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D-3000/2024

D-3000/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3000/2024 Sentenza del 24 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato l'(...), Tunisia, patrocinato dall'MLaw Milan Egloff,HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylrecht Ostschweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi);decisione della SEM del 6 maggio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 22 luglio 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 2/2), i vari verbali d'audizione sostenuti dal ricorrente (cfr. atti della SEM n. 9/10, 13/2 e 34/9), la documentazione medica agli atti (cfr. atti della SEM n. 15/6, 16/5, 17/3, 18/3, 19/3, 20/2, 21/3, 22/2, 24/2, 25/2, 30/2, 31/2, 32/2, 35/3, 36/3, 40/3, 46/4, 52/12, 53/5, 56/3, 57/9), la decisione, redatta in lingua italiana, del 6 maggio 2024, notificata il 7 maggio 2024 (cfr. atto della SEM n. 63/1), con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessato e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera verso la Tunisia, ritenendo l'esecuzione di quest'ultima misura possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso del 14 maggio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandata; data d'entrata: 15 maggio 2024) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione succitata nonché la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera a fronte dell'inammissibilità e/o dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento; mentre, in subordine, ha chiesto la restituzione degli atti di causa alla SEM affinché effettui i necessari complementi istruttori; contestualmente, ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo e delle spese processuali, nonché del gratuito patrocinio, con la nomina dell'MLaw Milan Egloff quale patrocinatore d'ufficio, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorrente è altresì legittimato ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto di stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la relativa decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nella presente fattispecie, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente ha sostanzialmente addotto di essere giunto in Svizzera in quanto nel suo Paese d'origine non vi sarebbero state le cure necessarie per le patologie di cui soffere e che sarebbe rimasto senza famigliari in Tunisia (cfr. atto della SEM n. 34/9, D38 e segg., pag. 5 e segg.), che con la decisione querelata, la SEM non è entrata nel merito della summenzionata domanda d'asilo in applicazione degli art. 31a cpv. 3 LAsi e 18 LAsi; che a mente dell'autorità di prime cure, l'interessato non avrebbe chiesto protezione in ragione di persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione provvedimento siccome lecita, esigibile e possibile, che con l'impugnativa l'insorgente avversa la summenzionata decisione; che a suo dire, il provvedimento impugnato si ancorerebbe dapprima ad un accertamento inesatto e incompleto in quanto non chiarirebbe in che misura il farmaco Ustikinumab (un immunosoppressore) sarebbe adeguatamente sostituito; che, inoltre, l'autorità di prime cure non avrebbe sufficientemente analizzato l'accesso alle cure nel Paese d'origine dell'interessato, soprattutto per quanto attiene le persone meno abbienti; che altresì il ricorrente si prevale del fatto che la SEM, in deroga a quanto previsto dall'art. 16 cpv. 2 LAsi - secondo cui le decisioni o le decisioni incidentali sono notificate nella lingua del luogo di residenza del richiedente - ha emesso il provvedimento in lingua italiana, malgrado egli risiedesse nel Canton San Gallo, che proseguendo nella sua impugnativa, il ricorrente è dell'opinione che un allontanamento verso la Tunisia comporterebbe un peggioramento del suo, già precario, stato di salute; che in particolare, nel Paese di provenienza le alternative terapeutiche al farmaco Ustekinub elencate dalla SEM nella decisione avversata non sarebbero adeguate; che a supporto di tale tesi il ricorrente ha prodotto un'e-mail del Dr. B._______ in cui si afferma che il trattamento con il farmaco precedentemente citato dovrebbero essere continuate e che le alternative elencate dalla SEM non sarebbero adatte all'interessato in quanto vi sarebbe un alto rischio di complicazioni dovute ad infezioni, come ad esempio la tubercolosi, che preliminarmente, è d'uopo rilevare che il summenzionato ricorso del 14 maggio 2024 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, la decisione impugnata è dunque cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto riguarda la pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che dapprima appare opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, che per constante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3); che la portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco; che il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del TAF D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2), che dapprima si rileva che secondo l'art. 16 cpv. 2 LAsi le decisioni o le decisioni incidentali della SEM sono notificate nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente; che l'art. 16 cpv. 3 LAsi prevede che la SEM può derogare alla disposizione del capoverso 2 in particolare se in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello di personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b), che alla luce della situazione concreta - il ricorrente vive nel Canton San Gallo, dove la lingua ufficiale è il tedesco - la decisione impugnata, avrebbe dovuto, di principio, essere emessa in tedesco, che tuttavia nel caso concreto la questione se l'adozione del citato correttivo sia sufficiente per garantire il diritto ad una via giudiziaria effettiva sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU non va risolta (si confronti in proposito la sentenza del TAF D-876/2020 del 18 giugno 2020 consid. 6.6 che rinvia al messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo [FF 2010 3889, pag. 3920-3921] che fa riferimento all'introduzione delle nuove norme sulla lingua della procedura e dichiara che già in precedenza la SEM in caso di decisione in un'altra lingua eseguiva una traduzione), che infatti, malgrado la decisione non sia stata tradotta, il ricorrente - che dal canto suo non ha chiesto la traduzione - è stato in grado di assumere un avvocato e tramite il suo sostegno ha interposto tempestivamente un ricorso completo, in cui si è pronunciato dettagliatamente su tutti gli aspetti trattati nella decisione impugnata; che giova inoltre evidenziare che, di regola, la stragrande maggioranza dei richiedenti l'asilo non padroneggia la lingua della decisione; che ne consegue che, anche qualora la delibera della SEM fosse stata emanata in tedesco, l'interessato avrebbe comunque molto verosimilmente necessitato di una traduzione nella sua lingua madre, che la cassazione della decisione impugnata per la sola violazione delle norme concernenti la lingua della procedura è di principio esclusa se la parte è patrocinata da un rappresentante legale professionale nella procedura di ricorso (cfr. DTAF 2020 VI 8 consid. 6.3), che anche per quanto attiene le ulteriori censure formali si evince chiaramente come le medesime siano in realtà rivolte verso l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore nel caso specifico, e riguardano pertanto delle questioni di merito, che verranno esaminate più avanti; che malgrado ciò, a questo stadio, il Tribunale non può che constatare che l'autorità sindacata ha tenuto conto dello stato di salute dell'insorgente al momento dell'emanazione della sentenza, della sua situazione economica, statuendo che di fatto l'accesso alle cure adeguate nel Paese d'origine del ricorrente sia di fatto garantito, nonché sulla possibilità, in mancanza del farmaco Ustekinumab, di poter accedere a altri immunosoppressori disponibili in Tunisia; che per tali motivi il Tribunale ritiene che l'istruzione della causa possa dirsi completa, e che la documentazione presente all'inserto abbia permesso sia all'autorità inferiore, sia ora all'autorità giudicante, di pronunciarsi con piena conoscenza di causa sugli elementi determinanti per la vertenza, che alla luce di quanto sopra, le censure formali mosse contro il provvedimento avversato devono essere respinte, che venendo ora al merito, nel caso in rassegna, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali il quadro clinico dell'insorgente funge da discriminante, si esauriscono nella questione a sapere se il suo allontanamento possa o meno essere considerato ammissibile e ragionevolmente esigibile, che a questo titolo, va rammentato che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-coli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrl non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che parimenti, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile se l'accesso alle cure essenziali, come precedentemente definito, è assicurato nel paese d'origine o di provenienza; che può trattarsi, all'occorrenza, di cure alternative a quelle prestate in Svizzera che - pur corrispondendo agli standard del paese d'origine o di provenienza - sono adeguate allo stato di salute dell'interessato, anche se di livello qualitativo, di efficienza sul campo (o clinica) e di utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelle disponibili in Svizzera; che le terapie farmacologiche (ad esempio i farmaci generici) di vecchia generazione e meno efficaci possono, a seconda delle circostanze, essere considerati come adeguati (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenza del Tribunale E-5791/2020 consid. 4.2), che ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti esperito dall'autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti, che dapprima, da giurisprudenza costante di questo Tribunale - ed anche considerando l'attuale situazione politica - in Tunisia, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI; che inoltre, v'è da rimarcare come l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia non sia condizionata, in principio, dalla presenza di fattori particolarmente favorevoli (cfr. sentenze del Tribunale E-4223/2023 del 23 agosto 2023 consid. 6.3, D-5856/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 8.5), che orbene le problematiche di salute che affliggono il ricorrente (cfr. atto della SEM n. 57/9) non risultano, alla luce degli elementi attualmente agli atti, di una gravità tale da rendere il proprio rinvio illegittimo ai sensi della giurisprudenza citata, fermo restando che in Tunisia è disponibile un trattamento sufficiente (cfr. supra), che in particolare, per quanto attiene il morbo di Crohn, i trattamenti necessari possono essere eseguiti presso il Centre Hospitalier Universitaire (CHU) la Rabta oppure presso l'Hôpital Charles Nicolle entrambi siti a Tunisi (cfr. atto della SEM n. 60/3); che secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, le persone bisognose possono chiedere una tessera sanitaria (tessera bianca) per ottenere cure mediche e medicinali gratuitamente o a tariffe agevolate, che per quanto attiene i medicamenti di cui necessita l'interessato, il Tribunale ritiene, in accordo con la decisione impugnata della SEM, che il trattamento immunosoppressore può essere proseguito dall'insorgente nel suo Paese d'origine - eventualmente con un sostituto al medicamento prescritto (cfr. atto della SEM n. 60/3) - senza che al medesimo possa occasionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute in caso di un suo ritorno in tale Paese; che le evenienze presentate dall'insorgente per il tramite del suo medico curante Dr. B._______, non mutano tale conclusione; che invero, come dallo stesso ricorrente addotto, egli si trovava già in cura per i problemi medici invocati nel suo Paese d'origine (cfr. atto della SEM n. 34/9, D 39 e segg., pag. 5 e segg.); che la possibilità di essere curato, in particolare a Tunisi, e che quasi tutti i medicamenti che gli sono stati prescritto sono disponibili nel suo Paese; che inoltre, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, l'insorgente potrà, se del caso, richiedere alla Svizzera un aiuto al ritorno quale sostegno finanziario per assicurare la propria assistenza medica per un periodo limita nel proprio Paese d'origine (i sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]); che per di più nulla gli vieta di provvedere a procurarsi una riserva dei medicamenti necessari prima del suo ritorno, che a ciò si aggiunge il fatto che l'interessato non ha una famiglia a carico, è stato in grado di lavorare occupandosi di un'anziana signora e potrebbe dunque nuovamente svolgere un'attività lucrativa adatta alle sue capacità, nel proprio Paese d'origine aveva una buona rete di amicizie che l'hanno sostenuto, nonché un connazionale qui in Svizzera con cui è ancora in buoni rapporti; che pertanto, nonostante l'assenza di una rete famigliare, l'interessato dispone di una rete sociale a cui fare riferimento nel proprio Paese d'origine, che di conseguenza, in considerazione di tutto quanto precedere, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione con l'art. 44 LAsi), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che non essendo adempiuta una delle condizioni necessaria per l'ottenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, anche tale richiesta va disattesa, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: