Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto di stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2) che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che l’interessato, cittadino pakistano nato a F._______, ha ricondotto l’espatrio in un primo momento a problematiche derivanti da un litigio oc- corso tra suo padre e suoi fratelli e delle persone intenzionate a imposses- sarsi dei terreni agricoli appartenenti alla sua famiglia; che in uno di questi litigi due dei suoi fratelli sarebbero stati uccisi, così come due degli avver- sari e che successivamente al proprio espatrio la casa dei genitori sarebbe stata bruciata; che successivamente, nel corso dell’audizione integrativa del 7 aprile 2022, l’insorgente ha aggiunto quale motivo d’asilo che sa- rebbe stato prelevato, nel corso del 2019, per tre volte da parte di talebani e condotto in un luogo a lui sconosciuto mentre si trovava in Pakistan; che all’insorgente, durante la reclusione menzionata, sarebbe stato insegnato a combattere allo scopo di aggredire i militari e che quest’ultimo, posto in situazioni di scontro, sarebbe riuscito sempre a fuggire, che nella querelata decisione l’autorità inferiore ha considerato inverosi- mile l’esposto dell’insorgente ai sensi dell’art. 7 LAsi; che dapprima ha sot- tolineato come l’attendibilità di allegazioni essenziali, relative ai fatti che coinvolgono i talebani, sono apparse, senza validi motivi, tardivamente nel corso del procedimento e non contribuiscono alla concretizzazione degli eventi già precedentemente addotti dal ricorrente; che oltremodo, tali
D-2509/2022 Pagina 5 allegazioni non sarebbero verosimili in quanto il racconto dell’interessato, a detta dell’autorità inferiore, non sarebbe stato esaustivo, dettagliato e so- prattutto convincente in merito a quanto accaduto; che altresì, relativa- mente alla presunta uccisione dei due fratelli a causa dei terreni, l’autorità di prime cure ha valutato vi sia un’assenza di un timore fondato ai sensi dell’art. 3 LAsi in quanto le informazioni circa i fatti accorsi proverebbero esclusivamente da terzi e che il ricorrente non avrebbe vissuto in prima persona alcuna persecuzione, che con ricorso, l’insorgente avversa tale valutazione; che, in primo luogo, il ricorrente avrebbe riferito tardivamente le allegazioni contestate dalla SEM in quanto egli, giunto in Svizzera minorenne, non si sarebbe sentito tranquillo a esporre i fatti che gli sarebbero capitati principalmente a causa di un giuramento fatto al padre di non raccontare a nessuno le vicende relative ai rapimenti avvenuti per mano dei talebani e alla forte componente culturale di sfiducia avverso le autorità; che, segnatamente, tali dichiara- zioni a mente dell’insorgente debbono essere considerate verosimili in quanto permeate da forti timori e preoccupazione visto quanto il ricorrente sarebbe stato costretto a fare in giovanissima età e contro la propria vo- lontà; che relativamente alla faida che ha coinvolto la sua famiglia, il fatto di non essere presente durante gli scontri che hanno portato all’uccisione dei due fratelli dell’insorgente non esclude il timore di una persecuzione riflessa e che, trattandosi di una vicenda a carattere famigliare, tutti i mem- bri della famiglia potrebbero essere potenzialmente coinvolti nel caso in cui le tensioni dovessero riacutizzarsi; che inoltre, a mente del ricorrente, egli aveva certamente un timore fondato di subire seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in quanto da una parte potrebbe essere nuovamente rapito dalle milizie talebane, ciò che potrebbe mettere in pericolo la sua vita e la sua incolu- mità fisica, e dall’altra potrebbe essere perseguitato dalle autorità paki- stane per aver preso parte ad azioni contro le forze militari e/o di polizia del Paese, che ritenuto tutto quanto sopra, il ricorrente adempirebbe le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
D-2509/2022 Pagina 6 razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della con- dizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien- temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi, che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape- volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri- lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces- saria collaborazione, che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’au- torità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune afferma- zioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, in- fatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni sin- gola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli ele- menti essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque
D-2509/2022 Pagina 7 determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino pre- ponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferi- menti), che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l’oculata analisi dell’autorità di prima istanza, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che nel caso in parola, l’insorgente si è prevalso soltanto al momento dell’audizione integrativa di alcuni fatti rilevanti inerenti ai suoi motivi d’asilo, per di più presentandoli a tratti con dichiarazioni incoerenti, vaghe e illogiche, che per quanto attiene gli asseriti rapimenti subiti dal ricorrente da parte dei talebani, il ricorrente non ne ha fatto alcun accenno sorprendentemente nella prima audizione; che, nel corso della prima audizione, interrogato specificatamente in merito a eventuali attività di organizzazioni violente o jihadiste presenti in Pakistan, egli ha affermato di non aver osservato nulla del genere e che personalmente non ha mai conosciuto un membro di que- ste organizzazioni (cfr. atto della SEM n. 32/33, D214 e D217, p. 18); che in tal senso, non può in alcun modo essere seguita la spiegazione of- ferta dal ricorrente nel corso dell’audizione integrativa del 7 aprile 2022, e ribadita anche con il ricorso, ovvero il giuramento fatto al padre di non rac- contare a nessuno di tali vicende attinenti i rapimenti subiti da parte dei talebani e la forte componente culturale di sfiducia nelle autorità; che non risulta comprensibile la ragione per la quale il ricorrente non avrebbe già potuto nel corso della sua prima audizione narrare tale motivo d’asilo, tanto più che, in presenza della propria rappresentante legale, gli è stato spiegato sia durante la prima audizione PA-RMNA, sia nella prima audizione sui motivi d’asilo, che tutte le persone presenti all’audizione sot- tostanno al segreto d’ufficio e che il ricorrente era tenuto all’obbligo di col- laborare; che altresì, sempre nel corso della prima audizione, l’insorgente ha avuto ampia possibilità di esprimersi riguardo ai fatti determinanti per il suo espa- trio, avendogli il funzionario incaricato della SEM anche offerto successi- vamente, in due distinte occasioni, la possibilità di aggiungere altro se avesse voluto (cfr. atto della SEM n. 32/33, D214, p. 21: “Sei riuscito a dire tutto quello che ti pareva importante?”; e ancora a pag. 22: “Ci sono delle cose che non hai ancora menzionato ma che potrebbero essere un
D-2509/2022 Pagina 8 ostacolo al tuo rientro in Pakistan?”), senza che tuttavia egli abbia colto in alcun modo tali offerte; che il Tribunale è d’avviso che le circostanze sopra citate e presentate nel corso della seconda audizione fossero delle circo- stanze rilevanti nuove di cui il ricorrente non ne ha minimamente accennato e che avrebbe però dovuto e potuto – anche nel rispetto del suo obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi – già presentare nel corso della sua prima audi- zione; che tale tardività dei predetti asserti, mettono fortemente in dubbio la cre- dibilità dei medesimi; che peraltro si osserva che vi sono anche ulteriori elementi nelle asserzioni rese dal ricorrente che supportano tale conclu- sione di inverosimiglianza, che il racconto concernenti i fatti in cui sarebbero stati coinvolti i talebani risulta insufficientemente sostanziato, poco coerente e stereotipato; che oltremodo le contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avver- sata, non lasciano spazio per un’interpretazione diversa da quella del ten- tativo di avvalersi di circostanze non realmente prodottesi; che difatti il rac- conto manca di qualsiasi dettaglio che permetta di ritenere che gli avveni- menti descritti siano stati personalmente vissuti dal ricorrente, che segnatamente il ricorrente ha dichiarato inizialmente di non sapere chi fossero le persone che l’hanno prelevato e che forse queste ultime erano dei talebani, salvo successivamente contraddirsi dando per assodato che gli stessi fossero effettivamente dei talebani (cfr. atto della SEM n. 48/12, D67, p.8); che inoltre, il ricorrente non ha in alcun modo sostanziato come i talebani l’avrebbe istruito e portato a combattere con i militari, limitandosi ad affer- mare: “Mi portavano in un posto che non conoscevo, la seconda volta ho capito che posto era. Non ero da solo c’erano anche altri ragazzi, volevano utilizzarci per litigare e ci spiegavano ogni minima cosa, ci dicevano dove- vamo litigare con delle persone che erano dei militari” (cfr. atto della SEM
n. 48/12, D67, p.8) e a domanda precisa dell’interrogante egli non è riuscito a chiarire cosa gli fosse stato spiegato limitandosi ad affermare: “Non ero solo, c’erano anche altri ragazzi ci davano una sorta di lezione in cui dice- vano che questa gente con cui dovevamo litigare che non sono brava gente e ci portavano in un posto e noi litigavamo con loro” (cfr. atto della SEM
n. 48/12, D74, p.9);
D-2509/2022 Pagina 9 che altresì, il ricorrente ha risposto in maniera vaga e stereotipata agli ul- teriori quesiti posti dall’interrogante affermando segnatamente che i tale- bani: “Ci davano tutto… soldi, cibo e ci dicevano di litigare con… come si dice… le forze militare… i soldati” (cfr. atto della SEM n. 48/12, D75, p.9) e non riuscendo a spiegare chi fossero questi soldati con cui litigava: “Erano… non so chi erano… erano soldati pakistani” (cfr. atto della SEM
n. 48/12, D76, p.9); che conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, il ri- corrente non è riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima delle persecuzioni allegate, per quanto attiene i rapimenti avvenuti nei suoi con- fronti da parte dei talebani, che altresì, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore e nonostante le considerazioni contenute nel gravame, le allegazioni dell’interessato rela- tivamente alla disputa per i terreni agricoli appartenenti alla sua famiglia, in cui sarebbero morti i suoi due fratelli, non risultano corroborate da alcun mezzo di prova e si basano su informazioni provenienti da terzi che non sono di per sé sole costituenti un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-2248/2021 del 3 giugno 2021 consid. 6.2, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori rif. cit.), che nel caso in disamina il richiedente ha confermato durante l’audizione integrativa del 7 aprile 2022 che la situazione di tensione famigliare si sa- rebbe risolta: “Il conflitto che avevamo avuto sui terreni è stato risolto da ambedue le parti, infatti i miei genitori, come anche le altre persone hanno rinunciato a questi terreni e c’è stata una “girga” (nota interprete: decisione degli anziani del paese) in cui è stato deciso che i miei genitori possono fare ritorno nella loro vecchia casa” (cfr. atto della SEM n. 48/12, D27, p. 4); che alla luce di questi elementi, si constata come non risulti credibile che il ricorrente, rientrando nel suo Paese, possa subire una futura persecuzione riflessa, come sostenuto nel ricorso (cfr. ricorso del 7 giugno 2022, pag. 3), che una sola remota possibilità di una persecuzione futura non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell’asilo, in quanto oc- corre la sussistenza di indizi concreti che le conseguenze attese siano ve- rosimili, perché il timore provato appaia essere realistico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 del 1° settembre 2010; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.3),
D-2509/2022 Pagina 10 che visto quanto sopra, gli eventi descritti dal ricorrente non risultano per- tinenti ex art. 3 LAsi, che neppure la documentazione allegata dinanzi all’autorità inferiore è su- scettibile di mutare tale valutazione, che dunque per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al- lontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente avversa tale assunto, non ritenendo la sua esecuzione ammissibile ai sensi dell’art. 3 CEDU, che tuttavia, avendo il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni sui motivi d’asilo inverosimili e irrilevanti, e non apportando egli con il ricorso alcuna circostanza atta a far mutare tale conclusione, l’insorgente non è riuscito a dimostrare che esista per lui un rischio reale, fondato su dei motivi seri e concreti, di essere vittima di tortura o di un trattamento inumano o degra- dante ostativi all’esecuzione dell’allontanamento nel suo paese d’origine ex art. 3 CEDU (cfr. anche art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [Conv. tortura, RS 0.105]),
D-2509/2022 Pagina 11 che inoltre, stante il fatto che in Pakistan non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (ecce- zion fatta, in una certa misura, della regione nord-ovest del Paese), la si- tuazione in detto Paese non permette d’acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. E-1248/2017 consid. 7.1-7.2), che oltracciò, dall’incarto non si desume alcun elemento, dal quale si possa ritenere che l’esecuzione dell’allontanamento possa dare adito ad un ri- schio di una messa in pericolo concreta del ricorrente, che d’altro canto il ricorrente è giovane e in buona salute (cfr. atto della SEM n. 48/12, D5 e 6, pag. 2), prima dell’espatrio ha frequentato la scuola e seguiva le attività agricole dei suoi genitori le quali sono nuovamente in essere e permettono loro di vivere “benissimo” (cfr. atto della SEM
n. 48/12, D27, pag. 4), che inoltre in Svizzera l’interessato ha appreso anche i mestieri di panette- rie e pittore (cfr. atto della SEM n. 48/12, D27, pag. 4), sicché nulla par- rebbe impedire concretamente una sua integrazione nel mondo del lavoro, che a ciò si aggiunge il fatto che i genitori e la moglie dell’interessato sono tutt’ora residenti nella casa riattata in cui l’interessato è cresciuto (cfr. atto della SEM n. 48/12, D27 e segg., pag. 4); che egli dispone quindi di una rete sociale soddisfacente sulla quale costruire una nuova base esisten- ziale, che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento; che infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
D-2509/2022 Pagina 12 rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la deci- sione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che essendo state le conclusioni ricorsuali al momento del deposito del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole, la domanda di assi- stenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2509/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
E. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2509/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2509/2022 Sentenza del 18 agosto 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, (...), alias B._______, (...), alias C._______, (...), Pakistan, patrocinato dall'MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 maggio 2022. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 3 agosto 2020 asserendo di essere minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2), il verbale relativo all'audizione dell'interessato del 19 agosto 2020 (di seguito: verbale PA-RMNA) nel corso del quale il richiedente è stato sentito in qualità di minore non accompagnato (cfr. atto della SEM n. 18/11), la perizia medica volta alla determinazione dell'età ordinata dalla SEM, le cui risultanze sono pervenute a detta autorità l'11 settembre 2020 (cfr. atto della SEM n. 26/10), il verbale relativo all'audizione del 21 ottobre 2020 e a quella integrativa del 7 aprile 2022, espletate con le formalità previste per i minori non accompagnati (cfr. atto della SEM n. 32/33 e 48/12), lo scritto del 20 aprile 2022 con il quale il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) i seguenti documenti non tradotti: una fotografia della dichiarazione emessa dalla D._______ School, in lingua inglese, del 10 aprile 2022, dalla quale si evincerebbe la data di nascita dell'interessato; una fotografia del documento relativo alla registrazione del matrimonio in cui comparirebbero le impronte digitali dell'interessato e della moglie, oltre ai dati anagrafici d'entrambi; una fotografia del certificato di stato di famiglia in cui oltre i nomi del padre di A._______ e della moglie, viene riportato come "pegno" la donazione di una particella di terreno, oltre all'anello e a degli orecchini; una fotografia della pagina contente la firma dell'avvocato pakistano che certifica l'unione coniugale che sarebbe avvenuta in data 8 gennaio 2019, la documentazione medica (F2) agli atti riguardo alla situazione di salute dell'interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 20/2, 29/2 e 31/2) la decisione della SEM del 3 maggio 2022, notificata il 5 maggio 2022 (cfr. atto della SEM n. 52/1), per il cui tramite l'autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo dell'interessato pronunciando al contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 7 giugno 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 8 giugno 2022), per mezzo del quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per causa d'inammissibilità e inesigibilità; altresì ha presentato domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo e delle spese processuali, nonché del gratuito patrocinio, con la nomina dell'MLaw Elisabetta Luda quale patrocinatrice d'ufficio, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 9 giugno 2022 al ricorrente dal Tribunale, lo scritto dell'interessato dell'8 giugno 2022, con cui veniva prodotto l'originale del rapporto sociale della Croce Rossa Svizzera redatto da E._______ ([...] foyer MNA Castione) concernente il ricorrente, l'ulteriore scritto del ricorrente del 28 settembre 2022 con cui veniva prodotta l'autorizzazione a svolgere l'attività di apprendista panettiere-pasticciere-confettiere del 21 settembre 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto di stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2) che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che l'interessato, cittadino pakistano nato a F._______, ha ricondotto l'espatrio in un primo momento a problematiche derivanti da un litigio occorso tra suo padre e suoi fratelli e delle persone intenzionate a impossessarsi dei terreni agricoli appartenenti alla sua famiglia; che in uno di questi litigi due dei suoi fratelli sarebbero stati uccisi, così come due degli avversari e che successivamente al proprio espatrio la casa dei genitori sarebbe stata bruciata; che successivamente, nel corso dell'audizione integrativa del 7 aprile 2022, l'insorgente ha aggiunto quale motivo d'asilo che sarebbe stato prelevato, nel corso del 2019, per tre volte da parte di talebani e condotto in un luogo a lui sconosciuto mentre si trovava in Pakistan; che all'insorgente, durante la reclusione menzionata, sarebbe stato insegnato a combattere allo scopo di aggredire i militari e che quest'ultimo, posto in situazioni di scontro, sarebbe riuscito sempre a fuggire, che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha considerato inverosimile l'esposto dell'insorgente ai sensi dell'art. 7 LAsi; che dapprima ha sottolineato come l'attendibilità di allegazioni essenziali, relative ai fatti che coinvolgono i talebani, sono apparse, senza validi motivi, tardivamente nel corso del procedimento e non contribuiscono alla concretizzazione degli eventi già precedentemente addotti dal ricorrente; che oltremodo, tali allegazioni non sarebbero verosimili in quanto il racconto dell'interessato, a detta dell'autorità inferiore, non sarebbe stato esaustivo, dettagliato e soprattutto convincente in merito a quanto accaduto; che altresì, relativamente alla presunta uccisione dei due fratelli a causa dei terreni, l'autorità di prime cure ha valutato vi sia un'assenza di un timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi in quanto le informazioni circa i fatti accorsi proverebbero esclusivamente da terzi e che il ricorrente non avrebbe vissuto in prima persona alcuna persecuzione, che con ricorso, l'insorgente avversa tale valutazione; che, in primo luogo, il ricorrente avrebbe riferito tardivamente le allegazioni contestate dalla SEM in quanto egli, giunto in Svizzera minorenne, non si sarebbe sentito tranquillo a esporre i fatti che gli sarebbero capitati principalmente a causa di un giuramento fatto al padre di non raccontare a nessuno le vicende relative ai rapimenti avvenuti per mano dei talebani e alla forte componente culturale di sfiducia avverso le autorità; che, segnatamente, tali dichiarazioni a mente dell'insorgente debbono essere considerate verosimili in quanto permeate da forti timori e preoccupazione visto quanto il ricorrente sarebbe stato costretto a fare in giovanissima età e contro la propria volontà; che relativamente alla faida che ha coinvolto la sua famiglia, il fatto di non essere presente durante gli scontri che hanno portato all'uccisione dei due fratelli dell'insorgente non esclude il timore di una persecuzione riflessa e che, trattandosi di una vicenda a carattere famigliare, tutti i membri della famiglia potrebbero essere potenzialmente coinvolti nel caso in cui le tensioni dovessero riacutizzarsi; che inoltre, a mente del ricorrente, egli aveva certamente un timore fondato di subire seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in quanto da una parte potrebbe essere nuovamente rapito dalle milizie talebane, ciò che potrebbe mettere in pericolo la sua vita e la sua incolumità fisica, e dall'altra potrebbe essere perseguitato dalle autorità pakistane per aver preso parte ad azioni contro le forze militari e/o di polizia del Paese, che ritenuto tutto quanto sopra, il ricorrente adempirebbe le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione, che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'oculata analisi dell'autorità di prima istanza, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che nel caso in parola, l'insorgente si è prevalso soltanto al momento dell'audizione integrativa di alcuni fatti rilevanti inerenti ai suoi motivi d'asilo, per di più presentandoli a tratti con dichiarazioni incoerenti, vaghe e illogiche, che per quanto attiene gli asseriti rapimenti subiti dal ricorrente da parte dei talebani, il ricorrente non ne ha fatto alcun accenno sorprendentemente nella prima audizione; che, nel corso della prima audizione, interrogato specificatamente in merito a eventuali attività di organizzazioni violente o jihadiste presenti in Pakistan, egli ha affermato di non aver osservato nulla del genere e che personalmente non ha mai conosciuto un membro di queste organizzazioni (cfr. atto della SEM n. 32/33, D214 e D217, p. 18); che in tal senso, non può in alcun modo essere seguita la spiegazione offerta dal ricorrente nel corso dell'audizione integrativa del 7 aprile 2022, e ribadita anche con il ricorso, ovvero il giuramento fatto al padre di non raccontare a nessuno di tali vicende attinenti i rapimenti subiti da parte dei talebani e la forte componente culturale di sfiducia nelle autorità; che non risulta comprensibile la ragione per la quale il ricorrente non avrebbe già potuto nel corso della sua prima audizione narrare tale motivo d'asilo, tanto più che, in presenza della propria rappresentante legale, gli è stato spiegato sia durante la prima audizione PA-RMNA, sia nella prima audizione sui motivi d'asilo, che tutte le persone presenti all'audizione sottostanno al segreto d'ufficio e che il ricorrente era tenuto all'obbligo di collaborare; che altresì, sempre nel corso della prima audizione, l'insorgente ha avuto ampia possibilità di esprimersi riguardo ai fatti determinanti per il suo espatrio, avendogli il funzionario incaricato della SEM anche offerto successivamente, in due distinte occasioni, la possibilità di aggiungere altro se avesse voluto (cfr. atto della SEM n. 32/33, D214, p. 21: "Sei riuscito a dire tutto quello che ti pareva importante?"; e ancora a pag. 22: "Ci sono delle cose che non hai ancora menzionato ma che potrebbero essere un ostacolo al tuo rientro in Pakistan?"), senza che tuttavia egli abbia colto in alcun modo tali offerte; che il Tribunale è d'avviso che le circostanze sopra citate e presentate nel corso della seconda audizione fossero delle circostanze rilevanti nuove di cui il ricorrente non ne ha minimamente accennato e che avrebbe però dovuto e potuto - anche nel rispetto del suo obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi - già presentare nel corso della sua prima audizione; che tale tardività dei predetti asserti, mettono fortemente in dubbio la credibilità dei medesimi; che peraltro si osserva che vi sono anche ulteriori elementi nelle asserzioni rese dal ricorrente che supportano tale conclusione di inverosimiglianza, che il racconto concernenti i fatti in cui sarebbero stati coinvolti i talebani risulta insufficientemente sostanziato, poco coerente e stereotipato; che oltremodo le contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avversata, non lasciano spazio per un'interpretazione diversa da quella del tentativo di avvalersi di circostanze non realmente prodottesi; che difatti il racconto manca di qualsiasi dettaglio che permetta di ritenere che gli avvenimenti descritti siano stati personalmente vissuti dal ricorrente, che segnatamente il ricorrente ha dichiarato inizialmente di non sapere chi fossero le persone che l'hanno prelevato e che forse queste ultime erano dei talebani, salvo successivamente contraddirsi dando per assodato che gli stessi fossero effettivamente dei talebani (cfr. atto della SEM n. 48/12, D67, p.8); che inoltre, il ricorrente non ha in alcun modo sostanziato come i talebani l'avrebbe istruito e portato a combattere con i militari, limitandosi ad affermare: "Mi portavano in un posto che non conoscevo, la seconda volta ho capito che posto era. Non ero da solo c'erano anche altri ragazzi, volevano utilizzarci per litigare e ci spiegavano ogni minima cosa, ci dicevano dovevamo litigare con delle persone che erano dei militari" (cfr. atto della SEM n. 48/12, D67, p.8) e a domanda precisa dell'interrogante egli non è riuscito a chiarire cosa gli fosse stato spiegato limitandosi ad affermare: "Non ero solo, c'erano anche altri ragazzi ci davano una sorta di lezione in cui dicevano che questa gente con cui dovevamo litigare che non sono brava gente e ci portavano in un posto e noi litigavamo con loro" (cfr. atto della SEM n. 48/12, D74, p.9); che altresì, il ricorrente ha risposto in maniera vaga e stereotipata agli ulteriori quesiti posti dall'interrogante affermando segnatamente che i talebani: "Ci davano tutto... soldi, cibo e ci dicevano di litigare con... come si dice... le forze militare... i soldati" (cfr. atto della SEM n. 48/12, D75, p.9) e non riuscendo a spiegare chi fossero questi soldati con cui litigava: "Erano... non so chi erano... erano soldati pakistani" (cfr. atto della SEM n. 48/12, D76, p.9); che conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima delle persecuzioni allegate, per quanto attiene i rapimenti avvenuti nei suoi confronti da parte dei talebani, che altresì, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore e nonostante le considerazioni contenute nel gravame, le allegazioni dell'interessato relativamente alla disputa per i terreni agricoli appartenenti alla sua famiglia, in cui sarebbero morti i suoi due fratelli, non risultano corroborate da alcun mezzo di prova e si basano su informazioni provenienti da terzi che non sono di per sé sole costituenti un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-2248/2021 del 3 giugno 2021 consid. 6.2, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori rif. cit.), che nel caso in disamina il richiedente ha confermato durante l'audizione integrativa del 7 aprile 2022 che la situazione di tensione famigliare si sarebbe risolta: "Il conflitto che avevamo avuto sui terreni è stato risolto da ambedue le parti, infatti i miei genitori, come anche le altre persone hanno rinunciato a questi terreni e c'è stata una "girga" (nota interprete: decisione degli anziani del paese) in cui è stato deciso che i miei genitori possono fare ritorno nella loro vecchia casa" (cfr. atto della SEM n. 48/12, D27, p. 4); che alla luce di questi elementi, si constata come non risulti credibile che il ricorrente, rientrando nel suo Paese, possa subire una futura persecuzione riflessa, come sostenuto nel ricorso (cfr. ricorso del 7 giugno 2022, pag. 3), che una sola remota possibilità di una persecuzione futura non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo, in quanto occorre la sussistenza di indizi concreti che le conseguenze attese siano verosimili, perché il timore provato appaia essere realistico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 del 1° settembre 2010; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.3), che visto quanto sopra, gli eventi descritti dal ricorrente non risultano pertinenti ex art. 3 LAsi, che neppure la documentazione allegata dinanzi all'autorità inferiore è suscettibile di mutare tale valutazione, che dunque per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa tale assunto, non ritenendo la sua esecuzione ammissibile ai sensi dell'art. 3 CEDU, che tuttavia, avendo il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni sui motivi d'asilo inverosimili e irrilevanti, e non apportando egli con il ricorso alcuna circostanza atta a far mutare tale conclusione, l'insorgente non è riuscito a dimostrare che esista per lui un rischio reale, fondato su dei motivi seri e concreti, di essere vittima di tortura o di un trattamento inumano o degradante ostativi all'esecuzione dell'allontanamento nel suo paese d'origine ex art. 3 CEDU (cfr. anche art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [Conv. tortura, RS 0.105]), che inoltre, stante il fatto che in Pakistan non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (eccezion fatta, in una certa misura, della regione nord-ovest del Paese), la situazione in detto Paese non permette d'acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. E-1248/2017 consid. 7.1-7.2), che oltracciò, dall'incarto non si desume alcun elemento, dal quale si possa ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa dare adito ad un rischio di una messa in pericolo concreta del ricorrente, che d'altro canto il ricorrente è giovane e in buona salute (cfr. atto della SEM n. 48/12, D5 e 6, pag. 2), prima dell'espatrio ha frequentato la scuola e seguiva le attività agricole dei suoi genitori le quali sono nuovamente in essere e permettono loro di vivere "benissimo" (cfr. atto della SEM n. 48/12, D27, pag. 4), che inoltre in Svizzera l'interessato ha appreso anche i mestieri di panetterie e pittore (cfr. atto della SEM n. 48/12, D27, pag. 4), sicché nulla parrebbe impedire concretamente una sua integrazione nel mondo del lavoro, che a ciò si aggiunge il fatto che i genitori e la moglie dell'interessato sono tutt'ora residenti nella casa riattata in cui l'interessato è cresciuto (cfr. atto della SEM n. 48/12, D27 e segg., pag. 4); che egli dispone quindi di una rete sociale soddisfacente sulla quale costruire una nuova base esistenziale, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che essendo state le conclusioni ricorsuali al momento del deposito del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: