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D-3901/2019

D-3901/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-13 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, asserita cittadina siriana, di etnia curda, ha vissuto dalla nascita sino al suo espatrio verso B._______, nel villaggio di C._______, distretto di D._______, provincia di E._______. L'espatrio dal Paese d'origine, sarebbe avvenuto circa due mesi dopo il matrimonio con F._______ - cittadino siriano, ammesso provvisoriamente in Svizzera con decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...), entrata in forza di cosa giudicata a seguito della decisione di stralcio (...) del (...) del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) - avvenuto il (...) in Siria, in assenza del marito, ma consensualmente. In quest'ultimo Paese vi avrebbe vissuto per circa un mese, dopo di che si sarebbe recata dapprima in G._______ e poi in H._______, ove avrebbe preso un volo per I._______. All'aeroporto l'avrebbe attesa il marito ed accompagnata a casa sua. Dopo dieci giorni dalla sua entrata in Svizzera, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo il (...) novembre 2018 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del (...) novembre 2018 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg. e atto B1/3; cfr. anche atti del marito presenti nell'incarto N [...]). Sentita sui suoi motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto desiderava vivere con il marito ed a causa del conflitto armato presente in Siria - nel contesto del quale dei guerriglieri dell'YPG (Unità di Protezione Popolare, in curdo: Yekîneyên Parastina Gel), degli "(...)", si sarebbero presentati a casa sua per chiederle di combattere contro l'ISIS (acronimo per Stato Islamico dell'Iraq e della Siria; in inglese: Islamic State of Iraq and Syria; anche detto "Dahesh" nel verbale di audizione del (...) febbraio 2019 [di seguito: verbale 2], D46 segg., pag. 6), ma senza riscontrare delle problematiche al suo rifiuto. Ha inoltre dichiarato di essere stata maltrattata dal padre e dalla moglie dello stesso. Dopo il matrimonio, avvenuto nel (...) del (...), non sarebbe più stata percossa dal padre e dalla matrigna, ma quest'ultima avrebbe continuato ad insultarla. A causa di queste ultime circostanze, ella si sarebbe trasferita in alcune occasioni e per qualche giorno presso la casa del fratello a D._______, nonché per gli ultimi due mesi precedenti l'espatrio, presso l'abitazione del suocero a J._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 seg.; verbale 2, D42 segg., pag. 5 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto la sua carta d'identità siriana nonché il certificato di matrimonio del (...), in arabo, con la traduzione in lingua tedesca (cfr. atto B14). B. La richiedente l'asilo è stata sentita in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi il (...) novembre 2018, circa un'eventuale competenza della H._______ nel trattamento della sua domanda d'asilo (cfr. atto B9/1), così come circa la sua relazione famigliare con F._______ e la ripartizione cantonale il (...) dicembre 2018 (cfr. atti B11/1 e B12/1). A seguito della consegna del certificato di matrimonio succitato e della carta d'identità dell'interessata, A._______ e F._______ sono stati considerati marito e moglie - in precedenza registrata soltanto quale relazione d'amicizia - ed i loro incarti sono stati uniti dall'autorità inferiore (cfr. atti B12/1 e B16/1). C. Con decisione dell'11 giugno 2019, notificata il 4 luglio 2019 (cfr. atto B32/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera, ma rinunciando attualmente all'esecuzione del medesimo provvedimento, in quanto non ragionevolmente esigibile, e di conseguenza ammettendola provvisoriamente. D. In data 2 agosto 2019 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, ed in via subordinata, la conferma dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, la ricorrente ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 settembre 2019 ha respinto l'istanza d'assistenza giudiziaria succitata, invitando nel contempo l'insorgente a versare, entro il termine del 25 settembre 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. F. Con scritto del 13 settembre 2019, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di concederle la possibilità di rateizzare il pagamento dell'anticipo richiesto in (...) rate. G. Per il tramite della decisione incidentale del 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto la richiesta di pagamento rateale summenzionata, ed ha fissato un termine di grazia di tre giorni dalla notificazione della decisione incidentale, per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto con decisone incidentale del 10 settembre 2019. H. La ricorrente ha provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto, nel termine di grazia concesso, in data 30 settembre 2019 (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo che la ricorrente è stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'11 giugno 2019 della SEM, e come tra l'altro da ella postulato nelle sue conclusioni in subordine, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, d'un canto la situazione di guerra nel suo Paese d'origine, come pure il fatto che ella fosse impaurita e provata a causa della stessa, nonché gli inviti di (...) per combattere con loro contro Daesh, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo, in quanto conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria e del considerevole livello di violenza ivi presente. Segnatamente, a seguito del rifiuto della richiedente di dar seguito agli inviti degli (...), non sarebbe incorsa in alcuna problematica. Tali richieste non sarebbero comunque dettate da una delle ragioni contemplate nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi, bensì dalla situazione di guerra. D'altro canto, la sua volontà di raggiungere il marito in Svizzera, come pure gli insulti della matrigna e le percosse subite dal padre, non sarebbero delle persecuzioni rilevanti figuranti nella lista esaustiva di cui all'art. 3 LAsi. Inoltre la SEM ha rilevato che le percosse sarebbero cessate col suo matrimonio e che la richiedente stessa ha affermato di intrattenere tutt'ora delle buone relazioni con la sua famiglia d'origine, ivi incluso il padre.

E. 6.2 Con il suo ricorso, l'insorgente contesta la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo. Ella ritiene che la decisione dell'autorità inferiore si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni e che non le abbia analizzate nella loro globalità ed in relazione alla situazione politica siriana. L'insorgente rileva in merito che in patria sarebbe stata sottoposta a pressioni costanti, in quanto il suo Paese d'origine si troverebbe in guerra, ed ivi non vi sarebbe neppure la certezza dei propri diritti. Inoltre, sarebbe stata continuamente picchiata da suo padre e dalla matrigna. La sua situazione personale sarebbe quindi peggiorata sempre più, sino a che avrebbe deciso di sposarsi e di espatriare.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.2.1 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.

E. 7.2.2 Altresì, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.2.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 7.3 Nel caso in disamina, risulta indubbio che sia la situazione di guerra e di insicurezza generale tutt'ora vigente in Siria - quand'anche risulti motivo da prendere in considerazione negli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, come rettamente ritenuto in specie nella decisione impugnata (cfr. punto III/1, pag. 3 della decisione avversata) - che le conseguenze inevitabili di timore e di fatica provate dall'insorgente a causa della situazione presente nel suo Paese d'origine come pure per il viaggio intrapreso (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 7 seg.; verbale 2, D42, pag. 5), non siano circostanze dettate da una volontà persecutoria riconducibile ad uno dei motivi esaustivi citati all'art. 3 LAsi (cfr. anche supra consid. 7.2; cfr. anche a titolo d'esempio: sentenza del Tribunale D-3028/2017 del 13 giugno 2017 con riferimenti ivi citati). In merito, la richiedente ha invero riferito di non avere mai riscontrato delle problematiche individuali, né a causa della guerra (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), né a seguito degli inviti generici ricevuti da (...) (o membri dell'YPG) per unirsi a loro per combattere contro Dahesh (o l'ISIS) (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 seg.; verbale 2, D45 segg., pag. 5 seg.), come neppure da parte delle autorità siriane (cfr. verbale 2, D44, pag. 5). Tali allegazioni, non risultano pertanto rilevanti in materia d'asilo. A medesima conclusione si giunge per quanto concerne la volontà della ricorrente di ricongiungersi con il marito in Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D42, pag. 5 e D46, pag. 6), il quale, per quanto comprensibile, non risulta un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.4 Per quanto concerne le asserzioni della ricorrente in relazione ai maltrattamenti che avrebbe subito in patria da parte del padre e della matrigna negli ultimi tre o quattro anni precedenti la sua partenza dalla Siria (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D57 segg., pag. 6 segg.), le stesse non paiono neppure essere rilevanti in materia d'asilo. Invero, non vi sono indizi per ritenere che, in caso di ritorno in Patria la ricorrente abbia un rischio fondato di subire delle persecuzioni future. Segnatamente, l'attualità delle persecuzioni non risulta essere data. Dagli atti non sono infatti deducibili elementi che permettano di ritenere che l'interessata rischi di subire nuovamente delle percosse - tra l'altro cessate dopo il suo matrimonio (cfr. verbale 2, D70, pag. 7) - da parte del padre e della moglie dello stesso o degli insulti da parte di quest'ultima, se rientrasse nel suo Paese d'origine. Non si può infatti partire dall'assunto che l'insorgente, in caso di ritorno in Patria, debba forzatamente tornare presso il domicilio del padre. Risulta infatti lecito attendersi che l'insorgente, unitamente al marito presente in Svizzera ed ammesso provvisoriamente, possa contare sul sostegno e l'appoggio di quest'ultimo, come pure sulla famiglia del marito ed il fratello presenti in patria per la ricerca di una sistemazione, come tra l'altro era già stata aiutata in tal senso da questi ultimi in passato (cfr. verbale 2, D64, pag. 7 e D70 segg., pag. 7 seg.). Altresì, non risulta neppure dagli atti che il padre e/o la matrigna l'abbiano ricercata, picchiata od insultata quando ella si recava a casa del fratello o del suocero (cfr. verbale D64 segg., pag. 7 seg.), ove l'insorgente si sarebbe rifugiata proprio per evitare tali maltrattamenti. Infine, ella ha mantenuto dei buoni rapporti con la sua famiglia d'origine in Siria, compreso il padre, anche da quando si trova in Svizzera, segnatamente parlando anche con quest'ultimo al telefono (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 4). In tal senso, le dichiarazioni dell'interessata circa le percosse e gli insulti ricevuti, non possono neppure essere considerati come circostanze che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel Paese d'origine, e che la rendano quindi come oggettivamente insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Nel gravame l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.

E. 7.5 In conclusione, visto tutto quanto precede, le allegazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi, per il che sul punto in questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Segnatamente, anche il marito della ricorrente, F._______, dispone unicamente della concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione verso la Siria, e quindi il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi - disposizione di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3) - risulta in specie rispettato (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

E. 9 Ne discende pertanto che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato dall'insorgente il 30 settembre 2019.

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 30 settembre 2019.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3901/2019 Sentenza del 13 novembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Siria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM dell'11 giugno 2019 / N (...). Fatti: A. A._______, asserita cittadina siriana, di etnia curda, ha vissuto dalla nascita sino al suo espatrio verso B._______, nel villaggio di C._______, distretto di D._______, provincia di E._______. L'espatrio dal Paese d'origine, sarebbe avvenuto circa due mesi dopo il matrimonio con F._______ - cittadino siriano, ammesso provvisoriamente in Svizzera con decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...), entrata in forza di cosa giudicata a seguito della decisione di stralcio (...) del (...) del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) - avvenuto il (...) in Siria, in assenza del marito, ma consensualmente. In quest'ultimo Paese vi avrebbe vissuto per circa un mese, dopo di che si sarebbe recata dapprima in G._______ e poi in H._______, ove avrebbe preso un volo per I._______. All'aeroporto l'avrebbe attesa il marito ed accompagnata a casa sua. Dopo dieci giorni dalla sua entrata in Svizzera, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo il (...) novembre 2018 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del (...) novembre 2018 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg. e atto B1/3; cfr. anche atti del marito presenti nell'incarto N [...]). Sentita sui suoi motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto desiderava vivere con il marito ed a causa del conflitto armato presente in Siria - nel contesto del quale dei guerriglieri dell'YPG (Unità di Protezione Popolare, in curdo: Yekîneyên Parastina Gel), degli "(...)", si sarebbero presentati a casa sua per chiederle di combattere contro l'ISIS (acronimo per Stato Islamico dell'Iraq e della Siria; in inglese: Islamic State of Iraq and Syria; anche detto "Dahesh" nel verbale di audizione del (...) febbraio 2019 [di seguito: verbale 2], D46 segg., pag. 6), ma senza riscontrare delle problematiche al suo rifiuto. Ha inoltre dichiarato di essere stata maltrattata dal padre e dalla moglie dello stesso. Dopo il matrimonio, avvenuto nel (...) del (...), non sarebbe più stata percossa dal padre e dalla matrigna, ma quest'ultima avrebbe continuato ad insultarla. A causa di queste ultime circostanze, ella si sarebbe trasferita in alcune occasioni e per qualche giorno presso la casa del fratello a D._______, nonché per gli ultimi due mesi precedenti l'espatrio, presso l'abitazione del suocero a J._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 seg.; verbale 2, D42 segg., pag. 5 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto la sua carta d'identità siriana nonché il certificato di matrimonio del (...), in arabo, con la traduzione in lingua tedesca (cfr. atto B14). B. La richiedente l'asilo è stata sentita in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi il (...) novembre 2018, circa un'eventuale competenza della H._______ nel trattamento della sua domanda d'asilo (cfr. atto B9/1), così come circa la sua relazione famigliare con F._______ e la ripartizione cantonale il (...) dicembre 2018 (cfr. atti B11/1 e B12/1). A seguito della consegna del certificato di matrimonio succitato e della carta d'identità dell'interessata, A._______ e F._______ sono stati considerati marito e moglie - in precedenza registrata soltanto quale relazione d'amicizia - ed i loro incarti sono stati uniti dall'autorità inferiore (cfr. atti B12/1 e B16/1). C. Con decisione dell'11 giugno 2019, notificata il 4 luglio 2019 (cfr. atto B32/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera, ma rinunciando attualmente all'esecuzione del medesimo provvedimento, in quanto non ragionevolmente esigibile, e di conseguenza ammettendola provvisoriamente. D. In data 2 agosto 2019 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta con ricorso contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, ed in via subordinata, la conferma dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, la ricorrente ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 settembre 2019 ha respinto l'istanza d'assistenza giudiziaria succitata, invitando nel contempo l'insorgente a versare, entro il termine del 25 settembre 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. F. Con scritto del 13 settembre 2019, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di concederle la possibilità di rateizzare il pagamento dell'anticipo richiesto in (...) rate. G. Per il tramite della decisione incidentale del 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto la richiesta di pagamento rateale summenzionata, ed ha fissato un termine di grazia di tre giorni dalla notificazione della decisione incidentale, per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto con decisone incidentale del 10 settembre 2019. H. La ricorrente ha provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto, nel termine di grazia concesso, in data 30 settembre 2019 (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

5. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo che la ricorrente è stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'11 giugno 2019 della SEM, e come tra l'altro da ella postulato nelle sue conclusioni in subordine, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, d'un canto la situazione di guerra nel suo Paese d'origine, come pure il fatto che ella fosse impaurita e provata a causa della stessa, nonché gli inviti di (...) per combattere con loro contro Daesh, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo, in quanto conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria e del considerevole livello di violenza ivi presente. Segnatamente, a seguito del rifiuto della richiedente di dar seguito agli inviti degli (...), non sarebbe incorsa in alcuna problematica. Tali richieste non sarebbero comunque dettate da una delle ragioni contemplate nella lista esaustiva dell'art. 3 LAsi, bensì dalla situazione di guerra. D'altro canto, la sua volontà di raggiungere il marito in Svizzera, come pure gli insulti della matrigna e le percosse subite dal padre, non sarebbero delle persecuzioni rilevanti figuranti nella lista esaustiva di cui all'art. 3 LAsi. Inoltre la SEM ha rilevato che le percosse sarebbero cessate col suo matrimonio e che la richiedente stessa ha affermato di intrattenere tutt'ora delle buone relazioni con la sua famiglia d'origine, ivi incluso il padre. 6.2 Con il suo ricorso, l'insorgente contesta la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo. Ella ritiene che la decisione dell'autorità inferiore si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni e che non le abbia analizzate nella loro globalità ed in relazione alla situazione politica siriana. L'insorgente rileva in merito che in patria sarebbe stata sottoposta a pressioni costanti, in quanto il suo Paese d'origine si troverebbe in guerra, ed ivi non vi sarebbe neppure la certezza dei propri diritti. Inoltre, sarebbe stata continuamente picchiata da suo padre e dalla matrigna. La sua situazione personale sarebbe quindi peggiorata sempre più, sino a che avrebbe deciso di sposarsi e di espatriare. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2.1 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata. 7.2.2 Altresì, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.2.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 7.3 Nel caso in disamina, risulta indubbio che sia la situazione di guerra e di insicurezza generale tutt'ora vigente in Siria - quand'anche risulti motivo da prendere in considerazione negli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, come rettamente ritenuto in specie nella decisione impugnata (cfr. punto III/1, pag. 3 della decisione avversata) - che le conseguenze inevitabili di timore e di fatica provate dall'insorgente a causa della situazione presente nel suo Paese d'origine come pure per il viaggio intrapreso (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 7 seg.; verbale 2, D42, pag. 5), non siano circostanze dettate da una volontà persecutoria riconducibile ad uno dei motivi esaustivi citati all'art. 3 LAsi (cfr. anche supra consid. 7.2; cfr. anche a titolo d'esempio: sentenza del Tribunale D-3028/2017 del 13 giugno 2017 con riferimenti ivi citati). In merito, la richiedente ha invero riferito di non avere mai riscontrato delle problematiche individuali, né a causa della guerra (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), né a seguito degli inviti generici ricevuti da (...) (o membri dell'YPG) per unirsi a loro per combattere contro Dahesh (o l'ISIS) (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 seg.; verbale 2, D45 segg., pag. 5 seg.), come neppure da parte delle autorità siriane (cfr. verbale 2, D44, pag. 5). Tali allegazioni, non risultano pertanto rilevanti in materia d'asilo. A medesima conclusione si giunge per quanto concerne la volontà della ricorrente di ricongiungersi con il marito in Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D42, pag. 5 e D46, pag. 6), il quale, per quanto comprensibile, non risulta un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.4 Per quanto concerne le asserzioni della ricorrente in relazione ai maltrattamenti che avrebbe subito in patria da parte del padre e della matrigna negli ultimi tre o quattro anni precedenti la sua partenza dalla Siria (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D57 segg., pag. 6 segg.), le stesse non paiono neppure essere rilevanti in materia d'asilo. Invero, non vi sono indizi per ritenere che, in caso di ritorno in Patria la ricorrente abbia un rischio fondato di subire delle persecuzioni future. Segnatamente, l'attualità delle persecuzioni non risulta essere data. Dagli atti non sono infatti deducibili elementi che permettano di ritenere che l'interessata rischi di subire nuovamente delle percosse - tra l'altro cessate dopo il suo matrimonio (cfr. verbale 2, D70, pag. 7) - da parte del padre e della moglie dello stesso o degli insulti da parte di quest'ultima, se rientrasse nel suo Paese d'origine. Non si può infatti partire dall'assunto che l'insorgente, in caso di ritorno in Patria, debba forzatamente tornare presso il domicilio del padre. Risulta infatti lecito attendersi che l'insorgente, unitamente al marito presente in Svizzera ed ammesso provvisoriamente, possa contare sul sostegno e l'appoggio di quest'ultimo, come pure sulla famiglia del marito ed il fratello presenti in patria per la ricerca di una sistemazione, come tra l'altro era già stata aiutata in tal senso da questi ultimi in passato (cfr. verbale 2, D64, pag. 7 e D70 segg., pag. 7 seg.). Altresì, non risulta neppure dagli atti che il padre e/o la matrigna l'abbiano ricercata, picchiata od insultata quando ella si recava a casa del fratello o del suocero (cfr. verbale D64 segg., pag. 7 seg.), ove l'insorgente si sarebbe rifugiata proprio per evitare tali maltrattamenti. Infine, ella ha mantenuto dei buoni rapporti con la sua famiglia d'origine in Siria, compreso il padre, anche da quando si trova in Svizzera, segnatamente parlando anche con quest'ultimo al telefono (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 4). In tal senso, le dichiarazioni dell'interessata circa le percosse e gli insulti ricevuti, non possono neppure essere considerati come circostanze che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel Paese d'origine, e che la rendano quindi come oggettivamente insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Nel gravame l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. 7.5 In conclusione, visto tutto quanto precede, le allegazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi, per il che sul punto in questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Segnatamente, anche il marito della ricorrente, F._______, dispone unicamente della concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione verso la Siria, e quindi il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi - disposizione di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3) - risulta in specie rispettato (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

9. Ne discende pertanto che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato dall'insorgente il 30 settembre 2019.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 30 settembre 2019.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: