Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3028/2017 Sentenza del 13 giugno 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i figli C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), Iraq, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 maggio 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 17 giugno 2015, i verbali d'audizione di A._______ del 2 luglio 2015 (cfr. atto A4) e del 19 maggio 2016 (cfr. atto A12), i verbali d'audizione di B._______ del 2 luglio 2015 (cfr. atto A5) e del 19 maggio 2016 (cfr. atto A11), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 5 maggio 2017 con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo però non ragionevolmente esigibile l'esecuzione del loro allontanamento verso l'Iraq, con conseguente ammissione provvisoria degli interessati, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 29 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 maggio 2016; poi regolarizzato con ulteriore scritto del 30 maggio 2017), con cui gli insorgenti hanno richiesto, secondo il senso, una riconsiderazione della decisione della SEM del 5 maggio 2017 ed il conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che inoltre, secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. m. 1.55), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 5 maggio 2017, e non avendo in specie gli interessati censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo, che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ si è dichiarato cittadino iracheno di confessione sciita originario di Bassora (cfr. atto A4, pag. 3), che avrebbe lasciato il paese nel 1999 a causa della repressione esercitata dal regime di Saddam Hussein recandosi negli Emirati Arabi Uniti; che in tale paese avrebbe beneficiato di una regolare autorizzazione di residenza e svolto un'attività lucrativa; che dopo essersi sposato sarebbe stato raggiunto dalla moglie; che avrebbe poi fatto ritorno a più riprese nel paese natale, salvo poi rientrare negli Emirati Arabi Uniti, in ultimo nel 2015; che nonostante non avesse mai avuto problemi con le autorità emiratine, nell'aprile del 2015 le stesse lo avrebbero informato che la sua autorizzazione a permanere nel paese sarebbe venuta meno; che lui imputa tale espulsione al fatto di essere di confessione sciita (cfr. atto A12, pag. 6 e segg.), che in caso di ritorno in Iraq egli teme per l'incolumità sua e della sua famiglia a causa della precaria situazione securitaria in loco, in particolare a causa del fatto che rischierebbe di essere percepito come benestante per via della sua permanenza negli Emirati Arabi Uniti e come tale di finire nel mirino delle varie milizie attive nella regione (cfr. atto A12, pag. 13); che a tal proposito egli adduce che il cugino avrebbe subito delle persecuzioni da parte di alcuni miliziani proprio a causa del fatto che il di lui padre lavorava negli Emirati Arabi Uniti, che B._______ sarebbe a sua volta cittadina irachena originaria di Bassora e di confessione sciita (cfr. atto A5, pag. 3), che dopo essersi sottratta ad un matrimonio combinato organizzato dai famigliari, ella si sarebbe sposata con A._______ e si sarebbe trasferita con lui nel 2003 negli Emirati Arabi Uniti; che avrebbe a sua volta fatto ritorno in Iraq a più riprese; che per il resto ha confermato le dichiarazioni del marito anche in quanto concerne i timori relativi al rientro nel paese d'origine (cfr. atto A11, pag. 3 e segg.), che circa l'allontanamento dagli Emirati Arabi Uniti la SEM nella decisione querelata ha ritenuto che non essendosi tali avvenimenti prodotti nel paese d'origine, non vi fosse modo di accordare al richiedente la protezione della Svizzera, che nel ricorso, gli insorgenti propongono un'interpretazione alternativa del tenore legale che presupporrebbe di tener conto anche delle persecuzioni avvenute nell'ultimo paese di residenza, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (l'art. 3 cpv. 3 LAsi); che è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). che anzitutto, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), occorre confermare le considerazioni dell'autorità di prime cure circa l'irrilevanza manifesta di quanto adotto relativamente agli accadimenti svoltisi negli Emirati Arabi Uniti, che la menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza di cui si avvalgono i ricorrenti trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide; che in altri termini, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1) che per quanto attiene invece ai timori invocati relativamente ad un rimpatrio in Iraq, la SEM ha anzitutto osservato che le situazioni sfavorevoli dovute alla guerra ed alla violenza generalizzata non costituirebbero una persecuzione determinante giusta l'art. 3 LAsi, in quanto non dettate dalla volontà di perseguitare una persona in particolare, che a mente dei ricorrenti, sussisterebbe tuttavia per loro il rischio di cadere vittima di bande armate e milizie, in particolare a causa del pregresso soggiorno negli Emirati Arabi Uniti, che a tal proposito va ammesso che pur essendo innegabile che la popolazione civile del luogo abbia dovuto e debba tuttora far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre quantomeno prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze della situazione sfavorevole in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro un gruppo protetto ai sensi dell'art. 3 LAsi (si veda la situazione simile della minoranza cristiana in alcune regioni della Siria in sentenze del Tribunale D-923/2015 del 1° febbraio 2017 consid. 7.9 e D-1589/2015 del 6 ottobre 2016 consid. 8.6), che queste ultime vicissitudini vanno infatti prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure, che infine, relativamente a quanto addotto da A._______ a proposito delle problematiche avute con il precedente regime baathista e da B._______ in merito alla circostanza del matrimonio organizzato alla quale si sarebbe sottratta, la SEM conclude all'irrilevanza in materia d'asilo; irrilevanza imposta dall'assenza di attualità della minaccia, che in sede ricorsuale i ricorrenti non contestano tale apprezzamento, che nondimeno, occorre anche a tal riguardo confermare la decisone dell'autorità di prime cure, che alla luce delle mutate circostanze e del fatto stesso che i ricorrenti abbiano fatto nel frattempo a più riprese ritorno in patria, non possono infatti essere identificati in specie i presupposti per ritenere che essi stessi possano avvalersi di un fondato timore di essere esposti a seri pregiudizi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: