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D-3055/2016

D-3055/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-02 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il 22 aprile 2013, A._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1). B. L'interessata è stata sentita in merito alle sue generalità, al suo viaggio e sommariamente sui suoi motivi d'asilo il 29 aprile 2013 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità; di seguito: verbale 1). In data 2 dicembre 2015 (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo; di seguito: verbale 2) la stessa è stata interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo ex art. 29 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Nel corso delle stesse audizioni l'interessata ha dichiarato essere cittadina della Cina (Repubblica Popolare) e di etnia tibetana. Ella avrebbe vissuto dalla nascita e sino al suo espatrio, avvenuto nell'ottobre del 2012, in una località chiamata C._______. Sempre secondo le sue stesse dichiarazioni tale luogo farebbe parte del comune di D._______, nel distretto di E._______, prefettura di F._______, provincia dello G._______, non discosto dal confine con il H._______ (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D20-21, pag. 4). C. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto nell'ottobre 2012, insieme ad un gruppo di amici, avrebbe organizzato e scritto dei manifesti in favore del ritorno del Dalai Lama in Tibet e per l'indipendenza dello stesso paese dalla Cina, che avrebbero voluto affiggere durante la notte del giorno dopo alle statue presenti presso il monastero di D._______. Quest'ultima parte non l'avrebbe però attuata, in quanto suo padre, rincasando il medesimo giorno, le avrebbe riferito di aver sentito che la polizia segreta cinese era già a conoscenza della loro azione pianificata. Per paura di essere arrestata dalle autorità cinesi, il padre ed il fratello le avrebbero organizzato il viaggio d'espatrio, ed insieme ad un passatore, avrebbe abbandonato il suo villaggio la sera del 19 ottobre 2012, recandosi illegalmente in H._______, per poi proseguire nell'aprile 2013 per l'Europa (cfr. verbale 1, pag. 6 segg.; verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.). Quali motivi successivi alla sua fuga evidenzia aver preso parte ad una manifestazione a I._______ durante l'inverno del 2013, come pure ad una manifestazione a J._______ il (...) marzo 2015, per l'indipendenza del Tibet, protestando contro i cinesi (cfr. verbale 2, D31-35, pag. 5). A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente non ha prodotto né documenti d'identità né altri documenti. A suo dire, non avrebbe mai posseduto un passaporto e la carta d'identità l'avrebbe gettata via durante la fuga (cfr. verbale 1, p.to 4.02 segg., pag. 6; verbale 2, D3 segg., pag. 2). D. In data 28 maggio 2013, su mandato della SEM, una persona esterna della Sezione LINGUA, ha condotto con la richiedente un'intervista telefonica della durata di 50 minuti, portante sulle conoscenze geografiche e culturali della regione d'origine nonché linguistiche dell'interessata. Il rapporto del 17 giugno 2013 (di seguito: esame LINGUA), derivante dal predetto colloquio telefonico, è giunto alla conclusione che vi sia poca probabilità che la ricorrente provenga dalla località allegata (villaggio denominato C._______, nel comune di D._______, distretto di E._______, prefettura di F._______, Regione Autonoma del Tibet nella Repubblica Popolare Cinese). E.Con scritto dell'8 gennaio 2016, la SEM ha inviato alla richiedente i risultati dell'esame LINGUA, spiegando il contenuto essenziale della valutazione dell'esperto, nonché il percorso professionale e le competenze dello stesso, concedendole il diritto di essere sentita in merito ed altresì offrendole la possibilità di ascoltare la conversazione telefonica avvenuta il 28 maggio 2013 (cfr. atto A17). F.La richiedente ha fatto uso della possibilità di ascoltare il colloquio telefonico (cfr. risultanze processuali) e con scritto del 17 marzo 2016, ha trasmesso all'autorità inferiore le proprie osservazioni. In queste ultime, ella ha ribadito di aver sempre vissuto in Tibet sino all'espatrio ed ha contestato l'analisi effettuata dalla SEM, in quanto non terrebbe conto delle numerose risposte corrette da lei date durante l'intervista con lo specialista, come pure che la stessa valutazione conterrebbe degli errori che metterebbero in discussione la credibilità di quanto osservato dall'esperto. Segnatamente rileva che la località di D._______ esisterebbe e che lei parlerebbe il dialetto tipico della sua regione, ovvero il (...). Inoltre, durante il colloquio telefonico, ella avrebbe prestato attenzione al suo parlato per rispetto allo specialista, che non comprenderebbe il suo dialetto. In tal senso ha richiesto alla SEM di essere interrogata nuovamente da parte di una persona esperta che parli il suo stesso dialetto ed in particolare pure in merito alla sua effettiva quotidianità ed attività lavorativa (cfr. atto A21). G.Con decisione del 13 aprile 2016, notificata alla richiedente il 14 aprile 2016 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, escludendo però esplicitamente il suo rinvio in Cina. H.Con ricorso datato 17 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 maggio 2016), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ella ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, nonché istanza di gratuito patrocinio nella persona del Dr. iur. Avv. Hans-Martin Allemann. Ha inoltre richiesto di procedere con l'esperimento di una perizia giudiziaria per appurare sia il suo dialetto sia le sue conoscenze del luogo d'origine e di offrirle la possibilità di prendere posizione in merito, chiedendo altresì di concedere l'effetto sospensivo al ricorso, nonché di effettuare un'audizione personale della ricorrente, con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha annesso i seguenti documenti:

- una copia della sua pagella scolastica del 1° semestre di Pretirocinio d'integrazione del 24.01.2014 (cfr. doc. 1, mezzo di prova n. 4);

- una copia del suo contratto di tirocinio del 25 agosto 2015 (cfr. doc. 1, mezzo di prova n. 5). I.Con scritto spontaneo del 20 maggio 2016 (cfr. risultanze processuali, data d'entrata: 23 maggio 2016), la ricorrente ha inoltrato al Tribunale, quali ulteriori mezzi di prova, uno scritto del signor K._______ con una copia della sua carta d'identità. A mente dell'insorgente, quest'ultimo scritto, certificherebbe che lei parli il dialetto di E._______. Chiede inoltre che il precitato venga sentito quale testimone in merito alle sue conoscenze linguistiche e del dialetto tibetano. L.Con decisione incidentale del 17 agosto 2016 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura; ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria, invitandola nel contempo a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura della presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del ricorso; nonché ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata dalla stessa. Con versamento del 30 agosto 2016 la ricorrente ha tempestivamente pagato l'anticipo richiesto (cfr. risultanze processuali). M.Nella sua risposta al ricorso del 5 ottobre 2016 l'autorità di prime cure ha proposto la reiezione del gravame,

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione querelata l'autorità inferiore ha considerato in primo luogo le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata troppo generiche, concise, nonché contrarie alla logica dell'agire e quindi inverosimili. In secondo luogo dall'esame LINGUA esperito, risulterebbe che le sue conoscenze geografiche e culturali non corrisponderebbero con quelle di una persona proveniente dalla località da lei allegata e dalle origini contadine. A titolo esemplificativo, non sarebbe stata in grado di indicare la distanza del suo villaggio dal confine con il H._______, avrebbe descritto in termini generici la città di E._______ e le sue nozioni in merito agli abiti tradizionali indossati nella regione sarebbero carenti, nonché il processo di lavorazione del terreno famigliare e della mungitura degli yak non sarebbero stati descritti in modo soddisfacente. Infine ella avrebbe parlato, senza alcuna difficoltà e durante l'intero colloquio telefonico con l'esperto LINGUA, il dialetto Koine, e questo malgrado il breve periodo trascorso tra il suo presunto espatrio ed il colloquio telefonico con lo specialista. Alla luce delle succitate considerazioni la SEM è giunta alla conclusione che le probabilità che la richiedente sia stata socializzata in Cina siano minime, mentre invece è molto probabile che la stessa sia stata socializzata al di fuori di tale paese, in una comunità tibetana in esilio. Per il resto, ritiene non ricevibili le sue richieste di una nuova intervista con un esperto LINGUA circa le sue mansioni quotidiane e che parli il dialetto (...), in quanto le sue motivazioni in merito non sarebbero convincenti ed all'inizio del colloquio telefonico con l'esperto, la richiedente sarebbe stata invitata espressamente ad esprimersi nel proprio dialetto. Con riferimento ai motivi allegati dalla ricorrente circa le sue supposte partecipazioni a manifestazioni in Svizzera contro il Governo cinese, gli stessi sono ritenuti dalla SEM irrilevanti. A mente dell'autorità inferiore, la stessa avrebbe difatti svolto un ruolo quale mera partecipante e non vi sarebbe agli atti alcun elemento fondante un timore concreto di subire delle persecuzioni a causa di tali attività nel suo paese d'origine. Per quanto concerne l'allontanamento dell'insorgente, la SEM ha ritenuto di non dover valutare eventuali ostacoli all'allontanamento della stessa, in quanto la richiedente avrebbe violato il suo obbligo di collaborare, non rivelando la sua vera provenienza ed identità.

E. 3.2 Nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti esposti nel corso di procedura, contesta dapprima la decisione dell'autorità inferiore, ritenendo che la stessa sarebbe inficiata da elementi errati in merito sia alle sue conoscenze linguistiche che geografiche e culturali della sua regione d'origine. Tali elementi erronei deriverebbero dalle carenti conoscenze in materia dell'esperto LINGUA. Segnatamente afferma che durante l'intervista con l'esperto ella avrebbe rettamente nominato e situato la località di D._______, che a mente dell'esperto invece non esisterebbe. Avrebbe inoltre dichiarato correttamente che il suo villaggio è situato vicino al confine nepalese e la sua descrizione degli abiti tradizionali, che non sarebbero più indossati nella sua regione, corrisponderebbe alla realtà. Contesta in seguito di esprimersi nel dialetto Koine, in quanto lei parlerebbe il dialetto tipico della sua regione, ovvero il (...). Il fatto che la decisione impugnata non contenga alcuni degli elementi corretti da lei forniti durante il colloquio telefonico con lo specialista (la località di D._______ come pure il termine "(...)" da lei utilizzato per designare il capoluogo di una provincia rispettivamente di un distretto), sarebbero secondo la ricorrente lesivi del suo diritto di essere sentita. Nel proseguo dell'impugnativa asserisce che, a differenza di quanto constatato dalla SEM, i motivi d'asilo da lei dichiarati sarebbero verosimili e rilevanti. In particolare la fuga dal suo luogo d'origine sarebbe stata l'unica soluzione razionale nelle circostanze addotte, poiché se le autorità di polizia fossero venute a conoscenza di un'azione di volantinaggio come quella pianificata da lei e dai suoi amici, nel contesto politico vigente in Tibet, sarebbe certo che loro stessi e le loro famiglie subirebbero un arresto e delle persecuzioni. Sostiene inoltre che avendo lasciato la Repubblica Popolare Cinese illegalmente, senza alcun documento d'identità valido, ella sarebbe esposta a delle sanzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. L'autorità di prime cure avrebbe infine negato a torto alla ricorrente la qualità di rifugiato, poiché i motivi soggettivi successivi alla fuga da lei dichiarati, sarebbero dimostrativi di un rischio per la stessa di subire dei pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro nel suo paese d'origine. In conclusione, l'insorgente ha chiesto a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata - escluso il punto 4 del dispositivo -, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale ha postulato che le vengano riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi e che le venga concessa l'ammissione provvisoria a seguito dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché istanza di gratuito patrocinio nella persona del Dr. iur. Avv. Hans - Martin Allemann. Ha altresì richiesto di procedere con l'esperimento di una perizia giudiziaria per appurare sia il suo dialetto sia le sue conoscenze del luogo d'origine e di offrirle la possibilità di prendere posizione in merito, chiedendo inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché di effettuare un'audizione personale della ricorrente, con protesta di spese e ripetibili.

E. 4.1 Questo Tribunale ritiene in primo luogo di dover esaminare la censura mossa dalla ricorrente in merito ad una presunta violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'autorità di prime cure, che se constatata, comporta di regola, l'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed., Berna 2015, pag. 311 segg. con riferimenti citati).

E. 4.2 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 Cost. (RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1; DTF 111 Ia 273 consid. 2b e DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, §19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 segg., pag. 509).

E. 4.3 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente censura il fatto che la SEM abbia estromesso dalla decisione querelata gli elementi erronei (circa la località di D._______ ed il termine tibetano "(...)") presentati nel rapporto dallo specialista, senza alcuna motivazione, e ciò, a suo dire comporterebbe una violazione del suo diritto di essere sentita. Il Tribunale osserva in specie che il contenuto essenziale dell'esame LINGUA corrisponde, nella sua essenza, agli elementi ritenuti dalla SEM nella decisione impugnata per negare la provenienza della richiedente dal Tibet. La decisione avversata prende ugualmente in considerazione la presa di posizione dell'interessata del 17 marzo 2016, ritenendo tuttavia che le spiegazioni e mezzi di prova forniti non fossero suscettibili di modificare le conclusioni esposte dall'esaminatore. Pertanto la ricorrente ha potuto validamente rendersi conto della portata dell'esame LINGUA, rispettivamente della decisione dell'autorità inferiore ed impugnarla con conoscenza di causa. Per convincersene è sufficiente riferirsi alla sua presa di posizione del 17 marzo 2016, come pure al suo memoriale ricorsuale, nei quali l'insorgente ha contestato puntualmente gli elementi dell'analisi di provenienza ritenuti nel riassunto dell'8 gennaio 2016 e nella decisione avversata. Inoltre il colloquio telefonico è stato messo a disposizione dell'interessata, che ha potuto sentirlo.

E. 4.4 Visto quanto precede, la censura mossa dalla ricorrente su una sua presunta violazione del diritto di essere sentita, deve essere disattesa.

E. 5.1 Circa l'esame LINGUA, si rimarca che tale analisi porta di regola sulle conoscenze geografiche e culturali, così come sulle conoscenze linguistiche del richiedente, tramite un mandato esterno al Servizio LINGUA. Lo stesso esame non costituisce una perizia ai sensi dell'art. 12 lett. e PA, bensì può definirsi una consulenza tecnica di parte (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti), e può essere sussunta a mezzo di prova ai sensi dell'art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1 e referenze citate). Ove la stessa emani da una persona particolarmente qualificata e presenti le garanzie sufficienti di indipendenza, rispetti il principio dell'immediatezza delle prove, si fondi su dei mezzi in grado di identificare la nazionalità o il paese d'origine del richiedente l'asilo ed infine presenti un esposto dei motivi e delle conclusioni dell'analisi così come dei dati afferenti alla formazione, alle qualifiche, all'obbiettività ed all'imparzialità dell'esperto, il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e 4.2.2, sentenza del TAF D-3114/2017 del 10 agosto 2017, sentenza del TAF E-3361/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.1).

E. 5.2 Dall'esame LINGUA esperito dall'autorità inferiore, risulta che la ricorrente abbia alcune conoscenze geografiche ed amministrative della regione d'origine allegata (ad esempio è stata in grado di situare correttamente il suo presunto villaggio, alcune località prossime allo stesso, un monastero che è un'attrazione della regione, come pure che il suo villaggio sia molto vicino al confine con il H._______). Ciò nonostante, l'esaminatore rileva che molte delle indicazioni geografiche, culturali e sociali da lei fornite sono state inesatte o lacunose. A titolo d'esempio non è stata in grado di indicare la distanza a piedi dal suo villaggio al confine cinese-(...) e questo malgrado il suo villaggio sia prossimo al confine; ha descritto in modo superficiale la città di E._______ ed anche se dicasi figlia di una famiglia contadina, non è stata in grado di descrivere la mungitura delle mucche yak, né la lavorazione del suo terreno; come pure scorretta risulta la sua spiegazione degli abiti tradizionali femminili che sarebbero tutt'ora indossati nella regione di E._______. Anche dal profilo linguistico l'insorgente si distinguerebbe dalle persone provenienti dalla sua supposta regione d'origine, poiché si sarebbe espressa durante il corso dell'intervista nello stesso dialetto tibetano dell'intervistatore, ovvero il Koine, senza alcuna incomprensione linguistica o difficoltà in tal senso. L'esperto esterno alla SEM ha quindi concluso che la probabilità che la ricorrente sia stata socializzata nella regione geografica in Tibet da lei fornita, sia minima.

E. 5.3 Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale osserva che, nella presente disamina, l'esame LINGUA è stato condotto sia sulle conoscenze geografiche e culturali dell'insorgente della regione da dove dichiara essere originaria, sia in merito alla lingua utilizzata dalla medesima. Non esiste agli atti alcun elemento per dubitare delle qualifiche e delle competenze della persona mandatata per svolgere il colloquio telefonico del 28 maggio 2013 e redigere, in base allo stesso, il rapporto dell'esame LINGUA. La censura mossa dalla ricorrente in merito alla credibilità dell'esaminatore sia nella sua presa di posizione del 17 marzo 2016 che nel ricorso (pagg. 6-8), messa a suo dire in dubbio poiché l'esperto avrebbe erratamente ritenuto che la località di D._______ non esisterebbe e che il termine tibetano "(...)" non sarebbe più in uso per designare il capoluogo di una provincia rispettivamente di un distretto, non può essere seguita. Risulta invero che l'esame LINGUA si basi su dei numerosi criteri di valutazione e non solo sulle due differenze rimarcate dalla ricorrente, che sono pertinenti e ponderati, e che risultano convincenti. Tra l'altro, l'argomentazione della ricorrente riguardo alla località D._______, risulta oltremodo scorretta, in quanto nell'esame LINGUA - il quale contenuto è stato riassunto dalla SEM alla ricorrente (cfr. supra, lett. E) - si osserva quanto affermato dalla stessa insorgente, ovvero che D._______ quale località esiste, ma che quest'ultima non avrebbe lo statuto di comune, come riferito durante l'intervista telefonica dall'interessata. Pertanto anche tale censura, non può essere seguita. Il suddetto rapporto risponde inoltre alle esigenze giurisprudenziali formali e di contenuto (cfr. consid. 5.1), nonché il suo contenuto essenziale è stato comunicato all'insorgente e le è stata data la possibilità di esprimersi in un termine ragionevole. Lo stesso ha pertanto un alto valore probatorio e verrà preso in considerazione a tale titolo.

E. 6.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 6.2 L'asilo non è concesso al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (art. 54 LAsi).

E. 6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7 Il Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia di asilo rese dalla ricorrente, si esauriscono in contraddittorie, incoerenti e generiche affermazioni, non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.

E. 7.1 Innanzitutto le allegazioni dell'insorgente sono contraddittorie, poiché per esempio, nel corso dell'audizione sulle generalità dell'aprile 2013, ella ha asserito che dal suo villaggio sino al confine con il H._______, occorrerebbe qualche ora di tragitto a piedi (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), salvo poi, nel colloquio con l'esperto LINGUA, rispondere unicamente che lo stesso sarebbe molto vicino; ed infine, nell'audizione sui motivi, che lo stesso disterebbe a 10-15 minuti dal confine (cfr. verbale 2, D97, pag. 11). Tali incoerenze nelle risposte della richiedente, non sono compatibili con una persona che conosca la reale situazione del villaggio dalla quale proviene. Le allegazioni sollevate dall'insorgente sia nel suo atto ricorsuale che nella presa di posizione del 17 marzo 2016 per spiegare i motivi per i quali non sarebbe riuscita, durante il colloquio telefonico con l'esperto, a fornire il tempo di percorrenza dal villaggio d'origine al confine con il H._______, si risolvono in generiche affermazioni, che non modificano la valutazione del Tribunale in merito. Invero, tali asserti non possono essere seguiti, in quanto da una persona che abita così prossima al confine, ci si può attendere che la stessa ne sappia stimare, almeno approssimativamente, la distanza di percorrenza a piedi dal suo villaggio. A ciò si aggiunge pure la narrazione dell'insorgente, in più punti determinanti contraddittoria, circa la preparazione dell'azione con manifesti che lei ed alcuni amici avrebbero pianificato di compiere e della fuga che ne sarebbe derivata (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.; verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.). A titolo d'esempio, ella si è contraddetta in merito al giorno ed all'anno in cui ella insieme a degli amici si era riunita per preparare l'azione con i manifesti e quando questa sarebbe dovuta avvenire, riferendo nella prima audizione sui motivi d'asilo, che si sarebbero ritrovati il (...) ottobre 2013 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) rispettivamente il (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), salvo poi asserire, nell'audizione sui motivi d'asilo, che si sarebbero incontrati il (...) ottobre 2012 e l'azione si sarebbe dovuta svolgere il giorno dopo (cfr. verbale 2, D23, pag. 4). Anche la data in cui suo padre avrebbe appreso dell'azione pianificata è divergente. Difatti, nella prima audizione, risulterebbe il (...) ottobre 2013 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.) rispettivamente il (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), mentre che durante l'audizione sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato trattarsi del (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 2, D23, pag. 4). Ella ha inoltre asserito nell'audizione sui motivi, dapprima che il paesaggio che avrebbe attraversato durante la fuga, sarebbe pianeggiante e vuoto (cfr. verbale 2, D85, pag. 10), quando invece successivamente si contraddice affermando vi siano anche alcune montagne (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 10 seg.). Sempre a titolo esemplificativo, malgrado le diverse possibilità offertele dall'auditore, le dichiarazioni dell'insorgente quo ai posti che avrebbe attraversato, come pure come si sarebbe orientata durante la notte e come avrebbe trascorso le giornate della fuga, sono rimaste generiche e poco sostanziate (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 10 segg.). Il ricorso, apportando quale unica spiegazione in merito, che la prova degli asserti dell'insorgente non potrebbe essere condotta, in quanto la stessa sarebbe espatriata proprio per evitare un suo arresto e delle persecuzioni da parte delle autorità cinesi, come sarebbe risaputo avverrebbe dopo tali accadimenti data la situazione in Tibet, non porta alcun elemento concreto a sostegno delle sue allegazioni ed atto a modificare tale conclusione.

E. 7.2 È inoltre d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile la sua cittadinanza cinese e di essere stata socializzata in Tibet, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo racconto sui motivi d'asilo. A titolo d'esempio, la ricorrente si è espressa durante il colloquio telefonico con l'esperto LINGUA nel dialetto Koine, dialetto tipico della diaspora tibetana (cfr. atto A17). Non soccorre la spiegazione fornita dall'insorgente nella sua presa di posizione del 17 marzo 2016 e ripetuta in sede ricorsuale, ovvero che ella parlerebbe il (...) e non sarebbe invece in grado di esprimersi in Koine, in quanto risulta dall'esame LINGUA esperito che la ricorrente si sia espressa, durante tutto il corso del colloquio telefonico con l'esperto, nel suo stesso dialetto, ovvero il Koine - ciò che non viene contestato dalla ricorrente - senza alcuna difficoltà e senza introdurre dei termini tipici di un altro dialetto. Il Tribunale ritiene che queste ultime si sarebbero invece palesate, durante il corso del lungo colloquio telefonico, se il Koine non fosse stato l'idioma da lei quotidianamente utilizzato. Inoltre, appare poco plausibile che ella, dopo un soggiorno di sei mesi in H._______, abbia usato unicamente le espressioni che avrebbe appreso lì, sostituendo le espressioni che ha usato per diciotto anni della sua vita in Tibet. Giova inoltre in proposito rilevare che la ricorrente stessa si contraddice quando afferma dapprima di non parlare il dialetto Koine, e poco dopo di aver prestato attenzione al suo idioma durante l'intervista con lo specialista, dato che quest'ultimo non conosceva il dialetto (...) (cfr. osservazioni del 17 marzo 2016, pag. 4). Altresì la ricorrente ha dato delle risposte generiche e superficiali sia in merito alla complessa mungitura degli yak (animali che sarebbero in proprietà alla famiglia), alla coltivazione di un campo, come pure nella descrizione della città di E._______ e degli abiti tradizionali indossati dalle donne della sua regione (cfr. atto A17), ciò che fa seriamente dubitare della provenienza allegata dalla ricorrente, in quanto ci si attenderebbe da una persona che ha vissuto nella regione durante diciotto anni e figlia di una famiglia di estrazione contadina, una descrizione maggiormente circostanziata e dettagliata delle stesse. Le allegazioni ricorsuali, per la loro genericità ed inconsistenza, non sono atte a modificarne il giudizio negativo. Infine si rileva che il solo fatto che la ricorrente parli un dialetto tibetano, non è prova sufficiente atta a dimostrare la sua cittadinanza cinese. La ricorrente, malgrado le sia stato esplicitamente ricordato il suo obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi (cfr. verbale 1, p.to 4.07, pag. 6; verbale 2, D3 segg., pag. 2 seg.), non ha a tuttora consegnato alcun documento di viaggio o d'identità o qualsivoglia altro mezzo di prova, che possano chiarificare la sua identità o rispettivamente la sua origine. La mancata consegna di documenti d'identità, costituisce una violazione dell'obbligo di collaborare secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi. Le motivazioni fornite dall'insorgente nel corso di procedura e nell'atto ricorsuale (cfr. punto 1b, pag. 9) circa le difficoltà di procurarsi tali documenti, poiché non avrebbe alcun contatto con i suoi familiari dal momento della sua fuga dal suo Paese, non risultano asserzioni sufficienti e concrete per dimostrare che ella non potesse dar seguito al suo dovere di collaborare.

E. 7.3 Alla luce di quanto sopra le richieste di prova proposte dall'interessata, ovvero l'esperimento di una perizia sulle sue conoscenze geografiche e linguistiche, una sua audizione personale, così come l'audizione del signor K._______ quale testimone, non risultano, viste le evidenti incoerenze e lacune della richiedente in materia già sopra evidenziate, atte a provare il contrario o a far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione. Per questi motivi le richieste di amministrazione di prove formulate dall'insorgente, vengono respinte. Altresì, circa il dialetto parlato dall'insorgente, il Tribunale rileva che dalla dichiarata partenza di espatrio dal suo Paese d'origine, sono trascorsi già più di cinque anni, tempo più che sufficiente per imparare un altro idioma quale il dialetto (...). In tal senso, anche lo scritto spontaneo del 20 maggio 2016 del signor K._______, prodotto dalla ricorrente in sede ricorsuale, anche corrispondesse alla realtà attuale, non è atto a dimostrare in alcun modo l'idioma originario della ricorrente.

E. 7.4 Nell'insieme questo Tribunale giunge alla conclusione che la SEM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e che la ricorrente non sia stata socializzata in Cina, bensì molto probabilmente in una comunità tibetana in esilio. Alla luce di tali considerazioni, la questione dell'illegalità di un'eventuale partenza per la Cina non si pone e la ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell'art. 54 LAsi (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.4 segg.).

E. 7.5 Ne consegue che in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, il gravame non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera, in quanto non possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido, né è colpita da una decisione di espulsione ex art. 121 cpv. 2 Cost. o di estradizione (art. 14 cpv. 1 seg. nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); DTAF 2013/37 consid. 4.4). Anche su questo punto la decisione avversata va pertanto tutelata.

E. 9.1 Giusta l'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; altrimenti la SEM ne dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 9.2 Il Tribunale ha precisato nella DTAF 2014/12 la prassi pubblicata nella Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 1, nel senso che, per le persone di etnia tibetana che non dichiarano o dissimulano la loro reale origine, occorre presumere l'assenza di pertinenti motivi ostativi al rinvio verso il luogo dove hanno soggiornato in precedenza (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.10). Il principio inquisitorio di cui al disposto art. 12 PA, trova il suo limite nell'obbligo di collaborare del richiedente l'asilo (art. 8 LAsi). Egli deve in particolare dichiarare le sue generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità. Se il richiedente l'asilo viola il suo obbligo di collaborare, dissimulando lo stato effettivo che detiene in Nepal o in India, egli renderà di fatto impossibile l'esame del principio dello Stato terzo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi. Inoltre, tramite la dissimulazione e l'occultamento della sua reale origine, l'interessato rende impossibile anche l'esame della qualità di rifugiato in relazione alla sua reale patria (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9). Il richiedente l'asilo in questione dovrà pertanto sopportare le conseguenze della violazione del suo obbligo di collaborare, qualora le competenti autorità in materia di asilo giungano alla conclusione che non sussistano motivi a sfavore di un ritorno al precedente luogo di soggiorno (cfr. DTAF 2014/12 consid. 6; cfr. anche fra le tante: sentenze del Tribunale D-2541/2018 del 31 maggio 2018 consid. 8.2 e E-2937/2016 del 17 maggio 2018 consid. 5.2).

E. 9.3 Nella presente disamina, è possibile che la ricorrente abbia vissuto in una comunità tibetana in esilio in India o in Nepal, dove esiste per i membri di tale etnia, la possibilità di soggiornare legalmente ed anche di ottenerne la relativa nazionalità, come espresso dal Tribunale nella DTAF 2014/12 consid. 5.8. Alla luce di quanto precede e vista l'assenza di elementi concreti relativi al vero Paese di provenienza dell'interessata, non vi è luogo di ritenere l'esistenza di motivi pertinenti ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese d'origine (DTAF 2014/12 consid. 5.10). Tuttavia, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata (dispositivo della decisione), non potendo essere escluso che la ricorrente possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11).

E. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche riguardo alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, la decisione querelata va confermata.

E. 10 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 30 agosto 2016.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 30 agosto 2016. 3.Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3055/2016 Sentenza del 2 agosto 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), dichiaratasi proveniente dalla Cina (Repubblica Popolare) patrocinata dal Dr. iur., avv. Hans-Martin Allemann, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 aprile 2016 / N (...). Fatti: A. Il 22 aprile 2013, A._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1). B. L'interessata è stata sentita in merito alle sue generalità, al suo viaggio e sommariamente sui suoi motivi d'asilo il 29 aprile 2013 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità; di seguito: verbale 1). In data 2 dicembre 2015 (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo; di seguito: verbale 2) la stessa è stata interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo ex art. 29 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Nel corso delle stesse audizioni l'interessata ha dichiarato essere cittadina della Cina (Repubblica Popolare) e di etnia tibetana. Ella avrebbe vissuto dalla nascita e sino al suo espatrio, avvenuto nell'ottobre del 2012, in una località chiamata C._______. Sempre secondo le sue stesse dichiarazioni tale luogo farebbe parte del comune di D._______, nel distretto di E._______, prefettura di F._______, provincia dello G._______, non discosto dal confine con il H._______ (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D20-21, pag. 4). C. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto nell'ottobre 2012, insieme ad un gruppo di amici, avrebbe organizzato e scritto dei manifesti in favore del ritorno del Dalai Lama in Tibet e per l'indipendenza dello stesso paese dalla Cina, che avrebbero voluto affiggere durante la notte del giorno dopo alle statue presenti presso il monastero di D._______. Quest'ultima parte non l'avrebbe però attuata, in quanto suo padre, rincasando il medesimo giorno, le avrebbe riferito di aver sentito che la polizia segreta cinese era già a conoscenza della loro azione pianificata. Per paura di essere arrestata dalle autorità cinesi, il padre ed il fratello le avrebbero organizzato il viaggio d'espatrio, ed insieme ad un passatore, avrebbe abbandonato il suo villaggio la sera del 19 ottobre 2012, recandosi illegalmente in H._______, per poi proseguire nell'aprile 2013 per l'Europa (cfr. verbale 1, pag. 6 segg.; verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.). Quali motivi successivi alla sua fuga evidenzia aver preso parte ad una manifestazione a I._______ durante l'inverno del 2013, come pure ad una manifestazione a J._______ il (...) marzo 2015, per l'indipendenza del Tibet, protestando contro i cinesi (cfr. verbale 2, D31-35, pag. 5). A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente non ha prodotto né documenti d'identità né altri documenti. A suo dire, non avrebbe mai posseduto un passaporto e la carta d'identità l'avrebbe gettata via durante la fuga (cfr. verbale 1, p.to 4.02 segg., pag. 6; verbale 2, D3 segg., pag. 2). D. In data 28 maggio 2013, su mandato della SEM, una persona esterna della Sezione LINGUA, ha condotto con la richiedente un'intervista telefonica della durata di 50 minuti, portante sulle conoscenze geografiche e culturali della regione d'origine nonché linguistiche dell'interessata. Il rapporto del 17 giugno 2013 (di seguito: esame LINGUA), derivante dal predetto colloquio telefonico, è giunto alla conclusione che vi sia poca probabilità che la ricorrente provenga dalla località allegata (villaggio denominato C._______, nel comune di D._______, distretto di E._______, prefettura di F._______, Regione Autonoma del Tibet nella Repubblica Popolare Cinese). E.Con scritto dell'8 gennaio 2016, la SEM ha inviato alla richiedente i risultati dell'esame LINGUA, spiegando il contenuto essenziale della valutazione dell'esperto, nonché il percorso professionale e le competenze dello stesso, concedendole il diritto di essere sentita in merito ed altresì offrendole la possibilità di ascoltare la conversazione telefonica avvenuta il 28 maggio 2013 (cfr. atto A17). F.La richiedente ha fatto uso della possibilità di ascoltare il colloquio telefonico (cfr. risultanze processuali) e con scritto del 17 marzo 2016, ha trasmesso all'autorità inferiore le proprie osservazioni. In queste ultime, ella ha ribadito di aver sempre vissuto in Tibet sino all'espatrio ed ha contestato l'analisi effettuata dalla SEM, in quanto non terrebbe conto delle numerose risposte corrette da lei date durante l'intervista con lo specialista, come pure che la stessa valutazione conterrebbe degli errori che metterebbero in discussione la credibilità di quanto osservato dall'esperto. Segnatamente rileva che la località di D._______ esisterebbe e che lei parlerebbe il dialetto tipico della sua regione, ovvero il (...). Inoltre, durante il colloquio telefonico, ella avrebbe prestato attenzione al suo parlato per rispetto allo specialista, che non comprenderebbe il suo dialetto. In tal senso ha richiesto alla SEM di essere interrogata nuovamente da parte di una persona esperta che parli il suo stesso dialetto ed in particolare pure in merito alla sua effettiva quotidianità ed attività lavorativa (cfr. atto A21). G.Con decisione del 13 aprile 2016, notificata alla richiedente il 14 aprile 2016 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, escludendo però esplicitamente il suo rinvio in Cina. H.Con ricorso datato 17 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 maggio 2016), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ella ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, nonché istanza di gratuito patrocinio nella persona del Dr. iur. Avv. Hans-Martin Allemann. Ha inoltre richiesto di procedere con l'esperimento di una perizia giudiziaria per appurare sia il suo dialetto sia le sue conoscenze del luogo d'origine e di offrirle la possibilità di prendere posizione in merito, chiedendo altresì di concedere l'effetto sospensivo al ricorso, nonché di effettuare un'audizione personale della ricorrente, con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha annesso i seguenti documenti:

- una copia della sua pagella scolastica del 1° semestre di Pretirocinio d'integrazione del 24.01.2014 (cfr. doc. 1, mezzo di prova n. 4);

- una copia del suo contratto di tirocinio del 25 agosto 2015 (cfr. doc. 1, mezzo di prova n. 5). I.Con scritto spontaneo del 20 maggio 2016 (cfr. risultanze processuali, data d'entrata: 23 maggio 2016), la ricorrente ha inoltrato al Tribunale, quali ulteriori mezzi di prova, uno scritto del signor K._______ con una copia della sua carta d'identità. A mente dell'insorgente, quest'ultimo scritto, certificherebbe che lei parli il dialetto di E._______. Chiede inoltre che il precitato venga sentito quale testimone in merito alle sue conoscenze linguistiche e del dialetto tibetano. L.Con decisione incidentale del 17 agosto 2016 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura; ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria, invitandola nel contempo a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura della presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del ricorso; nonché ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata dalla stessa. Con versamento del 30 agosto 2016 la ricorrente ha tempestivamente pagato l'anticipo richiesto (cfr. risultanze processuali). M.Nella sua risposta al ricorso del 5 ottobre 2016 l'autorità di prime cure ha proposto la reiezione del gravame, considerando che non erano stati presentati fatti o mezzi di prova nuovi che permettessero una modifica della decisione impugnata. Si è inoltre determinata in merito allo scritto del signor K._______ prodotto dall'insorgente, rilevando che la conclusione di inverosimiglianza che la medesima sia stata socializzata in Tibet, non si fonderebbe sulle conoscenze del dialetto di E._______ da parte della ricorrente, bensì sulle sue conoscenze del dialetto Koine come pure sulle lacune emerse dall'esame LINGUA. N.Con replica del 24 ottobre 2016, la ricorrente si è riconfermata pienamente nelle argomentazioni e conclusioni contenute nell'atto ricorsuale. In merito alle sue conoscenze linguistiche, ella sostiene che il colloquio telefonico con l'esperto non avrebbe provato che lei parli un altro dialetto rispetto a quello di E._______, in quanto quest'ultimo non conoscerebbe tale idioma e quindi non potrebbe valutarlo con oggettività, riconfermandosi per il resto nella richiesta dell'esperimento di una perizia neutrale sulle sue conoscenze linguistiche e geografiche, perché venga rispettato il suo diritto di essere sentita a norma dell'art. 29 cpv. 2 Cost. O.Nella sua duplica del 14 novembre 2016, trasmessa all'insorgente per informazione, l'autorità di prime cure si è nuovamente riconfermata nelle motivazioni e conclusioni di cui alla decisione impugnata e come già espresso nel suo atto responsivo del 5 ottobre 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione querelata l'autorità inferiore ha considerato in primo luogo le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata troppo generiche, concise, nonché contrarie alla logica dell'agire e quindi inverosimili. In secondo luogo dall'esame LINGUA esperito, risulterebbe che le sue conoscenze geografiche e culturali non corrisponderebbero con quelle di una persona proveniente dalla località da lei allegata e dalle origini contadine. A titolo esemplificativo, non sarebbe stata in grado di indicare la distanza del suo villaggio dal confine con il H._______, avrebbe descritto in termini generici la città di E._______ e le sue nozioni in merito agli abiti tradizionali indossati nella regione sarebbero carenti, nonché il processo di lavorazione del terreno famigliare e della mungitura degli yak non sarebbero stati descritti in modo soddisfacente. Infine ella avrebbe parlato, senza alcuna difficoltà e durante l'intero colloquio telefonico con l'esperto LINGUA, il dialetto Koine, e questo malgrado il breve periodo trascorso tra il suo presunto espatrio ed il colloquio telefonico con lo specialista. Alla luce delle succitate considerazioni la SEM è giunta alla conclusione che le probabilità che la richiedente sia stata socializzata in Cina siano minime, mentre invece è molto probabile che la stessa sia stata socializzata al di fuori di tale paese, in una comunità tibetana in esilio. Per il resto, ritiene non ricevibili le sue richieste di una nuova intervista con un esperto LINGUA circa le sue mansioni quotidiane e che parli il dialetto (...), in quanto le sue motivazioni in merito non sarebbero convincenti ed all'inizio del colloquio telefonico con l'esperto, la richiedente sarebbe stata invitata espressamente ad esprimersi nel proprio dialetto. Con riferimento ai motivi allegati dalla ricorrente circa le sue supposte partecipazioni a manifestazioni in Svizzera contro il Governo cinese, gli stessi sono ritenuti dalla SEM irrilevanti. A mente dell'autorità inferiore, la stessa avrebbe difatti svolto un ruolo quale mera partecipante e non vi sarebbe agli atti alcun elemento fondante un timore concreto di subire delle persecuzioni a causa di tali attività nel suo paese d'origine. Per quanto concerne l'allontanamento dell'insorgente, la SEM ha ritenuto di non dover valutare eventuali ostacoli all'allontanamento della stessa, in quanto la richiedente avrebbe violato il suo obbligo di collaborare, non rivelando la sua vera provenienza ed identità. 3.2 Nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti esposti nel corso di procedura, contesta dapprima la decisione dell'autorità inferiore, ritenendo che la stessa sarebbe inficiata da elementi errati in merito sia alle sue conoscenze linguistiche che geografiche e culturali della sua regione d'origine. Tali elementi erronei deriverebbero dalle carenti conoscenze in materia dell'esperto LINGUA. Segnatamente afferma che durante l'intervista con l'esperto ella avrebbe rettamente nominato e situato la località di D._______, che a mente dell'esperto invece non esisterebbe. Avrebbe inoltre dichiarato correttamente che il suo villaggio è situato vicino al confine nepalese e la sua descrizione degli abiti tradizionali, che non sarebbero più indossati nella sua regione, corrisponderebbe alla realtà. Contesta in seguito di esprimersi nel dialetto Koine, in quanto lei parlerebbe il dialetto tipico della sua regione, ovvero il (...). Il fatto che la decisione impugnata non contenga alcuni degli elementi corretti da lei forniti durante il colloquio telefonico con lo specialista (la località di D._______ come pure il termine "(...)" da lei utilizzato per designare il capoluogo di una provincia rispettivamente di un distretto), sarebbero secondo la ricorrente lesivi del suo diritto di essere sentita. Nel proseguo dell'impugnativa asserisce che, a differenza di quanto constatato dalla SEM, i motivi d'asilo da lei dichiarati sarebbero verosimili e rilevanti. In particolare la fuga dal suo luogo d'origine sarebbe stata l'unica soluzione razionale nelle circostanze addotte, poiché se le autorità di polizia fossero venute a conoscenza di un'azione di volantinaggio come quella pianificata da lei e dai suoi amici, nel contesto politico vigente in Tibet, sarebbe certo che loro stessi e le loro famiglie subirebbero un arresto e delle persecuzioni. Sostiene inoltre che avendo lasciato la Repubblica Popolare Cinese illegalmente, senza alcun documento d'identità valido, ella sarebbe esposta a delle sanzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. L'autorità di prime cure avrebbe infine negato a torto alla ricorrente la qualità di rifugiato, poiché i motivi soggettivi successivi alla fuga da lei dichiarati, sarebbero dimostrativi di un rischio per la stessa di subire dei pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro nel suo paese d'origine. In conclusione, l'insorgente ha chiesto a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata - escluso il punto 4 del dispositivo -, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale ha postulato che le vengano riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi e che le venga concessa l'ammissione provvisoria a seguito dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché istanza di gratuito patrocinio nella persona del Dr. iur. Avv. Hans - Martin Allemann. Ha altresì richiesto di procedere con l'esperimento di una perizia giudiziaria per appurare sia il suo dialetto sia le sue conoscenze del luogo d'origine e di offrirle la possibilità di prendere posizione in merito, chiedendo inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché di effettuare un'audizione personale della ricorrente, con protesta di spese e ripetibili. 4. 4.1 Questo Tribunale ritiene in primo luogo di dover esaminare la censura mossa dalla ricorrente in merito ad una presunta violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'autorità di prime cure, che se constatata, comporta di regola, l'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed., Berna 2015, pag. 311 segg. con riferimenti citati). 4.2 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 Cost. (RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1; DTF 111 Ia 273 consid. 2b e DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, §19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n° 1526 segg., pag. 509). 4.3 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente censura il fatto che la SEM abbia estromesso dalla decisione querelata gli elementi erronei (circa la località di D._______ ed il termine tibetano "(...)") presentati nel rapporto dallo specialista, senza alcuna motivazione, e ciò, a suo dire comporterebbe una violazione del suo diritto di essere sentita. Il Tribunale osserva in specie che il contenuto essenziale dell'esame LINGUA corrisponde, nella sua essenza, agli elementi ritenuti dalla SEM nella decisione impugnata per negare la provenienza della richiedente dal Tibet. La decisione avversata prende ugualmente in considerazione la presa di posizione dell'interessata del 17 marzo 2016, ritenendo tuttavia che le spiegazioni e mezzi di prova forniti non fossero suscettibili di modificare le conclusioni esposte dall'esaminatore. Pertanto la ricorrente ha potuto validamente rendersi conto della portata dell'esame LINGUA, rispettivamente della decisione dell'autorità inferiore ed impugnarla con conoscenza di causa. Per convincersene è sufficiente riferirsi alla sua presa di posizione del 17 marzo 2016, come pure al suo memoriale ricorsuale, nei quali l'insorgente ha contestato puntualmente gli elementi dell'analisi di provenienza ritenuti nel riassunto dell'8 gennaio 2016 e nella decisione avversata. Inoltre il colloquio telefonico è stato messo a disposizione dell'interessata, che ha potuto sentirlo. 4.4 Visto quanto precede, la censura mossa dalla ricorrente su una sua presunta violazione del diritto di essere sentita, deve essere disattesa. 5. 5.1 Circa l'esame LINGUA, si rimarca che tale analisi porta di regola sulle conoscenze geografiche e culturali, così come sulle conoscenze linguistiche del richiedente, tramite un mandato esterno al Servizio LINGUA. Lo stesso esame non costituisce una perizia ai sensi dell'art. 12 lett. e PA, bensì può definirsi una consulenza tecnica di parte (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti), e può essere sussunta a mezzo di prova ai sensi dell'art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1 e referenze citate). Ove la stessa emani da una persona particolarmente qualificata e presenti le garanzie sufficienti di indipendenza, rispetti il principio dell'immediatezza delle prove, si fondi su dei mezzi in grado di identificare la nazionalità o il paese d'origine del richiedente l'asilo ed infine presenti un esposto dei motivi e delle conclusioni dell'analisi così come dei dati afferenti alla formazione, alle qualifiche, all'obbiettività ed all'imparzialità dell'esperto, il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e 4.2.2, sentenza del TAF D-3114/2017 del 10 agosto 2017, sentenza del TAF E-3361/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.1). 5.2 Dall'esame LINGUA esperito dall'autorità inferiore, risulta che la ricorrente abbia alcune conoscenze geografiche ed amministrative della regione d'origine allegata (ad esempio è stata in grado di situare correttamente il suo presunto villaggio, alcune località prossime allo stesso, un monastero che è un'attrazione della regione, come pure che il suo villaggio sia molto vicino al confine con il H._______). Ciò nonostante, l'esaminatore rileva che molte delle indicazioni geografiche, culturali e sociali da lei fornite sono state inesatte o lacunose. A titolo d'esempio non è stata in grado di indicare la distanza a piedi dal suo villaggio al confine cinese-(...) e questo malgrado il suo villaggio sia prossimo al confine; ha descritto in modo superficiale la città di E._______ ed anche se dicasi figlia di una famiglia contadina, non è stata in grado di descrivere la mungitura delle mucche yak, né la lavorazione del suo terreno; come pure scorretta risulta la sua spiegazione degli abiti tradizionali femminili che sarebbero tutt'ora indossati nella regione di E._______. Anche dal profilo linguistico l'insorgente si distinguerebbe dalle persone provenienti dalla sua supposta regione d'origine, poiché si sarebbe espressa durante il corso dell'intervista nello stesso dialetto tibetano dell'intervistatore, ovvero il Koine, senza alcuna incomprensione linguistica o difficoltà in tal senso. L'esperto esterno alla SEM ha quindi concluso che la probabilità che la ricorrente sia stata socializzata nella regione geografica in Tibet da lei fornita, sia minima. 5.3 Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale osserva che, nella presente disamina, l'esame LINGUA è stato condotto sia sulle conoscenze geografiche e culturali dell'insorgente della regione da dove dichiara essere originaria, sia in merito alla lingua utilizzata dalla medesima. Non esiste agli atti alcun elemento per dubitare delle qualifiche e delle competenze della persona mandatata per svolgere il colloquio telefonico del 28 maggio 2013 e redigere, in base allo stesso, il rapporto dell'esame LINGUA. La censura mossa dalla ricorrente in merito alla credibilità dell'esaminatore sia nella sua presa di posizione del 17 marzo 2016 che nel ricorso (pagg. 6-8), messa a suo dire in dubbio poiché l'esperto avrebbe erratamente ritenuto che la località di D._______ non esisterebbe e che il termine tibetano "(...)" non sarebbe più in uso per designare il capoluogo di una provincia rispettivamente di un distretto, non può essere seguita. Risulta invero che l'esame LINGUA si basi su dei numerosi criteri di valutazione e non solo sulle due differenze rimarcate dalla ricorrente, che sono pertinenti e ponderati, e che risultano convincenti. Tra l'altro, l'argomentazione della ricorrente riguardo alla località D._______, risulta oltremodo scorretta, in quanto nell'esame LINGUA - il quale contenuto è stato riassunto dalla SEM alla ricorrente (cfr. supra, lett. E) - si osserva quanto affermato dalla stessa insorgente, ovvero che D._______ quale località esiste, ma che quest'ultima non avrebbe lo statuto di comune, come riferito durante l'intervista telefonica dall'interessata. Pertanto anche tale censura, non può essere seguita. Il suddetto rapporto risponde inoltre alle esigenze giurisprudenziali formali e di contenuto (cfr. consid. 5.1), nonché il suo contenuto essenziale è stato comunicato all'insorgente e le è stata data la possibilità di esprimersi in un termine ragionevole. Lo stesso ha pertanto un alto valore probatorio e verrà preso in considerazione a tale titolo. 6. 6.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6.2 L'asilo non è concesso al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (art. 54 LAsi). 6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

7. Il Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia di asilo rese dalla ricorrente, si esauriscono in contraddittorie, incoerenti e generiche affermazioni, non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. 7.1 Innanzitutto le allegazioni dell'insorgente sono contraddittorie, poiché per esempio, nel corso dell'audizione sulle generalità dell'aprile 2013, ella ha asserito che dal suo villaggio sino al confine con il H._______, occorrerebbe qualche ora di tragitto a piedi (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), salvo poi, nel colloquio con l'esperto LINGUA, rispondere unicamente che lo stesso sarebbe molto vicino; ed infine, nell'audizione sui motivi, che lo stesso disterebbe a 10-15 minuti dal confine (cfr. verbale 2, D97, pag. 11). Tali incoerenze nelle risposte della richiedente, non sono compatibili con una persona che conosca la reale situazione del villaggio dalla quale proviene. Le allegazioni sollevate dall'insorgente sia nel suo atto ricorsuale che nella presa di posizione del 17 marzo 2016 per spiegare i motivi per i quali non sarebbe riuscita, durante il colloquio telefonico con l'esperto, a fornire il tempo di percorrenza dal villaggio d'origine al confine con il H._______, si risolvono in generiche affermazioni, che non modificano la valutazione del Tribunale in merito. Invero, tali asserti non possono essere seguiti, in quanto da una persona che abita così prossima al confine, ci si può attendere che la stessa ne sappia stimare, almeno approssimativamente, la distanza di percorrenza a piedi dal suo villaggio. A ciò si aggiunge pure la narrazione dell'insorgente, in più punti determinanti contraddittoria, circa la preparazione dell'azione con manifesti che lei ed alcuni amici avrebbero pianificato di compiere e della fuga che ne sarebbe derivata (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.; verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.). A titolo d'esempio, ella si è contraddetta in merito al giorno ed all'anno in cui ella insieme a degli amici si era riunita per preparare l'azione con i manifesti e quando questa sarebbe dovuta avvenire, riferendo nella prima audizione sui motivi d'asilo, che si sarebbero ritrovati il (...) ottobre 2013 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) rispettivamente il (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), salvo poi asserire, nell'audizione sui motivi d'asilo, che si sarebbero incontrati il (...) ottobre 2012 e l'azione si sarebbe dovuta svolgere il giorno dopo (cfr. verbale 2, D23, pag. 4). Anche la data in cui suo padre avrebbe appreso dell'azione pianificata è divergente. Difatti, nella prima audizione, risulterebbe il (...) ottobre 2013 (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.) rispettivamente il (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), mentre che durante l'audizione sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato trattarsi del (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 2, D23, pag. 4). Ella ha inoltre asserito nell'audizione sui motivi, dapprima che il paesaggio che avrebbe attraversato durante la fuga, sarebbe pianeggiante e vuoto (cfr. verbale 2, D85, pag. 10), quando invece successivamente si contraddice affermando vi siano anche alcune montagne (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 10 seg.). Sempre a titolo esemplificativo, malgrado le diverse possibilità offertele dall'auditore, le dichiarazioni dell'insorgente quo ai posti che avrebbe attraversato, come pure come si sarebbe orientata durante la notte e come avrebbe trascorso le giornate della fuga, sono rimaste generiche e poco sostanziate (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 10 segg.). Il ricorso, apportando quale unica spiegazione in merito, che la prova degli asserti dell'insorgente non potrebbe essere condotta, in quanto la stessa sarebbe espatriata proprio per evitare un suo arresto e delle persecuzioni da parte delle autorità cinesi, come sarebbe risaputo avverrebbe dopo tali accadimenti data la situazione in Tibet, non porta alcun elemento concreto a sostegno delle sue allegazioni ed atto a modificare tale conclusione. 7.2 È inoltre d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile la sua cittadinanza cinese e di essere stata socializzata in Tibet, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo racconto sui motivi d'asilo. A titolo d'esempio, la ricorrente si è espressa durante il colloquio telefonico con l'esperto LINGUA nel dialetto Koine, dialetto tipico della diaspora tibetana (cfr. atto A17). Non soccorre la spiegazione fornita dall'insorgente nella sua presa di posizione del 17 marzo 2016 e ripetuta in sede ricorsuale, ovvero che ella parlerebbe il (...) e non sarebbe invece in grado di esprimersi in Koine, in quanto risulta dall'esame LINGUA esperito che la ricorrente si sia espressa, durante tutto il corso del colloquio telefonico con l'esperto, nel suo stesso dialetto, ovvero il Koine - ciò che non viene contestato dalla ricorrente - senza alcuna difficoltà e senza introdurre dei termini tipici di un altro dialetto. Il Tribunale ritiene che queste ultime si sarebbero invece palesate, durante il corso del lungo colloquio telefonico, se il Koine non fosse stato l'idioma da lei quotidianamente utilizzato. Inoltre, appare poco plausibile che ella, dopo un soggiorno di sei mesi in H._______, abbia usato unicamente le espressioni che avrebbe appreso lì, sostituendo le espressioni che ha usato per diciotto anni della sua vita in Tibet. Giova inoltre in proposito rilevare che la ricorrente stessa si contraddice quando afferma dapprima di non parlare il dialetto Koine, e poco dopo di aver prestato attenzione al suo idioma durante l'intervista con lo specialista, dato che quest'ultimo non conosceva il dialetto (...) (cfr. osservazioni del 17 marzo 2016, pag. 4). Altresì la ricorrente ha dato delle risposte generiche e superficiali sia in merito alla complessa mungitura degli yak (animali che sarebbero in proprietà alla famiglia), alla coltivazione di un campo, come pure nella descrizione della città di E._______ e degli abiti tradizionali indossati dalle donne della sua regione (cfr. atto A17), ciò che fa seriamente dubitare della provenienza allegata dalla ricorrente, in quanto ci si attenderebbe da una persona che ha vissuto nella regione durante diciotto anni e figlia di una famiglia di estrazione contadina, una descrizione maggiormente circostanziata e dettagliata delle stesse. Le allegazioni ricorsuali, per la loro genericità ed inconsistenza, non sono atte a modificarne il giudizio negativo. Infine si rileva che il solo fatto che la ricorrente parli un dialetto tibetano, non è prova sufficiente atta a dimostrare la sua cittadinanza cinese. La ricorrente, malgrado le sia stato esplicitamente ricordato il suo obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi (cfr. verbale 1, p.to 4.07, pag. 6; verbale 2, D3 segg., pag. 2 seg.), non ha a tuttora consegnato alcun documento di viaggio o d'identità o qualsivoglia altro mezzo di prova, che possano chiarificare la sua identità o rispettivamente la sua origine. La mancata consegna di documenti d'identità, costituisce una violazione dell'obbligo di collaborare secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi. Le motivazioni fornite dall'insorgente nel corso di procedura e nell'atto ricorsuale (cfr. punto 1b, pag. 9) circa le difficoltà di procurarsi tali documenti, poiché non avrebbe alcun contatto con i suoi familiari dal momento della sua fuga dal suo Paese, non risultano asserzioni sufficienti e concrete per dimostrare che ella non potesse dar seguito al suo dovere di collaborare. 7.3 Alla luce di quanto sopra le richieste di prova proposte dall'interessata, ovvero l'esperimento di una perizia sulle sue conoscenze geografiche e linguistiche, una sua audizione personale, così come l'audizione del signor K._______ quale testimone, non risultano, viste le evidenti incoerenze e lacune della richiedente in materia già sopra evidenziate, atte a provare il contrario o a far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione. Per questi motivi le richieste di amministrazione di prove formulate dall'insorgente, vengono respinte. Altresì, circa il dialetto parlato dall'insorgente, il Tribunale rileva che dalla dichiarata partenza di espatrio dal suo Paese d'origine, sono trascorsi già più di cinque anni, tempo più che sufficiente per imparare un altro idioma quale il dialetto (...). In tal senso, anche lo scritto spontaneo del 20 maggio 2016 del signor K._______, prodotto dalla ricorrente in sede ricorsuale, anche corrispondesse alla realtà attuale, non è atto a dimostrare in alcun modo l'idioma originario della ricorrente. 7.4 Nell'insieme questo Tribunale giunge alla conclusione che la SEM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e che la ricorrente non sia stata socializzata in Cina, bensì molto probabilmente in una comunità tibetana in esilio. Alla luce di tali considerazioni, la questione dell'illegalità di un'eventuale partenza per la Cina non si pone e la ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell'art. 54 LAsi (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.4 segg.). 7.5 Ne consegue che in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, il gravame non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera, in quanto non possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido, né è colpita da una decisione di espulsione ex art. 121 cpv. 2 Cost. o di estradizione (art. 14 cpv. 1 seg. nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); DTAF 2013/37 consid. 4.4). Anche su questo punto la decisione avversata va pertanto tutelata. 9. 9.1 Giusta l'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; altrimenti la SEM ne dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 9.2 Il Tribunale ha precisato nella DTAF 2014/12 la prassi pubblicata nella Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 1, nel senso che, per le persone di etnia tibetana che non dichiarano o dissimulano la loro reale origine, occorre presumere l'assenza di pertinenti motivi ostativi al rinvio verso il luogo dove hanno soggiornato in precedenza (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.10). Il principio inquisitorio di cui al disposto art. 12 PA, trova il suo limite nell'obbligo di collaborare del richiedente l'asilo (art. 8 LAsi). Egli deve in particolare dichiarare le sue generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità. Se il richiedente l'asilo viola il suo obbligo di collaborare, dissimulando lo stato effettivo che detiene in Nepal o in India, egli renderà di fatto impossibile l'esame del principio dello Stato terzo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi. Inoltre, tramite la dissimulazione e l'occultamento della sua reale origine, l'interessato rende impossibile anche l'esame della qualità di rifugiato in relazione alla sua reale patria (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9). Il richiedente l'asilo in questione dovrà pertanto sopportare le conseguenze della violazione del suo obbligo di collaborare, qualora le competenti autorità in materia di asilo giungano alla conclusione che non sussistano motivi a sfavore di un ritorno al precedente luogo di soggiorno (cfr. DTAF 2014/12 consid. 6; cfr. anche fra le tante: sentenze del Tribunale D-2541/2018 del 31 maggio 2018 consid. 8.2 e E-2937/2016 del 17 maggio 2018 consid. 5.2). 9.3 Nella presente disamina, è possibile che la ricorrente abbia vissuto in una comunità tibetana in esilio in India o in Nepal, dove esiste per i membri di tale etnia, la possibilità di soggiornare legalmente ed anche di ottenerne la relativa nazionalità, come espresso dal Tribunale nella DTAF 2014/12 consid. 5.8. Alla luce di quanto precede e vista l'assenza di elementi concreti relativi al vero Paese di provenienza dell'interessata, non vi è luogo di ritenere l'esistenza di motivi pertinenti ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese d'origine (DTAF 2014/12 consid. 5.10). Tuttavia, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata (dispositivo della decisione), non potendo essere escluso che la ricorrente possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11). 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche riguardo alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, la decisione querelata va confermata.

10. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.

11. Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 30 agosto 2016.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 30 agosto 2016. 3.Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: