Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), gli interessati - due fratelli dichiaratisi minorenni d'etnia osseta, cittadini georgiani, originari e con ultimo domicilio nel villaggio di C._______, D._______ (Georgia) - hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 18 dicembre 2008 di B._______ [di seguito: verbale 1] e di A._______ [di seguito: verbale 2]), nonché i verbali d'audizione del 6 febbraio 2009 di B._______ [di seguito: verbale 3] e di A._______ [di seguito: verbale 4]) di essere espatriati a causa della guerra tra la Georgia e l'Ossezia e per non dover combattere né contro i georgiani, né contro gli ossetini. Su consiglio dei genitori, il (...), gli interessati avrebbero lasciato la Georgia e sarebbero stati portati da un amico del loro padre in Turchia, dove avrebbero dovuto attendere i documenti per espatriare e dove la madre avrebbe dovuto raggiungerli. Tuttavia, questo amico avrebbe detto agli interessati che il loro villaggio sarebbe andato distrutto e che non sarebbe più riuscito a contattare i loro genitori. Una volta pronti i documenti, il (...), gli interessati sarebbero partiti in auto e sarebbero giunti in Svizzera il (...). Ritenuta la verosimiglianza della dichiarata minor età degli interessati, è stato loro nominato un curatore, giusta l'art. 392 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). B. Con decisione del 30 marzo 2009, notificata al curatore degli interessati il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, la Georgia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 30 aprile 2009, gli interessati - senza essere rappresentati dal loro curatore - hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo e dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 22 maggio 2009, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. E. Con ulteriore decisione incidentale dell'8 giugno 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, menzionando il riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1998 n. 13 consid. 5d aa e consid. 5e, nonché GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-c, relativa all'esecuzione dell'allontanamento di un minorenne non accompagnato. F. Il 24 giugno 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. Le osservazioni dell'UFM sono state trasmesse ai ricorrenti per informazione.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, in punti essenziali, contraddirebbero le informazioni attendibili di cui dispone l'UFM e, dall'altro, sarebbero vaghe, inconsistenti e mancherebbero di spontaneità. In particolare, sebbene i richiedenti avessero dichiarato di aver lasciato la Georgia per sottrarsi al servizio militare, essi non avrebbero avuto alcun obbligo di andare in guerra visto che non avevano ancora raggiunto l'età di 18 anni, a partire dalla quale il servizio militare sarebbe obbligatorio in Georgia. Inoltre, in merito ai contatti che avrebbero avuto con i loro genitori dopo la loro partenza dalla Georgia, non sarebbe credibile che i richiedenti non li abbiano informati del loro arrivo in Svizzera, come pure che il passatore abbia il numero di portabile di loro padre, mentre che essi non l'avrebbero avuto. Infine, le indicazioni dei richiedenti sulla località dove avrebbero vissuto e i loro dintorni farebbero emergere dei dubbi sulla loro dichiarata provenienza. Vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dei richiedenti, l'UFM ha ritenuto di esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti ed ha concluso che non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, in virtù dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari a detta disposizione, nonché in virtù della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107) e della sua concretizzazione nel diritto interno, considerato che i richiedenti avrebbero i loro genitori e altri familiari in patria. Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento nel loro Paese d'origine.
E. 5.2 Nel gravame, richiamato e sottolineato il motivo d'asilo per cui sarebbero espatriati dalla Georgia, ovvero perché non volevano combattere né contro gli ossetini, né contro i georgiani, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti restituiti all'UFM, in quanto essa si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. In effetti, le loro dichiarazioni sarebbero perfettamente compatibili con la realtà, ritenuto che, come sarebbe dimostrato nei conflitti internazionali, in caso di guerra, anche i minorenni sarebbero chiamati a dare il loro contributo alla patria, ciò che sarebbe stato il caso per i ricorrenti. Inoltre, i medesimi contestano che loro dichiarazioni, quanto ai contatti avuti con i loro genitori, sarebbero vaghe e inconsistenti, considerato che essi non avrebbero nessuna necessità di mentire su questo aspetto che peraltro non cambierebbe nulla alla loro domanda d'asilo. In aggiunta, gli insorgenti ritengono che il fatto di non avere il numero del portabile del padre e di non avere in casa il telefono fisso, non avrebbe dovuto implicare alcuna conseguenza sulla verosimiglianza dei loro motivi d'asilo, dato che l'UFM avrebbe potuto verificare la veridicità della loro provenienza. Infine, sulla base dei motivi esposti, gli autori del gravame fanno valere che - contrariamente a quanto afferma l'UFM - il loro ritorno in patria non sarebbe né ammissibile, poiché rischierebbero di essere esposti a trattamenti inumani e degradanti giusta l'art. 3 CEDU, né ragionevolmente esigibile, vista la situazione di pericolo nel loro Paese d'origine. Di conseguenza, chiedono di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che l'atto ricorsuale non contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero modificare la sua posizione ed ha pertanto proposto la reiezione del gravame, rinviando ai propri considerandi.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 6.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie, cfr. sulla tematica GICRA 2006 n. 18), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo. Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti.
E. 7.1 Nella fattispecie, il motivo addotto dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo - secondo cui sarebbero espatriati per non dover combattere la guerra tra la Georgia e l'Ossezia, né tra le file dei georgiani né tra quelle degli ossetini (cfr. gravame pag. 2, nonché verbale 1 pag. 6, verbale 2 pag. 6, verbale 3 Q63-64, Q76, Q79 e verbale 4 Q54) - non costituisce manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi suscettibile di esporli a seri pregiudizi. Infatti, indipendentemente dalla verosimiglianza o meno delle allegazioni addotte, gli insorgenti non hanno dimostrato di essere stati obbligati a combattere per una parte o per l'altra sulla base di un qualsivoglia motivo di persecuzione enumerato all'art. 3 LAsi. In maniera generale, segnatamente, l'essere tenuto a prendere parte ad una guerra per il proprio Paese d'origine o di residenza, di cui si è ottenuto la cittadinanza, non è suscettibile né di costituire un atto persecutorio in quanto tale, né tantomeno in relazione ad uno dei motivi, quali la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D-2881/2007 del 30 giugno 2010 consid. 5). Ne discende che, il motivo d'asilo addotto dai ricorrenti è palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 7.2 Inoltre, non vi sono nemmeno elementi che lascino desumere che i ricorrenti possano essere confrontati in patria ad un fondato timore di essere esposti a seri pregiudizi per non aver combattuto durante la guerra tra la Georgia e l'Ossezia. In particolare, al momento del loro espatrio, come ha rettamente rilevato l'UFM, i ricorrenti erano ancora minorenni. Per di più, gli insorgenti non hanno presentato né in corso di procedura, né in sede di ricorso, un'eventuale convocazione a prestare il servizio militare o all'arruolamento. Tali circostanze dimostrano che l'asserito dovere di partecipare alla guerra tra la Georgia e l'Ossezia non s'inseriva nell'ambito dell'obbligo, dettato dallo Stato, di prestare il servizio militare, in considerazione del raggiungimento della maggior età da parte dei ricorrenti. Conseguentemente, il loro rifiuto e quindi la loro fuga dal Paese d'origine non possono essere assimilati ad un atto di diserzione o di renitenza. In siffatte circostanze, da un lato, i ricorrenti non hanno alcun timore di essere sanzionati o condannati dallo Stato georgiano e, dall'altro lato, quest'ultimo avrà la facoltà, nell'ambito della sua supremazia, di convocare i ricorrenti all'obbligo del servizio militare nel loro Paese d'origine, ciò che rientra regolarmente nei obblighi di ogni cittadino il quale, se del caso, potrà a determinate condizioni chiederne l'esonero. Ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui lo Stato georgiano ritenesse i ricorrenti responsabili di aver preso la fuga per non dover prestare il servizio militare, un'eventuale sanzione per renitenza non costituirebbe una persecuzione rilevante in materia d'asilo che a condizioni eccezionali. Segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata o la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale (cfr. GICRA 2004 n. 2 consid. 6b/aa pag. 16 e seg., GICRA 2003 n. 8, GICRA 2002 n. 19 consid. 6d pag.156 e segg., GICRA 2001 n. 15 consid. 8d/da pag. 117; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [UNHCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Ginevra, gennaio 1992, ch. 167 e segg., pag. 43 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 258 e seg.; Sentenze del Tribunale D-7031/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, E-4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2, Sentenza del Tribunale D-2881/2007 del 30 giugno 2010 consid. 5). In proposito, il Tribunale ha già avuto modo di giudicare che, indipendentemente dalle circostanze concrete, le pene massime previste dal codice penale georgiano, ovvero di cinque anni di detenzione per renitenza e di sette anni per deserzione, non sarebbero da considerarsi sproporzionate (cfr. Sentenza del Tribunale E- 4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2). Nel caso di specie, dagli atti di causa, non è emerso alcun elemento suscettibile di dimostrare che ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato in relazione alle condizioni giurisprudenziali suesposte ciò che, del resto, i medesimi non hanno nemmeno fatto valere in corso di procedura o in sede di ricorso. Visto tutto quanto sopra, pertanto, v'è ragione di concludere che i ricorrenti non hanno alcun timore di essere esposti in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Infine, il timore fatto valere dai medesimi secondo cui essi - in caso di rientro in patria - temerebbero di essere uccisi sia dagli ossetini, sia dai georgiani per non aver combattuto in guerra né per un fronte né per l'altro (cfr. ibidem), costituirebbe il fatto di terzi. Orbene, dagli atti dell'incarto e dalle dichiarazioni dei ricorrenti non sono emersi elementi che lascino presumere un'eventuale incapacità delle autorità georgiane di accordare loro un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, segnatamente contro eventuali persecuzioni e rappresaglie da parte degli ossetini, rispettivamente dei georgiani. Segnatamente, basti rilevare che i ricorrenti hanno dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del loro Paese d'origine (cfr. verbale 1 pag. 7, verbale 2 pag. 6). Visto quanto precede, quindi, non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti.
E. 7.4 In conclusione, i motivi d'asilo fatti valere dai ricorrenti, a prescindere dall'analisi della loro verosimiglianza, su cui si è chinato l'UFM nella decisione impugnata, non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 7.5 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.2.1 In presenza di minorenni non accompagnati, occorre prendere in considerazione - in materia d'allontanamento e della relativa esecuzione - le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati come è stato rettamente rilevato nella decisione impugnata dall'UFM. Ordunque, nella fattispecie, la questione relativa all'esame dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sotto il profilo della protezione del fanciullo è divenuta ormai priva d'oggetto, ritenuto che nel frattempo i medesimi hanno raggiunto entrambi la maggior età l'uno il (...) e l'altro il (...).
E. 9.2.2 Di conseguenza, in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti devono essere considerati quali maggiorenni e, pertanto, non trovano più applicazione le norme relative alla protezione del fanciullo.
E. 9.3.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto essi hanno preteso far valere in sede di ricorso con semplici affermazioni stereotipate e di parte (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 9.3.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
E. 9.4.1 Inoltre, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea, da Russia e Georgia, in questo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante Sentenza del Tribunale D- 7950/2010 del 19 novembre 2010; E-5298/2010 del 24 agosto 2010; D-1022/2010 del 9 agosto 2010 e D-54502010 del 5 agosto 2010).
E. 9.4.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono ormai divenuti maggiorenni, hanno una formazione scolastica di base ed hanno vissuto gran parte della loro esistenza, ovvero tutta l'infanzia e l'adolescenza in Georgia (cfr. verbale 1 pagg. 1-3 e verbale 2 pagg. 1-3). Inoltre, essi dispongono di un'importante rete familiare e sociale in patria, tra cui i loro genitori, i nonni paterni, nonché i loro conoscenti e amici. Infatti, dalle loro dichiarazioni, è emerso che i loro genitori si sarebbero occupati dei loro nonni paterni residenti in patria (cfr. verbale 3 Q17 e Q66 e verbale 4 Q11) e che loro stessi avevano degli amici (cfr. verbale 4 Q31 e Q52). Peraltro, gli insorgenti potranno, al fine di inserirsi professionalmente nel tessuto sociale, beneficiare dell'aiuto di loro padre, il quale possiede (...), nonché (...) a D._______ (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 2 pag. 3, verbale 3 Q50 e verbale 4 Q53). Dal profilo economico, inoltre, i ricorrenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. In particolare, i problemi del sonno e la conseguente richiesta di consultare uno psichiatra avanzati da A._______ in corso di procedura (cfr. verbale 4 Q66-70), sono rimaste mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento oggettivo e non sono state invocate in sede di ricorso. In siffatte circostanze, il Tribunale ritiene adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i medesimi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine,
E. 9.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2791/2009 Sentenza del 12 gennaio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), e il fratello B._______, nato il (...), Georgia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 marzo 2009 / N (...). Fatti: A. Il (...), gli interessati - due fratelli dichiaratisi minorenni d'etnia osseta, cittadini georgiani, originari e con ultimo domicilio nel villaggio di C._______, D._______ (Georgia) - hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 18 dicembre 2008 di B._______ [di seguito: verbale 1] e di A._______ [di seguito: verbale 2]), nonché i verbali d'audizione del 6 febbraio 2009 di B._______ [di seguito: verbale 3] e di A._______ [di seguito: verbale 4]) di essere espatriati a causa della guerra tra la Georgia e l'Ossezia e per non dover combattere né contro i georgiani, né contro gli ossetini. Su consiglio dei genitori, il (...), gli interessati avrebbero lasciato la Georgia e sarebbero stati portati da un amico del loro padre in Turchia, dove avrebbero dovuto attendere i documenti per espatriare e dove la madre avrebbe dovuto raggiungerli. Tuttavia, questo amico avrebbe detto agli interessati che il loro villaggio sarebbe andato distrutto e che non sarebbe più riuscito a contattare i loro genitori. Una volta pronti i documenti, il (...), gli interessati sarebbero partiti in auto e sarebbero giunti in Svizzera il (...). Ritenuta la verosimiglianza della dichiarata minor età degli interessati, è stato loro nominato un curatore, giusta l'art. 392 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). B. Con decisione del 30 marzo 2009, notificata al curatore degli interessati il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, la Georgia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 30 aprile 2009, gli interessati - senza essere rappresentati dal loro curatore - hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo e dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 22 maggio 2009, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. E. Con ulteriore decisione incidentale dell'8 giugno 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, menzionando il riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1998 n. 13 consid. 5d aa e consid. 5e, nonché GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-c, relativa all'esecuzione dell'allontanamento di un minorenne non accompagnato. F. Il 24 giugno 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. Le osservazioni dell'UFM sono state trasmesse ai ricorrenti per informazione. Diritto:
1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, in punti essenziali, contraddirebbero le informazioni attendibili di cui dispone l'UFM e, dall'altro, sarebbero vaghe, inconsistenti e mancherebbero di spontaneità. In particolare, sebbene i richiedenti avessero dichiarato di aver lasciato la Georgia per sottrarsi al servizio militare, essi non avrebbero avuto alcun obbligo di andare in guerra visto che non avevano ancora raggiunto l'età di 18 anni, a partire dalla quale il servizio militare sarebbe obbligatorio in Georgia. Inoltre, in merito ai contatti che avrebbero avuto con i loro genitori dopo la loro partenza dalla Georgia, non sarebbe credibile che i richiedenti non li abbiano informati del loro arrivo in Svizzera, come pure che il passatore abbia il numero di portabile di loro padre, mentre che essi non l'avrebbero avuto. Infine, le indicazioni dei richiedenti sulla località dove avrebbero vissuto e i loro dintorni farebbero emergere dei dubbi sulla loro dichiarata provenienza. Vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dei richiedenti, l'UFM ha ritenuto di esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti ed ha concluso che non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, in virtù dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari a detta disposizione, nonché in virtù della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107) e della sua concretizzazione nel diritto interno, considerato che i richiedenti avrebbero i loro genitori e altri familiari in patria. Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento nel loro Paese d'origine. 5.2. Nel gravame, richiamato e sottolineato il motivo d'asilo per cui sarebbero espatriati dalla Georgia, ovvero perché non volevano combattere né contro gli ossetini, né contro i georgiani, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti restituiti all'UFM, in quanto essa si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. In effetti, le loro dichiarazioni sarebbero perfettamente compatibili con la realtà, ritenuto che, come sarebbe dimostrato nei conflitti internazionali, in caso di guerra, anche i minorenni sarebbero chiamati a dare il loro contributo alla patria, ciò che sarebbe stato il caso per i ricorrenti. Inoltre, i medesimi contestano che loro dichiarazioni, quanto ai contatti avuti con i loro genitori, sarebbero vaghe e inconsistenti, considerato che essi non avrebbero nessuna necessità di mentire su questo aspetto che peraltro non cambierebbe nulla alla loro domanda d'asilo. In aggiunta, gli insorgenti ritengono che il fatto di non avere il numero del portabile del padre e di non avere in casa il telefono fisso, non avrebbe dovuto implicare alcuna conseguenza sulla verosimiglianza dei loro motivi d'asilo, dato che l'UFM avrebbe potuto verificare la veridicità della loro provenienza. Infine, sulla base dei motivi esposti, gli autori del gravame fanno valere che - contrariamente a quanto afferma l'UFM - il loro ritorno in patria non sarebbe né ammissibile, poiché rischierebbero di essere esposti a trattamenti inumani e degradanti giusta l'art. 3 CEDU, né ragionevolmente esigibile, vista la situazione di pericolo nel loro Paese d'origine. Di conseguenza, chiedono di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che l'atto ricorsuale non contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero modificare la sua posizione ed ha pertanto proposto la reiezione del gravame, rinviando ai propri considerandi. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie, cfr. sulla tematica GICRA 2006 n. 18), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo. Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti. 7. 7.1. Nella fattispecie, il motivo addotto dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo - secondo cui sarebbero espatriati per non dover combattere la guerra tra la Georgia e l'Ossezia, né tra le file dei georgiani né tra quelle degli ossetini (cfr. gravame pag. 2, nonché verbale 1 pag. 6, verbale 2 pag. 6, verbale 3 Q63-64, Q76, Q79 e verbale 4 Q54) - non costituisce manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi suscettibile di esporli a seri pregiudizi. Infatti, indipendentemente dalla verosimiglianza o meno delle allegazioni addotte, gli insorgenti non hanno dimostrato di essere stati obbligati a combattere per una parte o per l'altra sulla base di un qualsivoglia motivo di persecuzione enumerato all'art. 3 LAsi. In maniera generale, segnatamente, l'essere tenuto a prendere parte ad una guerra per il proprio Paese d'origine o di residenza, di cui si è ottenuto la cittadinanza, non è suscettibile né di costituire un atto persecutorio in quanto tale, né tantomeno in relazione ad uno dei motivi, quali la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D-2881/2007 del 30 giugno 2010 consid. 5). Ne discende che, il motivo d'asilo addotto dai ricorrenti è palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2. Inoltre, non vi sono nemmeno elementi che lascino desumere che i ricorrenti possano essere confrontati in patria ad un fondato timore di essere esposti a seri pregiudizi per non aver combattuto durante la guerra tra la Georgia e l'Ossezia. In particolare, al momento del loro espatrio, come ha rettamente rilevato l'UFM, i ricorrenti erano ancora minorenni. Per di più, gli insorgenti non hanno presentato né in corso di procedura, né in sede di ricorso, un'eventuale convocazione a prestare il servizio militare o all'arruolamento. Tali circostanze dimostrano che l'asserito dovere di partecipare alla guerra tra la Georgia e l'Ossezia non s'inseriva nell'ambito dell'obbligo, dettato dallo Stato, di prestare il servizio militare, in considerazione del raggiungimento della maggior età da parte dei ricorrenti. Conseguentemente, il loro rifiuto e quindi la loro fuga dal Paese d'origine non possono essere assimilati ad un atto di diserzione o di renitenza. In siffatte circostanze, da un lato, i ricorrenti non hanno alcun timore di essere sanzionati o condannati dallo Stato georgiano e, dall'altro lato, quest'ultimo avrà la facoltà, nell'ambito della sua supremazia, di convocare i ricorrenti all'obbligo del servizio militare nel loro Paese d'origine, ciò che rientra regolarmente nei obblighi di ogni cittadino il quale, se del caso, potrà a determinate condizioni chiederne l'esonero. Ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui lo Stato georgiano ritenesse i ricorrenti responsabili di aver preso la fuga per non dover prestare il servizio militare, un'eventuale sanzione per renitenza non costituirebbe una persecuzione rilevante in materia d'asilo che a condizioni eccezionali. Segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata o la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale (cfr. GICRA 2004 n. 2 consid. 6b/aa pag. 16 e seg., GICRA 2003 n. 8, GICRA 2002 n. 19 consid. 6d pag.156 e segg., GICRA 2001 n. 15 consid. 8d/da pag. 117; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [UNHCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Ginevra, gennaio 1992, ch. 167 e segg., pag. 43 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 258 e seg.; Sentenze del Tribunale D-7031/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, E-4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2, Sentenza del Tribunale D-2881/2007 del 30 giugno 2010 consid. 5). In proposito, il Tribunale ha già avuto modo di giudicare che, indipendentemente dalle circostanze concrete, le pene massime previste dal codice penale georgiano, ovvero di cinque anni di detenzione per renitenza e di sette anni per deserzione, non sarebbero da considerarsi sproporzionate (cfr. Sentenza del Tribunale E- 4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2). Nel caso di specie, dagli atti di causa, non è emerso alcun elemento suscettibile di dimostrare che ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato in relazione alle condizioni giurisprudenziali suesposte ciò che, del resto, i medesimi non hanno nemmeno fatto valere in corso di procedura o in sede di ricorso. Visto tutto quanto sopra, pertanto, v'è ragione di concludere che i ricorrenti non hanno alcun timore di essere esposti in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.3. Infine, il timore fatto valere dai medesimi secondo cui essi - in caso di rientro in patria - temerebbero di essere uccisi sia dagli ossetini, sia dai georgiani per non aver combattuto in guerra né per un fronte né per l'altro (cfr. ibidem), costituirebbe il fatto di terzi. Orbene, dagli atti dell'incarto e dalle dichiarazioni dei ricorrenti non sono emersi elementi che lascino presumere un'eventuale incapacità delle autorità georgiane di accordare loro un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, segnatamente contro eventuali persecuzioni e rappresaglie da parte degli ossetini, rispettivamente dei georgiani. Segnatamente, basti rilevare che i ricorrenti hanno dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del loro Paese d'origine (cfr. verbale 1 pag. 7, verbale 2 pag. 6). Visto quanto precede, quindi, non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti. 7.4. In conclusione, i motivi d'asilo fatti valere dai ricorrenti, a prescindere dall'analisi della loro verosimiglianza, su cui si è chinato l'UFM nella decisione impugnata, non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2. 9.2.1. In presenza di minorenni non accompagnati, occorre prendere in considerazione - in materia d'allontanamento e della relativa esecuzione - le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati come è stato rettamente rilevato nella decisione impugnata dall'UFM. Ordunque, nella fattispecie, la questione relativa all'esame dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sotto il profilo della protezione del fanciullo è divenuta ormai priva d'oggetto, ritenuto che nel frattempo i medesimi hanno raggiunto entrambi la maggior età l'uno il (...) e l'altro il (...). 9.2.2. Di conseguenza, in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti devono essere considerati quali maggiorenni e, pertanto, non trovano più applicazione le norme relative alla protezione del fanciullo. 9.3. 9.3.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto essi hanno preteso far valere in sede di ricorso con semplici affermazioni stereotipate e di parte (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.3.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 9.4. 9.4.1. Inoltre, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea, da Russia e Georgia, in questo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante Sentenza del Tribunale D- 7950/2010 del 19 novembre 2010; E-5298/2010 del 24 agosto 2010; D-1022/2010 del 9 agosto 2010 e D-54502010 del 5 agosto 2010). 9.4.2. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono ormai divenuti maggiorenni, hanno una formazione scolastica di base ed hanno vissuto gran parte della loro esistenza, ovvero tutta l'infanzia e l'adolescenza in Georgia (cfr. verbale 1 pagg. 1-3 e verbale 2 pagg. 1-3). Inoltre, essi dispongono di un'importante rete familiare e sociale in patria, tra cui i loro genitori, i nonni paterni, nonché i loro conoscenti e amici. Infatti, dalle loro dichiarazioni, è emerso che i loro genitori si sarebbero occupati dei loro nonni paterni residenti in patria (cfr. verbale 3 Q17 e Q66 e verbale 4 Q11) e che loro stessi avevano degli amici (cfr. verbale 4 Q31 e Q52). Peraltro, gli insorgenti potranno, al fine di inserirsi professionalmente nel tessuto sociale, beneficiare dell'aiuto di loro padre, il quale possiede (...), nonché (...) a D._______ (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 2 pag. 3, verbale 3 Q50 e verbale 4 Q53). Dal profilo economico, inoltre, i ricorrenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. In particolare, i problemi del sonno e la conseguente richiesta di consultare uno psichiatra avanzati da A._______ in corso di procedura (cfr. verbale 4 Q66-70), sono rimaste mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento oggettivo e non sono state invocate in sede di ricorso. In siffatte circostanze, il Tribunale ritiene adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i medesimi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine, 9.4.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 9.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: