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D-923/2015

D-923/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-01 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira, è nato e cresciuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 ottobre 2013. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut è entrato legalmente unitamente alla moglie e al figlio in territorio elvetico il 2 novembre 2013. In data 8 novembre 2013 i coniugi hanno quindi presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 14 novembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/A.T.], pagg. 1 e 3 seg. e 7). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato da una parte per timore di essere ucciso o sequestrato da gruppi Jihadisti in particolare vista la sua fede cristiana e in secondo luogo a causa della situazione generale di violenza causata dalla guerra in essere nel paese (cfr. verbale 1/A.T., pag. 7 e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A.T.], pag. 6). A.b La moglie B._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione armeno-cattolica nonché di etnia assira, è nata e cresciuta nella città di al-Hasaka ed ha vissuto ad al-Qamishli fino al suo espatrio. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata per la situazione di insicurezza causata dal conflitto in essere (cfr. verbale di audizione del 14 novembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/S.A.], pagg. 1, 3-5 e 7 e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/S.A., pag. 7]). B. Con decisione del 12 gennaio 2015, notificata ai richiedenti in data 14 gennaio 2015 (cfr. atto A17/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. Il 22 gennaio 2015 B._______ ha dato alla luce D._______. D. Con ricorso del 13 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 febbraio 2015, gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare di ordinare un'istruttoria ai sensi delle prove richieste nel gravame nonché di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi in merito alla susseguente risposta della SEM e di ordinare un dibattimento. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:

- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);

- una copia della procura del 23 gennaio 2015 al loro patrocinatore (all. C);

- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);

- un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi in Siria. Obama: <Non è una battaglia solo americana>" (all. G);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra" (all. H);

- un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa in Siria e Iraq" (all. I);

- un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria <apre> agli Stati Uniti. Onu, <in Iraq in corso pulizia etnica>" (all. M);

- un articolo non recante data intitolato "Onu: <Pulizia etnica e religiosa in Iraq>. Siria apre a Usa" (all. N);

- un articolo del 26 agosto 2014 intitolato "<Iraq, pulizia etnica>. Siria chiama Obama" (all. O);

- un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);

- un articolo del 17 settembre 2014 intitolato "<Ieri Mosul oggi Aleppo>. I cristiani siriani e il terrore <di essere i prossimi. Si può morire in ogni ora>" (all. Q);

- un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);

- una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious minorities in Iraq and Syria" (all. S);

- la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T). E. Con decisione incidentale del 2 marzo 2015 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata con un'attestazione e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 17 marzo 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 9 marzo 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente inoltrato l'attestazione di indigenza. F. In data 20 marzo 2015 il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso ed una copia dei relativi allegati, invitando nel contempo la Segreteria di Stato a presentare una risposta entro il 7 aprile 2015. G. La SEM, con risposta del 2 aprile 2015, ha rinviato alla motivazione contenuta nella decisione impugnata, cogliendo l'occasione per sottolineare l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. H. Con ordinanza dell'8 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso la risposta al ricorso della SEM agli insorgenti, invitandoli ad inoltrare una replica entro un termine fissato al 23 aprile 2015. In seguito, il Tribunale, con decisione incidentale del 15 aprile 2015, ha accolto l'istanza formulata dai ricorrenti con scritto del 13 aprile 2015, prorogando il termine al 5 maggio 2015. I. In data 28 aprile 2015 gli insorgenti hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso, allegando i seguenti documenti:

- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cristiani <Alcuni già uccisi, chiese in fiamme>" (all. U);

- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor: 90 Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);

- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino dell'ISIS" (all. Z);

- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS abducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. AA). La replica è stata trasmessa alla SEM con richiesta d'esprimersi in duplica. J. La SEM, con duplica del 19 maggio 2015 ha proposto la reiezione del gravame. Quest'ultima è stata trasmessa agli insorgenti con possibilità d'esprimersi entro il 19 giugno 2015, termine tuttavia decorso infruttuoso. K. Con scritti del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, trasmessi alla SEM con possibilità d'esprimersi, i ricorrenti hanno informato il Tribunale circa l'evoluzione della situazione dei cristiani in Siria e producendo contestualmente la decisione della SEM del 18 maggio 2015, con la quale l'autorità di prime cure ha concesso l'asilo a E._______ (N [...]), fratello di A._______. L. In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni in merito, proponendo anche in tale occasione la reiezione del gravame. M. Con scritti dell'11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno nuovamente attirato l'attenzione del Tribunale sui recenti sviluppi in merito al contesto dei cristiani in Siria. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. Vista la nascita del figlio degli insorgenti dopo la decisione impugnata, D._______ viene incluso nella presente procedura. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Nell'atto ricorsuale, gli insorgenti chiedono preliminarmente di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le rispettive conclusioni. Ora, una tale richiesta va intesa, secondo il senso, come domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno codesto Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione - segnatamente in sede di audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo nonché nel gravame stesso e durante lo scambio di scritti attinente alla procedura ricorsuale - di potersi ampiamente esprimere. Non vi è quindi luogo di dare seguito alla richiesta in questione. Giova a tal proposito precisare, a scanso di equivoci, che secondo la giurisprudenza l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: in tal senso semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano a fondare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie innanzi ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia invece chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, occorrerebbe ad ogni modo ammettere ch'ella non si può fondare sull'art. 6 CEDU per dedurne un diritto proprio ad essere sentita oralmente (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147; vedi anche Sentenza del TAF D-5337/2014 del 27 ottobre 2016, consid. 3).

E. 4 Venendo al merito, il Tribunale osserva in primo luogo che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 12 gennaio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'impossibilità di continuare a lavorare, il timore di essere colpiti da un'esplosione, come pure il timore di essere sequestrati in quanto cristiani sarebbero l'espressione della drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero quindi rilevanti in materia d'asilo, poiché non vi sarebbero indizi di una volontà da parte dello stato o di terzi di perseguitare individualmente gli interessati.

E. 6.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti contestano l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tali atti nelle zone che sono sotto il loro controllo. Qualora non accettassero di convertirsi o di pagare un'apposita tassa, i cristiani verrebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commessi dai terroristi a danno di cristiani e di altre minoranze religiose od etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la shari'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non risultassero disposti ad abbracciare la fede sunnita più oltranzista. In particolare. i cristiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano ed nonché il nord-est del Paese, dove si troverebbe al-Qamishli. In definitiva i cristiani (e quindi anche i ricorrenti) rischierebbero dunque di subire una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della loro appartenenza religiosa. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.

E. 6.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ravvisa anzitutto che il luogo d'orine degli insorgenti sarebbe stato controllato dal regime siriano al momento del loro espatrio. L'autorità di prime cure rileva quindi che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.

E. 6.4 In sede di replica, gli insorgenti menzionano il recente attacco ad opera dei fondamentalisti islamici diretto ai villaggi cristiani nella regione di origine dei ricorrenti. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il villaggio natale dei ricorrenti, ossia al-Qamishli.

E. 6.5 Nelle osservazioni in duplica, la SEM ribadisce l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Altresì il luogo di residenza degli insorgenti, ovvero al-Qamishli, non sarebbe controllato dallo "Stato Islamico". Pertanto i tragici avvenimenti menzionati nella replica non sarebbero atti a modificare la sua valutazione.

E. 6.6 Con scritto spontaneo i ricorrenti indicano che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima - loro luogo d'origine - sarebbe peggiorata ed in particolare che sarebbe in atto una pulizia etnica nei confronti dei cristiani operata dallo "Stato Islamico". Con ulteriore scritto gli insorgenti hanno prodotto una decisione positiva d'asilo concernente il fratello di A._______, suggerendo un eventuale cambiamento di prassi della SEM circa i richiedenti l'asilo siriani.

E. 6.7 Nelle sue osservazioni finali, la SEM sottolinea come anche i recenti e tragici eventi menzionati nello scritto dei ricorrenti non permetterebbero di cambiare la sua valutazione. Allo stesso modo anche la decisione positiva relativa al fratello di A._______ non sarebbe legata alla situazione dei cristiani in Siria in quanto fondantesi su motivi d'asilo propri.

E. 6.8 Con ulteriori scritti supportati da notizie di cronaca i ricorrenti ribadivano quindi la tesi del peggioramento della situazione dei cristiani nel luogo d'origine.

E. 7 Come si evince dall'atto ricorsuale, i ricorrenti contestano unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito, il Tribunale rileva in limine che la decisione positiva d'asilo concernente il fratello di A._______ ed addotta dagli insorgenti in sede ricorsuale non concerne la situazione collettiva dei cristiani in Siria, bensì motivi personali del fratello. Quest'ultima è dunque priva di ogni portata nell'ambito dell'evasione del presente gravame.

E. 7.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammettere che persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

E. 7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

E. 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

E. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).

E. 7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).

E. 7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).

E. 7.7 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 9).

E. 7.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su < http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Situation_in_Syria.png , consultato il 17 gennaio 2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana.

E. 7.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche per quanto riguarda la pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-923/2015 Sentenza del 1° febbraio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), ed i figli C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Siria, patrocinati dall'avv. Ergin Cimen, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 12 gennaio 2015 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira, è nato e cresciuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 ottobre 2013. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut è entrato legalmente unitamente alla moglie e al figlio in territorio elvetico il 2 novembre 2013. In data 8 novembre 2013 i coniugi hanno quindi presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 14 novembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/A.T.], pagg. 1 e 3 seg. e 7). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato da una parte per timore di essere ucciso o sequestrato da gruppi Jihadisti in particolare vista la sua fede cristiana e in secondo luogo a causa della situazione generale di violenza causata dalla guerra in essere nel paese (cfr. verbale 1/A.T., pag. 7 e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A.T.], pag. 6). A.b La moglie B._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione armeno-cattolica nonché di etnia assira, è nata e cresciuta nella città di al-Hasaka ed ha vissuto ad al-Qamishli fino al suo espatrio. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata per la situazione di insicurezza causata dal conflitto in essere (cfr. verbale di audizione del 14 novembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/S.A.], pagg. 1, 3-5 e 7 e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/S.A., pag. 7]). B. Con decisione del 12 gennaio 2015, notificata ai richiedenti in data 14 gennaio 2015 (cfr. atto A17/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. Il 22 gennaio 2015 B._______ ha dato alla luce D._______. D. Con ricorso del 13 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 febbraio 2015, gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare di ordinare un'istruttoria ai sensi delle prove richieste nel gravame nonché di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi in merito alla susseguente risposta della SEM e di ordinare un dibattimento. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:

- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);

- una copia della procura del 23 gennaio 2015 al loro patrocinatore (all. C);

- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);

- un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi in Siria. Obama: " (all. G);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra" (all. H);

- un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa in Siria e Iraq" (all. I);

- un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati Uniti. Onu, " (all. M);

- un articolo non recante data intitolato "Onu: . Siria apre a Usa" (all. N);

- un articolo del 26 agosto 2014 intitolato " . Siria chiama Obama" (all. O);

- un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);

- un articolo del 17 settembre 2014 intitolato " . I cristiani siriani e il terrore " (all. Q);

- un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);

- una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious minorities in Iraq and Syria" (all. S);

- la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T). E. Con decisione incidentale del 2 marzo 2015 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata con un'attestazione e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 17 marzo 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 9 marzo 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente inoltrato l'attestazione di indigenza. F. In data 20 marzo 2015 il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso ed una copia dei relativi allegati, invitando nel contempo la Segreteria di Stato a presentare una risposta entro il 7 aprile 2015. G. La SEM, con risposta del 2 aprile 2015, ha rinviato alla motivazione contenuta nella decisione impugnata, cogliendo l'occasione per sottolineare l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. H. Con ordinanza dell'8 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso la risposta al ricorso della SEM agli insorgenti, invitandoli ad inoltrare una replica entro un termine fissato al 23 aprile 2015. In seguito, il Tribunale, con decisione incidentale del 15 aprile 2015, ha accolto l'istanza formulata dai ricorrenti con scritto del 13 aprile 2015, prorogando il termine al 5 maggio 2015. I. In data 28 aprile 2015 gli insorgenti hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso, allegando i seguenti documenti:

- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cristiani " (all. U);

- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor: 90 Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);

- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino dell'ISIS" (all. Z);

- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS abducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. AA). La replica è stata trasmessa alla SEM con richiesta d'esprimersi in duplica. J. La SEM, con duplica del 19 maggio 2015 ha proposto la reiezione del gravame. Quest'ultima è stata trasmessa agli insorgenti con possibilità d'esprimersi entro il 19 giugno 2015, termine tuttavia decorso infruttuoso. K. Con scritti del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, trasmessi alla SEM con possibilità d'esprimersi, i ricorrenti hanno informato il Tribunale circa l'evoluzione della situazione dei cristiani in Siria e producendo contestualmente la decisione della SEM del 18 maggio 2015, con la quale l'autorità di prime cure ha concesso l'asilo a E._______ (N [...]), fratello di A._______. L. In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni in merito, proponendo anche in tale occasione la reiezione del gravame. M. Con scritti dell'11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno nuovamente attirato l'attenzione del Tribunale sui recenti sviluppi in merito al contesto dei cristiani in Siria. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. Vista la nascita del figlio degli insorgenti dopo la decisione impugnata, D._______ viene incluso nella presente procedura. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Nell'atto ricorsuale, gli insorgenti chiedono preliminarmente di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le rispettive conclusioni. Ora, una tale richiesta va intesa, secondo il senso, come domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno codesto Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione - segnatamente in sede di audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo nonché nel gravame stesso e durante lo scambio di scritti attinente alla procedura ricorsuale - di potersi ampiamente esprimere. Non vi è quindi luogo di dare seguito alla richiesta in questione. Giova a tal proposito precisare, a scanso di equivoci, che secondo la giurisprudenza l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: in tal senso semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano a fondare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie innanzi ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia invece chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, occorrerebbe ad ogni modo ammettere ch'ella non si può fondare sull'art. 6 CEDU per dedurne un diritto proprio ad essere sentita oralmente (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147; vedi anche Sentenza del TAF D-5337/2014 del 27 ottobre 2016, consid. 3).

4. Venendo al merito, il Tribunale osserva in primo luogo che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 12 gennaio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6. 6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'impossibilità di continuare a lavorare, il timore di essere colpiti da un'esplosione, come pure il timore di essere sequestrati in quanto cristiani sarebbero l'espressione della drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero quindi rilevanti in materia d'asilo, poiché non vi sarebbero indizi di una volontà da parte dello stato o di terzi di perseguitare individualmente gli interessati. 6.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti contestano l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tali atti nelle zone che sono sotto il loro controllo. Qualora non accettassero di convertirsi o di pagare un'apposita tassa, i cristiani verrebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commessi dai terroristi a danno di cristiani e di altre minoranze religiose od etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la shari'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non risultassero disposti ad abbracciare la fede sunnita più oltranzista. In particolare. i cristiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano ed nonché il nord-est del Paese, dove si troverebbe al-Qamishli. In definitiva i cristiani (e quindi anche i ricorrenti) rischierebbero dunque di subire una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della loro appartenenza religiosa. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato. 6.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ravvisa anzitutto che il luogo d'orine degli insorgenti sarebbe stato controllato dal regime siriano al momento del loro espatrio. L'autorità di prime cure rileva quindi che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte. 6.4 In sede di replica, gli insorgenti menzionano il recente attacco ad opera dei fondamentalisti islamici diretto ai villaggi cristiani nella regione di origine dei ricorrenti. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il villaggio natale dei ricorrenti, ossia al-Qamishli. 6.5 Nelle osservazioni in duplica, la SEM ribadisce l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Altresì il luogo di residenza degli insorgenti, ovvero al-Qamishli, non sarebbe controllato dallo "Stato Islamico". Pertanto i tragici avvenimenti menzionati nella replica non sarebbero atti a modificare la sua valutazione. 6.6 Con scritto spontaneo i ricorrenti indicano che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima - loro luogo d'origine - sarebbe peggiorata ed in particolare che sarebbe in atto una pulizia etnica nei confronti dei cristiani operata dallo "Stato Islamico". Con ulteriore scritto gli insorgenti hanno prodotto una decisione positiva d'asilo concernente il fratello di A._______, suggerendo un eventuale cambiamento di prassi della SEM circa i richiedenti l'asilo siriani. 6.7 Nelle sue osservazioni finali, la SEM sottolinea come anche i recenti e tragici eventi menzionati nello scritto dei ricorrenti non permetterebbero di cambiare la sua valutazione. Allo stesso modo anche la decisione positiva relativa al fratello di A._______ non sarebbe legata alla situazione dei cristiani in Siria in quanto fondantesi su motivi d'asilo propri. 6.8 Con ulteriori scritti supportati da notizie di cronaca i ricorrenti ribadivano quindi la tesi del peggioramento della situazione dei cristiani nel luogo d'origine.

7. Come si evince dall'atto ricorsuale, i ricorrenti contestano unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito, il Tribunale rileva in limine che la decisione positiva d'asilo concernente il fratello di A._______ ed addotta dagli insorgenti in sede ricorsuale non concerne la situazione collettiva dei cristiani in Siria, bensì motivi personali del fratello. Quest'ultima è dunque priva di ogni portata nell'ambito dell'evasione del presente gravame. 7.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammettere che persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli). 7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem). 7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 7.7 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 9). 7.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su < http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Situation_in_Syria.png , consultato il 17 gennaio 2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana. 7.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche per quanto riguarda la pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: