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D-2370/2023

D-2370/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-05 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati 1 e 2, e per il loro tramite i loro figli gli interessati 3, 4 e 5, hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera il (…) novem- bre 2022. A.b Il (…) marzo 2023, si sono tenute le audizioni sui motivi d’asilo dei ri- chiedenti 1 e 2, allorché invece il figlio e qui richiedente 3, è stato sentito dalla SEM in data (…) marzo 2023. In tali contesti, l’interessato 1 ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario della provincia di F._______ e di essersi trasferito ad G._______, suo ultimo indirizzo, nel (…). Ivi avrebbe iniziato a lavorare quale (…), avviando anche una (…) quale (…), che avrebbe dato in gestione a terze persone al momento del suo espatrio. Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni organizzate dal suo partito d’appartenenza, l’(…), nonché da parte di (…). All’interno dell’(…), avrebbe preso parte a conferenze, riunioni, marce e festeggiamenti del H._______, oltreché distribuire volantini elettorali. Tali attività le avrebbe svolte dal (…) al (…) e nel (…) sarebbe pure stato (…) del (…) per il partito (…). In tali frangenti, la polizia lo avrebbe fermato diverse volte, da ultimo il (…) o il (…), allorché lo avrebbero condotto nella stazione di polizia per stendere un verbale e rilasciarlo qualche ora dopo. In due occasioni sarebbe stato avviato anche un procedimento penale a suo carico per violazione della (…), chiusesi con un decreto d’abbandono; mentre che per il fermo del (…) vi sarebbe tutt’ora un’indagine in corso riguardo ad una violazione del di- sposto precitato. Inoltre, a causa delle predette attività, la polizia sarebbe giunta spesso sul posto di lavoro, insultandolo ed offendendolo davanti ai (…), nonché accusandolo di aver partecipato a delle manifestazioni mo- strandogli delle fotografie. Altresì la polizia avrebbe contattato dei (…) con il quale egli lavorava, dicendo loro di non lavorare con lui, in quanto avrebbe fatto parte del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), ciò che gli avrebbe comportato delle problematiche, poiché alcuni (…) non lo avrebbero pagato. Inoltre dal (…) al (…), la polizia si sarebbe presentata diverse volte presso il suo domicilio familiare, per interrogarlo riguardo a dove si trovasse la (…) I._______, ingiustamente condannata per apparte- nenza al PKK, ed espatriata in Svizzera. In seguito, nel (…) del (…), la polizia si sarebbe nuovamente presentata a casa sua per chiedere riguardo al (…) J._______, condannato in Turchia per propaganda terroristica ed espatriato ad (…). Per questi motivi, egli sarebbe espatriato con la famiglia, legalmente e per via aerea da G._______, il (…). Nel caso di un ritorno in

D-2370/2023 Pagina 3 patria, egli teme di subire ancora la violenza e la pressione psicologica già sofferte in passato, anzi pensa che sarà anche peggio, visto che il tratta- mento riservato ai curdi in Turchia sta sempre peggiorando. Dal canto suo, la richiedente 2, ha pure asserito di essere originaria della provincia di F._______, ed essere andata a vivere ad G._______ nel (…), dopo il matrimonio con il richiedente 1. Ella sarebbe espatriata a causa delle problematiche nelle quali sarebbe incorso il marito in patria. Inoltre, ella ha riferito come i suoi figli, richiedenti 3 e 4, sarebbero stati discriminati a scuola in quanto di etnia curda. Avrebbe peraltro partecipato ad alcune manifestazioni con il marito, ma non sarebbe mai incorsa in problematiche direttamente né con le autorità turche né con terze persone. In caso di rim- patrio, ella teme che il marito venga arrestato per la sua attività in favore del partito (…) nonché per la salute dei figli, a causa della pressione e della discriminazione che subivano in quanto curdi. Per questi motivi, anche lei in patria non avrebbe vissuto bene. Per quanto attiene invece all’interessato 3, originario di G._______, ha af- fermato di aver frequentato le scuole fino alla (…), che avrebbe interrotto per espatriare, su decisione del padre. Sia i suoi compagni di scuola sia degli insegnanti lo avrebbero discriminato in quanto curdo. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità turche, anche se avrebbe partecipato ad una (…) di manifestazioni organizzate dal partito (…), dove vi sarebbe stata la polizia, ed egli avrebbe avuto paura. A supporto delle loro domande d’asilo, gli interessati hanno presentato: le carte d’identità dei richiedenti 1, 2 e 4 ed il loro libretto di famiglia in origi- nale; nonché la lettera dell’avv. K._______(cfr. mezzo di prova n. 1: di se- guito MdP 1); la lettera della (…) della richiedente 2, I._______ (cfr. MdP 2); l’attestato d’iscrizione del richiedente 1 al partito (…) rilasciato il (…) (cfr. MdP 3); tre verbali di polizia del (…) (cfr. MdP 4); la lettera dell’avv. L._______ della (…) (cfr. MdP 5). A.c Per mezzo del parere del 30 marzo 2023, i richiedenti l’asilo hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni circa il progetto di decisione negativo della SEM notificato loro il 29 marzo 2023. A.d Agli atti è inoltre presente diversa documentazione medica inerente a tutti i richiedenti, di cui si dirà per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 31 marzo 2023 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto

D-2370/2023 Pagina 4 della SEM] n. [{…}]-64/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d’asilo. Inoltre ha pronun- ciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta mi- sura. C. In data 28 aprile 2023 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono in- sorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la summenzionata decisione. Essi hanno postulato, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, hanno concluso alla concessione dell’ammissione prov- visoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano re- stituiti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Altresì, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 31 maggio 2023, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare – entro il 12 giugno 2023 e con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza – un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Lo stesso è stato corrisposto tempestiva- mente il 12 giugno 2023 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318];

D-2370/2023 Pagina 5 DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 È innanzitutto opportuno esaminare le censure formali avanzate dai ri- correnti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, con conseguente (implicita) violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1), nonché del loro diritto di essere sentito (consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost.) e dell’obbligo di motivazione (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, gli insorgenti lamentano che la SEM avrebbe mancato di approfondire lo stato di salute del ricorrente 3, a cui è stata posta una diagnosi di disabilità intellettiva di grado lieve (cfr. n. 46/2), e non avrebbe preso in considerazione lo stato psicologico della ricorrente 2. Inoltre, per l’insorgente 1, non vi sarebbe agli atti alcun riscontro di una necessità o meno di una presa in carico psichia- trica, e ciò malgrado la sua esplicita richiesta (cfr. p.to VI, pag. 10 del ri- corso).

E. 4.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che le censure dei ricorrenti ri- guardo allo stato di salute del ricorrente 3, si confondano in realtà con il

D-2370/2023 Pagina 6 merito della vertenza, ed in quanto tali, verranno quindi trattate nei consi- derandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto lamentato dagli insorgenti nel loro ricorso, l’autorità inferiore ha chiaramente e sufficientemente indicato nel provvedimento impugnato, che i problemi di salute dei ricorrenti non sono ostativi all’esigibilità del loro rin- vio (cfr. p.to III/2, pag. 8), prendendo anche puntualmente posizione ri- guardo alle allegazioni apportate soltanto in fase di parere dagli insorgenti in rapporto al lieve ritardo mentale dell’insorgente 3 (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione avversata). Peraltro, come si vedrà anche dal profilo dell’esigibi- lità della misura (cfr. infra consid. 9.2.3.2), lo stato di salute del ricorrente 3, non risulta essere ostativo al suo rinvio in Turchia. Non si intravvede quindi quali ulteriori approfondimenti in tal senso la SEM avrebbe dovuto compiere. Per quanto attiene alle problematiche psicologiche della ricor- rente 2 sollevate nel ricorso, si evidenzia come le relative diagnosi, siano state poste soltanto successivamente all’emanazione della decisione dell’autorità inferiore (cfr. n. 66/2, 71/2 e 76/2). Non si vedono quindi motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto motivare oltre la sua decisione, che già tiene conto delle problematiche di salute asserite dall’insorgente 2 (cfr. p.to III/2, pag. 8 della decisione avversata). Al contrario poi di quanto affermato nel ricorso dagli insorgenti, nell’unica visita medica eseguita dal ricorrente 1, si evince come il medesimo non abbia riferito di problemi di salute parti- colari, anzi abbia affermato di non aver bisogno del medico ed ha negato di soffrire di ansia od insonnia. La diagnosi posta è stata quella di otite esterna sinistra (cfr. n. 33/2). Pertanto, sulla scorta di tali elementi, non si ravvede perché il medico avrebbe dovuto determinarsi circa la presa in ca- rico psichiatrica, in totale assenza d’indizi in tal senso e di richieste con- crete da parte del ricorrente 1. Men che meno la SEM, aveva quindi un obbligo di istruire oltre tale punto in questione.

E. 4.3 Le doglianze formali vanno quindi respinte integralmente.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri

D-2370/2023 Pagina 7 segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Non sono sufficienti, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5).

E. 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulte- riori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giuri- sprudenza ivi citata).

E. 6.1 Innanzitutto, anche il Tribunale, in accordo con la conclusione esposta nella decisione avversata ed al contrario invece di quanto sostenuto nel ricorso, ritiene che gli inconvenienti subiti in passato in Turchia dall’insor- gente 1 – ovvero i fermi di polizia durante la partecipazione a delle manife- stazioni, le incursioni di agenti di polizia presso il suo posto di lavoro ed a casa, nonché i tre procedimenti penali aperti a suo carico per violazione della (…), di cui due procedimenti già terminati con un non luogo a proce- dere – non raggiungono un grado d’intensità sufficiente suscettibile di co- stituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, nel corso della (…) di fermi di polizia che egli avrebbe subito a partire dal (…) del (…), egli ha addotto unicamente di essere stato fermato e condotto in polizia, in alcuni casi, dopodiché sarebbe stato rila- sciato dopo poche ore (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D32 segg., pag. 6). Egli quindi, in tali contesti non ha mai riferito di aver subito delle persecuzioni di una certa intensità in relazione ai motivi di cui all’art. 3 LAsi. Altresì, mal- grado egli abbia asserito di aver subito delle offese e discriminazioni sul

D-2370/2023 Pagina 8 posto di lavoro da parte di alcuni agenti di polizia che si recavano lì, che avrebbero comportato anche dei mancati pagamenti da parte di alcuni (…) nei suoi confronti (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5), ciò non l’ha comunque pregiu- dicato in maniera concreta ed eccessiva, essendo che egli ha potuto con- tinuare ad esercitare la sua attività lavorativa e (…) (cfr. n. 54/9, D10, pag. 3; D17 seg., pag. 4; D27, pag. 5). Per quanto poi attiene ai tre proce- dimenti penali aperti nei suoi confronti, due di questi, come dal ricorrente stesso dichiarato, si sono conclusi con un decreto d’abbandono (cfr.

n. 54/9, D34, pag. 6), e molto probabilmente anche l’ultimo aperto nel (…) del (…), dovrebbe avere il medesimo esito (cfr. n. 54/9, D29 seg., pag. 5). L’asserto apportato soltanto nel ricorso, che nei confronti del ricorrente non si potrebbero escludere che ci siano ulteriori procedimenti penali pendenti in Turchia, appare essere un’allegazione pretestuosa, in quanto non fon- data su alcun indizio di qualsivoglia concretezza e sostanza. Il MdP1, non apporta maggiore chiarezza in merito od ulteriori elementi concreti e so- stanziati a favore di tale tesi. Anzi, si evince dalla stessa scheda descrittiva dei mezzi di prova a disposizione del ricorrente, ma non prodotti, con lo scritto del 9 marzo 2023 (cfr. n. 60/3), come egli abbia un estratto del ca- sellario giudiziale vergine. Peraltro, dal verbale di rilascio del (…), presen- tato quale mezzo di prova dagli insorgenti (cfr. MdP4), si evince come il ricorrente 1 sia stato rilasciato, in quanto egli non è ricercato per altri reati. Inoltre, se veramente le autorità turche avessero preso di mira il ricorrente 1 per le sue attività, e lo ritenessero avente un profilo particolarmente im- portante ai loro occhi, d’un canto non si sarebbero accontentate di fermarlo in alcuni frangenti per liberarlo poche ore dopo, o ancora di iniziare dei procedimenti penali a causa del suo attivismo in seno al partito (…), termi- nati per il momento con un non luogo a procedere, ma avrebbero agito nei suoi confronti in modo ben più incisivo. D’altro canto, egli è potuto espa- triare legalmente con tutta la sua famiglia (cfr. n. 54/9, D16, pag. 4), e né lui né gli altri ricorrenti hanno mai addotto che l’insorgente 1 sia stato ricer- cato in Turchia dopo il loro espatrio, e ciò malgrado la presenza di svariati famigliari in patria, anche ad G._______ loro ultimo domicilio, con i quali risultano essere in regolare contatto (cfr. n. 54/9, D12 segg., pag. 3; 55/8, D12 segg., pag. 3). Si evidenzia inoltre che, a differenza di quanto vogliono far credere gli insorgenti nel loro gravame, il ricorrente 1 ha esercitato un ruolo di una certa importanza soltanto nel (…) quale (…) – peraltro si ri- marca essere un partito tutt’ora legale in Turchia, malgrado gli avvicenda- menti politici e di sicurezza occorsi di recente nel predetto Paese (cfr. la sentenza del Tribunale E-2861/2021 del 21 ottobre 2021 consid. 4.6.1 con riferimento citato) – della sede in M._______. In seguito egli ha addotto di aver partecipato ad una serie di conferenze, riunioni, marce e festeggia- menti, oltreché distribuire dei volantini elettorali (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5;

D-2370/2023 Pagina 9 D35, pag. 6), che non possono all’evidenza essere ritenute delle attività di spicco all’interno del partito (…) o di (…), per il quale il ricorrente 1 do- vrebbe subire, anche in futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi da parte delle autorità del suo Paese. Pertanto, tenendo conto dell’insieme di questi elementi, il Tribunale, non può che concludere che l’insorgente 1 non soltanto non ha subito delle persecuzioni pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato prima dell’espatrio, quindi an- che che le problematiche nelle quali egli è incorso non abbiano raggiunto al contrario di quanto motivato nel ricorso il grado di pressione psicologica insopportabile o di tortura (cfr. ricorso, p.to V, pag. 7), ma anche che egli non abbia reso verosimile che in Turchia le subirà, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, nel caso di un suo rientro in patria.

E. 6.2 La predetta conclusione non muta neppure alla luce dei mezzi di prova presentati, per i quali si rinvia alla motivazione esposta dall’autorità infe- riore nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 7), per quanto non già sopra considerato, essendo che neppure con il ricorso gli insorgenti hanno apportato degli elementi che possano ribaltare l’apprezzamento della SEM in merito.

E. 6.3 Anche per quanto concerne le problematiche che i richiedenti 3 e 4 avrebbero riscontrato in patria, in particolare nel contesto scolastico, a causa della loro etnia curda (cfr. n. 55/8, D25, pag. 4 seg.; D36, pag. 6;

n. 59/6, D16, pag. 4; D21 segg., pag. 4), le stesse non raggiungono mani- festamente un grado d’intensità sufficiente suscettibile di costituire una per- secuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, dagli asserti resi dai ricorrenti rispetto a tali problematiche, che si sarebbero essenzialmente fondati per l’insorgente 3 su insulti e spinte da parte dei compagni di scuola e non essere voluto bene e dato dei voti bassi da parte dei suoi insegnanti (cfr. n. 55/8, D25, pag. 4 seg.; 59/6, D21 segg., pag. 4; D30, pag. 5); si rileva che si tratta delle medesime discriminazioni che su- bivano anche gli altri compagni di scuola di origine curda (cfr. n. 59/6, D26 seg., pag. 4). Inoltre, malgrado tali svantaggi e discriminazioni, ciò non ha comportato per i figli dei ricorrenti 1 e 2, che essi non potessero continuare gli studi, i quali sono proseguiti normalmente fino all’espatrio (cfr. n. 55/8, D29, pag. 5; 59/6, D9, pag. 3), esclusa la ripetizione di un anno scolastico per il ricorrente 3 (cfr. n. 59/6, D31, pag. 5), la quale non può essere co- munque imputata alle predette problematiche, ciò che non viene neppure sostenuto dai ricorrenti. Pertanto, per quanto al Tribunale sia noto che la minorità curda subisca delle discriminazioni e altri abusi, tuttavia tali pro- blematiche non raggiungono in generale – come neppure all’occorrenza – l’intensità prevista all’art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo peraltro fino ad

D-2370/2023 Pagina 10 oggi ritenuto una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati).

E. 6.4.1 Il ricorrente 1 si prevale inoltre del timore di una persecuzione riflessa nei suoi confronti a causa della condanna della (…) vivente in Svizzera nonché del (…), che sarebbero già stati ricercati dalle autorità turche prima della loro partenza al loro domicilio (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D40 segg., pag. 7). Nel loro ricorso, gli insorgenti in merito, ritengono come, a diffe- renza di quanto concluso dalla SEM nella decisione avversata, non sol- tanto i succitati sarebbero legati a loro da un legame di parentela, bensì sarebbero stati ospitati in casa loro per anni, nonché la (…) dell’insorgente 1 sarebbe pure stata sostenuta dal profilo lavorativo, essendo stata (…) per un periodo nella (…) del ricorrente 1, e sarebbero stati da loro (dai ricorrenti) visitati in carcere. Pertanto una persecuzione riflessa dei ricor- renti, anche tenuto conto del profilo di rischio famigliare derivante dall’atti- vismo politico dell’insorgente 1 e dalla loro appartenenza etnica, sarebbe data (cfr. p.to V, pag. 7 seg. del ricorso).

E. 6.4.2 A tal riguardo, il Tribunale rammenta dapprima che la corresponsabi- lità familiare (Sippenhaft in tedesco), in quanto facoltà legale di impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per un delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può accadere che le auto- rità turche esercitino effettivamente delle pressioni e delle rappresaglie nei confronti dei membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia con il fine di intimidirli e di assicurarsi che essi non intendano intraprendere delle attività politiche illegali. È inoltre più verosimile che tali pressioni siano esercitate allorché la persona ricercata o l’oppositore implicato sia impegnato in maniera significativa in un’orga- nizzazione politica illegale. Tali violenze possono costituire una persecu- zione riflessa determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi, ciò che deve tuttavia essere vagliato in ogni caso concreto (cfr. sentenza D-3014/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti citati).

E. 6.4.3 Ora, per quanto da informazioni assunte dal Tribunale, risulti corretto che la (…) della ricorrente 2, I._______ (dossier N […]) viva in Svizzera ed ivi le sia stato concesso l’asilo con decisione della SEM dell’(…), tali circo- stanze non sono sufficienti per ritenere che i ricorrenti possano subire una persecuzione riflessa nel caso di un loro ritorno nel paese d’origine. Difatti, già allorché si trovavano in Turchia, essi avrebbero ricevuto soltanto qual- che visita al loro domicilio per avere informazioni riguardo alla (…)

D-2370/2023 Pagina 11 dell’insorgente 2, l’ultima volta risalente al (…) (cfr. n. 54/9, D45, pag. 7; 55/8, D30 seg., pag. 5), quindi ben prima del loro espatrio avvenuto il (…). Peraltro, diversi membri stretti della famiglia della ricorrente 2, risiedono tutt’ora in Turchia (cfr. n. 55/8, D12, pag. 3), apparentemente indisturbati. Inoltre sia il ricorrente 1 sia l’insorgente 2, hanno negato esplicitamente che abbiano dei parenti che hanno fatto parte del PKK, ed anche le accuse nei confronti della (…) della ricorrente 2, sarebbero infondate a mente degli insorgenti (cfr. n. 54/9, D41 seg., pag. 7; 55/8, D35, pag. 6). Sulla scorta di tali elementi, non si vede quindi per quale motivo i ricorrenti, anche tenendo conto delle motivazioni addotte nel ricorso, dovrebbero cadere nel mirino delle autorità turche a causa della condanna della (…) nel Paese d’origine, in particolare allorché già per diversi anni dopo la latitanza della medesima (cfr. n. 54/9, D44, pag. 7), essi oltre alle visite suddette, non hanno subito altre problematiche a causa della medesima. Tale conclusione vale ancor più per il (…) del ricorrente 1, J._______, il quale sarebbe stato ricercato presso il loro domicilio dalla polizia turca soltanto nel (…) del (…) (cfr.

n. 54/9, D45, pag. 7), e nessun indizio concreto vi è agli atti o apportato con il ricorso, che egli possa essere posto in legame con le attività eserci- tate in passato in Turchia dal ricorrente 1. Per il resto, può senz’altro essere rinviato alla decisione della SEM (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.). Una persecu- zione riflessa dei ricorrenti a causa della famigliarità con I._______ e J._______, nel caso di un loro ritorno in Turchia, non può quindi essere riconosciuta.

E. 6.5 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata.

E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.

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E. 8 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 9 Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in Turchia.

E. 9.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, a differenza di quanto asserito nel loro ricorso in pro- posito (cfr. p.to VI, pag. 8 seg.), non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di es- sere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.2.3.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi).

E. 9.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.2.2 In primo luogo, è notorio che la Turchia non conosca una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata – a parte per quanto ri- guarda le province di N._______ e O._______ (cfr. DTAF 2013/2 con- sid. 9.6) dal quale i ricorrenti però non provengono – che permetta a priori

– ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie – di presu- mere, a proposito di tutte le persone provenienti da questo Paese, l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI.

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E. 9.2.3 Inoltre dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti 1, 2 e 3, non risultano esservi sufficienti indizi concreti che lascino concludere come i ricorrenti, si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute.

E. 9.2.3.1 Al contrario infatti di quanto sollevato dai ricorrenti nel loro gra- vame, si evince dai loro stessi asserti rilasciati dinnanzi all’autorità inferiore, che il ricorrente 1, sino all’espatrio ha svolto la sua attività (…) nella (…), che risulta essere tutt’ora aperta e data in affitto, dalla quale l’insorgente percepisce una pigione (cfr. n. 54/9, D10, pag. 3; D17 seg., pag. 4). Peral- tro lo stesso insorgente 1, ha riferito che in patria stavano bene economi- camente e che il viaggio d’espatrio lo avrebbe finanziato con parte dei suoi risparmi (cfr. n. 54/6, D17, pag. 4). Inoltre i ricorrenti dispongono in patria, anche ad G._______, di diversi famigliari, con i quali risultano essere re- golarmente in contatto, e che potranno sostenerli, nel caso di bisogno, per le loro necessità primarie. Non si può quindi dar alcun credito all’asserto dei medesimi apportato con il ricorso, che in caso di ritorno in patria, non sarebbero in grado di mantenersi economicamente.

E. 9.2.3.2 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze ec- cezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), ciò che non è apparentabile al caso di specie. Invero, si evince dalla documenta- zione medica agli atti che le problematiche di salute avute dagli insorgenti 1, 4 e 5, sono state nel frattempo curate medicalmente e risultano essersi completamente risolte (cfr. n. 33/2, 35/4, 37/3, 42/3, 43/1, 49/3, 56/2, 68/2 e 73/3). Per quanto poi concerne la ricorrente 2, la diagnosi di frattura com- posta radio distale destro, risulta essere nel frattempo completamente sa- nata (cfr. n. 41/2, 44/2, 47/1, 53/2, 57/2, 67/2 e 69/2). Inoltre, né la diagnosi di disturbi del ciclo mestruale posta (cfr. n. 34/2 e 38/2), né quelle succes- sive all’emissione della decisione avversata di problemi di altro tipo corre- lati all’ambiente sociale e problemi specificati di altro tipo nell’allevamento del bambino, per le quali non le è stata impostata alcuna terapia farmaco- logica (cfr. n. 66/2, 71/2 e 76/2), appaiono essere di una gravità tale da rientrare nella giurisprudenza summenzionata. Tale conclusione è valida anche per quanto concerne il ricorrente 3, al quale è stata diagnosticata una disabilità intellettiva di grado lieve, con la necessità di fornirgli i supporti terapeutici del caso ed inserirlo in un contesto di scuola speciale (cfr.

n. 39/2 e 46/2). Essi potranno inoltre per tali patologie, se necessario,

D-2370/2023 Pagina 14 continuare od iniziare ad essere trattati e presi in carico in Turchia, che dispone di strutture mediche specializzate, soprattutto dal profilo psichia- trico (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-2185/2019 del 15 dicem- bre 2022 consid. 7.2). Per quanto inoltre siano state rilevate da alcuni or- ganismi internazionali le difficoltà di accesso all’eduzione di bambini porta- tori di handicap e l’assenza di un sistema educativo inclusivo e di materiale adattato, tuttavia secondo la legislazione turca, i bambini che soffrono di un handicap sono autorizzati ad entrare nelle scuole pubbliche (cfr. sen- tenza del Tribunale E-2185/2019 succitata consid. 8.2 con ulteriori riferi- menti citati). Ora, ciò è stato il caso del ricorrente 3, il quale ha potuto seguire, senza particolari problematiche – visto quanto già ritenuto irrilevante sopra – il cursus normale di studi, interrompendo prima dell’espatrio la (…). Non vi sono elementi per ritenere che ciò non potrà essere anche il caso in futuro. Inoltre, la madre ha segnalato nel corso del colloquio psicologico del 3 mag- gio 2023, come i figli beneficerebbero di una presa a carico psicologica – che non è però stata in alcun modo provata – in quanto mostrerebbero segni di stress, aggressività e atteggiamenti che non mostravano prima della loro par- tenza dalla Turchia (cfr. n. 76/2). Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che, anche se l’insorgente 3 non dovesse effettivamente venire integrato in un contesto di scuola speciale in patria, alla luce anche della diagnosi di lieve disabilità intellettiva, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l’ese- cuzione del suo allontanamento come inesigibile.

E. 9.2.3.3 Non risulta inoltre incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l’esecuzione dell’al- lontanamento degli insorgenti minorenni. Invero i medesimi verranno allonta- nati insieme ai genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi di loro sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tri- bunale degli elementi per concludere che un loro allontanamento equivar- rebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi soggiornano in Svizzera da poco più di sette mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabi- lità e di particolare integrazione. Per quanto poi attiene in particolare l’insor- gente 3, alla luce di quanto già sopra considerato, anche il Tribunale come la SEM giunge alla conclusione che sia nel suo interesse superiore di ritornare in un contesto a lui conosciuto, dove inoltre vi sono diversi parenti stretti che possono essergli pure di supporto a fianco ai genitori, piuttosto che attendere in Svizzera l’inizio di un percorso di scuola speciale, del tutto nuovo e scono- sciuto, peraltro manifestando già un disagio importante che non era invece dato allorché si trovava in Turchia (cfr. n. 76/2).

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E. 9.2.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.3 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della neces- saria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpa- trio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull’anticipo spese ver- sato il 12 giugno 2023.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-2370/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 12 giugno 2023. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…), con la moglie
  2. B._______, nata il (…), ed i loro figli
  3. C._______, nato il (…),
  4. D._______, nato il (…),
  5. E._______, nata il (…), Turchia, tutti rappresentati dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 31 marzo 2023 / N (…). D-2370/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2, e per il loro tramite i loro figli gli interessati 3, 4 e 5, hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera il (…) novem- bre 2022. A.b Il (…) marzo 2023, si sono tenute le audizioni sui motivi d’asilo dei ri- chiedenti 1 e 2, allorché invece il figlio e qui richiedente 3, è stato sentito dalla SEM in data (…) marzo 2023. In tali contesti, l’interessato 1 ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario della provincia di F._______ e di essersi trasferito ad G._______, suo ultimo indirizzo, nel (…). Ivi avrebbe iniziato a lavorare quale (…), avviando anche una (…) quale (…), che avrebbe dato in gestione a terze persone al momento del suo espatrio. Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni organizzate dal suo partito d’appartenenza, l’(…), nonché da parte di (…). All’interno dell’(…), avrebbe preso parte a conferenze, riunioni, marce e festeggiamenti del H._______, oltreché distribuire volantini elettorali. Tali attività le avrebbe svolte dal (…) al (…) e nel (…) sarebbe pure stato (…) del (…) per il partito (…). In tali frangenti, la polizia lo avrebbe fermato diverse volte, da ultimo il (…) o il (…), allorché lo avrebbero condotto nella stazione di polizia per stendere un verbale e rilasciarlo qualche ora dopo. In due occasioni sarebbe stato avviato anche un procedimento penale a suo carico per violazione della (…), chiusesi con un decreto d’abbandono; mentre che per il fermo del (…) vi sarebbe tutt’ora un’indagine in corso riguardo ad una violazione del di- sposto precitato. Inoltre, a causa delle predette attività, la polizia sarebbe giunta spesso sul posto di lavoro, insultandolo ed offendendolo davanti ai (…), nonché accusandolo di aver partecipato a delle manifestazioni mo- strandogli delle fotografie. Altresì la polizia avrebbe contattato dei (…) con il quale egli lavorava, dicendo loro di non lavorare con lui, in quanto avrebbe fatto parte del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), ciò che gli avrebbe comportato delle problematiche, poiché alcuni (…) non lo avrebbero pagato. Inoltre dal (…) al (…), la polizia si sarebbe presentata diverse volte presso il suo domicilio familiare, per interrogarlo riguardo a dove si trovasse la (…) I._______, ingiustamente condannata per apparte- nenza al PKK, ed espatriata in Svizzera. In seguito, nel (…) del (…), la polizia si sarebbe nuovamente presentata a casa sua per chiedere riguardo al (…) J._______, condannato in Turchia per propaganda terroristica ed espatriato ad (…). Per questi motivi, egli sarebbe espatriato con la famiglia, legalmente e per via aerea da G._______, il (…). Nel caso di un ritorno in D-2370/2023 Pagina 3 patria, egli teme di subire ancora la violenza e la pressione psicologica già sofferte in passato, anzi pensa che sarà anche peggio, visto che il tratta- mento riservato ai curdi in Turchia sta sempre peggiorando. Dal canto suo, la richiedente 2, ha pure asserito di essere originaria della provincia di F._______, ed essere andata a vivere ad G._______ nel (…), dopo il matrimonio con il richiedente 1. Ella sarebbe espatriata a causa delle problematiche nelle quali sarebbe incorso il marito in patria. Inoltre, ella ha riferito come i suoi figli, richiedenti 3 e 4, sarebbero stati discriminati a scuola in quanto di etnia curda. Avrebbe peraltro partecipato ad alcune manifestazioni con il marito, ma non sarebbe mai incorsa in problematiche direttamente né con le autorità turche né con terze persone. In caso di rim- patrio, ella teme che il marito venga arrestato per la sua attività in favore del partito (…) nonché per la salute dei figli, a causa della pressione e della discriminazione che subivano in quanto curdi. Per questi motivi, anche lei in patria non avrebbe vissuto bene. Per quanto attiene invece all’interessato 3, originario di G._______, ha af- fermato di aver frequentato le scuole fino alla (…), che avrebbe interrotto per espatriare, su decisione del padre. Sia i suoi compagni di scuola sia degli insegnanti lo avrebbero discriminato in quanto curdo. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità turche, anche se avrebbe partecipato ad una (…) di manifestazioni organizzate dal partito (…), dove vi sarebbe stata la polizia, ed egli avrebbe avuto paura. A supporto delle loro domande d’asilo, gli interessati hanno presentato: le carte d’identità dei richiedenti 1, 2 e 4 ed il loro libretto di famiglia in origi- nale; nonché la lettera dell’avv. K._______(cfr. mezzo di prova n. 1: di se- guito MdP 1); la lettera della (…) della richiedente 2, I._______ (cfr. MdP 2); l’attestato d’iscrizione del richiedente 1 al partito (…) rilasciato il (…) (cfr. MdP 3); tre verbali di polizia del (…) (cfr. MdP 4); la lettera dell’avv. L._______ della (…) (cfr. MdP 5). A.c Per mezzo del parere del 30 marzo 2023, i richiedenti l’asilo hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni circa il progetto di decisione negativo della SEM notificato loro il 29 marzo 2023. A.d Agli atti è inoltre presente diversa documentazione medica inerente a tutti i richiedenti, di cui si dirà per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 31 marzo 2023 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto D-2370/2023 Pagina 4 della SEM] n. [{…}]-64/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d’asilo. Inoltre ha pronun- ciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta mi- sura. C. In data 28 aprile 2023 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono in- sorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la summenzionata decisione. Essi hanno postulato, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, hanno concluso alla concessione dell’ammissione prov- visoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano re- stituiti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Altresì, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 31 maggio 2023, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare – entro il 12 giugno 2023 e con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza – un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Lo stesso è stato corrisposto tempestiva- mente il 12 giugno 2023 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  6. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; D-2370/2023 Pagina 5 DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
  7. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
  8. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  9. 4.1 È innanzitutto opportuno esaminare le censure formali avanzate dai ri- correnti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, con conseguente (implicita) violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1), nonché del loro diritto di essere sentito (consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost.) e dell’obbligo di motivazione (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, gli insorgenti lamentano che la SEM avrebbe mancato di approfondire lo stato di salute del ricorrente 3, a cui è stata posta una diagnosi di disabilità intellettiva di grado lieve (cfr. n. 46/2), e non avrebbe preso in considerazione lo stato psicologico della ricorrente 2. Inoltre, per l’insorgente 1, non vi sarebbe agli atti alcun riscontro di una necessità o meno di una presa in carico psichia- trica, e ciò malgrado la sua esplicita richiesta (cfr. p.to VI, pag. 10 del ri- corso). 4.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che le censure dei ricorrenti ri- guardo allo stato di salute del ricorrente 3, si confondano in realtà con il D-2370/2023 Pagina 6 merito della vertenza, ed in quanto tali, verranno quindi trattate nei consi- derandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto lamentato dagli insorgenti nel loro ricorso, l’autorità inferiore ha chiaramente e sufficientemente indicato nel provvedimento impugnato, che i problemi di salute dei ricorrenti non sono ostativi all’esigibilità del loro rin- vio (cfr. p.to III/2, pag. 8), prendendo anche puntualmente posizione ri- guardo alle allegazioni apportate soltanto in fase di parere dagli insorgenti in rapporto al lieve ritardo mentale dell’insorgente 3 (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione avversata). Peraltro, come si vedrà anche dal profilo dell’esigibi- lità della misura (cfr. infra consid. 9.2.3.2), lo stato di salute del ricorrente 3, non risulta essere ostativo al suo rinvio in Turchia. Non si intravvede quindi quali ulteriori approfondimenti in tal senso la SEM avrebbe dovuto compiere. Per quanto attiene alle problematiche psicologiche della ricor- rente 2 sollevate nel ricorso, si evidenzia come le relative diagnosi, siano state poste soltanto successivamente all’emanazione della decisione dell’autorità inferiore (cfr. n. 66/2, 71/2 e 76/2). Non si vedono quindi motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto motivare oltre la sua decisione, che già tiene conto delle problematiche di salute asserite dall’insorgente 2 (cfr. p.to III/2, pag. 8 della decisione avversata). Al contrario poi di quanto affermato nel ricorso dagli insorgenti, nell’unica visita medica eseguita dal ricorrente 1, si evince come il medesimo non abbia riferito di problemi di salute parti- colari, anzi abbia affermato di non aver bisogno del medico ed ha negato di soffrire di ansia od insonnia. La diagnosi posta è stata quella di otite esterna sinistra (cfr. n. 33/2). Pertanto, sulla scorta di tali elementi, non si ravvede perché il medico avrebbe dovuto determinarsi circa la presa in ca- rico psichiatrica, in totale assenza d’indizi in tal senso e di richieste con- crete da parte del ricorrente 1. Men che meno la SEM, aveva quindi un obbligo di istruire oltre tale punto in questione. 4.3 Le doglianze formali vanno quindi respinte integralmente.
  10. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri D-2370/2023 Pagina 7 segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Non sono sufficienti, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulte- riori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giuri- sprudenza ivi citata).
  11. 6.1 Innanzitutto, anche il Tribunale, in accordo con la conclusione esposta nella decisione avversata ed al contrario invece di quanto sostenuto nel ricorso, ritiene che gli inconvenienti subiti in passato in Turchia dall’insor- gente 1 – ovvero i fermi di polizia durante la partecipazione a delle manife- stazioni, le incursioni di agenti di polizia presso il suo posto di lavoro ed a casa, nonché i tre procedimenti penali aperti a suo carico per violazione della (…), di cui due procedimenti già terminati con un non luogo a proce- dere – non raggiungono un grado d’intensità sufficiente suscettibile di co- stituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, nel corso della (…) di fermi di polizia che egli avrebbe subito a partire dal (…) del (…), egli ha addotto unicamente di essere stato fermato e condotto in polizia, in alcuni casi, dopodiché sarebbe stato rila- sciato dopo poche ore (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D32 segg., pag. 6). Egli quindi, in tali contesti non ha mai riferito di aver subito delle persecuzioni di una certa intensità in relazione ai motivi di cui all’art. 3 LAsi. Altresì, mal- grado egli abbia asserito di aver subito delle offese e discriminazioni sul D-2370/2023 Pagina 8 posto di lavoro da parte di alcuni agenti di polizia che si recavano lì, che avrebbero comportato anche dei mancati pagamenti da parte di alcuni (…) nei suoi confronti (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5), ciò non l’ha comunque pregiu- dicato in maniera concreta ed eccessiva, essendo che egli ha potuto con- tinuare ad esercitare la sua attività lavorativa e (…) (cfr. n. 54/9, D10, pag. 3; D17 seg., pag. 4; D27, pag. 5). Per quanto poi attiene ai tre proce- dimenti penali aperti nei suoi confronti, due di questi, come dal ricorrente stesso dichiarato, si sono conclusi con un decreto d’abbandono (cfr. n. 54/9, D34, pag. 6), e molto probabilmente anche l’ultimo aperto nel (…) del (…), dovrebbe avere il medesimo esito (cfr. n. 54/9, D29 seg., pag. 5). L’asserto apportato soltanto nel ricorso, che nei confronti del ricorrente non si potrebbero escludere che ci siano ulteriori procedimenti penali pendenti in Turchia, appare essere un’allegazione pretestuosa, in quanto non fon- data su alcun indizio di qualsivoglia concretezza e sostanza. Il MdP1, non apporta maggiore chiarezza in merito od ulteriori elementi concreti e so- stanziati a favore di tale tesi. Anzi, si evince dalla stessa scheda descrittiva dei mezzi di prova a disposizione del ricorrente, ma non prodotti, con lo scritto del 9 marzo 2023 (cfr. n. 60/3), come egli abbia un estratto del ca- sellario giudiziale vergine. Peraltro, dal verbale di rilascio del (…), presen- tato quale mezzo di prova dagli insorgenti (cfr. MdP4), si evince come il ricorrente 1 sia stato rilasciato, in quanto egli non è ricercato per altri reati. Inoltre, se veramente le autorità turche avessero preso di mira il ricorrente 1 per le sue attività, e lo ritenessero avente un profilo particolarmente im- portante ai loro occhi, d’un canto non si sarebbero accontentate di fermarlo in alcuni frangenti per liberarlo poche ore dopo, o ancora di iniziare dei procedimenti penali a causa del suo attivismo in seno al partito (…), termi- nati per il momento con un non luogo a procedere, ma avrebbero agito nei suoi confronti in modo ben più incisivo. D’altro canto, egli è potuto espa- triare legalmente con tutta la sua famiglia (cfr. n. 54/9, D16, pag. 4), e né lui né gli altri ricorrenti hanno mai addotto che l’insorgente 1 sia stato ricer- cato in Turchia dopo il loro espatrio, e ciò malgrado la presenza di svariati famigliari in patria, anche ad G._______ loro ultimo domicilio, con i quali risultano essere in regolare contatto (cfr. n. 54/9, D12 segg., pag. 3; 55/8, D12 segg., pag. 3). Si evidenzia inoltre che, a differenza di quanto vogliono far credere gli insorgenti nel loro gravame, il ricorrente 1 ha esercitato un ruolo di una certa importanza soltanto nel (…) quale (…) – peraltro si ri- marca essere un partito tutt’ora legale in Turchia, malgrado gli avvicenda- menti politici e di sicurezza occorsi di recente nel predetto Paese (cfr. la sentenza del Tribunale E-2861/2021 del 21 ottobre 2021 consid. 4.6.1 con riferimento citato) – della sede in M._______. In seguito egli ha addotto di aver partecipato ad una serie di conferenze, riunioni, marce e festeggia- menti, oltreché distribuire dei volantini elettorali (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D-2370/2023 Pagina 9 D35, pag. 6), che non possono all’evidenza essere ritenute delle attività di spicco all’interno del partito (…) o di (…), per il quale il ricorrente 1 do- vrebbe subire, anche in futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi da parte delle autorità del suo Paese. Pertanto, tenendo conto dell’insieme di questi elementi, il Tribunale, non può che concludere che l’insorgente 1 non soltanto non ha subito delle persecuzioni pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato prima dell’espatrio, quindi an- che che le problematiche nelle quali egli è incorso non abbiano raggiunto al contrario di quanto motivato nel ricorso il grado di pressione psicologica insopportabile o di tortura (cfr. ricorso, p.to V, pag. 7), ma anche che egli non abbia reso verosimile che in Turchia le subirà, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, nel caso di un suo rientro in patria. 6.2 La predetta conclusione non muta neppure alla luce dei mezzi di prova presentati, per i quali si rinvia alla motivazione esposta dall’autorità infe- riore nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 7), per quanto non già sopra considerato, essendo che neppure con il ricorso gli insorgenti hanno apportato degli elementi che possano ribaltare l’apprezzamento della SEM in merito. 6.3 Anche per quanto concerne le problematiche che i richiedenti 3 e 4 avrebbero riscontrato in patria, in particolare nel contesto scolastico, a causa della loro etnia curda (cfr. n. 55/8, D25, pag. 4 seg.; D36, pag. 6; n. 59/6, D16, pag. 4; D21 segg., pag. 4), le stesse non raggiungono mani- festamente un grado d’intensità sufficiente suscettibile di costituire una per- secuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, dagli asserti resi dai ricorrenti rispetto a tali problematiche, che si sarebbero essenzialmente fondati per l’insorgente 3 su insulti e spinte da parte dei compagni di scuola e non essere voluto bene e dato dei voti bassi da parte dei suoi insegnanti (cfr. n. 55/8, D25, pag. 4 seg.; 59/6, D21 segg., pag. 4; D30, pag. 5); si rileva che si tratta delle medesime discriminazioni che su- bivano anche gli altri compagni di scuola di origine curda (cfr. n. 59/6, D26 seg., pag. 4). Inoltre, malgrado tali svantaggi e discriminazioni, ciò non ha comportato per i figli dei ricorrenti 1 e 2, che essi non potessero continuare gli studi, i quali sono proseguiti normalmente fino all’espatrio (cfr. n. 55/8, D29, pag. 5; 59/6, D9, pag. 3), esclusa la ripetizione di un anno scolastico per il ricorrente 3 (cfr. n. 59/6, D31, pag. 5), la quale non può essere co- munque imputata alle predette problematiche, ciò che non viene neppure sostenuto dai ricorrenti. Pertanto, per quanto al Tribunale sia noto che la minorità curda subisca delle discriminazioni e altri abusi, tuttavia tali pro- blematiche non raggiungono in generale – come neppure all’occorrenza – l’intensità prevista all’art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo peraltro fino ad D-2370/2023 Pagina 10 oggi ritenuto una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). 6.4 6.4.1 Il ricorrente 1 si prevale inoltre del timore di una persecuzione riflessa nei suoi confronti a causa della condanna della (…) vivente in Svizzera nonché del (…), che sarebbero già stati ricercati dalle autorità turche prima della loro partenza al loro domicilio (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D40 segg., pag. 7). Nel loro ricorso, gli insorgenti in merito, ritengono come, a diffe- renza di quanto concluso dalla SEM nella decisione avversata, non sol- tanto i succitati sarebbero legati a loro da un legame di parentela, bensì sarebbero stati ospitati in casa loro per anni, nonché la (…) dell’insorgente 1 sarebbe pure stata sostenuta dal profilo lavorativo, essendo stata (…) per un periodo nella (…) del ricorrente 1, e sarebbero stati da loro (dai ricorrenti) visitati in carcere. Pertanto una persecuzione riflessa dei ricor- renti, anche tenuto conto del profilo di rischio famigliare derivante dall’atti- vismo politico dell’insorgente 1 e dalla loro appartenenza etnica, sarebbe data (cfr. p.to V, pag. 7 seg. del ricorso). 6.4.2 A tal riguardo, il Tribunale rammenta dapprima che la corresponsabi- lità familiare (Sippenhaft in tedesco), in quanto facoltà legale di impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per un delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può accadere che le auto- rità turche esercitino effettivamente delle pressioni e delle rappresaglie nei confronti dei membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia con il fine di intimidirli e di assicurarsi che essi non intendano intraprendere delle attività politiche illegali. È inoltre più verosimile che tali pressioni siano esercitate allorché la persona ricercata o l’oppositore implicato sia impegnato in maniera significativa in un’orga- nizzazione politica illegale. Tali violenze possono costituire una persecu- zione riflessa determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi, ciò che deve tuttavia essere vagliato in ogni caso concreto (cfr. sentenza D-3014/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti citati). 6.4.3 Ora, per quanto da informazioni assunte dal Tribunale, risulti corretto che la (…) della ricorrente 2, I._______ (dossier N […]) viva in Svizzera ed ivi le sia stato concesso l’asilo con decisione della SEM dell’(…), tali circo- stanze non sono sufficienti per ritenere che i ricorrenti possano subire una persecuzione riflessa nel caso di un loro ritorno nel paese d’origine. Difatti, già allorché si trovavano in Turchia, essi avrebbero ricevuto soltanto qual- che visita al loro domicilio per avere informazioni riguardo alla (…) D-2370/2023 Pagina 11 dell’insorgente 2, l’ultima volta risalente al (…) (cfr. n. 54/9, D45, pag. 7; 55/8, D30 seg., pag. 5), quindi ben prima del loro espatrio avvenuto il (…). Peraltro, diversi membri stretti della famiglia della ricorrente 2, risiedono tutt’ora in Turchia (cfr. n. 55/8, D12, pag. 3), apparentemente indisturbati. Inoltre sia il ricorrente 1 sia l’insorgente 2, hanno negato esplicitamente che abbiano dei parenti che hanno fatto parte del PKK, ed anche le accuse nei confronti della (…) della ricorrente 2, sarebbero infondate a mente degli insorgenti (cfr. n. 54/9, D41 seg., pag. 7; 55/8, D35, pag. 6). Sulla scorta di tali elementi, non si vede quindi per quale motivo i ricorrenti, anche tenendo conto delle motivazioni addotte nel ricorso, dovrebbero cadere nel mirino delle autorità turche a causa della condanna della (…) nel Paese d’origine, in particolare allorché già per diversi anni dopo la latitanza della medesima (cfr. n. 54/9, D44, pag. 7), essi oltre alle visite suddette, non hanno subito altre problematiche a causa della medesima. Tale conclusione vale ancor più per il (…) del ricorrente 1, J._______, il quale sarebbe stato ricercato presso il loro domicilio dalla polizia turca soltanto nel (…) del (…) (cfr. n. 54/9, D45, pag. 7), e nessun indizio concreto vi è agli atti o apportato con il ricorso, che egli possa essere posto in legame con le attività eserci- tate in passato in Turchia dal ricorrente 1. Per il resto, può senz’altro essere rinviato alla decisione della SEM (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.). Una persecu- zione riflessa dei ricorrenti a causa della famigliarità con I._______ e J._______, nel caso di un loro ritorno in Turchia, non può quindi essere riconosciuta. 6.5 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata.
  12. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. D-2370/2023 Pagina 12
  13. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
  14. Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in Turchia. 9.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, a differenza di quanto asserito nel loro ricorso in pro- posito (cfr. p.to VI, pag. 8 seg.), non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di es- sere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.2.3.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi). 9.2 9.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2.2 In primo luogo, è notorio che la Turchia non conosca una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata – a parte per quanto ri- guarda le province di N._______ e O._______ (cfr. DTAF 2013/2 con- sid. 9.6) dal quale i ricorrenti però non provengono – che permetta a priori – ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie – di presu- mere, a proposito di tutte le persone provenienti da questo Paese, l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. D-2370/2023 Pagina 13 9.2.3 Inoltre dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti 1, 2 e 3, non risultano esservi sufficienti indizi concreti che lascino concludere come i ricorrenti, si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute. 9.2.3.1 Al contrario infatti di quanto sollevato dai ricorrenti nel loro gra- vame, si evince dai loro stessi asserti rilasciati dinnanzi all’autorità inferiore, che il ricorrente 1, sino all’espatrio ha svolto la sua attività (…) nella (…), che risulta essere tutt’ora aperta e data in affitto, dalla quale l’insorgente percepisce una pigione (cfr. n. 54/9, D10, pag. 3; D17 seg., pag. 4). Peral- tro lo stesso insorgente 1, ha riferito che in patria stavano bene economi- camente e che il viaggio d’espatrio lo avrebbe finanziato con parte dei suoi risparmi (cfr. n. 54/6, D17, pag. 4). Inoltre i ricorrenti dispongono in patria, anche ad G._______, di diversi famigliari, con i quali risultano essere re- golarmente in contatto, e che potranno sostenerli, nel caso di bisogno, per le loro necessità primarie. Non si può quindi dar alcun credito all’asserto dei medesimi apportato con il ricorso, che in caso di ritorno in patria, non sarebbero in grado di mantenersi economicamente. 9.2.3.2 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze ec- cezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), ciò che non è apparentabile al caso di specie. Invero, si evince dalla documenta- zione medica agli atti che le problematiche di salute avute dagli insorgenti 1, 4 e 5, sono state nel frattempo curate medicalmente e risultano essersi completamente risolte (cfr. n. 33/2, 35/4, 37/3, 42/3, 43/1, 49/3, 56/2, 68/2 e 73/3). Per quanto poi concerne la ricorrente 2, la diagnosi di frattura com- posta radio distale destro, risulta essere nel frattempo completamente sa- nata (cfr. n. 41/2, 44/2, 47/1, 53/2, 57/2, 67/2 e 69/2). Inoltre, né la diagnosi di disturbi del ciclo mestruale posta (cfr. n. 34/2 e 38/2), né quelle succes- sive all’emissione della decisione avversata di problemi di altro tipo corre- lati all’ambiente sociale e problemi specificati di altro tipo nell’allevamento del bambino, per le quali non le è stata impostata alcuna terapia farmaco- logica (cfr. n. 66/2, 71/2 e 76/2), appaiono essere di una gravità tale da rientrare nella giurisprudenza summenzionata. Tale conclusione è valida anche per quanto concerne il ricorrente 3, al quale è stata diagnosticata una disabilità intellettiva di grado lieve, con la necessità di fornirgli i supporti terapeutici del caso ed inserirlo in un contesto di scuola speciale (cfr. n. 39/2 e 46/2). Essi potranno inoltre per tali patologie, se necessario, D-2370/2023 Pagina 14 continuare od iniziare ad essere trattati e presi in carico in Turchia, che dispone di strutture mediche specializzate, soprattutto dal profilo psichia- trico (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-2185/2019 del 15 dicem- bre 2022 consid. 7.2). Per quanto inoltre siano state rilevate da alcuni or- ganismi internazionali le difficoltà di accesso all’eduzione di bambini porta- tori di handicap e l’assenza di un sistema educativo inclusivo e di materiale adattato, tuttavia secondo la legislazione turca, i bambini che soffrono di un handicap sono autorizzati ad entrare nelle scuole pubbliche (cfr. sen- tenza del Tribunale E-2185/2019 succitata consid. 8.2 con ulteriori riferi- menti citati). Ora, ciò è stato il caso del ricorrente 3, il quale ha potuto seguire, senza particolari problematiche – visto quanto già ritenuto irrilevante sopra – il cursus normale di studi, interrompendo prima dell’espatrio la (…). Non vi sono elementi per ritenere che ciò non potrà essere anche il caso in futuro. Inoltre, la madre ha segnalato nel corso del colloquio psicologico del 3 mag- gio 2023, come i figli beneficerebbero di una presa a carico psicologica – che non è però stata in alcun modo provata – in quanto mostrerebbero segni di stress, aggressività e atteggiamenti che non mostravano prima della loro par- tenza dalla Turchia (cfr. n. 76/2). Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che, anche se l’insorgente 3 non dovesse effettivamente venire integrato in un contesto di scuola speciale in patria, alla luce anche della diagnosi di lieve disabilità intellettiva, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l’ese- cuzione del suo allontanamento come inesigibile. 9.2.3.3 Non risulta inoltre incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l’esecuzione dell’al- lontanamento degli insorgenti minorenni. Invero i medesimi verranno allonta- nati insieme ai genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi di loro sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tri- bunale degli elementi per concludere che un loro allontanamento equivar- rebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi soggiornano in Svizzera da poco più di sette mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabi- lità e di particolare integrazione. Per quanto poi attiene in particolare l’insor- gente 3, alla luce di quanto già sopra considerato, anche il Tribunale come la SEM giunge alla conclusione che sia nel suo interesse superiore di ritornare in un contesto a lui conosciuto, dove inoltre vi sono diversi parenti stretti che possono essergli pure di supporto a fianco ai genitori, piuttosto che attendere in Svizzera l’inizio di un percorso di scuola speciale, del tutto nuovo e scono- sciuto, peraltro manifestando già un disagio importante che non era invece dato allorché si trovava in Turchia (cfr. n. 76/2). D-2370/2023 Pagina 15 9.2.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 9.3 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della neces- saria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpa- trio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
  15. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
  16. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull’anticipo spese ver- sato il 12 giugno 2023.
  17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-2370/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  18. Il ricorso è respinto.
  19. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 12 giugno 2023.
  20. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2370/2023 Sentenza del 5 luglio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...), con la moglie

2. B._______, nata il (...), ed i loro figli

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...),

5. E._______, nata il (...), Turchia, tutti rappresentati dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere);decisione della SEM del 31 marzo 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati 1 e 2, e per il loro tramite i loro figli gli interessati 3, 4 e 5, hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. A.b Il (...) marzo 2023, si sono tenute le audizioni sui motivi d'asilo dei richiedenti 1 e 2, allorché invece il figlio e qui richiedente 3, è stato sentito dalla SEM in data (...) marzo 2023. In tali contesti, l'interessato 1 ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario della provincia di F._______ e di essersi trasferito ad G._______, suo ultimo indirizzo, nel (...). Ivi avrebbe iniziato a lavorare quale (...), avviando anche una (...) quale (...), che avrebbe dato in gestione a terze persone al momento del suo espatrio. Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni organizzate dal suo partito d'appartenenza, l'(...), nonché da parte di (...). All'interno dell'(...), avrebbe preso parte a conferenze, riunioni, marce e festeggiamenti del H._______, oltreché distribuire volantini elettorali. Tali attività le avrebbe svolte dal (...) al (...) e nel (...) sarebbe pure stato (...) del (...) per il partito (...). In tali frangenti, la polizia lo avrebbe fermato diverse volte, da ultimo il (...) o il (...), allorché lo avrebbero condotto nella stazione di polizia per stendere un verbale e rilasciarlo qualche ora dopo. In due occasioni sarebbe stato avviato anche un procedimento penale a suo carico per violazione della (...), chiusesi con un decreto d'abbandono; mentre che per il fermo del (...) vi sarebbe tutt'ora un'indagine in corso riguardo ad una violazione del disposto precitato. Inoltre, a causa delle predette attività, la polizia sarebbe giunta spesso sul posto di lavoro, insultandolo ed offendendolo davanti ai (...), nonché accusandolo di aver partecipato a delle manifestazioni mostrandogli delle fotografie. Altresì la polizia avrebbe contattato dei (...) con il quale egli lavorava, dicendo loro di non lavorare con lui, in quanto avrebbe fatto parte del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), ciò che gli avrebbe comportato delle problematiche, poiché alcuni (...) non lo avrebbero pagato. Inoltre dal (...) al (...), la polizia si sarebbe presentata diverse volte presso il suo domicilio familiare, per interrogarlo riguardo a dove si trovasse la (...) I._______, ingiustamente condannata per appartenenza al PKK, ed espatriata in Svizzera. In seguito, nel (...) del (...), la polizia si sarebbe nuovamente presentata a casa sua per chiedere riguardo al (...) J._______, condannato in Turchia per propaganda terroristica ed espatriato ad (...). Per questi motivi, egli sarebbe espatriato con la famiglia, legalmente e per via aerea da G._______, il (...). Nel caso di un ritorno in patria, egli teme di subire ancora la violenza e la pressione psicologica già sofferte in passato, anzi pensa che sarà anche peggio, visto che il trattamento riservato ai curdi in Turchia sta sempre peggiorando. Dal canto suo, la richiedente 2, ha pure asserito di essere originaria della provincia di F._______, ed essere andata a vivere ad G._______ nel (...), dopo il matrimonio con il richiedente 1. Ella sarebbe espatriata a causa delle problematiche nelle quali sarebbe incorso il marito in patria. Inoltre, ella ha riferito come i suoi figli, richiedenti 3 e 4, sarebbero stati discriminati a scuola in quanto di etnia curda. Avrebbe peraltro partecipato ad alcune manifestazioni con il marito, ma non sarebbe mai incorsa in problematiche direttamente né con le autorità turche né con terze persone. In caso di rimpatrio, ella teme che il marito venga arrestato per la sua attività in favore del partito (...) nonché per la salute dei figli, a causa della pressione e della discriminazione che subivano in quanto curdi. Per questi motivi, anche lei in patria non avrebbe vissuto bene. Per quanto attiene invece all'interessato 3, originario di G._______, ha affermato di aver frequentato le scuole fino alla (...), che avrebbe interrotto per espatriare, su decisione del padre. Sia i suoi compagni di scuola sia degli insegnanti lo avrebbero discriminato in quanto curdo. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità turche, anche se avrebbe partecipato ad una (...) di manifestazioni organizzate dal partito (...), dove vi sarebbe stata la polizia, ed egli avrebbe avuto paura. A supporto delle loro domande d'asilo, gli interessati hanno presentato: le carte d'identità dei richiedenti 1, 2 e 4 ed il loro libretto di famiglia in originale; nonché la lettera dell'avv. K._______(cfr. mezzo di prova n. 1: di seguito MdP 1); la lettera della (...) della richiedente 2, I._______ (cfr. MdP 2); l'attestato d'iscrizione del richiedente 1 al partito (...) rilasciato il (...) (cfr. MdP 3); tre verbali di polizia del (...) (cfr. MdP 4); la lettera dell'avv. L._______ della (...) (cfr. MdP 5). A.c Per mezzo del parere del 30 marzo 2023, i richiedenti l'asilo hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni circa il progetto di decisione negativo della SEM notificato loro il 29 marzo 2023. A.d Agli atti è inoltre presente diversa documentazione medica inerente a tutti i richiedenti, di cui si dirà per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 31 marzo 2023 - notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-64/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d'asilo. Inoltre ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. In data 28 aprile 2023 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la summenzionata decisione. Essi hanno postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine, hanno concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti di causa siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Altresì, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 31 maggio 2023, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria, invitandoli a versare - entro il 12 giugno 2023 e con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza - un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Lo stesso è stato corrisposto tempestivamente il 12 giugno 2023 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 È innanzitutto opportuno esaminare le censure formali avanzate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente (implicita) violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del loro diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.) e dell'obbligo di motivazione (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, gli insorgenti lamentano che la SEM avrebbe mancato di approfondire lo stato di salute del ricorrente 3, a cui è stata posta una diagnosi di disabilità intellettiva di grado lieve (cfr. n. 46/2), e non avrebbe preso in considerazione lo stato psicologico della ricorrente 2. Inoltre, per l'insorgente 1, non vi sarebbe agli atti alcun riscontro di una necessità o meno di una presa in carico psichiatrica, e ciò malgrado la sua esplicita richiesta (cfr. p.to VI, pag. 10 del ricorso). 4.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che le censure dei ricorrenti riguardo allo stato di salute del ricorrente 3, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ed in quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto lamentato dagli insorgenti nel loro ricorso, l'autorità inferiore ha chiaramente e sufficientemente indicato nel provvedimento impugnato, che i problemi di salute dei ricorrenti non sono ostativi all'esigibilità del loro rinvio (cfr. p.to III/2, pag. 8), prendendo anche puntualmente posizione riguardo alle allegazioni apportate soltanto in fase di parere dagli insorgenti in rapporto al lieve ritardo mentale dell'insorgente 3 (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione avversata). Peraltro, come si vedrà anche dal profilo dell'esigibilità della misura (cfr. infra consid. 9.2.3.2), lo stato di salute del ricorrente 3, non risulta essere ostativo al suo rinvio in Turchia. Non si intravvede quindi quali ulteriori approfondimenti in tal senso la SEM avrebbe dovuto compiere. Per quanto attiene alle problematiche psicologiche della ricorrente 2 sollevate nel ricorso, si evidenzia come le relative diagnosi, siano state poste soltanto successivamente all'emanazione della decisione dell'autorità inferiore (cfr. n. 66/2, 71/2 e 76/2). Non si vedono quindi motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto motivare oltre la sua decisione, che già tiene conto delle problematiche di salute asserite dall'insorgente 2 (cfr. p.to III/2, pag. 8 della decisione avversata). Al contrario poi di quanto affermato nel ricorso dagli insorgenti, nell'unica visita medica eseguita dal ricorrente 1, si evince come il medesimo non abbia riferito di problemi di salute particolari, anzi abbia affermato di non aver bisogno del medico ed ha negato di soffrire di ansia od insonnia. La diagnosi posta è stata quella di otite esterna sinistra (cfr. n. 33/2). Pertanto, sulla scorta di tali elementi, non si ravvede perché il medico avrebbe dovuto determinarsi circa la presa in carico psichiatrica, in totale assenza d'indizi in tal senso e di richieste concrete da parte del ricorrente 1. Men che meno la SEM, aveva quindi un obbligo di istruire oltre tale punto in questione. 4.3 Le doglianze formali vanno quindi respinte integralmente. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Non sono sufficienti, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Innanzitutto, anche il Tribunale, in accordo con la conclusione esposta nella decisione avversata ed al contrario invece di quanto sostenuto nel ricorso, ritiene che gli inconvenienti subiti in passato in Turchia dall'insorgente 1 - ovvero i fermi di polizia durante la partecipazione a delle manifestazioni, le incursioni di agenti di polizia presso il suo posto di lavoro ed a casa, nonché i tre procedimenti penali aperti a suo carico per violazione della (...), di cui due procedimenti già terminati con un non luogo a procedere - non raggiungono un grado d'intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, nel corso della (...) di fermi di polizia che egli avrebbe subito a partire dal (...) del (...), egli ha addotto unicamente di essere stato fermato e condotto in polizia, in alcuni casi, dopodiché sarebbe stato rilasciato dopo poche ore (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D32 segg., pag. 6). Egli quindi, in tali contesti non ha mai riferito di aver subito delle persecuzioni di una certa intensità in relazione ai motivi di cui all'art. 3 LAsi. Altresì, malgrado egli abbia asserito di aver subito delle offese e discriminazioni sul posto di lavoro da parte di alcuni agenti di polizia che si recavano lì, che avrebbero comportato anche dei mancati pagamenti da parte di alcuni (...) nei suoi confronti (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5), ciò non l'ha comunque pregiudicato in maniera concreta ed eccessiva, essendo che egli ha potuto continuare ad esercitare la sua attività lavorativa e (...) (cfr. n. 54/9, D10, pag. 3; D17 seg., pag. 4; D27, pag. 5). Per quanto poi attiene ai tre procedimenti penali aperti nei suoi confronti, due di questi, come dal ricorrente stesso dichiarato, si sono conclusi con un decreto d'abbandono (cfr. n. 54/9, D34, pag. 6), e molto probabilmente anche l'ultimo aperto nel (...) del (...), dovrebbe avere il medesimo esito (cfr. n. 54/9, D29 seg., pag. 5). L'asserto apportato soltanto nel ricorso, che nei confronti del ricorrente non si potrebbero escludere che ci siano ulteriori procedimenti penali pendenti in Turchia, appare essere un'allegazione pretestuosa, in quanto non fondata su alcun indizio di qualsivoglia concretezza e sostanza. Il MdP1, non apporta maggiore chiarezza in merito od ulteriori elementi concreti e sostanziati a favore di tale tesi. Anzi, si evince dalla stessa scheda descrittiva dei mezzi di prova a disposizione del ricorrente, ma non prodotti, con lo scritto del 9 marzo 2023 (cfr. n. 60/3), come egli abbia un estratto del casellario giudiziale vergine. Peraltro, dal verbale di rilascio del (...), presentato quale mezzo di prova dagli insorgenti (cfr. MdP4), si evince come il ricorrente 1 sia stato rilasciato, in quanto egli non è ricercato per altri reati. Inoltre, se veramente le autorità turche avessero preso di mira il ricorrente 1 per le sue attività, e lo ritenessero avente un profilo particolarmente importante ai loro occhi, d'un canto non si sarebbero accontentate di fermarlo in alcuni frangenti per liberarlo poche ore dopo, o ancora di iniziare dei procedimenti penali a causa del suo attivismo in seno al partito (...), terminati per il momento con un non luogo a procedere, ma avrebbero agito nei suoi confronti in modo ben più incisivo. D'altro canto, egli è potuto espatriare legalmente con tutta la sua famiglia (cfr. n. 54/9, D16, pag. 4), e né lui né gli altri ricorrenti hanno mai addotto che l'insorgente 1 sia stato ricercato in Turchia dopo il loro espatrio, e ciò malgrado la presenza di svariati famigliari in patria, anche ad G._______ loro ultimo domicilio, con i quali risultano essere in regolare contatto (cfr. n. 54/9, D12 segg., pag. 3; 55/8, D12 segg., pag. 3). Si evidenzia inoltre che, a differenza di quanto vogliono far credere gli insorgenti nel loro gravame, il ricorrente 1 ha esercitato un ruolo di una certa importanza soltanto nel (...) quale (...) - peraltro si rimarca essere un partito tutt'ora legale in Turchia, malgrado gli avvicendamenti politici e di sicurezza occorsi di recente nel predetto Paese (cfr. la sentenza del Tribunale E-2861/2021 del 21 ottobre 2021 consid. 4.6.1 con riferimento citato) - della sede in M._______. In seguito egli ha addotto di aver partecipato ad una serie di conferenze, riunioni, marce e festeggiamenti, oltreché distribuire dei volantini elettorali (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D35, pag. 6), che non possono all'evidenza essere ritenute delle attività di spicco all'interno del partito (...) o di (...), per il quale il ricorrente 1 dovrebbe subire, anche in futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte delle autorità del suo Paese. Pertanto, tenendo conto dell'insieme di questi elementi, il Tribunale, non può che concludere che l'insorgente 1 non soltanto non ha subito delle persecuzioni pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato prima dell'espatrio, quindi anche che le problematiche nelle quali egli è incorso non abbiano raggiunto al contrario di quanto motivato nel ricorso il grado di pressione psicologica insopportabile o di tortura (cfr. ricorso, p.to V, pag. 7), ma anche che egli non abbia reso verosimile che in Turchia le subirà, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, nel caso di un suo rientro in patria. 6.2 La predetta conclusione non muta neppure alla luce dei mezzi di prova presentati, per i quali si rinvia alla motivazione esposta dall'autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 7), per quanto non già sopra considerato, essendo che neppure con il ricorso gli insorgenti hanno apportato degli elementi che possano ribaltare l'apprezzamento della SEM in merito. 6.3 Anche per quanto concerne le problematiche che i richiedenti 3 e 4 avrebbero riscontrato in patria, in particolare nel contesto scolastico, a causa della loro etnia curda (cfr. n. 55/8, D25, pag. 4 seg.; D36, pag. 6; n. 59/6, D16, pag. 4; D21 segg., pag. 4), le stesse non raggiungono manifestamente un grado d'intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, dagli asserti resi dai ricorrenti rispetto a tali problematiche, che si sarebbero essenzialmente fondati per l'insorgente 3 su insulti e spinte da parte dei compagni di scuola e non essere voluto bene e dato dei voti bassi da parte dei suoi insegnanti (cfr. n. 55/8, D25, pag. 4 seg.; 59/6, D21 segg., pag. 4; D30, pag. 5); si rileva che si tratta delle medesime discriminazioni che subivano anche gli altri compagni di scuola di origine curda (cfr. n. 59/6, D26 seg., pag. 4). Inoltre, malgrado tali svantaggi e discriminazioni, ciò non ha comportato per i figli dei ricorrenti 1 e 2, che essi non potessero continuare gli studi, i quali sono proseguiti normalmente fino all'espatrio (cfr. n. 55/8, D29, pag. 5; 59/6, D9, pag. 3), esclusa la ripetizione di un anno scolastico per il ricorrente 3 (cfr. n. 59/6, D31, pag. 5), la quale non può essere comunque imputata alle predette problematiche, ciò che non viene neppure sostenuto dai ricorrenti. Pertanto, per quanto al Tribunale sia noto che la minorità curda subisca delle discriminazioni e altri abusi, tuttavia tali problematiche non raggiungono in generale - come neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo peraltro fino ad oggi ritenuto una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). 6.4 6.4.1 Il ricorrente 1 si prevale inoltre del timore di una persecuzione riflessa nei suoi confronti a causa della condanna della (...) vivente in Svizzera nonché del (...), che sarebbero già stati ricercati dalle autorità turche prima della loro partenza al loro domicilio (cfr. n. 54/9, D27, pag. 5; D40 segg., pag. 7). Nel loro ricorso, gli insorgenti in merito, ritengono come, a differenza di quanto concluso dalla SEM nella decisione avversata, non soltanto i succitati sarebbero legati a loro da un legame di parentela, bensì sarebbero stati ospitati in casa loro per anni, nonché la (...) dell'insorgente 1 sarebbe pure stata sostenuta dal profilo lavorativo, essendo stata (...) per un periodo nella (...) del ricorrente 1, e sarebbero stati da loro (dai ricorrenti) visitati in carcere. Pertanto una persecuzione riflessa dei ricorrenti, anche tenuto conto del profilo di rischio famigliare derivante dall'attivismo politico dell'insorgente 1 e dalla loro appartenenza etnica, sarebbe data (cfr. p.to V, pag. 7 seg. del ricorso). 6.4.2 A tal riguardo, il Tribunale rammenta dapprima che la corresponsabilità familiare (Sippenhaft in tedesco), in quanto facoltà legale di impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per un delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può accadere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni e delle rappresaglie nei confronti dei membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia con il fine di intimidirli e di assicurarsi che essi non intendano intraprendere delle attività politiche illegali. È inoltre più verosimile che tali pressioni siano esercitate allorché la persona ricercata o l'oppositore implicato sia impegnato in maniera significativa in un'organizzazione politica illegale. Tali violenze possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi, ciò che deve tuttavia essere vagliato in ogni caso concreto (cfr. sentenza D-3014/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti citati). 6.4.3 Ora, per quanto da informazioni assunte dal Tribunale, risulti corretto che la (...) della ricorrente 2, I._______ (dossier N [...]) viva in Svizzera ed ivi le sia stato concesso l'asilo con decisione della SEM dell'(...), tali circostanze non sono sufficienti per ritenere che i ricorrenti possano subire una persecuzione riflessa nel caso di un loro ritorno nel paese d'origine. Difatti, già allorché si trovavano in Turchia, essi avrebbero ricevuto soltanto qualche visita al loro domicilio per avere informazioni riguardo alla (...) dell'insorgente 2, l'ultima volta risalente al (...) (cfr. n. 54/9, D45, pag. 7; 55/8, D30 seg., pag. 5), quindi ben prima del loro espatrio avvenuto il (...). Peraltro, diversi membri stretti della famiglia della ricorrente 2, risiedono tutt'ora in Turchia (cfr. n. 55/8, D12, pag. 3), apparentemente indisturbati. Inoltre sia il ricorrente 1 sia l'insorgente 2, hanno negato esplicitamente che abbiano dei parenti che hanno fatto parte del PKK, ed anche le accuse nei confronti della (...) della ricorrente 2, sarebbero infondate a mente degli insorgenti (cfr. n. 54/9, D41 seg., pag. 7; 55/8, D35, pag. 6). Sulla scorta di tali elementi, non si vede quindi per quale motivo i ricorrenti, anche tenendo conto delle motivazioni addotte nel ricorso, dovrebbero cadere nel mirino delle autorità turche a causa della condanna della (...) nel Paese d'origine, in particolare allorché già per diversi anni dopo la latitanza della medesima (cfr. n. 54/9, D44, pag. 7), essi oltre alle visite suddette, non hanno subito altre problematiche a causa della medesima. Tale conclusione vale ancor più per il (...) del ricorrente 1, J._______, il quale sarebbe stato ricercato presso il loro domicilio dalla polizia turca soltanto nel (...) del (...) (cfr. n. 54/9, D45, pag. 7), e nessun indizio concreto vi è agli atti o apportato con il ricorso, che egli possa essere posto in legame con le attività esercitate in passato in Turchia dal ricorrente 1. Per il resto, può senz'altro essere rinviato alla decisione della SEM (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.). Una persecuzione riflessa dei ricorrenti a causa della famigliarità con I._______ e J._______, nel caso di un loro ritorno in Turchia, non può quindi essere riconosciuta. 6.5 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

9. Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Turchia. 9.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, a differenza di quanto asserito nel loro ricorso in proposito (cfr. p.to VI, pag. 8 seg.), non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.2.3.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 9.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2.2 In primo luogo, è notorio che la Turchia non conosca una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata - a parte per quanto riguarda le province di N._______ e O._______ (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6) dal quale i ricorrenti però non provengono - che permetta a priori - ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie - di presumere, a proposito di tutte le persone provenienti da questo Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. 9.2.3 Inoltre dagli atti e dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti 1, 2 e 3, non risultano esservi sufficienti indizi concreti che lascino concludere come i ricorrenti, si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute. 9.2.3.1 Al contrario infatti di quanto sollevato dai ricorrenti nel loro gravame, si evince dai loro stessi asserti rilasciati dinnanzi all'autorità inferiore, che il ricorrente 1, sino all'espatrio ha svolto la sua attività (...) nella (...), che risulta essere tutt'ora aperta e data in affitto, dalla quale l'insorgente percepisce una pigione (cfr. n. 54/9, D10, pag. 3; D17 seg., pag. 4). Peraltro lo stesso insorgente 1, ha riferito che in patria stavano bene economicamente e che il viaggio d'espatrio lo avrebbe finanziato con parte dei suoi risparmi (cfr. n. 54/6, D17, pag. 4). Inoltre i ricorrenti dispongono in patria, anche ad G._______, di diversi famigliari, con i quali risultano essere regolarmente in contatto, e che potranno sostenerli, nel caso di bisogno, per le loro necessità primarie. Non si può quindi dar alcun credito all'asserto dei medesimi apportato con il ricorso, che in caso di ritorno in patria, non sarebbero in grado di mantenersi economicamente. 9.2.3.2 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), ciò che non è apparentabile al caso di specie. Invero, si evince dalla documentazione medica agli atti che le problematiche di salute avute dagli insorgenti 1, 4 e 5, sono state nel frattempo curate medicalmente e risultano essersi completamente risolte (cfr. n. 33/2, 35/4, 37/3, 42/3, 43/1, 49/3, 56/2, 68/2 e 73/3). Per quanto poi concerne la ricorrente 2, la diagnosi di frattura composta radio distale destro, risulta essere nel frattempo completamente sanata (cfr. n. 41/2, 44/2, 47/1, 53/2, 57/2, 67/2 e 69/2). Inoltre, né la diagnosi di disturbi del ciclo mestruale posta (cfr. n. 34/2 e 38/2), né quelle successive all'emissione della decisione avversata di problemi di altro tipo correlati all'ambiente sociale e problemi specificati di altro tipo nell'allevamento del bambino, per le quali non le è stata impostata alcuna terapia farmacologica (cfr. n. 66/2, 71/2 e 76/2), appaiono essere di una gravità tale da rientrare nella giurisprudenza summenzionata. Tale conclusione è valida anche per quanto concerne il ricorrente 3, al quale è stata diagnosticata una disabilità intellettiva di grado lieve, con la necessità di fornirgli i supporti terapeutici del caso ed inserirlo in un contesto di scuola speciale (cfr. n. 39/2 e 46/2). Essi potranno inoltre per tali patologie, se necessario, continuare od iniziare ad essere trattati e presi in carico in Turchia, che dispone di strutture mediche specializzate, soprattutto dal profilo psichiatrico (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-2185/2019 del 15 dicembre 2022 consid. 7.2). Per quanto inoltre siano state rilevate da alcuni organismi internazionali le difficoltà di accesso all'eduzione di bambini portatori di handicap e l'assenza di un sistema educativo inclusivo e di materiale adattato, tuttavia secondo la legislazione turca, i bambini che soffrono di un handicap sono autorizzati ad entrare nelle scuole pubbliche (cfr. sentenza del Tribunale E-2185/2019 succitata consid. 8.2 con ulteriori riferimenti citati). Ora, ciò è stato il caso del ricorrente 3, il quale ha potuto seguire, senza particolari problematiche - visto quanto già ritenuto irrilevante sopra - il cursus normale di studi, interrompendo prima dell'espatrio la (...). Non vi sono elementi per ritenere che ciò non potrà essere anche il caso in futuro. Inoltre, la madre ha segnalato nel corso del colloquio psicologico del 3 maggio 2023, come i figli beneficerebbero di una presa a carico psicologica - che non è però stata in alcun modo provata - in quanto mostrerebbero segni di stress, aggressività e atteggiamenti che non mostravano prima della loro partenza dalla Turchia (cfr. n. 76/2). Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che, anche se l'insorgente 3 non dovesse effettivamente venire integrato in un contesto di scuola speciale in patria, alla luce anche della diagnosi di lieve disabilità intellettiva, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l'esecuzione del suo allontanamento come inesigibile. 9.2.3.3 Non risulta inoltre incompatibile con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti minorenni. Invero i medesimi verranno allontanati insieme ai genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi di loro sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi soggiornano in Svizzera da poco più di sette mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Per quanto poi attiene in particolare l'insorgente 3, alla luce di quanto già sopra considerato, anche il Tribunale come la SEM giunge alla conclusione che sia nel suo interesse superiore di ritornare in un contesto a lui conosciuto, dove inoltre vi sono diversi parenti stretti che possono essergli pure di supporto a fianco ai genitori, piuttosto che attendere in Svizzera l'inizio di un percorso di scuola speciale, del tutto nuovo e sconosciuto, peraltro manifestando già un disagio importante che non era invece dato allorché si trovava in Turchia (cfr. n. 76/2). 9.2.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.3 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull'anticipo spese versato il 12 giugno 2023.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 12 giugno 2023.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: