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D-2329/2007

D-2329/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-20 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, di etnia amarica e dichiaratasi nata il (...), proveniente dalla regione di C._______, nel sud-est dell'Etiopia. Interrogata sui motivi di asilo ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che all'età di quattordici anni sarebbe stata obbligata a sposare un capo di detta zona, il quale l'avrebbe ripetutamente percossa. Dopo aver dato alla luce un figlio nel (...), la richiedente sarebbe fuggita a D._______, ove avrebbe vissuto per circa un anno da una signora, per la quale l'interessata avrebbe lavorato. I fratelli l'avrebbero però ritrovata e riportata dal marito, il quale l'avrebbe rinchiusa in prigione per due mesi, ove essa sarebbe stata continuamente picchiata, sia dal marito che dai carcerieri. Una sera due poliziotti si sarebbero introdotti nella sua cella e avrebbero abusato di lei sessualmente, per poi liberarla la notte stessa. La richiedente avrebbe poi cercato rifugio presso lo zio, il quale l'avrebbe portata ad E ._______ da una zia, ove si sarebbe preparata al viaggio d'espatrio. Il (...) sarebbe giunta in Sudan, da cui, dopo due settimane, sarebbe partita in aereo alla volta dell'Europa, deponendo la sua richiesta d'asilo in Svizzera in data (...). B. Con decisione del 28 febbraio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 marzo 2007 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in ordine il conferimento dell'effetto sospensivo con autorizzazione a soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura, nel merito, l'annullamento della decisione impugnata. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e di ammissione al gratuito patrocinio. Protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 27 aprile 2007, codesto Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di ammissione al gratuito patrocinio. Ha quindi invitato la ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Il 12 maggio 2007 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Il 10 agosto 2009 è pervenuto all'UFM uno scritto anonimo datato 16 giugno 2009, ove viene affermato che le dichiarazioni dell'insorgente sarebbero false, in particolare le dichiarazioni secondo le quali essa sarebbe nubile e, a sostegno di ciò, sono stati allegati alcuni documenti: una carta d'identità rilasciata dall'autorità comunale di E.______, sprovvista di data, una delega in favore del fratello e firmata presso il consolato etiope a Ginevra in data 8 aprile 2008, una ricevuta di fattura ed una così definita "lettera di sostegno" in cui vengono attestate le generalità ed il nubilato della ricorrente, datata 9 giugno 2008. G. Il 20 novembre 2009 l'insorgente è stata sentita in merito allo scritto anonimo ed ai documenti allegati. Essa ha confermato trattarsi della propria carta d'identità. Ha inoltre sostenuto che il certificato di provenienza sarebbe stato da lei espressamente richiesto contenente la dichiarazione del proprio nubilato, in quanto intenzionata a sposare qualcuno in Svizzera, del quale non ha però dichiarato le generalità. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA).

E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).

E. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti i propri motivi d'asilo. In particolare, essa si sarebbe contraddetta più volte su vari aspetti riguardanti il marito, il trattamento da lui infertole, la signora ad D._______, e sul proprio soggiorno in tale luogo. Ella non sarebbe inoltre riuscita a rendere verosimili le violenze subite in carcere, non essendo stata in grado di fornire dettagli personali e restando vaga nelle proprie asserzioni. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma innanzitutto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le allegazioni contraddittorie concernerebbero unicamente fatti di secondaria importanza e non direttamente connessi alla motivazione alla base della domanda d'asilo. Ella avrebbe invece espresso motivi di persecuzione fondati e circostanziati. Le dichiarazioni ritenute vaghe circa il periodo di prigionia sarebbero dovute alla gravità dei traumi subiti. Inoltre, la propria domanda d'asilo non sarebbe fondata su fatti quali il giorno in cui avrebbe conosciuto il marito, o se la signora di D._______ avesse avuto una famiglia o meno, dettagli di secondaria importanza (cfr. ricorso, pag. 3), bensì su altri elementi che l'UFM avrebbe omesso di ponderare (cfr. ibidem, pag. 4). L'insorgente ritiene infatti che le sue allegazioni dovrebbero essere considerate nella loro globalità, e che esse sarebbero quindi sufficientemente suffragate e dunque verosimili. Un suo ritorno in Etiopia la porrebbe dunque in una situazione di pericolo. Vista la funzione del marito della ricorrente quale capo di zona, l'esecuzione l'esporrebbe concretamente al pericolo di subire nuove e gravi violenze. L'allontanamento sarebbe inammissibile, inesigibile ed impossibile.

E. 6 A mente di questo Tribunale, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.

E. 6.1 Va avantutto osservato che è rifugiato a tenore dell'art. 3 LAsi e dell'art. 1 A cpv. 2 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) non solo colui che adempie i sopracitati criteri (cfr. consid. 3), bensì anche lo straniero che non si trova nel proprio Paese e che ha interrotto i propri contatti con esso. Ciò si evince dai motivi elencati nell'art. 1 C 1 Conv. ("Auschliessungsgründe"): "Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza". Lo statuto di rifugiato è in tal caso dunque da revocare, o, se ciò avviene durante il procedimento d'asilo, è da rifiutare. Un ricorrente richiede implicitamente e volontariamente la protezione del proprio Stato ai sensi dell'art. 1 C 1 Conv. tramite, tra l'altro, la richiesta al proprio Paese di emettere documenti di identità (cfr. (Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2a ed., Basilea 2009, marginali 11.4, 11.8 e 11.28, pagg. 525, 526 e 535; GICRA 2000 n. 3). In casu, la ricorrente si è, per sua stessa ammissione, rivolta all'Ambasciata d'Etiopia in Svizzera (cfr. verbale d'interrogatorio del 20 novembre 2009, pag. 2). Infatti, fra i documenti pervenuti, vi sono la delega al fratello per disporre dei beni della ricorrente, che reca il timbro del Consolato d'Etiopia a Ginevra ed è datata 8 aprile 2008, la così definita lettera di sostegno, emessa il 9 giugno 2008 a C._______, e la ricevuta di pagamento con tanto di timbro del ministero degli affari esteri etiope, che è invece datata 25 agosto 2008. La carta d'identità è sprovvista di data, ma la ricorrente ha confermato che essa le apparterrebbe ed ha aggiunto di non esserne già stata in possesso al momento del proprio arrivo nel 2004. L'insorgente si è dunque rivolta a più riprese alla rappresentanza del proprio Paese, il quale ha emesso i documenti da lei richiesti. Già da questo punto di vista, la domanda della ricorrente, messasi implicitamente e volontariamente sotto la protezione del proprio Stato, il quale non le ha negato l'emissione di detti documenti, andrebbe rifiutata ed il ricorso respinto.

E. 6.2 Sul motivo di asilo evocato in relazione al rapimento a scopo di matrimonio ella ha dichiarato di essere stata costretta a sposarsi. Dalla "lettera di sostegno" così come dalla sua carta d'identità emerge che essa sarebbe in realtà nubile. Interrogata a tal proposito, essa ha allegato di avere lei stessa preteso che tali documenti attestassero il suo nubilato. Già da sola questa circostanza risulta incongruente. Anche gli elementi addotti dall'insorgente riguardanti l'unione risultano fra loro contraddittori. La ricorrente ha allegato di essersi sposata nel mese di settembre-ottobre 2002, rapita al proprio ritorno da scuola. In un'altra versione ha invece affermando di aver frequentato le scuole fino al novembre-dicembre 2004 (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pagg. 3 e 4). Confrontata con tali differenti versioni, essa si è limitata a ribadire di ricordare di avere interrotto gli studi nel mese di novembre-dicembre, e, sollecitata ad indicare l'anno, essa ha semplicemente dichiarato: "Io non lo so. Non ricordo niente. Mi hanno fatto interrompere la scuola" (cfr. ibidem, pag. 4). Risulta pertanto improbabile che essa possa confondersi al punto tale da allegare di essersi sposata nel 2002 e di avere interrotto la scuola nel 2004, avendo dichiarato di essere stata rapita al ritorno da scuola venendo costretta a sposarsi e immediatamente condotta a casa dell'ipotetico marito (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 3 e 6). Riguardo al periodo in cui afferma di aver vissuto con il marito, ella ha dapprima dichiarato che con loro viveva la sorellina più piccola di lui (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 6), ed in seguito allegato che con loro non abitava nessuno (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2007, pag. 7). Invitata poi a descrivere la casa in cui il marito l'avrebbe tenuta rinchiusa per sette mesi, non è stata in grado di fornire alcun dettaglio particolare, limitandosi ad allegare che era una casa con un salone ed una cucina, con i servizi igienici all'esterno (cfr. ibidem). Non è pertanto plausibile che una persona, tenuta rinchiusa per molti mesi in un luogo, non sia in grado di fornire più dettagli descrittivi. Quo alla professione del marito, la ricorrente ha allegato che egli lavorerebbe nel parlamento. Sollecitata a spiegarsi meglio, ha dichiarato che lui "era capo" (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 4). In altre occasioni essa ha ribadito il suo ruolo di spicco e di potere (cfr. verbale d'audizione del 16 dicembre 2004, pag. 4 e del 21 febbraio 2005, pag. 3). In questo contesto essa ha dichiarato che, nel caso di un suo ritorno in Etiopia, il marito la farebbe uccidere (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 10). Non si spiega dunque perché la ricorrente, temendo così tanto il proprio marito, uomo a suo dire dal grande potere politico, si sarebbe assunta il rischio di poter venire da lui rintracciata attraverso il suo contatto con l'ambasciata. Circa il periodo in prigione, l'insorgente non è riuscita a rendere verosimile il proprio racconto. In primo luogo, non è stata capace di indicare il nome del carcere né di dire dove questo si trovasse. Quando sollecitata a descriverlo essa si è limitata a rispondere: "sembra una casa. C'è un muro. È una prigione dove c'erano tutti i criminali" (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 8) e non è riuscita a procurare alcun minimo dettaglio, neppure sulle compagne di cella, delle quali non è stata in grado di fornire neppure il nome (cfr. ibidem). In relazione alle violenze sessuali subite, quando le è stato chiesto di descrivere l'abbigliamento dei suoi aggressori o di indicare un elemento in loro che l'avrebbe colpita, essa non ha saputo rispondere, limitandosi a ripetere di essere stata sotto choc (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2007, pag. 12). Il fatto di non avere circostanziato violenze subite, sarebbe ascrivibile ai gravi traumi che una tale esperienza ha cagionato alla sua psiche. Va non di meno osservato che, né in prima istanza né in sede di ricorso la stessa appare avere dimostrato l'esistenza di detti gravi traumi e problemi psichici, fermo restando che in materia d'asilo incombe di principio alla parte richiedente di dimostrare di moto proprio la sussistenza di una situazione decisiva suscettibile di contribuire all'accoglimento della sua domanda (cfr. GICRA 1995 n. 23). Usando della necessaria diligenza, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto dimostrare i citati traumi e problemi psichici, senza che appaiano potersi muovere dei rimproveri all'autorità inferiore per quanto attiene all'accertamento dei fatti determinanti. Visto nel suo insieme, le affermazioni ed il comportamento illogico della ricorrente nonché le numerose contraddizioni che, neppure contestate in modo sostanziale in sede di ricorso, appaiono - sia per numero sia per qualità - suscettibili d'essere utilizzate alfine di una valutazione d'insieme della plausibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente. Rinvenute nel suo racconto, questo si rende illogico e non plausibile, tanto da poter concludere che detto rapimento e detto matrimonio, come di conseguenza tutti i fatti successivi, risultino altamente inverosimili. Visto quanto precede, a mente di questo Tribunale, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise e coerenti sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della propria domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.

E. 6.3 Ciò posto, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che i motivi presentati dai ricorrenti non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi, le allegazioni della ricorrente non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262).

E. 8.2 Quo alla pronuncia dell'allontanamento ed all'esecuzione del medesimo, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.

E. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Secondo la prassi di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato nel giugno 2000 per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (cfr. Sentenze del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008, consid. 6.4.1; D-2515/2007 del 21 gennaio 2009, consid. 12.3; D-7598/2007 del 11 febbraio 2009, consid. 14.3). Quo alla situazione personale della ricorrente, essa è giovane, scolarizzata e possiede ancora di una rete sociale a F._______, C._______, ove è cresciuta e ove risiedono i genitori, tre sorelle e tre fratelli. Secondo quanto esposto, ella avrebbe ancora contatti con i famigliari in patria (vedasi la delega al fratello in data 8 aprile 2008). Ella non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 9 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.

E. 10 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 11 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali sono compensate con l'anticipo versato in data 12 maggio 2007. Non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).

E. 14 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina successiva)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente, le quali vengono compensate con l'anticipo versato in data 12 maggio 2007.
  3. Non vengono assegnate ripetibili.
  4. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è inammissibile.
  5. Comunicazione a: Rappresentante della ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2329/2007/gam {T 0/2} Sentenza del 20 maggio 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, alias B._______, Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 febbraio 2007 / N (...) Fatti: A. L'interessata, di etnia amarica e dichiaratasi nata il (...), proveniente dalla regione di C._______, nel sud-est dell'Etiopia. Interrogata sui motivi di asilo ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che all'età di quattordici anni sarebbe stata obbligata a sposare un capo di detta zona, il quale l'avrebbe ripetutamente percossa. Dopo aver dato alla luce un figlio nel (...), la richiedente sarebbe fuggita a D._______, ove avrebbe vissuto per circa un anno da una signora, per la quale l'interessata avrebbe lavorato. I fratelli l'avrebbero però ritrovata e riportata dal marito, il quale l'avrebbe rinchiusa in prigione per due mesi, ove essa sarebbe stata continuamente picchiata, sia dal marito che dai carcerieri. Una sera due poliziotti si sarebbero introdotti nella sua cella e avrebbero abusato di lei sessualmente, per poi liberarla la notte stessa. La richiedente avrebbe poi cercato rifugio presso lo zio, il quale l'avrebbe portata ad E ._______ da una zia, ove si sarebbe preparata al viaggio d'espatrio. Il (...) sarebbe giunta in Sudan, da cui, dopo due settimane, sarebbe partita in aereo alla volta dell'Europa, deponendo la sua richiesta d'asilo in Svizzera in data (...). B. Con decisione del 28 febbraio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 marzo 2007 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in ordine il conferimento dell'effetto sospensivo con autorizzazione a soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura, nel merito, l'annullamento della decisione impugnata. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e di ammissione al gratuito patrocinio. Protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 27 aprile 2007, codesto Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di ammissione al gratuito patrocinio. Ha quindi invitato la ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Il 12 maggio 2007 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Il 10 agosto 2009 è pervenuto all'UFM uno scritto anonimo datato 16 giugno 2009, ove viene affermato che le dichiarazioni dell'insorgente sarebbero false, in particolare le dichiarazioni secondo le quali essa sarebbe nubile e, a sostegno di ciò, sono stati allegati alcuni documenti: una carta d'identità rilasciata dall'autorità comunale di E.______, sprovvista di data, una delega in favore del fratello e firmata presso il consolato etiope a Ginevra in data 8 aprile 2008, una ricevuta di fattura ed una così definita "lettera di sostegno" in cui vengono attestate le generalità ed il nubilato della ricorrente, datata 9 giugno 2008. G. Il 20 novembre 2009 l'insorgente è stata sentita in merito allo scritto anonimo ed ai documenti allegati. Essa ha confermato trattarsi della propria carta d'identità. Ha inoltre sostenuto che il certificato di provenienza sarebbe stato da lei espressamente richiesto contenente la dichiarazione del proprio nubilato, in quanto intenzionata a sposare qualcuno in Svizzera, del quale non ha però dichiarato le generalità. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA). 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti i propri motivi d'asilo. In particolare, essa si sarebbe contraddetta più volte su vari aspetti riguardanti il marito, il trattamento da lui infertole, la signora ad D._______, e sul proprio soggiorno in tale luogo. Ella non sarebbe inoltre riuscita a rendere verosimili le violenze subite in carcere, non essendo stata in grado di fornire dettagli personali e restando vaga nelle proprie asserzioni. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma innanzitutto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le allegazioni contraddittorie concernerebbero unicamente fatti di secondaria importanza e non direttamente connessi alla motivazione alla base della domanda d'asilo. Ella avrebbe invece espresso motivi di persecuzione fondati e circostanziati. Le dichiarazioni ritenute vaghe circa il periodo di prigionia sarebbero dovute alla gravità dei traumi subiti. Inoltre, la propria domanda d'asilo non sarebbe fondata su fatti quali il giorno in cui avrebbe conosciuto il marito, o se la signora di D._______ avesse avuto una famiglia o meno, dettagli di secondaria importanza (cfr. ricorso, pag. 3), bensì su altri elementi che l'UFM avrebbe omesso di ponderare (cfr. ibidem, pag. 4). L'insorgente ritiene infatti che le sue allegazioni dovrebbero essere considerate nella loro globalità, e che esse sarebbero quindi sufficientemente suffragate e dunque verosimili. Un suo ritorno in Etiopia la porrebbe dunque in una situazione di pericolo. Vista la funzione del marito della ricorrente quale capo di zona, l'esecuzione l'esporrebbe concretamente al pericolo di subire nuove e gravi violenze. L'allontanamento sarebbe inammissibile, inesigibile ed impossibile. 6. A mente di questo Tribunale, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. 6.1 Va avantutto osservato che è rifugiato a tenore dell'art. 3 LAsi e dell'art. 1 A cpv. 2 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) non solo colui che adempie i sopracitati criteri (cfr. consid. 3), bensì anche lo straniero che non si trova nel proprio Paese e che ha interrotto i propri contatti con esso. Ciò si evince dai motivi elencati nell'art. 1 C 1 Conv. ("Auschliessungsgründe"): "Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza". Lo statuto di rifugiato è in tal caso dunque da revocare, o, se ciò avviene durante il procedimento d'asilo, è da rifiutare. Un ricorrente richiede implicitamente e volontariamente la protezione del proprio Stato ai sensi dell'art. 1 C 1 Conv. tramite, tra l'altro, la richiesta al proprio Paese di emettere documenti di identità (cfr. (Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2a ed., Basilea 2009, marginali 11.4, 11.8 e 11.28, pagg. 525, 526 e 535; GICRA 2000 n. 3). In casu, la ricorrente si è, per sua stessa ammissione, rivolta all'Ambasciata d'Etiopia in Svizzera (cfr. verbale d'interrogatorio del 20 novembre 2009, pag. 2). Infatti, fra i documenti pervenuti, vi sono la delega al fratello per disporre dei beni della ricorrente, che reca il timbro del Consolato d'Etiopia a Ginevra ed è datata 8 aprile 2008, la così definita lettera di sostegno, emessa il 9 giugno 2008 a C._______, e la ricevuta di pagamento con tanto di timbro del ministero degli affari esteri etiope, che è invece datata 25 agosto 2008. La carta d'identità è sprovvista di data, ma la ricorrente ha confermato che essa le apparterrebbe ed ha aggiunto di non esserne già stata in possesso al momento del proprio arrivo nel 2004. L'insorgente si è dunque rivolta a più riprese alla rappresentanza del proprio Paese, il quale ha emesso i documenti da lei richiesti. Già da questo punto di vista, la domanda della ricorrente, messasi implicitamente e volontariamente sotto la protezione del proprio Stato, il quale non le ha negato l'emissione di detti documenti, andrebbe rifiutata ed il ricorso respinto. 6.2 Sul motivo di asilo evocato in relazione al rapimento a scopo di matrimonio ella ha dichiarato di essere stata costretta a sposarsi. Dalla "lettera di sostegno" così come dalla sua carta d'identità emerge che essa sarebbe in realtà nubile. Interrogata a tal proposito, essa ha allegato di avere lei stessa preteso che tali documenti attestassero il suo nubilato. Già da sola questa circostanza risulta incongruente. Anche gli elementi addotti dall'insorgente riguardanti l'unione risultano fra loro contraddittori. La ricorrente ha allegato di essersi sposata nel mese di settembre-ottobre 2002, rapita al proprio ritorno da scuola. In un'altra versione ha invece affermando di aver frequentato le scuole fino al novembre-dicembre 2004 (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pagg. 3 e 4). Confrontata con tali differenti versioni, essa si è limitata a ribadire di ricordare di avere interrotto gli studi nel mese di novembre-dicembre, e, sollecitata ad indicare l'anno, essa ha semplicemente dichiarato: "Io non lo so. Non ricordo niente. Mi hanno fatto interrompere la scuola" (cfr. ibidem, pag. 4). Risulta pertanto improbabile che essa possa confondersi al punto tale da allegare di essersi sposata nel 2002 e di avere interrotto la scuola nel 2004, avendo dichiarato di essere stata rapita al ritorno da scuola venendo costretta a sposarsi e immediatamente condotta a casa dell'ipotetico marito (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 3 e 6). Riguardo al periodo in cui afferma di aver vissuto con il marito, ella ha dapprima dichiarato che con loro viveva la sorellina più piccola di lui (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 6), ed in seguito allegato che con loro non abitava nessuno (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2007, pag. 7). Invitata poi a descrivere la casa in cui il marito l'avrebbe tenuta rinchiusa per sette mesi, non è stata in grado di fornire alcun dettaglio particolare, limitandosi ad allegare che era una casa con un salone ed una cucina, con i servizi igienici all'esterno (cfr. ibidem). Non è pertanto plausibile che una persona, tenuta rinchiusa per molti mesi in un luogo, non sia in grado di fornire più dettagli descrittivi. Quo alla professione del marito, la ricorrente ha allegato che egli lavorerebbe nel parlamento. Sollecitata a spiegarsi meglio, ha dichiarato che lui "era capo" (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 4). In altre occasioni essa ha ribadito il suo ruolo di spicco e di potere (cfr. verbale d'audizione del 16 dicembre 2004, pag. 4 e del 21 febbraio 2005, pag. 3). In questo contesto essa ha dichiarato che, nel caso di un suo ritorno in Etiopia, il marito la farebbe uccidere (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 10). Non si spiega dunque perché la ricorrente, temendo così tanto il proprio marito, uomo a suo dire dal grande potere politico, si sarebbe assunta il rischio di poter venire da lui rintracciata attraverso il suo contatto con l'ambasciata. Circa il periodo in prigione, l'insorgente non è riuscita a rendere verosimile il proprio racconto. In primo luogo, non è stata capace di indicare il nome del carcere né di dire dove questo si trovasse. Quando sollecitata a descriverlo essa si è limitata a rispondere: "sembra una casa. C'è un muro. È una prigione dove c'erano tutti i criminali" (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 8) e non è riuscita a procurare alcun minimo dettaglio, neppure sulle compagne di cella, delle quali non è stata in grado di fornire neppure il nome (cfr. ibidem). In relazione alle violenze sessuali subite, quando le è stato chiesto di descrivere l'abbigliamento dei suoi aggressori o di indicare un elemento in loro che l'avrebbe colpita, essa non ha saputo rispondere, limitandosi a ripetere di essere stata sotto choc (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2007, pag. 12). Il fatto di non avere circostanziato violenze subite, sarebbe ascrivibile ai gravi traumi che una tale esperienza ha cagionato alla sua psiche. Va non di meno osservato che, né in prima istanza né in sede di ricorso la stessa appare avere dimostrato l'esistenza di detti gravi traumi e problemi psichici, fermo restando che in materia d'asilo incombe di principio alla parte richiedente di dimostrare di moto proprio la sussistenza di una situazione decisiva suscettibile di contribuire all'accoglimento della sua domanda (cfr. GICRA 1995 n. 23). Usando della necessaria diligenza, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto dimostrare i citati traumi e problemi psichici, senza che appaiano potersi muovere dei rimproveri all'autorità inferiore per quanto attiene all'accertamento dei fatti determinanti. Visto nel suo insieme, le affermazioni ed il comportamento illogico della ricorrente nonché le numerose contraddizioni che, neppure contestate in modo sostanziale in sede di ricorso, appaiono - sia per numero sia per qualità - suscettibili d'essere utilizzate alfine di una valutazione d'insieme della plausibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente. Rinvenute nel suo racconto, questo si rende illogico e non plausibile, tanto da poter concludere che detto rapimento e detto matrimonio, come di conseguenza tutti i fatti successivi, risultino altamente inverosimili. Visto quanto precede, a mente di questo Tribunale, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise e coerenti sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della propria domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. 6.3 Ciò posto, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che i motivi presentati dai ricorrenti non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi, le allegazioni della ricorrente non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). 8.2 Quo alla pronuncia dell'allontanamento ed all'esecuzione del medesimo, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Secondo la prassi di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato nel giugno 2000 per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (cfr. Sentenze del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008, consid. 6.4.1; D-2515/2007 del 21 gennaio 2009, consid. 12.3; D-7598/2007 del 11 febbraio 2009, consid. 14.3). Quo alla situazione personale della ricorrente, essa è giovane, scolarizzata e possiede ancora di una rete sociale a F._______, C._______, ove è cresciuta e ove risiedono i genitori, tre sorelle e tre fratelli. Secondo quanto esposto, ella avrebbe ancora contatti con i famigliari in patria (vedasi la delega al fratello in data 8 aprile 2008). Ella non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali sono compensate con l'anticipo versato in data 12 maggio 2007. Non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA). 14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente, le quali vengono compensate con l'anticipo versato in data 12 maggio 2007. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è inammissibile. 5. Comunicazione a: Rappresentante della ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: