opencaselaw.ch

D-2955/2011

D-2955/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2955/2011 Sentenza del 27 maggio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, ed i figli B._______, C._______, Eritrea, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 26 aprile 2011 / N [...]. Visti: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 9 gennaio 2011; il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 10 gennaio 2011 dal quale risulta che i richiedenti avevano depositato una domanda d'asilo in Italia il 1° gennaio 2011 (cfr. act. A 3/1); il verbale d'audizione del 18 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alle dichiarazioni rese ed al risultato EURODAC sopraccitato, come pure circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo allontanamento verso l'Italia; la richiesta di riammissione dell'interessata del 21 marzo 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) la quale in seguito è stata ritirata dall'UFM, in quanto non erano stati inclusi i figli della richiedente; la seconda richiesta di riammissione della richiedente e dei figli del 7 aprile 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino; la terza richiesta di riammissione dell'interessata e dei figli del 20 aprile 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino e la relativa comunicazione all'UFM del 20 aprile 2011 delle autorità italiane, tramite la quale esse hanno informato detto Ufficio d'aver accolto detta richiesta; la decisione dell'UFM del 26 aprile 2011 (notificata all'interessata il 18 maggio 2011; cfr. avviso di notifica e di ricevuta) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessata e dei figli in Italia, ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio degli interessati verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, l'Italia applicherebbe, senza contestazioni da parte della Commissione Europea, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo; che, pertanto, i richiedenti si potrebbero rivolgere alle autorità italiane competenti per ricevere l'aiuto del caso; il ricorso del 24 maggio 2011 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 maggio 2011) con il quale i ricorrenti concludono all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo congiuntamente alla concessione dell'effetto sospensivo e ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 27 maggio 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino); che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera; che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2; che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente l'asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata; che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c-e del Regolamento Dublino); che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Oasi 1, l'UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino; che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, come già detto, se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare direttamente la domanda d'asilo degli interessati ai sensi del l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito - come la Svizzera - al Regolamento Dublino; che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del Regolamento Dublino; che, con comunicazione del 20 aprile 2011, l'Italia ha accettato espressamente il trasferimento dell'interessata e dei suoi figli ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino (cfr. act. 29/2); che alla richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa i risultati suesposti e l'intenzione della Svizzera di rinviarla in Italia (cfr. verbale 1); che dinanzi all'autorità inferiore A._______ ha allegato di essere partita con i suoi figli dall'Eritrea per venire in Svizzera e che non era intenzionata a depositare una domanda d'asilo in Italia (cfr. verbale 1, pag. 7); che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha asserito che in Italia non sarebbero garantite, per i richiedenti l'asilo, le condizioni di esistenza degne per un essere umano (cfr. ricorso, pag. 2); che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina; che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall'Accordo d'associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato - responsabile dell'esame di una domanda d'asilo - è tenuto a condurre la procedura d'asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino); che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che nel caso in disamina le dichiarazioni dei ricorrenti si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza; che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì numerose organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati; che, infatti, dal 1° gennaio 2009 l'organizzazione "Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone" appare prendersi cura dei rifugiati presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino ed offre una consulenza giuridica gratuita ai richiedenti l'asilo (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale amministrativo federale D-1778/2011 del 28 marzo 2011 e D-721/2010 del 15 febbraio 2010); che, pertanto e come detto, gli insorgenti non hanno fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati; che, inoltre, non si evince neppure dagli atti che vi sarebbero trattamenti inumani o degradanti per ragioni mediche in caso di ritorno in Italia; che alla luce di quanto precede il trasferimento verso l'Italia dei ricorrenti è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio del ricorrente in detto Paese; che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino; che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente; che, per di più, le autorità italiane hanno accettato di riaccoglierli; che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento degli insorgenti verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi; che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5644/2009 del 31 agosto 2010 consid. 10); che, di conseguenza, il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali nonché la richiesta dell'effetto sospensivo sono divenute senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: