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D-1778/2011

D-1778/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1778/2011 Sentenza del 28 marzo 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch;cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 18 marzo 2011 / N [...]. Visti: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 19 settembre 2010 in Svizzera allegando in tale occasione di essere espatriato il 26 agosto 2008 e di aver raggiunto l'Italia il 26 ottobre 2008 dove sarebbe rimasto fino al 19 settembre 2010; il confronto dattiloscopico, effettuato dall'UFM con il registro EURODAC in data 20 settembre 2010, che ha dimostrato che l'interessato ha chiesto l'asilo in Italia a B._______ in data 1° novembre 2008 (cfr. act. A 4/2); il diritto di essere sentito concessogli e le allegazioni consegnate nell'ambito dell'audizione del 30 settembre 2010; la richiesta di riammissione dell'interessato dell'11 ottobre 2010 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) nella quale l'autorità inferiore ha considerato che sarebbe ancora pendente un ricorso contro una decisione negativa in Italia per il che lo stesso Paese è stato ritenuto competente dall'UFM per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie; la decisione dell'UFM del 12 novembre 2010 (notificata all'interessato il 17 novembre 2010; cfr. act. A 20/1) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la comunicazione dell'UFM del 13 dicembre 2010 della crescita in giudicato della suddetta decisione avvenuta il 25 novembre 2010 (cfr. act. A 22/3) ed a seguito della quale l'interessato è stato accompagnato all'aeroporto di C._______ da dove è stato allontanato verso l'Italia a bordo di un aereo con destinazione D._______ in data 4 gennaio 2011; la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 31 gennaio 2011, dopo aver soggiornato dal 4 al 31 gennaio 2011 a D._______ (Italia); il verbale d'audizione del richiedente del 10 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2); la riutilizzazione dei dati rilevati durante la prima procedura d'asilo dal registro EURODAC dopo l'infruttuoso secondo rilevamento in data 31 gennaio 2011 (cfr. act. B4/2); il diritto di essere sentito concessogli durante l'audizione del 10 febbraio 2011 sui fatti sopraccitati ed in merito ad un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e durante la quale il richiedente ha affermato di non aver nulla da dire (cfr. verbale 2, pag. 6); la richiesta di riammissione dell'interessato del 22 febbraio 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino nella quale l'autorità inferiore ha considerato che l'Italia aveva già accettato una richiesta di riammissione tacitamente in data 26 ottobre 2010 per il che il richiedente era stato trasferito a D._______ il 4 gennaio 2011; il complemento al diritto di essere sentito del 14 marzo 2011 nel quale l'interessato ha affermato di non aver accesso a cure mediche in Italia e di non aver né un lavoro, né una dimora, né dei documenti (cfr. verbale di complemento al diritto di essere sentito del 14 marzo 2011 [di seguito: verbale 3], pag. 1); la decisione dell'UFM del 18 marzo 2011 (notificata all'interessato il 18 marzo 2011; cfr. act. B 18/1) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi nella quale ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando l'esecuzione immediata e constatando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio in Italia come lecita, possibile e ragionevolmente esigibile posto che da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, né la situazione vigente in Italia, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio in tale Stato e che l'interessato si potrebbe senz'altro rivolgere alle autorità italiane competenti per ricevere l'aiuto del caso; il ricorso del 21 marzo 2011 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 marzo 2011) con il quale il ricorrente conclude, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo congiuntamente ad una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale dapprima in copia via fax in data 23 marzo 2011 ed in seguito in originale in data 24 marzo 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino); che conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi); che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera; che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2; che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata; che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c-e del Regolamento Dublino); che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino; che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, come già detto, se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare direttamente la domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito - come la Svizzera - al Regolamento Dublino; che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del Regolamento Dublino; che, infine, nonostante l'Italia non abbia espressamente accettato la presa in carico del richiedente, si ritiene che lo stesso sia stato accettato, conformemente all'art. 20 cpv. 1 lett. c del suddetto Regolamento; che dinanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha invocato di non poter tornare in Italia, in sostanza, per la sua difficile situazione socio-economica in tale Paese e poiché non vi avrebbe accesso alle cure mediche; che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che gli atti del suo incarto gli sarebbero solo stati notificati in parte e, in particolare, gli sembrerebbe carente la documentazione riguardante la ripresa a carico da parte dell'Italia, in quanto risulterebbe solo uno stampato di un messaggio e-mail del 9 marzo 2011 e non vi sarebbe una dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'autorità italiana a prendersi davvero carico della sua situazione; che, inoltre, sarebbe carente la decisione dell'UFM poiché farebbe solo riferimento ad alcuni accordi e regolamenti europei che si riterrebbero applicabili ed in particolare alla circostanza che l'Italia non avrebbe risposto alla richiesta svizzera in merito alla sua eventuale riammissione; che, peraltro, non risulterebbe con chiarezza in base a quale criterio di competenza dovrebbe essere trattato il suo caso dalle autorità italiane e che non vi sarebbero garanzie che l'Italia gli dia la possibilità di un alloggio e del minimo vitale nell'attesa di una decisione in merito alla sua domanda di protezione; che, infine, sostiene che non sarebbe altresì ragionevolmente esigibile il suo allontanamento verso l'Italia, ribadendo, in sostanza, quanto già asserito in sede d'audizione ed aggiungendovi di aver ricevuto molti medicinali al Centro di registrazione e di procedura (di seguito: CRP) di Chiasso ed avrebbe chiesto a più riprese di poter essere visitato da un medico per capire l'entità e la natura dei suoi problemi di salute; che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina; che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall'Accordo d'associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato - responsabile dell'esame di una domanda d'asilo - è tenuto a condurre la procedura d'asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino); che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che nel caso in disamina le dichiarazioni del richiedente si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza; che, infatti, il ricorrente ha firmato l'avviso di notifica e di ricevuta in data 18 marzo 2011 (cfr. act. B 18/1) nel quale ha dichiarato di aver ricevuto gli atti liberi in consultazione con copia dell'indice di paginazione dell'incarto; che, inoltre, nell'atto ricorsuale non elenca gli atti mancanti per il che codesto Tribunale deve partire dal presupposto che l'insorgente abbia tutti gli atti in suo possesso; che anche le censure secondo cui sarebbe carente la documentazione riguardante la ripresa a carico da parte dell'Italia, in quanto risulterebbe solo uno stampato di un messaggio e-mail del 9 marzo 2011, e che non vi sarebbe una dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'autorità italiana a prendersi davvero carico della sua situazione non possono essere ritenute; che, in questo contesto si rileva che si tratta di un e-mail standard che comunica alle autorità italiane la scadenza del termine di riammissione (cfr. act. B 13/1); che, inoltre, le autorità italiane hanno già ripreso una volta l'insorgente nel loro territorio in data 4 gennaio 2011 dopo la conclusione della prima procedura d'asilo per il che non v'è ragione di dubitare che esse violino proprio in seguito a questa procedura il Regolamento Dublino; che, peraltro, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì numerose organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati; che, infatti, dal 1° gennaio 2009 l'organizzazione "Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone" appare prendersi cura dei rifugiati presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino ed offre una consulenza giuridica gratuita ai richiedenti l'asilo (cfr. tra le altre, la decisione del Tribunale amministrativo federale D-721/2010 del 15 febbraio 2010); che pure, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente e un eventuale trattamento dei suoi problemi di salute, questi possono senz'altro essere curati in Italia, disponendo, in effetti, detto Paese di infrastrutture mediche sufficienti per garantire le cure ed i farmaci necessari (cfr. sulla problematica sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7895/2010 del 15 novembre 2010 consid. 5.3); che, pertanto e come detto, il ricorrente non ha fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati; che, inoltre, non si evince neppure dagli atti che vi sarebbero trattamenti inumani o degradanti per ragioni mediche in caso di ritorno in Italia; che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia dell'interessato è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio del ricorrente in detto Paese; che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino; che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente; che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi; che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza di eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5644/2009 del 31 agosto 2010 consid. 10); che, di conseguenza, il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: