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D-1589/2015

D-1589/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-06 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione cattolica, è nato a E._______, piccolo centro siriano di ca. 25'000 abitanti situato nel governatorato di Damasco-Campagna (Rif Dimachq). Dall'infanzia e sino all'espatrio, avvenuto il 3 novembre 2013, egli ha risieduto nel quartiere cristiano di F._______, nel centro storico della capitale siriana. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrato legalmente unitamente alla moglie in territorio elvetico il 4 novembre 2013. In data 2 dicembre 2013 i coniugi hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/J.N.], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione generale di guerra in Siria e per aver perso la fabbrica di cui era proprietario a causa dei bombardamenti. Egli sarebbe inoltre stato più volte minacciato di morte se non si fosse convertito all'islam (cfr. verbale 1/J.N., pag. 7 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/J.N.], pag. 4). A.b La moglie, B._______, cittadina siriana di etnia araba e di religione cattolica è anch'essa nata a E._______, dove ha vissuto sino a pochi giorni prima dell'espatrio. Sentita separatamente, ha indicato di essere espatriata a causa del conflitto in essere e per paura di essere uccisa o sequestrata da Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah al-Sham) (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B.H.], pagg. 1, 3 seg. e 7 e verbale del 13 ottobre 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B.H., pag. 3]). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:

- i passaporti rilasciati il 28 gennaio 2013;

- le rispettive licenze di condurre;

- il certificato di battesimo di A._______ rilasciato il 10 gennaio 2013 e quello di B._______ rilasciato il 27 marzo 2013;

- un diploma scolastico concernente A._______ del 3 gennaio 1994;

- il certificato di matrimonio del 31 novembre 2013. A.d Il 10 novembre 2014 B._______ ha dato alla luce D._______. B. Con decisione unica del 6 febbraio 2015, notificata ai richiedenti in data 9 febbraio 2015 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto le succitate domande d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendoli quindi provvisoriamente. C. In data 11 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Con protestate spese e ripetibili, hanno altresì presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 marzo 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 2 aprile 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 30 marzo 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. Con ordinanza dell'8 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del gravame ed ha invitato detta Segreteria di Stato a presentare una risposta al ricorso entro il 23 aprile 2015. F. In data 21 aprile 2015, la SEM ha inoltrato la propria risposta al ricorso proponendo di respingere il gravame. La stessa è stata poi trasmessa per conoscenza ai ricorrenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 6 febbraio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che i motivi individuali invocati a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero verosimili, e, per quanto verosimili, non andrebbero considerati pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ avrebbe reso dichiarazioni contrastanti quanto al fatto che i Jihadisti di Jabhat al-Nusra gli avrebbero intimato di convertirsi alla religione musulmana. Egli avrebbe infatti indicato in un primo momento di essere stato minacciato di morte qualora non si fosse convertito, salvo poi non accennare più alle minacce subite, fornendo invece una diversa versione nella quale ha riportato che un suo dipendente l'avrebbe contattato al telefono informandolo che se non si fosse convertito all'islam avrebbe dovuto pagare un'ingente somma di denaro. Oltracciò le dichiarazioni secondo le quali egli sarebbe minacciato da Jabaht al-Nusra in quanto proprietario di una fabbrica sarebbe una semplice supposizione di parte non basata su alcun elemento concreto.

E. 4.1.2 Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, in primo luogo, la SEM ha indicato che le minacce subite da Jabhat al-Nusra sarebbero collocabili nell'ottobre del 2011 e che da allora fino al suo espatrio non si sarebbe verificata alcuna problematica. Essendo espatriato solamente nel 2013 il nesso causale tra la persecuzione e la fuga difetterebbe. Per il resto, gli altri motivi addotti ed in particolare il timore di essere l'oggetto di attacchi dinamitardi e l'impossibilità di lavorare andrebbero ricondotti alla drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero rilevanti in materia d'asilo.

E. 4.2 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani.

E. 4.2.1 L'autorità di prime cure ha a tal proposito sottolineando che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Essa ha rilevato come tali persecuzioni sarebbero però piuttosto da ricondurre a singoli casi nei quali i cristiani toccati avrebbero svolto attività di opposizione politica e non avrebbero a che vedere con l'appartenenza religiosa. L'autorità di prima istanza ha quindi concluso che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria.

E. 4.2.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi.

E. 4.3 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti hanno contestato l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo.

E. 4.3.1 In primo luogo, la SEM si sarebbe basata su una lieve contraddizione, tra l'altro inesistente a loro dire, per sussumere l'inverosimiglianza delle minacce di morte subite da A._______, che avrebbe invece fornito dichiarazioni dello stesso tenore durante le due audizioni.

E. 4.3.2 In secondo luogo, i ricorrenti contestano l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A loro dire, le condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoranze cristiane, nonché le garanzie per permettere a queste ultime di esercitare liberamente la propria fede sarebbero infatti venute meno con l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero quindi divenuti bersagli diretti di tali gruppi, che controllerebbero ormai la maggior parte del territorio siriano. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiati.

E. 4.4 Nel suo atto responsivo, trasmesso per conoscenza ai ricorrenti, la SEM si è riconfermata nella propria decisione ed ha quindi proposto le reiezione del gravame.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 5.4 Il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).

E. 6 A mente del Tribunale, appare opportuno procedere dapprima analizzando i motivi d'asilo individuali invocati dai ricorrenti.

E. 6.1 Quanto alle intimidazioni di cui avrebbero fatto l'oggetto, occorre dapprima rilevare che in occasione dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di essere stato più volte minacciato di morte dalle milizie Jihadiste di Jabhat al-Nusra, le quali avrebbero inoltre esatto una sua conversione alla fede islamica. Ciò sarebbe avvenuto in particolare allorquando il ricorrente si sarebbe recato presso il suo atelier a G._______ (cfr. verbale 1/J.N, pag. 7). Nella susseguente audizione circa i motivi d'asilo, il richiedente ha ribadito l'esistenza di tali minacce, riconducendole ora però al fatto che i miliziani avrebbero stilato una lista che menzionava le persone aventi proprietà immobiliari nel quartiere di G._______, laddove egli avrebbe gestito, sino al 2011, il proprio atelier e comunicando di aver appreso la notizia dal fratello per telefono (cfr. verbale 2/J.N, D 19, 20, 21, 25, 26 e 27). Egli ha invece ricondotto le minacce patite a causa della sua appartenenza alla comunità cristiana non più a Jabhat al-Nusra ma a una persona attinente alla sua attività professionale ad G._______ e che lo avrebbe dapprima minacciato presso il suo atelier per poi vessarlo a più riprese telefonicamente (cfr. verbale 2/J.N, pag. 7 e 8). Le versioni fornite presentano quindi una contraddizione di fondo, differendo quanto all'origine stessa della minaccia. Ora, al contrario di quanto sostenuto in sede ricorsuale, tale incongruenza non può essere archiviata come "piccola divergenza", dal momento che riguarda sia gli attori in campo (i miliziani o il dipendente) che la motivazione alla sua base, ovvero l'appartenenza religiosa o i possedimenti immobiliari.

E. 6.2 C._______ ha invece fornito dichiarazioni generiche circa il fatto che i cristiani sarebbero tutti un bersaglio, a rischio di morte e rapimento e che per questo motivo ella sarebbe rimasta in casa per evitare tali vicissitudini (cfr. verbale 1/H.B, pag. 7). Pur confermando in parte la seconda versione fornita dal marito circa le intimidazioni telefoniche subite da un suo dipendente, ella non è tuttavia stata in grado di fornire indicazioni quanto a minacce che l'avrebbero toccata direttamente (cfr. verbale 2/H.B, pag. 3).

E. 6.3 Ad abundantiam, relativamente alle circostanze sopra descritte appare pure porsi un problema di nesso causale, essendo gli eventi narrati collocabili nel corso del 2011 o al più nel 2012 (cfr. verbale 1/J.N, pag. 7; verbale 2/J.N, D 23 e 56) ed avendo i ricorrenti atteso sino al novembre del 2013 per espatriare. Pure incerta è la loro rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Se riteniamo infatti l'ultima versione fornita dai ricorrenti in sede di audizione sui motivi d'asilo, l'esistenza di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione appare quantomeno dubbiosa. Stando al resoconto reso, le minacce, se come tali possono essere definite, sarebbero infatti da ricondurre ad una sola persona, il dipendente, che peraltro non avrebbe dato alcun segnale quanto alla volontà e capacità di messa in opera delle stesse.

E. 6.4 Per il resto, i ricorrenti hanno espressamente motivato l'espatrio dal proprio paese natale a causa della guerra civile in atto (cfr. verbale 1/J.N, D 7.01, verbale 1/H.B, D 7.01, verbale 2/H.B, D26). Diverse altre dichiarazioni da essi rilasciate si iscrivono parimenti nelle conseguenze indirette e ordinarie di tale conflitto (cfr. tra le altre verbale 2/J.N, D 32, 34, 38 e verbale 2/H.B, D 9, 14, 15, 20, 25). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb) e come tali non possono indurre il Tribunale ad un diverso apprezzamento del caso in esame.

E. 6.5 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non ossequiano le condizioni previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Posto ciò, quanto dichiarato non è da concludersi ininfluente nell'ambito dell'evasione del presente gravame, giacché la questione, essendo attinente ad una minoranza religiosa, andrà esaminata anche nell'ambito dell'analisi dell'esistenza di un'eventuale persecuzione collettiva dei cristiani (cfr. Infra).

E. 7.1 Occorre ora affrontare la questione dell'eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.

E. 7.2 Una persona può infatti eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

E. 7.3 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

E. 7.4 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

E. 7.5 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).

E. 7.6 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Quest'ultima è infatti caratterizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs, cosi come in altri villaggi sparsi in tutto il territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, così come le altre minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate).

E. 7.7 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).

E. 7.8 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).

E. 7.9 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).

E. 8.1 Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o siano), la (o le) fazione(i) che attualmente controlli(no) il luogo di provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito l'esistenza di un'eventuale persecuzione collettiva su tale base.

E. 8.2 Come detto, i ricorrenti sono entrambi originari di E._______, piccolo centro situato nel governatorato di Damasco-Campagna (Rif Dimachq). Già nella prima fase del conflitto la città sarebbe passata sotto il controllo delle forze oppositrici al regime ed in particolare dell'esercito siriano libero (FSA). Secondo le fonti consultate, la cittadina avrebbe quindi vissuto una prima fase relativamente stabile, sperimentando anche una forma di governo indipendente e democraticamente amministrato grazie all'assenza di scontri significativi con le forze governative e all'isolamento delle frange più estremiste delle opposizioni (cfr. Syria: An attempt to live a normal life, BBC 24.12.2012, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20837975 >, consultato il 05.09.2016). La situazione sarebbe però fondamentalmente cambiata nel corso del 2013, allorché miliziani jihadisti di diverse estrazioni si sarebbero riversati nella regione a fronte della disfatta patita a al-Qusayr (cfr. Inside Syria's model town: Peace, until al-Qaeda arrived, the Telegraph, 05.10.2013, < http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10358200/Inside-Syriasmodeltown-Peace-until-al-Qaeda-arrived.html >, consultato il 05.09.2016). A partire da quel momento la città sarebbe infatti progressivamente finita tra le mani di attori meno moderati ed in particole del fronte di Jabhat al-Nusra, alleato strategico della FSA nella lotta al regime (cfr. Yabroud town - a strategic prize for Syria government, BBC, < http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26691008>, consultato il 07.09.2016), per poi essere riconquistata dalle fazioni lealiste nel marzo del 2014, durante la seconda fase della battaglia del Qalamun (cfr. Syrian Flag Hoisted over Yabroud, Almanar TV, < http://archive.almanar.com.lb/english/article.php?id=141029 >, consultato il 07.09.2016). Ad oggi la regione risulta ancora sotto il controllo del regime siriano, il quale avrebbe consolidato le proprie posizioni nella zona confinante con il Libano. Da allora la cittadina vivrebbe in una situazione di relativa sicurezza e buona parte della popolazione (cristiana e musulmana) vi avrebbe fatto ritorno, adoperandosi alla ricostruzione dei luoghi danneggiati dal conflitto senza distinzioni di fede religiosa (cfr. As Our Cultural Heritage in Syria Hemorrhages, Villagers Work to Restore It, Counter Punch, < http://www.counterpunch.org/2016/08/15/as-our-cultural-heritage-in-syria-hemor-rhages-villagers-work-to-restore-it/, >, consultato il 07.09.2016).

E. 8.3 A differenza di B._______, che sarebbe rimasta a E._______ sino a poco prima il suo espatrio, A._______ avrebbe invece risieduto nel quartiere di F._______ a Damasco. Prima dello scoppio delle ostilità, F._______ era un florido quartiere situato nella città vecchia di Damasco con un alta presenza di cristiani. Fatta salva una breve parentesi nel luglio del 2012, laddove l'esercito siriano libero avrebbe infiltrato con successo alcuni distretti della capitale (cfr. Damascus sees heavy fighting, CBC News, 17.07.2012, http://www.cbc.ca/news/world/damascus-sees-heavy-fighting-activists-say-1.1189194, consultato il 05.09.2016), la zona sarebbe sempre rimasta sotto il controllo del regime, seppur a partire dal 2013 le posizioni dei ribelli, a seguito dell'offensiva del 2013 si troverebbero relativamente vicine, all'altezza del distretto di Jobar (cfr. UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (A/HRC/28/69), 05.02.2015, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/28/69, co-nsultato il 05.09.2016, pag. 5).

E. 8.4 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) occorre partire dal presupposto che i luoghi d'origine dei ricorrenti siano controllati dal regime siriano.

E. 8.5 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, < http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf , pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti (cfr. supra consid. 8.2 - 8.3), non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime.

E. 8.6 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti delle regioni prese in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

E. 8.7 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che nei luoghi presi in esame sia in atto una persecuzione collettiva dei cristiani.

E. 9 Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 10.1 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RA 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 marzo 2015.

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 marzo 2015.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1589/2015 Sentenza del 6 ottobre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato (...), con la moglie B._______, nata (...), alias C._______, nata (...), e la figlia D._______, nata (...), Siria, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 6 febbraio 2015 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione cattolica, è nato a E._______, piccolo centro siriano di ca. 25'000 abitanti situato nel governatorato di Damasco-Campagna (Rif Dimachq). Dall'infanzia e sino all'espatrio, avvenuto il 3 novembre 2013, egli ha risieduto nel quartiere cristiano di F._______, nel centro storico della capitale siriana. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrato legalmente unitamente alla moglie in territorio elvetico il 4 novembre 2013. In data 2 dicembre 2013 i coniugi hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/J.N.], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione generale di guerra in Siria e per aver perso la fabbrica di cui era proprietario a causa dei bombardamenti. Egli sarebbe inoltre stato più volte minacciato di morte se non si fosse convertito all'islam (cfr. verbale 1/J.N., pag. 7 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/J.N.], pag. 4). A.b La moglie, B._______, cittadina siriana di etnia araba e di religione cattolica è anch'essa nata a E._______, dove ha vissuto sino a pochi giorni prima dell'espatrio. Sentita separatamente, ha indicato di essere espatriata a causa del conflitto in essere e per paura di essere uccisa o sequestrata da Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah al-Sham) (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B.H.], pagg. 1, 3 seg. e 7 e verbale del 13 ottobre 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B.H., pag. 3]). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:

- i passaporti rilasciati il 28 gennaio 2013;

- le rispettive licenze di condurre;

- il certificato di battesimo di A._______ rilasciato il 10 gennaio 2013 e quello di B._______ rilasciato il 27 marzo 2013;

- un diploma scolastico concernente A._______ del 3 gennaio 1994;

- il certificato di matrimonio del 31 novembre 2013. A.d Il 10 novembre 2014 B._______ ha dato alla luce D._______. B. Con decisione unica del 6 febbraio 2015, notificata ai richiedenti in data 9 febbraio 2015 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto le succitate domande d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendoli quindi provvisoriamente. C. In data 11 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Con protestate spese e ripetibili, hanno altresì presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 marzo 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 2 aprile 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 30 marzo 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. Con ordinanza dell'8 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del gravame ed ha invitato detta Segreteria di Stato a presentare una risposta al ricorso entro il 23 aprile 2015. F. In data 21 aprile 2015, la SEM ha inoltrato la propria risposta al ricorso proponendo di respingere il gravame. La stessa è stata poi trasmessa per conoscenza ai ricorrenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 6 febbraio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che i motivi individuali invocati a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero verosimili, e, per quanto verosimili, non andrebbero considerati pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ avrebbe reso dichiarazioni contrastanti quanto al fatto che i Jihadisti di Jabhat al-Nusra gli avrebbero intimato di convertirsi alla religione musulmana. Egli avrebbe infatti indicato in un primo momento di essere stato minacciato di morte qualora non si fosse convertito, salvo poi non accennare più alle minacce subite, fornendo invece una diversa versione nella quale ha riportato che un suo dipendente l'avrebbe contattato al telefono informandolo che se non si fosse convertito all'islam avrebbe dovuto pagare un'ingente somma di denaro. Oltracciò le dichiarazioni secondo le quali egli sarebbe minacciato da Jabaht al-Nusra in quanto proprietario di una fabbrica sarebbe una semplice supposizione di parte non basata su alcun elemento concreto. 4.1.2 Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, in primo luogo, la SEM ha indicato che le minacce subite da Jabhat al-Nusra sarebbero collocabili nell'ottobre del 2011 e che da allora fino al suo espatrio non si sarebbe verificata alcuna problematica. Essendo espatriato solamente nel 2013 il nesso causale tra la persecuzione e la fuga difetterebbe. Per il resto, gli altri motivi addotti ed in particolare il timore di essere l'oggetto di attacchi dinamitardi e l'impossibilità di lavorare andrebbero ricondotti alla drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. 4.2 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. 4.2.1 L'autorità di prime cure ha a tal proposito sottolineando che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Essa ha rilevato come tali persecuzioni sarebbero però piuttosto da ricondurre a singoli casi nei quali i cristiani toccati avrebbero svolto attività di opposizione politica e non avrebbero a che vedere con l'appartenenza religiosa. L'autorità di prima istanza ha quindi concluso che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. 4.2.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. 4.3 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti hanno contestato l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. 4.3.1 In primo luogo, la SEM si sarebbe basata su una lieve contraddizione, tra l'altro inesistente a loro dire, per sussumere l'inverosimiglianza delle minacce di morte subite da A._______, che avrebbe invece fornito dichiarazioni dello stesso tenore durante le due audizioni. 4.3.2 In secondo luogo, i ricorrenti contestano l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A loro dire, le condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoranze cristiane, nonché le garanzie per permettere a queste ultime di esercitare liberamente la propria fede sarebbero infatti venute meno con l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero quindi divenuti bersagli diretti di tali gruppi, che controllerebbero ormai la maggior parte del territorio siriano. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiati. 4.4 Nel suo atto responsivo, trasmesso per conoscenza ai ricorrenti, la SEM si è riconfermata nella propria decisione ed ha quindi proposto le reiezione del gravame. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 5.4 Il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).

6. A mente del Tribunale, appare opportuno procedere dapprima analizzando i motivi d'asilo individuali invocati dai ricorrenti. 6.1 Quanto alle intimidazioni di cui avrebbero fatto l'oggetto, occorre dapprima rilevare che in occasione dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di essere stato più volte minacciato di morte dalle milizie Jihadiste di Jabhat al-Nusra, le quali avrebbero inoltre esatto una sua conversione alla fede islamica. Ciò sarebbe avvenuto in particolare allorquando il ricorrente si sarebbe recato presso il suo atelier a G._______ (cfr. verbale 1/J.N, pag. 7). Nella susseguente audizione circa i motivi d'asilo, il richiedente ha ribadito l'esistenza di tali minacce, riconducendole ora però al fatto che i miliziani avrebbero stilato una lista che menzionava le persone aventi proprietà immobiliari nel quartiere di G._______, laddove egli avrebbe gestito, sino al 2011, il proprio atelier e comunicando di aver appreso la notizia dal fratello per telefono (cfr. verbale 2/J.N, D 19, 20, 21, 25, 26 e 27). Egli ha invece ricondotto le minacce patite a causa della sua appartenenza alla comunità cristiana non più a Jabhat al-Nusra ma a una persona attinente alla sua attività professionale ad G._______ e che lo avrebbe dapprima minacciato presso il suo atelier per poi vessarlo a più riprese telefonicamente (cfr. verbale 2/J.N, pag. 7 e 8). Le versioni fornite presentano quindi una contraddizione di fondo, differendo quanto all'origine stessa della minaccia. Ora, al contrario di quanto sostenuto in sede ricorsuale, tale incongruenza non può essere archiviata come "piccola divergenza", dal momento che riguarda sia gli attori in campo (i miliziani o il dipendente) che la motivazione alla sua base, ovvero l'appartenenza religiosa o i possedimenti immobiliari. 6.2 C._______ ha invece fornito dichiarazioni generiche circa il fatto che i cristiani sarebbero tutti un bersaglio, a rischio di morte e rapimento e che per questo motivo ella sarebbe rimasta in casa per evitare tali vicissitudini (cfr. verbale 1/H.B, pag. 7). Pur confermando in parte la seconda versione fornita dal marito circa le intimidazioni telefoniche subite da un suo dipendente, ella non è tuttavia stata in grado di fornire indicazioni quanto a minacce che l'avrebbero toccata direttamente (cfr. verbale 2/H.B, pag. 3). 6.3 Ad abundantiam, relativamente alle circostanze sopra descritte appare pure porsi un problema di nesso causale, essendo gli eventi narrati collocabili nel corso del 2011 o al più nel 2012 (cfr. verbale 1/J.N, pag. 7; verbale 2/J.N, D 23 e 56) ed avendo i ricorrenti atteso sino al novembre del 2013 per espatriare. Pure incerta è la loro rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Se riteniamo infatti l'ultima versione fornita dai ricorrenti in sede di audizione sui motivi d'asilo, l'esistenza di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione appare quantomeno dubbiosa. Stando al resoconto reso, le minacce, se come tali possono essere definite, sarebbero infatti da ricondurre ad una sola persona, il dipendente, che peraltro non avrebbe dato alcun segnale quanto alla volontà e capacità di messa in opera delle stesse. 6.4 Per il resto, i ricorrenti hanno espressamente motivato l'espatrio dal proprio paese natale a causa della guerra civile in atto (cfr. verbale 1/J.N, D 7.01, verbale 1/H.B, D 7.01, verbale 2/H.B, D26). Diverse altre dichiarazioni da essi rilasciate si iscrivono parimenti nelle conseguenze indirette e ordinarie di tale conflitto (cfr. tra le altre verbale 2/J.N, D 32, 34, 38 e verbale 2/H.B, D 9, 14, 15, 20, 25). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb) e come tali non possono indurre il Tribunale ad un diverso apprezzamento del caso in esame. 6.5 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non ossequiano le condizioni previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Posto ciò, quanto dichiarato non è da concludersi ininfluente nell'ambito dell'evasione del presente gravame, giacché la questione, essendo attinente ad una minoranza religiosa, andrà esaminata anche nell'ambito dell'analisi dell'esistenza di un'eventuale persecuzione collettiva dei cristiani (cfr. Infra). 7. 7.1 Occorre ora affrontare la questione dell'eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria. 7.2 Una persona può infatti eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 7.3 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 7.4 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 7.5 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli). 7.6 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Quest'ultima è infatti caratterizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs, cosi come in altri villaggi sparsi in tutto il territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, così come le altre minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate). 7.7 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem). 7.8 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 7.9 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3). 8. 8.1 Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o siano), la (o le) fazione(i) che attualmente controlli(no) il luogo di provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito l'esistenza di un'eventuale persecuzione collettiva su tale base. 8.2 Come detto, i ricorrenti sono entrambi originari di E._______, piccolo centro situato nel governatorato di Damasco-Campagna (Rif Dimachq). Già nella prima fase del conflitto la città sarebbe passata sotto il controllo delle forze oppositrici al regime ed in particolare dell'esercito siriano libero (FSA). Secondo le fonti consultate, la cittadina avrebbe quindi vissuto una prima fase relativamente stabile, sperimentando anche una forma di governo indipendente e democraticamente amministrato grazie all'assenza di scontri significativi con le forze governative e all'isolamento delle frange più estremiste delle opposizioni (cfr. Syria: An attempt to live a normal life, BBC 24.12.2012, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20837975 >, consultato il 05.09.2016). La situazione sarebbe però fondamentalmente cambiata nel corso del 2013, allorché miliziani jihadisti di diverse estrazioni si sarebbero riversati nella regione a fronte della disfatta patita a al-Qusayr (cfr. Inside Syria's model town: Peace, until al-Qaeda arrived, the Telegraph, 05.10.2013, , consultato il 05.09.2016). A partire da quel momento la città sarebbe infatti progressivamente finita tra le mani di attori meno moderati ed in particole del fronte di Jabhat al-Nusra, alleato strategico della FSA nella lotta al regime (cfr. Yabroud town - a strategic prize for Syria government, BBC, , consultato il 07.09.2016), per poi essere riconquistata dalle fazioni lealiste nel marzo del 2014, durante la seconda fase della battaglia del Qalamun (cfr. Syrian Flag Hoisted over Yabroud, Almanar TV, , consultato il 07.09.2016). Ad oggi la regione risulta ancora sotto il controllo del regime siriano, il quale avrebbe consolidato le proprie posizioni nella zona confinante con il Libano. Da allora la cittadina vivrebbe in una situazione di relativa sicurezza e buona parte della popolazione (cristiana e musulmana) vi avrebbe fatto ritorno, adoperandosi alla ricostruzione dei luoghi danneggiati dal conflitto senza distinzioni di fede religiosa (cfr. As Our Cultural Heritage in Syria Hemorrhages, Villagers Work to Restore It, Counter Punch, , consultato il 07.09.2016). 8.3 A differenza di B._______, che sarebbe rimasta a E._______ sino a poco prima il suo espatrio, A._______ avrebbe invece risieduto nel quartiere di F._______ a Damasco. Prima dello scoppio delle ostilità, F._______ era un florido quartiere situato nella città vecchia di Damasco con un alta presenza di cristiani. Fatta salva una breve parentesi nel luglio del 2012, laddove l'esercito siriano libero avrebbe infiltrato con successo alcuni distretti della capitale (cfr. Damascus sees heavy fighting, CBC News, 17.07.2012, http://www.cbc.ca/news/world/damascus-sees-heavy-fighting-activists-say-1.1189194, consultato il 05.09.2016), la zona sarebbe sempre rimasta sotto il controllo del regime, seppur a partire dal 2013 le posizioni dei ribelli, a seguito dell'offensiva del 2013 si troverebbero relativamente vicine, all'altezza del distretto di Jobar (cfr. UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (A/HRC/28/69), 05.02.2015, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/28/69, co-nsultato il 05.09.2016, pag. 5). 8.4 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) occorre partire dal presupposto che i luoghi d'origine dei ricorrenti siano controllati dal regime siriano. 8.5 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, < http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf , pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti (cfr. supra consid. 8.2 - 8.3), non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime. 8.6 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti delle regioni prese in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. 8.7 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che nei luoghi presi in esame sia in atto una persecuzione collettiva dei cristiani.

9. Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.1 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RA 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 marzo 2015.

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 marzo 2015.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: