Asilo e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia)
- Sezione della popolazione, Ufficio permessi, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - Sezione della popolazione, Ufficio permessi, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2792/2009 Sentenza del 28 settembre 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, Macedonia, la sua concubina D._______, alias E._______, Bulgaria, i loro figli F._______, G._______, e H._______, Bulgaria, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 marzo 2009 / N [...]. Visti: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 2 dicembre 2008; i verbali d'audizione del 18 dicembre 2008 (di seguito: verbale 1 [D._______] e 2 [A._______]); la domanda di riammissione in Italia dei richiedenti da parte dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 29 dicembre 2008; la decisione dell'autorità competente italiana del 16 febbraio 2009 nella quale ha respinto la richiesta succitata; i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 (di seguito: verbale 3 [D._______] e 4 [A._______]); la decisione dell'UFM del 30 marzo 2009, notificata all'interessati in data 31 marzo 2009 (cfr. avviso di ricevimento [act. UFM A 22/1]); il ricorso del 30 aprile 2009 (data d'entrata: 1° maggio 2009) presentato dai ricorrenti con i seguenti allegati: ¾ copia della decisione impugnata (allegato 1); ¾ un certificato medico stilato dal Dr. med. I._______ dell'Ospedale Regionale di J._______ del 27 marzo 2009 concernente F._______ (allegato 2); ¾ un certificato medico redatto dalla Dr.ssa med. K._______ dell'Ospedale Regionale di L._______ del 7 aprile 2009 concernente D._______ (allegato 3); ¾ una procura del 14 aprile 2009 (allegato 4); la nascita della figlia dei richiedenti in data 25 maggio 2009; la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 17 giugno 2009 in cui ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; contestualmente ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 20 luglio 2009; la risposta al ricorso dell'UFM del 9 luglio 2009; la replica del 21 agosto 2009 (data d'entrata: 24 agosto 2009) degli insorgenti; l'ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2011 nella quale ha invitato i ricorrenti a presentare entro il 2 agosto 2011 un certificato medico attuale e circostanziato relativo allo stato di salute di F._______; lo scritto del 2 agosto 2011 (data d'entrata: 3 agosto 2011) con allegato un certificato medico stilato dal Dr. med. M._______ dell'Ospedale Regionale di J._______ del 27 luglio 2011 concernente F._______; l'ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2011 nella quale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare sue eventuali osservazioni circa lo scritto del 2 agosto 2011 entro il 7 settembre 2011; le osservazione dell'UFM del 6 settembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, vista la nascita della figlia H._______ degli insorgenti dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale, essa viene inclusa nella presente domanda d'asilo; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che dalle audizioni si evince che l'interessato, di etnia rom, si è dichiarato apolide nato a N._______ in provincia di O._______ (Italia) con ultimo domicilio a P._______ nella medesima provincia (cfr. verbale 1, pag. 1); che la richiedente, di etnia rom, è invece nata a Q._______ (Bulgaria) con ultimo domicilio dal 2003 a P._______ in provincia di O._______ dove avrebbe convissuto con il suo concubino (cfr. verbale 2, pag. 1); che gli interessati hanno dichiarato di essere fuggiti dall'Italia per il timore di essere uccisi da alcuni italiani razzisti; che hanno allegato che in primavera del 2008, un accampamento di rom a R._______ sarebbe stato bruciato da ignoti; che, in seguito, dei giovani sulle loro motociclette sarebbero passati regolarmente di notte vicino all'accampamento dei richiedenti, li avrebbero insultati e minacciati di incendiare il loro accampamento e a buttare dei sassi sulle loro abitazioni; che le forze dell'ordine si sarebbero presentate sistematicamente sul luogo dell'accaduto ma non sarebbero mai state presenti quando passavano i giovani; che, nell'autunno 2008, l'interessata sarebbe stata insultata da tre giovani italiani mentre si trovava a fare la spesa davanti ad un mercato e che in tale circostanza non sarebbe accaduto nient'altro solo grazie all'apparizione del personale di sicurezza; che, inoltre, il 19 luglio 2008, le due figlie del fratello del richiedente sarebbero annegate nel mare senza che qualcuno si sarebbe interessato della loro sorte (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; verbale 2, pagg. 5 seg.; verbale 3 pagg. 5 segg.; verbale 4, pagg. 6 segg.); che in data 1° dicembre 2008 avrebbero quindi preso un treno per S._______ da dove avrebbero raggiunto la Svizzera a bordo di un furgone; che l'indomani avrebbero poi depositato la loro domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pagg. 6 seg.; verbale 4, pag. 4); che, inoltre, hanno fatto valere una malformazione delle vie urinarie di F._______ (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 3, pagg. 9 seg.; verbale 4, pagg. 10 seg.); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto irrilevanti i motivi esposti dai richiedenti; che, in particolare, le invocate persecuzioni sarebbero palesemente l'opera di terzi e che non vi sarebbero elementi per considerare che sia diversamente; che, inoltre, i richiedenti avrebbero aggiunto che le autorità si presenterebbero regolarmente sul posto del loro accampamento per accertarsi dell'accaduto e anche per offrire protezione agli abitanti; che, ciononostante, come lo dichiarerebbero anche gli interessati stessi, alle autorità non sarebbe possibile di essere sempre presenti sul luogo per evitare così dei delitti; che, in effetti, nessuno potrebbe pretendere di ricevere una protezione continua ed ininterrotta dagli organi dello Stato; che dagli atti non vi sono elementi da cui presumere che le autorità italiane non abbiano risposto alle minacce espresse contro i richiedenti o che avrebbero rifiutato ogni genere di sollecitazione da parte delle vittime; che, nel caso concreto, è insostenibile che lo Stato italiano non avrebbe quindi rifiutato la protezione ai richiedenti o non sarebbe in grado di offrire una protezione, per quanto possibile, effettiva; che, quo all'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato le autorità italiane avrebbero respinto la domanda dell'UFM di riammettere gli interessati sul loro territorio; che la richiedente, contrariamente al compagno, il quale ha dichiarato di essere apolide, a sua volta sarebbe cittadina della Bulgaria ed avrebbe consegnato la relativa carta d'identità; che, pertanto, i richiedenti potrebbero recarsi in Bulgaria dove verrebbe rispettato ed applicato il principio dell'unità della famiglia attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, peraltro, l'interessata disporrebbe ancora di parentela in loco; che, infine, nemmeno il problema del figlio citato in entrata, rappresenterebbe un ostacolo al loro rinvio, siccome non sarebbe legato a complicazioni e che un eventuale intervento potrebbe anche essere effettuato in Bulgaria; che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto dei richiedenti non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione degli stessi verso la Bulgaria, siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, i ricorrenti hanno contestato la decisione dell'UFM, sostenendo, per quanto è qui di rilievo, di essere senz'altro riusciti a dimostrare di temere l'esposizione a future persecuzioni e di essere pertanto rifugiati; che hanno altresì citato un rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del marzo 2004 ed uno di Amnesty International del 2008 che dimostrerebbero la precaria situazione dei rom in Bulgaria; che, pertanto, temerebbero a giusto titolo di essere esposti a persecuzioni per la loro appartenenza ad una minoranza fortemente discriminata e poco protetta dalle autorità bulgare per il che andrebbe concesso loro l'asilo in Svizzera; che, inoltre, l'insorgente non possiederebbe la cittadinanza bulgara e non avrebbe mai vissuto in Bulgaria, né vi sarebbe presente una rete sociale o familiare che potrebbe essere d'ausilio in caso di rinvio; che, invece, la ricorrente avrebbe lasciato la Bulgaria proprio perché in quel Paese non avrebbe più riferimenti familiari, dopo la morte del nonno con il quale era cresciuta; che, peraltro, andrebbe ancora considerata l'ipsopadia scrotale di F._______, il quale necessiterebbe, secondo l'allegato certificato medico, di altri interventi chirurgici che dovrebbero essere eseguiti in tempi diversi con intervalli tra un intervento e l'altro di circa 6-12 mesi; che, in aggiunta, a mente dei ricorrenti, sarebbe poco probabile che il piccolo F._______ essendo egli di etnia rom, ottenga in Bulgaria le terapie di cui necessiterebbe per curare la sua malformazione; che, oltracciò, l'art. 3 CEDU proibirebbe agli Stati contraenti il rinvio di cittadini stranieri verso Paesi in cui potrebbero subire detto genere di trattamenti; che ciò, pertanto, impedirebbe alla Svizzera di rimpatriare i ricorrenti, giacché così facendo li si esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante; che, di conseguenza, dovrebbe essere considerato non ammissibili e non ragionevolmente esigibile l'allontanamento dei ricorrenti e andrebbe quindi loro concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera; che, in conclusione, gli insorgenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali e protestato le spese ed i ripetibili; che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha considerato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che la Bulgaria sarebbe membro del Consiglio d'Europa dal 1992 e dell'Unione Europea (EU) dal 2007; che, come tale, dovrebbe seguire le regole riguardo al rispetto delle minoranze sul suo territorio e le istituzioni menzionate provvederebbero al rispetto delle regole in particolare tramite un monitoraggio ripetuto; che, anche se certi casi isolati di discriminazioni dovessero ancora fare cronaca, non si potrebbe concludere che tale sia un fenomeno generalizzato in Bulgaria; che, inoltre, bisognerebbe pure sottolineare che il Consiglio federale avrebbe designato la Bulgaria come Paese sicuro contro persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che, per il resto, l'UFM ha rinviato ai considerandi della querelata decisione; che, nella replica, gli insorgenti hanno, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, rimandato a quanto allegato nel gravamen ed hanno asserito che l'autorità inferiore sembrerebbe misconoscere il fatto che il ricorrente non sarebbe cittadino bulgaro, Paese verso il quale ritiene ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia; che, pertanto, nei confronti dello stesso la Bulgaria non avrebbe nessun tipo di obbligo ciò che, considerando anche l'origine etnica dello stesso, renderebbe inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese; che, nelle successive osservazioni, i ricorrenti hanno asserito che dal certificato allegato si evincerebbe che F._______ sarebbe stato sottoposto a tre interventi chirurgici, l'ultimo dei quali risalente al 2 novembre 2010; che egli necessiterebbe quindi di ulteriore seguito medico, con esami di uro-dinamica e controlli postoperatori fino a data da stabilire; che, richiesto ad esprimersi nuovamente in merito, l'UFM ha ulteriormente rinviato ai considerandi della propria decisione; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 1 consid. 5a, GICRA 1996 n. 27 consid. 3c aa, GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1; GICRA 1995 n. 23); che, secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18); che, tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole; che lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli; che, se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione; che, inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, infatti, essi hanno contestato la decisione dell'UFM circa i torti subiti da parte di terzi in Italia in modo sbrigativo e generale senza fornire alcuna spiegazione e si sono poi concentrati ad evidenziare la situazione dei rom in Bulgaria; che, pur essendo avvenute nel loro ultimo Paese di residenza, le discriminazioni subite non sono comunque rilevanti in materia d'asilo, in quanto loro stessi hanno riferito che le autorità italiane sono sempre intervenute; che, inoltre, come spiegato poc'anzi, quest'ultime non sono tenute a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18); che, peraltro, l'Italia è considerato un Paese sicuro il quale rispetta la CEDU per il che si può partire dal presupposto che vi sia una protezione adeguata; che, peraltro, si rileva che tali discriminazioni accadute in Italia da parte di terzi i quali non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, non costituiscono un motivo pertinente in materia d'asilo, in quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi, tanto più che non si tratta di atti avvenuti in Bulgaria, ossia il Paese d'origine della ricorrente; che, quo alla situazione dei rom in Bulgaria, si osserva che le minoranze rom vengono parzialmente discriminate; che la loro formazione scolastica nonché il loro tenore di vita in generale è peggiore rispetto alla maggioranza bulgara e che sono noti dei rapporti di atti di violenza da parte della polizia e di gruppi nazionalistici di destra - in particolare da parte del partito , Nacionalen S juz Ataka (Attacco Unione Nazionale [di seguito: Ataka]); che, per contro, non si può parlare di una persecuzione statale la quale ricopre tutto l'insieme del territorio bulgaro e tanto meno di una discriminazione generalizzata contro i rom; che, dall'adesione della Bulgaria all'UE nel 2007, tale Paese, anche a causa della pressione dell'UE, è intenzionato a migliorare la situazione dei rom in loco; che, ad esempio, è stato accolto un piano nazionale per combattere le discriminazioni e, attraverso un aiuto finanziario da parte dell'UE, sono state migliorate le condizioni di vita in vari quartieri rom (cfr. Amnesty International Report 2008 in merito alla Bulgaria; Balkan Investigative Reporting Network, rapporto del 17 luglio 2007; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices - 2007 in merito alla Bulgaria); che, inoltre, la Bulgaria come membro dell'UE può essere considerato un Paese di diritto funzionante il quale ha la volontà e la capacità di perseguire legalmente e sanzionare le violenze di destra contro i rom (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale del E-3897/2006 del 6 ottobre 2008 consid. 4.2, E-5849/2006 del 12 agosto 2008 consid. 4.2); che, di conseguenza, si può partire dal presupposto che anche la Bulgaria rispetti la CEDU; che, per il resto e ritenuto l'apprezzamento corretto dei fatti da parte dell'autorità inferiore sul punto dell'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, alla luce di quanto esposto, v'è ragione di concludere all'irrilevanza dei fatti addotti; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi); che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bulgaria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre le ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto pretenderebbe nel ricorso in modo totalmente stereotipato; che, in aggiunta, si osserva che visto il fatto che la Bulgaria è uno stato firmatario della CEDU, si può partire dal presupposto che rispetti anche le regole dell'art. 8 CEDU, ossia del ricongiungimento familiare; che, pertanto, A._______ potrà essere allontanato verso tale Paese insieme ai suoi figli e la sua compagna; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr); che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica; che questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte; che, per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo; che l'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/41 consid. 7.1, DTAF 2009/28 consid. 9.3.1; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1); che nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione; che ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107); che, in effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità; che sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-4655/2007 del 23 dicembre 2008, D 6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; fra le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d); che nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera; che ,in particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare; che dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale; che, infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-4909/2006 del 24 settembre 2010, E-465/2006 del 16 dicembre 2008); che si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Bulgaria, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro; che, quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il Tribunale osserva che la situazione vigente in Bulgaria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, inoltre, la Bulgaria è membro dell'UE dal 1° gennaio 2007 ed è stato accolto nella lista dei Stati sicuri "safe countries"; che nonostante che, come visto poc'anzi, vi sono a tutt'ora certe repressioni verso la minoranza dei rom in loco, esse non raggiungono un'intensità tale da rendere inesigibile un rientro in Bulgaria; che nella fattispecie, i ricorrenti hanno tre figli, rispettivamente nati nel (...), (...) e (...); che il Tribunale è cosciente delle difficoltà che questi figli potrebbero incontrare al loro ritorno in patria; che, tuttavia, una presenza di quasi tre anni a far tempo dalla presentazione della domanda di asilo, potendo altresì partire dal presupposto che alla loro età siano ancora totalmente impregnati del contesto culturale e del modo di vita dei genitori, una loro integrazione nel Paese d'origine della madre non costituirà un problema insormontabile; che, a queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento non rappresenta per loro uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il loro equilibrio e il loro sviluppo futuro; che, pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 CDF; che, quo alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani ed hanno un'esperienza professionale quale venditore ambulante (A._______) e venditrice di rose (D._______) (cfr. verbali 1 e 2, pag. 2); che, inoltre, alla luce del fatto che la ricorrente ha vissuto in Bulgaria per quasi tutta la sua vita e manca da tale Paese solamente a far tempo dal 2005, codesto Tribunale ritiene che essa disponga a tutt'ora di una rete sociale in loco (cfr. verbale 1, pag. 1); che, sia come sia, non si può escludere che una volta rientrata in patria non possa riallacciare i contatti con suo zio e le sue tre cugine a Q._______ (cfr. verbale 3, pag. 4) ai quali potrà far capo per reinserirsi nella società bulgara insieme alla sua famiglia; che, in aggiunta, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, quanto, all'evocata malformazione delle vie urinarie di F._______, si evince dal certificato medico stilato dal Dr. med. M._______ dell'Ospedale Regionale di J._______ del 27 luglio 2011 che quest'ultimo è stato sottoposto a tre interventi in data 6 e 21 ottobre 2009 rispettivamente il 2 novembre 2010; che dallo stesso certificato non risulta che F._______ debba subire un'altro intervento e che allo stato attuale viene solamente seguito con esami di uro-dinamica e controlli postoperatori i quali, a mente di codesto Tribunale, possono essere effettuati anche in Bulgaria; che, in siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti e i loro figli di un adeguato inserimento sociale in Bulgaria; che, del resto i ricorrenti, se date le condizioni, hanno la facoltà di richiedere un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine per loro stessi ed i loro figli (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Bulgaria è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, premesso ciò, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia)
- Sezione della popolazione, Ufficio permessi, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia)