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D-2515/2007

D-2515/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 15 dicembre 2005, l'interessata, originaria di D._______ (Etiopia) e d'etnia amarica, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), d'essere espatriata nel dicembre 2005 per timore d'essere nuovamente arrestata e imprigionata dalle autorità a causa dell'appartenza del fratello, quale sostenitore, del partito E._______ ([...]). L'interessata sarebbe, infatti, stata arrestata e imprigionata dal 9 al 15 giugno 2005, unitamente al fratello. Una volta liberata ed organizzatasi per l'espatrio, l'interessata avrebbe lasciato l'Etiopia il 9 dicembre 2005 dall'aereoporto di D._______ diretta verso F._______ assieme al suo passatore, il quale le avrebbe procurato un passaporto ed una carta d'identità etiopica, e successivamente l'avrebbe accompagnata in auto fino al confine, ritirandole i documenti d'identità che le aveva dato. L'interessata avrebbe proseguito poi a piedi fino ad entrare in Svizzera. Nessun documento d'identità é stato esibito dall'interessata. B. Il 30 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera entro il termine del 30 aprile 2007 e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 5 aprile 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e delle spese di giustizia. D. Il 3 maggio 2007, il TAF ha invitato, ritenuto che il ricorso non sembri a priori inammissibile o infondato (art. 57 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 10 maggio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 4 giugno 2007, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro lato, ha ritenuto vaghe e inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, secondo detto Ufficio, la ricorrente non sarebbe stata in grado di fornire precise indicazioni sul fratello (luogo di lavoro, le attività svolte per il partito E._______, le motivazioni circa le pressioni nei suoi confronti), sul di lui arresto nonché sulla di lui detenzione, di cui la ricorrente avrebbe invece riferito esserne a conoscenza. Inoltre, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni circa l'esperienza vissuta da parte della ricorrente. Quest'ultima, infatti, avrebbe reso un racconto alquanto scarno e succinto circa il suo arresto, sui motivi e le modalità dello stesso, nonché sulla sua liberazione, senza fornire alcun dettaglio di carattere personale in merito a tali avvenimenti, ciò che invece, a seconda dell'UFM, sarebbe dovuto essere il caso se l'insorgente avesse veramente vissuto i fatti addotti, considerato altresì che la stessa avrebbe dichiarato di essere estranea alle attività dell'opposizione politica e quindi il suo arresto si presume fosse inaspettato. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto priva di fondamento l'allegazione della ricorrente secondo cui essa sarebbe in pericolo di vita in Etiopia, allorquando l'insorgente sarebbe ritornata al suo domicilio dopo la liberazione - seppur nascosta - e sarebbe espatriata solo sei mesi dopo. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, non ha potuto fare alcuno sforzo per recuperare i suoi documenti d'identità, in quanto ribadisce di non avere mai posseduto un passaporto. Questo sarebbe, a suo dire, il caso di tante persone in Etiopia e in generale in Africa che vivono senza documenti di identità. Inoltre, la ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato, ma almeno per l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, la ricorrente asserisce che - in quanto donna e in considerazione della situazione catastrofica dei diritti della popolazione in Etiopia (richiamato in proposito il rapporto dell'OSAR per l'aiuto ai rifugiati) il suo rientro sarebbe ragionevolmente inesigibile.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Tuttavia, detto Ufficio sottolinea che la non produzione di documenti nella fattispecie non sarebbe scusabile, tenuto conto della somma raccolta dalla ricorrente e del tempo utilizzato per organizzare l'espatrio.

E. 7 Nella replica, l'insorgente rinvia sostanzialmente ai fatti e alle considerazioni addotte con l'atto ricorsuale.

E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).

E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9 Questo Tribunale osserva che la ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 15 dicembre 2005. In particolare, va rilevato che l'insorgente si é semplicemente limitata a dichiarare che non le sarebbe possibile consegnare dei documenti, giacché non ne avrebbe mai avuti e di conseguenza non le potrebbe essere rimproverato di non aver fatto alcunché per procurarseli ([...] e ricorso pag. 1). Al contrario, nell'ambito dell'audizione del [...], la ricorrente ha dichiarato di non voler contattare i suoi conoscenti in Etiopia per recuperare i documenti, in quanto non voleva far sapere ove si trovasse (pag. 11) e, con l'atto di replica, la ricorrente ha asserito di non aver potuto procurarsi un documento tramite le autorità del suo Paese d'origine, in quanto non é cosa facile e a causa della condizione in cui si troverebbe (cfr. replica). Pertanto, codesto Tribunale può concludere che non v'è ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente presso la rappresentanza in Svizzera del suo Paese d'origine o facendo capo ad un servizio postale privato tramite un conoscente, detti sforzi, a distanza di ben 3 anni, non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, il TAF rileva che non soccorre la ricorrente la generica osservazione secondo cui in Etopia molte persone vivono senza avere un documento di identità (cfr. ricorso pag. 2). Infatti, mal si comprende come la ricorrente abbia potuto astenersi dal procurarsi un documento, allorquando - come rettamente considerato dall'autorità inferiore - essa ha avuto a disposizione ben sei mesi per organizzare il suo espatrio ([...]) nonché ha dichiarato espressamente l'intento di venire in Svizzera per chiedere asilo politico ([...]) e quindi per trascorrervi la sua vita futura. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

E. 10 Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, la ricorrente non é stata in grado di fornire spontaneamente alcun dettaglio soprattutto di carattere personale circa l'asserito arresto, il periodo di detenzione in cui sarebbe stata addirittura torturata, e la susseguente liberazione ([...]). Pertanto, codesto Tribunale ritiene inverosimile che la ricorrente abbia effettivamente vissuto tale vicenda. Inoltre, ritenuto che la ricorrente non é stata capace di indicare i motivi alla base del suo arresto e della sua liberazione nonché del contesto in cui si sarebbero svolti ([...]), é altrettanto inverosimile che la vicenda della ricorrente possa collegarsi agli avvenimenti occorsi in Etiopia nel corso del giugno 2005, ovvero a seguito delle prime elezioni legislative del maggio 2005, di cui - si sottolinea - l'insorgente non ha fatto menzione o riferimento in alcuna occasione. In siffatte circostanze, v'é dunque ragione di presumere che la ricorrente si sia limitata a riferire di fatti in maniera standardizzata e senza dettagli, che non ha vissuto in prima persona, bensì di cui é venuta a conoscenza e che ha preteso fare suoi. Si aggiunga peraltro che é poco probabile che, se la ricorrente avesse effettivamente vissuto quanto addotto e se fosse stata in pericolo di vita, avrebbe atteso ben 6 mesi per espatriare e per invocare questi fatti a sostegno della sua domanda d'asilo. La verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente risulta altresì fortemente compromessa nel caso di specie, considerato che l'interessata ha mentito dinnanzi alle autorità ([...]). Pertanto, le sue allegazioni non meritano alcuna credibilità. Alla luce dell'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, non soccorre la stessa la generica allegazione circa l'eventualità di persecuzione - in caso di rientro in Patria - da parte delle autorità del suo Paese d'origine a causa dell'appartenenza del fratello al partito E._______ ([...]), eventualità per cui l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto. Infatti, la ricorrente ha affermato non conoscere nulla del partito di suo fratello e di non averne altresì mai avuto a che fare ([...]). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dalla ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato della ricorrente medesima (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (v. Sentenza del TAF E-7082/2006 del 31 gennaio 2008 consid. 7.2 e relativi riferimenti). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008 consid. 6.4.1).

E. 12.4 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è giovane, ha una minima formazione ed una certa esperienza professionale nell'ambito della ristorazione, avendo lavorato quale cameriera nell'albergo dello zio ([...]). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiederebbero ancora la moglie di suo zio, presso la quale ha lavorato fino all'asserito arresto, nonché altre persone che la ricorrente ha affermato potrebbe contattare ([...]). In caso di rinvio nel suo Paese, l'insorgente avrebbe quindi la possibilità di essere ospitata da conoscenti o dalla moglie di suo zio, presso la quale potrebbe altresì riprendere la sua attività lucrativa. La ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove potrà contare su una rete sociale, segnatamente ad D._______.

E. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 14 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 15 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 16 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, ritenuto che le conclusioni ricorsuali erano sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  5. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: Bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2515/2007/ {T 0/2} Sentenza del 21 gennaio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Markus König e Gérald Bovier; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 marzo 2007 / N [...]. Fatti: A. Il 15 dicembre 2005, l'interessata, originaria di D._______ (Etiopia) e d'etnia amarica, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), d'essere espatriata nel dicembre 2005 per timore d'essere nuovamente arrestata e imprigionata dalle autorità a causa dell'appartenza del fratello, quale sostenitore, del partito E._______ ([...]). L'interessata sarebbe, infatti, stata arrestata e imprigionata dal 9 al 15 giugno 2005, unitamente al fratello. Una volta liberata ed organizzatasi per l'espatrio, l'interessata avrebbe lasciato l'Etiopia il 9 dicembre 2005 dall'aereoporto di D._______ diretta verso F._______ assieme al suo passatore, il quale le avrebbe procurato un passaporto ed una carta d'identità etiopica, e successivamente l'avrebbe accompagnata in auto fino al confine, ritirandole i documenti d'identità che le aveva dato. L'interessata avrebbe proseguito poi a piedi fino ad entrare in Svizzera. Nessun documento d'identità é stato esibito dall'interessata. B. Il 30 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera entro il termine del 30 aprile 2007 e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 5 aprile 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e delle spese di giustizia. D. Il 3 maggio 2007, il TAF ha invitato, ritenuto che il ricorso non sembri a priori inammissibile o infondato (art. 57 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 10 maggio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 4 giugno 2007, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro lato, ha ritenuto vaghe e inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, secondo detto Ufficio, la ricorrente non sarebbe stata in grado di fornire precise indicazioni sul fratello (luogo di lavoro, le attività svolte per il partito E._______, le motivazioni circa le pressioni nei suoi confronti), sul di lui arresto nonché sulla di lui detenzione, di cui la ricorrente avrebbe invece riferito esserne a conoscenza. Inoltre, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni circa l'esperienza vissuta da parte della ricorrente. Quest'ultima, infatti, avrebbe reso un racconto alquanto scarno e succinto circa il suo arresto, sui motivi e le modalità dello stesso, nonché sulla sua liberazione, senza fornire alcun dettaglio di carattere personale in merito a tali avvenimenti, ciò che invece, a seconda dell'UFM, sarebbe dovuto essere il caso se l'insorgente avesse veramente vissuto i fatti addotti, considerato altresì che la stessa avrebbe dichiarato di essere estranea alle attività dell'opposizione politica e quindi il suo arresto si presume fosse inaspettato. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto priva di fondamento l'allegazione della ricorrente secondo cui essa sarebbe in pericolo di vita in Etiopia, allorquando l'insorgente sarebbe ritornata al suo domicilio dopo la liberazione - seppur nascosta - e sarebbe espatriata solo sei mesi dopo. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, non ha potuto fare alcuno sforzo per recuperare i suoi documenti d'identità, in quanto ribadisce di non avere mai posseduto un passaporto. Questo sarebbe, a suo dire, il caso di tante persone in Etiopia e in generale in Africa che vivono senza documenti di identità. Inoltre, la ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato, ma almeno per l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, la ricorrente asserisce che - in quanto donna e in considerazione della situazione catastrofica dei diritti della popolazione in Etiopia (richiamato in proposito il rapporto dell'OSAR per l'aiuto ai rifugiati) il suo rientro sarebbe ragionevolmente inesigibile. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Tuttavia, detto Ufficio sottolinea che la non produzione di documenti nella fattispecie non sarebbe scusabile, tenuto conto della somma raccolta dalla ricorrente e del tempo utilizzato per organizzare l'espatrio. 7. Nella replica, l'insorgente rinvia sostanzialmente ai fatti e alle considerazioni addotte con l'atto ricorsuale. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che la ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 15 dicembre 2005. In particolare, va rilevato che l'insorgente si é semplicemente limitata a dichiarare che non le sarebbe possibile consegnare dei documenti, giacché non ne avrebbe mai avuti e di conseguenza non le potrebbe essere rimproverato di non aver fatto alcunché per procurarseli ([...] e ricorso pag. 1). Al contrario, nell'ambito dell'audizione del [...], la ricorrente ha dichiarato di non voler contattare i suoi conoscenti in Etiopia per recuperare i documenti, in quanto non voleva far sapere ove si trovasse (pag. 11) e, con l'atto di replica, la ricorrente ha asserito di non aver potuto procurarsi un documento tramite le autorità del suo Paese d'origine, in quanto non é cosa facile e a causa della condizione in cui si troverebbe (cfr. replica). Pertanto, codesto Tribunale può concludere che non v'è ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente presso la rappresentanza in Svizzera del suo Paese d'origine o facendo capo ad un servizio postale privato tramite un conoscente, detti sforzi, a distanza di ben 3 anni, non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, il TAF rileva che non soccorre la ricorrente la generica osservazione secondo cui in Etopia molte persone vivono senza avere un documento di identità (cfr. ricorso pag. 2). Infatti, mal si comprende come la ricorrente abbia potuto astenersi dal procurarsi un documento, allorquando - come rettamente considerato dall'autorità inferiore - essa ha avuto a disposizione ben sei mesi per organizzare il suo espatrio ([...]) nonché ha dichiarato espressamente l'intento di venire in Svizzera per chiedere asilo politico ([...]) e quindi per trascorrervi la sua vita futura. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 10. Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, la ricorrente non é stata in grado di fornire spontaneamente alcun dettaglio soprattutto di carattere personale circa l'asserito arresto, il periodo di detenzione in cui sarebbe stata addirittura torturata, e la susseguente liberazione ([...]). Pertanto, codesto Tribunale ritiene inverosimile che la ricorrente abbia effettivamente vissuto tale vicenda. Inoltre, ritenuto che la ricorrente non é stata capace di indicare i motivi alla base del suo arresto e della sua liberazione nonché del contesto in cui si sarebbero svolti ([...]), é altrettanto inverosimile che la vicenda della ricorrente possa collegarsi agli avvenimenti occorsi in Etiopia nel corso del giugno 2005, ovvero a seguito delle prime elezioni legislative del maggio 2005, di cui - si sottolinea - l'insorgente non ha fatto menzione o riferimento in alcuna occasione. In siffatte circostanze, v'é dunque ragione di presumere che la ricorrente si sia limitata a riferire di fatti in maniera standardizzata e senza dettagli, che non ha vissuto in prima persona, bensì di cui é venuta a conoscenza e che ha preteso fare suoi. Si aggiunga peraltro che é poco probabile che, se la ricorrente avesse effettivamente vissuto quanto addotto e se fosse stata in pericolo di vita, avrebbe atteso ben 6 mesi per espatriare e per invocare questi fatti a sostegno della sua domanda d'asilo. La verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente risulta altresì fortemente compromessa nel caso di specie, considerato che l'interessata ha mentito dinnanzi alle autorità ([...]). Pertanto, le sue allegazioni non meritano alcuna credibilità. Alla luce dell'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, non soccorre la stessa la generica allegazione circa l'eventualità di persecuzione - in caso di rientro in Patria - da parte delle autorità del suo Paese d'origine a causa dell'appartenenza del fratello al partito E._______ ([...]), eventualità per cui l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto. Infatti, la ricorrente ha affermato non conoscere nulla del partito di suo fratello e di non averne altresì mai avuto a che fare ([...]). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dalla ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato della ricorrente medesima (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (v. Sentenza del TAF E-7082/2006 del 31 gennaio 2008 consid. 7.2 e relativi riferimenti). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008 consid. 6.4.1). 12.4 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è giovane, ha una minima formazione ed una certa esperienza professionale nell'ambito della ristorazione, avendo lavorato quale cameriera nell'albergo dello zio ([...]). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiederebbero ancora la moglie di suo zio, presso la quale ha lavorato fino all'asserito arresto, nonché altre persone che la ricorrente ha affermato potrebbe contattare ([...]). In caso di rinvio nel suo Paese, l'insorgente avrebbe quindi la possibilità di essere ospitata da conoscenti o dalla moglie di suo zio, presso la quale potrebbe altresì riprendere la sua attività lucrativa. La ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove potrà contare su una rete sociale, segnatamente ad D._______. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, ritenuto che le conclusioni ricorsuali erano sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 5. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: Bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: