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D-2648/2024

D-2648/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-22 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessata, il (…) novembre 2023, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Poiché da ricerche intraprese dalla SEM è risultato che ella fosse stata registrata in B._______ il (…), il (…) dicembre 2023, si è tenuto con la medesima un colloquio Dublino. A.b A seguito dello scritto della rappresentante legale della richiedente dell’8 gennaio 2024 con annesso il rapporto (…) dell’11 dicembre 2023, che concludeva come l’interessata sarebbe stata coinvolta nel suo Paese d’origine in una situazione di tratta di esseri umani (di seguito: TEU) con lo scopo di tirare profitto dal commercio illegale di organi, nonché vittima di sfruttamento del lavoro in C._______, la SEM, con scritto del 23 gen- naio 2024, ha posto dei quesiti specifici alla ricorrente circa la possibile si- tuazione di TEU segnalata. Il (…) febbraio 2024, la ricorrente ha risposto a tali domande, chiedendo di essere riconosciuta quale potenziale vittima di TEU e di concederle un periodo di recupero e di riflessione. Periodo che le è stato accordato con missiva della SEM del 14 febbraio 2024, dove la pre- detta autorità l’ha pure identificata quale potenziale vittima di TEU. Nel con- tempo, il 13 febbraio 2024, l’autorità inferiore ha concluso la procedura Dublino, decidendo di esaminare la domanda d’asilo della ricorrente in Svizzera. A.c Interrogata nel corso di un’audizione tenutasi il (…) aprile 2024 circa i motivi che l’avrebbero condotta all’espatrio, ella ha in sostanza dichiarato, che nel suo Paese d’origine, dopo essere stata costretta a compiere un rito d’iniziazione per ottenere un (…), ella avrebbe subito delle pressioni da parte della (…) D._______ e dall’(…) di quest’ultima, perché (…) dai (…) e glielo (…). Poiché ella avrebbe tergiversato nel compimento di quanto ri- chiestole, la (…) del suddetto (…), l’avrebbe fatta arrestare ed incarcerare da (…) poliziotti, con l’accusa di omosessualità. In seguito, dopo un tenta- tivo infruttuoso di liberarla da parte del suo compagno, E._______, padre della sua bambina, ella sarebbe stata rilasciata il (…) tramite un avvocato inviato dalla (…) D._______. Quest’ultima, a seguito del suo rilascio, l’avrebbe minacciata telefonicamente di conseguenze, se non avesse ot- temperato a quanto richiestole. Per allontanarsi un po’ da tali problemati- che, l’interessata avrebbe quindi deciso di recarsi da una sorella. Due o tre giorni dopo, quest’ultima avrebbe ricevuto una telefonata da parte della nonna, che le avrebbe ingiunto di mandare via da casa sua l’interessata, in quanto sarebbe giunta una convocazione di polizia per quest’ultima, a causa della denuncia per omosessualità che avrebbe presentato contro di

D-2648/2024 Pagina 3 lei il compagno E._______. La richiedente, avrebbe quindi discusso di una soluzione con il marito della sorella, il quale era (…), che le avrebbe consi- gliato di non presentarsi alla convocazione e di andare via, avendole pe- raltro comunicato che sarebbe stato spiccato un avviso di ricerca contro di lei, a causa della sua mancata presentazione alla convocazione. Pertanto ella, lasciando la figlia con la sorella maggiore, sarebbe espatriata verso la F._______ il (…). Lei temerebbe per la sua vita nel caso ritornasse in Ca- merun. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, la richiedente ha prodotto, in copia, il suo certificato di nascita (cfr. mezzo di prova della SEM [MdP]

n. 1/2), l’avviso di ricerca del (…) (cfr. MdP n. 3/1), l’attestazione del depo- sito della denuncia nei suoi confronti da parte di E._______ del (…) e la lettera di convocazione del (…) del (…) (cfr. MdP n. 4/2). A.d Il 17 aprile 2024, l’interessata ha presentato il parere al progetto di de- cisione negativo della SEM del 16 aprile 2024. B. Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-62/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessata ed ha respinto la sua domanda d’asilo. Altresì, ha pronun- ciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa mi- sura. C. La richiedente, ha impugnato la succitata decisione, con ricorso del 29 aprile 2024 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), proponendone l’annullamento, ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria, ed in secondo subordine invece la restitu- zione degli atti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente, ha formulato istanza d’assistenza giu- diziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, l’interessata ha annesso quali nuovi do- cumenti (non già presenti nel frattempo anche nell’incarto elettronico della SEM), in originale: l’avviso di ricerca del (…); l’attestazione di deposito della denuncia del (…); la convocazione del (…) del (…); l’atto di nascita dell’interessata; nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) del 22 aprile 2024.

D-2648/2024 Pagina 4 D. Per mezzo della decisione incidentale del 17 maggio 2024, il Tribunale ha segnatamente respinto la domanda di assistenza giudiziaria parziale, invi- tando parimenti la ricorrente a voler versare, entro il 27 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Im- porto che è stato corrisposto tempestivamente dall’insorgente in data 27 maggio 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Il 14 giugno 2024 la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso. F. Tramite lo scritto del 17 giugno 2024, la ricorrente ha aggiornato la sua si- tuazione medica – producendo l’F2 dell’8 maggio 2024 (già assunto in pre- cedenza agli atti della SEM, cfr. n. 70/2) – nonché ha allegato la conferma di spedizione interna e il giustificativo dei costi dell’invio dei documenti ori- ginali trasmessi con il ricorso. G. Il 25 giugno 2024, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni di replica, mentre che la SEM ha avuto modo di inoltrare la sua duplica il 22 lu- glio 2024. H. Con la sua triplica del 5 agosto 2024, l’insorgente ha annesso un nuovo certificato del (…) ([…]) del 18 luglio 2024 (in copia) ed una stampa di una fotografia dei medicamenti che assumerebbe per il mal di testa. Inoltre la rappresentante legale ha osservato come la sua mandante avrebbe espresso più volte preoccupazione in sua presenza e nel colloquio recente con la psicologa, che nonostante il ricorso pendente presso il Tribunale: “[…] le autorità svizzere volessero espellerla in Camerun e avessero per- sino organizzato un incontro con i rappresentanti dell’(…) svoltosi il (…) […]. La signora è particolarmente turbata dal fatto che i rappresentanti del Camerun le hanno chiesto le sue generalità, il suo ultimo indirizzo di casa, sui suoi parenti in Camerun e, in particolare, i motivi d’asilo in Svizzera. Questa preoccupazione è anche legata al fatto che il motivo d’asilo della ricorrente è la persecuzione da parte della (…) D._______” (cfr. atto TAF

n. 15, pag. 3). A supporto di questi ultimi asserti, l’insorgente ha prodotto copia della convocazione del (…) dell’(…). I. Sulla scorta di quanto sopra, con decisione incidentale dell’8 agosto 2024,

D-2648/2024 Pagina 5 il Tribunale ha invitato l’autorità inferiore a presentare delle osservazioni alla triplica dell’insorgente. La SEM ha dato seguito a tale richiesta con scritto del 19 agosto 2024 e la ricorrente ha avuto modo di esprimersi nuo- vamente al riguardo con presa di posizione del 2 settembre 2024. Infine, nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2024, la SEM si è essenzialmente ri- confermata nelle precedenti motivazioni e conclusioni. Le predette osser- vazioni sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale alla ricorrente con ordinanza del 9 ottobre 2024, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio scritti (cfr. atto TAF n. 24). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza, ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La ricorrente, nel suo gravame e nelle osservazioni successive, cen- sura sotto diversi aspetti la decisione avversata, ritenendo che la SEM non abbia ottemperato al suo obbligo inquisitorio, cadendo in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incom- pleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del

D-2648/2024 Pagina 6 principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), specialmente in riferimento a delle sue allegazioni ed al suo stato di salute, nonché in una motivazione lacunosa ed insufficiente del provvedimento im- pugnato (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), con la conse- quenziale violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. la sentenza del Tribunale D-1357/2019 del 19 agosto 2019 consid. 4.2.2; e per tutto ex multis la sentenza del Tribunale E-4795/2021 del 7 giugno 2024 consid. 3). In relazione ai predetti principi ed obblighi dell’autorità inferiore, la ricor- rente ha inoltre lamentato l’attribuzione del suo caso concreto alla proce- dura celere invece che a quella ampliata. Tali censure formali, vanno ana- lizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTF 149 I 91 consid. 3.2).

E. 3.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso e nei suoi scritti suc- cessivi dall’insorgente, il Tribunale non ravvisa nel provvedimento impu- gnato alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato con- siderato dall’autorità inferiore. Si evince difatti dalla decisione avversata, come la SEM abbia citato e tenuto in considerazione tutti i fatti pertinenti della causa, come pure le motivazioni che l’avrebbero condotta ad emet- tere un giudizio negativo in rapporto alla verosimiglianza delle dichiarazioni importanti rese dalla ricorrente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. p.to I, pag. 3 seg. e p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Che poi l’autorità sindacata sia giunta ad una conclusione diversa circa le stesse, rispetto a quanto proposto dalla ricorrente, o abbia dato maggiore peso ad alcune rispetto ad altre, riguarda l’apprezzamento svolto dalla SEM nel caso spe- cifico, quindi il merito della questione, e non già degli aspetti formali. In tale contesto, si rammenta inoltre come l’autorità non sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, poten- dosi bensì occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3), ciò che è il caso come sopra visto. In tal senso, e poiché la SEM ha ritenuto già inverosimili le allegazioni sui motivi d’asilo fatti valere dalla ricorrente, non andava in alcun senso motivato oltre il provvedimento impugnato, anche rispetto ai traffici di esseri umani e di organi che sarebbero presenti in Camerun, come proposto invece nel ri- corso (cfr. pag. 9 seg.), o ancora sulla situazione delle persone LGBT (acronimo dall’inglese di: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) nel suo Paese d’origine (cfr. ricorso, pag. 13 segg.). Peraltro, viste le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente nel corso di procedura, di cui l’autorità inferiore ne ha tenuto sufficientemente conto nella motivazione della sua decisione, non si vedono elementi per ritenere, come invece proposto nel ricorso, che la SEM avrebbe dovuto approfondire oltre la questione dell’associazione

D-2648/2024 Pagina 7 (cfr. ricorso, pag. 10 e pag. 12), o ancora dei dati in merito al fratello della nonna della ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20), essendo osservato come sui punti predetti quest’ultima si sia potuta esprimere ampiamente nel corso della procedura dinanzi all’autorità inferiore. Inoltre, avendo ritenuto inve- rosimili gli asserti dell’insorgente riguardo ai suoi motivi d’asilo, l’autorità sindacata non era tenuta ad un’analisi anche dal profilo della rilevanza de- gli stessi, o ad un esame più approfondito di quanto esposto nella decisione avversata, dal lato dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. p.to III, pag. 7 segg. della decisione avversata), come invece proposto nel ricorso (cfr. pag. 19 seg.). Per quanto concerne poi i mezzi di prova pre- sentati dall’insorgente, al momento della pronuncia della decisione avver- sata prodotti soltanto in fotocopia, la SEM ha spiegato già nella sua deci- sione i motivi per i quali li ritenesse inadeguati a sostenere i suoi motivi d’asilo (cfr. p.to II/2, pag. 6), e nel prosieguo si è pure pronunciata in fase ricorsuale rispetto ai medesimi documenti prodotti in originale dalla ricor- rente (cfr. risposta del 14 giugno 2024). Per quanto si dia atto che la me- desima motivazione sia breve, tuttavia la stessa ha permesso adeguata- mente alla ricorrente di comprendere i motivi alla base di tale decisione e di impugnarla, anche per quanto riguarda il punto dell’esame dei documenti presentati, con piena conoscenza di causa, e potendo avere in più occa- sioni anche in fase ricorsuale possibilità di esprimersi circa gli stessi. Non si vede quindi neppure in merito a tale questione, come l’autorità resistente sarebbe venuta meno al suo obbligo inquisitorio o al suo obbligo di moti- vare sufficientemente la decisione. Infine, al contrario di ciò che è proposto nel gravame, si evince dalla decisione avversata, come l’autorità inferiore abbia tenuto conto nelle sue motivazioni di tutte le patologie – sia del di- sturbo post-traumatico da stress sia della (…) – per cui la ricorrente avrebbe ricevuto dei trattamenti in Svizzera, come risultava al momento della presa di decisione, come pure delle sue possibilità di cura e di coper- tura dei costi medici nel caso di un suo ritorno in Camerun (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg. della decisione impugnata). Il tentativo di suicidio riferito nel ricorso, e riportato anche nella documentazione medica all’incarto (cfr.

n. 63/2 e 66/3), sarebbe stato reattivo alla notifica della decisione avver- sata, quindi successivo alla stessa. Non si vede quindi come l’autorità sin- dacata avrebbe potuto e dovuto tenere conto di tale circostanza già nella sua decisione. Circa poi la documentazione medica che l’insorgente ha prodotto soltanto in fase ricorsuale, sia quest’ultima che la SEM, si sono potute esprimere compiutamente. Anche da questo profilo non si ravvede dunque quali ulteriori chiarimenti dal profilo dello stato di salute dell’insor- gente, avrebbero dovuto o dovrebbero essere effettuati dall’autorità infe- riore, disponendo per il resto il Tribunale di tutti gli elementi determinanti per pronunciarsi anche rispetto a tale aspetto. Per il resto, le censure della

D-2648/2024 Pagina 8 ricorrente sono in realtà rivolte contro l’apprezzamento svolto dalla SEM nella fattispecie, e verranno pertanto trattate dappresso, riguardando il me- rito e non delle questioni formali della vertenza. Alla luce degli elementi succitati, l’autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo corretto e sufficiente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Stessa conclusione vale per l’obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, il quale è stato correttamente adempiuto dalla predetta, e non si ravvisano elementi per ritenere che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato violato in qualsivoglia modo da parte dell’autorità inferiore.

E. 3.3 Su tali presupposti, non si vede dunque nemmeno quali ulteriori ele- menti l’autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall’insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) ap- plicata alla presente disamina, l’autorità inferiore ha già raccolto gli ele- menti giuridicamente rilevanti per la fattispecie per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano in casu (per ulteriori dettagli circa lo smi- stamento tra la procedura celere e quella ampliata si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8), ciò che è il caso anche per lo scrivente Tri- bunale. Seppure correttamente l’insorgente segnala nel suo ricorso come l’autorità inferiore abbia preso la decisione impugnata, dopo 150 giorni dalla pendenza della causa, quindi non solo non è stato possibile per l’au- torità inferiore rispettare i termini procedurali riguardo alla fase preparato- ria, disattendendo sensibilmente al lasso temporale previsto dal legislatore di ventuno giorni, ma ha anche avuto quale conseguenza che il termine di 140 giorni di soggiorno al Centro federale per richiedenti l’asilo (CFA) presso il quale era alloggiata la ricorrente, che avrebbe dovuto includere non solo la procedura celere di otto giorni massimali, ma anche la durata della procedura ricorsuale, è stato superato. Ciò che avrebbe pertanto do- vuto far propendere l’autorità inferiore, per un passaggio della causa ad una procedura ampliata. Tuttavia, in tale contesto, si deve pure osservare come la SEM ha rispettato il termine procedurale di otto giorni lavorativi tra l’emissione della decisione e la conclusione della fase preparatoria (cfr. art. 37 cpv. 2 LAsi) ed al momento dell’emissione della decisione avver- sata, come sopra visto, la SEM disponeva di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per il Tribunale. La ricorrente, nel suo memoriale ricorsuale e nei suoi scritti successivi, non motiva poi concretamente quali aspetti o elementi ella non avrebbe potuto presentare o sviluppare nel suo ricorso a causa del breve

D-2648/2024 Pagina 9 termine ricorsuale di sette giorni. Invero, a differenza di quanto rimarcato nel ricorso, dall’ampia argomentazione e motivazione presente nel memo- riale ricorsuale, risulta come la ricorrente si sia potuta determinare su tutti i punti relativi alla decisione sindacata. Il Tribunale non ravvede quindi nel procedere della SEM, che avrebbe optato nella fattispecie per la procedura celere piuttosto che per quella ampliata – nell’ambito del quale si rammenta che non v’è alcun diritto legale per il richiedente a che la sua domanda d’asilo sia trattata con procedura ampliata o celere dalla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2) – una lesione del diritto ad un ricorso efficace ai sensi dell’art. 29a Cost. nonché dell’art. 13 in combinazione con l’art. 3 CEDU per la ricorrente (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9).

E. 3.4 Ne consegue che, le doglianze formali mosse dalla ricorrente nei con- fronti del provvedimento avversato, devono essere integralmente respinte, e non esiste quindi alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti di causa alla SEM, come postulato in secondo subordine nel gravame dall’insorgente.

E. 4 In limine, occorre inoltre rilevare che il Tribunale non ravveda nel compor- tamento della SEM, che avrebbe svolto con la ricorrente un colloquio con- solare a G._______ il (…) con una (…) presente, allo scopo d’identifica- zione, alcuna violazione di norme legali o di diritti della ricorrente. Invero, come sottolineato dalla stessa autorità inferiore nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024 e del 2 ottobre 2024 in proposito, d’un canto l’art. 97 cpv. 2 LAsi permette all’autorità cantonale d’esecuzione di prendere contatto con le autorità dello Stato d’origine o di provenienza, al fine di procurarsi i do- cumenti di viaggio necessari all’esecuzione della decisione d’allontana- mento, se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato. D’altro canto, gli art. 3 e 4 dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontana- mento e dell’espulsione di stranieri del 1° maggio 2024 (OEAE, RS 142.281), permette alla SEM segnatamente di svolgere delle interviste ed organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi d’origine con lo scopo di appurare l’identità e la cittadinanza di un richiedente l’asilo, anche in caso di un ricorso pendente (cfr. anche sul tema la DTAF 2017 VI/6 in particolare il consid. 4.3.3). Del resto la ricorrente, seppure abbia riferito che le sarebbero stati posti dei quesiti circa le sue generalità, il suo indirizzo di casa, i suoi parenti in Camerun ed i suoi motivi d’asilo in Svizzera, ella non ha mai affermato di aver risposto effettivamente ai medesimi (cfr. atto TAF n. 15, pag. 3). Né, men che meno, ha smentito quanto affermato dall’autorità inferiore nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024, ovvero che nel caso in cui vengano poste delle domande segnatamente

D-2648/2024 Pagina 10 riguardanti i motivi d’asilo, il personale della SEM – presente durante l’in- tervista – interviene ed informa l’intervistato interessato che non deve ri- spondere a tali domande (cfr. atto TAF n. 17, pag. 2). Fra l’altro la ricor- rente, al di là del timore paventato che ora le autorità camerunensi sareb- bero a conoscenza della sua domanda d’asilo e della sua presenza in Sviz- zera (cfr. atto TAF n. 19, pag. 1), non ha in alcun modo concretizzato dei pregiudizi in cui ella o i suoi famigliari sarebbero incorsi a causa di tale procedere della SEM. Inoltre, si rammenta ancora in questa sede, come il certificato di nascita prodotto dalla ricorrente in originale soltanto con il ri- corso, non risulti essere un documento di legittimazione o un documento d’identità ai sensi dell’art. 1a lett. c dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali (RS 142.311, OAsi 1), e non possa quindi comprovarne la sua identità in modo ufficiale, come invece preteso a torto dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 2 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 19, pag. 2).

E. 5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

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E. 6.1 Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura, di- versi indizi d’inverosimiglianza, sia riguardanti le vicende che l’avrebbero interessata prima del suo allegato arresto, sia concernente quest’ultimo, come pure le accuse per omosessualità che le sarebbero state mosse da parte di E._______.

E. 6.2 Innanzitutto, nelle allegazioni rese dalla ricorrente nel corso dell’audi- zione federale, sono rilevabili diverse incoerenze e contraddizioni. In primo luogo, durante l’esposto libero dei suoi motivi d’asilo, ella ha descritto l’as- sociazione di cui avrebbe dovuto fare parte, come mistica, in quanto avrebbe partecipato a loro riunioni (cfr. n. 54/19, D58, pag. 7); salvo poi, concretamente, descrivere un unico incontro di questo tipo, dove avrebbe preso parte ad un rito d’iniziazione (cfr. ibidem, D60, pag. 8 seg.). Inoltre, se dapprima ella ha lasciato intendere che durante le telefonate ricevute dopo l’(…), vi fosse unicamente all’altro capo del telefono la (…) D._______ (cfr. ibid., D60 segg., pag. 8 segg.); in seguito ha invece ag- giunto, che l’avrebbe pure chiamata l’(…) della (…) D._______ (cfr. ibid., D71 segg., pag. 11 segg.), tuttavia contraddicendosi anche in tale contesto, poiché ha asserito che sul telefonino consegnatole avrebbe potuto chia- mare soltanto la predetta (cfr. ibid., D72, pag. 11). Peraltro, se in prima bat- tuta ella ha dichiarato che dopo la sua scarcerazione, sarebbe stata con- tattata ed avrebbe parlato con la (…) D._______ (cfr. ibid., D60, pag. 9); in seguito, allorché le è stato chiesto di esporre dettagliatamente tale telefo- nata, ella ha nominato soltanto l’(…) di quest’ultima (cfr. ibid., D92, pag. 14). Inoltre, se dapprima la ricorrente ha descritto di almeno una tele- fonata che avrebbe avuto con la (…) D._______ dopo il suo rilascio di pri- gione (cfr. ibid., D60, pag. 9); in seguito ella ha negato vi fossero stati dei contatti con la medesima o con altri suoi collaboratori dopo la sua scarce- razione, in quanto avrebbe cambiato già in tale periodo la carta SIM del telefono (cfr. ibid., D114 segg., pag. 16 seg.). Se in un primo tempo ella ha poi descritto le accuse riportatele dalla polizia durante il fermo, come pro- venienti da una chiamata che: “[…] diceva che io uscivo con le donne, ma anche di una certa età” (cfr. ibid., D60, pag. 9); invece in un secondo tempo, in modo del tutto incoerente con quanto precede e senza alcuna spiegazione, ha rivelato come i poliziotti le avrebbero detto “[…] che i (…) avevano svelato che io praticavo l’omosessualità” (cfr. ibid., D80, pag. 12). Anche riguardo alla tempistica tra la scarcerazione della ricorrente ed il suo soggiorno presso la sorella, le dichiarazioni dell’insorgente risultano essere discordanti. Invero, se dapprima ella ha allegato di essersi recata dalla so- rella già il (…), data della sua scarcerazione (cfr. ibid., D94, pag. 14),

D-2648/2024 Pagina 12 arrivando da lei il giorno successivo (cfr. ibid., D49 seg., pag. 6 seg.); sor- prendentemente invece in seguito ha riferito che dopo la sua uscita di pri- gione, si sarebbe recata a casa sua, lasciando intendere che sarebbe tra- scorso un po’ di tempo prima di recarsi dalla sorella (cfr. ibid., D60, pag. 9 seg.), e non che sarebbe partita immantinente come invece addotto in pre- cedenza. Circa poi il modo in cui la ricorrente sarebbe venuta a cono- scenza della convocazione in polizia, le sue allegazioni non sono risultate più congruenti. Ella ha difatti dapprima lasciato intendere che avrebbe ap- preso della stessa direttamente dalla sorella che avrebbe ricevuto una chiamata dalla nonna e dalla zia (cfr. ibid., D97 seg., pag. 14 seg.); salvo poi affermare invece che lei stessa sarebbe stata presente durante la tele- fonata in questione e che avrebbe sentito tutto della stessa (cfr. ibid., D99 segg., pag. 15), asserti questi ultimi che si distanziano però da quanto rife- rito precedentemente, ovvero di avere appreso del contenuto della telefo- nata tramite la sorella e non direttamente. Anche riguardo alla tempistica ed alle modalità in cui la figlia sarebbe giunta dalla sorella, le dichiarazioni dell’insorgente sono del tutto incoerenti, avendo dapprima dichiarato che dopo aver avuto conoscenza dell’avviso di ricerca e deciso di lasciare il suo Paese d’origine: “[…] Con i soldi che avevo, in parte li ho mandati a mia sorella, chiedendole di portare via mia figlia da suo padre e di nascon- dersi con lei da un’altra parte. […]” (cfr. D60, pag. 10). Salvo però succes- sivamente, interrogata dalla funzionaria della SEM sull’incoerenza di aver lasciato con E._______ la figlia (cfr. ibid., D111, pag. 16) – ciò che contrad- dice peraltro quanto argomentato nel ricorso che la ricorrente non sarebbe mai stata confrontata dall’autorità inferiore su incongruenze e contraddi- zioni (cfr. pag. 12 del ricorso) – ella non ha in alcun modo delucidato i suoi precedenti asserti, sostenendo unicamente di aver: “[…] sempre detto di aver lasciato la bambina a una mia sorella” (cfr. ibid., D112, pag. 16). Al- tresì, se d’un canto ella ha asserito che non sarebbe successo più nulla di rilevante dopo il suo espatrio (cfr. ibid., D124, pag. 17); d’altro canto ha invece addotto che la starebbero cercando (cfr. ibid., D134, pag. 18), senza tuttavia spiegare né di chi si tratterebbe effettivamente, né in quali frangenti ciò sarebbe successo, o supportando tali suoi asserti con dei mezzi di prova. Peraltro, come sottolineato a ragione dall’autorità sindacata nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7), la ricorrente nel suo parere del 17 aprile 2024, aveva espresso preoccupazioni sia per i suoi figli che per i suoi genitori in patria a causa delle possibili ripercussioni negative derivanti dalla sua situazione (cfr. n. 60/3). Tuttavia, tale suo asserto è in netta di- scordanza con quanto da lei riferito nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, ovverossia che la madre sarebbe deceduta già nel (…) (cfr. ibid., D28, pag. 4), e che con il padre non avrebbe più contatti in quanto l’avrebbe abbandonata (cfr. ibid., D40, pag. 5). Il tentativo di spiegazione

D-2648/2024 Pagina 13 di tale incoerenza proposto nel ricorso, ovvero che ella intendesse il timore di stigmatizzazione dalla società e possibili minacce al padre con cui avrebbe vissuto in passato per circa (…) anni (cfr. pag. 11 del ricorso), non risulta in alcun modo convincente ed esplicativo dell’incoerenza sottoli- neata dalla SEM nella decisione avversata. Si denota inoltre da ultimo come pure nel ricorso e nei suoi scritti successivi, la ricorrente rispetto ad alcuni suoi dati biografici, è risultata incoerente, allegando ad esempio in prima battuta di aver frequentato il (…) per (…) (cfr. pag. 3 del ricorso) ed in seconda battuta invece (…) anni del (…) (cfr. pag. 19 del ricorso); o an- cora denominando d’un canto “ex marito” il padre del figlio; e “attuale ma- rito”, il padre biologico della figlia (cfr. a titolo d’esempio, pag. 3 seg. del ricorso; triplica del 5 agosto 2024, pag. 2); e d’altro canto invece soste- nendo che non vi sia mai stata alcuna relazione matrimoniale né con uno né con l’altro compagno (cfr. pag. 19 seg. del ricorso; triplica, pag. 2 seg.).

E. 6.3 Ai predetti elementi incoerenti, se ne aggiungono pure di vari, dove le dichiarazioni della ricorrente sono risultate assai vaghe ed imprecise. A ti- tolo esemplificativo, e come già rilevato dalla SEM nella decisione avver- sata, ella non ha mai fornito il nome della (…) D._______, anche dopo es- sere stata interrogata specificatamente in merito (cfr. n. 30/3), e malgrado avrebbe avuto svariati contatti diretti ed indiretti con la medesima. Peraltro, il nome dell’associazione “H._______”, viene citato soltanto nell’ambito del rapporto (…) (cfr. n. 20/4) e mai invece nel corso dell’audizione federale, anzi in quest’ultima si viene a conoscenza che ella non avrebbe neppure conosciuto il nome della stessa, che sarebbe stata in grado di reperire at- traverso il “nonno” (cfr. n. 54/19, D44, pag. 6), e la ricorrente non è riuscita ad indicarne né l’indirizzo (cfr. n. 30/3) neppure successivamente, né ulte- riori dettagli concreti per situare la stessa, e ciò malgrado abbia riferito di aver preso parte a diverse riunioni della medesima (cfr. n. 54/19, D58 segg., pag. 7 seg.) e di conoscere addirittura “[…] molti segreti delle (…)” (cfr. ibid., D58, pag. 8). Del tutto fumose sono poi le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alla chiamata che avrebbe ricevuto dalla (…) D._______ e dal suo (…) perché (…) (cfr. ibid., D60, pag. 9; D64 segg., pag. 10 seg.), non sapendo in particolare riportare la data esatta in cui sa- rebbe avvenuta tale telefonata (cfr. ibid., D68 seg., pag. 11), né dove effet- tivamente avrebbe dovuto consegnare tale (…) e con quali modalità, o an- cora come mettersi in contatto diretto con la (…), dato che era lei che l’avrebbe potuta contattare direttamente, non conoscendo ella neppure il suo numero di telefono (cfr. ibid., D72, pag. 11).

E. 6.4 Anche dal profilo della plausibilità, vi sono diverse dichiarazioni rese dalla ricorrente, che risultano essere illogiche e poco credibili. In

D-2648/2024 Pagina 14 particolare, risulta a dir poco sorprendente che d’un canto la (…) D._______ la perseguitasse, anche minacciandola, perché ella svolgesse quanto esatto da lei, ovvero di (…), e di non poterla liberare da tale man- sione, poiché avrebbe “partecipato e visto tutto” (cfr. n. 54/19, D60, pag. 9 seg.); e d’altro canto, invece, che la medesima (…), avrebbe addirittura parlato con la polizia ([…]), perché la ricorrente potesse (…) senza pro- blemi (…) (cfr. ibid., D60; pag. 9 e D77, pag. 12). Inoltre, del tutto illogico risulta il comportamento della ricorrente che, senza neppure mettersi in contatto con E._______, per avere delle spiegazioni dirette circa i motivi che lo avrebbero condotto a denunciarla per omosessualità, ha supposto che di lui si trattasse effettivamente (cfr. ibid., D60, pag. 10; D96 segg., pag. 14 seg.; D122, pag. 17), malgrado pochi giorni prima lui avrebbe fatto di tutto perché ella fosse rilasciata dal carcere (cfr. ibid., D60, pag. 9) e che la ricorrente avrebbe pure avuto occasione di discutere della situazione con lo stesso prima della sua partenza dalla sorella, ciò che ella non ha mai dichiarato di aver fatto (cfr. ibid., D60 segg., pag. 9 segg.). Comporta- mento anche quest’ultimo del tutto poco credibile, se i fatti così come da ella descritti fossero stati da lei realmente vissuti. Peraltro, se la sorella fosse stata a conoscenza della storia dell’arresto della ricorrente, come da ella asserito (cfr. ibid., D60, pag. 10; D98, pag. 15), non si comprende per quale motivo la medesima sorella le avrebbe dovuto chiedere, dopo la te- lefonata ricevuta dai famigliari, se ella faceva “questo genere di cose” (cfr. ibid., D97, pag. 14). Risulta poi incompatibile con la logica d’agire delle au- torità camerunensi, che allorché ella si sarebbe ancora trovata in Camerun, avrebbero, a pochi giorni di distanza, subito dopo la denuncia, convocato la ricorrente e, poco dopo, pure spiccato un avviso di ricerca (cfr. ibid., D60 segg., pag. 10 segg.), e poi invece, a seguito del suo espatrio, non sarebbe più successo nulla di rilevante (cfr. ibid., D124, pag. 17), salvo delle ricer- che non meglio specificate e già ritenute incoerenti con i suoi precedenti asserti (cfr. ibid., D134, pag. 18 e supra consid. 6.2).

E. 6.5 Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che l’integralità delle dichiarazioni della ricorrente relative ai suoi motivi d’asilo, siano inverosimili dal profilo dell’art. 7 LAsi. Le tante incoerenze, vaghezze ed illogicità sopra considerate, portando anche su degli elementi chiave delle sue dichiarazioni, non possono trovare spiegazione secondo quanto argomentato dall’insorgente nel ricorso, nella sua diagnosi di disturbo post- traumatico da stress. Invero, né nei rapporti medici, né durante l’audizione federale, si evincono degli indizi concreti che la ricorrente non fosse in grado di esprimersi compiutamente, o se non con alterazioni, rispetto al suo vissuto, a causa del suo stato valetudinario. Anzi, come sottolineato anche dalla SEM nella sua risposta del 14 giugno 2024, la ricorrente

D-2648/2024 Pagina 15 all’inizio dell’audizione aveva espresso di sentirsi molto bene poiché sa- rebbe stata ascoltata (cfr. n. 54/19, D4, pag. 2), ed allorché ella ha asserito di provare della tensione poiché avrebbe avuto l’impressione di non dover parlare (cfr. ibid., D59, pag. 8), la funzionaria della SEM incaricata, le ha rispiegato che doveva raccontare tutto ciò che le era successo, anche quanto non ritenuto da lei importante (cfr. ibid., D59 e D60, pag. 8). In se- guito l’insorgente ha potuto presentare liberamente e fluentemente i suoi motivi d’asilo, in precedenza invece appena accennati (cfr. ibid., D57 segg., pag. 7 seg.), senza dimostrare alcuna tensione di sorta nell’esprimersi.

E. 6.6 Neppure la documentazione presentata dalla ricorrente, anche in origi- nale in fase ricorsuale, a supporto dei suoi asserti, è in grado di rendere maggiormente credibili le sue allegazioni riguardo ai suoi motivi d’asilo, già ritenute inverosimili. Invero, non soltanto come già motivato nella decisione avversata, tali documenti possono essere stati ottenuti o fabbricati facil- mente ai fini di causa, ma altresì il contenuto rispettivamente il modo di produzione dei medesimi, nutrono il sospetto d’inautenticità degli stessi. Segnatamente, per quanto attiene all’attestazione del deposito della de- nuncia del (…), la ricorrente non ha spiegato concretamente come ella sia venuta in possesso dell’originale della medesima, allorché come scritto nella medesima la stessa sarebbe stata rilasciata a E._______ proprio quale attestazione del medesimo deposito. Invero, a differenza di quanto allegato per la prima volta dalla ricorrente nella sua triplica (cfr. pag. 2), ella nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, non aveva mai neppure nominato un’attestazione della denuncia, né ha mai asserito che concretamente la convocazione e l’avviso di ricerca, fossero stati recapitati a casa della nonna e la zia da parte della polizia, né men che meno che esse avessero gli originali dei documenti (cfr. n. 54/19, D96 segg., pag. 14 seg.). Se poi effettivamente un avviso di ricerca sarebbe stato spiccato contro la ricor- rente il (…), anche questo non comprensibile che si ritrovi in originale nelle mani della ricorrente – essendo indirizzato alle unità di polizia – non si com- prende perché la ricorrente non sarebbe stata ricercata in alcun modo presso i suoi parenti, sia prima sia dopo il suo espatrio, e ciò malgrado la nonna e la zia sapessero dove ella si trovava già al momento della convo- cazione, e sarebbe stato semplice rintracciare la medesima. Salvo infatti delle vaghe ricerche dell’insorgente da parte della polizia, che le sarebbero state riportate dalla nonna durante una telefonata – quindi da terze persone e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che ri- chiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) – ella di fatto non ha dichiarato nulla di circostanziato e di concreto in merito,

D-2648/2024 Pagina 16 anzi ha riferito non essere successo nulla di rilevante dopo il suo espatrio (cfr. n. 54/19, D124, pag. 17). Ora, come già sopra visto, tale comporta- mento delle autorità non è credibile. Ne discende quindi che anche la do- cumentazione presentata dalla ricorrente, risulta essere priva di qualsiasi valore probatorio e non è quindi di conseguenza in grado di supportare in alcun modo i suoi asserti.

E. 6.7 Alla luce di quanto precede, la ricorrente non è riuscita a provare, o perlomeno a rendere verosimile in maniera preponderante, i suoi motivi d’asilo ai sensi dell’art. 7 LAsi. Di conseguenza, neppure ha reso verosimile il suo timore di subire delle persecuzioni da parte di terzi o delle autorità camerunensi, in particolare a causa dell’insussistenza della procedura aperta per atti omosessuali a suo carico, né men che meno che ella rischi di essere uccisa (cfr. n. 54/19, D126, pag. 17), nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine. Del resto, vista l’inverosimiglianza della predetta pro- cedura e dei fatti che avrebbero portato la ricorrente al suo espatrio, e non avendo ella mai addotto di essere effettivamente omosessuale, il Tribunale può esimersi nel proseguo dall’analisi di tale aspetto riguardo in particolare alla situazione in Camerun delle persone LGBT, sia dal profilo della rile- vanza sia da quello dell’esecuzione dell’allontanamento.

E. 6.8 V’è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente ed al respingimento della sua domanda d’asilo.

E. 7 Il Tribunale è pure tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento della ricorrente dalla Svizzera, in quanto ella non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarlo (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 con- sid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 8 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

D-2648/2024 Pagina 17

E. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 9.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che ella possa essere esposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande Ca- mera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Altresì, le problematiche di natura medica risultano per- tinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gra- vità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 10.3.2).

E. 9.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento della ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 10.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni del 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, che renda l’esecuzione dell’allontanamento di regola come inam- missibile (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-3229/2021 del 16 ago- sto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit.). La ricorrente, al contrario poi di

D-2648/2024 Pagina 18 quanto motivato e della fonte citata nel ricorso, non proviene dalle province anglofone del Camerun – in particolare dal nord-ovest e dal sud-ovest del Paese – ma da I._______, situato nella regione (…) del Paese, e quindi non occorre effettuare un esame dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento nel caso specifico secondo i criteri posti dalla giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze del Tribunale E-5624/2017 dell’11 ago- sto 2020 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 7 con rif. cit.; E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2 seg. e rif. cit.).

E. 10.3 La ricorrente non può prevalersi neppure di motivi ostativi individuali.

E. 10.3.1 Invero, dapprima va evidenziato come ella è ancora giovane, con una più che discreta formazione, tenuto conto anche del contesto dal quale proviene, ovvero avendo frequentato le scuole (…) e (…) anni di un (…) (anche se non terminato), come pure di avere effettuato – anche se pure non finita – una formazione di (…) a J._______ (cfr. n. 54/19, D21 segg., pag. 4). Inoltre, ella può vantare una solida esperienza professionale nell’ambito della (…) (cfr. ibid., D28 segg., pag. 4 seg.). Ella ha per di più affermato che la sua situazione finanziaria in Camerun è stabile (cfr. ibid., D32, pag. 5). Altresì, nel precitato Paese, ella dispone di una solida rete famigliare, vivendo tutt’ora nello stesso in particolare il figlio e la figlia della ricorrente, come pure (…) sorelle ([…] delle quali abitano a I._______), con le quali risulta essere tutt’ora in contatto, e presso una delle quali si trove- rebbe anche la figlia, a K._______ (cfr. ibid., D36 segg., pag. 5 seg.; D112 seg., pag. 16). Inoltre, il fratello della nonna, che sarebbe (…) poco distante da I._______, l’avrebbe aiutata non soltanto ad ottenere dei buoni (…) per esercitare nell’ambito della (…), bensì l’avrebbe aiutata anche una volta espatriata ad ottenere il nome dell’associazione comunicato (cfr. ibid., D43 seg., pag. 6). Peraltro anche altre persone – come il ragazzo di una sorella ed il suo ex compagno, presso il quale risiederebbe tutt’ora il figlio, o an- cora una sorella – l’avrebbero aiutata in passato in patria rispettivamente dal momento in cui ella si trova in Svizzera (cfr. ibid., D60, pag. 10; D96 segg., pag. 14 segg.; atto TAF n. 7, pag. 2 seg.). Tutti elementi che portano a concludere come la ricorrente potrà reinserirsi in breve tempo nel mer- cato del lavoro e potrà sopperire ai suoi bisogni primari, in caso di neces- sità, rivolgendosi ai suoi famigliari in patria.

E. 10.3.2 Anche il suo stato di salute, al contrario di quanto da lei sollevato nel ricorso e nei suoi scritti successivi, non risulta costituire un ostacolo all’esecuzione del suo allontanamento. Difatti, alla ricorrente era stata dia- gnosticata una (…), nel frattempo curata e trattata (cfr. n. 17/2, 18/2, 22/3, 27/2, 36/2 e 41/1). Per la cefalea – di cui soffrirebbe tutt’ora e per la quale

D-2648/2024 Pagina 19 le sarebbero stati prescritti dei farmaci (cfr. atto TAF n. 15) – e il pregresso trauma, era inoltre stata svolta una risonanza magnetica cerebrale che non ha evidenziato reperti di rilievo (cfr. n. 22/3 e 37/1). Allo stesso risultato era giunta una consultazione oftalmologica (cfr. n. 33/1). Inoltre, un controllo ginecologico successivo, è risultato nella norma (cfr. n. 53/2). Alla ricor- rente è stato pure diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, con la prescrizione di una terapia e l’impostazione di regolari visite psichiatriche e psicologiche (cfr. n. 27/2, 40/2, 42/4, 43/2, 44/2, 49/2, 50/2, 52/2, 55/2, 64/2, 66/3 e 70/2). Ella è stata inoltre degente presso la (…) dal (…) all’(…), in esito alla quale vi è stato un netto miglioramento clinico (cfr. n. 40/2 e 42/4), nonché dal (…) al (…), a seguito di un tentativo di autolesionismo reattivo alla ricezione della decisione negativa della SEM (cfr. n. 63/2 e 66/3), episodio subito rientrato con assenza d’ideazione auto o eterolesiva (cfr. n. 66/3). Nell’ultimo certificato medico del (…) del 18 luglio 2024, pro- dotto dalla ricorrente con la sua triplica (cfr. atto TAF n. 15), visita che è seguita alla sua attribuzione cantonale, si pongono le diagnosi preventive di disturbo dell’adattamento e lunga depressione reattiva, con necessità di appurare oltre l’aspetto di traumatizzazione e di disturbo dell’attaccamento (cfr. certificato medico del 18 luglio 2024, atto TAF n. 15). In esito a tale consulto, è stato inoltre consigliato al medico di famiglia di iniziare una cura della ricorrente con un antidepressivo, ad esempio con Mirtazapin o Trittico durante la notte. Sulla scorta di quanto precede, non si evince che la ricor- rente – anche se le nuove diagnosi psichiatriche dovessero confermarsi – soffra di problemi medici di una gravità tale, che l’esecuzione del suo allon- tanamento in Camerun porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del

E. 10.4 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto la

D-2648/2024 Pagina 21 ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 12. Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria all’interessata, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 11 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessata, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 13 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 27 maggio 2024.

E. 15 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

D-2648/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2648/2024 Sentenza del 22 maggio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérald Bovier, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Camerun, rappresentata da Elina Yakovleva, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 18 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, il (...) novembre 2023, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Poiché da ricerche intraprese dalla SEM è risultato che ella fosse stata registrata in B._______ il (...), il (...) dicembre 2023, si è tenuto con la medesima un colloquio Dublino. A.b A seguito dello scritto della rappresentante legale della richiedente dell'8 gennaio 2024 con annesso il rapporto (...) dell'11 dicembre 2023, che concludeva come l'interessata sarebbe stata coinvolta nel suo Paese d'origine in una situazione di tratta di esseri umani (di seguito: TEU) con lo scopo di tirare profitto dal commercio illegale di organi, nonché vittima di sfruttamento del lavoro in C._______, la SEM, con scritto del 23 gennaio 2024, ha posto dei quesiti specifici alla ricorrente circa la possibile situazione di TEU segnalata. Il (...) febbraio 2024, la ricorrente ha risposto a tali domande, chiedendo di essere riconosciuta quale potenziale vittima di TEU e di concederle un periodo di recupero e di riflessione. Periodo che le è stato accordato con missiva della SEM del 14 febbraio 2024, dove la predetta autorità l'ha pure identificata quale potenziale vittima di TEU. Nel contempo, il 13 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha concluso la procedura Dublino, decidendo di esaminare la domanda d'asilo della ricorrente in Svizzera. A.c Interrogata nel corso di un'audizione tenutasi il (...) aprile 2024 circa i motivi che l'avrebbero condotta all'espatrio, ella ha in sostanza dichiarato, che nel suo Paese d'origine, dopo essere stata costretta a compiere un rito d'iniziazione per ottenere un (...), ella avrebbe subito delle pressioni da parte della (...) D._______ e dall'(...) di quest'ultima, perché (...) dai (...) e glielo (...). Poiché ella avrebbe tergiversato nel compimento di quanto richiestole, la (...) del suddetto (...), l'avrebbe fatta arrestare ed incarcerare da (...) poliziotti, con l'accusa di omosessualità. In seguito, dopo un tentativo infruttuoso di liberarla da parte del suo compagno, E._______, padre della sua bambina, ella sarebbe stata rilasciata il (...) tramite un avvocato inviato dalla (...) D._______. Quest'ultima, a seguito del suo rilascio, l'avrebbe minacciata telefonicamente di conseguenze, se non avesse ottemperato a quanto richiestole. Per allontanarsi un po' da tali problematiche, l'interessata avrebbe quindi deciso di recarsi da una sorella. Due o tre giorni dopo, quest'ultima avrebbe ricevuto una telefonata da parte della nonna, che le avrebbe ingiunto di mandare via da casa sua l'interessata, in quanto sarebbe giunta una convocazione di polizia per quest'ultima, a causa della denuncia per omosessualità che avrebbe presentato contro di lei il compagno E._______. La richiedente, avrebbe quindi discusso di una soluzione con il marito della sorella, il quale era (...), che le avrebbe consigliato di non presentarsi alla convocazione e di andare via, avendole peraltro comunicato che sarebbe stato spiccato un avviso di ricerca contro di lei, a causa della sua mancata presentazione alla convocazione. Pertanto ella, lasciando la figlia con la sorella maggiore, sarebbe espatriata verso la F._______ il (...). Lei temerebbe per la sua vita nel caso ritornasse in Camerun. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, la richiedente ha prodotto, in copia, il suo certificato di nascita (cfr. mezzo di prova della SEM [MdP] n. 1/2), l'avviso di ricerca del (...) (cfr. MdP n. 3/1), l'attestazione del deposito della denuncia nei suoi confronti da parte di E._______ del (...) e la lettera di convocazione del (...) del (...) (cfr. MdP n. 4/2). A.d Il 17 aprile 2024, l'interessata ha presentato il parere al progetto di decisione negativo della SEM del 16 aprile 2024. B. Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-62/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Altresì, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. C. La richiedente, ha impugnato la succitata decisione, con ricorso del 29 aprile 2024 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), proponendone l'annullamento, ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, ed in secondo subordine invece la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente, ha formulato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, l'interessata ha annesso quali nuovi documenti (non già presenti nel frattempo anche nell'incarto elettronico della SEM), in originale: l'avviso di ricerca del (...); l'attestazione di deposito della denuncia del (...); la convocazione del (...) del (...); l'atto di nascita dell'interessata; nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) del 22 aprile 2024. D. Per mezzo della decisione incidentale del 17 maggio 2024, il Tribunale ha segnatamente respinto la domanda di assistenza giudiziaria parziale, invitando parimenti la ricorrente a voler versare, entro il 27 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Importo che è stato corrisposto tempestivamente dall'insorgente in data 27 maggio 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Il 14 giugno 2024 la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso. F. Tramite lo scritto del 17 giugno 2024, la ricorrente ha aggiornato la sua situazione medica - producendo l'F2 dell'8 maggio 2024 (già assunto in precedenza agli atti della SEM, cfr. n. 70/2) - nonché ha allegato la conferma di spedizione interna e il giustificativo dei costi dell'invio dei documenti originali trasmessi con il ricorso. G. Il 25 giugno 2024, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni di replica, mentre che la SEM ha avuto modo di inoltrare la sua duplica il 22 luglio 2024. H. Con la sua triplica del 5 agosto 2024, l'insorgente ha annesso un nuovo certificato del (...) ([...]) del 18 luglio 2024 (in copia) ed una stampa di una fotografia dei medicamenti che assumerebbe per il mal di testa. Inoltre la rappresentante legale ha osservato come la sua mandante avrebbe espresso più volte preoccupazione in sua presenza e nel colloquio recente con la psicologa, che nonostante il ricorso pendente presso il Tribunale: "[...] le autorità svizzere volessero espellerla in Camerun e avessero persino organizzato un incontro con i rappresentanti dell'(...) svoltosi il (...) [...]. La signora è particolarmente turbata dal fatto che i rappresentanti del Camerun le hanno chiesto le sue generalità, il suo ultimo indirizzo di casa, sui suoi parenti in Camerun e, in particolare, i motivi d'asilo in Svizzera. Questa preoccupazione è anche legata al fatto che il motivo d'asilo della ricorrente è la persecuzione da parte della (...) D._______" (cfr. atto TAF n. 15, pag. 3). A supporto di questi ultimi asserti, l'insorgente ha prodotto copia della convocazione del (...) dell'(...). I. Sulla scorta di quanto sopra, con decisione incidentale dell'8 agosto 2024, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare delle osservazioni alla triplica dell'insorgente. La SEM ha dato seguito a tale richiesta con scritto del 19 agosto 2024 e la ricorrente ha avuto modo di esprimersi nuovamente al riguardo con presa di posizione del 2 settembre 2024. Infine, nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2024, la SEM si è essenzialmente riconfermata nelle precedenti motivazioni e conclusioni. Le predette osservazioni sono state trasmesse per conoscenza dal Tribunale alla ricorrente con ordinanza del 9 ottobre 2024, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio scritti (cfr. atto TAF n. 24). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza, ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La ricorrente, nel suo gravame e nelle osservazioni successive, censura sotto diversi aspetti la decisione avversata, ritenendo che la SEM non abbia ottemperato al suo obbligo inquisitorio, cadendo in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), specialmente in riferimento a delle sue allegazioni ed al suo stato di salute, nonché in una motivazione lacunosa ed insufficiente del provvedimento impugnato (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), con la consequenziale violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. la sentenza del Tribunale D-1357/2019 del 19 agosto 2019 consid. 4.2.2; e per tutto ex multis la sentenza del Tribunale E-4795/2021 del 7 giugno 2024 consid. 3). In relazione ai predetti principi ed obblighi dell'autorità inferiore, la ricorrente ha inoltre lamentato l'attribuzione del suo caso concreto alla procedura celere invece che a quella ampliata. Tali censure formali, vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTF 149 I 91 consid. 3.2). 3.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso e nei suoi scritti successivi dall'insorgente, il Tribunale non ravvisa nel provvedimento impugnato alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato considerato dall'autorità inferiore. Si evince difatti dalla decisione avversata, come la SEM abbia citato e tenuto in considerazione tutti i fatti pertinenti della causa, come pure le motivazioni che l'avrebbero condotta ad emettere un giudizio negativo in rapporto alla verosimiglianza delle dichiarazioni importanti rese dalla ricorrente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. p.to I, pag. 3 seg. e p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Che poi l'autorità sindacata sia giunta ad una conclusione diversa circa le stesse, rispetto a quanto proposto dalla ricorrente, o abbia dato maggiore peso ad alcune rispetto ad altre, riguarda l'apprezzamento svolto dalla SEM nel caso specifico, quindi il merito della questione, e non già degli aspetti formali. In tale contesto, si rammenta inoltre come l'autorità non sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, potendosi bensì occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3), ciò che è il caso come sopra visto. In tal senso, e poiché la SEM ha ritenuto già inverosimili le allegazioni sui motivi d'asilo fatti valere dalla ricorrente, non andava in alcun senso motivato oltre il provvedimento impugnato, anche rispetto ai traffici di esseri umani e di organi che sarebbero presenti in Camerun, come proposto invece nel ricorso (cfr. pag. 9 seg.), o ancora sulla situazione delle persone LGBT (acronimo dall'inglese di: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) nel suo Paese d'origine (cfr. ricorso, pag. 13 segg.). Peraltro, viste le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente nel corso di procedura, di cui l'autorità inferiore ne ha tenuto sufficientemente conto nella motivazione della sua decisione, non si vedono elementi per ritenere, come invece proposto nel ricorso, che la SEM avrebbe dovuto approfondire oltre la questione dell'associazione (cfr. ricorso, pag. 10 e pag. 12), o ancora dei dati in merito al fratello della nonna della ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20), essendo osservato come sui punti predetti quest'ultima si sia potuta esprimere ampiamente nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, avendo ritenuto inverosimili gli asserti dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo, l'autorità sindacata non era tenuta ad un'analisi anche dal profilo della rilevanza degli stessi, o ad un esame più approfondito di quanto esposto nella decisione avversata, dal lato dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. p.to III, pag. 7 segg. della decisione avversata), come invece proposto nel ricorso (cfr. pag. 19 seg.). Per quanto concerne poi i mezzi di prova presentati dall'insorgente, al momento della pronuncia della decisione avversata prodotti soltanto in fotocopia, la SEM ha spiegato già nella sua decisione i motivi per i quali li ritenesse inadeguati a sostenere i suoi motivi d'asilo (cfr. p.to II/2, pag. 6), e nel prosieguo si è pure pronunciata in fase ricorsuale rispetto ai medesimi documenti prodotti in originale dalla ricorrente (cfr. risposta del 14 giugno 2024). Per quanto si dia atto che la medesima motivazione sia breve, tuttavia la stessa ha permesso adeguatamente alla ricorrente di comprendere i motivi alla base di tale decisione e di impugnarla, anche per quanto riguarda il punto dell'esame dei documenti presentati, con piena conoscenza di causa, e potendo avere in più occasioni anche in fase ricorsuale possibilità di esprimersi circa gli stessi. Non si vede quindi neppure in merito a tale questione, come l'autorità resistente sarebbe venuta meno al suo obbligo inquisitorio o al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione. Infine, al contrario di ciò che è proposto nel gravame, si evince dalla decisione avversata, come l'autorità inferiore abbia tenuto conto nelle sue motivazioni di tutte le patologie - sia del disturbo post-traumatico da stress sia della (...) - per cui la ricorrente avrebbe ricevuto dei trattamenti in Svizzera, come risultava al momento della presa di decisione, come pure delle sue possibilità di cura e di copertura dei costi medici nel caso di un suo ritorno in Camerun (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg. della decisione impugnata). Il tentativo di suicidio riferito nel ricorso, e riportato anche nella documentazione medica all'incarto (cfr. n. 63/2 e 66/3), sarebbe stato reattivo alla notifica della decisione avversata, quindi successivo alla stessa. Non si vede quindi come l'autorità sindacata avrebbe potuto e dovuto tenere conto di tale circostanza già nella sua decisione. Circa poi la documentazione medica che l'insorgente ha prodotto soltanto in fase ricorsuale, sia quest'ultima che la SEM, si sono potute esprimere compiutamente. Anche da questo profilo non si ravvede dunque quali ulteriori chiarimenti dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, avrebbero dovuto o dovrebbero essere effettuati dall'autorità inferiore, disponendo per il resto il Tribunale di tutti gli elementi determinanti per pronunciarsi anche rispetto a tale aspetto. Per il resto, le censure della ricorrente sono in realtà rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM nella fattispecie, e verranno pertanto trattate dappresso, riguardando il merito e non delle questioni formali della vertenza. Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo corretto e sufficiente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Stessa conclusione vale per l'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, il quale è stato correttamente adempiuto dalla predetta, e non si ravvisano elementi per ritenere che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato violato in qualsivoglia modo da parte dell'autorità inferiore. 3.3 Su tali presupposti, non si vede dunque nemmeno quali ulteriori elementi l'autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall'insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) applicata alla presente disamina, l'autorità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano in casu (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8), ciò che è il caso anche per lo scrivente Tribunale. Seppure correttamente l'insorgente segnala nel suo ricorso come l'autorità inferiore abbia preso la decisione impugnata, dopo 150 giorni dalla pendenza della causa, quindi non solo non è stato possibile per l'autorità inferiore rispettare i termini procedurali riguardo alla fase preparatoria, disattendendo sensibilmente al lasso temporale previsto dal legislatore di ventuno giorni, ma ha anche avuto quale conseguenza che il termine di 140 giorni di soggiorno al Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) presso il quale era alloggiata la ricorrente, che avrebbe dovuto includere non solo la procedura celere di otto giorni massimali, ma anche la durata della procedura ricorsuale, è stato superato. Ciò che avrebbe pertanto dovuto far propendere l'autorità inferiore, per un passaggio della causa ad una procedura ampliata. Tuttavia, in tale contesto, si deve pure osservare come la SEM ha rispettato il termine procedurale di otto giorni lavorativi tra l'emissione della decisione e la conclusione della fase preparatoria (cfr. art. 37 cpv. 2 LAsi) ed al momento dell'emissione della decisione avversata, come sopra visto, la SEM disponeva di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per il Tribunale. La ricorrente, nel suo memoriale ricorsuale e nei suoi scritti successivi, non motiva poi concretamente quali aspetti o elementi ella non avrebbe potuto presentare o sviluppare nel suo ricorso a causa del breve termine ricorsuale di sette giorni. Invero, a differenza di quanto rimarcato nel ricorso, dall'ampia argomentazione e motivazione presente nel memoriale ricorsuale, risulta come la ricorrente si sia potuta determinare su tutti i punti relativi alla decisione sindacata. Il Tribunale non ravvede quindi nel procedere della SEM, che avrebbe optato nella fattispecie per la procedura celere piuttosto che per quella ampliata - nell'ambito del quale si rammenta che non v'è alcun diritto legale per il richiedente a che la sua domanda d'asilo sia trattata con procedura ampliata o celere dalla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2) - una lesione del diritto ad un ricorso efficace ai sensi dell'art. 29a Cost. nonché dell'art. 13 in combinazione con l'art. 3 CEDU per la ricorrente (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9). 3.4 Ne consegue che, le doglianze formali mosse dalla ricorrente nei confronti del provvedimento avversato, devono essere integralmente respinte, e non esiste quindi alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti di causa alla SEM, come postulato in secondo subordine nel gravame dall'insorgente.

4. In limine, occorre inoltre rilevare che il Tribunale non ravveda nel comportamento della SEM, che avrebbe svolto con la ricorrente un colloquio consolare a G._______ il (...) con una (...) presente, allo scopo d'identificazione, alcuna violazione di norme legali o di diritti della ricorrente. Invero, come sottolineato dalla stessa autorità inferiore nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024 e del 2 ottobre 2024 in proposito, d'un canto l'art. 97 cpv. 2 LAsi permette all'autorità cantonale d'esecuzione di prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza, al fine di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontanamento, se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato. D'altro canto, gli art. 3 e 4 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri del 1° maggio 2024 (OEAE, RS 142.281), permette alla SEM segnatamente di svolgere delle interviste ed organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi d'origine con lo scopo di appurare l'identità e la cittadinanza di un richiedente l'asilo, anche in caso di un ricorso pendente (cfr. anche sul tema la DTAF 2017 VI/6 in particolare il consid. 4.3.3). Del resto la ricorrente, seppure abbia riferito che le sarebbero stati posti dei quesiti circa le sue generalità, il suo indirizzo di casa, i suoi parenti in Camerun ed i suoi motivi d'asilo in Svizzera, ella non ha mai affermato di aver risposto effettivamente ai medesimi (cfr. atto TAF n. 15, pag. 3). Né, men che meno, ha smentito quanto affermato dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024, ovvero che nel caso in cui vengano poste delle domande segnatamente riguardanti i motivi d'asilo, il personale della SEM - presente durante l'intervista - interviene ed informa l'intervistato interessato che non deve rispondere a tali domande (cfr. atto TAF n. 17, pag. 2). Fra l'altro la ricorrente, al di là del timore paventato che ora le autorità camerunensi sarebbero a conoscenza della sua domanda d'asilo e della sua presenza in Svizzera (cfr. atto TAF n. 19, pag. 1), non ha in alcun modo concretizzato dei pregiudizi in cui ella o i suoi famigliari sarebbero incorsi a causa di tale procedere della SEM. Inoltre, si rammenta ancora in questa sede, come il certificato di nascita prodotto dalla ricorrente in originale soltanto con il ricorso, non risulti essere un documento di legittimazione o un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311, OAsi 1), e non possa quindi comprovarne la sua identità in modo ufficiale, come invece preteso a torto dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 2 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 19, pag. 2). 5. 5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura, diversi indizi d'inverosimiglianza, sia riguardanti le vicende che l'avrebbero interessata prima del suo allegato arresto, sia concernente quest'ultimo, come pure le accuse per omosessualità che le sarebbero state mosse da parte di E._______. 6.2 Innanzitutto, nelle allegazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'audizione federale, sono rilevabili diverse incoerenze e contraddizioni. In primo luogo, durante l'esposto libero dei suoi motivi d'asilo, ella ha descritto l'associazione di cui avrebbe dovuto fare parte, come mistica, in quanto avrebbe partecipato a loro riunioni (cfr. n. 54/19, D58, pag. 7); salvo poi, concretamente, descrivere un unico incontro di questo tipo, dove avrebbe preso parte ad un rito d'iniziazione (cfr. ibidem, D60, pag. 8 seg.). Inoltre, se dapprima ella ha lasciato intendere che durante le telefonate ricevute dopo l'(...), vi fosse unicamente all'altro capo del telefono la (...) D._______ (cfr. ibid., D60 segg., pag. 8 segg.); in seguito ha invece aggiunto, che l'avrebbe pure chiamata l'(...) della (...) D._______ (cfr. ibid., D71 segg., pag. 11 segg.), tuttavia contraddicendosi anche in tale contesto, poiché ha asserito che sul telefonino consegnatole avrebbe potuto chiamare soltanto la predetta (cfr. ibid., D72, pag. 11). Peraltro, se in prima battuta ella ha dichiarato che dopo la sua scarcerazione, sarebbe stata contattata ed avrebbe parlato con la (...) D._______ (cfr. ibid., D60, pag. 9); in seguito, allorché le è stato chiesto di esporre dettagliatamente tale telefonata, ella ha nominato soltanto l'(...) di quest'ultima (cfr. ibid., D92, pag. 14). Inoltre, se dapprima la ricorrente ha descritto di almeno una telefonata che avrebbe avuto con la (...) D._______ dopo il suo rilascio di prigione (cfr. ibid., D60, pag. 9); in seguito ella ha negato vi fossero stati dei contatti con la medesima o con altri suoi collaboratori dopo la sua scarcerazione, in quanto avrebbe cambiato già in tale periodo la carta SIM del telefono (cfr. ibid., D114 segg., pag. 16 seg.). Se in un primo tempo ella ha poi descritto le accuse riportatele dalla polizia durante il fermo, come provenienti da una chiamata che: "[...] diceva che io uscivo con le donne, ma anche di una certa età" (cfr. ibid., D60, pag. 9); invece in un secondo tempo, in modo del tutto incoerente con quanto precede e senza alcuna spiegazione, ha rivelato come i poliziotti le avrebbero detto "[...] che i (...) avevano svelato che io praticavo l'omosessualità" (cfr. ibid., D80, pag. 12). Anche riguardo alla tempistica tra la scarcerazione della ricorrente ed il suo soggiorno presso la sorella, le dichiarazioni dell'insorgente risultano essere discordanti. Invero, se dapprima ella ha allegato di essersi recata dalla sorella già il (...), data della sua scarcerazione (cfr. ibid., D94, pag. 14), arrivando da lei il giorno successivo (cfr. ibid., D49 seg., pag. 6 seg.); sorprendentemente invece in seguito ha riferito che dopo la sua uscita di prigione, si sarebbe recata a casa sua, lasciando intendere che sarebbe trascorso un po' di tempo prima di recarsi dalla sorella (cfr. ibid., D60, pag. 9 seg.), e non che sarebbe partita immantinente come invece addotto in precedenza. Circa poi il modo in cui la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della convocazione in polizia, le sue allegazioni non sono risultate più congruenti. Ella ha difatti dapprima lasciato intendere che avrebbe appreso della stessa direttamente dalla sorella che avrebbe ricevuto una chiamata dalla nonna e dalla zia (cfr. ibid., D97 seg., pag. 14 seg.); salvo poi affermare invece che lei stessa sarebbe stata presente durante la telefonata in questione e che avrebbe sentito tutto della stessa (cfr. ibid., D99 segg., pag. 15), asserti questi ultimi che si distanziano però da quanto riferito precedentemente, ovvero di avere appreso del contenuto della telefonata tramite la sorella e non direttamente. Anche riguardo alla tempistica ed alle modalità in cui la figlia sarebbe giunta dalla sorella, le dichiarazioni dell'insorgente sono del tutto incoerenti, avendo dapprima dichiarato che dopo aver avuto conoscenza dell'avviso di ricerca e deciso di lasciare il suo Paese d'origine: "[...] Con i soldi che avevo, in parte li ho mandati a mia sorella, chiedendole di portare via mia figlia da suo padre e di nascondersi con lei da un'altra parte. [...]" (cfr. D60, pag. 10). Salvo però successivamente, interrogata dalla funzionaria della SEM sull'incoerenza di aver lasciato con E._______ la figlia (cfr. ibid., D111, pag. 16) - ciò che contraddice peraltro quanto argomentato nel ricorso che la ricorrente non sarebbe mai stata confrontata dall'autorità inferiore su incongruenze e contraddizioni (cfr. pag. 12 del ricorso) - ella non ha in alcun modo delucidato i suoi precedenti asserti, sostenendo unicamente di aver: "[...] sempre detto di aver lasciato la bambina a una mia sorella" (cfr. ibid., D112, pag. 16). Altresì, se d'un canto ella ha asserito che non sarebbe successo più nulla di rilevante dopo il suo espatrio (cfr. ibid., D124, pag. 17); d'altro canto ha invece addotto che la starebbero cercando (cfr. ibid., D134, pag. 18), senza tuttavia spiegare né di chi si tratterebbe effettivamente, né in quali frangenti ciò sarebbe successo, o supportando tali suoi asserti con dei mezzi di prova. Peraltro, come sottolineato a ragione dall'autorità sindacata nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7), la ricorrente nel suo parere del 17 aprile 2024, aveva espresso preoccupazioni sia per i suoi figli che per i suoi genitori in patria a causa delle possibili ripercussioni negative derivanti dalla sua situazione (cfr. n. 60/3). Tuttavia, tale suo asserto è in netta discordanza con quanto da lei riferito nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, ovverossia che la madre sarebbe deceduta già nel (...) (cfr. ibid., D28, pag. 4), e che con il padre non avrebbe più contatti in quanto l'avrebbe abbandonata (cfr. ibid., D40, pag. 5). Il tentativo di spiegazione di tale incoerenza proposto nel ricorso, ovvero che ella intendesse il timore di stigmatizzazione dalla società e possibili minacce al padre con cui avrebbe vissuto in passato per circa (...) anni (cfr. pag. 11 del ricorso), non risulta in alcun modo convincente ed esplicativo dell'incoerenza sottolineata dalla SEM nella decisione avversata. Si denota inoltre da ultimo come pure nel ricorso e nei suoi scritti successivi, la ricorrente rispetto ad alcuni suoi dati biografici, è risultata incoerente, allegando ad esempio in prima battuta di aver frequentato il (...) per (...) (cfr. pag. 3 del ricorso) ed in seconda battuta invece (...) anni del (...) (cfr. pag. 19 del ricorso); o ancora denominando d'un canto "ex marito" il padre del figlio; e "attuale marito", il padre biologico della figlia (cfr. a titolo d'esempio, pag. 3 seg. del ricorso; triplica del 5 agosto 2024, pag. 2); e d'altro canto invece sostenendo che non vi sia mai stata alcuna relazione matrimoniale né con uno né con l'altro compagno (cfr. pag. 19 seg. del ricorso; triplica, pag. 2 seg.). 6.3 Ai predetti elementi incoerenti, se ne aggiungono pure di vari, dove le dichiarazioni della ricorrente sono risultate assai vaghe ed imprecise. A titolo esemplificativo, e come già rilevato dalla SEM nella decisione avversata, ella non ha mai fornito il nome della (...) D._______, anche dopo essere stata interrogata specificatamente in merito (cfr. n. 30/3), e malgrado avrebbe avuto svariati contatti diretti ed indiretti con la medesima. Peraltro, il nome dell'associazione "H._______", viene citato soltanto nell'ambito del rapporto (...) (cfr. n. 20/4) e mai invece nel corso dell'audizione federale, anzi in quest'ultima si viene a conoscenza che ella non avrebbe neppure conosciuto il nome della stessa, che sarebbe stata in grado di reperire attraverso il "nonno" (cfr. n. 54/19, D44, pag. 6), e la ricorrente non è riuscita ad indicarne né l'indirizzo (cfr. n. 30/3) neppure successivamente, né ulteriori dettagli concreti per situare la stessa, e ciò malgrado abbia riferito di aver preso parte a diverse riunioni della medesima (cfr. n. 54/19, D58 segg., pag. 7 seg.) e di conoscere addirittura "[...] molti segreti delle (...)" (cfr. ibid., D58, pag. 8). Del tutto fumose sono poi le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alla chiamata che avrebbe ricevuto dalla (...) D._______ e dal suo (...) perché (...) (cfr. ibid., D60, pag. 9; D64 segg., pag. 10 seg.), non sapendo in particolare riportare la data esatta in cui sarebbe avvenuta tale telefonata (cfr. ibid., D68 seg., pag. 11), né dove effettivamente avrebbe dovuto consegnare tale (...) e con quali modalità, o ancora come mettersi in contatto diretto con la (...), dato che era lei che l'avrebbe potuta contattare direttamente, non conoscendo ella neppure il suo numero di telefono (cfr. ibid., D72, pag. 11). 6.4 Anche dal profilo della plausibilità, vi sono diverse dichiarazioni rese dalla ricorrente, che risultano essere illogiche e poco credibili. In particolare, risulta a dir poco sorprendente che d'un canto la (...) D._______ la perseguitasse, anche minacciandola, perché ella svolgesse quanto esatto da lei, ovvero di (...), e di non poterla liberare da tale mansione, poiché avrebbe "partecipato e visto tutto" (cfr. n. 54/19, D60, pag. 9 seg.); e d'altro canto, invece, che la medesima (...), avrebbe addirittura parlato con la polizia ([...]), perché la ricorrente potesse (...) senza problemi (...) (cfr. ibid., D60; pag. 9 e D77, pag. 12). Inoltre, del tutto illogico risulta il comportamento della ricorrente che, senza neppure mettersi in contatto con E._______, per avere delle spiegazioni dirette circa i motivi che lo avrebbero condotto a denunciarla per omosessualità, ha supposto che di lui si trattasse effettivamente (cfr. ibid., D60, pag. 10; D96 segg., pag. 14 seg.; D122, pag. 17), malgrado pochi giorni prima lui avrebbe fatto di tutto perché ella fosse rilasciata dal carcere (cfr. ibid., D60, pag. 9) e che la ricorrente avrebbe pure avuto occasione di discutere della situazione con lo stesso prima della sua partenza dalla sorella, ciò che ella non ha mai dichiarato di aver fatto (cfr. ibid., D60 segg., pag. 9 segg.). Comportamento anche quest'ultimo del tutto poco credibile, se i fatti così come da ella descritti fossero stati da lei realmente vissuti. Peraltro, se la sorella fosse stata a conoscenza della storia dell'arresto della ricorrente, come da ella asserito (cfr. ibid., D60, pag. 10; D98, pag. 15), non si comprende per quale motivo la medesima sorella le avrebbe dovuto chiedere, dopo la telefonata ricevuta dai famigliari, se ella faceva "questo genere di cose" (cfr. ibid., D97, pag. 14). Risulta poi incompatibile con la logica d'agire delle autorità camerunensi, che allorché ella si sarebbe ancora trovata in Camerun, avrebbero, a pochi giorni di distanza, subito dopo la denuncia, convocato la ricorrente e, poco dopo, pure spiccato un avviso di ricerca (cfr. ibid., D60 segg., pag. 10 segg.), e poi invece, a seguito del suo espatrio, non sarebbe più successo nulla di rilevante (cfr. ibid., D124, pag. 17), salvo delle ricerche non meglio specificate e già ritenute incoerenti con i suoi precedenti asserti (cfr. ibid., D134, pag. 18 e supra consid. 6.2). 6.5 Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che l'integralità delle dichiarazioni della ricorrente relative ai suoi motivi d'asilo, siano inverosimili dal profilo dell'art. 7 LAsi. Le tante incoerenze, vaghezze ed illogicità sopra considerate, portando anche su degli elementi chiave delle sue dichiarazioni, non possono trovare spiegazione secondo quanto argomentato dall'insorgente nel ricorso, nella sua diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. Invero, né nei rapporti medici, né durante l'audizione federale, si evincono degli indizi concreti che la ricorrente non fosse in grado di esprimersi compiutamente, o se non con alterazioni, rispetto al suo vissuto, a causa del suo stato valetudinario. Anzi, come sottolineato anche dalla SEM nella sua risposta del 14 giugno 2024, la ricorrente all'inizio dell'audizione aveva espresso di sentirsi molto bene poiché sarebbe stata ascoltata (cfr. n. 54/19, D4, pag. 2), ed allorché ella ha asserito di provare della tensione poiché avrebbe avuto l'impressione di non dover parlare (cfr. ibid., D59, pag. 8), la funzionaria della SEM incaricata, le ha rispiegato che doveva raccontare tutto ciò che le era successo, anche quanto non ritenuto da lei importante (cfr. ibid., D59 e D60, pag. 8). In seguito l'insorgente ha potuto presentare liberamente e fluentemente i suoi motivi d'asilo, in precedenza invece appena accennati (cfr. ibid., D57 segg., pag. 7 seg.), senza dimostrare alcuna tensione di sorta nell'esprimersi. 6.6 Neppure la documentazione presentata dalla ricorrente, anche in originale in fase ricorsuale, a supporto dei suoi asserti, è in grado di rendere maggiormente credibili le sue allegazioni riguardo ai suoi motivi d'asilo, già ritenute inverosimili. Invero, non soltanto come già motivato nella decisione avversata, tali documenti possono essere stati ottenuti o fabbricati facilmente ai fini di causa, ma altresì il contenuto rispettivamente il modo di produzione dei medesimi, nutrono il sospetto d'inautenticità degli stessi. Segnatamente, per quanto attiene all'attestazione del deposito della denuncia del (...), la ricorrente non ha spiegato concretamente come ella sia venuta in possesso dell'originale della medesima, allorché come scritto nella medesima la stessa sarebbe stata rilasciata a E._______ proprio quale attestazione del medesimo deposito. Invero, a differenza di quanto allegato per la prima volta dalla ricorrente nella sua triplica (cfr. pag. 2), ella nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, non aveva mai neppure nominato un'attestazione della denuncia, né ha mai asserito che concretamente la convocazione e l'avviso di ricerca, fossero stati recapitati a casa della nonna e la zia da parte della polizia, né men che meno che esse avessero gli originali dei documenti (cfr. n. 54/19, D96 segg., pag. 14 seg.). Se poi effettivamente un avviso di ricerca sarebbe stato spiccato contro la ricorrente il (...), anche questo non comprensibile che si ritrovi in originale nelle mani della ricorrente - essendo indirizzato alle unità di polizia - non si comprende perché la ricorrente non sarebbe stata ricercata in alcun modo presso i suoi parenti, sia prima sia dopo il suo espatrio, e ciò malgrado la nonna e la zia sapessero dove ella si trovava già al momento della convocazione, e sarebbe stato semplice rintracciare la medesima. Salvo infatti delle vaghe ricerche dell'insorgente da parte della polizia, che le sarebbero state riportate dalla nonna durante una telefonata - quindi da terze persone e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) - ella di fatto non ha dichiarato nulla di circostanziato e di concreto in merito, anzi ha riferito non essere successo nulla di rilevante dopo il suo espatrio (cfr. n. 54/19, D124, pag. 17). Ora, come già sopra visto, tale comportamento delle autorità non è credibile. Ne discende quindi che anche la documentazione presentata dalla ricorrente, risulta essere priva di qualsiasi valore probatorio e non è quindi di conseguenza in grado di supportare in alcun modo i suoi asserti. 6.7 Alla luce di quanto precede, la ricorrente non è riuscita a provare, o perlomeno a rendere verosimile in maniera preponderante, i suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 7 LAsi. Di conseguenza, neppure ha reso verosimile il suo timore di subire delle persecuzioni da parte di terzi o delle autorità camerunensi, in particolare a causa dell'insussistenza della procedura aperta per atti omosessuali a suo carico, né men che meno che ella rischi di essere uccisa (cfr. n. 54/19, D126, pag. 17), nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. Del resto, vista l'inverosimiglianza della predetta procedura e dei fatti che avrebbero portato la ricorrente al suo espatrio, e non avendo ella mai addotto di essere effettivamente omosessuale, il Tribunale può esimersi nel proseguo dall'analisi di tale aspetto riguardo in particolare alla situazione in Camerun delle persone LGBT, sia dal profilo della rilevanza sia da quello dell'esecuzione dell'allontanamento. 6.8 V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente ed al respingimento della sua domanda d'asilo.

7. Il Tribunale è pure tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera, in quanto ella non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarlo (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che ella possa essere esposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 10.3.2). 9.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento della ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni del 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inammissibile (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit.). La ricorrente, al contrario poi di quanto motivato e della fonte citata nel ricorso, non proviene dalle province anglofone del Camerun - in particolare dal nord-ovest e dal sud-ovest del Paese - ma da I._______, situato nella regione (...) del Paese, e quindi non occorre effettuare un esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel caso specifico secondo i criteri posti dalla giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze del Tribunale E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 7 con rif. cit.; E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2 seg. e rif. cit.). 10.3 La ricorrente non può prevalersi neppure di motivi ostativi individuali. 10.3.1 Invero, dapprima va evidenziato come ella è ancora giovane, con una più che discreta formazione, tenuto conto anche del contesto dal quale proviene, ovvero avendo frequentato le scuole (...) e (...) anni di un (...) (anche se non terminato), come pure di avere effettuato - anche se pure non finita - una formazione di (...) a J._______ (cfr. n. 54/19, D21 segg., pag. 4). Inoltre, ella può vantare una solida esperienza professionale nell'ambito della (...) (cfr. ibid., D28 segg., pag. 4 seg.). Ella ha per di più affermato che la sua situazione finanziaria in Camerun è stabile (cfr. ibid., D32, pag. 5). Altresì, nel precitato Paese, ella dispone di una solida rete famigliare, vivendo tutt'ora nello stesso in particolare il figlio e la figlia della ricorrente, come pure (...) sorelle ([...] delle quali abitano a I._______), con le quali risulta essere tutt'ora in contatto, e presso una delle quali si troverebbe anche la figlia, a K._______ (cfr. ibid., D36 segg., pag. 5 seg.; D112 seg., pag. 16). Inoltre, il fratello della nonna, che sarebbe (...) poco distante da I._______, l'avrebbe aiutata non soltanto ad ottenere dei buoni (...) per esercitare nell'ambito della (...), bensì l'avrebbe aiutata anche una volta espatriata ad ottenere il nome dell'associazione comunicato (cfr. ibid., D43 seg., pag. 6). Peraltro anche altre persone - come il ragazzo di una sorella ed il suo ex compagno, presso il quale risiederebbe tutt'ora il figlio, o ancora una sorella - l'avrebbero aiutata in passato in patria rispettivamente dal momento in cui ella si trova in Svizzera (cfr. ibid., D60, pag. 10; D96 segg., pag. 14 segg.; atto TAF n. 7, pag. 2 seg.). Tutti elementi che portano a concludere come la ricorrente potrà reinserirsi in breve tempo nel mercato del lavoro e potrà sopperire ai suoi bisogni primari, in caso di necessità, rivolgendosi ai suoi famigliari in patria. 10.3.2 Anche il suo stato di salute, al contrario di quanto da lei sollevato nel ricorso e nei suoi scritti successivi, non risulta costituire un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. Difatti, alla ricorrente era stata diagnosticata una (...), nel frattempo curata e trattata (cfr. n. 17/2, 18/2, 22/3, 27/2, 36/2 e 41/1). Per la cefalea - di cui soffrirebbe tutt'ora e per la quale le sarebbero stati prescritti dei farmaci (cfr. atto TAF n. 15) - e il pregresso trauma, era inoltre stata svolta una risonanza magnetica cerebrale che non ha evidenziato reperti di rilievo (cfr. n. 22/3 e 37/1). Allo stesso risultato era giunta una consultazione oftalmologica (cfr. n. 33/1). Inoltre, un controllo ginecologico successivo, è risultato nella norma (cfr. n. 53/2). Alla ricorrente è stato pure diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, con la prescrizione di una terapia e l'impostazione di regolari visite psichiatriche e psicologiche (cfr. n. 27/2, 40/2, 42/4, 43/2, 44/2, 49/2, 50/2, 52/2, 55/2, 64/2, 66/3 e 70/2). Ella è stata inoltre degente presso la (...) dal (...) all'(...), in esito alla quale vi è stato un netto miglioramento clinico (cfr. n. 40/2 e 42/4), nonché dal (...) al (...), a seguito di un tentativo di autolesionismo reattivo alla ricezione della decisione negativa della SEM (cfr. n. 63/2 e 66/3), episodio subito rientrato con assenza d'ideazione auto o eterolesiva (cfr. n. 66/3). Nell'ultimo certificato medico del (...) del 18 luglio 2024, prodotto dalla ricorrente con la sua triplica (cfr. atto TAF n. 15), visita che è seguita alla sua attribuzione cantonale, si pongono le diagnosi preventive di disturbo dell'adattamento e lunga depressione reattiva, con necessità di appurare oltre l'aspetto di traumatizzazione e di disturbo dell'attaccamento (cfr. certificato medico del 18 luglio 2024, atto TAF n. 15). In esito a tale consulto, è stato inoltre consigliato al medico di famiglia di iniziare una cura della ricorrente con un antidepressivo, ad esempio con Mirtazapin o Trittico durante la notte. Sulla scorta di quanto precede, non si evince che la ricorrente - anche se le nuove diagnosi psichiatriche dovessero confermarsi - soffra di problemi medici di una gravità tale, che l'esecuzione del suo allontanamento in Camerun porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Rispettivamente, non si rileva dagli atti all'inserto, che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possono essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Invero, anche se ella dovesse continuare a necessitare di una cura e di una terapia medica psicoterapica, nonché di cure mediche ginecologiche, ella potrà proseguire le stesse anche nel suo Paese d'origine rispettivamente procurarsi i medicinali di cui necessita, presso le strutture già nominate estensivamente nella decisione avversata, alla quale si rinvia integralmente sul punto, onde evitare inutili ripetizioni (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg. della decisione impugnata; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3229/2021 succitata consid. 8.5.2). Altresì, in caso di bisogno, ella potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche. Visto il precedente episodio di suicidalità attiva, reattiva alla comunicazione della decisione negativa della SEM (cfr. n. 63/2 e 66/3), nonché che nell'ultimo consulto medico la ricorrente ha espresso di preferire togliersi la vita piuttosto che essere rinviata nel suo Paese d'origine, senza però alcuna pianificazione di suicidio o suicidalità acuta rilevata dai curanti (cfr. certificato medico del 18 luglio 2024); si denota ancora come per la giurisprudenza del Tribunale, né un tentativo di suicidio, né delle tendenze suicide, costituiscano di per sé un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, anche dal profilo della sua esigibilità. Soltanto una messa in pericolo concreta, la quale difetta attualmente nel caso concreto, deve essere presa in considerazione. Inoltre in conformità con la giurisprudenza costante della CorteEDU relativa agli art. 2 e 3 CEDU, della "minacce di suicidio" non impongono allo Stato parte di astenersi dall'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche nel caso di antecedenti tentativi di suicidio, ma lo obbligano ad adottare le misure concrete che si possono ragionevolmente attendere dal predetto Stato, per prevenirne la realizzazione (cfr. sentenza della CorteEDU del 30 giugno 2015, A.S. contro Svizzera, n. 39350/13, par. 34 e rif. cit.). Pertanto, nella fattispecie, se delle minacce suicidarie dovessero apparire o riapparire al momento dell'organizzazione della sua partenza dalla Svizzera, apparterrà ai terapeuti della ricorrente, rispettivamente alle autorità incaricate dell'esecuzione del rinvio, di adottare delle misure concrete per prevenirne la realizzazione (cfr. sentenza del Tribunale E-4174/2024 del 27 agosto 2024 consid. 9.4 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, onde evitare nuovi episodi di questo tipo, si consiglia alla rappresentante legale dell'insorgente di prendere anticipatamente contatto con il di lei medico psichiatra curante, per concordare delle modalità d'informazione alla ricorrente dell'esito della presente sentenza. 10.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

12. Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessata, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

13. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 27 maggio 2024.

15. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: