opencaselaw.ch

D-2617/2021

D-2617/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-08 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino iracheno di etnia curda proveniente da B._______, è espatriato da solo, ancora minorenne, nel settembre del 2019. Egli si è recato in Turchia, per spostarsi dapprima in Grecia e poi in Italia. Infine ha raggiunto la Svizzera dove ha presentato domanda d’asilo in data 28 gennaio 2020 (cfr. atto SEM 18/9, pt.2.04). B. B.a Sentito dapprima come minore non accompagnato in presenza del suo rappresentante legale e in seguito nell’ambito di due più approfondite audizioni sui motivi d’asilo, l’interessato ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere fuggito dall’Iraq poiché sarebbe stato minacciato di morte dal padre e dai famigliari della quarta moglie del padre in seguito ad un episodio avvenuto nella casa dello stesso. Il richiedente l’asilo avrebbe abitato nella medesima casa assieme al genitore e alla sua quarta moglie, una giovane donna diciasettenne, a B._______, dopo essere rientrato da un soggiorno illegale in Europa. Tra il 2015 e il 2018 avrebbe infatti vissuto in diverse città europee assieme al padre e alle sorelle. La moglie avrebbe fin da subito manifestato, con comportamenti inequivocabili, interesse per il richiedente, il quale però l’avrebbe vista come una sorella rifiutando ogni suo approccio. Un giorno, attorno alla fine di aprile 2019, l’interessato, rientrando a casa per lavarsi e cambiarsi avrebbe trovato quest’ultima piangente in camera da letto ricoperta di graffi e sanguinante. Nel mentre sarebbe tornato a casa anche il padre, il quale avrebbe immediatamente appreso dalla moglie di essere stata graffiata e molestata dal figlio, nonché qui richiedente l’asilo. Il genitore avrebbe creduto a quanto riferitogli e molto arrabbiato si sarebbe diretto verso la cassaforte, la quale avrebbe contenuto un’arma. L’interessato a tal punto sarebbe riuscito a fuggire grazie ad un amico che lo stava aspettando in macchina. In seguito, egli sarebbe rimasto per un primo periodo in Iraq, prima a B._______ e poi a C._______, ospitato da amici e in albergo. Durante questo periodo il richiedente avrebbe contattato a più riprese il padre per convincerlo della sua innocenza. Inoltre, egli avrebbe richiesto al padre di consegnarli il passaporto, il quale era rimasto nella casa di quest’ultimo. Non riuscendo a convincere il genitore della sua innocenza e avendo ricevuto minacce di morte sia dal padre che dai famigliari della quarta moglie del padre l’interessato avrebbe aspettato di ottenere un nuovo passaporto, richiesto con l’aiuto della madre, per poi espatriare (cfr. atto SEM 34/11; 51/18).

D-2617/2021 Pagina 3 B.b A sostegno della sua domanda d’asilo l’interessato ha versato agli atti la carta d’identità (originale), il passaporto (fotocopia) e il certificato di nascita (fotocopia) (cfr. elenco mezzi di prova SEM). B.c Il richiedente l’asilo è stato assegnato alla procedura ampliata il 25 maggio 2020 (cfr. atto SEM 36/1). C. Con decisione del 30 aprile 2021, notificata al richiedente il 4 maggio 2021 (cfr. atto SEM 57/11), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data il 31 maggio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 3 giugno 2021), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo e in via subordinata l’ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

D-2617/2021 Pagina 4 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell’interessato. Secondo l’autorità inferiore il ricorrente avrebbe descritto le presunte persecuzioni subite, rispettivamente che avrebbe temuto di subire, da un lato da parte di suo padre, dall’altro da parte dei famigliari della quarta moglie dello stesso, in modo vago e generico e non sarebbe stato in grado di specificare e precisare gli elementi fondamentali del suo vissuto, fornendo un racconto palesemente contraddittorio. In particolare, l’autorità di prima istanza ha ritenuto il racconto in merito all’episodio che aveva coinvolto la quarta moglie del padre e le successive minacce di morte dello stesso pieno di incongruenze, contraddizioni e illogicità. Come pure anche le allegazioni riguardanti il periodo successivo alla fuga, durante il quale l’interessato avrebbe soggiornato, prima a B._______ e poi a C._______, risulterebbero incongruenti e molto vaghe. L’autorità resistente ha altresì ritenuto illogico il fatto che il richiedente, volendo lasciare il paese per via del timore nei confronti del padre, avrebbe chiesto il passaporto proprio a quest’ultimo per fuggire attendendo un mese prima di fare una domanda per ottenerne uno nuovo, prolungando così il periodo in cui avrebbe dovuto restare in una zona dove si trovava presumibilmente in pericolo di vita. Inoltre, ha fatto

D-2617/2021 Pagina 5 notare che il nuovo passaporto sarebbe stato rilasciato il 26 giugno 2019, pertanto il ricorrente avrebbe aspettato un altro mese, se non due, prima di lasciare il Paese nonostante fosse già in possesso di un documento valido. A tal proposito, l’autorità inferiore ha inoltre rilevato, come le affermazioni dell’interessato relative all’espatrio come pure quelle in merito all’evento scatenante sarebbero state imprecise e contraddittorie dal punto di vista temporale. Essa ha quindi rimproverato al ricorrente, considerando la giovane età e la buona formazione scolastica, di non essere stato in grado di essere più preciso, asserendo persino che l’imprecisione parrebbe strategica al fine di evitare ulteriori e più palesi contraddizioni. Quanto ai nomi degli alberghi nei quali avrebbe soggiornato il richiedente l’asilo a B._______ e a C._______, l’autorità di prima istanza ha messo in risalto la sua incapacità a fornire dichiarazioni puntuali e dettagliate. Altre illogicità e contraddizioni sono state rilevate dall’autorità inferiore anche in merito ai tentati contatti con il padre e le minacce susseguenti. Qui, il richiedente si sarebbe contradetto dichiarando “[s]ono andato in Turchia e il problema è finito”, aggiungendo successivamente però di essere stato addirittura contattato dal padre, con il telefono della madre, proprio quando si trovava in Turchia. Per di più, egli avrebbe effettuato delle successive chiamate anche una volta giunto in Italia. Nel provvedimento avversato, la SEM ha inoltre sottolineato che la telefonata con le sorelle a gennaio 2020, nella quale il padre è intervenuto con delle minacce rivolte all’insorgente, parrebbe impossibile, in quanto non può essersi svolta come raccontato dal ricorrente. Le sorelle a gennaio 2020 si sarebbero dovute trovare in D._______ mentre il padre a B._______. Oltre a ciò solamente durante l’audizione complementare l’interessato avrebbe affermato che durante la telefonata in questione le sorelle gli avrebbero detto che suo padre nel frattempo avrebbe divorziato dalla quarta moglie, in quanto non capiva più di chi fosse la colpa del problema. Relativamente alle minacce da parte dei famigliari, l’autorità inferiore ha osservato che mal si comprenderebbe come al ricorrente possa essere venuto in mente tardivamente del timore nei confronti dei famigliari della quarta moglie. Infatti, solamente in fase di rilettura del verbale dell’audizione sui motivi d’asilo il ricorrente avrebbe improvvisamente affermato di essere stato minacciato anche da parte di quest’ultimi. Inoltre, sulle modalità delle minacce ricevute vi sarebbero numerose incongruenze. In particolare, l’interessato non avrebbe saputo spiegare in che modo le sorelle vivendo in D._______, sarebbero venute a conoscenza del fatto che i famigliari cercassero ancora il richiedente. Infine, l’autorità di prima istanza ha ritenuto spesso palesemente contradditorie le affermazioni in merito alle relazioni del ricorrente con i suoi famigliari e il suo vissuto prima dell’evento che l’avrebbe costretto alla fuga. L’interessato avrebbe dichiarato di essere tornato in Iraq in quanto i

D-2617/2021 Pagina 6 passaporti iracheni originali sarebbero giunti in scadenza e dovevano essere rinnovati. In sede di audizione complementare egli avrebbe tuttavia fornito una versione completamente diversa. A mente dell’autorità inferiore anche quanto asserito circa la relazione con la madre risulterebbe contraddittorio. Nella decisione avversata, infatti, viene sottolineato il fatto che il ricorrente avrebbe asserito inizialmente di non aver più nessun rapporto con quest’ultima dal momento del divorzio dei suoi genitori, avvenuto quando aveva soli cinque anni, ma di essersi rivolto a lei al fine di ottenere un nuovo passaporto. Inoltre, avrebbe ribadito di aver evitato di contattare la madre per non farla piangere e farla star male, non menzionando i rapporti inesistenti. Da ultimo, sempre l’autorità resistente ha rilevato la palese contraddizione sul fatto che nessuno saprebbe che il richiedente si trovi in Svizzera, nemmeno la madre la quale sarebbe però stata incaricata dallo stesso ricorrente a inviare copia dei documenti d’identità originali in Svizzera.

E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente contesta le valutazioni dell’autorità inferiore e invita codesto Tribunale a considerare la verosimiglianza e la coerenza da un punto di vista globale, tenendo conto della complessa situazione in cui egli si è trovato. Anzitutto rileva che non gli si possa imputare alcuna contraddizione in ordine ai fatti avvenuti successivamente alla sua fuga. L’interessato sostiene di aver sempre indicato di aver alloggiato da un amico e poi in un hotel a B._______ e di aver esposto in modo coerente i riferimenti temporali. Egli ritiene totalmente logico il fatto di essersi fermato nei dintorni di casa sperando che il padre cambiasse idea e gli credesse. Non appena realizzato che la rabbia del padre non scemava si sarebbe allontanato e recato a C._______. Il richiedente giustifica anche la richiesta di farsi trasmettere il passaporto dal padre sulla base del fatto che nelle medesime circostanze avrebbe pure tentato di convincerlo della sua innocenza. Inoltre, tale documento sarebbe stato utile per fuggire e identificarsi. Egli avrebbe pertanto richiesto un nuovo passaporto non essendo riuscito a recuperare il vecchio. Sottolinea inoltre come la data di rilascio non coinciderebbe per forza con quella di consegna. Il ricorrente ribadisce anche di essere espatriato non appena in possesso del nuovo documento. In merito alle contraddizioni temporali rimarca come le affermazioni siano state sempre coerenti. Afferma di non aver ricordato precisamente le date ma di aver collocato nel tempo gli eventi in ordine cronologico. Egli rammenta per di più il fatto di aver affrontato l’espatrio ancora da minorenne, di modo che, non potrebbe essergli richiesto un grado esposizione pari ad un adulto. Per quanto concerne la critica di aver dimenticato i nomi degli alberghi, l’insorgente asserisce di avere dei “buchi” nella memoria, da ricondurre agli eventi traumatici da lui vissuti. Inoltre, egli

D-2617/2021 Pagina 7 ritiene il rimprovero della SEM in ordine alla sua affermazione “[s]ono andato in Turchia e il problema è finito” pretestuoso. In effetti, con quella affermazione il richiedente l’asilo avrebbe voluto affermare di non essere più in immediato pericolo avendo lasciato il Paese. Aggiunge che se il problema fosse realmente finito sarebbe tornato a casa. In merito alla telefonata avvenuta con le sorelle l’interessato adduce di non aver mai dichiarato che quest’ultime fossero in D._______ quando il padre ha sentito che stavano parlando con lui. A suo dire, la telefonata nella quale è intervenuto il genitore avrebbe avuto luogo nello stesso mese ma in precedenza. Relativamente alle minacce dei famigliari della quarta moglie del padre egli si limita poi a rinviare a quanto già espresso in sede di audizione complementare. Il ricorrente sostiene altresì di non essersi contradetto nelle allegazioni che concernono il soggiorno in Europa, ma bensì di aver completato più approfonditamente il racconto. Da ultimo, l’insorgente puntualizza che nonostante i genitori si fossero separati quando era ancora molto piccolo e non avesse rapporti con la madre, ella non si sarebbe rifiutata di aiutarlo ad ottenere il passaporto. Avendola frequentata molto poco egli non avrebbe però saputo gestire le sue emozioni. Infine, egli conferma pure di non aver detto a nessuno dove si trovava esattamente.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-2617/2021 Pagina 8 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.1 Chiarito quanto precede, questo Tribunale rileva come le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d’asilo si esauriscano in affermazioni poco sostanziate, contradditorie e a tratti prive di una logica interna.

E. 6.2 Innanzitutto, già le dichiarazioni in merito all’episodio scatenante la sua fuga, sono insufficientemente sostanziate, contradditorie e prive di logica. Si rileva in particolare, come le affermazioni riguardo al ritrovamento della giovane moglie del padre in camera da letto, sono poco dettagliate. L’insorgente non ha saputo infatti descrivere dove si trovava quando quel giorno è entrato in casa (cfr. atto SEM 51/18, D69) rimanendo molto vago rispetto alla collocazione delle stanze. Inoltre, è stato assai impreciso e in parte anche contradditorio in riferimento alle ferite riportate dalla giovane

D-2617/2021 Pagina 9 donna. Nel corso della prima audizione il richiedente ha dichiarato che la stessa si sarebbe ferita alle braccia e alle mani (cfr. atto SEM 18/9, pt.7.01). Mentre nelle successive audizioni ha asserito che la moglie avrebbe riportato dei graffi anche al viso (cfr. atto SEM 34/11, D27; 51/ 18 D66). Peraltro, il ricorrente ha affermato di aver avuto una buona relazione con il padre fino a quel momento (cfr. atto SEM 51/ 18, D23). Risulta così illogico che questi si sia subitamente dato alla fuga vedendo il padre dirigersi verso la cassaforte, senza nemmeno tentare di replicare sul posto. In questo contesto egli stesso ha d’altronde riferito che aveva solo il sospetto che quest’ultima potesse contenere un’arma (cfr. atto SEM 51/18, D26). Parimenti, anche la collocazione temporale di questo episodio risulta dagli atti vaga e incongruente. L’interessato ha invero indicato in un primo tempo che l’episodio sarebbe accaduto attorno ad aprile 2019, circa a metà mese (cfr. atto SEM 34/11, D30-31), mentre successivamente ha ricondotto l’evento attorno alla fine aprile del medesimo anno (cfr. atto SEM 51/18, D44).

E. 6.3 Anche per quanto concerne i fatti avvenuti successivamente alla fuga le affermazioni dell’insorgente sono poco circostanziate e contraddittorie. Infatti, egli ha inizialmente sostenuto di aver soggiornato per circa una settimana da un amico a B._______ e di essersi poi trasferito a C._______ dove sarebbe rimasto da un amico per circa due settimane prima di alloggiare in un albergo della medesima città (cfr. atto SEM 34/11, D27-28). Diversamente, in fase di audizione integrativa l’interessato ha affermato di aver prima soggiornato tre giorni da un amico a B._______ e poi di essere andato in albergo sempre a B._______ per quattro giorni, senza però essere in grado di specificarne nome e indirizzo. La stessa imprecisione si è ripresentata anche nelle affermazioni in merio all’hotel dove egli ha soggiornato per più di due mesi a C._______ (cfr. atto SEM 51/18, D82- 83). Oltremodo, egli ha risposto in modo stereotipato alle domande circa le ragioni per le quali egli non fosse in grado di ricordare i nomi degli alberghi (cfr. atto SEM 51/18, D82-83). Anche il racconto dei tentati contatti telefonici con il genitore dopo la fuga per convincerlo della sua innocenza e per richiedere il passaporto lasciato nella casa del padre, è poco preciso oltre a presentare incongruenze. Egli ha infatti asserito di averlo contattato più volte, anche due o tre al giorno (cfr. atto SEM 51/18, D87) per circa tre mesi (cfr. atto SEM 51/18, D104) e di averlo sentito l’ultima volta a luglio 2019 (cfr. atto SEM 51/18, D106), ossia quando avrebbe ottenuto il passaporto (cfr. atto SEM 51/18, D94). Pur ammettendo il fatto che la data di consegna non corrisponda con la data di rilascio, ciò contraddice ugualmente la tesi ricorsuale (cfr. ricorso pag. 3) secondo la quale egli sarebbe espatriato non appena ricevuto materialmente il passaporto. In

D-2617/2021 Pagina 10 merito alle date di espatrio il ricorrente sostiene infatti, in un primo momento, di essere espatriato a settembre 2019 (cfr. atto SEM 18/9, pt.2.04). Mentre nella successiva audizione ha dichiarato di non ricordare il giorno esatto ma che si sarebbe trattato di fine luglio 2019 o probabilmente già di agosto (cfr. atto SEM 34/11, D31-34). Reso attento in merito a tale divergenza, il richiedente si è semplicemente corretto dicendo che forse aveva detto fine agosto. Oltremodo, come evidenziato dalla SEM nella sua decisione, risulta illogico che una persona minacciata di morte aspetti un mese prima di decidere di richiedere un nuovo passaporto, prolungando così il periodo di presumibile pericolo (cfr. decisione SEM pag. 6, alla quale è opportuno rinviare).

E. 6.4 Per quanto concerne le minacce di morte da parte proferite dal padre, esse appaiono sotto più aspetti incongrue. Infatti, inizialmente l’insorgente ha cercato di contattare il padre per convincerlo della sua innocenza per poi smettere una volta ottenuto il passaporto (cfr. atto SEM 51/18, D94). Egli avrebbe anche dichiarato che una volta giunto in Turchia il problema si sarebbe risolto (cfr. atto SEM 51/18, D27) salvo poi affermare, nella medesima audizione, che quando si trovava in Turchia sarebbe stato il padre a contattarlo, con il telefono della madre (cfr. atto SEM 51/18, D109- 111). In aggiunta, il ricorrente si è contradetto riferendo che avrebbe avuto l’ultimo contatto telefonico con il padre a gennaio 2020, mentre stava telefonando con le sorelle (cfr. atto SEM 34/11, D36-37; 51/18 D90) le quali però, come riferito in seguito, si trovavano in D._______ mentre il padre, doveva trovarsi probabilmente in Iraq (cfr. atto SEM 34/11, D39-40). Orbene, che la telefonata sia avvenuta in precedenza ma nello stesso mese come sostenuto nel ricorso appare poco plausibile. Già alla prima audizione del 13 febbraio 2020 l’interessato aveva invero riferito che le sorelle avrebbero chiesto asilo in D._______ e vivrebbero lì da qualche mese, mentre il padre sarebbe rimasto a lavorare in Iraq (cfr. atto SEM 18/9, pt.3.03). Nondimeno, anche le asserite minacce da parte dei famigliari della giovane moglie risultano contradditorie. Difatti, in sede di audizione sui motivi d’asilo, il richiedente alla domanda se oltre al problema con il padre avrebbe incontrato vicissitudini con terze persone, egli ha risposto negativamente (cfr. atto SEM 34/11, D47). Solamente in sede di rilettura del verbale, pertanto tardivamente, ha aggiunto di essere esposto anche a minacce da parte dei famigliari della quarta moglie del padre (cfr. atto SEM 34/11, D62). A ciò si aggiunge l’inconsistenza delle dichiarazioni in merito a come le sorelle in D._______ siano venute a conoscenza del fatto che i famigliari della moglie si fossero messi sulle sue tracce (cfr. atto SEM 51/18, D132).

D-2617/2021 Pagina 11

E. 6.5 Infine, anche le dichiarazioni riguardo al vissuto prima dell’episodio scatenante e alla relazione con la madre presentano contraddizioni e illogicità. Nelle prime due audizioni il ricorrente ha sostenuto di essere rientrato in Iraq insieme al padre e alle sorelle a fine 2018 per rinnovare i documenti d’identità che stavano scadendo (cfr. atto SEM 18/9, pt.2.04; 34/11, D16) per poi fornire una nuova versione, più completa ma differente. Infatti, egli sarebbe tornato solo successivamente al padre e su invito dello stesso, in quanto la situazione nel Paese sarebbe migliorata e voleva averli presenti per le quarte nozze (crf. atto SEM 51/18, D40). Per quanto concerne la relazione con la madre le dichiarazioni dell’interessato appaiono sotto più aspetti illogiche. Egli ha invero sostenuto di non aver avuto più nessun contatto con la stessa, in quanto i genitori si erano separati quando lui era ancora in tenera età (cfr. atto SEM 18/9 pt.3.01; atto SEM 34/11 D51), ma di averla contattata farsi aiutare ad ottenere il passaporto (cfr. atto SEM 51/18, D27). In aggiunta, ha sostenuto di non avere più avuto rapporti con nessuno, nemmeno con la madre, precisando però che quest’ultima starebbe male e piangerebbe (cfr. atto SEM 51/18, D32 e 36). Ella inoltre avrebbe ricevuto l’incarico di spedirgli i documenti originali però non saprebbe dove il richiedente si trova (cfr. atto SEM 51/18, D32).

E. 6.6 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 Lasi.

E. 7 Per sovrabbondanza va peraltro constatato come le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all’interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Inoltre, a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell’entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province - tra cui la provincia di B._______ - sotto il loro controllo. Tale

D-2617/2021 Pagina 12 valutazione è stata confermata anche della sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt’ora validità (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-5646/2021 del 10 gennaio 2022).

E. 8 In virtù di tutto quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare ha affermato come nell’ARK non vi sia

D-2617/2021 Pagina 13 una situazione di violenza generalizzata e come in termini di sicurezza la situazione sarebbe da considerarsi relativamente stabile. Pertanto, in ossequio alla prassi in materia di allontanamento del Tribunale l’autorità inferiore ha considerato l’esecuzione del rinvio come ragionevolmente esigibile. Essa non ha neppure rilevato motivi individuali che si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento. Invero, ha descritto il richiedente come un giovane uomo che godrebbe di ottima salute, che disporrebbe di una solida formazione scolastica come pure di una fitta rete di famigliari che vivono a B._______ o negli immediati dintorni.

E. 11.2 Dal canto suo, il ricorrente ritiene innanzitutto che anche tale conclusione debba essere disattesa, in quanto verrebbe violato il principio di non respingimento, godendo egli della qualità di rifugiato. Inoltre, ribadisce che la situazione in Iraq non garantirebbe un rientro in dignità e sicurezza. Contesta in particolar modo alla SEM di essersi basata su una giurisprudenza che non terrebbe conto dei più recenti avvenimenti di terrore e repressione. Pertanto, considera l’esecuzione del suo allontanamento verso l’Iraq inammissibile e non ragionevolmente esigibile.

E. 12.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 12.2 Alla luce di quanto esposto sub. consid. 7, nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura.

D-2617/2021 Pagina 14

E. 12.3 Per altro il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione dell’allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza E-3737/2015 consid. 6.3.2).

E. 12.4 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 13.3 Quo alla situazione nel Kurdistan iracheno, il Tribunale considera che attualmente le provincie di Dohuk, di C._______ e di B._______ non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le

D-2617/2021 Pagina 15 tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4). Così, l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3). Il senso della necessità quanto all’esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell’ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; anche sentenza del Tribunale D-4974/2020 del 4 dicembre 2020). Questa valutazione risulta tutt’ora attuale (cfr. sentenza E- 5646/2021).

E. 13.4 In specie il ricorrente, di etnia curda, è cresciuto e ha trascorso la sua prima adolescenza a B._______. Nonostante egli abbia vissuto illegalmente dal 2015 al 2018 in diverse città europee ha fatto rientro a B._______ a fine 2018, prima di espatriare da solo attorno ad agosto/settembre 2019 (crf. atto SEM 18/9, pt.2.04; 34/11, D31-34). Ciononostante egli ha vissuto la maggior parte della sua vita proprio in questa regione. Si aggiunge il fatto che la maggioranza della sua rete socio-familiare, come dichiarato in sede di audizione, vive tutt’ora proprio a B._______ o nell’immediata provincia (crf. atto SEM 18/9 pt. 3.01; atto SEM 34/11 D 20). Solamente le sorelle vivrebbero in D._______. L’insorgente inoltre è un giovane uomo che ha frequentato le scuole sia in Iraq che anche in Europa (cfr. atto SEM 18/9 pt. 1.17.04) e possiede quindi una buona formazione. Seppure non ha mai lavorato in Iraq non sono riconoscibili ostacoli che gli impedirebbero di trovare un lavoro e provvedere così al proprio sostentamento. In ogni modo, la sua esistenza non sarebbe minacciata in quanto egli potrebbe ricorrere al sostegno della sopracitata rete socio-famigliare.

E. 13.5 Il rientro dell’interessato nel Paese d’origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 14 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).

D-2617/2021 Pagina 16

E. 15 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall’assunto che l’insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2617/2021 Pagina 17

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: ﷢﷢﷢﷢﷢
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2617/2021 Sentenza dell'8 marzo 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Thomas Segessenmann, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Iraq, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iracheno di etnia curda proveniente da B._______, è espatriato da solo, ancora minorenne, nel settembre del 2019. Egli si è recato in Turchia, per spostarsi dapprima in Grecia e poi in Italia. Infine ha raggiunto la Svizzera dove ha presentato domanda d'asilo in data 28 gennaio 2020 (cfr. atto SEM 18/9, pt.2.04). B. B.a Sentito dapprima come minore non accompagnato in presenza del suo rappresentante legale e in seguito nell'ambito di due più approfondite audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere fuggito dall'Iraq poiché sarebbe stato minacciato di morte dal padre e dai famigliari della quarta moglie del padre in seguito ad un episodio avvenuto nella casa dello stesso. Il richiedente l'asilo avrebbe abitato nella medesima casa assieme al genitore e alla sua quarta moglie, una giovane donna diciasettenne, a B._______, dopo essere rientrato da un soggiorno illegale in Europa. Tra il 2015 e il 2018 avrebbe infatti vissuto in diverse città europee assieme al padre e alle sorelle. La moglie avrebbe fin da subito manifestato, con comportamenti inequivocabili, interesse per il richiedente, il quale però l'avrebbe vista come una sorella rifiutando ogni suo approccio. Un giorno, attorno alla fine di aprile 2019, l'interessato, rientrando a casa per lavarsi e cambiarsi avrebbe trovato quest'ultima piangente in camera da letto ricoperta di graffi e sanguinante. Nel mentre sarebbe tornato a casa anche il padre, il quale avrebbe immediatamente appreso dalla moglie di essere stata graffiata e molestata dal figlio, nonché qui richiedente l'asilo. Il genitore avrebbe creduto a quanto riferitogli e molto arrabbiato si sarebbe diretto verso la cassaforte, la quale avrebbe contenuto un'arma. L'interessato a tal punto sarebbe riuscito a fuggire grazie ad un amico che lo stava aspettando in macchina. In seguito, egli sarebbe rimasto per un primo periodo in Iraq, prima a B._______ e poi a C._______, ospitato da amici e in albergo. Durante questo periodo il richiedente avrebbe contattato a più riprese il padre per convincerlo della sua innocenza. Inoltre, egli avrebbe richiesto al padre di consegnarli il passaporto, il quale era rimasto nella casa di quest'ultimo. Non riuscendo a convincere il genitore della sua innocenza e avendo ricevuto minacce di morte sia dal padre che dai famigliari della quarta moglie del padre l'interessato avrebbe aspettato di ottenere un nuovo passaporto, richiesto con l'aiuto della madre, per poi espatriare (cfr. atto SEM 34/11; 51/18). B.b A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha versato agli atti la carta d'identità (originale), il passaporto (fotocopia) e il certificato di nascita (fotocopia) (cfr. elenco mezzi di prova SEM). B.c Il richiedente l'asilo è stato assegnato alla procedura ampliata il 25 maggio 2020 (cfr. atto SEM 36/1). C. Con decisione del 30 aprile 2021, notificata al richiedente il 4 maggio 2021 (cfr. atto SEM 57/11), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data il 31 maggio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 3 giugno 2021), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e in via subordinata l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato. Secondo l'autorità inferiore il ricorrente avrebbe descritto le presunte persecuzioni subite, rispettivamente che avrebbe temuto di subire, da un lato da parte di suo padre, dall'altro da parte dei famigliari della quarta moglie dello stesso, in modo vago e generico e non sarebbe stato in grado di specificare e precisare gli elementi fondamentali del suo vissuto, fornendo un racconto palesemente contraddittorio. In particolare, l'autorità di prima istanza ha ritenuto il racconto in merito all'episodio che aveva coinvolto la quarta moglie del padre e le successive minacce di morte dello stesso pieno di incongruenze, contraddizioni e illogicità. Come pure anche le allegazioni riguardanti il periodo successivo alla fuga, durante il quale l'interessato avrebbe soggiornato, prima a B._______ e poi a C._______, risulterebbero incongruenti e molto vaghe. L'autorità resistente ha altresì ritenuto illogico il fatto che il richiedente, volendo lasciare il paese per via del timore nei confronti del padre, avrebbe chiesto il passaporto proprio a quest'ultimo per fuggire attendendo un mese prima di fare una domanda per ottenerne uno nuovo, prolungando così il periodo in cui avrebbe dovuto restare in una zona dove si trovava presumibilmente in pericolo di vita. Inoltre, ha fatto notare che il nuovo passaporto sarebbe stato rilasciato il 26 giugno 2019, pertanto il ricorrente avrebbe aspettato un altro mese, se non due, prima di lasciare il Paese nonostante fosse già in possesso di un documento valido. A tal proposito, l'autorità inferiore ha inoltre rilevato, come le affermazioni dell'interessato relative all'espatrio come pure quelle in merito all'evento scatenante sarebbero state imprecise e contraddittorie dal punto di vista temporale. Essa ha quindi rimproverato al ricorrente, considerando la giovane età e la buona formazione scolastica, di non essere stato in grado di essere più preciso, asserendo persino che l'imprecisione parrebbe strategica al fine di evitare ulteriori e più palesi contraddizioni. Quanto ai nomi degli alberghi nei quali avrebbe soggiornato il richiedente l'asilo a B._______ e a C._______, l'autorità di prima istanza ha messo in risalto la sua incapacità a fornire dichiarazioni puntuali e dettagliate. Altre illogicità e contraddizioni sono state rilevate dall'autorità inferiore anche in merito ai tentati contatti con il padre e le minacce susseguenti. Qui, il richiedente si sarebbe contradetto dichiarando "[s]ono andato in Turchia e il problema è finito", aggiungendo successivamente però di essere stato addirittura contattato dal padre, con il telefono della madre, proprio quando si trovava in Turchia. Per di più, egli avrebbe effettuato delle successive chiamate anche una volta giunto in Italia. Nel provvedimento avversato, la SEM ha inoltre sottolineato che la telefonata con le sorelle a gennaio 2020, nella quale il padre è intervenuto con delle minacce rivolte all'insorgente, parrebbe impossibile, in quanto non può essersi svolta come raccontato dal ricorrente. Le sorelle a gennaio 2020 si sarebbero dovute trovare in D._______ mentre il padre a B._______. Oltre a ciò solamente durante l'audizione complementare l'interessato avrebbe affermato che durante la telefonata in questione le sorelle gli avrebbero detto che suo padre nel frattempo avrebbe divorziato dalla quarta moglie, in quanto non capiva più di chi fosse la colpa del problema. Relativamente alle minacce da parte dei famigliari, l'autorità inferiore ha osservato che mal si comprenderebbe come al ricorrente possa essere venuto in mente tardivamente del timore nei confronti dei famigliari della quarta moglie. Infatti, solamente in fase di rilettura del verbale dell'audizione sui motivi d'asilo il ricorrente avrebbe improvvisamente affermato di essere stato minacciato anche da parte di quest'ultimi. Inoltre, sulle modalità delle minacce ricevute vi sarebbero numerose incongruenze. In particolare, l'interessato non avrebbe saputo spiegare in che modo le sorelle vivendo in D._______, sarebbero venute a conoscenza del fatto che i famigliari cercassero ancora il richiedente. Infine, l'autorità di prima istanza ha ritenuto spesso palesemente contradditorie le affermazioni in merito alle relazioni del ricorrente con i suoi famigliari e il suo vissuto prima dell'evento che l'avrebbe costretto alla fuga. L'interessato avrebbe dichiarato di essere tornato in Iraq in quanto i passaporti iracheni originali sarebbero giunti in scadenza e dovevano essere rinnovati. In sede di audizione complementare egli avrebbe tuttavia fornito una versione completamente diversa. A mente dell'autorità inferiore anche quanto asserito circa la relazione con la madre risulterebbe contraddittorio. Nella decisione avversata, infatti, viene sottolineato il fatto che il ricorrente avrebbe asserito inizialmente di non aver più nessun rapporto con quest'ultima dal momento del divorzio dei suoi genitori, avvenuto quando aveva soli cinque anni, ma di essersi rivolto a lei al fine di ottenere un nuovo passaporto. Inoltre, avrebbe ribadito di aver evitato di contattare la madre per non farla piangere e farla star male, non menzionando i rapporti inesistenti. Da ultimo, sempre l'autorità resistente ha rilevato la palese contraddizione sul fatto che nessuno saprebbe che il richiedente si trovi in Svizzera, nemmeno la madre la quale sarebbe però stata incaricata dallo stesso ricorrente a inviare copia dei documenti d'identità originali in Svizzera. 4.2 Nel gravame, il ricorrente contesta le valutazioni dell'autorità inferiore e invita codesto Tribunale a considerare la verosimiglianza e la coerenza da un punto di vista globale, tenendo conto della complessa situazione in cui egli si è trovato. Anzitutto rileva che non gli si possa imputare alcuna contraddizione in ordine ai fatti avvenuti successivamente alla sua fuga. L'interessato sostiene di aver sempre indicato di aver alloggiato da un amico e poi in un hotel a B._______ e di aver esposto in modo coerente i riferimenti temporali. Egli ritiene totalmente logico il fatto di essersi fermato nei dintorni di casa sperando che il padre cambiasse idea e gli credesse. Non appena realizzato che la rabbia del padre non scemava si sarebbe allontanato e recato a C._______. Il richiedente giustifica anche la richiesta di farsi trasmettere il passaporto dal padre sulla base del fatto che nelle medesime circostanze avrebbe pure tentato di convincerlo della sua innocenza. Inoltre, tale documento sarebbe stato utile per fuggire e identificarsi. Egli avrebbe pertanto richiesto un nuovo passaporto non essendo riuscito a recuperare il vecchio. Sottolinea inoltre come la data di rilascio non coinciderebbe per forza con quella di consegna. Il ricorrente ribadisce anche di essere espatriato non appena in possesso del nuovo documento. In merito alle contraddizioni temporali rimarca come le affermazioni siano state sempre coerenti. Afferma di non aver ricordato precisamente le date ma di aver collocato nel tempo gli eventi in ordine cronologico. Egli rammenta per di più il fatto di aver affrontato l'espatrio ancora da minorenne, di modo che, non potrebbe essergli richiesto un grado esposizione pari ad un adulto. Per quanto concerne la critica di aver dimenticato i nomi degli alberghi, l'insorgente asserisce di avere dei "buchi" nella memoria, da ricondurre agli eventi traumatici da lui vissuti. Inoltre, egli ritiene il rimprovero della SEM in ordine alla sua affermazione "[s]ono andato in Turchia e il problema è finito" pretestuoso. In effetti, con quella affermazione il richiedente l'asilo avrebbe voluto affermare di non essere più in immediato pericolo avendo lasciato il Paese. Aggiunge che se il problema fosse realmente finito sarebbe tornato a casa. In merito alla telefonata avvenuta con le sorelle l'interessato adduce di non aver mai dichiarato che quest'ultime fossero in D._______ quando il padre ha sentito che stavano parlando con lui. A suo dire, la telefonata nella quale è intervenuto il genitore avrebbe avuto luogo nello stesso mese ma in precedenza. Relativamente alle minacce dei famigliari della quarta moglie del padre egli si limita poi a rinviare a quanto già espresso in sede di audizione complementare. Il ricorrente sostiene altresì di non essersi contradetto nelle allegazioni che concernono il soggiorno in Europa, ma bensì di aver completato più approfonditamente il racconto. Da ultimo, l'insorgente puntualizza che nonostante i genitori si fossero separati quando era ancora molto piccolo e non avesse rapporti con la madre, ella non si sarebbe rifiutata di aiutarlo ad ottenere il passaporto. Avendola frequentata molto poco egli non avrebbe però saputo gestire le sue emozioni. Infine, egli conferma pure di non aver detto a nessuno dove si trovava esattamente. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Chiarito quanto precede, questo Tribunale rileva come le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscano in affermazioni poco sostanziate, contradditorie e a tratti prive di una logica interna. 6.2 Innanzitutto, già le dichiarazioni in merito all'episodio scatenante la sua fuga, sono insufficientemente sostanziate, contradditorie e prive di logica. Si rileva in particolare, come le affermazioni riguardo al ritrovamento della giovane moglie del padre in camera da letto, sono poco dettagliate. L'insorgente non ha saputo infatti descrivere dove si trovava quando quel giorno è entrato in casa (cfr. atto SEM 51/18, D69) rimanendo molto vago rispetto alla collocazione delle stanze. Inoltre, è stato assai impreciso e in parte anche contradditorio in riferimento alle ferite riportate dalla giovane donna. Nel corso della prima audizione il richiedente ha dichiarato che la stessa si sarebbe ferita alle braccia e alle mani (cfr. atto SEM 18/9, pt.7.01). Mentre nelle successive audizioni ha asserito che la moglie avrebbe riportato dei graffi anche al viso (cfr. atto SEM 34/11, D27; 51/ 18 D66). Peraltro, il ricorrente ha affermato di aver avuto una buona relazione con il padre fino a quel momento (cfr. atto SEM 51/ 18, D23). Risulta così illogico che questi si sia subitamente dato alla fuga vedendo il padre dirigersi verso la cassaforte, senza nemmeno tentare di replicare sul posto. In questo contesto egli stesso ha d'altronde riferito che aveva solo il sospetto che quest'ultima potesse contenere un'arma (cfr. atto SEM 51/18, D26). Parimenti, anche la collocazione temporale di questo episodio risulta dagli atti vaga e incongruente. L'interessato ha invero indicato in un primo tempo che l'episodio sarebbe accaduto attorno ad aprile 2019, circa a metà mese (cfr. atto SEM 34/11, D30-31), mentre successivamente ha ricondotto l'evento attorno alla fine aprile del medesimo anno (cfr. atto SEM 51/18, D44). 6.3 Anche per quanto concerne i fatti avvenuti successivamente alla fuga le affermazioni dell'insorgente sono poco circostanziate e contraddittorie. Infatti, egli ha inizialmente sostenuto di aver soggiornato per circa una settimana da un amico a B._______ e di essersi poi trasferito a C._______ dove sarebbe rimasto da un amico per circa due settimane prima di alloggiare in un albergo della medesima città (cfr. atto SEM 34/11, D27-28). Diversamente, in fase di audizione integrativa l'interessato ha affermato di aver prima soggiornato tre giorni da un amico a B._______ e poi di essere andato in albergo sempre a B._______ per quattro giorni, senza però essere in grado di specificarne nome e indirizzo. La stessa imprecisione si è ripresentata anche nelle affermazioni in merio all'hotel dove egli ha soggiornato per più di due mesi a C._______ (cfr. atto SEM 51/18, D82-83). Oltremodo, egli ha risposto in modo stereotipato alle domande circa le ragioni per le quali egli non fosse in grado di ricordare i nomi degli alberghi (cfr. atto SEM 51/18, D82-83). Anche il racconto dei tentati contatti telefonici con il genitore dopo la fuga per convincerlo della sua innocenza e per richiedere il passaporto lasciato nella casa del padre, è poco preciso oltre a presentare incongruenze. Egli ha infatti asserito di averlo contattato più volte, anche due o tre al giorno (cfr. atto SEM 51/18, D87) per circa tre mesi (cfr. atto SEM 51/18, D104) e di averlo sentito l'ultima volta a luglio 2019 (cfr. atto SEM 51/18, D106), ossia quando avrebbe ottenuto il passaporto (cfr. atto SEM 51/18, D94). Pur ammettendo il fatto che la data di consegna non corrisponda con la data di rilascio, ciò contraddice ugualmente la tesi ricorsuale (cfr. ricorso pag. 3) secondo la quale egli sarebbe espatriato non appena ricevuto materialmente il passaporto. In merito alle date di espatrio il ricorrente sostiene infatti, in un primo momento, di essere espatriato a settembre 2019 (cfr. atto SEM 18/9, pt.2.04). Mentre nella successiva audizione ha dichiarato di non ricordare il giorno esatto ma che si sarebbe trattato di fine luglio 2019 o probabilmente già di agosto (cfr. atto SEM 34/11, D31-34). Reso attento in merito a tale divergenza, il richiedente si è semplicemente corretto dicendo che forse aveva detto fine agosto. Oltremodo, come evidenziato dalla SEM nella sua decisione, risulta illogico che una persona minacciata di morte aspetti un mese prima di decidere di richiedere un nuovo passaporto, prolungando così il periodo di presumibile pericolo (cfr. decisione SEM pag. 6, alla quale è opportuno rinviare). 6.4 Per quanto concerne le minacce di morte da parte proferite dal padre, esse appaiono sotto più aspetti incongrue. Infatti, inizialmente l'insorgente ha cercato di contattare il padre per convincerlo della sua innocenza per poi smettere una volta ottenuto il passaporto (cfr. atto SEM 51/18, D94). Egli avrebbe anche dichiarato che una volta giunto in Turchia il problema si sarebbe risolto (cfr. atto SEM 51/18, D27) salvo poi affermare, nella medesima audizione, che quando si trovava in Turchia sarebbe stato il padre a contattarlo, con il telefono della madre (cfr. atto SEM 51/18, D109-111). In aggiunta, il ricorrente si è contradetto riferendo che avrebbe avuto l'ultimo contatto telefonico con il padre a gennaio 2020, mentre stava telefonando con le sorelle (cfr. atto SEM 34/11, D36-37; 51/18 D90) le quali però, come riferito in seguito, si trovavano in D._______ mentre il padre, doveva trovarsi probabilmente in Iraq (cfr. atto SEM 34/11, D39-40). Orbene, che la telefonata sia avvenuta in precedenza ma nello stesso mese come sostenuto nel ricorso appare poco plausibile. Già alla prima audizione del 13 febbraio 2020 l'interessato aveva invero riferito che le sorelle avrebbero chiesto asilo in D._______ e vivrebbero lì da qualche mese, mentre il padre sarebbe rimasto a lavorare in Iraq (cfr. atto SEM 18/9, pt.3.03). Nondimeno, anche le asserite minacce da parte dei famigliari della giovane moglie risultano contradditorie. Difatti, in sede di audizione sui motivi d'asilo, il richiedente alla domanda se oltre al problema con il padre avrebbe incontrato vicissitudini con terze persone, egli ha risposto negativamente (cfr. atto SEM 34/11, D47). Solamente in sede di rilettura del verbale, pertanto tardivamente, ha aggiunto di essere esposto anche a minacce da parte dei famigliari della quarta moglie del padre (cfr. atto SEM 34/11, D62). A ciò si aggiunge l'inconsistenza delle dichiarazioni in merito a come le sorelle in D._______ siano venute a conoscenza del fatto che i famigliari della moglie si fossero messi sulle sue tracce (cfr. atto SEM 51/18, D132). 6.5 Infine, anche le dichiarazioni riguardo al vissuto prima dell'episodio scatenante e alla relazione con la madre presentano contraddizioni e illogicità. Nelle prime due audizioni il ricorrente ha sostenuto di essere rientrato in Iraq insieme al padre e alle sorelle a fine 2018 per rinnovare i documenti d'identità che stavano scadendo (cfr. atto SEM 18/9, pt.2.04; 34/11, D16) per poi fornire una nuova versione, più completa ma differente. Infatti, egli sarebbe tornato solo successivamente al padre e su invito dello stesso, in quanto la situazione nel Paese sarebbe migliorata e voleva averli presenti per le quarte nozze (crf. atto SEM 51/18, D40). Per quanto concerne la relazione con la madre le dichiarazioni dell'interessato appaiono sotto più aspetti illogiche. Egli ha invero sostenuto di non aver avuto più nessun contatto con la stessa, in quanto i genitori si erano separati quando lui era ancora in tenera età (cfr. atto SEM 18/9 pt.3.01; atto SEM 34/11 D51), ma di averla contattata farsi aiutare ad ottenere il passaporto (cfr. atto SEM 51/18, D27). In aggiunta, ha sostenuto di non avere più avuto rapporti con nessuno, nemmeno con la madre, precisando però che quest'ultima starebbe male e piangerebbe (cfr. atto SEM 51/18, D32 e 36). Ella inoltre avrebbe ricevuto l'incarico di spedirgli i documenti originali però non saprebbe dove il richiedente si trova (cfr. atto SEM 51/18, D32). 6.6 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 Lasi.

7. Per sovrabbondanza va peraltro constatato come le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all'interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Inoltre, a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell'entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province - tra cui la provincia di B._______ - sotto il loro controllo. Tale valutazione è stata confermata anche della sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt'ora validità (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-5646/2021 del 10 gennaio 2022).

8. In virtù di tutto quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare ha affermato come nell'ARK non vi sia una situazione di violenza generalizzata e come in termini di sicurezza la situazione sarebbe da considerarsi relativamente stabile. Pertanto, in ossequio alla prassi in materia di allontanamento del Tribunale l'autorità inferiore ha considerato l'esecuzione del rinvio come ragionevolmente esigibile. Essa non ha neppure rilevato motivi individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento. Invero, ha descritto il richiedente come un giovane uomo che godrebbe di ottima salute, che disporrebbe di una solida formazione scolastica come pure di una fitta rete di famigliari che vivono a B._______ o negli immediati dintorni. 11.2 Dal canto suo, il ricorrente ritiene innanzitutto che anche tale conclusione debba essere disattesa, in quanto verrebbe violato il principio di non respingimento, godendo egli della qualità di rifugiato. Inoltre, ribadisce che la situazione in Iraq non garantirebbe un rientro in dignità e sicurezza. Contesta in particolar modo alla SEM di essersi basata su una giurisprudenza che non terrebbe conto dei più recenti avvenimenti di terrore e repressione. Pertanto, considera l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Iraq inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 12. 12.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 12.2 Alla luce di quanto esposto sub. consid. 7, nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. 12.3 Per altro il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza E-3737/2015 consid. 6.3.2). 12.4 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 13.3 Quo alla situazione nel Kurdistan iracheno, il Tribunale considera che attualmente le provincie di Dohuk, di C._______ e di B._______ non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4). Così, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3). Il senso della necessità quanto all'esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l'interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell'ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; anche sentenza del Tribunale D-4974/2020 del 4 dicembre 2020). Questa valutazione risulta tutt'ora attuale (cfr. sentenza E-5646/2021). 13.4 In specie il ricorrente, di etnia curda, è cresciuto e ha trascorso la sua prima adolescenza a B._______. Nonostante egli abbia vissuto illegalmente dal 2015 al 2018 in diverse città europee ha fatto rientro a B._______ a fine 2018, prima di espatriare da solo attorno ad agosto/settembre 2019 (crf. atto SEM 18/9, pt.2.04; 34/11, D31-34). Ciononostante egli ha vissuto la maggior parte della sua vita proprio in questa regione. Si aggiunge il fatto che la maggioranza della sua rete socio-familiare, come dichiarato in sede di audizione, vive tutt'ora proprio a B._______ o nell'immediata provincia (crf. atto SEM 18/9 pt. 3.01; atto SEM 34/11 D 20). Solamente le sorelle vivrebbero in D._______. L'insorgente inoltre è un giovane uomo che ha frequentato le scuole sia in Iraq che anche in Europa (cfr. atto SEM 18/9 pt. 1.17.04) e possiede quindi una buona formazione. Seppure non ha mai lavorato in Iraq non sono riconoscibili ostacoli che gli impedirebbero di trovare un lavoro e provvedere così al proprio sostentamento. In ogni modo, la sua esistenza non sarebbe minacciata in quanto egli potrebbe ricorrere al sostegno della sopracitata rete socio-famigliare. 13.5 Il rientro dell'interessato nel Paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

14. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

15. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: