Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 19 settembre 2007, l'interessata, originaria di B._______ (Etiopia), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriata nel luglio 2007 per timore di subire ulteriori rappresaglie da parte dei militari, a seguito della sparizione del padre nel 1997. Nel 2005, i militari si sarebbero recati a casa dell'interessata per porle domande su suo padre e sulla sua sparizione ed avrebbero, inoltre, abusato sessualmente della stessa in due occasioni, l'ultima volta il 10 giugno 2007. L'interessata avrebbe raggiunto in auto il Sudan e poi la Libia, dove vi sarebbe rimasta per un mese. Successivamente, avrebbe proseguito il viaggio in barca verso l'Italia, approdando in Sicilia, da dove prima in treno e poi in auto avrebbe poi raggiunto la Svizzera. Nessun documento d'identità è stato esibito dall'interessata. B. Il 2 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 novembre 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 13 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]) a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 27 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 18 marzo 2008, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'interessata non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, essa non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi dei documenti, limitandosi a dichiarare di non averne mai posseduti, ciò che sembrerebbe poco convincente, considerato altresì il vago racconto, e meglio l'assenza di riferimenti concreti, circa il viaggio d'espatrio. L'interessata, infatti, non sarebbe stata in grado di indicare il valico attraversato per raggiungere la Svizzera e, a suo dire, non avrebbe subito alcun controllo durante il viaggio, ciò che lascerebbe presagire la dissimulazione da parte della stessa dei documenti d'identità. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dalla richiedente, in quanto assurde, vaghe e contraddittorie. Detto Ufficio ha qualificato come, tra gli altri, estremamente stereotipate ed evasive le dichiarazioni dell'insorgente in merito agli stupri subiti, a proposito dei quali avrebbe dato delle risposte esenti da qualsiasi connotazione personale, evitando così di rispondere concretamente alle domande che le sono state poste su tali avvenimenti. La richiedente, inoltre, in occasione del primo stupro, avrebbe riconosciuto i vestiti militari degli assalitori nonostante fosse buio, mentre che circa lo stupro del 10 giugno 2007, non sarebbe stata in grado di fornire alcun ragguaglio sui suoi violentatori. A detta dell'UFM, risulterebbe, altresì, assurdo e privo di logica che le rappresaglie di cui sarebbe stata vittima la richiedente a partire dal 2005 e le violenze che la stessa avrebbe subito alla fine del 2006 e il 10 giugno 2007 siano dovute al fatto della sparizione del padre nel 1997, e quindi a fatti avvenuti a distanza di ben 7 anni e più. Oltre a ciò, l'interessata avrebbe reso versioni contraddittorie quanto al comportamento dei presunti violentatori in occasione degli abusi proferiti, nonché quanto alla determinazione ed alla localizzazione temporale delle aggressioni subite. L'UFM ha pertanto ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5 Nel gravame, la ricorrente ha ribadito di non possedere alcun documento e di aver viaggiato illegalmente per arrivare in Svizzera, sottolineando a tal proposito che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, le condizioni e le modalità del viaggio d'espatrio sarebbero altamente verosimili alla luce dell'esperienza generale e della cronaca quotidiana. Il mancato convincimento da parte dell'UFM quanto ai motivi scusabili fatti valere dall'insorgente difetta di motivazione e pertanto in questa sede non sarebbe rilevante. Inoltre, la ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato e dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - in considerazione delle violenze sessuali che la ricorrente avrebbe subito, nonché tenuto conto delle conseguenze psicologiche e traumatiche che sarebbero derivate da tali stupri - non sarebbe consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di affermare che il racconto della stessa sarebbe frutto della sua fantasia e che non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, essa possa essere esposta a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe - a dire dell'insorgente - inesigibile e costituirebbe una violazione della succitata norma.
E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Tuttavia, detto Ufficio sottolinea che l'autrice del gravame non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi la carta d'identità, sebbene avesse dichiarato il contrario durante l'audizione federale diretta, e d'altro canto, per quanto attiene al viaggio d'espatrio, risulterebbero incredibili le modalità secondo cui la ricorrente avrebbe superato il valico italo-svizzero, senza subire controlli. Inoltre, le affermazioni vaghe, contraddittorie e illogiche, come pure l'assenza di qualsiasi dettaglio di carattere personale quanto agli avvenimenti allegati a sostegno della sua domanda d'asilo escluderebbe che la ricorrente li abbia realmente e personalmente vissuti.
E. 7 Nella replica, l'insorgente ha rinviato sostanzialmente ai fatti e alle considerazioni addotte con l'atto ricorsuale. Per quanto attiene alla esibizione del documento d'identità, la ricorrente ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore, essa non avrebbe mai dichiarato con certezza, in occasione dell'audizione federale diretta, di potersi procurare tale documento e di possederlo, bensì avrebbe espresso sin da subito forti dubbi circa il recupero della carta d'identità, che tra l'altro non avrebbe mai posseduto. Inoltre, il viaggio d'ingresso in Svizzera sarebbe verosimile così come descritto, tenuto conto che l'accesso ai valici di frontiera per entrare in Svizzera sarebbe poco controllato e quindi la ricorrente sarebbe potuta accedervi passando inosservata.
E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).
E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
E. 9 Questo Tribunale osserva che la ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 3 ottobre 2007. L'insorgente ha inizialmente dichiarato che non le sarebbe possibile consegnare dei documenti, giacché non ne avrebbe mai posseduti, nemmeno un certificato di nascita ([...]), lasciando tuttavia presagire in seguito che le sarebbe stato possibile far giungere una carta d'identità, che si troverebbe, secondo le sue dichiarazioni, a B._______ ([...]). Inoltre, ella ha allegato di avere viaggiato illegalmente dall'Etiopia, senza documenti e senza subire alcun controllo - bensì pagando in qualsiasi posto - fino a giungere in Svizzera in auto, portata da dei neri, seduta normalmente e ignorando da quale valico, in quanto aveva la testa abbassata e non ha visto il confine che avrebbe oltrepassato ([...]). Tali allegazioni agli occhi del TAF sono inverosimili, ritenuto segnatamente che è impensabile di poter attraversare un valico con la Svizzera senza subire alcun controllo, in auto e tenendo la testa semplicemente abbassata; dettaglio questo che non sarebbe di certo passato inosservato alle autorità di confine. Pertanto, questo Tribunale ritiene che la ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte. L'inverosimiglianza di tali dichiarazioni e le incongruenze circa il possesso di documenti di identità conducono a pensare che l'insorgente dissimuli i documenti d'identità per i bisogni di causa. Per sovrabbondanza, v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente facendo capo ad un servizio postale privato per il tramite di un familiare o conoscente, al fine di farsi inviare i documenti, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infatti, se avesse davvero lasciato dei documenti a B._______, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi alla madre, presente in loco ([...]). Il fatto che l'insorgente non si sia adoperata in tal senso, ma sia rimasta totalmente inattiva, è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte della stessa, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi. In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore della ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi.
E. 10 Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, codesto Tribunale osserva che i fatti di cui pretenderebbe essere vittima la ricorrente non appaiono aver alcun legame temporale e causale né con il fatto che suo padre fosse di origine eritrea e fosse scappato in Eritrea, né in generale in considerazione delle tensioni etniche che vi sarebbero tra etiopi ed eritrei. Infatti, la ricorrente non ha saputo dare alcuna spiegazione che giustifichi, da un lato, in che misura la partenza del padre fosse la causa delle rappresaglie e delle violenze subite e, dall'altro lato - come ha rettamente rilevato l'autorità inferiore - il motivo per cui soltanto a distanza di ben oltre 7 anni sarebbe stata oggetto di violenze sessuali da parte dei militari ([...]). Alla luce di tali considerazioni, si può già concludere che il fondamento dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente è inverosimile ed inconsistente. Altrettanto inverosimile è inoltre il racconto dell'insorgente proprio per quanto attiene alle violenze sessuali subite, in quanto vago e stereotipato ([...]) come ritenuto dall'UFM. In merito, si sottolinea che l'autrice del gravame non é stata in grado di identificare i suoi presunti aggressori, indicando dapprima che si trattasse di militari "C._______" ([...]) e successivamente che fossero i soldati di D._______, ovvero dell'attuale governo etiope che si identificherebbe con la sigla (...) ([...]). Inoltre, non soccorre l'insorgente l'allegazione in sede di ricorso (ricorso pag. 4), secondo cui - a seguito del trauma provocato dai presunti stupri subiti - essa non sarebbe in grado di fornire un racconto sostanziato e dei dettagli di carattere personale in merito a tali violenze, di cui sarebbe stata vittima. Infine, basti ancora rilevare che la credibilità delle allegazioni presentate risulta alquanto precaria e vacillante, ritenuto che la ricorrente non è stata in grado di indicare in quale regione dell'Etiopia si trova B._______, dove peraltro sarebbe nata e vi avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio ([...]) nonché considerato che la stessa si sarebbe dimostrata incerta e contradditoria, sempre durante l'audizione del (...), rettificando in più occasioni le versioni rese inizialmente in risposta alle domande postele ([...]). In considerazione dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, non soccorre quest'ultima la generica osservazione circa l'eventualità di persecuzione in caso di rientro in patria da parte dei suoi presunti aggressori ([...]) che - come sopra evidenziato - la ricorrente non é stata nemmeno in grado di identificare. Non appare dunque motivo per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, contrariamente a quanto essa pretenderebbe far valere con mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dalla ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 12 Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 13 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 14 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
E. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 14.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 14.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008 consid. 6.4.1).
E. 14.4 Inoltre, quanto alla situazione personale della ricorrente, quest'ultima è giovane ed ha seguito una formazione scolastica di ben (...) anni che le ha permesso di apprendere anche la lingua (...) ([...]). Dal punto di vista professionale, l'insorgente ha dichiarato di aver lavorato - seppur per breve tempo - come (...) ([...]). Per di più, secondo quanto emerso proprio dalle dichiarazioni della ricorrente, sua madre si trova ancora in Etiopia e l'insorgente avrebbe espresso l'intenzione e la possibilità di mettersi in contatto con lei ([...]). La ricorrente può quindi beneficiare in Patria dell'aiuto e dell'ospitalità della madre. L'autrice del gravame non ha altresì preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA, 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove potrà contare su una rete sociale.
E. 14.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 15 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 14 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: patrocinatore della ricorrente (Raccomandata; allegato: Bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7598/2007/ {T 0/2} Sentenza dell'11 febbraio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 novembre 2007 / N [...]. Fatti: A. Il 19 settembre 2007, l'interessata, originaria di B._______ (Etiopia), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriata nel luglio 2007 per timore di subire ulteriori rappresaglie da parte dei militari, a seguito della sparizione del padre nel 1997. Nel 2005, i militari si sarebbero recati a casa dell'interessata per porle domande su suo padre e sulla sua sparizione ed avrebbero, inoltre, abusato sessualmente della stessa in due occasioni, l'ultima volta il 10 giugno 2007. L'interessata avrebbe raggiunto in auto il Sudan e poi la Libia, dove vi sarebbe rimasta per un mese. Successivamente, avrebbe proseguito il viaggio in barca verso l'Italia, approdando in Sicilia, da dove prima in treno e poi in auto avrebbe poi raggiunto la Svizzera. Nessun documento d'identità è stato esibito dall'interessata. B. Il 2 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 novembre 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 13 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]) a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 27 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 18 marzo 2008, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'interessata non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, essa non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi dei documenti, limitandosi a dichiarare di non averne mai posseduti, ciò che sembrerebbe poco convincente, considerato altresì il vago racconto, e meglio l'assenza di riferimenti concreti, circa il viaggio d'espatrio. L'interessata, infatti, non sarebbe stata in grado di indicare il valico attraversato per raggiungere la Svizzera e, a suo dire, non avrebbe subito alcun controllo durante il viaggio, ciò che lascerebbe presagire la dissimulazione da parte della stessa dei documenti d'identità. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dalla richiedente, in quanto assurde, vaghe e contraddittorie. Detto Ufficio ha qualificato come, tra gli altri, estremamente stereotipate ed evasive le dichiarazioni dell'insorgente in merito agli stupri subiti, a proposito dei quali avrebbe dato delle risposte esenti da qualsiasi connotazione personale, evitando così di rispondere concretamente alle domande che le sono state poste su tali avvenimenti. La richiedente, inoltre, in occasione del primo stupro, avrebbe riconosciuto i vestiti militari degli assalitori nonostante fosse buio, mentre che circa lo stupro del 10 giugno 2007, non sarebbe stata in grado di fornire alcun ragguaglio sui suoi violentatori. A detta dell'UFM, risulterebbe, altresì, assurdo e privo di logica che le rappresaglie di cui sarebbe stata vittima la richiedente a partire dal 2005 e le violenze che la stessa avrebbe subito alla fine del 2006 e il 10 giugno 2007 siano dovute al fatto della sparizione del padre nel 1997, e quindi a fatti avvenuti a distanza di ben 7 anni e più. Oltre a ciò, l'interessata avrebbe reso versioni contraddittorie quanto al comportamento dei presunti violentatori in occasione degli abusi proferiti, nonché quanto alla determinazione ed alla localizzazione temporale delle aggressioni subite. L'UFM ha pertanto ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel gravame, la ricorrente ha ribadito di non possedere alcun documento e di aver viaggiato illegalmente per arrivare in Svizzera, sottolineando a tal proposito che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, le condizioni e le modalità del viaggio d'espatrio sarebbero altamente verosimili alla luce dell'esperienza generale e della cronaca quotidiana. Il mancato convincimento da parte dell'UFM quanto ai motivi scusabili fatti valere dall'insorgente difetta di motivazione e pertanto in questa sede non sarebbe rilevante. Inoltre, la ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato e dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - in considerazione delle violenze sessuali che la ricorrente avrebbe subito, nonché tenuto conto delle conseguenze psicologiche e traumatiche che sarebbero derivate da tali stupri - non sarebbe consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di affermare che il racconto della stessa sarebbe frutto della sua fantasia e che non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, essa possa essere esposta a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe - a dire dell'insorgente - inesigibile e costituirebbe una violazione della succitata norma. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Tuttavia, detto Ufficio sottolinea che l'autrice del gravame non avrebbe intrapreso alcunché per procurarsi la carta d'identità, sebbene avesse dichiarato il contrario durante l'audizione federale diretta, e d'altro canto, per quanto attiene al viaggio d'espatrio, risulterebbero incredibili le modalità secondo cui la ricorrente avrebbe superato il valico italo-svizzero, senza subire controlli. Inoltre, le affermazioni vaghe, contraddittorie e illogiche, come pure l'assenza di qualsiasi dettaglio di carattere personale quanto agli avvenimenti allegati a sostegno della sua domanda d'asilo escluderebbe che la ricorrente li abbia realmente e personalmente vissuti. 7. Nella replica, l'insorgente ha rinviato sostanzialmente ai fatti e alle considerazioni addotte con l'atto ricorsuale. Per quanto attiene alla esibizione del documento d'identità, la ricorrente ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore, essa non avrebbe mai dichiarato con certezza, in occasione dell'audizione federale diretta, di potersi procurare tale documento e di possederlo, bensì avrebbe espresso sin da subito forti dubbi circa il recupero della carta d'identità, che tra l'altro non avrebbe mai posseduto. Inoltre, il viaggio d'ingresso in Svizzera sarebbe verosimile così come descritto, tenuto conto che l'accesso ai valici di frontiera per entrare in Svizzera sarebbe poco controllato e quindi la ricorrente sarebbe potuta accedervi passando inosservata. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che la ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitata ad esibirli sin dal 3 ottobre 2007. L'insorgente ha inizialmente dichiarato che non le sarebbe possibile consegnare dei documenti, giacché non ne avrebbe mai posseduti, nemmeno un certificato di nascita ([...]), lasciando tuttavia presagire in seguito che le sarebbe stato possibile far giungere una carta d'identità, che si troverebbe, secondo le sue dichiarazioni, a B._______ ([...]). Inoltre, ella ha allegato di avere viaggiato illegalmente dall'Etiopia, senza documenti e senza subire alcun controllo - bensì pagando in qualsiasi posto - fino a giungere in Svizzera in auto, portata da dei neri, seduta normalmente e ignorando da quale valico, in quanto aveva la testa abbassata e non ha visto il confine che avrebbe oltrepassato ([...]). Tali allegazioni agli occhi del TAF sono inverosimili, ritenuto segnatamente che è impensabile di poter attraversare un valico con la Svizzera senza subire alcun controllo, in auto e tenendo la testa semplicemente abbassata; dettaglio questo che non sarebbe di certo passato inosservato alle autorità di confine. Pertanto, questo Tribunale ritiene che la ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte. L'inverosimiglianza di tali dichiarazioni e le incongruenze circa il possesso di documenti di identità conducono a pensare che l'insorgente dissimuli i documenti d'identità per i bisogni di causa. Per sovrabbondanza, v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente facendo capo ad un servizio postale privato per il tramite di un familiare o conoscente, al fine di farsi inviare i documenti, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infatti, se avesse davvero lasciato dei documenti a B._______, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi alla madre, presente in loco ([...]). Il fatto che l'insorgente non si sia adoperata in tal senso, ma sia rimasta totalmente inattiva, è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte della stessa, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi. In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore della ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. 10. Il TAF rileva, altresì, che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, codesto Tribunale osserva che i fatti di cui pretenderebbe essere vittima la ricorrente non appaiono aver alcun legame temporale e causale né con il fatto che suo padre fosse di origine eritrea e fosse scappato in Eritrea, né in generale in considerazione delle tensioni etniche che vi sarebbero tra etiopi ed eritrei. Infatti, la ricorrente non ha saputo dare alcuna spiegazione che giustifichi, da un lato, in che misura la partenza del padre fosse la causa delle rappresaglie e delle violenze subite e, dall'altro lato - come ha rettamente rilevato l'autorità inferiore - il motivo per cui soltanto a distanza di ben oltre 7 anni sarebbe stata oggetto di violenze sessuali da parte dei militari ([...]). Alla luce di tali considerazioni, si può già concludere che il fondamento dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente è inverosimile ed inconsistente. Altrettanto inverosimile è inoltre il racconto dell'insorgente proprio per quanto attiene alle violenze sessuali subite, in quanto vago e stereotipato ([...]) come ritenuto dall'UFM. In merito, si sottolinea che l'autrice del gravame non é stata in grado di identificare i suoi presunti aggressori, indicando dapprima che si trattasse di militari "C._______" ([...]) e successivamente che fossero i soldati di D._______, ovvero dell'attuale governo etiope che si identificherebbe con la sigla (...) ([...]). Inoltre, non soccorre l'insorgente l'allegazione in sede di ricorso (ricorso pag. 4), secondo cui - a seguito del trauma provocato dai presunti stupri subiti - essa non sarebbe in grado di fornire un racconto sostanziato e dei dettagli di carattere personale in merito a tali violenze, di cui sarebbe stata vittima. Infine, basti ancora rilevare che la credibilità delle allegazioni presentate risulta alquanto precaria e vacillante, ritenuto che la ricorrente non è stata in grado di indicare in quale regione dell'Etiopia si trova B._______, dove peraltro sarebbe nata e vi avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio ([...]) nonché considerato che la stessa si sarebbe dimostrata incerta e contradditoria, sempre durante l'audizione del (...), rettificando in più occasioni le versioni rese inizialmente in risposta alle domande postele ([...]). In considerazione dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, non soccorre quest'ultima la generica osservazione circa l'eventualità di persecuzione in caso di rientro in patria da parte dei suoi presunti aggressori ([...]) che - come sopra evidenziato - la ricorrente non é stata nemmeno in grado di identificare. Non appare dunque motivo per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, contrariamente a quanto essa pretenderebbe far valere con mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dalla ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 14. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 14.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 14.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008 consid. 6.4.1). 14.4 Inoltre, quanto alla situazione personale della ricorrente, quest'ultima è giovane ed ha seguito una formazione scolastica di ben (...) anni che le ha permesso di apprendere anche la lingua (...) ([...]). Dal punto di vista professionale, l'insorgente ha dichiarato di aver lavorato - seppur per breve tempo - come (...) ([...]). Per di più, secondo quanto emerso proprio dalle dichiarazioni della ricorrente, sua madre si trova ancora in Etiopia e l'insorgente avrebbe espresso l'intenzione e la possibilità di mettersi in contatto con lei ([...]). La ricorrente può quindi beneficiare in Patria dell'aiuto e dell'ospitalità della madre. L'autrice del gravame non ha altresì preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA, 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove potrà contare su una rete sociale. 14.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 14 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: patrocinatore della ricorrente (Raccomandata; allegato: Bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: