Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2986/2025 Sentenza del 22 giugno 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 aprile 2025 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda proveniente dalla provincia di B._______, ha presentato in Svizzera il 10 dicembre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-3/2), i verbali delle audizioni sui motivi d'asilo svolte il 17 gennaio e il 31 luglio 2024 (cfr. atti SEM n. 15/9 e 30/10), la decisione del 2 aprile 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 35/2), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 34/12), il ricorso del 25 aprile 2025 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 28 aprile 2025) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; infine egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i mezzi di prova presentati dinnanzi all'autorità inferiore e i documenti in lingua turca allegati al ricorso, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, nella propria richiesta, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato a causa delle pressioni subite da parte delle forze di polizia turche e del timore che le autorità potessero costruire artificiosamente accuse penali nei suoi confronti al fine di incarcerarlo; che il padre e gli zii paterni sarebbero sempre stati attivi in favore di partiti politici quali il Partito Democratico dei Popoli (HDP) e che, per tale ragione, durante la sua infanzia la polizia avrebbe effettuato frequenti incursioni presso l'abitazione familiare; che, nel 2009, egli avrebbe aperto un ristorante insieme alla zia paterna, abitualmente frequentato da artisti e politici curdi, motivo per cui le forze di polizia avrebbero ripetutamente disturbato l'attività, sino a determinarne la chiusura per mancanza di clientela; che, pur non essendo mai stato membro ufficiale dell'HDP, egli sarebbe stato vicino al partito, facendo parte della commissione di quartiere; che, in occasione delle elezioni amministrative del (...) 2019, si sarebbe candidato alla carica di governatore di quartiere, funzione priva di appartenenza partitica; che, nel corso della relativa campagna elettorale, avrebbe subito ostacoli e intimidazioni da parte della polizia, la quale lo avrebbe seguito e avrebbe esercitato pressioni sulla popolazione; che, nell'ambito della campagna, egli avrebbe distribuito volantini e affisso uno striscione recante la propria fotografia; che, pochi giorni più tardi, gli agenti avrebbero rimosso tale striscione, sostenendo che l'affissione fosse vietata, sebbene, a suo dire, tale pratica fosse comunemente adottata da tutti i candidati; che, a causa delle suddette pressioni, egli non sarebbe riuscito a raggiungere adeguatamente l'elettorato e avrebbe pertanto perso le elezioni; che, inoltre, in relazione allo striscione affisso, egli sarebbe stato condannato, in data (...) 2020, a cinque mesi di reclusione per violazione della legge sulle disposizioni elettorali, pena, la cui esecuzione sarebbe stata sospesa, a beneficio di un periodo di libertà vigilata della durata di cinque anni; che, inoltre, il padre sarebbe stato ucciso durante il servizio militare nel periodo successivo al (...); che, nel (...), egli avrebbe approfondito le circostanze della morte del padre, inviando richieste alla Procura Generale di C._______ al fine di accertare la verità dei fatti e di poter beneficiare dei diritti riconosciuti alle famiglie delle persone decedute durante il servizio militare, sino ad allora negatigli; che, in risposta, la Procura Generale di C._______ gli avrebbe comunicato che il padre sarebbe morto per cause naturali e che il caso risultava ormai prescritto; che, nel proprio Paese d'origine, egli sarebbe stato altresì membro attivo dell'Associazione per i diritti umani, svolgendo ricerche sulla morte del padre per tramite della stessa e partecipando alle conferenze stampa organizzate dall'associazione; che, a seguito di tali attività, la polizia avrebbe iniziato a pedinarlo e a molestarne gli spostamenti, sorvegliandolo in particolare all'uscita delle conferenze stampa; che, la sera del (...) 2023, durante un controllo d'identità, agenti di polizia lo avrebbero minacciato intimandogli, con tono intimidatorio, di "stare tranquillo" se non voleva subire la stessa sorte del padre; che, profondamente spaventato da tale episodio, egli sarebbe espatriato legalmente il (...) 2023; che, nel (...) 2024, quando già si trovava in Svizzera, avrebbe appreso dai propri familiari che agenti di polizia si sarebbero presentati presso l'abitazione familiare chiedendo di lui, senza tuttavia che ne fosse noto il motivo; che, in caso di rientro nel Paese d'origine, egli teme di essere incarcerato sulla base di accuse artificiosamente costruite dalle autorità oppure di essere ucciso, ritenendo che il padre sia stato, a suo dire, vittima dello Stato, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene, nella decisione avversata, che le asserite problematiche riscontrate dal richiedente in patria in ragione della propria appartenenza etnica curda non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, inoltre, non vi sarebbe alcun motivo di ritenere che egli possa essere oggetto, in un prossimo futuro, di misure persecutorie in relazione alla procedura penale avviata nei suoi confronti per l'affissione di uno striscione, considerato che il procedimento risulterebbe ormai concluso e che egli non avrebbe violato le condizioni della libertà vigilata; che la minaccia ricevuta da agenti delle forze di polizia, episodio che lo avrebbe indotto a espatriare, costituirebbe un episodio isolato e privo di conseguenze concrete per l'interessato; che non emergerebbero indizi concreti atti a dimostrare che gli agenti lo abbiano effettivamente pedinato e, in ogni caso, da tale asserito controllo non sarebbero derivate conseguenze nei suoi confronti; che non vi sarebbe neppure alcun elemento concreto idoneo a comprovare l'affermazione secondo cui il padre sarebbe stato ucciso dallo Stato; che l'allegazione relativa alla presunta visita di agenti di polizia presso l'abitazione familiare, avvenuta quando egli si trovava già in Svizzera, si fonderebbe unicamente su informazioni riferite da terzi e non sarebbe pertanto idonea a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l'asilo; che, considerata la sua partecipazione all'associazione per i diritti dell'uomo, il richiedente non presenterebbe un particolare profilo di rischio suscettibile di attirare l'interesse delle autorità turche; che, per tali ragioni, la SEM conclude che non vi sarebbe motivo di ritenere che egli possa diventare, nel futuro prossimo e con grande probabilità, oggetto di persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando sostanzialmente di aver subito persecuzioni rilevanti in quanto appartenente alla minoranza curda; che egli rischierebbe inoltre di subire, in caso di rientro in patria, la medesima sorte del padre, essendo già stato minacciato da agenti delle forze di polizia; che il decesso del padre sarebbe avvenuto in circostanze sospette; che egli sarebbe stato oggetto di continue intimidazioni e pressioni da parte delle forze di polizia turche, come emergerebbe altresì dalla visita effettuata dagli agenti presso l'abitazione familiare quando egli si trovava già in Svizzera, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, anzitutto, per quanto concerne le discriminazioni subite dai curdi in Turchia occorre rilevare che, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 7.1 [sentenza di riferimento]); che gli asseriti pregiudizi patiti dal ricorrente (chiusura del proprio ristorante e difficoltà nella campagna elettorale per poter diventare governatore di quartiere) non raggiungono, inoltre, un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia, che, dagli atti di causa, emerge che, con sentenza del (...) 2020, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di violazione dei divieti previsti dagli articoli 58, 60 e 61 della Legge n. 298 ed è stato condannato a una pena detentiva di cinque mesi, sospesa condizionalmente con applicazione di un periodo di libertà vigilata della durata di cinque anni (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 19); che, ad oggi, il periodo di libertà vigilata risulta concluso e che, per sua stessa ammissione, egli non avrebbe violato le condizioni impostegli né risulterebbero procedimenti penali pendenti a suo carico; che non vi sono pertanto motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto, in un prossimo futuro, di misure persecutorie in relazione al menzionato procedimento, che l'asserita minaccia da parte di agenti delle forze di polizia, che avrebbe indotto il ricorrente a espatriare, risulta costituire, per sua stessa ammissione, un episodio isolato, trattandosi della prima occasione in cui gli agenti lo avrebbero minacciato concretamente; che tale episodio non avrebbe peraltro comportato ulteriori conseguenze nei suoi confronti; che il ricorrente avrebbe inoltre notato la presenza di agenti nei pressi della propria abitazione dopo le conferenze stampa cui partecipava, in quanto in tale periodo avrebbe condotto delle indagini sulla morte del padre; che, anche con riferimento a tali circostanze, il Tribunale osserva come nessun pregiudizio concreto gli sia derivato e che, in ogni caso, non emergano elementi oggettivi idonei a dimostrare che egli fosse effettivamente oggetto di sorveglianza da parte delle autorità; che, altresì, non sussistono elementi concreti a sostegno dell'affermazione secondo cui il padre sarebbe stato ucciso dallo Stato, trattandosi di mere supposizioni del ricorrente; che, al contrario, la documentazione agli atti indica che il padre sarebbe deceduto presso l'Ospedale militare di C._______ a seguito di un'emorragia (...) (cfr. mdp SEM n. 24-27), che l'asserita visita di agenti presso l'abitazione familiare, avvenuta quando il ricorrente si trovava già in Svizzera e il cui scopo sarebbe rimasto ignoto, si fonda unicamente su informazioni riferite da terze persone; che, secondo consolidata giurisprudenza, le circostanze apprese esclusivamente da terzi non sono idonee a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7), che il ricorrente non presenta un profilo tale da far ritenere che possa rivestire un particolare interesse per le autorità turche; che egli sarebbe infatti stato un semplice membro dell'Associazione per i diritti dell'uomo, limitandosi a partecipare a conferenze stampa e manifestazioni; che egli non sarebbe inoltre mai stato un membro attivo dell'HDP, avendo unicamente svolto attività marginali per la commissione del partito, quali informare la popolazione del cambiamento di denominazione del partito o spiegare alle donne analfabete le modalità di voto a favore dello stesso, che, infine, i mezzi di prova allegati al ricorso non sono idonei a mutare le conclusioni che precedono, trattandosi di scritti redatti da conoscenti dell'interessato e aventi pertanto natura di dichiarazioni di parte, che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che, in esito, i motivi addotti dal ricorrente non risultano pertanto rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 LStrI (RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 12.4 [sentenza di riferimento]); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell'esigibilità, il ricorrente è relativamente giovane e risulta in buono stato di salute, non essendo stata prodotta agli atti alcuna documentazione medica atta a dimostrare il contrario; che egli vanta esperienze professionali maturate in diversi ambiti, sia a B._______ sia a D._______; che, inoltre, dispone nel Paese d'origine di una solida e ampia rete familiare; che, da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti il ricorrente - usando della necessaria diligenza - procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: