel certificato medico si evidenzia come i sintomi psicotici (allucinazioni uditive e sensitive) sarebbero iniziati da circa (...) e sarebbero probabilmente d'origine traumatica ed in collegamento con l'angoscia che egli proverebbe a dover ritornare in Turchia. Egli avrebbe inoltre dei disturbi cognitivi e delle difficoltà di concentrazione e di memoria, nonché dei disturbi del sonno. Consumerebbe a volte dell'alcol per attenuare il sentimento di malessere che proverebbe. Inoltre, i suoi medici curanti, riferiscono come la sua fragilità psichica sarebbe d'intralcio al suo processo di socializzazione e d'integrazione sociale e risulterebbe imperativo che egli possa proseguire il suo trattamento con i suoi terapeuti attuali per prevenire un peggioramento del suo stato psichico ed un'entrata nella schizofrenia, avendo quindi come conseguenze una marginalizzazione sociale e dei comportamenti suicidali - attualmente assenti - più importanti (cfr. certificato medico del 17 febbraio 2025). Tuttavia, il Tribunale ritiene dapprima che, al contrario di quanto previsto nelle conclusioni del certificato medico precitato, e di quanto sostenuto anche in fase ricorsuale dall'insorgente, malgrado non intenda sminuire le problematiche valetudinarie di cui è affetto lo stesso, il seguito psicoterapico ed il trattamento farmacoterapico, potranno senz'altro essere proseguiti in Turchia, in quanto tale Paese dispone di un sistema di salute equiparabile in principio agli standard europei ed offre in particolare delle cure mediche ed in ambito psicologico-psichiatrico sufficienti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-4626/2024 del 31 marzo 2026, pag. 15; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3). Conseguentemente una permanenza su suolo elvetico del ricorrente per proseguire le sue cure mediche ed i suoi trattamenti, non risulta essere necessaria. Alla luce poi delle patologie di cui è affetto l'insorgente, pur non volendo in alcun modo sminuirle, il Tribunale ritiene che le stesse non siano di una gravità tale - anche visto comunque che il ricorrente ha iniziato e sta proseguendo degli studi universitari malgrado tali diagnosi e le difficoltà riscontrate - per cui l'esecuzione del suo allontanamento in Turchia porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Altresì, il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude, di principio e come è anche il caso di specie, un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenza del TAF D-5652/2024 del 20 settembre 2024 consid. 10.3.1.3 con ulteriori rif. cit.). Apparterrà poi al suo medico curante e psicoterapeuta di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria, e quindi pure a modificargli la terapia, nel caso di peggioramenti dello stato di salute dello stesso, ed alle autorità di esecuzione di verificare se le sue condizioni di salute richiedano delle misure particolari nell'organizzazione del suo rimpatrio (cfr. art. 11a cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). Altresì, in caso di bisogno, egli potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso e come rammentato a ragione anche dalla SEM nella sua quadruplica, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche. 8.3.5 Egli poi non può prevalersi della presenza dei suoi famigliari (padre, madre e due fratelli) in Svizzera, in particolare sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, per opporsi validamente al suo ritorno in Turchia, in quanto egli non adempie ai requisiti posti dalla giurisprudenza in merito, essendo in particolare assente un rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami famigliari o affettivi, ad esempio a causa di una disabilità o di una grave malattia (cfr. sentenza della CorteEDU, Katsikeros contro Grecia del 21 luglio 2022, 2303/19, §43 seg.; cfr. anche DTF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1). 8.3.6 Infine, in relazione all'integrazione dell'interessato, reiteratamente fatta valere dal ricorrente in fase ricorsuale, segnatamente a causa dei suoi studi universitari iniziati presso l'Università di K._______ (cfr. anche la decisione d'ammissione dell'11 febbraio 2025 dell'Università di K.______ allegata allo scritto del ricorrente del 6 marzo 2025; nonché l'attestazione d'immatricolazione alla [...] dell'Università di K._______ del 30 settembre 2025 annessa alla missiva del ricorrente dell'11 dicembre 2025), e visto il tempo da lui trascorso dal suo arrivo in Svizzera, la stessa non risulta determinante nella presente procedura. Invero, il grado d'integrazione sul suolo elvetico, peraltro di cui si può mettere fortemente in dubbio la sua intensità a fronte del contenuto in merito del certificato medico prodotto (cfr. supra consid. 8.3.4), non costituisce un criterio giustificante la pronuncia dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStrI, in particolare del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3). 8.3.7 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rel. all'art. 44 LAsi). 8.4 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone ancora di una carta d'identità originale turca valida (cfr. MdP n. 2/2) - potrà procurarsi ogni (ulteriore) documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.5 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
9. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, poiché con decisione incidentale del 25 novembre 2024 il Tribunale aveva accolto l'istanza d'assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese processuali. 10.2 10.2.1 Con la medesima decisione incidentale succitata il Tribunale ha altresì concesso il gratuito patrocinio e nominato l'avv. Michael Steiner quale patrocinatore d'ufficio del ricorrente ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi. 10.2.2 V'è pertanto da riconoscere al predetto un'indennità per patrocinio d'ufficio. La tariffa oraria, è di regola da CHF 200.- a 220.- per gli avvocati (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 10.2.3 Poiché il patrocinatore d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario, giusta l'art. 14 cpv. 2 TS-TAF il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 3'500.- (tasse, spese e disborsi compresi, cfr. art. 9 cpv. 1 TS-TAF e 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF).
11. La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La richiesta del ricorrente di accesso agli atti di causa dei famigliari residenti in Svizzera è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La cassa del Tribunale verserà all'avv. Michael Steiner un'indennità per patrocinio d'ufficio di complessivi CHF 3'500.-.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: