Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 maggio 2020 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 Non sono accordate spese ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2739/2020 Sentenza del 4 giugno 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Gambia, alias A._______, nato il (...), Gambia, alias A._______, nato il (...), Gambia, alias B._______, nato il (...), Gambia, alias A._______, nato il (...), Guinea, alias A._______, nato il (...), Guinea, alias C._______, nato il (...), Gambia patrocinato dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 maggio 2020 / N (...) Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 5 marzo 2020, le due richieste di informazioni presentate dalla SEM il 25 marzo 2020 alle competenti autorità tedesche ed italiane in merito all'identità del richiedente (cfr. atti [...]-13/3 e 16/3) in conformità all'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il verbale della prima audizione RMNA del 14 aprile 2020 (cfr. atto 20/3 [di seguito: verbale 1]) nel corso della quale al richiedente è stato inoltre concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia oppure della Germania nella trattazione della sua domanda d'asilo, la risposta delle autorità competenti italiane del 17 aprile 2020 alla domanda d'informazione (cfr. atto 23/2), la risposta delle competenti autorità tedesche del 22 aprile 2020 alla domanda d'informazione (cfr. atto 25/2), la richiesta di informazioni complementari del 23 aprile 2020 presentata dalla SEM alle autorità germaniche (cfr. atto 27/1), la risposta delle suddette autorità del medesimo giorno (cfr. atto 30/1), la richiesta del 4 maggio 2020 di presa in carico dell'interessato alle autorità tedesche in base all'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, il diritto di essere sentito in merito alla questione della minore età del 5 maggio 2020, l'accoglimento della richiesta di ripresa in carico delle autorità tedesche del 7 maggio 2020, la decisione della SEM del 18 maggio 2020, notificata il 19 maggio 2020 (cfr. atto 47/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso del 27 maggio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso in via preliminare alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare ed alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in seguito, nel merito all'annullamento della decisione impugnata, alla restituzione degli atti alla SEM per i necessari complementi istruttori, altresì ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, la misura supercautelare di sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del 28 maggio 2020, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che in limine, il ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito poiché non gli sarebbe stato trasmesso il verbale della prima audizione per poter fare con completa cognizione di causa uso del diritto di essere sentito concessogli dalla SEM in merito alla questione dell'età; che l'autorità inferiore avrebbe infatti negato la richiesta sottolineando che le pertinenti informazioni necessarie per esercitare il diritto di essere sentito sarebbero già state riportante nello scritto ed ha concesso un termine per esprimersi al 5 maggio 2020; che tuttavia, già il 4 maggio 2020 avrebbe presentato alle competenti autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico, considerando dunque l'interessato a priori maggiorenne; che l'interessato avrebbe ricevuto una copia del verbale al momento della notifica della decisione il 19 maggio 2020, che per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3), che per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA; che l'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c); che pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA; che il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA); che in pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5); che una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata; che anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2); che secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d); che in tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119); che trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3); che ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.), che la censura non può pertanto essere accolta nella fattispecie; che certo in un primo momento la SEM non ha dato seguito alla richiesta di trasmissione della copia del verbale (cfr. atto 35/2); che tuttavia l'insorgente è entrato in possesso di tale atto il 19 maggio 2020 contestualmente alla notifica della decisione qui impugnata; che pertanto, quest'ultimo ha potuto esprimersi in merito nel proprio allegato ricorsuale; che la violazione del diritto di essere sentito, quandanche fosse riscontrabile, è dunque da considerarsi pienamente sanata, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che in tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III); che la valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito; che qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018), che nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente; che in primo luogo, non sarebbero verosimili le affermazioni fornite da quest'ultimo in merito al suo viaggio ed ai luoghi di soggiorno; che segnatamente, egli avrebbe indicato che il padre gli avrebbe riferito la data di nascita mentre si trovava in Italia, rispettivamente in Libia; che inoltre non sarebbe stato in grado di rispondere a delle semplici domande in merito al suo curriculum personale, ai suoi famigliari ed ai suoi soggiorni; che tale incapacità di rispondere a delle domande molto semplici sulla sua persona renderebbero poco verosimile la minore età del ricorrente e lascerebbero pensare ad una volontà di nascondere i fatti; che altresì, durante l'audizione l'interessato avrebbe affermato di aver fornito alle autorità italiane la medesima identità fornita in Svizzera e le stesse autorità l'avrebbero registrato come tredicenne al momento dello sbarco; che tuttavia, se avesse effettivamente avuto 13 anni, non avrebbero dovuto registrargli le impronte digitali dal momento che il sistema EURODAC permetterebbe la registrazione a partire dai 14 anni soltanto; che inoltre, anche in Italia avrebbe fornito delle identità discordanti e nessuna di queste corrisponderebbe a quella dichiarata in Svizzera; che in seguito, pure le dichiarazioni concernenti i contatti avuti con le autorità tedesche sarebbero inverosimili; che egli avrebbe infatti a più riprese categoricamente negato di essere stato in Germania; che dalle informazioni fornite risulterebbe che l'interessato avrebbe vissuto in Germania da dicembre 2018 a marzo 2020 e che si sarebbe presentato dichiarando di essere nato il (...) 2001, che sussistendo dunque forti dubbi quanto all'età addotta dal richiedente, la SEM ha ritenuto che non vi fosse la necessità di svolgere una perizia per stabilire la sua età, che per quanto riguarda le osservazioni fornite dal richiedente nell'ambito del diritto di essere sentito, la SEM ha rilevato che all'epoca dei fatti sui quali gli sarebbero state poste delle domande, egli avrebbe avuto 14, 15 o 16 anni e non 12 o 13; che altresì egli in Italia sarebbe stato scolarizzato e quindi il fatto di essere stato analfabeta in passato non giustificherebbe la sua mancanza di collaborazione; che infine, il fatto che l'interessato sostenga di aver dichiarato in passato una falsa identità alle autorità italiane rafforzerebbe i motivi che porterebbero a dubitare della globale veridicità delle sue affermazioni; che pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto che il richiedente non ha reso verosimile la sua minore età, che in sede ricorsuale, l'insorgente rileva in merito all'inesattezza delle allegazioni che andrebbe considerata la sua provenienza da un contesto sociale e culturale molto svantaggiato - avrebbe infatti perso la madre quando era molto piccolo, il padre l'avrebbe cacciato di casa e non avrebbe ricevuto alcuna istruzione; che tenuto conto della data di nascita dichiarata in Svizzera - (...) - e degli eventi traumatici subiti durante il viaggio, risulta che le informazioni richiestegli risalgono a un periodo in cui egli avrebbe avuto fra i dodici ed i tredici anni, ovvero una fase in cui sarebbe in dubbio la completa capacità di discernimento ed era analfabeta; che per quanto riguarderebbe l'età fornita alle autorità italiane, ovvero 13 anni al momento dello sbarco, corrisponderebbe correttamente alla data di nascita registrata all'arrivo in Svizzera; che sarebbe inoltre possibile che egli sia stato registrato senza che prima fosse stata affrontata la questione della sua età anagrafica; che di conseguenza, sarebbe più che plausibile che il ricorrente fatichi a rispondere anche alle asserite domande molto semplici, senza per questo voler nascondere dei fatti, che per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti i contatti avuti con le autorità tedesche, l'insorgente non contesta di aver negato a più riprese di essere stato in Germania; che egli ammette di aver avuto paura di essere ritenuto dalle autorità svizzere di una nazionalità differente dalla sua dal momento che in Germania sarebbe stato registrato come cittadino guineano e non gambiano; che in seguito, il ricorrente evidenzia che le autorità tedesche non avrebbero effettuato alcuna perizia volta all'accertamento della minore età, mentre non sarebbe dato sapere se una tale perizia sia stata effettuata dalle autorità italiane; che pertanto, le discordanti date di nascita registrate in Germania ed in Italia non sarebbero idonee ad escludere la minore età del richiedente, che altresì, l'insorgente avrebbe una statura visibilmente minuta, che le difficoltà espositive del ricorrente andrebbero contestualizzate alla luce della presunta minore età dello stesso e della traumaticità delle esperienze di viaggio; che in conclusione, non essendovi certezza sulla sua effettiva età, non si potrebbe ragionevolmente escludere che egli sia minorenne; che a tal proposito, la SEM avrebbe omesso di sottoporre l'insorgente ad una perizia medica atta a stabilire la sua età anagrafica, come di prassi in situazioni analoghe, che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9), che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione] consid. 5.2 e relativi riferimenti); che ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati), che qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC; che le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. D-6598/2019 consid. 5.3 e relativi riferimenti; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563); che su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. 3.150). che per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.); che in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. D-6598/2020 [prevista per la pubblicazione] consid. 5.4 e relativi riferimenti), che salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1); che per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019); che se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018); che una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati, che è innegabile che nel caso in esame il ricorrente, non avendo prodotto documenti d'identità originali ed autentici, non sia stato in misura di fornire la prova dell'asserita minore età; che allo stesso modo, stanti delle indicazioni biografiche che non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v'è pure da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia riuscito rendere verosimile la medesima; che ciò nondimeno, a fronte di un quadro di presunta scarsa scolarizzazione e di palese difficoltà ad esprimersi su riferimenti temporali, fondarsi sull'inconsistenza delle allegazioni dell'insorgente e sulle poche informazioni fornite dalle autorità tedesche ed italiane per escluderne la minore età non pare tenere in completa considerazione le obbligazioni derivanti dal principio inquisitorio; che infatti, quand'anche a questo stadio non si possa respingere con certezza la tesi circa l'infingimento della condizione di analfabetismo, considerato il contesto in cui sarebbe cresciuto il ricorrente, occorreva dar debito credito ad alcune peculiarità socio-culturali ed all'eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto; che altresì, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane l'interessato risulta essere stato registrato con la medesima identità fornita in Svizzera, ovvero C._______, nato il (...), di nazionalità gambiana; che altresì le suddette autorità avrebbe registrato due ulteriori date di nascita divergenti, ovvero il (...) ed il (...); che nel 2017 egli ha ottenuto un permesso per ragioni umanitarie scaduto il 15 gennaio 2020 (cfr. atto 22/2); che secondo invece le informazioni fornite dalle autorità tedesche, in Germania l'insorgente si è presentato come C._______, nato il (...), di nazionalità guineana (cfr. atto 25/2); che anche tali autorità registrato ulteriori identità divergenti, in particolare per quanto riguarda le date di nascita ([...], [...]) e la nazionalità (guineana rispettivamente gambiana); che a successiva domanda, le suddette autorità hanno trasmesso delle indicazioni complementari e riferito che l'interessato avrebbe dichiarato di essere nato il 23 novembre 2001, ma non avrebbe fornito documenti d'identità e nessun esame di determinazione dell'età sarebbe stato effettuato; che in tale contesto, allo scrivente Tribunale non risulta chiaro il motivo per il quale delle informazioni complementari sono state richieste soltanto alla Germania e non alle autorità italiane; che ritenuto che l'Italia è il primo Stato in cui l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo - fornendo la medesima età e nazionalità fornita in Svizzera - e dove ha ottenuto un permesso di soggiorno, sarebbe certamente stato utile sapere se egli avesse fornito dei documenti, la data di nascita registrata sul suo permesso di soggiorno, rispettivamente sapere se una perizia volta alla determinazione dell'età fosse stata effettuata, che in buona sostanza, anche in presenza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dunque dubbi circa la maggiore età dell'interessato, dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie prima di imputare al ricorrente di non essere stato in misura di rendere verosimile la sua minore età; che l'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente asilo; che come detto, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti; che laddove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul valore probatorio dei medesimi si veda la sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti e D-6598/2019 [prevista per la pubblicazione] consid. 61, 6.3-6.5), che pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 18 maggio 2020 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione, che l'autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente; che essa, se necessario, si avvarrà dei metodi scientifici a sua disposizione (segnatamente tomografia sterno-clavicolare e esame dello sviluppo dentale); che in base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, confermerà o rivaluterà la propria decisione, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto, che inoltre, che ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 maggio 2020 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: