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D-3072/2026

D-3072/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-06-25 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, il 2 febbraio 2026, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Il 14 aprile 2026 si è tenuta l'audizione federale sui motivi d'asilo, nell'ambito della quale l'interessato ha dichiarato che una serie di problematiche con un usuraio nel suo Paese sono sfociate in una rissa e sono terminate con delle minacce da parte dell'usuraio e di suo figlio. Siccome egli temeva di essere ucciso è espatriato legalmente dalla Turchia in data (...) maggio 2025. Nel mese di luglio 2025 ha conosciuto in Bosnia una cittadina italiana residente in Svizzera e ha iniziato una relazione. In data 2 febbraio 2026 il richiedente è arrivato in Svizzera con l'intenzione di sposarsi e chiedere asilo. B. Tramite la decisione del 21 aprile 2026, notificata elettronicamente in medesima data (cfr. [atto della SEM] n. [(...)]-38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Con ricorso del 30 aprile 2026 l'interessato ha impugnato la suddetta decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo procedurale alla concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo il senso, all'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In via principale, egli ha postulato l'annullamento della decisione avversata e la concessione dell'ammissione provvisoria. A titolo subordinato ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM, per complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata. Al ricorso è stato annesso quale nuovo documento la comunicazione della data del matrimonio da parte dell'Ufficio di Stato Civile di (...) del 20 aprile 2026. D. Con ordinanza del 28 maggio 2026, il Tribunale ha concesso un termine al ricorrente per inoltrare la documentazione ufficiale dell'avvenuto matrimonio e per informare il Tribunale circa la richiesta formale per l'ottenimento di un permesso di dimora, con comminatoria che in mancanza di produzione della documentazione richiesta, il procedimento avrebbe proseguito il proprio corso. In data 8 giugno 2026 il ricorrente ha comunicato che il matrimonio non è stato celebrato alla data prevista, in quanto mancavano diversi documenti, che sarebbero stati trasmessi al Comune. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella sua decisione l'autorità inferiore ha ritenuto che i motivi d'asilo esposti dal ricorrente non siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha valutato che la relazione con la signora S.P. e le dichiarazioni relative all'asserito prossimo matrimonio, non modifica le conclusioni circa l'esigibilità del ritorno in Patria del ricorrente.

E. 4.2 Il ricorrente, dal canto suo, non ha contestato nel proprio gravame la valutazione circa la mancata rilevanza dei motivi d'asilo addotti. Egli ha lamentato un accertamento incompleto o errato dei fatti giuridicamente rilevanti circa il matrimonio temporalmente prossimo con la signora S.P. e le conseguenze dello stesso sull'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Egli lamenta inoltre una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto concerne l'attribuzione cantonale, ciò in quanto il ricorrente si attendeva di essere assegnato al Cantone da egli richiesto.

E. 5.1 Dapprima, in relazione alla conclusione in secondo subordine del ricorrente, ovvero di accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), nonché di motivazione lacunosa della decisione impugnata (cfr. per il suo contenuto DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2, 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1), si osserva quanto segue. A differenza di quanto motivato dall'insorgente nel suo ricorso, si evince dalla decisione avversata, come la SEM abbia tenuto correttamente e completamente conto della situazione del ricorrente circa l'imminente matrimonio, anche indicando che egli potrà nel caso celebrarlo in Patria (cfr. p.to III, pag. 5 seg. della decisione impugnata). Sembra invero che la censura sia volta piuttosto a contestare la valutazione di diritto attuata dalla SEM. In tal senso il ricorrente, nel proprio allegato ricorsuale non indica quali ulteriori fatti dovesse accertare la SEM prima di pronunciarsi sulla domanda d'asilo del ricorrente, tanto da dover passare alla procedura ampliata.

E. 5.2 Circa la censura del difetto di motivazione in relazione all'attribuzione cantonale, quest'ultima non risulta essere oggetto della procedura di cui ci si occupa, non essendosi l'autorità inferiore espressa in tal senso nella decisione impugnata. L'attribuzione al Cantone è stata oggetto della separata decisione del 16 giugno 2026, munita dell'indicazione dei relativi rimedi giuridici. Su tale censura non occorre pertanto entrare nel merito.

E. 5.3 Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la conseguente conclusione in subordine esposta nel ricorso, devono quindi essere integralmente respinte e rispettivamente non vi si entra nel merito.

E. 6.1 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione è rimasta su tale punto incontestata. Non verrà pertanto ulteriormente trattata la tematica e si rimanda alla decisione impugnata.

E. 6.2 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 7 7.1 Giusta l'art. 44 LAsi, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito della stessa, la SEM pronuncia, di regola, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia. Ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1, l'allontanamento non è deciso qualora il richiedente l'asilo possieda un permesso di soggiorno o di dimora valido.

E. 7.2 L'art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce il principio dell'esclusività della procedura d'asilo. Dalla presentazione della domanda d'asilo sino alla partenza dalla Svizzera in seguito a una decisione d'allontanamento passata in giudicato, il richiedente non può infatti avviare una procedura volta al rilascio di un permesso di soggiorno secondo il diritto degli stranieri, salvo che abbia diritto al rilascio del medesimo.

E. 7.3 Secondo la giurisprudenza, il Tribunale annulla una decisione d'allontanamento pronunciata dalla SEM qualora siano cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: esso ravvisi, a titolo pregiudiziale, un diritto potenziale al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno; l'interessato abbia presentato presso la competente autorità cantonale una domanda volta al rilascio del permesso; e tale domanda sia ancora pendente al momento della decisione del Tribunale. In tale evenienza, compete all'autorità cantonale pronunciarsi compiutamente sul soggiorno e sull'eventuale allontanamento dell'interessato (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, 9a, 10 e 11a; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).

E. 7.4 Nel caso in esame, il ricorrente non dispone di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora valida. Egli non ha inoltre allegato né comprovato di avere adito la competente autorità cantonale mediante una domanda di permesso. Difetta pertanto una delle condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per annullare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7.5 Il ricorrente non adempie quindi le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera. La relativa pronuncia deve conseguentemente essere confermata.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.2 Nel proprio memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la conclusione dell'autorità inferiore, sostenendo che gli elementi agli atti sarebbero sufficienti per riconoscergli un diritto al rilascio di un permesso di dimora e che, pertanto, la competenza a pronunciarsi sul suo soggiorno e sul suo eventuale allontanamento spetterebbe alle autorità cantonali, e non alla SEM. Egli postula quindi la concessione dell'ammissione provvisoria.

E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 8.3.2 Nell'ambito dell'esame dell'ammissibilità occorre pertanto verificare anche se le circostanze personali invocate dall'interessato siano atte a costituire un ostacolo giuridico concreto all'esecuzione dell'allontanamento. La mera intenzione di contrarre matrimonio o il semplice avvio di una procedura preparatoria non sono tuttavia sufficienti. È necessario che il progetto matrimoniale abbia raggiunto un grado di concretezza tale da rendere la celebrazione effettivamente e temporalmente prossima.

E. 8.3.3 Il principio di non respingimento sancito dall'art. 5 cpv. 1 LAsi non trova applicazione nel caso concreto, non avendo il ricorrente reso verosimile di adempiere le condizioni della qualità di rifugiato. Dalle sue dichiarazioni, dagli atti di causa e dal ricorso non emergono inoltre elementi concreti che permettano di ritenere che, in caso di ritorno in Turchia, egli sarebbe esposto, con probabilità preponderante, a una pena o a un trattamento vietati dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale pubblico. L'esecuzione dell'allontanamento non viola pertanto, sotto tale profilo, gli impegni internazionali della Svizzera.

E. 8.3.4 Nel caso in esame, il ricorrente ha indicato che l'Ufficio dello stato civile di (...) ha fissato la celebrazione del matrimonio con la signora S.P. per il 22 maggio 2026. Una volta trascorsa la data indicata, il Tribunale ha invitato l'insorgente a comunicare se il matrimonio fosse stato effettivamente celebrato e se egli avesse presentato presso la competente autorità cantonale una domanda volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Con scritto dell'8 giugno 2026, il ricorrente ha comunicato che la celebrazione non ha avuto luogo, poiché non erano ancora disponibili tutti i documenti necessari. L'insorgente non ha tuttavia comprovato di avere successivamente intrapreso passi concreti per completare la documentazione richiesta. Egli non ha inoltre trasmesso alcuna nuova comunicazione dell'Ufficio dello stato civile attestante il completamento della documentazione, il proseguimento della procedura preparatoria o la fissazione di una nuova data. Sino alla data della presente sentenza, egli non ha comunicato nuovi sviluppi o prodotto mezzi di prova idonei a dimostrare che gli impedimenti riscontrati siano stati rimossi o possano esserlo entro breve. Nell'ambito del proprio obbligo di collaborare, spettava all'insorgente informare tempestivamente il Tribunale circa eventuali progressi della procedura matrimoniale e produrre i relativi documenti. La precedente fissazione di una data non consente pertanto di ritenere che il matrimonio sia attualmente imminente o concretamente prevedibile entro un termine ragionevole. Il progetto matrimoniale non costituisce quindi, allo stato degli atti, un ostacolo giuridico all'esecuzione dell'allontanamento. Il ricorrente potrà inoltre proseguire dall'estero le pratiche necessarie al completamento della procedura preparatoria. Qualora il progetto matrimoniale dovesse successivamente concretizzarsi e risultassero adempiute le condizioni per la celebrazione, egli potrà rivolgersi alle competenti autorità cantonali al fine di ottenere un'eventuale autorizzazione d'entrata e di soggiorno in vista delle nozze. Le circostanze relative al progetto matrimoniale non rendono pertanto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento.

E. 8.3.5 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.4.2 Nella presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-1087/2024 succitata consid. 8.4.2; E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.2, D-4530/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 8.3.1). Inoltre l'insorgente proviene dalla città di Konya, nella provincia di Konya, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio del 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del TAF E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). Pertanto, dal profilo della situazione generale del Paese d'origine, non risultano esserci ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.

E. 8.4.3 Sotto il profilo personale il ricorrente è sano, formato e abile al lavoro con una importante esperienza lavorativa. Inoltre, egli dispone di una buona rete di sostegno in Turchia e all'estero composta da familiari con cui egli è in contatto.

E. 8.4.4 Riassumendo, non v'è da ritenere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.6 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria al ricorrente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 9 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 10.3 Di regola, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). Se tuttavia le circostanze lo giustificano, il Tribunale può ripartirle diversamente o rinunciare ad addossarle alle parti; le spese inutili sono in particolare sopportate da chi le ha causate (art. 66 cpv. 1 seconda frase e cpv. 3 LTF in relazione con l'art. 6 LAsi). Secondo la giurisprudenza, le spese possono essere poste personalmente a carico del patrocinatore qualora questi, facendo prova di un minimo di diligenza professionale, avrebbe dovuto riconoscere l'inammissibilità o la manifesta inconsistenza del rimedio esperito e abbia nondimeno causato un dispendio procedurale inutile (cfr. sentenza del TAF D-4887/2018 del 4 settembre 2018, pag. 4, con ulteriori riferimenti). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Essa può essere aumentata al di là degli importi ordinari qualora particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustifichino (art. 2 cpv. 2 TS-TAF).

E. 10.4 Nella fattispecie, la patrocinatrice del ricorrente ha formulato conclusioni in parte manifestamente estranee all'oggetto del litigio. Essa ha ad esempio censurato l'attribuzione cantonale dell'interessato, benché la decisione impugnata non contenesse alcuna pronuncia al riguardo e tale questione fosse suscettibile di essere oggetto di una distinta decisione munita di autonomi rimedi giuridici. Il ricorso è pertanto da considerarsi, almeno in parte, temerario.

E. 10.5 Visto quanto sopra, le spese processuali di fr. 1'500.- vanno poste a carico della patrocinatrice (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali, di fr. 1'500.- , sono poste a carico della patrocinatrice. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3072/2026 Sentenza del 25 giugno 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliere Adriano Alari. Parti A. _______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 21 aprile 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, il 2 febbraio 2026, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Il 14 aprile 2026 si è tenuta l'audizione federale sui motivi d'asilo, nell'ambito della quale l'interessato ha dichiarato che una serie di problematiche con un usuraio nel suo Paese sono sfociate in una rissa e sono terminate con delle minacce da parte dell'usuraio e di suo figlio. Siccome egli temeva di essere ucciso è espatriato legalmente dalla Turchia in data (...) maggio 2025. Nel mese di luglio 2025 ha conosciuto in Bosnia una cittadina italiana residente in Svizzera e ha iniziato una relazione. In data 2 febbraio 2026 il richiedente è arrivato in Svizzera con l'intenzione di sposarsi e chiedere asilo. B. Tramite la decisione del 21 aprile 2026, notificata elettronicamente in medesima data (cfr. [atto della SEM] n. [(...)]-38/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Con ricorso del 30 aprile 2026 l'interessato ha impugnato la suddetta decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo procedurale alla concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo il senso, all'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In via principale, egli ha postulato l'annullamento della decisione avversata e la concessione dell'ammissione provvisoria. A titolo subordinato ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM, per complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata. Al ricorso è stato annesso quale nuovo documento la comunicazione della data del matrimonio da parte dell'Ufficio di Stato Civile di (...) del 20 aprile 2026. D. Con ordinanza del 28 maggio 2026, il Tribunale ha concesso un termine al ricorrente per inoltrare la documentazione ufficiale dell'avvenuto matrimonio e per informare il Tribunale circa la richiesta formale per l'ottenimento di un permesso di dimora, con comminatoria che in mancanza di produzione della documentazione richiesta, il procedimento avrebbe proseguito il proprio corso. In data 8 giugno 2026 il ricorrente ha comunicato che il matrimonio non è stato celebrato alla data prevista, in quanto mancavano diversi documenti, che sarebbero stati trasmessi al Comune. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella sua decisione l'autorità inferiore ha ritenuto che i motivi d'asilo esposti dal ricorrente non siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha valutato che la relazione con la signora S.P. e le dichiarazioni relative all'asserito prossimo matrimonio, non modifica le conclusioni circa l'esigibilità del ritorno in Patria del ricorrente. 4.2 Il ricorrente, dal canto suo, non ha contestato nel proprio gravame la valutazione circa la mancata rilevanza dei motivi d'asilo addotti. Egli ha lamentato un accertamento incompleto o errato dei fatti giuridicamente rilevanti circa il matrimonio temporalmente prossimo con la signora S.P. e le conseguenze dello stesso sull'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Egli lamenta inoltre una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto concerne l'attribuzione cantonale, ciò in quanto il ricorrente si attendeva di essere assegnato al Cantone da egli richiesto. 5. 5.1 Dapprima, in relazione alla conclusione in secondo subordine del ricorrente, ovvero di accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), nonché di motivazione lacunosa della decisione impugnata (cfr. per il suo contenuto DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2, 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1), si osserva quanto segue. A differenza di quanto motivato dall'insorgente nel suo ricorso, si evince dalla decisione avversata, come la SEM abbia tenuto correttamente e completamente conto della situazione del ricorrente circa l'imminente matrimonio, anche indicando che egli potrà nel caso celebrarlo in Patria (cfr. p.to III, pag. 5 seg. della decisione impugnata). Sembra invero che la censura sia volta piuttosto a contestare la valutazione di diritto attuata dalla SEM. In tal senso il ricorrente, nel proprio allegato ricorsuale non indica quali ulteriori fatti dovesse accertare la SEM prima di pronunciarsi sulla domanda d'asilo del ricorrente, tanto da dover passare alla procedura ampliata. 5.2 Circa la censura del difetto di motivazione in relazione all'attribuzione cantonale, quest'ultima non risulta essere oggetto della procedura di cui ci si occupa, non essendosi l'autorità inferiore espressa in tal senso nella decisione impugnata. L'attribuzione al Cantone è stata oggetto della separata decisione del 16 giugno 2026, munita dell'indicazione dei relativi rimedi giuridici. Su tale censura non occorre pertanto entrare nel merito. 5.3 Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la conseguente conclusione in subordine esposta nel ricorso, devono quindi essere integralmente respinte e rispettivamente non vi si entra nel merito. 6. 6.1 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione è rimasta su tale punto incontestata. Non verrà pertanto ulteriormente trattata la tematica e si rimanda alla decisione impugnata. 6.2 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

7. 7.1 Giusta l'art. 44 LAsi, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito della stessa, la SEM pronuncia, di regola, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia. Ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1, l'allontanamento non è deciso qualora il richiedente l'asilo possieda un permesso di soggiorno o di dimora valido. 7.2 L'art. 14 cpv. 1 LAsi sancisce il principio dell'esclusività della procedura d'asilo. Dalla presentazione della domanda d'asilo sino alla partenza dalla Svizzera in seguito a una decisione d'allontanamento passata in giudicato, il richiedente non può infatti avviare una procedura volta al rilascio di un permesso di soggiorno secondo il diritto degli stranieri, salvo che abbia diritto al rilascio del medesimo. 7.3 Secondo la giurisprudenza, il Tribunale annulla una decisione d'allontanamento pronunciata dalla SEM qualora siano cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: esso ravvisi, a titolo pregiudiziale, un diritto potenziale al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno; l'interessato abbia presentato presso la competente autorità cantonale una domanda volta al rilascio del permesso; e tale domanda sia ancora pendente al momento della decisione del Tribunale. In tale evenienza, compete all'autorità cantonale pronunciarsi compiutamente sul soggiorno e sull'eventuale allontanamento dell'interessato (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, 9a, 10 e 11a; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 7.4 Nel caso in esame, il ricorrente non dispone di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora valida. Egli non ha inoltre allegato né comprovato di avere adito la competente autorità cantonale mediante una domanda di permesso. Difetta pertanto una delle condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per annullare la pronuncia dell'allontanamento. 7.5 Il ricorrente non adempie quindi le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera. La relativa pronuncia deve conseguentemente essere confermata. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nel proprio memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la conclusione dell'autorità inferiore, sostenendo che gli elementi agli atti sarebbero sufficienti per riconoscergli un diritto al rilascio di un permesso di dimora e che, pertanto, la competenza a pronunciarsi sul suo soggiorno e sul suo eventuale allontanamento spetterebbe alle autorità cantonali, e non alla SEM. Egli postula quindi la concessione dell'ammissione provvisoria. 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.3.2 Nell'ambito dell'esame dell'ammissibilità occorre pertanto verificare anche se le circostanze personali invocate dall'interessato siano atte a costituire un ostacolo giuridico concreto all'esecuzione dell'allontanamento. La mera intenzione di contrarre matrimonio o il semplice avvio di una procedura preparatoria non sono tuttavia sufficienti. È necessario che il progetto matrimoniale abbia raggiunto un grado di concretezza tale da rendere la celebrazione effettivamente e temporalmente prossima. 8.3.3 Il principio di non respingimento sancito dall'art. 5 cpv. 1 LAsi non trova applicazione nel caso concreto, non avendo il ricorrente reso verosimile di adempiere le condizioni della qualità di rifugiato. Dalle sue dichiarazioni, dagli atti di causa e dal ricorso non emergono inoltre elementi concreti che permettano di ritenere che, in caso di ritorno in Turchia, egli sarebbe esposto, con probabilità preponderante, a una pena o a un trattamento vietati dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale pubblico. L'esecuzione dell'allontanamento non viola pertanto, sotto tale profilo, gli impegni internazionali della Svizzera. 8.3.4 Nel caso in esame, il ricorrente ha indicato che l'Ufficio dello stato civile di (...) ha fissato la celebrazione del matrimonio con la signora S.P. per il 22 maggio 2026. Una volta trascorsa la data indicata, il Tribunale ha invitato l'insorgente a comunicare se il matrimonio fosse stato effettivamente celebrato e se egli avesse presentato presso la competente autorità cantonale una domanda volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Con scritto dell'8 giugno 2026, il ricorrente ha comunicato che la celebrazione non ha avuto luogo, poiché non erano ancora disponibili tutti i documenti necessari. L'insorgente non ha tuttavia comprovato di avere successivamente intrapreso passi concreti per completare la documentazione richiesta. Egli non ha inoltre trasmesso alcuna nuova comunicazione dell'Ufficio dello stato civile attestante il completamento della documentazione, il proseguimento della procedura preparatoria o la fissazione di una nuova data. Sino alla data della presente sentenza, egli non ha comunicato nuovi sviluppi o prodotto mezzi di prova idonei a dimostrare che gli impedimenti riscontrati siano stati rimossi o possano esserlo entro breve. Nell'ambito del proprio obbligo di collaborare, spettava all'insorgente informare tempestivamente il Tribunale circa eventuali progressi della procedura matrimoniale e produrre i relativi documenti. La precedente fissazione di una data non consente pertanto di ritenere che il matrimonio sia attualmente imminente o concretamente prevedibile entro un termine ragionevole. Il progetto matrimoniale non costituisce quindi, allo stato degli atti, un ostacolo giuridico all'esecuzione dell'allontanamento. Il ricorrente potrà inoltre proseguire dall'estero le pratiche necessarie al completamento della procedura preparatoria. Qualora il progetto matrimoniale dovesse successivamente concretizzarsi e risultassero adempiute le condizioni per la celebrazione, egli potrà rivolgersi alle competenti autorità cantonali al fine di ottenere un'eventuale autorizzazione d'entrata e di soggiorno in vista delle nozze. Le circostanze relative al progetto matrimoniale non rendono pertanto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. 8.3.5 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 Nella presente disamina, anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-1087/2024 succitata consid. 8.4.2; E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.2, D-4530/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 8.3.1). Inoltre l'insorgente proviene dalla città di Konya, nella provincia di Konya, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio del 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del TAF E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). Pertanto, dal profilo della situazione generale del Paese d'origine, non risultano esserci ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 8.4.3 Sotto il profilo personale il ricorrente è sano, formato e abile al lavoro con una importante esperienza lavorativa. Inoltre, egli dispone di una buona rete di sostegno in Turchia e all'estero composta da familiari con cui egli è in contatto. 8.4.4 Riassumendo, non v'è da ritenere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria al ricorrente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

9. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 10.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 10.3 Di regola, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). Se tuttavia le circostanze lo giustificano, il Tribunale può ripartirle diversamente o rinunciare ad addossarle alle parti; le spese inutili sono in particolare sopportate da chi le ha causate (art. 66 cpv. 1 seconda frase e cpv. 3 LTF in relazione con l'art. 6 LAsi). Secondo la giurisprudenza, le spese possono essere poste personalmente a carico del patrocinatore qualora questi, facendo prova di un minimo di diligenza professionale, avrebbe dovuto riconoscere l'inammissibilità o la manifesta inconsistenza del rimedio esperito e abbia nondimeno causato un dispendio procedurale inutile (cfr. sentenza del TAF D-4887/2018 del 4 settembre 2018, pag. 4, con ulteriori riferimenti). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Essa può essere aumentata al di là degli importi ordinari qualora particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustifichino (art. 2 cpv. 2 TS-TAF). 10.4 Nella fattispecie, la patrocinatrice del ricorrente ha formulato conclusioni in parte manifestamente estranee all'oggetto del litigio. Essa ha ad esempio censurato l'attribuzione cantonale dell'interessato, benché la decisione impugnata non contenesse alcuna pronuncia al riguardo e tale questione fosse suscettibile di essere oggetto di una distinta decisione munita di autonomi rimedi giuridici. Il ricorso è pertanto da considerarsi, almeno in parte, temerario. 10.5 Visto quanto sopra, le spese processuali di fr. 1'500.- vanno poste a carico della patrocinatrice (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della patrocinatrice. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: